Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 13 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Tiziana Volpi in sostituzione dell'avv. Natale Perri per parte attrice e l'avv. Elena Gangemi per parte opposta.
L'Avv. Volpi, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni. L'Avv. Gangemi, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
((P.IVA , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 P.IVA_1
Natale Largo Colli Albani n. 14, che la Pt_1 rappresenta e la difende in virtù di pr n atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Gangemi, sito in Civitavecchia via Alessandro Cialdi n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 163.000,00 in favore di oltre Controparte_1 interessi e spese della f Deduceva, in particolare, che le fatture sottese al decreto ingiuntivo erano relative a prestazioni non provate e che gli importi erano errati ed eccessivi. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Annullare e revocare, in quanto illegittimo ed infondato, il Decreto Ingiuntivo n. 478/2024 (R.G. n. 1220/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia in data 24.06.2024 e notificato in data 26.06.2024. b) Condannare la in persona del Controparte_2 legale rapprese di lite in favore della odierna opponente, comprensive di esborsi, onorari e competenze oltre oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3.La causa ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale della causa.
4.In punto di prova del credito ingiunto deve rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto, oltre alle fatture, idonea documentazione a supporto della propria pretesa creditoria. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è in contestazione come non è in dubbio l'esecuzione delle prestazioni per cui viene richiesto il pagamento. Infatti, è pacifico che l'opponente ha sottoscritto un piano di rientro il 2.12.2022 con il quale ha riconosciuto il debito nei confronti della opposta. La parte opposta ha dato conto dell'esatto conteggio del residuo richiesto in pagamento rispetto all'importo del piano di rientro. L'opponente ha fondato la sua opposizione su contestazioni riguardo a ritardi descritti e individuati del tutto genericamente, contestazioni che peraltro non si evincono nella pregressa corrispondenza e nel piano di rientro.
6.Pertanto, sussiste la prova del credito e del servizio consistito nel carico e nello scarico merci da container su traghetti presso il porto di Civitavecchia, mentre manca la prova dei pagamenti quali fatti estintivi del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
7.In conclusione, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa, dell'assenza di fase istruttoria e dei valori minimi per la fase decisionale. Non sussistono i presupposti del dolo o colpa grave per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 478/2024 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA quale titolare della impresa individuale di Parte_1
delle spese di lite da liquidarsi Controparte_1
r compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani