Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Non sono attratte nella sfera di competenza del Tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, stiano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restino soggette a tutte le regole processuali ad esse applicabili ove fossero state promosse dal fallito. In un tale ambito rientrano senz'altro le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione, senza che - in contrario - rilevi il virtuale conseguente recupero di mezzi alla massa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Curatela del Fallimento EA (soc. Siciliana Leasing p.a.) in persona del curatore DO Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo 10 , presso l'avv. Marcello Furitano , e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Giovanni Cannizzaro di Palermo;
- ricorrente -
contro soc. EUROPA 2050 a r.l.;
- intimato -
avverso la sentenza di incompetenza n. 1066 in data 10.3.97 del Tribunale di Palermo;
Udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del 7.10.98 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Lette le richieste 23.3.98 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Palermo, con decreto 12.6.95 ingiungeva alla soc. Europa 2050 di pagare all'istante curatela del fallimento della soc. EA la somma di lire 118.632.800 pari all'importo di un finanziamento erogato in forza del contratto 1.4.94 ed a quello degli interessi convenzionali maturati. Si opponeva la soc. Europa 2050, con citazione del 28.7.95, eccependo preliminarmente la nullità del decreto per la incompetenza territoriale del Giudice palermitano posto che l'art. 10 del contratto indicava nel Tribunale di Roma il giudice competente a conoscere delle controversie nascenti dal contratto e dal rapporto. Si costituiva l'opposta curatela deducendo, al proposito, l'inderogabilità della "vis actractiva" esercitata dal foro fallimentare in base all'art. 24 L.F., tale da invalidare e rendere inefficaci le difformi pattuizioni contrattuali. Rimessa dal G.I. la causa in decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c. in data 10.3.97 era dal Giudice Unico presso l'adì to Tribunale di Palermo pronunziata sentenza che, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la propria incompetenza territoriale e per l'effetto pronunziava la nullità del decreto opposto. La sentenza era comunicata alla curatela il 28.3.97. Avverso tale statuizione proponeva quindi regolamento ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c. il fallimento EA notificando l'atto alla soc. Europa 2050, nel domicilio eletto, il 17.4.97. L'intimata società non si costituiva. Nel ricorso, la istante curatela deduceva: che il Tribunale di Palermo, sull'assunto che la clausola afferente la deroga alla competenza territoriale fosse valida, non la aveva ritenuta derogata dall'art. 24 L.F. sul rilievo della inesistenza di ragioni di tutela della "par condicio creditorum"; che il rilievo era errato, essendo giurisprudenza ferma del S.C. quella per la quale restano influenzate dal fallimento anche le domande di accertamento dirette a fondare pronunzia di condanna;
che in tal senso militavano recenti pronunziati di cassazione;
che pertanto la natura della controversia esonerava il curatore dall'osservanza della stipulata clausola vessatoria. Nelle richieste 23.3.98, infine, il P.G. ha concluso per l'infondatezza del ricorso, trattandosi di azione preesistente nel patrimonio del fallito e conoscibile in base a principi non immutati dalle esigenze concorsuali. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della curatela del fall.to EA è privo di fondamento, avendo correttamente il Tribunale di Palermo declinato la propria competenza a conoscere della opposizione al d.i. 12.6.95 in favore del foro convenzionale di Roma, ed altrettanto correttamente escluso l'applicazione alla controversia della "vis actractiva" del foro fallimentare di Palermo.
Ed invero, la "vis actractiva concursus", disciplinata dall'art. 24 L.F. e costituente una sorta di derivazione dell'art. 23, attribuisce al Tribunale che abbia dichiarato il fallimento una competenza speciale - avocativa di tutte le controversie che nascano dal fallimento - all'evidente scopo di assicurare il massimo di coerenza ed unità ad una procedura - quale quella concorsuale - destinata ad intrecciarsi con molteplici vicende giudiziarie. "Azioni che derivano dal fallimento", secondo l'art. 24 L.F., è però formula inequivoca che coinvolge le sole azioni corrispondenti a diritti sorti in forza del fallimento ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione, da esse esulando quelle azioni che già si trovavano nel patrimonio del fallito all'atto dell'accertamento dell'insolvenza e relative a diritti preesistenti e che, con la dichiarazione di fallimento, non assumono altra configurazione che non sia la mera assunzione di legittimazione processuale da parte del curatore (art. 43 L.F.). Non sono, pertanto, attratte nella sfera di competenza del Tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, stiano in relazione di mera occasionalità, e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad esse applicabili ove fossero state promosse dal fallito: e tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione.
Del resto questa Corte ha ripetutamente affermato che vi è deroga alla "vis actractiva" dell'art. 24 L.F. per tutte le azioni già presenti "in nuce" nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, senza che in contrario rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa (attraverso l'adozione di pronunzie di condanna) e salvo che le controversie vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (cass. 5477/98- 99/98 - 9156/97- 6968/96- 9221/95- 11189/93- 6560/90). Nel novero delle azioni "non attratte", perché preesistente nel patrimonio del fallito e perché nessuna deviazione dalla disciplina tipica deriva dal mero "accidente" del sopravvenuto fallimento del suo titolare, va certamente ricondotta - alla luce delle esposte premesse - l'azione monitoria proposta dal curatore della soc. EA in relazione ad un credito da finanziamento erogato dalla società "in bonis" alla soc. Europa 2050, trattandosi, come dianzi detto, di diritti preesistenti in capo alla EA e la cui cognizione non viene immutata, se non per la legittimazione attiva, dal sopravvenuto fallimento della titolare.
Da tanto discende che ben poteva esplicare la sua efficacia ex art.28 cpc la clausola sub. art. 10 contratto 1.4.94 di deroga alla competenza per territorio e radicante in Roma la competenza a conoscere delle controversie di interpretazione ed esecuzione del contratto "inter partes".
Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimata società Europa 2050.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della domanda proposta, in via monitoria, dal curatore del fallimento EA.
Così deciso in Roma, il 7.10.98.
Depositata in Cancelleria il 15/2/1999.