Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1240
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Sentenza 15 febbraio 1999

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Non sono attratte nella sfera di competenza del Tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, stiano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restino soggette a tutte le regole processuali ad esse applicabili ove fossero state promosse dal fallito. In un tale ambito rientrano senz'altro le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione, senza che - in contrario - rilevi il virtuale conseguente recupero di mezzi alla massa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1240
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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