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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata ad [...] l'[...], C.F. entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
nella via Piemonte n. 1, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Dante al n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonello Podda che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.9.2018
ATTORI contro
AVV. , nato a [...] il [...], CF , con CP_1 CodiceFiscale_3
studio in Oristano, Viale A. Diaz n. 73, ivi elettivamente domiciliato, costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
e contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Arruga D. Atza n. 20/2, CF , elettivamente domiciliato in Oristano in via C.F._4
San Francesco n. 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Perria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
pagina 1 di 25 e contro
, (P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del dott. , Procuratore della predetta società giusta procura a cura del Controparte_4
Notaio di Milano del 22.07.2015, n. Rep. 67882 - n. Racc. 12042, con sede in Persona_1
Milano, via G.B. Cassinis, n. 21, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Eliana Are in Nuoro via Bonomi n.4, che la rappresenta unitamente all'Avv. Giancarlo Lombardi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
e contro
C.F. e P.I. , con sede legale a Mogliano Veneto Via Controparte_5 P.IVA_2
Marocchesa 14, in persona del suo procuratore alle liti Avv. Domenico Vizzone, in forza di procura speciale rep. 186905 racc. 30367 reg. il 18.12.2014 Notaio dott. Persona_2 di Treviso, dal quale è anche rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Roma alla Via Cratilo D'Atene 31
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis:
1)accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. e dell'ing. CP_1
per i fatti descritti nell'espositiva di cui al suddetto ricorso del 29.12.2017, ex Controparte_2
art. 702 bis c.p.c.;
2)condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 50.000,00
o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Nell'interesse del convenuto Avv. CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1)-In Via Preliminare, disporre la ammissione dei messi istruttori dedotti;
2)-Nel Merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 25 3)-In Via Subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti nei confronti del sottoscritto in relazione ai fatti dedotti nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare tenuta la compagnia Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, P.zza Duca Degli
Abruzzi n. 2, a manlevare e tenere indenne il sottoscritto avvocato, entro i limiti di polizza, da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti.
4)-Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nell'interesse del convenuto NG. : Controparte_2
1. in via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Pt_2
nei confronti dell'ing. per tutte le ragioni indicate in premessa;
[...] Controparte_2
2. nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori siccome infondate in fatto ed in diritto;
3. in via subordinata e per mero tuziorismo: nella denegata e gravanda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata dagli attori ovvero di ritenuta affermazione della responsabilità o corresponsabilità professionale dell'ing. in relazione Controparte_2
agli eventi dedotti in giudizio, accertare e dichiarare comunque tenuta la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_3
l'ing. – a termini di polizza e quindi con detrazione di eventuali franchigie – Controparte_2 da ogni pretesa risarcitoria e conseguenza patrimoniale derivante dall'accoglimento delle domande degli attori ed altresì da quelle eventualmente proponende da eventuali altre parti o terzi chiamati in causa;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, anche del procedimento di mediazione
Nell'interesse della terza chiamata : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dall'ing. nei confronti Controparte_2
della terza chiamata in quanto infondata in Controparte_3
fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Helvetia Professionista” nr. 00732 07 45607443 per tutti i motivi dedotti in atti;
pagina 3 di 25 nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti Controparte_2
di , previo rigetto delle domande svolte nei suoi Controparte_3
confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nell'esercizio dell'attività professionale in relazione ai fatti dedotti nel presente procedimento;
nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. Controparte_2
nei confronti della terza chiamata , limitare Controparte_3
l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti, nonché, trattandosi di contratto operante a secondo rischio, nei limiti di indennizzo rispetto all'eventuale copertura di altre polizze assicurative.
Spese e compensi professionali rifusi.”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. limitare la manleva CP_1
della tenendo conto delle condizioni generali di assicurazione e, quindi, Controparte_5 alla quota di responsabilità a carico dell'assicurato, con esclusione delle conseguenze di eventuale corresponsabilità, detratto lo scoperto contrattuale è del 5%, con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori, con ricorso ex art. 702 bis. c.p.c., hanno chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. e dell'NG. , domandando la condanna in CP_1 Controparte_2
solido dei medesimi al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
− essi sono proprietari di un appartamento in Oristano, via Piemonte n.1, acquistato nel
2020 e in cui avevano registrato da subito infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune, per le quali avevano richiesto all'amministratore un intervento di manutenzione;
pagina 4 di 25 − a seguito della mancata partecipazione di alcuni condomini all'assemblea e alla contestazione da parte dei medesimi dell'esistenza del danno da infiltrazione, gli attori stessi avevano dato incarico all'Avv. , il quale aveva iniziato un'azione volta CP_1 all'esecuzione dei lavori cui il aveva reagito sostituendo la serratura del CP_7
cancello posto a chiusura del passo carraio;
− in data 31.3.2008 il Condominio aveva approvato il preventivo della ditta CP_8
ma non era seguita la comunicazione sulle quote da versare, di talché il difensore aveva proseguito le azioni ma non aveva comunicato l'esito delle stesse, in particolare omettendo che la causa RG 603/07 era stata cancellata dal ruolo con iscrizione di una nuova causa nel 2008 con il n. RG 1105/08, poi estinta anch'essa perché il legale, all'insaputa dei coniugi, non si era presentato in udienza per due volte;
− in data 8.10.2008 era stata convocata l'assemblea per l'approvazione del preventivo di altra ditta, la quale aveva eseguito i lavori senza risolvere il problema, in quanto oltre a non rispettare il preventivo e il capitolato d'appalto aveva omesso la sostituzione dei bocchettoni di scolo, con la conseguenza che l'acqua aveva continuato a penetrare nelle mura dell'immobile dei coniugi Pt_1
− all'amministratrice di condominio da ultimo subentrata il 15.3.2011, i Controparte_9 coniugi avevano rappresentato il perdurante fenomeno di infiltrazioni, l'insufficiente Pt_1 pressione dell'acqua conseguente all'intervento del 2009 di messa in sicurezza dell'autoclave e l'impedimento all'uso del passo carraio per accedere con i mezzi all'ingresso dell'edificio, a fronte del carattere abusivo dei lavori svolti sul passo carraio;
− a loro insaputa gli attori si erano visti soccombenti nella causa RG. 210/2010, con condanna alle spese di euro 18.094,80, senza che alcuno dei suddetti problemi si fosse frattanto risolto;
− la responsabilità era da ascrivere all'avvocato incaricato e all'NG. , che era stato CP_2
nominato C.T.P.;
− l'avvocato aveva infatti iniziato tre cause, due di cui abbandonate senza comunicazione e una conclusasi negativamente senza che egli avesse depositato né le memorie ex art. 183
c.p.c. né quelle ex art. 190 c.p.c. e senza comunicazione dell'esito infausto e della possibilità di proporre appello;
− l'NG. , invece, aveva omesso di presentare osservazioni alla C.T.U. CP_2
pagina 5 di 25 A seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo, si è costituito l'NG. , il quale ha integralmente contestato le avverse pretese, Controparte_2
eccependo che:
− sussiste difetto di legittimazione attiva in capo a in quanto egli non aveva Parte_2
mai ricevuto da lei alcun incarico, essendo stato nominato C.T.P. dal solo Pt_1
− il lo aveva incaricato nel 2009 di redigere una perizia da giurarsi in Tribunale circa Pt_1
le cause di lamentati fenomeni di infiltrazione;
− egli aveva redatto la perizia giurata, consegnata al ricorrente, unitamente alla fattura per i compensi ricevuti e l'incarico si era concluso;
− tre anni dopo, a fine ottobre 2012, il lo aveva contattato comunicandogli di averlo Pt_1
nominato C.T.P. in una causa pendente nanti il Tribunale di Oristano per le medesime infiltrazioni ed egli aveva accettato di partecipare alle operazioni peritali pur evidenziando che sarebbe stata necessaria una previa specifica richiesta e una lettera di conferimento dell'incarico;
− l'attore aveva comunicato l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 8.11.2012 con l'accordo di trasmettergli in seguito la bozza della relazione peritale;
− i successivi incontri erano stati comunicati direttamente dal C.T.U., mentre il non Pt_1
aveva mai consegnato la bozza della relazione peritale;
− solo nel marzo 2013 il lo aveva contattato telefonicamente domandando un incontro Pt_1
nel corso del quale aveva mostrato la relazione definitiva del C.T.U. oltre ad alcune fotografie dell'immobile e aveva domandato la redazione di note critiche;
− il resistente, aveva concordato sull'opportunità di far eseguire accertamenti differenti rispetto a quelli praticati dal C.T.U., ossia un'analisi termografica dell'appartamento e di alcune parti dello stabile;
− copia dell'analisi termografica redatta dall'NG. era stata consegnata dal al Per_3 Pt_1
nell'aprile 2013, di talché quest'ultimo aveva redatto e consegnato all'attore, CP_2
alcuni giorni dopo, le note critiche, che il ricorrente aveva domandato di modificare in quanto non le condivideva;
− il 3.5.2013 il ricevuta via mail dal professionista un'ulteriore versione modificata Pt_1
delle note critiche, gli aveva inviato un sms con cui riferiva di aver ricevuto la perizia del e domandava se lo stesse prendendo in giro;
CP_2
pagina 6 di 25 − a quel punto l'NGegnere, avendo più volte modificato il proprio elaborato, aveva fatto inviare al la versione definitiva tramite il proprio collaboratore geom. , Pt_1 Persona_4
con mail del 10.5.2013;
− egli non era incorso in alcuna violazione di obblighi di informativa né era responsabile dell'omessa redazione delle osservazioni, essendo stato evidentemente il a non Pt_1 condividerne il contenuto e a non consegnarle all'Avv. per il deposito in causa, CP_1 come si desume dal fatto che nel verbale dell'udienza del 3.6.2013 era stata prodotta la sola analisi termografica;
− la perizia era stata prodotta nella causa civile 210/2010, ma il non lo aveva mai Pt_1 informato dell'instaurazione della medesima fino alla comunicazione di averlo nominato
C.T.P. ed egli non aveva mai intrattenuto nessun rapporto diretto col difensore del Pt_1
− le operazioni peritali, comunque, erano state condizionate dal mutamento dello stato dei luoghi da parte del che aveva ritinteggiato l'appartamento poco prima del Pt_1
sopralluogo del C.T.U., cancellando le macchie di muffa e umidità;
− era peraltro difficilmente sovvertibile quanto rilevato dal C.T.U. in merito al successivo riscontro di macchie e muffe ascrivibili a fenomeno condensativo e non a infiltrazioni, risultando ciò la conseguenza di lavori di impermeabilizzazione eseguiti alcuni mesi prima dalla ditta Paba Deumidificazioni con sufficiente maestria secondo quanto giudicato dal C.T.U., di talché nessuna incidenza avrebbe avuto neanche la prima relazione dell'NG. , risalente a tre anni prima;
CP_2
− l'NG. era assicurato per la responsabilità civile professionale, all'epoca della CP_2
denuncia, con in virtù di polizza n. 45607443 stipulata il 14.4.2016 e CP_3
regolarmente pagata per i periodi 16.4.2016-16.42017 nonché 16.4.2017-16.4.2018;
− tale polizza recava clausola claims made che prevedeva la copertura assicurativa per tutte le richieste di danno formulate durante la vigenza della polizza con retroattività illimitata, quindi in caso di responsabilità doveva essere manlevato.
L'NG. ha quindi richiesto di chiamare in causa la CP_2 Controparte_3
e formulato le sopra riportate conclusioni.
[...]
Si è costituito anche l'Avv. contestando integralmente il contenuto e il CP_1
fondamento delle avverse istanze.
Il convenuto, in particolare, ha eccepito che:
pagina 7 di 25 − la procedura ex art. 700 c.p.c. R.G. 603/2017 non era stata proseguita per cessazione della materia del contendere, in quanto il nelle more aveva eseguito i lavori di CP_7
manutenzione sul lastrico;
− dopo pochi mesi era stata introdotta la procedura ex art. 700 c.p.c. R.G. 1105/2008 in quanto i clienti lamentavano i perdurare del problema nonostante i menzionati interventi, ma anche nel corso di tale procedura i convenuti avevano incaricato una ditta specializzata che aveva provveduto a eseguire lavori di impermeabilizzazione dell'intero lastrico, di talché il aveva dato atto della circostanza all'udienza del 28.5.2009 ed Pt_1
anche questa procedura era stata abbandonata per cessazione della materia del contendere;
− i clienti avevano continuato a lamentare la persistenza delle infiltrazioni a seguito dei lavori della ditta , quindi era stata introdotta la causa ordinaria n. 210/2010 Parte_3
R.G.;
− a sostegno della domanda degli attori era stata prodotta anche la perizia dell'NG. CP_2
e la repertazione fotografica fornita dai clienti;
− il relativo fascicolo di parte con i documenti si trovava depositato presso il Consiglio
Distrettuale di Disciplina in seguito ad un esposto presentato dagli attori;
− a seguito di svolgimento della C.T.U., gli assunti degli attori erano stati smentiti, in quanto all'interno del loro appartamento non vi erano infiltrazioni di umidità provenienti dal lastrico condominiale ma fenomeni di condensa provocati dalla stufa a legna, di talché la domanda era stata rigettata;
− il per cercare di sottrarsi alle conseguenze della soccombenza aveva preteso Pt_1
l'apertura di una pratica di sinistro presso l'assicurazione dello studio del proprio difensore, in quanto voleva recuperare la somma dovuta alle controparti per le spese legali, ma davanti al rifiuto dello stesso Avv. aveva preteso la restituzione del CP_1
fascicolo di studio ed in data 30.09.2014 aveva presentato l'esposto disciplinare;
− quanto alle lamentate omissioni nell'attività difensiva, il fatto che la causa fosse volta solamente a evidenziare la persistenza di infiltrazioni dannose provenienti dal lastrico non richiedeva ulteriori specificazioni, alla luce delle ragioni della CP_10
domanda, in quanto trattavasi di questione tecnica da accertare soltanto tramite C.T.U.;
− l'eventuale deposito di una memoria ex art. 183 VI comma n. 1 era del tutto superflua in quanto gli attori non avevano necessità di precisare o modificare la domanda e le pagina 8 di 25 contestazioni in ordine al contenuto ed al fondamento della comparsa del CP_7
erano state fatte nel corso della prima udienza;
− nell'atto di citazione i coniugi avevano introdotto anche la questione relativa a un Pt_1
preteso diritto di passaggio veicolare per accedere a una particella di cortile di loro proprietà esclusiva, riservandosi di reperire la documentazione probatoria entro la prima udienza ma senza poi metterla a disposizione dell'avvocato alla prima udienza o successivamente, essendo anche questa allegazione era totalmente infondata nel merito;
− in assenza di qualsiasi supporto probatorio la seconda domanda non era stata coltivata, per manifesta impossibilità;
− non erano state formulate istanze istruttorie posto che nel fascicolo di parte depositato assieme alla citazione vi era tutto il necessario per indurre il Giudice a disporre una CTU
e le memorie contenenti deduzioni istruttorie depositate delle controparti erano incentrate esclusivamente sul problema della sussistenza dell'obbligo di manleva in capo al terzo chiamato in garanzia dal;
CP_7
− i rapporti con il consulente di parte li aveva tenuti esclusivamente il sia prima che Pt_1
dopo il deposito della perizia;
− dopo il deposito della C.T.U. e visto il suo contenuto, che smentiva completamente l'assunto attoreo, il convenuto era recato a casa degli attori e aveva constatato l'assenza di umidità, con la conseguenza che essendo l'esito della causa scontato non era più possibile assecondare le pretese dei clienti, che si ostinavano a sostenere l'esistenza delle infiltrazioni e volevano controbattere alla C.T.U. tramite una perizia termografica;
− visto lo stato dell'immobile, ormai asciutto, lo svolgimento di ulteriore attività processuale sarebbe stato inutile e dannoso per i clienti, anche in termini di aggravio di costi.
− per le comunicazioni tra avvocato e cliente non erano state necessarie raccomandate A.R., dato che i coniugi si presentavano in studio di loro iniziativa con cadenza Pt_1
settimanale e avevano modo di concordare ogni singolo aspetto che riguardasse le loro pratiche;
− l'asserita omissione nella comunicazione dell'esito infausto della controversia e della possibilità proporre appello era inveritiera, posto che i ricorrenti durante la pendenza dei termini per appellare la sentenza avevano revocato il mandato all'odierno convenuto, avevano ritirato i loro documenti dallo studio per consegnarli al nuovo avvocato ed pagina 9 di 25 avevano richiesto l'apertura di un procedimento disciplinare, a riprova del fatto che era indubitabilmente cessato ogni rapporto professionale;
− in caso di responsabilità, egli era titolare della polizza n. 251252649 stipulata con e in data 27.04.2017, in seguito al ricevimento della Controparte_6
richiesta di risarcimento dei danni avanzata da e per il tramite Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Appeddu, aveva fatto la denuncia all'assicurazione.
L'Avv. ha quindi chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...]
e ha formulato conclusioni ricalcanti quelle sopra riportate. Controparte_6
In data 18.9.2018 ha depositato comparsa di costituzione in giudizio l'Avv. Podda nell'interesse degli attori, dando atto della revoca del mandato all'Avv. Appeddu e confermando integralmente le precedenti difese.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa delle compagnie assicurative.
La terza chiamata si è costituita in data 9.11.2018, la quale ha contestato la Controparte_5
domanda attrice.
In particolare, la ha eccepito che: Controparte_6
− non si ravvisavano errori od omissioni nell'operato dell'Avv. ; CP_1
− era in capo al cliente debitore l'onere di dimostrare la condotta colposa del professionista per la violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione dei profili di inadeguatezza della prestazione eseguita;
− il C.T.U. nominato aveva smentito gli assunti degli attori rilevando l'assenza di infiltrazioni, di talché non vi era nessun nesso causale tra il danno lamentato, ossia le conseguenze della condanna, e la condotta dell'Avv. ; CP_1
− anche sotto il profilo del quantum, gli attori avevano quantificato i danni in euro
50.000,00 senza specificare titolo e consistenza del danno, laddove il danno risarcibile è limitato alle conseguenze dirette e immediate del fatto illecito;
− la polizza al tempo della richiesta di risarcimento era temporalmente operante e riguardava quanto l'assicurato dovesse pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi;
− nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione avrebbe operato solo per la quota di danno imputabile all'assicurato, dovendosi escludere l'obbligo di risarcimento derivante dal vincolo di solidarietà;
pagina 10 di 25 − ai sensi della polizza lo scoperto era pari al 5% per ogni sinistro con il minimo di euro
258,00 e il massimale di euro 258.250,00.
In data 6.12.2018 si è costituita anche la , la Controparte_3
quale ha eccepito che:
− l'NG. aveva stipulato una polizza avente a oggetto la responsabilità civile CP_2
professionale con la IA , invitata anche a partecipare Controparte_11
alla mediazione;
− in caso di accertamento di responsabilità, il contratto stipulato con avrebbe CP_3 operato a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura di altre polizze assicurative, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni generali di polizza e nei limiti della franchigia di polizza;
− ad ogni modo, la polizza n. 00732 07 45607443, stipulata con decorrenza dal 16.4.2016 al
16.4.2017 e soggetta tacito rinnovo, era inoperante;
− l'NG. , infatti, era già a conoscenza delle contestazioni nei confronti del suo CP_2 operato al momento della stipulazione della polizza, in quanto già dall'aprile 2013 si erano tenuti numerosi incontri tra lui e il per discutere del contenuto delle note Pt_1 critiche, di cui il aveva domandato la modifica, poi lamentandosi dell'operato del Pt_1
tecnico con il messaggio sms citato dal nelle proprie difese;
CP_2
− l'art. 19, lett. b) delle Condizioni generali di Assicurazione prevedeva che l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima della data di decorrenza del contratto che l'assicurato conosceva o di cui poteva ragionevolmente avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento;
− qualora la compagnia fosse stata a conoscenza delle circostanze per cui è causa, con ogni probabilità non avrebbe assicurato l'NG. o lo avrebbe fatto a condizioni diverse;
CP_2
− l'assicurato aveva espressamente dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine a perdite o richieste di risarcimento nei suoi confronti;
− le domande svolte dagli attori nei confronti dell'NG. erano, comunque, infondate, CP_2
pretestuose e prive di supporto probatorio;
pagina 11 di 25 − i danni lamentati dai coniugi non potevano infatti essere imputati all'NG. , il Pt_1 CP_2
quale aveva rivestito la mera qualità di consulente di parte nel giudizio diretto a ottenere l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare i vizi dell'appartamento;
− non sussisteva nessun obbligo in capo al consulente di parte di presentare sempre e comunque le osservazioni alla bozza;
− l'NG. , peraltro, aveva partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali e i CP_2
ricorrenti avevano omesso di inviargli la bozza della relazione peritale o di comunicargli l'avvenuta trasmissione;
− le note critiche non erano mai state depositate nel giudizio poiché non condivise dal Pt_1
− non sussisteva perciò il nesso di causa tra l'operato professionale e i pretesi danni anche in quanto dalla lettura della sentenza, che aveva ritenuto esaustivo l'elaborato peritale, emerge come il deposito delle osservazioni non avrebbe modificato l'esito del giudizio;
− l'NG. , inoltre, mai avrebbe potuto essere condannato al pagamento di somme CP_2 richieste a titolo di spese necessarie per il ripristino dei vizi dell'immobile, indicate nella generica misura di euro 50.000,00;
− tali vizi, infatti, non erano mai stati accertati e il consulente di parte era del tutto estraneo a tale problematica;
− quanto alle spese legali, i sig.ri e non avevano neanche prodotto la prova Pt_1 Pt_2 dell'avvenuto pagamento.
All'udienza del 17.12.2019 il Giudice, ritenuto che la complessità dell'oggetto della vertenza, anche in ragione delle difese svolte dai convenuti e delle istanze istruttorie, comportasse una trattazione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Considerata la materia oggetto dell'odierna controversia, val la pena premettere che le obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo (ex multis, v. Cassazione civile sez. III, 05/08/2013, n.18612), sicché l'inadempimento del professionista è costituito dalla pagina 12 di 25 violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., mentre ricorre l'ipotesi di responsabilità ex art. 2236 c.c. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Con particolare riguardo all'attività dell'avvocato, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non
"ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa laddove risultino plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016).
In definitiva, il difensore che assume l'incarico di difendere il proprio cliente, sulla scorta di un apposito mandato ad litem, si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato che il cliente desidera, bensì dell'obbligo di esercitare la professione con una condotta improntata a diligenza qualificata esigibile, prestando la propria opera al fine del raggiungimento del risultato (sperato) in favore dell'assistito (cfr. Cass. Civ., n. 17758/2015).
Quanto sin qui esposto si riverbera sulla ripartizione dell'onere probatorio;
di talché spetterà all'assistito dimostrare che il proprio patrocinatore abbia svolto il mandato in violazione della diligenza professionale richiesta dall'ordinamento in capo al professionista, in quanto “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. Civ. n. 12038/2017).
Con riferimento alle violazioni lamentate dagli odierni attori, occorre valutare la condotta tenuta dal convenuto Avv. nell'esercizio della propria prestazione professionale CP_1
nell'ambito di una pluralità di diversi giudizi, seppur tutti attinenti in concreto alla medesima vicenda fattuale.
pagina 13 di 25 In primo luogo, nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. 603/07 era stata richiesta nell'interesse del e nei confronti del l'adozione di un provvedimento d'urgenza Pt_1 CP_7
contenente l'ordine di provvedere senza indugio alla riparazione del lastrico solare in ragione delle infiltrazioni d'acqua asseritamente provenienti dal medesimo;
successivamente, a seguito dell'estinzione di tale procedimento in data 3.4.2008, ne era stato incardinato un altro sostanzialmente identico, distinto al n. R.G. 1105/2008, a sua volta estinto per doppia mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui la gestione di questi due procedimenti e, in particolare, l'abbandono del secondo sia imputabile a scarsa diligenza professionale del legale.
Invero, dall'esame della comparsa di costituzione nel secondo procedimento di TO , Per_5
quale amministratore del emerge come l'assemblea condominiale Parte_4
aveva in data 31.3.2008 discusso e approvato il preventivo della per Controparte_12
l'esecuzione dei lavori urgenti da eseguire per eliminare le infiltrazioni dal lastrico solare.
Considerando che il contraddittorio nel giudizio R.G. 603/07 non si era ancora nemmeno validamente istaurato, come evincibile dai verbali d'udienza, non risulta in alcun modo anomalo né imputabile al difensore la mancata comparizione all'udienza di 3.4.2008, avvenuta difatti proprio pochi giorni dopo l'approvazione dei lavori, in quanto l'oggetto del ricorso, ossia la previsione di opere urgenti era stata già conseguito in sede stragiudiziale.
Coerente con tale ricostruzione risulta il fatto che non essendo, in seguito, stati realmente eseguiti i lavori (a causa di problematiche relative alla ripartizione dei millesimi esplicitate nella già citata comparsa del TO, v. pag. 5), il avesse visto non concretizzata la propria pretesa e avesse, Pt_1
pertanto, instaurato un ulteriore giudizio cautelare: non è un caso che l'assemblea avesse dato atto dell'impossibilità di dare inizio ai lavori non avendo a disposizione l'intera somma necessaria all'assemblea del 12.8.2008 e, immediatamente dopo, fosse stato presentato il secondo ricorso, datato 28.8.2008.
L'evidente e precisa interrelazione tra i tempi dei procedimenti e le evoluzioni delle vicende assembleari, peraltro, è più che idonea fin d'ora a dimostrare – come allegato dall'Avv. nei CP_1
propri atti difensivi – come il fosse sempre a stretto contatto col suo legale e sulle iniziative Pt_1
giudiziarie assunte nel suo interesse.
Ciò e ancor più chiaro dall'esame del corso del secondo procedimento cautelare.
Invero, a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio, il difensore del CP_7
pagina 14 di 25 resistente aveva da subito dato atto del reperimento delle quote condominiali e del nuovo affidamento di appalto per l'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico ad altra ditta, ossia l'impresa Paba di Tramatza.
Fin da tale udienza (9.10.2008) il ricorrente aveva chiesto un differimento per verificare il corretto inizio e l'esecuzione dei lavori.
Da quel momento in poi il aveva presenziato personalmente a numerose udienze Pt_1
(20.11.2008; 1.12.2008; 10.2.2009; 6.4.2009; 28.5.2009), dimostrando ulteriormente in via di fatto come egli fosse aggiornato dal proprio difensore sull'iter del procedimento e, rendendo anche sovente dichiarazioni riportate a verbale, dimostrando altresì come egli fosse assolutamente partecipe nelle scelte relative al corso della causa.
Egli, in udienza, inizialmente aveva dato atto del fatto che la situazione dell'immobile era immutata (pur affermando che l'impresa aveva portato i rotoli di catrame da poggiare sul lastrico), ricevendo dal resistente l'assicurazione che i lavori non erano ancora stati svolti a causa di copiose precipitazioni che li avrebbero pregiudicati;
in seguito aveva in prima persona confermato che non era ancora stato possibile iniziare i lavori per le condizioni metereologiche, richiedendo un accertamento tecnico tramite consulente. A seguito di espresso rigetto del Giudice
e di manifestazione da parte di quest'ultimo di possibile cessazione della materia del contendere
(ordinanza 19.1.2009), il aveva nuovamente lamentato in udienza la mancata esecuzione dei Pt_1
lavori e l'impresa aveva ulteriormente richiesto di attendere la totale asciugatura del lastrico.
All'udienza del 6.4.2009, alla presenza del era comparso il tecnico dell'impresa, il quale Pt_1
aveva interloquito col ricorrente sulle opere ancora da eseguire. Infine, all'udienza del 28.5.2009 lo stesso aveva dato atto dell'esecuzione dei lavori, limitandosi ad aggiungere di voler Pt_1
rappresentare al Giudice che l'impresa non aveva ancora asciugato il solaio e che sussistevano ancora fenomeni di umidità.
Richiesto esplicitamente un rinvio per verificare la tenuta dei lavori, alle successive due udienze non era comparso nessuno, con conseguente estinzione della causa.
L'iter procedimentale, pertanto, dimostra chiaramente come i lavori fossero stati prima ampiamente monitorati da tutte le parti processuali (in primis il sempre presente Pt_1
personalmente), poi eseguiti in accordo alla pretesa oggetto di ricorso, nonché a fronte di esplicito rigetto della sopravvenuta domanda di nomina di un consulente.
Il fatto che lo stesso fosse presente e avesse interloquito col Giudice all'udienza in cui aveva Pt_1
pagina 15 di 25 egli stesso richiesto un rinvio per verificare l'esito dei lavori, da cui consegue che egli era perfettamente a conoscenza della data di rinvio, esclude qualsiasi condotta negligente del difensore nel non essersi presentato alla successiva udienza.
All'evidenza, essendo stata dal Giudice presentata la possibilità di cessata materia del contendere, il comportamento dell'Avv. risulta del tutto coerente con le risultanze processuali: CP_1
chiaramente si deve presumere che il eseguiti i lavori e limitatosi genericamente a far Pt_1
presente al Tribunale che nell'imminenza degli stessi era ancora presente l'umidità, fosse in pieno accordo col difensore e la controparte nel ritenere sussistente la predetta cessazione del contendere, in coerenza con il corso che aveva avuto la causa.
In tal senso depongono, come detto, la costante e presente partecipazione del ricorrente,
l'esplicita richiesta in sua presenza di un rinvio per verificare la correttezza delle opere e la conoscenza della data di rinvio resa all'udienza cui egli aveva partecipato.
In relazione alle modalità di esecuzione della prestazione professionale nell'ambito dei cautelari, perciò, la doglianza è senz'altro infondata.
Venendo ora all'esame della successiva fase dell'incarico svolto dall'Avv. , si evidenzia che CP_1
con atto di citazione del 23.12.2009, era stato instaurato un nuovo giudizio (R.G. 210/2010), stavolta di merito con rito ordinario, per conto del e della avente a oggetto la richiesta Pt_1 Pt_2
di dichiarare che i lavori di impermeabilizzazione del lastrico erano stati eseguiti tardivamente o in maniera inadeguata, in quanto si erano verificate infiltrazioni nell'immobile degli attori, nonché di condannare il all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione CP_7
delle medesime e al risarcimento dei danni subiti.
In aggiunta, era stato richiesto di dichiarare il diritto degli attori di utilizzare il passo carraio sulla via Piemonte con condanna alla rimozione delle catene e dei lucchetti apposti.
Innanzitutto, non è possibile ritenere – come sostenuto dalla parte attrice – che tale giudizio fosse di fatto una mera riproposizione di quanto precedentemente chiesto in via cautelare, in ragione dell'inequivocabile differenza tra l'esecuzione urgente di lavori richiesti (l'esecuzione dei quali avrebbe determinato, come avvenuto, la cessazione della materia del contendere) e la valutazione dell'adeguatezza di tali opere con annessa richiesta risarcitoria.
Ciò premesso, al fine di valutare l'effettiva sussistenza di responsabilità dell'Avv. CP_1
nell'ambito dell'attività svolta nel giudizio di merito, occorre ricordare, sulla base degli stessi principi enunciati in premessa, che in tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato pagina 16 di 25 l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del medesimo legale.
Ciò significa – si ribadisce – che deve essere dimostrato che una diversa condotta del legale avrebbe determinato un vantaggio concreto ed effettivo per l'assistito, non essendo sufficiente la prova di un comportamento colposo per fondare il diritto al risarcimento.
L'espletamento dell'attività professionale del convenuto nell'ambito del giudizio n. R.G.
210/2010 presenta senz'altro profili di negligenza.
Si segnala, in primo luogo, il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. e il mancato deposito delle memorie conclusionali.
Sul punto, condivisibile giurisprudenza afferma che il mancato deposito delle predette memorie, con particolare riferimento a quelle ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, di conseguenza, alla mancata presentazione di istanze istruttorie, costituisce evidente inadempimento professionale, in quanto comporta la mancata presentazione di documentazione a suffragio degli assunti difensivi e, potenzialmente, rende più difficile l'accoglimento delle domande proposte (cfr. Tribunale Massa,
13/10/2020, n. 495).
È pur vero che l'Avv. in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori aveva chiesto CP_1
disporsi C.T.U., ossia l'unico reale strumento processuale necessario per accertare in maniera imparziale l'eventuale esistenza dei vizi descritti, e che in relazione a tale richiesta non era necessario depositare memorie, non essendovi il rischio di incorrere in preclusioni (la richiesta, invero, non può mai considerarsi tardiva, dato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova ma è finalizzata all'acquisizione da parte del giudice del merito di un parere tecnico necessario, di talché la nomina rientra nel potere discrezionale di tale giudice, a prescindere dalla fase in cui la sollecitazione alla nomina venga svolta, cfr. Cassazione civile sez. II, 15/04/2002,
n.5422).
Tuttavia, a fronte dell'avvenuto deposito delle prime e delle seconde memorie ad opera delle altre parti processuali ( , mediante le predette note il difensore di Controparte_13
parte attrice avrebbe potuto precisare i propri assunti, fare specifico riferimento alla necessità dell'indagine tecnica richiesta (stante la mancanza di formale domanda in tal senso nell'atto introduttivo) e prendere posizione in ordine ai mezzi di prova richiesti dalle controparti.
Anche il mancato deposito delle memorie conclusionali costituisce in tal senso una negligenza,
pagina 17 di 25 poiché sebbene la consulenza tecnica sia stata sfavorevole per gli attori, mediante le medesime il legale avrebbe comunque potuto argomentare per poter chiarire eventuali profili di ritenuta criticità della consulenza e per replicare a quanto osservato sul punto dalle altre parti, posto che le contestazioni erano state già mosse a verbale alle udienze del 3.6.2013 e del 3.2.2014.
La difesa degli odierni attori, pertanto, è stata colposamente carente sia per tali motivi sia nella gestione della fase della consulenza tecnica, con particolare riferimento al sollevamento delle succitate criticità e alla gestione dei rapporti col C.T.P. – su tali profili, vedi più diffusamente infra -.
Cionondimeno, si anticipa, non è dato rinvenire a seguito di tale condotta l'esistenza di un danno risarcibile in capo ai sig.ri non potendosi affermare sulla base degli atti di causa che Parte_5
l'esito infausto del giudizio è stato riconducibile, sotto il profilo eziologico, a tali carenze nell'espletamento della prestazione professionale.
Difatti, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento
R.G. 210/2010, non è possibile affermare che una diversa condotta del difensore avrebbe determinato effetti vantaggiosi per i propri clienti.
Il C.T.U., invero, è stato chiarissimo nella propria relazione nella parte in cui ha affermato che il lavoro effettuato dalla , oggetto di contestazione da parte degli attori, era stato svolto Parte_6
con sufficiente maestria e si presentava ancora in sufficienti condizioni di manutenzione (pag. 28
C.T.U.).
Ulteriormente, il C.T.U. ha evidenziato che internamente e in corrispondenza alla proprietà Pt_1
non si erano rilevate evidenti tracce da infiltrazione (pag. 29) e nel rispondere al quesito n. 2 ha affermato nettamente: “non si sono rilevati chiari e inequivocabili segni di danni dovuti da infiltrazioni da umido. A parere dello scrivente, i lamentati disagi sono attribuibili principalmente a fenomeni di condensa in corrispondenza di ponti termici geometrici e strutturali. In particolare le caratteristiche costruttive dell'edificio con tamponature costituite da blocchetti in cls vibrato monocamera e rifinitura in intonaco sia per tipologia e età non sono in grado di garantire un adeguato grado di isolamento termico quando il comportamento termico di una parte dell'edificio differisce da quello delle parti circostanti (…). Nei sopralluoghi effettuati non si sono rilevati chiari e inequivocabili effetti e segni di fenomeni di tipo infiltrativi, pur non potendo escludere, con la massima certezza, la presenza di piccole infiltrazioni in considerazione dello stato esterno dei paramenti delle murature condominiali che presentano
pagina 18 di 25 stati di degrado. I lamentati disagi risultano fortemente distribuiti, mentre eventuali infiltrazioni da umido sarebbero localizzate in un ristretto numero di punti (…) Lo stato dei paramenti interni dell'appartamento , come già evidenziato, non presentava all'atto dei sopralluoghi segni Pt_1
tipici e inequivocabilmente attribuibili a infiltrazioni da umido. I lamentati disagi erano distribuiti nella quasi totalità dei paramenti confinanti con l'esterno e maggiormente visibili in corrispondenza dei ponti termici;
mentre eventuali infiltrazioni sarebbero ubicate in ristretti punti non necessariamente coincidenti con i maggiori punti termici”.
La spiegazione tecnica fornita dal consulente, chiara e lineare, evidenzia chiaramente la differenza tra le infiltrazioni da umido e quanto riscontrato nel corso delle indagini peritali, dalle quali è emerso che i fenomeni riscontrati avevano diversa natura e origine nonché, senza dubbio, tutt'altra entità rispetto a quanto lamentato dagli attori.
A questo proposito, a nulla vale sottolineare che il C.T.U. non aveva escluso totalmente che lo stato di conservazione dei paramenti esterni del maggiore fabbricato per presenza di lesioni e crepe potesse compartecipare in qualche misura ai disagi lamentati, lasciando aperta la possibilità di “leggere infiltrazioni da umido” provenienti dai paramenti esterni del maggiore fabbricato proprio in corrispondenza di queste piccole lesioni.
Oltre all'enunciazione in termini del tutto eventuali e probabilistici, in nessun caso tale leggero fenomeno avrebbe potuto corrispondere a quello rispetto lamentato dagli attori, i quali allegavano gravi danni nelle strutture murarie e nelle parti strutturali del solaio, con pericolo di danno alle persone e insalubrità degli ambienti. Invero, la possibile “compartecipazione” descritta dal
C.T.U. non riguardava il solaio ma i paramenti esterni e atteneva, si ripete, a eventuali infiltrazioni di minima entità.
Trattasi di fenomeni diversi e non compatibili con quelli riscontrati nell'appartamento del Pt_1 rispetto ai quali il C.T.U. aveva ulteriormente chiarito: “i disagi lamentati dal ricorrente sono dovuti principalmente a fenomeni di condensa per mancanza di adeguata coibentazione termica delle tamponature esterne dovuta alle modalità costruttive negli anni di edificazione del fabbricato”, precisando che “all'interno dell'appartamento è presente stufa posizionata nel disimpegno e utilizzata per il riscaldamento dell'unità immobiliare. Tale stufa e le sue emanazioni di calore possono rappresentare concausa non secondaria dei fenomeni condensativi sulle pareti (…). La presenza di parecchie macchie distribuite in molti vani con particolare interessamento dei ponti termici suggerisce fenomeni dovuti principalmente a condensa. In caso
pagina 19 di 25 di infiltrazioni le stesse sarebbero in ristretti punti non necessariamente in corrispondenza di ponti termici”.
È dunque evidente che la tesi attorea fosse infondata, non essendo emerso alcun elemento idoneo a ricondurre le problematiche dell'appartamento alla non corretta esecuzione dei lavori di isolamento del solaio effettuati dalla ditta Paba. La diversità dei fenomeni e le caratteristiche tecniche degli stessi avevano condotto senza possibilità di equivoco a ritenere che i disagi fossero dovuti a condensa per inadeguato isolamento termico, in parte compartecipato dalla stufa degli stessi coniugi Parte_5
La conclusione raggiunta non è inficiata dalla condotta parzialmente negligente dell'Avv. CP_1
che pur, oggettivamente, ha caratterizzato - come poc'anzi anticipato - anche la fase peritale.
Emerge chiaramente dalla bozza peritale che la bozza era stata inviata dal C.T.U. NG. Per_6
alle parti per eventuali osservazioni, in ossequio al dispositivo del giudice istruttore all'udienza
15.10.2012 (pag. 38 C.T.U.).
Tuttavia, da parte del C.T.P. incaricato dagli attori non era pervenuta alcuna osservazione, al contrario di quanto avvenuto per i C.T.P. dell'Impresa Paba e del CP_7
Poiché l'NG. aveva espressamente dato atto dell'invio della bozza alle parti e non ai Per_6
Consulenti Tecnici di Parte, deve necessariamente dedursi che l'invio fosse avvenuto in favore del difensore, i cui recapiti – con particolare riferimento all'indirizzo pec – erano in atti;
difatti nella nomina di C.T.P. del 24.10.2012 con cui era stato indicato l'NG. quale consulente CP_2
di parte attrice, regolarmente versata in atti, era stato indicato l'indirizzo dello studio del tecnico e il suo numero di telefono ma nessun indirizzo pec o peo.
Lo stesso Avv. , il quale a questo punto risulta l'unico a cui l'NG. poteva CP_1 Per_6
trasmettere la bozza, non ha mai contestato nel presente giudizio di aver ricevuto le osservazioni e ha, semmai, unicamente eccepito che i rapporti con il consulente di parte li aveva tenuti esclusivamente il sig. sia prima che dopo il deposito della relazione. Pt_1
In realtà, non può che ritenersi ricompresa nel mandato difensivo la presentazione di osservazioni alla C.T.U. e, conseguentemente, l'intrattenimento di rapporti col C.T.P., a maggior ragione a fronte dell'indicazione fornita dal tecnico incaricato dal Tribunale circa l'invio alle parti della bozza peritale, laddove l'indirizzo dello stesso odierno legale convenuto era l'unico in atti cui potesse essere diretto tale invio.
Ciò è avvalorato dal fatto che alla successiva udienza del 3.6.2013 l'Avv. aveva svolto CP_1
pagina 20 di 25 ampie osservazioni alla relazione peritale, allegando anche delle note tecniche provenienti dall'NG. e un accertamento termografico che avrebbe attestato l'assenza di condizioni CP_2
ambientali legate allo stile di vita degli inquilini atte a provocare le degenerazioni riscontrate, da attribuire asseritamente invece a infiltrazioni di acqua meteorica.
Tale tardiva allegazione, conseguente alla mancata tempestiva presentazione di osservazioni e dichiarata inammissibile dal Giudice in sentenza, corrobora l'effettiva esistenza di un comportamento colposo del difensore.
Tuttavia, è evidente come in nessun modo la tempestiva allegazione avrebbe comportato un diverso esito del giudizio, posto che la sentenza ha ulteriormente ribadito come l'elaborato peritale fosse completo, lineare e privo di contraddizioni, concludendo come fosse del tutto da escludere la riconducibilità delle muffe a difetti del lastrico solare e come fosse stato tecnicamente confutato dal consulente l'assunto di una impermeabilizzazione male eseguita.
Perciò, anche laddove la parte attrice avesse depositato nei termini consentiti le osservazioni tecniche, esse si sarebbero comunque scontrate col fatto che i lavori erano risultati oggettivamente bene eseguiti e che nell'immobile dei sig.ri non erano state, alla Parte_5
radice, rinvenute tracce di infiltrazioni della tipologia ed entità descritte che sotto il profilo tecnico fossero eziologicamente riconducibili a umidità derivante da imperfetta impermeabilizzazione del solaio.
Si noti, peraltro, che è incontestato come gli attori avessero anche svolto lavori di manutenzione prima del sopralluogo del C.T.U.: tali opere avrebbero in qualsiasi caso impedito l'osservazione dei fenomeni lamentati.
Nonostante i predetti profili di negligenza dell'Avv. , perciò, nemmeno nell'ambito del CP_1
procedimento di merito è possibile concludere che l'esito infausto della causa, evidentemente infondata, fosse a lui attribuibile.
Non può dirsi provata alcuna colpa del difensore, invece, circa l'asserita assenza di comunicazioni con l'assistito che avrebbe impedito l'impugnazione della sentenza: semmai, tutti gli elementi emersi propendono in via presuntiva, invece, per un'ampia partecipazione e coinvolgimento del in tutte le vicende processuali che lo hanno visto interessato (fin dalla Pt_1
assidua presenza personale nei procedimenti cautelari fino ai rapporti diretti tenuti con il C.T.P., con riferimento ai quali sono in atti le prove del conferimento di incarico, dello svolgimento da parte del tecnico delle indagini richieste e delle comunicazioni con l'attore, cfr. docc. da 3 a 10 di pagina 21 di 25 parte convenuta, NG. ). CP_2
Si noti, inoltre, che in caso di asserito inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve comunque essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (Cassazione civile sez. III, 19/01/2024, n.2109).
Per le stesse ragioni di cui alla precedente trattazione, anche laddove fosse risultato inadempiuto l'obbligo di informativa, non sarebbe comunque emersa dal presente giudizio la prova che l'impugnazione si sarebbe conclusa favorevolmente, in ragione della solidità della sentenza e della innegabile infondatezza della pretesa attorea.
Quale ultimo motivo di contestazione da parte degli odierni attori, si evidenzia che non risulta sussistente alcun profilo di colpa dell'Avv. con riferimento alla domanda relativa al passo CP_1
carraio.
Essa è stata genericamente formulata e non supportata da alcun elemento probatorio documentale: ciò non è certamente ascrivibile al difensore, bensì alla stessa parte che non è stata in grado di fornire al proprio legale adeguato supporto alla propria pretesa mediante la consegna di documenti che attestassero la proprietà del pezzo di cortile servito dal passo carraio in questione. Anzi, l'atto di compravendita dei non ricomprendeva anche il piccolo Parte_5
cortile e i convenuti sono stati in grado di documentare come il passo carraio CP_14
servisse unicamente la loro proprietà.
Tali elementi sono stati prontamente evidenziati dalla sentenza del Tribunale di Oristano e il mancato deposito di memorie istruttorie o conclusionali non può nemmeno dirsi colpevole in ordine a questo profilo, stante la radicale infondatezza della domanda e l'impossibilità per l'avvocato di supportare una tesi del tutto smentita dalla documentazione in atti.
La domanda svolta nei confronti dell'Avv. , perciò, non può essere accolta. CP_1
Ovviamente, da quanto sopra argomentato deve trarsi anche l'ulteriore conclusione dell'infondatezza della domanda svolta nei confronti dell'NG. . Controparte_2
La prospettazione attorea, sul punto, riguardava la sua responsabilità professionale quale C.T.P. per aver omesso di formalizzare le osservazioni tecniche alla relazione peritale e di allegare pagina 22 di 25 tempestivamente l'analisi termografica svolta nell'interesse degli attori.
In primo luogo, va rilevato come l'NG. avesse assolto correttamente il proprio incarico. CP_2
Non è contestabile, infatti, la sua partecipazione alle operazioni peritali, risultante dalla stessa relazione, e l'invio delle note tecniche richieste da (doc. 9 e 10 fascicolo dell'NG. Parte_1
). CP_2
Il mancato deposito delle osservazioni prima del deposito della relazione definitiva, invece, non è attribuibile a sua condotta negligente, non risultando dagli atti né l'invio del C.T.U. né l'effettiva possibilità di farlo, non essendo mai stato indicato un indirizzo a ciò finalizzato.
Non rileva che il C.T.P. fosse o meno a conoscenza della data di scadenza dei termini per la relazione peritale, posto che non era suo compito sollecitarne il deposito o la comunicazione
(anche in ragione di qualsiasi eventualità che può verificarsi nel processo, come eventuali richieste di proroga) bensì unicamente rispondere con le proprie osservazioni una volta che gli fosse stata consegnata la bozza: circostanza il cui avvenimento, come detto, non è mai stato dimostrato.
In secondo luogo, si sottolinea come anche in questo caso un'eventuale condotta colposa non avrebbe avuto un rapporto eziologicamente provato con un danno risarcibile, dato che anche la presentazione tempestiva delle osservazioni, per tutte le ragioni enunciate, non avrebbe determinato un esito diverso del giudizio.
Il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dei due convenuti comporta, all'evidenza, l'irrilevanza della valutazione della domanda di garanzia proposta dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, e . CP_6 CP_3
*
In punto di riparto delle spese di lite del presente giudizio, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite tra la parte attrice e il convenuto Avv. , nonché nei confronti della CP_1
relativa terza chiamata, Controparte_6
Invero, nonostante il rigetto della domanda per accertata insussistenza di un danno risarcibile riconducibile causalmente alla prestazione professionale, è emersa con chiarezza l'esistenza di evidenti profili di negligenza nello svolgimento dell'incarico nell'ambito del procedimento n.
R.G. 210/2010.
Tale condotta ha comprensibilmente indotto le parti attrici a proporre l'odierna domanda e giustifica, perciò, la decisione di non prevedere una rifusione delle spese di lite a carico dei sig.ri pagina 23 di 25 e . Pt_1 CP_1
Viceversa, la circostanza che con riferimento alla posizione dell'NG. non siano Controparte_2
emerse nemmeno condotte colpose determina la piena applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza di valide ragioni per la compensazione.
In virtù del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, governa il riparto delle spese processuali- il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore, se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi propugnate dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo;
invece, il rimborso è posto a carico del chiamante o della parte che ha fatto chiamare in causa il terzo ove l'iniziativa della parte che ha chiamato in causa -rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria- configuri un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso in esame, posto che non può in alcun modo ritenersi manifestamente infondata la chiamata in causa, la rifusione delle spese di dovrà essere posta a carico degli attori. CP_3
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
147/2022 relativi allo scaglione di valore di riferimento per quanto attiene alla difesa svolta nell'interesse dell'NG. , stante l'attività difensiva ordinaria svolta per le cause di CP_2
medesima tipologia e natura, e sulla base dei parametri ricompresi tra i medi e i minimi per quanto riguarda la difesa svolta nell'interesse della terza chiamata , in quanto le CP_3
argomentazioni difensive svolte nei propri atti hanno in gran parte sostanzialmente ricalcato quelle svolte dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda proposta da e nei confronti dell'Avv. Parte_1 Parte_2
e dell'NG. ; CP_1 Controparte_2
− compensa integralmente le spese di lite tra gli attori, il convenuto e la CP_1
terza chiamata Controparte_6
− condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore dell'NG. , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pagina 24 di 25 − condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di , che liquida in euro Controparte_3
4.659,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Oristano, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata ad [...] l'[...], C.F. entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
nella via Piemonte n. 1, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Dante al n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonello Podda che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.9.2018
ATTORI contro
AVV. , nato a [...] il [...], CF , con CP_1 CodiceFiscale_3
studio in Oristano, Viale A. Diaz n. 73, ivi elettivamente domiciliato, costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
e contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Arruga D. Atza n. 20/2, CF , elettivamente domiciliato in Oristano in via C.F._4
San Francesco n. 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Perria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
pagina 1 di 25 e contro
, (P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del dott. , Procuratore della predetta società giusta procura a cura del Controparte_4
Notaio di Milano del 22.07.2015, n. Rep. 67882 - n. Racc. 12042, con sede in Persona_1
Milano, via G.B. Cassinis, n. 21, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Eliana Are in Nuoro via Bonomi n.4, che la rappresenta unitamente all'Avv. Giancarlo Lombardi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
e contro
C.F. e P.I. , con sede legale a Mogliano Veneto Via Controparte_5 P.IVA_2
Marocchesa 14, in persona del suo procuratore alle liti Avv. Domenico Vizzone, in forza di procura speciale rep. 186905 racc. 30367 reg. il 18.12.2014 Notaio dott. Persona_2 di Treviso, dal quale è anche rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Roma alla Via Cratilo D'Atene 31
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis:
1)accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. e dell'ing. CP_1
per i fatti descritti nell'espositiva di cui al suddetto ricorso del 29.12.2017, ex Controparte_2
art. 702 bis c.p.c.;
2)condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 50.000,00
o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Nell'interesse del convenuto Avv. CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
1)-In Via Preliminare, disporre la ammissione dei messi istruttori dedotti;
2)-Nel Merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 25 3)-In Via Subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti nei confronti del sottoscritto in relazione ai fatti dedotti nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare tenuta la compagnia Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, P.zza Duca Degli
Abruzzi n. 2, a manlevare e tenere indenne il sottoscritto avvocato, entro i limiti di polizza, da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti.
4)-Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nell'interesse del convenuto NG. : Controparte_2
1. in via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Pt_2
nei confronti dell'ing. per tutte le ragioni indicate in premessa;
[...] Controparte_2
2. nel merito: rigettare tutte le domande proposte dagli attori siccome infondate in fatto ed in diritto;
3. in via subordinata e per mero tuziorismo: nella denegata e gravanda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria formulata dagli attori ovvero di ritenuta affermazione della responsabilità o corresponsabilità professionale dell'ing. in relazione Controparte_2
agli eventi dedotti in giudizio, accertare e dichiarare comunque tenuta la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_3
l'ing. – a termini di polizza e quindi con detrazione di eventuali franchigie – Controparte_2 da ogni pretesa risarcitoria e conseguenza patrimoniale derivante dall'accoglimento delle domande degli attori ed altresì da quelle eventualmente proponende da eventuali altre parti o terzi chiamati in causa;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, anche del procedimento di mediazione
Nell'interesse della terza chiamata : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dall'ing. nei confronti Controparte_2
della terza chiamata in quanto infondata in Controparte_3
fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Helvetia Professionista” nr. 00732 07 45607443 per tutti i motivi dedotti in atti;
pagina 3 di 25 nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti Controparte_2
di , previo rigetto delle domande svolte nei suoi Controparte_3
confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nell'esercizio dell'attività professionale in relazione ai fatti dedotti nel presente procedimento;
nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. Controparte_2
nei confronti della terza chiamata , limitare Controparte_3
l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti dei massimali e franchigie, previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti, nonché, trattandosi di contratto operante a secondo rischio, nei limiti di indennizzo rispetto all'eventuale copertura di altre polizze assicurative.
Spese e compensi professionali rifusi.”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. limitare la manleva CP_1
della tenendo conto delle condizioni generali di assicurazione e, quindi, Controparte_5 alla quota di responsabilità a carico dell'assicurato, con esclusione delle conseguenze di eventuale corresponsabilità, detratto lo scoperto contrattuale è del 5%, con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori, con ricorso ex art. 702 bis. c.p.c., hanno chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. e dell'NG. , domandando la condanna in CP_1 Controparte_2
solido dei medesimi al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 o nella diversa somma da accertare in corso di causa.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
− essi sono proprietari di un appartamento in Oristano, via Piemonte n.1, acquistato nel
2020 e in cui avevano registrato da subito infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune, per le quali avevano richiesto all'amministratore un intervento di manutenzione;
pagina 4 di 25 − a seguito della mancata partecipazione di alcuni condomini all'assemblea e alla contestazione da parte dei medesimi dell'esistenza del danno da infiltrazione, gli attori stessi avevano dato incarico all'Avv. , il quale aveva iniziato un'azione volta CP_1 all'esecuzione dei lavori cui il aveva reagito sostituendo la serratura del CP_7
cancello posto a chiusura del passo carraio;
− in data 31.3.2008 il Condominio aveva approvato il preventivo della ditta CP_8
ma non era seguita la comunicazione sulle quote da versare, di talché il difensore aveva proseguito le azioni ma non aveva comunicato l'esito delle stesse, in particolare omettendo che la causa RG 603/07 era stata cancellata dal ruolo con iscrizione di una nuova causa nel 2008 con il n. RG 1105/08, poi estinta anch'essa perché il legale, all'insaputa dei coniugi, non si era presentato in udienza per due volte;
− in data 8.10.2008 era stata convocata l'assemblea per l'approvazione del preventivo di altra ditta, la quale aveva eseguito i lavori senza risolvere il problema, in quanto oltre a non rispettare il preventivo e il capitolato d'appalto aveva omesso la sostituzione dei bocchettoni di scolo, con la conseguenza che l'acqua aveva continuato a penetrare nelle mura dell'immobile dei coniugi Pt_1
− all'amministratrice di condominio da ultimo subentrata il 15.3.2011, i Controparte_9 coniugi avevano rappresentato il perdurante fenomeno di infiltrazioni, l'insufficiente Pt_1 pressione dell'acqua conseguente all'intervento del 2009 di messa in sicurezza dell'autoclave e l'impedimento all'uso del passo carraio per accedere con i mezzi all'ingresso dell'edificio, a fronte del carattere abusivo dei lavori svolti sul passo carraio;
− a loro insaputa gli attori si erano visti soccombenti nella causa RG. 210/2010, con condanna alle spese di euro 18.094,80, senza che alcuno dei suddetti problemi si fosse frattanto risolto;
− la responsabilità era da ascrivere all'avvocato incaricato e all'NG. , che era stato CP_2
nominato C.T.P.;
− l'avvocato aveva infatti iniziato tre cause, due di cui abbandonate senza comunicazione e una conclusasi negativamente senza che egli avesse depositato né le memorie ex art. 183
c.p.c. né quelle ex art. 190 c.p.c. e senza comunicazione dell'esito infausto e della possibilità di proporre appello;
− l'NG. , invece, aveva omesso di presentare osservazioni alla C.T.U. CP_2
pagina 5 di 25 A seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo, si è costituito l'NG. , il quale ha integralmente contestato le avverse pretese, Controparte_2
eccependo che:
− sussiste difetto di legittimazione attiva in capo a in quanto egli non aveva Parte_2
mai ricevuto da lei alcun incarico, essendo stato nominato C.T.P. dal solo Pt_1
− il lo aveva incaricato nel 2009 di redigere una perizia da giurarsi in Tribunale circa Pt_1
le cause di lamentati fenomeni di infiltrazione;
− egli aveva redatto la perizia giurata, consegnata al ricorrente, unitamente alla fattura per i compensi ricevuti e l'incarico si era concluso;
− tre anni dopo, a fine ottobre 2012, il lo aveva contattato comunicandogli di averlo Pt_1
nominato C.T.P. in una causa pendente nanti il Tribunale di Oristano per le medesime infiltrazioni ed egli aveva accettato di partecipare alle operazioni peritali pur evidenziando che sarebbe stata necessaria una previa specifica richiesta e una lettera di conferimento dell'incarico;
− l'attore aveva comunicato l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 8.11.2012 con l'accordo di trasmettergli in seguito la bozza della relazione peritale;
− i successivi incontri erano stati comunicati direttamente dal C.T.U., mentre il non Pt_1
aveva mai consegnato la bozza della relazione peritale;
− solo nel marzo 2013 il lo aveva contattato telefonicamente domandando un incontro Pt_1
nel corso del quale aveva mostrato la relazione definitiva del C.T.U. oltre ad alcune fotografie dell'immobile e aveva domandato la redazione di note critiche;
− il resistente, aveva concordato sull'opportunità di far eseguire accertamenti differenti rispetto a quelli praticati dal C.T.U., ossia un'analisi termografica dell'appartamento e di alcune parti dello stabile;
− copia dell'analisi termografica redatta dall'NG. era stata consegnata dal al Per_3 Pt_1
nell'aprile 2013, di talché quest'ultimo aveva redatto e consegnato all'attore, CP_2
alcuni giorni dopo, le note critiche, che il ricorrente aveva domandato di modificare in quanto non le condivideva;
− il 3.5.2013 il ricevuta via mail dal professionista un'ulteriore versione modificata Pt_1
delle note critiche, gli aveva inviato un sms con cui riferiva di aver ricevuto la perizia del e domandava se lo stesse prendendo in giro;
CP_2
pagina 6 di 25 − a quel punto l'NGegnere, avendo più volte modificato il proprio elaborato, aveva fatto inviare al la versione definitiva tramite il proprio collaboratore geom. , Pt_1 Persona_4
con mail del 10.5.2013;
− egli non era incorso in alcuna violazione di obblighi di informativa né era responsabile dell'omessa redazione delle osservazioni, essendo stato evidentemente il a non Pt_1 condividerne il contenuto e a non consegnarle all'Avv. per il deposito in causa, CP_1 come si desume dal fatto che nel verbale dell'udienza del 3.6.2013 era stata prodotta la sola analisi termografica;
− la perizia era stata prodotta nella causa civile 210/2010, ma il non lo aveva mai Pt_1 informato dell'instaurazione della medesima fino alla comunicazione di averlo nominato
C.T.P. ed egli non aveva mai intrattenuto nessun rapporto diretto col difensore del Pt_1
− le operazioni peritali, comunque, erano state condizionate dal mutamento dello stato dei luoghi da parte del che aveva ritinteggiato l'appartamento poco prima del Pt_1
sopralluogo del C.T.U., cancellando le macchie di muffa e umidità;
− era peraltro difficilmente sovvertibile quanto rilevato dal C.T.U. in merito al successivo riscontro di macchie e muffe ascrivibili a fenomeno condensativo e non a infiltrazioni, risultando ciò la conseguenza di lavori di impermeabilizzazione eseguiti alcuni mesi prima dalla ditta Paba Deumidificazioni con sufficiente maestria secondo quanto giudicato dal C.T.U., di talché nessuna incidenza avrebbe avuto neanche la prima relazione dell'NG. , risalente a tre anni prima;
CP_2
− l'NG. era assicurato per la responsabilità civile professionale, all'epoca della CP_2
denuncia, con in virtù di polizza n. 45607443 stipulata il 14.4.2016 e CP_3
regolarmente pagata per i periodi 16.4.2016-16.42017 nonché 16.4.2017-16.4.2018;
− tale polizza recava clausola claims made che prevedeva la copertura assicurativa per tutte le richieste di danno formulate durante la vigenza della polizza con retroattività illimitata, quindi in caso di responsabilità doveva essere manlevato.
L'NG. ha quindi richiesto di chiamare in causa la CP_2 Controparte_3
e formulato le sopra riportate conclusioni.
[...]
Si è costituito anche l'Avv. contestando integralmente il contenuto e il CP_1
fondamento delle avverse istanze.
Il convenuto, in particolare, ha eccepito che:
pagina 7 di 25 − la procedura ex art. 700 c.p.c. R.G. 603/2017 non era stata proseguita per cessazione della materia del contendere, in quanto il nelle more aveva eseguito i lavori di CP_7
manutenzione sul lastrico;
− dopo pochi mesi era stata introdotta la procedura ex art. 700 c.p.c. R.G. 1105/2008 in quanto i clienti lamentavano i perdurare del problema nonostante i menzionati interventi, ma anche nel corso di tale procedura i convenuti avevano incaricato una ditta specializzata che aveva provveduto a eseguire lavori di impermeabilizzazione dell'intero lastrico, di talché il aveva dato atto della circostanza all'udienza del 28.5.2009 ed Pt_1
anche questa procedura era stata abbandonata per cessazione della materia del contendere;
− i clienti avevano continuato a lamentare la persistenza delle infiltrazioni a seguito dei lavori della ditta , quindi era stata introdotta la causa ordinaria n. 210/2010 Parte_3
R.G.;
− a sostegno della domanda degli attori era stata prodotta anche la perizia dell'NG. CP_2
e la repertazione fotografica fornita dai clienti;
− il relativo fascicolo di parte con i documenti si trovava depositato presso il Consiglio
Distrettuale di Disciplina in seguito ad un esposto presentato dagli attori;
− a seguito di svolgimento della C.T.U., gli assunti degli attori erano stati smentiti, in quanto all'interno del loro appartamento non vi erano infiltrazioni di umidità provenienti dal lastrico condominiale ma fenomeni di condensa provocati dalla stufa a legna, di talché la domanda era stata rigettata;
− il per cercare di sottrarsi alle conseguenze della soccombenza aveva preteso Pt_1
l'apertura di una pratica di sinistro presso l'assicurazione dello studio del proprio difensore, in quanto voleva recuperare la somma dovuta alle controparti per le spese legali, ma davanti al rifiuto dello stesso Avv. aveva preteso la restituzione del CP_1
fascicolo di studio ed in data 30.09.2014 aveva presentato l'esposto disciplinare;
− quanto alle lamentate omissioni nell'attività difensiva, il fatto che la causa fosse volta solamente a evidenziare la persistenza di infiltrazioni dannose provenienti dal lastrico non richiedeva ulteriori specificazioni, alla luce delle ragioni della CP_10
domanda, in quanto trattavasi di questione tecnica da accertare soltanto tramite C.T.U.;
− l'eventuale deposito di una memoria ex art. 183 VI comma n. 1 era del tutto superflua in quanto gli attori non avevano necessità di precisare o modificare la domanda e le pagina 8 di 25 contestazioni in ordine al contenuto ed al fondamento della comparsa del CP_7
erano state fatte nel corso della prima udienza;
− nell'atto di citazione i coniugi avevano introdotto anche la questione relativa a un Pt_1
preteso diritto di passaggio veicolare per accedere a una particella di cortile di loro proprietà esclusiva, riservandosi di reperire la documentazione probatoria entro la prima udienza ma senza poi metterla a disposizione dell'avvocato alla prima udienza o successivamente, essendo anche questa allegazione era totalmente infondata nel merito;
− in assenza di qualsiasi supporto probatorio la seconda domanda non era stata coltivata, per manifesta impossibilità;
− non erano state formulate istanze istruttorie posto che nel fascicolo di parte depositato assieme alla citazione vi era tutto il necessario per indurre il Giudice a disporre una CTU
e le memorie contenenti deduzioni istruttorie depositate delle controparti erano incentrate esclusivamente sul problema della sussistenza dell'obbligo di manleva in capo al terzo chiamato in garanzia dal;
CP_7
− i rapporti con il consulente di parte li aveva tenuti esclusivamente il sia prima che Pt_1
dopo il deposito della perizia;
− dopo il deposito della C.T.U. e visto il suo contenuto, che smentiva completamente l'assunto attoreo, il convenuto era recato a casa degli attori e aveva constatato l'assenza di umidità, con la conseguenza che essendo l'esito della causa scontato non era più possibile assecondare le pretese dei clienti, che si ostinavano a sostenere l'esistenza delle infiltrazioni e volevano controbattere alla C.T.U. tramite una perizia termografica;
− visto lo stato dell'immobile, ormai asciutto, lo svolgimento di ulteriore attività processuale sarebbe stato inutile e dannoso per i clienti, anche in termini di aggravio di costi.
− per le comunicazioni tra avvocato e cliente non erano state necessarie raccomandate A.R., dato che i coniugi si presentavano in studio di loro iniziativa con cadenza Pt_1
settimanale e avevano modo di concordare ogni singolo aspetto che riguardasse le loro pratiche;
− l'asserita omissione nella comunicazione dell'esito infausto della controversia e della possibilità proporre appello era inveritiera, posto che i ricorrenti durante la pendenza dei termini per appellare la sentenza avevano revocato il mandato all'odierno convenuto, avevano ritirato i loro documenti dallo studio per consegnarli al nuovo avvocato ed pagina 9 di 25 avevano richiesto l'apertura di un procedimento disciplinare, a riprova del fatto che era indubitabilmente cessato ogni rapporto professionale;
− in caso di responsabilità, egli era titolare della polizza n. 251252649 stipulata con e in data 27.04.2017, in seguito al ricevimento della Controparte_6
richiesta di risarcimento dei danni avanzata da e per il tramite Parte_1 Parte_2 dell'Avv. Appeddu, aveva fatto la denuncia all'assicurazione.
L'Avv. ha quindi chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...]
e ha formulato conclusioni ricalcanti quelle sopra riportate. Controparte_6
In data 18.9.2018 ha depositato comparsa di costituzione in giudizio l'Avv. Podda nell'interesse degli attori, dando atto della revoca del mandato all'Avv. Appeddu e confermando integralmente le precedenti difese.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa delle compagnie assicurative.
La terza chiamata si è costituita in data 9.11.2018, la quale ha contestato la Controparte_5
domanda attrice.
In particolare, la ha eccepito che: Controparte_6
− non si ravvisavano errori od omissioni nell'operato dell'Avv. ; CP_1
− era in capo al cliente debitore l'onere di dimostrare la condotta colposa del professionista per la violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione dei profili di inadeguatezza della prestazione eseguita;
− il C.T.U. nominato aveva smentito gli assunti degli attori rilevando l'assenza di infiltrazioni, di talché non vi era nessun nesso causale tra il danno lamentato, ossia le conseguenze della condanna, e la condotta dell'Avv. ; CP_1
− anche sotto il profilo del quantum, gli attori avevano quantificato i danni in euro
50.000,00 senza specificare titolo e consistenza del danno, laddove il danno risarcibile è limitato alle conseguenze dirette e immediate del fatto illecito;
− la polizza al tempo della richiesta di risarcimento era temporalmente operante e riguardava quanto l'assicurato dovesse pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi;
− nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione avrebbe operato solo per la quota di danno imputabile all'assicurato, dovendosi escludere l'obbligo di risarcimento derivante dal vincolo di solidarietà;
pagina 10 di 25 − ai sensi della polizza lo scoperto era pari al 5% per ogni sinistro con il minimo di euro
258,00 e il massimale di euro 258.250,00.
In data 6.12.2018 si è costituita anche la , la Controparte_3
quale ha eccepito che:
− l'NG. aveva stipulato una polizza avente a oggetto la responsabilità civile CP_2
professionale con la IA , invitata anche a partecipare Controparte_11
alla mediazione;
− in caso di accertamento di responsabilità, il contratto stipulato con avrebbe CP_3 operato a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura di altre polizze assicurative, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni generali di polizza e nei limiti della franchigia di polizza;
− ad ogni modo, la polizza n. 00732 07 45607443, stipulata con decorrenza dal 16.4.2016 al
16.4.2017 e soggetta tacito rinnovo, era inoperante;
− l'NG. , infatti, era già a conoscenza delle contestazioni nei confronti del suo CP_2 operato al momento della stipulazione della polizza, in quanto già dall'aprile 2013 si erano tenuti numerosi incontri tra lui e il per discutere del contenuto delle note Pt_1 critiche, di cui il aveva domandato la modifica, poi lamentandosi dell'operato del Pt_1
tecnico con il messaggio sms citato dal nelle proprie difese;
CP_2
− l'art. 19, lett. b) delle Condizioni generali di Assicurazione prevedeva che l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima della data di decorrenza del contratto che l'assicurato conosceva o di cui poteva ragionevolmente avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento;
− qualora la compagnia fosse stata a conoscenza delle circostanze per cui è causa, con ogni probabilità non avrebbe assicurato l'NG. o lo avrebbe fatto a condizioni diverse;
CP_2
− l'assicurato aveva espressamente dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine a perdite o richieste di risarcimento nei suoi confronti;
− le domande svolte dagli attori nei confronti dell'NG. erano, comunque, infondate, CP_2
pretestuose e prive di supporto probatorio;
pagina 11 di 25 − i danni lamentati dai coniugi non potevano infatti essere imputati all'NG. , il Pt_1 CP_2
quale aveva rivestito la mera qualità di consulente di parte nel giudizio diretto a ottenere l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare i vizi dell'appartamento;
− non sussisteva nessun obbligo in capo al consulente di parte di presentare sempre e comunque le osservazioni alla bozza;
− l'NG. , peraltro, aveva partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali e i CP_2
ricorrenti avevano omesso di inviargli la bozza della relazione peritale o di comunicargli l'avvenuta trasmissione;
− le note critiche non erano mai state depositate nel giudizio poiché non condivise dal Pt_1
− non sussisteva perciò il nesso di causa tra l'operato professionale e i pretesi danni anche in quanto dalla lettura della sentenza, che aveva ritenuto esaustivo l'elaborato peritale, emerge come il deposito delle osservazioni non avrebbe modificato l'esito del giudizio;
− l'NG. , inoltre, mai avrebbe potuto essere condannato al pagamento di somme CP_2 richieste a titolo di spese necessarie per il ripristino dei vizi dell'immobile, indicate nella generica misura di euro 50.000,00;
− tali vizi, infatti, non erano mai stati accertati e il consulente di parte era del tutto estraneo a tale problematica;
− quanto alle spese legali, i sig.ri e non avevano neanche prodotto la prova Pt_1 Pt_2 dell'avvenuto pagamento.
All'udienza del 17.12.2019 il Giudice, ritenuto che la complessità dell'oggetto della vertenza, anche in ragione delle difese svolte dai convenuti e delle istanze istruttorie, comportasse una trattazione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Considerata la materia oggetto dell'odierna controversia, val la pena premettere che le obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo (ex multis, v. Cassazione civile sez. III, 05/08/2013, n.18612), sicché l'inadempimento del professionista è costituito dalla pagina 12 di 25 violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., mentre ricorre l'ipotesi di responsabilità ex art. 2236 c.c. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Con particolare riguardo all'attività dell'avvocato, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non
"ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa laddove risultino plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016).
In definitiva, il difensore che assume l'incarico di difendere il proprio cliente, sulla scorta di un apposito mandato ad litem, si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato che il cliente desidera, bensì dell'obbligo di esercitare la professione con una condotta improntata a diligenza qualificata esigibile, prestando la propria opera al fine del raggiungimento del risultato (sperato) in favore dell'assistito (cfr. Cass. Civ., n. 17758/2015).
Quanto sin qui esposto si riverbera sulla ripartizione dell'onere probatorio;
di talché spetterà all'assistito dimostrare che il proprio patrocinatore abbia svolto il mandato in violazione della diligenza professionale richiesta dall'ordinamento in capo al professionista, in quanto “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. Civ. n. 12038/2017).
Con riferimento alle violazioni lamentate dagli odierni attori, occorre valutare la condotta tenuta dal convenuto Avv. nell'esercizio della propria prestazione professionale CP_1
nell'ambito di una pluralità di diversi giudizi, seppur tutti attinenti in concreto alla medesima vicenda fattuale.
pagina 13 di 25 In primo luogo, nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. 603/07 era stata richiesta nell'interesse del e nei confronti del l'adozione di un provvedimento d'urgenza Pt_1 CP_7
contenente l'ordine di provvedere senza indugio alla riparazione del lastrico solare in ragione delle infiltrazioni d'acqua asseritamente provenienti dal medesimo;
successivamente, a seguito dell'estinzione di tale procedimento in data 3.4.2008, ne era stato incardinato un altro sostanzialmente identico, distinto al n. R.G. 1105/2008, a sua volta estinto per doppia mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui la gestione di questi due procedimenti e, in particolare, l'abbandono del secondo sia imputabile a scarsa diligenza professionale del legale.
Invero, dall'esame della comparsa di costituzione nel secondo procedimento di TO , Per_5
quale amministratore del emerge come l'assemblea condominiale Parte_4
aveva in data 31.3.2008 discusso e approvato il preventivo della per Controparte_12
l'esecuzione dei lavori urgenti da eseguire per eliminare le infiltrazioni dal lastrico solare.
Considerando che il contraddittorio nel giudizio R.G. 603/07 non si era ancora nemmeno validamente istaurato, come evincibile dai verbali d'udienza, non risulta in alcun modo anomalo né imputabile al difensore la mancata comparizione all'udienza di 3.4.2008, avvenuta difatti proprio pochi giorni dopo l'approvazione dei lavori, in quanto l'oggetto del ricorso, ossia la previsione di opere urgenti era stata già conseguito in sede stragiudiziale.
Coerente con tale ricostruzione risulta il fatto che non essendo, in seguito, stati realmente eseguiti i lavori (a causa di problematiche relative alla ripartizione dei millesimi esplicitate nella già citata comparsa del TO, v. pag. 5), il avesse visto non concretizzata la propria pretesa e avesse, Pt_1
pertanto, instaurato un ulteriore giudizio cautelare: non è un caso che l'assemblea avesse dato atto dell'impossibilità di dare inizio ai lavori non avendo a disposizione l'intera somma necessaria all'assemblea del 12.8.2008 e, immediatamente dopo, fosse stato presentato il secondo ricorso, datato 28.8.2008.
L'evidente e precisa interrelazione tra i tempi dei procedimenti e le evoluzioni delle vicende assembleari, peraltro, è più che idonea fin d'ora a dimostrare – come allegato dall'Avv. nei CP_1
propri atti difensivi – come il fosse sempre a stretto contatto col suo legale e sulle iniziative Pt_1
giudiziarie assunte nel suo interesse.
Ciò e ancor più chiaro dall'esame del corso del secondo procedimento cautelare.
Invero, a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio, il difensore del CP_7
pagina 14 di 25 resistente aveva da subito dato atto del reperimento delle quote condominiali e del nuovo affidamento di appalto per l'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico ad altra ditta, ossia l'impresa Paba di Tramatza.
Fin da tale udienza (9.10.2008) il ricorrente aveva chiesto un differimento per verificare il corretto inizio e l'esecuzione dei lavori.
Da quel momento in poi il aveva presenziato personalmente a numerose udienze Pt_1
(20.11.2008; 1.12.2008; 10.2.2009; 6.4.2009; 28.5.2009), dimostrando ulteriormente in via di fatto come egli fosse aggiornato dal proprio difensore sull'iter del procedimento e, rendendo anche sovente dichiarazioni riportate a verbale, dimostrando altresì come egli fosse assolutamente partecipe nelle scelte relative al corso della causa.
Egli, in udienza, inizialmente aveva dato atto del fatto che la situazione dell'immobile era immutata (pur affermando che l'impresa aveva portato i rotoli di catrame da poggiare sul lastrico), ricevendo dal resistente l'assicurazione che i lavori non erano ancora stati svolti a causa di copiose precipitazioni che li avrebbero pregiudicati;
in seguito aveva in prima persona confermato che non era ancora stato possibile iniziare i lavori per le condizioni metereologiche, richiedendo un accertamento tecnico tramite consulente. A seguito di espresso rigetto del Giudice
e di manifestazione da parte di quest'ultimo di possibile cessazione della materia del contendere
(ordinanza 19.1.2009), il aveva nuovamente lamentato in udienza la mancata esecuzione dei Pt_1
lavori e l'impresa aveva ulteriormente richiesto di attendere la totale asciugatura del lastrico.
All'udienza del 6.4.2009, alla presenza del era comparso il tecnico dell'impresa, il quale Pt_1
aveva interloquito col ricorrente sulle opere ancora da eseguire. Infine, all'udienza del 28.5.2009 lo stesso aveva dato atto dell'esecuzione dei lavori, limitandosi ad aggiungere di voler Pt_1
rappresentare al Giudice che l'impresa non aveva ancora asciugato il solaio e che sussistevano ancora fenomeni di umidità.
Richiesto esplicitamente un rinvio per verificare la tenuta dei lavori, alle successive due udienze non era comparso nessuno, con conseguente estinzione della causa.
L'iter procedimentale, pertanto, dimostra chiaramente come i lavori fossero stati prima ampiamente monitorati da tutte le parti processuali (in primis il sempre presente Pt_1
personalmente), poi eseguiti in accordo alla pretesa oggetto di ricorso, nonché a fronte di esplicito rigetto della sopravvenuta domanda di nomina di un consulente.
Il fatto che lo stesso fosse presente e avesse interloquito col Giudice all'udienza in cui aveva Pt_1
pagina 15 di 25 egli stesso richiesto un rinvio per verificare l'esito dei lavori, da cui consegue che egli era perfettamente a conoscenza della data di rinvio, esclude qualsiasi condotta negligente del difensore nel non essersi presentato alla successiva udienza.
All'evidenza, essendo stata dal Giudice presentata la possibilità di cessata materia del contendere, il comportamento dell'Avv. risulta del tutto coerente con le risultanze processuali: CP_1
chiaramente si deve presumere che il eseguiti i lavori e limitatosi genericamente a far Pt_1
presente al Tribunale che nell'imminenza degli stessi era ancora presente l'umidità, fosse in pieno accordo col difensore e la controparte nel ritenere sussistente la predetta cessazione del contendere, in coerenza con il corso che aveva avuto la causa.
In tal senso depongono, come detto, la costante e presente partecipazione del ricorrente,
l'esplicita richiesta in sua presenza di un rinvio per verificare la correttezza delle opere e la conoscenza della data di rinvio resa all'udienza cui egli aveva partecipato.
In relazione alle modalità di esecuzione della prestazione professionale nell'ambito dei cautelari, perciò, la doglianza è senz'altro infondata.
Venendo ora all'esame della successiva fase dell'incarico svolto dall'Avv. , si evidenzia che CP_1
con atto di citazione del 23.12.2009, era stato instaurato un nuovo giudizio (R.G. 210/2010), stavolta di merito con rito ordinario, per conto del e della avente a oggetto la richiesta Pt_1 Pt_2
di dichiarare che i lavori di impermeabilizzazione del lastrico erano stati eseguiti tardivamente o in maniera inadeguata, in quanto si erano verificate infiltrazioni nell'immobile degli attori, nonché di condannare il all'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione CP_7
delle medesime e al risarcimento dei danni subiti.
In aggiunta, era stato richiesto di dichiarare il diritto degli attori di utilizzare il passo carraio sulla via Piemonte con condanna alla rimozione delle catene e dei lucchetti apposti.
Innanzitutto, non è possibile ritenere – come sostenuto dalla parte attrice – che tale giudizio fosse di fatto una mera riproposizione di quanto precedentemente chiesto in via cautelare, in ragione dell'inequivocabile differenza tra l'esecuzione urgente di lavori richiesti (l'esecuzione dei quali avrebbe determinato, come avvenuto, la cessazione della materia del contendere) e la valutazione dell'adeguatezza di tali opere con annessa richiesta risarcitoria.
Ciò premesso, al fine di valutare l'effettiva sussistenza di responsabilità dell'Avv. CP_1
nell'ambito dell'attività svolta nel giudizio di merito, occorre ricordare, sulla base degli stessi principi enunciati in premessa, che in tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato pagina 16 di 25 l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del medesimo legale.
Ciò significa – si ribadisce – che deve essere dimostrato che una diversa condotta del legale avrebbe determinato un vantaggio concreto ed effettivo per l'assistito, non essendo sufficiente la prova di un comportamento colposo per fondare il diritto al risarcimento.
L'espletamento dell'attività professionale del convenuto nell'ambito del giudizio n. R.G.
210/2010 presenta senz'altro profili di negligenza.
Si segnala, in primo luogo, il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. e il mancato deposito delle memorie conclusionali.
Sul punto, condivisibile giurisprudenza afferma che il mancato deposito delle predette memorie, con particolare riferimento a quelle ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, di conseguenza, alla mancata presentazione di istanze istruttorie, costituisce evidente inadempimento professionale, in quanto comporta la mancata presentazione di documentazione a suffragio degli assunti difensivi e, potenzialmente, rende più difficile l'accoglimento delle domande proposte (cfr. Tribunale Massa,
13/10/2020, n. 495).
È pur vero che l'Avv. in sede di udienza di ammissione dei mezzi istruttori aveva chiesto CP_1
disporsi C.T.U., ossia l'unico reale strumento processuale necessario per accertare in maniera imparziale l'eventuale esistenza dei vizi descritti, e che in relazione a tale richiesta non era necessario depositare memorie, non essendovi il rischio di incorrere in preclusioni (la richiesta, invero, non può mai considerarsi tardiva, dato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova ma è finalizzata all'acquisizione da parte del giudice del merito di un parere tecnico necessario, di talché la nomina rientra nel potere discrezionale di tale giudice, a prescindere dalla fase in cui la sollecitazione alla nomina venga svolta, cfr. Cassazione civile sez. II, 15/04/2002,
n.5422).
Tuttavia, a fronte dell'avvenuto deposito delle prime e delle seconde memorie ad opera delle altre parti processuali ( , mediante le predette note il difensore di Controparte_13
parte attrice avrebbe potuto precisare i propri assunti, fare specifico riferimento alla necessità dell'indagine tecnica richiesta (stante la mancanza di formale domanda in tal senso nell'atto introduttivo) e prendere posizione in ordine ai mezzi di prova richiesti dalle controparti.
Anche il mancato deposito delle memorie conclusionali costituisce in tal senso una negligenza,
pagina 17 di 25 poiché sebbene la consulenza tecnica sia stata sfavorevole per gli attori, mediante le medesime il legale avrebbe comunque potuto argomentare per poter chiarire eventuali profili di ritenuta criticità della consulenza e per replicare a quanto osservato sul punto dalle altre parti, posto che le contestazioni erano state già mosse a verbale alle udienze del 3.6.2013 e del 3.2.2014.
La difesa degli odierni attori, pertanto, è stata colposamente carente sia per tali motivi sia nella gestione della fase della consulenza tecnica, con particolare riferimento al sollevamento delle succitate criticità e alla gestione dei rapporti col C.T.P. – su tali profili, vedi più diffusamente infra -.
Cionondimeno, si anticipa, non è dato rinvenire a seguito di tale condotta l'esistenza di un danno risarcibile in capo ai sig.ri non potendosi affermare sulla base degli atti di causa che Parte_5
l'esito infausto del giudizio è stato riconducibile, sotto il profilo eziologico, a tali carenze nell'espletamento della prestazione professionale.
Difatti, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento
R.G. 210/2010, non è possibile affermare che una diversa condotta del difensore avrebbe determinato effetti vantaggiosi per i propri clienti.
Il C.T.U., invero, è stato chiarissimo nella propria relazione nella parte in cui ha affermato che il lavoro effettuato dalla , oggetto di contestazione da parte degli attori, era stato svolto Parte_6
con sufficiente maestria e si presentava ancora in sufficienti condizioni di manutenzione (pag. 28
C.T.U.).
Ulteriormente, il C.T.U. ha evidenziato che internamente e in corrispondenza alla proprietà Pt_1
non si erano rilevate evidenti tracce da infiltrazione (pag. 29) e nel rispondere al quesito n. 2 ha affermato nettamente: “non si sono rilevati chiari e inequivocabili segni di danni dovuti da infiltrazioni da umido. A parere dello scrivente, i lamentati disagi sono attribuibili principalmente a fenomeni di condensa in corrispondenza di ponti termici geometrici e strutturali. In particolare le caratteristiche costruttive dell'edificio con tamponature costituite da blocchetti in cls vibrato monocamera e rifinitura in intonaco sia per tipologia e età non sono in grado di garantire un adeguato grado di isolamento termico quando il comportamento termico di una parte dell'edificio differisce da quello delle parti circostanti (…). Nei sopralluoghi effettuati non si sono rilevati chiari e inequivocabili effetti e segni di fenomeni di tipo infiltrativi, pur non potendo escludere, con la massima certezza, la presenza di piccole infiltrazioni in considerazione dello stato esterno dei paramenti delle murature condominiali che presentano
pagina 18 di 25 stati di degrado. I lamentati disagi risultano fortemente distribuiti, mentre eventuali infiltrazioni da umido sarebbero localizzate in un ristretto numero di punti (…) Lo stato dei paramenti interni dell'appartamento , come già evidenziato, non presentava all'atto dei sopralluoghi segni Pt_1
tipici e inequivocabilmente attribuibili a infiltrazioni da umido. I lamentati disagi erano distribuiti nella quasi totalità dei paramenti confinanti con l'esterno e maggiormente visibili in corrispondenza dei ponti termici;
mentre eventuali infiltrazioni sarebbero ubicate in ristretti punti non necessariamente coincidenti con i maggiori punti termici”.
La spiegazione tecnica fornita dal consulente, chiara e lineare, evidenzia chiaramente la differenza tra le infiltrazioni da umido e quanto riscontrato nel corso delle indagini peritali, dalle quali è emerso che i fenomeni riscontrati avevano diversa natura e origine nonché, senza dubbio, tutt'altra entità rispetto a quanto lamentato dagli attori.
A questo proposito, a nulla vale sottolineare che il C.T.U. non aveva escluso totalmente che lo stato di conservazione dei paramenti esterni del maggiore fabbricato per presenza di lesioni e crepe potesse compartecipare in qualche misura ai disagi lamentati, lasciando aperta la possibilità di “leggere infiltrazioni da umido” provenienti dai paramenti esterni del maggiore fabbricato proprio in corrispondenza di queste piccole lesioni.
Oltre all'enunciazione in termini del tutto eventuali e probabilistici, in nessun caso tale leggero fenomeno avrebbe potuto corrispondere a quello rispetto lamentato dagli attori, i quali allegavano gravi danni nelle strutture murarie e nelle parti strutturali del solaio, con pericolo di danno alle persone e insalubrità degli ambienti. Invero, la possibile “compartecipazione” descritta dal
C.T.U. non riguardava il solaio ma i paramenti esterni e atteneva, si ripete, a eventuali infiltrazioni di minima entità.
Trattasi di fenomeni diversi e non compatibili con quelli riscontrati nell'appartamento del Pt_1 rispetto ai quali il C.T.U. aveva ulteriormente chiarito: “i disagi lamentati dal ricorrente sono dovuti principalmente a fenomeni di condensa per mancanza di adeguata coibentazione termica delle tamponature esterne dovuta alle modalità costruttive negli anni di edificazione del fabbricato”, precisando che “all'interno dell'appartamento è presente stufa posizionata nel disimpegno e utilizzata per il riscaldamento dell'unità immobiliare. Tale stufa e le sue emanazioni di calore possono rappresentare concausa non secondaria dei fenomeni condensativi sulle pareti (…). La presenza di parecchie macchie distribuite in molti vani con particolare interessamento dei ponti termici suggerisce fenomeni dovuti principalmente a condensa. In caso
pagina 19 di 25 di infiltrazioni le stesse sarebbero in ristretti punti non necessariamente in corrispondenza di ponti termici”.
È dunque evidente che la tesi attorea fosse infondata, non essendo emerso alcun elemento idoneo a ricondurre le problematiche dell'appartamento alla non corretta esecuzione dei lavori di isolamento del solaio effettuati dalla ditta Paba. La diversità dei fenomeni e le caratteristiche tecniche degli stessi avevano condotto senza possibilità di equivoco a ritenere che i disagi fossero dovuti a condensa per inadeguato isolamento termico, in parte compartecipato dalla stufa degli stessi coniugi Parte_5
La conclusione raggiunta non è inficiata dalla condotta parzialmente negligente dell'Avv. CP_1
che pur, oggettivamente, ha caratterizzato - come poc'anzi anticipato - anche la fase peritale.
Emerge chiaramente dalla bozza peritale che la bozza era stata inviata dal C.T.U. NG. Per_6
alle parti per eventuali osservazioni, in ossequio al dispositivo del giudice istruttore all'udienza
15.10.2012 (pag. 38 C.T.U.).
Tuttavia, da parte del C.T.P. incaricato dagli attori non era pervenuta alcuna osservazione, al contrario di quanto avvenuto per i C.T.P. dell'Impresa Paba e del CP_7
Poiché l'NG. aveva espressamente dato atto dell'invio della bozza alle parti e non ai Per_6
Consulenti Tecnici di Parte, deve necessariamente dedursi che l'invio fosse avvenuto in favore del difensore, i cui recapiti – con particolare riferimento all'indirizzo pec – erano in atti;
difatti nella nomina di C.T.P. del 24.10.2012 con cui era stato indicato l'NG. quale consulente CP_2
di parte attrice, regolarmente versata in atti, era stato indicato l'indirizzo dello studio del tecnico e il suo numero di telefono ma nessun indirizzo pec o peo.
Lo stesso Avv. , il quale a questo punto risulta l'unico a cui l'NG. poteva CP_1 Per_6
trasmettere la bozza, non ha mai contestato nel presente giudizio di aver ricevuto le osservazioni e ha, semmai, unicamente eccepito che i rapporti con il consulente di parte li aveva tenuti esclusivamente il sig. sia prima che dopo il deposito della relazione. Pt_1
In realtà, non può che ritenersi ricompresa nel mandato difensivo la presentazione di osservazioni alla C.T.U. e, conseguentemente, l'intrattenimento di rapporti col C.T.P., a maggior ragione a fronte dell'indicazione fornita dal tecnico incaricato dal Tribunale circa l'invio alle parti della bozza peritale, laddove l'indirizzo dello stesso odierno legale convenuto era l'unico in atti cui potesse essere diretto tale invio.
Ciò è avvalorato dal fatto che alla successiva udienza del 3.6.2013 l'Avv. aveva svolto CP_1
pagina 20 di 25 ampie osservazioni alla relazione peritale, allegando anche delle note tecniche provenienti dall'NG. e un accertamento termografico che avrebbe attestato l'assenza di condizioni CP_2
ambientali legate allo stile di vita degli inquilini atte a provocare le degenerazioni riscontrate, da attribuire asseritamente invece a infiltrazioni di acqua meteorica.
Tale tardiva allegazione, conseguente alla mancata tempestiva presentazione di osservazioni e dichiarata inammissibile dal Giudice in sentenza, corrobora l'effettiva esistenza di un comportamento colposo del difensore.
Tuttavia, è evidente come in nessun modo la tempestiva allegazione avrebbe comportato un diverso esito del giudizio, posto che la sentenza ha ulteriormente ribadito come l'elaborato peritale fosse completo, lineare e privo di contraddizioni, concludendo come fosse del tutto da escludere la riconducibilità delle muffe a difetti del lastrico solare e come fosse stato tecnicamente confutato dal consulente l'assunto di una impermeabilizzazione male eseguita.
Perciò, anche laddove la parte attrice avesse depositato nei termini consentiti le osservazioni tecniche, esse si sarebbero comunque scontrate col fatto che i lavori erano risultati oggettivamente bene eseguiti e che nell'immobile dei sig.ri non erano state, alla Parte_5
radice, rinvenute tracce di infiltrazioni della tipologia ed entità descritte che sotto il profilo tecnico fossero eziologicamente riconducibili a umidità derivante da imperfetta impermeabilizzazione del solaio.
Si noti, peraltro, che è incontestato come gli attori avessero anche svolto lavori di manutenzione prima del sopralluogo del C.T.U.: tali opere avrebbero in qualsiasi caso impedito l'osservazione dei fenomeni lamentati.
Nonostante i predetti profili di negligenza dell'Avv. , perciò, nemmeno nell'ambito del CP_1
procedimento di merito è possibile concludere che l'esito infausto della causa, evidentemente infondata, fosse a lui attribuibile.
Non può dirsi provata alcuna colpa del difensore, invece, circa l'asserita assenza di comunicazioni con l'assistito che avrebbe impedito l'impugnazione della sentenza: semmai, tutti gli elementi emersi propendono in via presuntiva, invece, per un'ampia partecipazione e coinvolgimento del in tutte le vicende processuali che lo hanno visto interessato (fin dalla Pt_1
assidua presenza personale nei procedimenti cautelari fino ai rapporti diretti tenuti con il C.T.P., con riferimento ai quali sono in atti le prove del conferimento di incarico, dello svolgimento da parte del tecnico delle indagini richieste e delle comunicazioni con l'attore, cfr. docc. da 3 a 10 di pagina 21 di 25 parte convenuta, NG. ). CP_2
Si noti, inoltre, che in caso di asserito inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve comunque essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (Cassazione civile sez. III, 19/01/2024, n.2109).
Per le stesse ragioni di cui alla precedente trattazione, anche laddove fosse risultato inadempiuto l'obbligo di informativa, non sarebbe comunque emersa dal presente giudizio la prova che l'impugnazione si sarebbe conclusa favorevolmente, in ragione della solidità della sentenza e della innegabile infondatezza della pretesa attorea.
Quale ultimo motivo di contestazione da parte degli odierni attori, si evidenzia che non risulta sussistente alcun profilo di colpa dell'Avv. con riferimento alla domanda relativa al passo CP_1
carraio.
Essa è stata genericamente formulata e non supportata da alcun elemento probatorio documentale: ciò non è certamente ascrivibile al difensore, bensì alla stessa parte che non è stata in grado di fornire al proprio legale adeguato supporto alla propria pretesa mediante la consegna di documenti che attestassero la proprietà del pezzo di cortile servito dal passo carraio in questione. Anzi, l'atto di compravendita dei non ricomprendeva anche il piccolo Parte_5
cortile e i convenuti sono stati in grado di documentare come il passo carraio CP_14
servisse unicamente la loro proprietà.
Tali elementi sono stati prontamente evidenziati dalla sentenza del Tribunale di Oristano e il mancato deposito di memorie istruttorie o conclusionali non può nemmeno dirsi colpevole in ordine a questo profilo, stante la radicale infondatezza della domanda e l'impossibilità per l'avvocato di supportare una tesi del tutto smentita dalla documentazione in atti.
La domanda svolta nei confronti dell'Avv. , perciò, non può essere accolta. CP_1
Ovviamente, da quanto sopra argomentato deve trarsi anche l'ulteriore conclusione dell'infondatezza della domanda svolta nei confronti dell'NG. . Controparte_2
La prospettazione attorea, sul punto, riguardava la sua responsabilità professionale quale C.T.P. per aver omesso di formalizzare le osservazioni tecniche alla relazione peritale e di allegare pagina 22 di 25 tempestivamente l'analisi termografica svolta nell'interesse degli attori.
In primo luogo, va rilevato come l'NG. avesse assolto correttamente il proprio incarico. CP_2
Non è contestabile, infatti, la sua partecipazione alle operazioni peritali, risultante dalla stessa relazione, e l'invio delle note tecniche richieste da (doc. 9 e 10 fascicolo dell'NG. Parte_1
). CP_2
Il mancato deposito delle osservazioni prima del deposito della relazione definitiva, invece, non è attribuibile a sua condotta negligente, non risultando dagli atti né l'invio del C.T.U. né l'effettiva possibilità di farlo, non essendo mai stato indicato un indirizzo a ciò finalizzato.
Non rileva che il C.T.P. fosse o meno a conoscenza della data di scadenza dei termini per la relazione peritale, posto che non era suo compito sollecitarne il deposito o la comunicazione
(anche in ragione di qualsiasi eventualità che può verificarsi nel processo, come eventuali richieste di proroga) bensì unicamente rispondere con le proprie osservazioni una volta che gli fosse stata consegnata la bozza: circostanza il cui avvenimento, come detto, non è mai stato dimostrato.
In secondo luogo, si sottolinea come anche in questo caso un'eventuale condotta colposa non avrebbe avuto un rapporto eziologicamente provato con un danno risarcibile, dato che anche la presentazione tempestiva delle osservazioni, per tutte le ragioni enunciate, non avrebbe determinato un esito diverso del giudizio.
Il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dei due convenuti comporta, all'evidenza, l'irrilevanza della valutazione della domanda di garanzia proposta dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, e . CP_6 CP_3
*
In punto di riparto delle spese di lite del presente giudizio, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite tra la parte attrice e il convenuto Avv. , nonché nei confronti della CP_1
relativa terza chiamata, Controparte_6
Invero, nonostante il rigetto della domanda per accertata insussistenza di un danno risarcibile riconducibile causalmente alla prestazione professionale, è emersa con chiarezza l'esistenza di evidenti profili di negligenza nello svolgimento dell'incarico nell'ambito del procedimento n.
R.G. 210/2010.
Tale condotta ha comprensibilmente indotto le parti attrici a proporre l'odierna domanda e giustifica, perciò, la decisione di non prevedere una rifusione delle spese di lite a carico dei sig.ri pagina 23 di 25 e . Pt_1 CP_1
Viceversa, la circostanza che con riferimento alla posizione dell'NG. non siano Controparte_2
emerse nemmeno condotte colpose determina la piena applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza di valide ragioni per la compensazione.
In virtù del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, governa il riparto delle spese processuali- il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore, se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi propugnate dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo;
invece, il rimborso è posto a carico del chiamante o della parte che ha fatto chiamare in causa il terzo ove l'iniziativa della parte che ha chiamato in causa -rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria- configuri un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso in esame, posto che non può in alcun modo ritenersi manifestamente infondata la chiamata in causa, la rifusione delle spese di dovrà essere posta a carico degli attori. CP_3
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM
147/2022 relativi allo scaglione di valore di riferimento per quanto attiene alla difesa svolta nell'interesse dell'NG. , stante l'attività difensiva ordinaria svolta per le cause di CP_2
medesima tipologia e natura, e sulla base dei parametri ricompresi tra i medi e i minimi per quanto riguarda la difesa svolta nell'interesse della terza chiamata , in quanto le CP_3
argomentazioni difensive svolte nei propri atti hanno in gran parte sostanzialmente ricalcato quelle svolte dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda proposta da e nei confronti dell'Avv. Parte_1 Parte_2
e dell'NG. ; CP_1 Controparte_2
− compensa integralmente le spese di lite tra gli attori, il convenuto e la CP_1
terza chiamata Controparte_6
− condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore dell'NG. , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
pagina 24 di 25 − condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di , che liquida in euro Controparte_3
4.659,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Oristano, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 25 di 25