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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4433/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MASSIMILIANO MESCHIARI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
Ogni contraria istanza disattesa.
Nel merito:
Voglia l'Ill.ma Autorità adita, ritenuta la competenza, condannare il Sig. a Controparte_1
rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità di Parte_1
l'alloggio e relative pertinenze detenuto sine titulo in San Felice sul Panaro (MO), al
[...]
Viale Campi civ. 41/A, scala A, piano terra, interno 1 (dati Catasto Urbano del Comune di San
Felice sul Panari: Foglio 44, Particella 1, subalterno 14). verificata la persistenza della morosità del Sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1 alle obbligazioni economiche assunte nell'atto di assegnazione a titolo di canoni
[...]
complessivi di godimento, quota infruttifera e altri oneri di gestione, nonché anche a titolo di ristoro per l'illegittima prolungata occupazione dell'immobile, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 5.661,00 (cinquemilaseicentosessantuno/00) in favore dell'attrice, o di quella diversa somma che sarà maturata nelle more dell'istruttoria, sino al momento dell'effettivo adempimento, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Con vittoria delle spese tutte di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 5.10.2024 unitamente al decreto di comparizione delle parti
[...]
(nel prosieguo , società Parte_2 Parte_3
cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, conviene in giudizio Controparte_1
chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile concessogli in godimento con atto di assegnazione del 12.11.2021 e al pagamento di € 5.082,50 per spese di gestione dell'edificio, quali dovuti a norma del contratto (art. 6: «Il Socio Assegnatario a fronte del godimento dell'alloggio è tenuto a versare alla Cooperativa un canone complessivo di godimento da corrispondere nei modi e nei termini approvati dal C.d.A. e ratificati dall'Assemblea dei Soci. Il canone complessivo di godimento viene proposto dal C.d.A. e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento sociale
[…]. In aggiunta al canone complessivo di godimento devono essere pagati dal Socio gli oneri per la gestione del fabbricato, eventuali spese di amministrazione e ove previste le quote rimborso Imu e/o Tasi, gravanti sull'alloggio […]»).
Allega di aver escluso il resistente dalla società (art. 25331 n. 2 c.c.) a causa della sua morosità
ultratrimestrale (art. 64 dell'atto di assegnazione: «Il mancato pagamento dei canoni e degli oneri di gestione del fabbricato, nonché delle altre spese sopra indicate, comporterà come da regolamento e con le modalità ivi previste, l'esclusione da socio e la forzata restituzione dell'immobile, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del presente atto»; artt. 54 e 63 del regolamento sociale: «Nei casi significativi di morosità nei pagamenti del canone complessivo di godimento e degli oneri di gestione del fabbricato nonché nel pagamento, anche solo parziale, della quota
2 di 5 infruttifera e di ogni altra spettanza dovuta al godimento dell'alloggio, si adotta la procedura di cui al comma seguente. Si intende significativa una morosità pari a n. 3 mensilità del canone complessivo di godimento e a n. 3 mensilità degli oneri di gestione del fabbricato e una sola periodicità (mensilità) nel caso di rateizzazioni della quota infruttifera. […] 3) nel caso di esito infruttuoso di detta diffida il Consiglio di Amministrazione procederà, a sua discrezione, valutando complessivamente la morosità e la situazione pregressa del socio, a dichiarare
l'esclusione del socio e ad agire in via giudiziale per il recupero delle somme dovute e/o per il rilascio dell'immobile»; «Anche in caso di mancato pagamento da parte di un socio assegnatario della quota di spese di godimento delle parti comuni del fabbricato a lui spettanti, si applica quanto stabilito dallo art. 54 del presente Regolamento Interno»).
, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa in forma cartolare e posta in decisione con ordinanza 1.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2023 n. 73 non è stata impugnata dal resistente (art. 25331 n. 2 c.c.), con conseguente definitività della sua esclusione;
quindi, in assenza di domanda di accertamento di la validità della delibera non configura una Parte_3
causa pregiudiziale tecnica su cui è necessario decidere con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.;
CC III 19.7.2024 n. 19934; CC I 8.8.2022 n. 24427). Ne discende la competenza del foro adito in composizione monocratica (art. 50 ter c.p.c.) anziché della Sezione specializzata per le imprese in composizione collegiale (artt. 32 lett. a d. lgs. 2003 n. 168 e 50 bis1 n. 3 c.p.c.).
2.
ha documentato il titolo del rapporto mutualistico, che determina Parte_3
l'applicabilità del rito ordinario, e la sua estinzione producendo:
a. la comunicazione di ammissione nella cooperativa con delibera 30.9.2021 n. 9 (doc. 2 ric.), lo statuto, il regolamento sociale (doc. 1 ric.) e l'atto di assegnazione del 12.11.2021 (doc. 3 ric.);
b. la messa in mora del 28.9.2022, consegnata il 3.10.2022 (doc. 4 ric.), e la delibera 18.12.2023
n. 73 di esclusione dalla società (doc. 5 ric.), comunicata al resistente (doc. 6 ric.) con raccomandata postale consegnata in mano propria il 22.12.2023.
La sopravvenuta inefficacia del titolo di godimento dell'immobile conseguente alla decadenza del resistente dallo status socii e, perciò, dall'assegnazione dell'alloggio ne rende esigibile l'obbligazione restitutoria (art. 2033 c.c.).
3 di 5 3.
Secondo l'art. 10 del contratto, disciplinante il ritardo nella riconsegna dell'alloggio del socio recedente e applicabile a fortiori in caso di esclusione dalla società, sono dovuti fino al rilascio il canone e gli ulteriori oneri convenuti («è dovuta la corresponsione alla Cooperativa del canone complessivo di godimento e di ogni altra somma connessa all'utilizzo dell'alloggio sino alla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna o di effettiva riconsegna, se successiva»).
Analogamente, l'art. 543 n. 4 del regolamento sociale prevede l'addebito al socio dei debiti scaduti, degli interessi di mora e delle spese di recupero («sono comunque addebitati al socio, oltre ai pagamenti per i quali si è reso moroso (a titolo di esempio non esaustivo, canoni, spese amministrative, oneri di gestione, quota infruttifera, ecc.) i relativi interessi per dilazione o ritardo nei medesimi pagamenti […]; b) i costi legali;
c) le somme per l'eventuale risarcimento dei danni arrecati all'alloggio, come da verbale di riconsegna e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R.»).
La morosità è attualmente pari ad € 5.661,00, come aggiornata da nelle note Parte_3
ex art. 127 ter c.p.c. per l'1.4.2025.
Gli interessi di mora, chiesti dalla domanda al saggio legale, sono dovuti, per la quota di debito già scaduta alla data del deposito del ricorso (€ 5.082,50), dalla sua notifica e, per la quota scaduta successivamente, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Il saggio legale è applicabile solo se inferiore al saggio stabilito nel regolamento sociale e non specificato da (art. 543 n. 4: «sono comunque addebitati al socio […] i relativi Parte_3
interessi per dilazione o ritardo nei medesimi pagamenti: a) i costi finanziari per la ritardata riscossione del canone ad un tasso annuo, da conteggiarsi per ogni giorno di ritardato pagamento, da fissarsi di norma annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione;
orientativamente tale tasso corrisponderà al tasso annuo di remunerazione del “Prestito
Soci”»).
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerando il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_2
nei confronti di :
[...] Controparte_1
4 di 5 1- dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile di cui in parte motiva e Controparte_1 al pagamento in favore di di € Parte_2
5.661,00 oltre interessi al saggio contrattuale ex art. 543 n. 4 lett. a del regolamento dei soci o, se inferiore, al saggio ex art. 12844 c.c. su € 5.082,50 dalla notifica del ricorso al soddisfo e sul residuo dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 557,80 per esborsi, € 2.540,00
[...]
per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4433/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MASSIMILIANO MESCHIARI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
Ogni contraria istanza disattesa.
Nel merito:
Voglia l'Ill.ma Autorità adita, ritenuta la competenza, condannare il Sig. a Controparte_1
rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità di Parte_1
l'alloggio e relative pertinenze detenuto sine titulo in San Felice sul Panaro (MO), al
[...]
Viale Campi civ. 41/A, scala A, piano terra, interno 1 (dati Catasto Urbano del Comune di San
Felice sul Panari: Foglio 44, Particella 1, subalterno 14). verificata la persistenza della morosità del Sig. nei confronti di Controparte_1 Parte_1 alle obbligazioni economiche assunte nell'atto di assegnazione a titolo di canoni
[...]
complessivi di godimento, quota infruttifera e altri oneri di gestione, nonché anche a titolo di ristoro per l'illegittima prolungata occupazione dell'immobile, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 5.661,00 (cinquemilaseicentosessantuno/00) in favore dell'attrice, o di quella diversa somma che sarà maturata nelle more dell'istruttoria, sino al momento dell'effettivo adempimento, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Con vittoria delle spese tutte di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 5.10.2024 unitamente al decreto di comparizione delle parti
[...]
(nel prosieguo , società Parte_2 Parte_3
cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, conviene in giudizio Controparte_1
chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile concessogli in godimento con atto di assegnazione del 12.11.2021 e al pagamento di € 5.082,50 per spese di gestione dell'edificio, quali dovuti a norma del contratto (art. 6: «Il Socio Assegnatario a fronte del godimento dell'alloggio è tenuto a versare alla Cooperativa un canone complessivo di godimento da corrispondere nei modi e nei termini approvati dal C.d.A. e ratificati dall'Assemblea dei Soci. Il canone complessivo di godimento viene proposto dal C.d.A. e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento sociale
[…]. In aggiunta al canone complessivo di godimento devono essere pagati dal Socio gli oneri per la gestione del fabbricato, eventuali spese di amministrazione e ove previste le quote rimborso Imu e/o Tasi, gravanti sull'alloggio […]»).
Allega di aver escluso il resistente dalla società (art. 25331 n. 2 c.c.) a causa della sua morosità
ultratrimestrale (art. 64 dell'atto di assegnazione: «Il mancato pagamento dei canoni e degli oneri di gestione del fabbricato, nonché delle altre spese sopra indicate, comporterà come da regolamento e con le modalità ivi previste, l'esclusione da socio e la forzata restituzione dell'immobile, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del presente atto»; artt. 54 e 63 del regolamento sociale: «Nei casi significativi di morosità nei pagamenti del canone complessivo di godimento e degli oneri di gestione del fabbricato nonché nel pagamento, anche solo parziale, della quota
2 di 5 infruttifera e di ogni altra spettanza dovuta al godimento dell'alloggio, si adotta la procedura di cui al comma seguente. Si intende significativa una morosità pari a n. 3 mensilità del canone complessivo di godimento e a n. 3 mensilità degli oneri di gestione del fabbricato e una sola periodicità (mensilità) nel caso di rateizzazioni della quota infruttifera. […] 3) nel caso di esito infruttuoso di detta diffida il Consiglio di Amministrazione procederà, a sua discrezione, valutando complessivamente la morosità e la situazione pregressa del socio, a dichiarare
l'esclusione del socio e ad agire in via giudiziale per il recupero delle somme dovute e/o per il rilascio dell'immobile»; «Anche in caso di mancato pagamento da parte di un socio assegnatario della quota di spese di godimento delle parti comuni del fabbricato a lui spettanti, si applica quanto stabilito dallo art. 54 del presente Regolamento Interno»).
, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è discussa in forma cartolare e posta in decisione con ordinanza 1.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2023 n. 73 non è stata impugnata dal resistente (art. 25331 n. 2 c.c.), con conseguente definitività della sua esclusione;
quindi, in assenza di domanda di accertamento di la validità della delibera non configura una Parte_3
causa pregiudiziale tecnica su cui è necessario decidere con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.;
CC III 19.7.2024 n. 19934; CC I 8.8.2022 n. 24427). Ne discende la competenza del foro adito in composizione monocratica (art. 50 ter c.p.c.) anziché della Sezione specializzata per le imprese in composizione collegiale (artt. 32 lett. a d. lgs. 2003 n. 168 e 50 bis1 n. 3 c.p.c.).
2.
ha documentato il titolo del rapporto mutualistico, che determina Parte_3
l'applicabilità del rito ordinario, e la sua estinzione producendo:
a. la comunicazione di ammissione nella cooperativa con delibera 30.9.2021 n. 9 (doc. 2 ric.), lo statuto, il regolamento sociale (doc. 1 ric.) e l'atto di assegnazione del 12.11.2021 (doc. 3 ric.);
b. la messa in mora del 28.9.2022, consegnata il 3.10.2022 (doc. 4 ric.), e la delibera 18.12.2023
n. 73 di esclusione dalla società (doc. 5 ric.), comunicata al resistente (doc. 6 ric.) con raccomandata postale consegnata in mano propria il 22.12.2023.
La sopravvenuta inefficacia del titolo di godimento dell'immobile conseguente alla decadenza del resistente dallo status socii e, perciò, dall'assegnazione dell'alloggio ne rende esigibile l'obbligazione restitutoria (art. 2033 c.c.).
3 di 5 3.
Secondo l'art. 10 del contratto, disciplinante il ritardo nella riconsegna dell'alloggio del socio recedente e applicabile a fortiori in caso di esclusione dalla società, sono dovuti fino al rilascio il canone e gli ulteriori oneri convenuti («è dovuta la corresponsione alla Cooperativa del canone complessivo di godimento e di ogni altra somma connessa all'utilizzo dell'alloggio sino alla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna o di effettiva riconsegna, se successiva»).
Analogamente, l'art. 543 n. 4 del regolamento sociale prevede l'addebito al socio dei debiti scaduti, degli interessi di mora e delle spese di recupero («sono comunque addebitati al socio, oltre ai pagamenti per i quali si è reso moroso (a titolo di esempio non esaustivo, canoni, spese amministrative, oneri di gestione, quota infruttifera, ecc.) i relativi interessi per dilazione o ritardo nei medesimi pagamenti […]; b) i costi legali;
c) le somme per l'eventuale risarcimento dei danni arrecati all'alloggio, come da verbale di riconsegna e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R.»).
La morosità è attualmente pari ad € 5.661,00, come aggiornata da nelle note Parte_3
ex art. 127 ter c.p.c. per l'1.4.2025.
Gli interessi di mora, chiesti dalla domanda al saggio legale, sono dovuti, per la quota di debito già scaduta alla data del deposito del ricorso (€ 5.082,50), dalla sua notifica e, per la quota scaduta successivamente, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Il saggio legale è applicabile solo se inferiore al saggio stabilito nel regolamento sociale e non specificato da (art. 543 n. 4: «sono comunque addebitati al socio […] i relativi Parte_3
interessi per dilazione o ritardo nei medesimi pagamenti: a) i costi finanziari per la ritardata riscossione del canone ad un tasso annuo, da conteggiarsi per ogni giorno di ritardato pagamento, da fissarsi di norma annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione;
orientativamente tale tasso corrisponderà al tasso annuo di remunerazione del “Prestito
Soci”»).
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerando il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_2
nei confronti di :
[...] Controparte_1
4 di 5 1- dichiara tenuto e condanna al rilascio dell'immobile di cui in parte motiva e Controparte_1 al pagamento in favore di di € Parte_2
5.661,00 oltre interessi al saggio contrattuale ex art. 543 n. 4 lett. a del regolamento dei soci o, se inferiore, al saggio ex art. 12844 c.c. su € 5.082,50 dalla notifica del ricorso al soddisfo e sul residuo dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 557,80 per esborsi, € 2.540,00
[...]
per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5