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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1389/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, per procura allegata all'atto introduttivo di primo grado, dall'avv. Sergio A.
Spina, presso il cui studio in Catania, via Etnea n. 688, è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellante contro
(cf: , rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio in Napoli è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 28.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2491/2022, pubblicata il 31 maggio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3365/19 del 19.6.2019, col quale le era stato intimato il pagamento, in favore di dell'importo di euro 14.680,41 - oltre successivi interessi Controparte_1
convenzionali di mora nei limiti del tasso soglia vigente, nonchè spese del monitorio
- riferiti al contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura stipulato il
19.12.2005 dall'opponente con (poi divenuta Controparte_2 [...]
per cambio di denominazione a rogito del 23.5.2006), credito Controparte_3
ceduto il 29.6.2012 a Banca Ifis s.p.a., da questa ceduto il 31.3.2017 a CP_4
da questa ceduto il 3.8.2018 a
[...] Controparte_1
Ha affermato il tribunale a sostegno della decisione:
i) la legittimazione di ad agire in via monitoria, avendo questa Controparte_1
documentato gli atti di cessione del credito;
ii) la prova del credito ingiunto, costituita dall'allegato contratto di finanziamento, col quale l'opponente si era obbligata a restituire le somme prese in prestito (pari a euro 12.500,00) in 60 rate mensili dell'importo di €.242 ciascuna, con decorrenza dall'1.2.2006 ed ultima rata in scadenza all'1.1.2011; non avendo la debitrice onorato gli impegni assunti, aveva quindi comunicato (con Controparte_3
l'allegata lettera datata 4.12.2007) la decadenza del beneficio del termine;
iii) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, di durata decennale, tenuto conto delle diffide ad adempiere, con effetti interruttivi, del 6.12.2012 e del 20.12.2018.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 17.10.2022, cui ha resistito l'appellata. Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) In via preliminare si osserva che i motivi di impugnazione proposti non hanno investito il capo di sentenza concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sicchè tale capo è ormai passato in giudicato, con conseguente inammissibilità delle difese svolte successivamente sul punto da entrambe le parti. 2.) Con un primo motivo, l'appellante assume l'erroneità della motivazione della sentenza circa la riconosciuta legittimazione attiva in capo alla società opposta.
Richiamate alcune massime del giudice di legittimità (“una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”; “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria … la parte
… che agisca in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco…”), indi deduce che controparte si è limitata ad una mera elencazione dei vari passaggi di blocchi di crediti, “senza menzionare l'effettiva cronistoria delle cessioni del credito specifico”.
2.1) Il motivo è inammissibile, in quanto si limita a richiamare taluni principi giurisprudenziali, senza tuttavia indicare in cosa si sarebbe sostanziato, nel caso in esame, l'errore del tribunale e senza confrontarsi con le argomentazioni spese in sentenza a supporto della ritenuta legittimazione di Controparte_1
Si evidenzia che, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierna appellante si era limitata a contestare, genericamente, che l'opposta “non fornisce prova alcuna in merito alla continuità delle cessioni del credito per cui è causa” e, più specificamente, che “non sussiste infatti agli atti alcun documento che comprovi
l'avvenuta cessione del credito da parte della in Controparte_3 favore della Banca Ifis spa”, sicchè “mancando tale prova, le successive cessioni del credito elencate da controparte devono essere dichiarate nulle e/o prive di efficacia”.
Di contro, la sentenza appellata ha ritenuto provate tanto la (prima) cessione del credito, da parte della a Banca Ifis, siccome documentata Controparte_3
tramite allegazione del relativo contratto del 29.6.2012 (il quale - nota il collegio - indica, quale oggetto della cessione, l'intero portafoglio di crediti al consumo insoluti risultanti in capo alla cedente alla data del 25.6.2012, tra i quali necessariamente rientra anche quello in oggetto), quanto la continuità delle successive cessioni, ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, di quel medesimo portafoglio di crediti, documentata tramite allegazione dei relativi avvisi pubblicati sulla gazzetta ufficiale (produzione che, nota il collegio, in assenza di alcuna contestazione circa l'esistenza dei relativi contratti, è stata, a buon diritto, dal tribunale ritenuta idonea a dimostrare la legittimazione di a chiedere l'ingiunzione di pagamento, ciò in CP_1
conformità ai ripetuti pronunciamenti del giudice di legittimità: cfr. Cass. n.
4277/2023, n. 17110/2019, nonché Cass. n. 4798/2020, n. 9690/2020).
Tali specifiche motivazioni, tuttavia, non sono state oggetto, con l'appello in esame, di specifici motivi di critica, l'appellante essendosi limitata a dedurre che la
“controparte” avrebbe omesso di “menzionare l'effettiva cronistoria delle cessioni del credito specifico”.
3.) Con un secondo motivo, l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha inoltre errato nell'aver considerato sufficiente, quale prova del credito azionato e del quantum dovuto, il mero estratto contabile ed il contratto originariamente stipulato, sicchè mancherebbero - stante l'assenza in atti degli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del detto rapporto nel corso del tempo - i requisiti ex art. 633 c.p.c.
3.1) Anche il suddetto motivo è inammissibile, invocando l'applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (così la pronuncia n. 21466 del
2013 citata in gravame) con riferimento al diverso rapporto di conto corrente, che nulla hanno invece a vedere con il rapporto di finanziamento per cui è causa.
D'altra parte, la sentenza impugnata non è stata invece in alcun modo censurata, laddove ha ritenuto provato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, in forza del contratto di finanziamento del 19.12.2005, di €.14.680,41, pari agli interessi convenzionali di mora al tasso soglia (via via) vigente maturati dal 4.12.2007 sul debito residuo in quota capitale, come da “estratto contabile” allegato 7 al ricorso monitorio.
Sicchè in ordine alla quantificazione del credito ingiunto la sentenza impugnata (e con essa l'opposto decreto ingiuntivo), in assenza di specifici e pertinenti motivi di impugnazione, risulta ormai passata in giudicato.
4.) Per le esposte ragioni, l'appello, in definitiva, va dichiarato inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore dell'appellata come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1389/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, per procura allegata all'atto introduttivo di primo grado, dall'avv. Sergio A.
Spina, presso il cui studio in Catania, via Etnea n. 688, è elettivamente domiciliata ai fini del giudizio;
appellante contro
(cf: , rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio in Napoli è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 28.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2491/2022, pubblicata il 31 maggio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3365/19 del 19.6.2019, col quale le era stato intimato il pagamento, in favore di dell'importo di euro 14.680,41 - oltre successivi interessi Controparte_1
convenzionali di mora nei limiti del tasso soglia vigente, nonchè spese del monitorio
- riferiti al contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura stipulato il
19.12.2005 dall'opponente con (poi divenuta Controparte_2 [...]
per cambio di denominazione a rogito del 23.5.2006), credito Controparte_3
ceduto il 29.6.2012 a Banca Ifis s.p.a., da questa ceduto il 31.3.2017 a CP_4
da questa ceduto il 3.8.2018 a
[...] Controparte_1
Ha affermato il tribunale a sostegno della decisione:
i) la legittimazione di ad agire in via monitoria, avendo questa Controparte_1
documentato gli atti di cessione del credito;
ii) la prova del credito ingiunto, costituita dall'allegato contratto di finanziamento, col quale l'opponente si era obbligata a restituire le somme prese in prestito (pari a euro 12.500,00) in 60 rate mensili dell'importo di €.242 ciascuna, con decorrenza dall'1.2.2006 ed ultima rata in scadenza all'1.1.2011; non avendo la debitrice onorato gli impegni assunti, aveva quindi comunicato (con Controparte_3
l'allegata lettera datata 4.12.2007) la decadenza del beneficio del termine;
iii) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, di durata decennale, tenuto conto delle diffide ad adempiere, con effetti interruttivi, del 6.12.2012 e del 20.12.2018.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 17.10.2022, cui ha resistito l'appellata. Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) In via preliminare si osserva che i motivi di impugnazione proposti non hanno investito il capo di sentenza concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sicchè tale capo è ormai passato in giudicato, con conseguente inammissibilità delle difese svolte successivamente sul punto da entrambe le parti. 2.) Con un primo motivo, l'appellante assume l'erroneità della motivazione della sentenza circa la riconosciuta legittimazione attiva in capo alla società opposta.
Richiamate alcune massime del giudice di legittimità (“una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”; “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria … la parte
… che agisca in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco…”), indi deduce che controparte si è limitata ad una mera elencazione dei vari passaggi di blocchi di crediti, “senza menzionare l'effettiva cronistoria delle cessioni del credito specifico”.
2.1) Il motivo è inammissibile, in quanto si limita a richiamare taluni principi giurisprudenziali, senza tuttavia indicare in cosa si sarebbe sostanziato, nel caso in esame, l'errore del tribunale e senza confrontarsi con le argomentazioni spese in sentenza a supporto della ritenuta legittimazione di Controparte_1
Si evidenzia che, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierna appellante si era limitata a contestare, genericamente, che l'opposta “non fornisce prova alcuna in merito alla continuità delle cessioni del credito per cui è causa” e, più specificamente, che “non sussiste infatti agli atti alcun documento che comprovi
l'avvenuta cessione del credito da parte della in Controparte_3 favore della Banca Ifis spa”, sicchè “mancando tale prova, le successive cessioni del credito elencate da controparte devono essere dichiarate nulle e/o prive di efficacia”.
Di contro, la sentenza appellata ha ritenuto provate tanto la (prima) cessione del credito, da parte della a Banca Ifis, siccome documentata Controparte_3
tramite allegazione del relativo contratto del 29.6.2012 (il quale - nota il collegio - indica, quale oggetto della cessione, l'intero portafoglio di crediti al consumo insoluti risultanti in capo alla cedente alla data del 25.6.2012, tra i quali necessariamente rientra anche quello in oggetto), quanto la continuità delle successive cessioni, ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, di quel medesimo portafoglio di crediti, documentata tramite allegazione dei relativi avvisi pubblicati sulla gazzetta ufficiale (produzione che, nota il collegio, in assenza di alcuna contestazione circa l'esistenza dei relativi contratti, è stata, a buon diritto, dal tribunale ritenuta idonea a dimostrare la legittimazione di a chiedere l'ingiunzione di pagamento, ciò in CP_1
conformità ai ripetuti pronunciamenti del giudice di legittimità: cfr. Cass. n.
4277/2023, n. 17110/2019, nonché Cass. n. 4798/2020, n. 9690/2020).
Tali specifiche motivazioni, tuttavia, non sono state oggetto, con l'appello in esame, di specifici motivi di critica, l'appellante essendosi limitata a dedurre che la
“controparte” avrebbe omesso di “menzionare l'effettiva cronistoria delle cessioni del credito specifico”.
3.) Con un secondo motivo, l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha inoltre errato nell'aver considerato sufficiente, quale prova del credito azionato e del quantum dovuto, il mero estratto contabile ed il contratto originariamente stipulato, sicchè mancherebbero - stante l'assenza in atti degli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del detto rapporto nel corso del tempo - i requisiti ex art. 633 c.p.c.
3.1) Anche il suddetto motivo è inammissibile, invocando l'applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (così la pronuncia n. 21466 del
2013 citata in gravame) con riferimento al diverso rapporto di conto corrente, che nulla hanno invece a vedere con il rapporto di finanziamento per cui è causa.
D'altra parte, la sentenza impugnata non è stata invece in alcun modo censurata, laddove ha ritenuto provato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, in forza del contratto di finanziamento del 19.12.2005, di €.14.680,41, pari agli interessi convenzionali di mora al tasso soglia (via via) vigente maturati dal 4.12.2007 sul debito residuo in quota capitale, come da “estratto contabile” allegato 7 al ricorso monitorio.
Sicchè in ordine alla quantificazione del credito ingiunto la sentenza impugnata (e con essa l'opposto decreto ingiuntivo), in assenza di specifici e pertinenti motivi di impugnazione, risulta ormai passata in giudicato.
4.) Per le esposte ragioni, l'appello, in definitiva, va dichiarato inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore dell'appellata come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo