Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 26.09.2024 iscritta al n. 329/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
15.05.2025
d a
Parte_1
in persona
[...]
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Giammaria e
Altre controversie in Roberto Pessi del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti.
materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del foro di Rimini,
domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 328 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con sentenza n. 328/2024, pubblicata in data 26.3.2024, il
Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da ed ha accertato l'illegittimità del Parte_2
contributo di solidarietà applicato alla sua pensione dalla
[...]
a Parte_1 [...]
in virtù delle delibere n.3/2013 e Parte_3
n.10/2017 (che per vari anni hanno rinnovato detto contributo,
originariamente introdotto dalla con l'art.22 del Regolamento Pt_1
approvato con d.i. del 14 luglio 2004), condannando la alla Pt_1
restituzione di tutte le somme a tale titolo trattenute dall'1.3.2018 al
31.12.2023, con gli interessi dal 20.2.2024, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Il primo giudice ha anche condannato la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente. A Pt_1
fondamento della decisione il Tribunale ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi con numerose recenti sentenze e ordinanze di contenuto pressoché identico, che ha - 3 -
affermato l'illegittimità del suddetto contributo, non avendo la Pt_1
il potere di introdurlo, vigendo al riguardo una riserva di legge. Circa
l'eccepita prescrizione ha ritenuto applicabile il termine decennale.
Contro la sentenza la ha proposto appello Pt_1
contestandone diffusamente la motivazione, sia per quanto attiene alla accertata illegittimità del contributo, sia per quanto attiene alla prescrizione. Ha insistito pertanto per la riforma della sentenza, con rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
si è costituito in giudizio ed ha resistito Parte_2
all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
***
L'appello è infondato e va rigettato.
in quanto commercialista libero Parte_2
professionista, è titolare di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla appellante, con decorrenza dall'1.12.2004 (cfr. doc. 1 Pt_1
appellato). La in esecuzione dell'art.22 del Regolamento Pt_1
approvato con d.i. del 14 luglio 2004, che ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati e delle delibere n. 4/2008,
n.2/2103 e n.10/2017, che l'hanno rinnovato per il periodo che qui interessa, ha trattenuto le relative somme sulla pensione di Pt_2
Quest'ultimo, con ricorso depositato il 27.11.2023, ha agito in
[...]
giudizio sostenendo l'illegittimità del contributo e chiedendo la condanna della alla restituzione di tutte le somme trattenute per Pt_1 - 4 -
detto titolo. Il Tribunale ha accolto la domanda per quanto attiene all'illegittimità del contributo di solidarietà ed ha condannato la Pt_1
alla restituzione delle trattenute operate sulla pensione di Pt_2
dall'1.3.2018 al 31.12.2023, operando sino al 28.2.2018 altra
[...]
sentenza già intervenuta tra le parti per il periodo anteriore.
La questione della legittimità del contributo di solidarietà
(come detto, previsto dalla appellante sin dal 2004, sulla scorta Pt_1
dell'art. 22 del Regolamento approvato con d.i. del 14 luglio 2004, e più volte rinnovato) è stata riproposta dall'appellante con il primo motivo di gravame, con il quale la ha censurato la sentenza per Pt_1
non avere considerato che il contributo di solidarietà non viola alcuna disposizione di legge, costituisce la realizzazione della volontà del legislatore, tesa ad imporre agli Enti previdenziali l'adozione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine ed è ispirato ai principi di ragionevolezza, di gradualità ed equità intergenerazionale. Con il secondo motivo, la ha evidenziato che la riforma dell'art. 3 comma 12 della legge Pt_1
n. 335/1995 ad opera dell'art. 1 comma 763 della legge n. 296/2006
aveva previsto che le Casse potessero adottare “i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualità e di equità fra generazioni.”, precisando espressamente che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in - 5 -
materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e
approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.” Peraltro, ai sensi dell'art. 1 comma 488 della
Legge n. 147 del 2013 (Legge Finanziaria per l'anno 2014), “l'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio
finanziario di lungo termine”. Di conseguenza, alla data di applicazione di ciascuna delle delibere, la era pienamente Pt_1
facoltizzata ad applicare il contributo di solidarietà anche alle pensioni già in godimento da data antecedente all'entrata in vigore della riforma del 2007. La ha infine aggiunto che il fatto che il Pt_1
contributo di solidarietà sia un contributo straordinario e limitato nel tempo, ma comunque prorogabile per 20 anni, non esclude in alcun modo la circostanza che sia finalizzato a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine, in quanto consente di ridurre la spesa previdenziale proprio per il periodo necessario e sufficiente a consentire che l'introduzione del sistema di calcolo contributivo delle pensioni entri a regime, con conseguente riduzione della spesa e riequilibrio finanziario di lungo termine.
Ebbene, la questione è stata definitivamente risolta dalla
Corte di Cassazione con una serie di sentenze (emesse anche nei - 6 -
giudizi relativi all'analogo contributo di solidarietà applicato dalla a favore dei Ragionieri Parte_4
, che a partire dal 2018, hanno avuto contenuto Parte_5
pressoché identico ed hanno affermato i principi seguiti dal Tribunale
(cfr. Cass. 31875/18, 20/19, 180/19, 423/19, 603/19, 982/19 e
2018/19).
In particolare, la sentenza n.31875/18 che ha rigettato il ricorso proposto proprio dalla ha affermato: «Appare Pt_1
opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui
rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dal 10
gennaio 2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà,
partendo dal processo di delegificazione, che ha preso le mosse dalla
legge delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei
poteri regolamentari della . 11. Al riguardo va ricordato che: Pt_1
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537/1993 art. b1,
commi 32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza
pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare (...)uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di
previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e
criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle
forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti". - 7 -
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della
delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le
Casse privatizzate "hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attività svolta e che la gestione economico-
finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante
l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per
far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2,
e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un
potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema
delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo
autorizzare una fonte sub-primaria (il Regolamento della Pt_1
approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed
astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione
affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali
privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr. 16 novembre Pt_1
2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di
legge precedenti".
c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro,
attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di
regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17,
comma 2 (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli
"destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di - 8 -
legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a
nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e
con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative
sostituite") sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della di previdenza ragionieri - non è stato Pt_1
consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario,
quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a
cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura
di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle
Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (legge n. 335 del 1995 art 3,
comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare) - che nella sua formulazione anteriore alla modifica
introdotta dalla legge n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e
parametro di legittimità della norma regolamentare in esame -
sancisce testualmente: «Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal d.lgs. n 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in
attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto
decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione - 9 -
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la
determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore,
secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1,
comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti
anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri
enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge». La norma, quindi, richiama le
disposizioni di cui al d.lgs. n 509 del 1994 art 2 cit., spec. commi 1 e
2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In
coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali
alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano
contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del
pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di
"variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico".
e) da quanto sopra esposto risulta, pertanto una sostanziale - 10 -
delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti
previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la
disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto
previdenziale concernente le prestazioni a carico degli stessi enti -
anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle
disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione -
adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia sono
soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato
giurisdizionale - su tali atti di delegificazione investe il rispetto, da un
lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti dal quale dipende la
loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o
derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in
funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418
e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale circa il rispetto dei limiti
imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali -
investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti
sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha esposto con
riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa
[...]
(Cass. n. 25212 del 2009) che l'autonomia degli stessi Parte_1
enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa
disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994,
art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da
adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione - 11 -
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle
anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus)
degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti
previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca a
prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento
pensionistico" la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di
solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto
non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote
contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di
rendimento".
La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i
provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati
nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive",
appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") -
incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi - 12 -
dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento
pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del
pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12,
l. n 335 del 1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto
ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su
detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso
applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della
trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296
del 2006 di modifica dell'art 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, in
quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo
alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere
intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre Pt_1
prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo
di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della
legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica -
secondo cui: «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima
della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si
intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che - 13 -
questa Corte (cfr. Cass.n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha
già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla
soluzione della presente questione, dal momento che la norma in
esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano
finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del
contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere
provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa
ricorrente».
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può
prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo
periodo dell'art 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non
può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di
determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti
alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, Pt_1
quale quella in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo
di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento
pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario
rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della
Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo
disposto dall'art 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato
che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle
prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.,
avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema - 14 -
previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».
Sulla base delle considerazioni che precedono deve
concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla
normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di
solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non
può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del
trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere
introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i
poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati Pt_1
un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e
recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la
legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria
del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso
dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte
enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno
del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi
contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più
elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo
sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere
comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle
conclusioni qui assunte».
A questa sentenza e a quelle sopra citate ne sono seguite molte altre anche nel corso del 2020 (cfr. Cass. 28054/20) e del 2021
(Cass. 32385/21; 32461/21; 35469/21; Cass. 36618/21; Cass. - 15 -
41320/21) e degli anni successivi (cfr., da ultimo, Cass., ord.
23257/2024), con le quali è stato ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la Pt_1
odierna appellante) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Nello specifico, la sentenza n. 28054/2020, prendendo le mosse del consolidato orientamento assunto dalla Corte di Cassazione
a partire dal 2018, ha chiarito, proprio richiamando le considerazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.173 del 2016, che il contributo di solidarietà è estraneo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del “pro rata”, essendosi appunto in presenza di prelievo che rientra tra quelli a contenuto patrimoniale imposti dalla legge e del tipo di quelli previsti dal citato art. 23 della Costituzione,
avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale, con la conseguenza che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa sulle Casse privatizzate, la possibilità per queste ultime di introdurre un contributo di solidarietà, perché, come detto, - 16 -
questo, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un
“criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma
costituisce un prelievo che può essere introdotto soltanto dal
legislatore”.
Non essendovi motivi per discostarsi da tale orientamento,
anche in ragione della funzione nomofilattica esercitata dalla
Suprema Corte, orientamento che deve ormai ritenersi definitivo, la sentenza che ha accertato l'illegittimità del contributo di solidarietà va confermata.
Con la precisazione che anche le due ordinanze interlocutorie del 2018 che avevano rimesso alla pubblica udienza la trattazione della questione per cui è causa, ritenendo necessaria una rimeditazione del tema in considerazione della natura stessa del contributo di solidarietà, alla luce della Corte Costituzionale
n.173/2016, sono sfociate in pronunce che hanno confermato il precedente orientamento (cfr. sent. 9864/2019 e 603/2019).
Inoltre, le numerose pronunce qui richiamate hanno affrontato tutte le argomentazioni che la articola nell'odierno Pt_1
appello, che non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi e che non siano stati già considerati in occasione delle svariate volte in cui la Suprema Corte si è pronunciata.
In conclusione, le norme invocate dalla a sostegno del Pt_1
gravame (e cioè la riforma dell'art. 3 comma 12 della legge n.
335/1995 ad opera dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e l'art. 1 comma 488 della legge n. 147/2013) sono già state tutte prese - 17 -
in considerazione dalla Corte di legittimità, la quale ha escluso che le stesse abbiano attribuito alla il potere di introdurre il contributo Pt_1
di solidarietà. Inoltre, sempre la Corte di legittimità ha anche espressamente escluso che il contributo di solidarietà possa costituire una misura finalizzata a salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, trattandosi invece di una misura di carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Il primo ed il secondo motivo di appello vanno pertanto rigettati.
***
Con il terzo motivo di appello, la ha impugnato la Pt_1
sentenza, deducendo che alla fattispecie si applicherebbe il termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4, c.c.. Sebbene questa Corte in proprie recenti pronunce abbia ritenuto fondata la tesi della Pt_1
applicando, per la verità, la prescrizione quinquennale per le trattenute operate nel periodo successivo al 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore dell'art.47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970,
norma introdotta dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, conv. in L.
111/2011, che, come noto, ha affermato che “si prescrivono in cinque
anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative
differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, va dato atto che sulla questione è ormai intervenuta la Suprema Corte che in più occasioni - 18 -
ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 17742/2015 (Cass. n.41320/2021, Cass.n.31527/2022,
Cass.n.31641/2022, Cass. n.31642/2022).
Le Sezioni Unite (pronunciando su un caso in cui il titolare di pensione erogata dalla Periti commerciali Parte_6
aveva contestato la liquidazione della pensione effettuata sulla base della delibera 28 giugno 1997 della avevano affermato che in Pt_1
casi come quello oggetto di controversia la prescrizione non poteva essere quinquennale perché: 1) l'art. 2948, n. 4, cod. civ. era applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo) aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che
(come quello oggetto di causa) avevano natura obbligatoria;
2)
l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., allo stesso modo dell'art. 129
del RDL n. 1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione non riscosse
entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a
favore dell' »), richiedeva che il credito fosse 'pagabile', ossia CP_1
messo a disposizione del creditore, che doveva essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, situazione questa non rinvenibile nel caso in cui l'ente avesse applicato una trattenuta illegittima;
3) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.4, richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito, che doveva essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi fosse in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, questa condizione non sussisteva. - 19 -
Secondo la Suprema Corte non bastava, quindi, ai fini sia dell'art. 129 del RDL n.1827 del 1935 sia dell'art. 2948 c.c., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovavano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza fosse in contestazione ed era stato precisato che se “il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo
i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di
solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza
l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in
esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore
richiesto non può ritenersi 'pagabile' e, quindi non può applicarsi la
prescrizione quinquennale dell'art.2948 c.c., ma quella decennale
ordinaria dell'art.2946 c.c.”.
Nelle più recenti pronunce adottate a seguito di relative ordinanze interlocutorie, la Suprema Corte ha confermato detto orientamento avendo cura di precisare che non induce a diversa soluzione l'art.47 bis del DPR n.639 del 1970, che in un primo tempo questa Corte territoriale aveva ritenuto di applicare, e ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è
classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale, quale si è
detto sopra essere il contributo di solidarietà, illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della - 20 -
pensione in sé considerata. In altri termini, la ha Parte_7
esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Con la conseguenza che a prescindere da ogni riferimento all'aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale (v. Cass. n. 41320/2021, Cass. n.29523/2022,
Cass.n.31527/2022 Cass. n.31641/2022, Cass. n.31642/2022 e da ultimo Cass. n. 31527/2022).
Tale essendo l'inequivocabile e recente orientamento della
Suprema Corte, cui questa Corte territoriale ritiene di dover aderire anche in considerazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, così mutando il proprio precedente indirizzo, la sentenza di primo grado deve essere confermata laddove ha fatto applicazione del termine decennale di prescrizione.
***
Le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12,
che l'impugnazione è stata integralmente respinta. - 21 -
P.Q.M.
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 328/2024 del Tribunale di
Bergamo;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 15.5.2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)