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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 367/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 367/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
ILARIA BAGNOLI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
Con ricorso depositato il 29.02.2024, ha chiesto che il Tribunale pronunci CP_1 lo scioglimento del matrimonio contratto in Sesto TI (FI) il 31.08.2013 con
[...] esponendo che dall'unione non sono nati figli e deducendo che nel 2016 il CP_2 avrebbe abbandonato il tetto coniugale senza più farne ritorno né mantenuto un CP_2 contatto con la ricorrente, rendendosi irreperibile. La ricorrente ha dedotto di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Firenze, divenuta definitiva. Inoltre, ha rappresentato che la CP_1 separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi. La ricorrente ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente. Tanto premesso, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con CP_1 conferma delle condizioni della separazione, senza nulla disporre in termini di mantenimento;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, il resistente, regolarmente citato, non è comparso e ne è stata dichiarata la contumacia;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisite le conclusioni del PM depositate in data 29.05.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con sentenza;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_2 [...]
in Sesto TI (FI) il 31.08.2013; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Sesto TI (FI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 36, Parte I); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26.6.2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti