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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1042/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PINGUE FILIPPO, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in
VIA VITTORIO VENETO, 7 00187 ROMA parte reclamante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BAVA ALBERTO, CP_1 C.F._1 presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 29 10128 TORINO parte reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e previ gli incombenti di rito, in accoglimento del presente reclamo:
- in via principale: riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 44/2024 pubblicata il 6.8.2024, (Rep.
n. 50/2024 del 6.8.2024), emessa dal Tribunale di Cuneo in composizione collegiale, nell'ambito del
pagina 1 di 10 giudizio n. 64/2024 P.U. di apertura della procedura di liquidazione controllata n. 25/2024 nei confronti del Sig. , e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione controllata con CP_1
ogni provvedimento ulteriore e consequenziale dichiarando inammissibile il ricorso ex art.268 CCII;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori” CP_1
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettare il reclamo proposta da e Parte_2
conseguentemente confermare la sentenza n. 44/2024 resa dal Tribunale di Cuneo, Pres. Dott. Rodolfo
Magrì, in data 6 agosto 2024 di apertura della procedura di liquidazione controllata presentata dal signor .” CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
I
In data 29.7.2024 depositava presso il Tribunale di Cuneo il ricorso per l'apertura CP_1
della liquidazione controllata dei suoi beni, ex artt. 268 e ss. D.Lgs 14/2019 – il procedimento veniva iscritto al n. 64/2024 r.g.; sosteneva il ricorrente:
- di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs.
14/2019;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali e di essere privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione alla Liquidazione Giudiziale;
- di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento;
- di avere fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la loro situazione patrimoniale
(produceva in merito: il proprio certificato di residenza e stato di famiglia;
il contratto di lavoro e la busta paga di aprile 2024; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
l'offerta di acquisto della quota, di sua proprietà, della società LA LI Srl;
il contratto di locazione dell'abitazione di residenza;
la relazione redatta dal gestore della crisi);
- di essere separato e padre di figli economicamente autosufficienti;
- di aver detenuto una partecipazione pari al 20% del capitale sociale della società DA Costruzioni
S.r.l. e di aver prestato garanzie fideiussorie bancarie a favore e nell'interesse della predetta società, la quale era stata dichiarata fallita nel 2018;
pagina 2 di 10 - di avere ricevuto due cartelle esattoriali di pagamento notificate dall' Controparte_2
della provincia di Torino (l'una per l'importo di € 171.845,00 e l'altra per l'importo di €
[...]
144.387,75), quali somme derivanti dall'emissione del ruolo n. 2020/03282 e del ruolo n. 2019/010668, emessi da ; Parte_2
- che i predetti debiti origine da un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di
Savigliano alla società DA s.r.l.
- che, a seguito dell'inadempimento della debitrice principale, la banca aveva chiesto a Parte_1
l'attivazione della garanzia pubblica e il Fondo, dopo avere pagato, si era surrogato in tutti i diritti spettanti all'istituto di credito;
- che la propria esposizione debitoria ammontava ad un totale complessivo di € 485.208,63 (di cui €
5.271,82 per crediti prededucibili, € 354.632,25 per crediti privilegiati ed € 130.576,38 per crediti chirografari);
- che a decorrere dal 12/03/2024 era dipendente a tempo indeterminato della Parte_3
percependo uno stipendio mensile medio netto di € 1.500,00, e di non aver percepito redditi negli anni
2020, 2021 e 2022 (per l'anno 2023 non era ancora stata fatta la dichiarazione);
- di non possedere un patrimonio immobiliare e, quanto al patrimonio mobiliare, di essere proprietario della quota di 1% della società LA LI RL, valutata €. 3.800,00 e per la quale aveva ricevuto una proposta d'acquisto di €. 8.000,00;
- di necessitare di € 1.050,00 mensili per il proprio sostentamento.
Proponeva la soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del proprio patrimonio ed il versamento per tre anni dell'intero reddito, con la trattenuta di €. 1.050,00 mensili per il proprio sostentamento.
II
Con sentenza n. 44/2024 pubbl. il 6.8.2024, il Tribunale di Cuneo dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di , contestualmente nominando, quale Giudice delegato il Dott. CP_1
Rodolfo Magrì e Liquidatore l'O.C.C., dr. Persona_1
III
A. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, ex art. 51 CCII, Parte_1
con ricorso affidato a tre motivi;
il ricorso è stato depositato il 5 settembre 2024
[...]
nel ruolo di Volontaria Giurisdizione e successivamente reiscritto nel ruolo contenzioso.
Sostiene la parte reclamante:
pagina 3 di 10
1. inesistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata per carenza del requisito di meritevolezza in relazione alla causa di sovraindebitamento:
- anche se l'art. 270 c.c.i.i. non prevede che il giudice verifichi il requisito della meritevolezza del debitore per l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i., relativo all'esdebitazione di diritto a seguito della liquidazione controllata, è esclusa l'esdebitazione se il debitore abbia determinato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode – e, quindi, se il debitore non sia meritevole del beneficio dell'esdebitazione; gli artt. 68 e 69 c.c.i.i. prevedono inoltre che l'OCC nella propria relazione si esprima sulle cause di indebitamento e sulla diligenza del debitore, stabilendo che impedisce l'accesso alla procedura la causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
disposizioni analoghe sono previste all'art. 76, comma 2, lett. a), e 77 per il concordato minore e all'art. 283 comma 4° lett. a) e comma 7° per l'esdebitazione del debitore incapiente;
- il ricorrente, con atto di compravendita in data 05.07.2019, ha ceduto alla società LA LI s.r.l. complessivamente otto immobili (due appartamenti, due autorimesse, un negozio, una cantina e un locale di sgombero) per il vile importo complessivo di € 1.000,00 (doc. 8 e 9), al solo fine di diminuire il proprio patrimonio in frode ai creditori e di poter accedere alla liquidazione controllata;
la compravendita è stata posta in essere appena dopo che , con raccomandata, il Parte_1
05.07.2019, aveva comunicato al di essere creditore nei confronti di DA s.r.l. di CP_1
166.834,10 e lo aveva invitato al pagamento nei limiti della garanzia prestata (doc. 7); la compravendita configura un negozio simulato;
- inoltre, sin dal 2013 il ha assunto il ruolo di chef executive presso LA LI s.r.l., società CP_1
della quale detiene una quota di partecipazione del 1%, e tale situazione è del tutto incompatibile con la dichiarazione secondo cui lo stesso non avrebbe percepito redditi sino al 2024 (a sostegno parte reclamante produce una serie di articoli tratti dal web, in cui il appare come chef del CP_1
ristorante stellato di proprietà della LA LI, nonché i bilanci del 2019 e 2023 della società LA
LI RL, dai quali il figura quale amministratore unico della società). CP_1
2. aggravamento del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode:
- in data 02.02.2022 il TA ha opposto la cartella di pagamento dell' Controparte_2
, derivante dall'emissione del ruolo 2020/003283 emesso da
[...] [...]
, aggravando il proprio debito in ragione delle spese sostenute per l'atto Parte_1
di opposizione, nonostante la sua situazione finanziaria fosse identica a quella rappresentata nel ricorso ex art. 268 c.c.i.i.; il ricorso in opposizione è stato rigettato.
3. assenza di un patrimonio liquidabile:
pagina 4 di 10 - il è soggetto incapiente, il cui patrimonio non è liquidabile a beneficio dei creditori;
nel CP_1
ricorso per la liquidazione controllata il ricorrente dichiara di non possedere un patrimonio immobiliare, di non possedere autovetture, di possedere unicamente una quota pari all'1% della società LA LI S.r.l. e di percepire uno stipendio mensile medio netto di € 1.500,00; non può essere ammesso alla liquidazione controllata il ricorrente, che propone il pagamento tramite redditi di lavoro e, in ogni caso, la procedura opposta non sarebbe in grado di soddisfare neppure i debiti prededucibili, in quanto l'eccedenza mensile di € 450,00 verrebbe integralmente assorbita dai costi della procedura.
B. Con memoria difensiva del 08.11.2024 si è costituito chiedendo il rigetto del CP_1
reclamo e la conferma della sentenza del Tribunale di Cuneo;
sostiene in proposito:
1. sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata:
- il TA soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 268 ss. c.c.i.i. e, contrariamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il Codice della crisi non prevede la meritevolezza quale requisito per accedere alla liquidazione controllata: la normativa citata dal reclamante è inconferente con il caso di specie perché fa riferimento alla disciplina del piano del consumatore e del concordato minore;
inoltre, ai fini dell'esdebitazione, il vaglio sulla meritevolezza viene fatto all'esito della procedura di liquidazione controllata;
- nel caso di specie, il non ha compiuto alcun atto per aggravare il proprio indebitamento CP_1
poiché il suo debito deriva unicamente dalle fideiussioni rilasciate a garanzia dei finanziamenti ricevuti da DA s.r.l.
- contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la vendita degli immobili del 2019 non le ha causato alcun danno, perché LA LI, in qualità di acquirente, è subentrata nell'ipoteca iscritta dalla Banca a cui si è surrogato . Parte_1
2. sull'irrilevanza dell'eccezione relativa all'opposizione della cartella esattoriale:
- la reclamante ha erroneamente ritenuto che l'opposizione alla cartella esattoriale fosse indicativa di una condotta dolosa e in mala fede, ma l'esercizio del diritto di difesa è garantito dall'ordinamento e non può essere considerato alla stregua di un comportamento lesivo del patrimonio del debitore;
inoltre, il giudice dell'opposizione ha compensato integralmente le spese di giudizio.
3. sull'irrilevanza e infondatezza dell'eccezione di simulazione del contratto di compravendita del 04.05.2019:
- la contestazione della parte reclamante circa l'asserita simulazione dell'atto di compravendita è del tutto infondata;
non sussiste concomitanza tra la data di sottoscrizione del suddetto contratto e la data di trasmissione della raccomandata da parte di , poiché la compravendita è stata Parte_1
pagina 5 di 10 sottoscritta e autenticata innanzi al notaio il 04.07.2019 ed iscritta nei registri immobiliari il
05.07.2019 (doc 9 e doc 7), mentre la diffida è stata predisposta il 05.07.2019 e neppure è stata data la prova che sia stata spedita;
- gli immobili oggetto della compravendita erano gravati da quattro ipoteche, a garanzia di un credito complessivo di € 750.000,00, oltre che occupati in forza di contratti di locazione regolarmente registrati, e questo ha azzerato il valore degli immobili che sono stati venduti a 1.000,00;
- in ogni caso, la compravendita non ha in alcun modo modificato i diritti dei creditori ipotecari, tra cui . Parte_1
4. sull'infondatezza delle contestazioni sul ruolo di executive chef del sig. : CP_1
- per l'attività di chef executive svolta dal negli anni 2019-2023, lo stesso non ha percepito CP_1
alcuno stipendio, essendogli stato unicamente fornito vitto e alloggio presso LA LI;
inoltre,
l'ictus ischemico che lo ha colpito il 09.11.2020 ha gravemente compromesso le sue facoltà cognitive, rendendolo incapace di svolgere sia le mansioni della vita quotidiana, sia l'attività lavorativa.
IV
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, con ordinanza riservata datata 10 dicembre 2024 e depositata in pari data, la Corte,
-rilevato:
.che nel ricorso presentato per l'apertura della liquidazione controllata il non ha fatto CP_1
menzione del contratto di compravendita 4 luglio 2019, del ruolo di amministratore per anni svolto all'interno della società LA LI RL, dove attualmente lavora, e dei bilanci della società;
.che tali omissioni ed incompletezze sono state evidenziate nel reclamo;
. che, inoltre, sempre nel ricorso il non ha specificato il numero e l'importo delle CP_1
fideiussioni prestate ed ha dato atto che i debiti nei confronti di traggono Parte_1
origine da un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di Savigliano alla società DA RL anziché, come dallo stesso affermato nella comparsa depositata nella presente fase di reclamo, da due finanziamenti alla DA, uno dei quali concesso dalla CR di Savigliano e l'altro dalla BCC di
Cherasco, garantiti dal reclamato;
- ritenuto che tutte le circostanze sopra indicate potrebbero rilevare ai fini della completezza ed attendibilità della documentazione che il debitore istante deve presentare a corredo della domanda di liquidazione controllata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso, che il giudice è chiamato a valutare quali presupposti per l'apertura della liquidazione controllata
(artt. 269, secondo comma, e 270, CCII,
pagina 6 di 10 invitava le parti a prendere posizione sulle osservazioni in esame, anche ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cpc mediante deposito di memorie entro il 30 dicembre 2024, riservando la decisione all'esito del deposito.
Depositate le memorie, il reclamo è maturo per la decisione.
V
1. Gli articoli 269 e 270 del codice della crisi, nella formulazione anteriore al c.d. Correttivo ter
(d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136), entrato in vigore il 28 settembre 2024 e – quindi - successivamente al deposito del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata, non prevedeva, almeno espressamente, il requisito di meritevolezza tra i presupposti per l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata.
Il Correttivo ha modificato il secondo comma dell'art. 269 stabilendo che la relazione dell'OCC, da allegare al ricorso, deve illustrare non soltanto – come in precedenza – la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore ma, altresì, deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Qualora, pertanto, si ritenga che la novella abbia esplicitato la portata della normativa anteriore, dovrebbe concludersi che il requisito di meritevolezza era già richiesto dal legislatore, ancorché in modo implicito, prima dell'entrata in vigore del Correttivo.
La Corte peraltro, attenendosi prudentemente al brocardo interpretativo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, poiché il requisito in questione non era previsto – a differenza di quanto disposto dall'art. 68, secondo comma, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e dall'art. 282, secondo comma, in tema di esdebitazione – è propensa a ritenere che esso non fosse richiesto, prima del Correttivo, per l'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata.
2. Rimane peraltro decisivo il fatto che, già prima del Correttivo, la legge prevedeva che al ricorso fosse allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
2.1. Ora, il né nel ricorso né nella relazione allegata ha fatto cenno al fatto di essersi CP_1
spogliato, con l'atto di compravendita del 5 luglio 2019, di tutti i propri beni immobili – ben otto, tra cui due appartamenti, due autorimesse ed un negozio – per l'esigua somma di €. 1.000,00.
Non varrebbe sostenere, come sostiene il reclamato nella memoria del 30 dicembre 2024, che si tratta di beni non più esistenti nel proprio patrimonio al momento del deposito del ricorso: è evidente, infatti, che tale atto ha assunto un rilievo fondamentale nel determinare la situazione pagina 7 di 10 economico-patrimoniale del al momento attuale e quindi esso non poteva in alcun modo CP_1
essere sottaciuto.
Non è ultroneo osservare – d'altra parte – che il ricorso introduttivo è stato depositato pochi giorni dopo la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, che i creditori avrebbero potuto intentare, ex art. 2901 cod. civ., per fare dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della compravendita, ma quando non era ancora spirato il termine decennale per poter proporre un'azione di simulazione dell'atto dispositivo (prospettata dalla banca reclamante), atto che ha come protagonisti effettivi il reclamato, quale parte venditrice ed amministratore della società, ed il figlio di lui, , titolare del 99% delle quote della società LA LI Persona_2
RL, la quale figura nell'atto quale parte acquirente.
Né avrebbe fondamento sostenere, come invece sostiene il reclamato per minimizzare l'irrisorietà del prezzo della compravendita, che essa aveva ad oggetto beni gravati da ipoteche e che le ipoteche erano state iscritte anche a garanzia dei crediti della banca, alla quale si è surrogato
: tale osservazione nulla toglie alla necessità, evidenziata dal legislatore, di fornire al Parte_1
giudice un quadro completo ed attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, tanto più che – come correttamente osservato dalla parte reclamante – non emerge dall'atto il saldo debitorio dei rapporti a garanzia dei quali erano state iscritte le ipoteche, saldo che ben potrebbe essere inferiore rispetto agli importi originariamente garantiti.
2.2. Sotto altro profilo si osserva che , a fronte di un debito complessivo pari ad oltre CP_1
485.000 euro, propone di soddisfare i creditori mediante il pagamento della complessiva somma di
€. (450,00 x 36 + 8.000 =) 24.200,00 in tre anni, affermando di guadagnare, dal 12 marzo 2024, uno stipendio netto mensile di €. 1.500,00 e di non avere percepito redditi negli anni 2020, 2021 e
2022.
In ricorso, tuttavia, egli nulla dice sul fatto di avere ricoperto, dal 29 dicembre 2014 (allorchè la società variò la propria forma giuridica da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata) al 24 febbraio 2024, il ruolo di amministratore unico di LA LI RL, la quale gestisce un ristorante stellato, e di avere operato in essa, dal 2013, come chef (vedi docc prodotti dalla banca: , LA LI entra a far parte della Guida Michelin Italia Rossa, CP_3 nonché La cucina di conquista la 'Rossa'). CP_1
Egli si limita, invece, a produrre la lettera 12.03.2024, sottoscritta dal nuovo amministratore di
[...]
, con la quale è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Parte_4
con qualifica di operaio e mansioni di cuoco; e, a seguito dell'ordinanza 10 dicembre 2024 di questa pagina 8 di 10 Corte, sostiene che il ruolo di amministratore della società risulta pubblico, Infatti, si evince dalla visura relativa alla predetta società (cfr. doc. 14 avv.) (la sottolineatura è dello scrivente).
Ritiene la Corte, in contrario, che sarebbe stato suo preciso obbligo allegare la qualifica di amministratore di LA LI RL, ricoperta per circa un decennio e sino a pochi mesi prima del deposito del ricorso, ed altresì evidenziare che, nonostante l'inquadramento come operaio, CP_1
era in realtà lo chef di un ristorante stellato. E ciò al fine di porre il giudicante in grado di comprendere come un (presunto) operaio rimasto per anni disoccupato ed infine assunto con uno stipendio di soli
1.500,00 euro mensile avesse potuto rilasciare, in precedenza, fideiussioni a favore della DA RL per centinaia di migliaia di euro.
Invero, la visura camerale di LA LI RL non risulta neppure allegata al ricorso introduttivo (ed infatti è stata prodotta dalla banca nel presente grado di reclamo) e non era certo onere del giudice ricercarla d'ufficio, onde vagliare il requisito della completezza ed attendibilità della documentazione allegata al ricorso.
La difesa del sostiene, per la prima volta nella memoria di costituzione dinanzi a questa CP_1
Corte, di essere stata colpita da grave isctus ischemico il 9 novembre 2020 che ha compromesso gravemente le sue facoltà cognitive, ma si limita a produrre in merito la lettera di dimissioni del
9.11.2020 che dà atto della patologia e prescrive vita di riposo per almeno un mese: nulla documenta le condizioni di salute del negli anni successivi. CP_1
Anche sotto il profilo evidenziato nel presente paragrafo, pertanto, la documentazione allegata alla relazione si presenta gravemente e, può affermarsi a questo punto con certezza, volutamente lacunosa.
2.3. Si evidenzia altresì come nel proprio ricorso il non abbia neppure specificato il CP_1 numero e l'importo delle fideiussioni prestate ed abbia erroneamente affermato che i debiti nei confronti di traevano origine da un finanziamento concesso da Cassa di Parte_1
Risparmio di Savigliano alla società DA RL anziché, come dallo stesso affermato nella comparsa depositata nella presente fase di reclamo, da due finanziamenti alla DA, uno dei quali concesso dalla
CR di Savigliano e l'altro dalla BCC di Cherasco, garantiti dal reclamato.
La carenza ed imprecisione delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo risultano evidenti.
2.4. Quanto, infine, all'affermazione riportata dalla difesa del al § 21 della memoria CP_1
30.12.2024, resa da questa Corte d'Appello nella sentenza del 27/08/2024, secondo la quale “basta la relazione accompagnatoria dell'OCC, che ha accertato l'attendibilità e la completezza del ricorso del sovraindebitato e della documentazione ad esso allegata e non ha espresso in merito giudizi negativi,
pagina 9 di 10 riserve o perplessità di sorta – sicchè non sussistono ulteriori ambiti di indagine da parte di questa
Corte in ordine all'opportunità e convenienza della procedura”, trattasi di affermazione estrapolata dal contesto e contenuta in un atto non prodotto che, in mancanza di numero del provvedimento e parti dello stesso, non è stato possibile ritrovare: in ogni caso, va ribadito che l'accertamento dell'OCC richiesto dall'art. 269 CCII può e deve essere esaminato e vagliato dal giudice, ai fini dell'apertura della procedura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale.
3. Per le considerazioni tutte che precedono, in accoglimento del reclamo va revocata la sentenza di apertura della liquidazione controllata pronunciata dal tribunale di Cuneo.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €. 12.156,00 per compensi – di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per quella introduttiva, €. 4.287,00 per quella decisionale ed €. 3.686,00 per quella istruttoria (dovuta stante il deposito della memoria richiesta da questa Corte con l'ordinanza 10.12.2024) – €. 147,00 per contributo unificato ed €. 27,00 per marca delega (causa di valore indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando: in accoglimento del reclamo proposto da avverso Parte_2
la sentenza n. 44/2024, pubblicata il 6.8.2024 del Tribunale di Cuneo,
- revoca la declaratoria di apertura della liquidazione controllata di;
CP_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite del reclamo, che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi € 12.156,00 per compensi, € 147,00 per CU ed €. 27,00 per marca delega, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
7 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere rel. dott. Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PINGUE FILIPPO, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in
VIA VITTORIO VENETO, 7 00187 ROMA parte reclamante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BAVA ALBERTO, CP_1 C.F._1 presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA, 29 10128 TORINO parte reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione controllata
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e previ gli incombenti di rito, in accoglimento del presente reclamo:
- in via principale: riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 44/2024 pubblicata il 6.8.2024, (Rep.
n. 50/2024 del 6.8.2024), emessa dal Tribunale di Cuneo in composizione collegiale, nell'ambito del
pagina 1 di 10 giudizio n. 64/2024 P.U. di apertura della procedura di liquidazione controllata n. 25/2024 nei confronti del Sig. , e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione controllata con CP_1
ogni provvedimento ulteriore e consequenziale dichiarando inammissibile il ricorso ex art.268 CCII;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori” CP_1
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettare il reclamo proposta da e Parte_2
conseguentemente confermare la sentenza n. 44/2024 resa dal Tribunale di Cuneo, Pres. Dott. Rodolfo
Magrì, in data 6 agosto 2024 di apertura della procedura di liquidazione controllata presentata dal signor .” CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
I
In data 29.7.2024 depositava presso il Tribunale di Cuneo il ricorso per l'apertura CP_1
della liquidazione controllata dei suoi beni, ex artt. 268 e ss. D.Lgs 14/2019 – il procedimento veniva iscritto al n. 64/2024 r.g.; sosteneva il ricorrente:
- di essere in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs.
14/2019;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali e di essere privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione alla Liquidazione Giudiziale;
- di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento;
- di avere fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la loro situazione patrimoniale
(produceva in merito: il proprio certificato di residenza e stato di famiglia;
il contratto di lavoro e la busta paga di aprile 2024; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
l'offerta di acquisto della quota, di sua proprietà, della società LA LI Srl;
il contratto di locazione dell'abitazione di residenza;
la relazione redatta dal gestore della crisi);
- di essere separato e padre di figli economicamente autosufficienti;
- di aver detenuto una partecipazione pari al 20% del capitale sociale della società DA Costruzioni
S.r.l. e di aver prestato garanzie fideiussorie bancarie a favore e nell'interesse della predetta società, la quale era stata dichiarata fallita nel 2018;
pagina 2 di 10 - di avere ricevuto due cartelle esattoriali di pagamento notificate dall' Controparte_2
della provincia di Torino (l'una per l'importo di € 171.845,00 e l'altra per l'importo di €
[...]
144.387,75), quali somme derivanti dall'emissione del ruolo n. 2020/03282 e del ruolo n. 2019/010668, emessi da ; Parte_2
- che i predetti debiti origine da un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di
Savigliano alla società DA s.r.l.
- che, a seguito dell'inadempimento della debitrice principale, la banca aveva chiesto a Parte_1
l'attivazione della garanzia pubblica e il Fondo, dopo avere pagato, si era surrogato in tutti i diritti spettanti all'istituto di credito;
- che la propria esposizione debitoria ammontava ad un totale complessivo di € 485.208,63 (di cui €
5.271,82 per crediti prededucibili, € 354.632,25 per crediti privilegiati ed € 130.576,38 per crediti chirografari);
- che a decorrere dal 12/03/2024 era dipendente a tempo indeterminato della Parte_3
percependo uno stipendio mensile medio netto di € 1.500,00, e di non aver percepito redditi negli anni
2020, 2021 e 2022 (per l'anno 2023 non era ancora stata fatta la dichiarazione);
- di non possedere un patrimonio immobiliare e, quanto al patrimonio mobiliare, di essere proprietario della quota di 1% della società LA LI RL, valutata €. 3.800,00 e per la quale aveva ricevuto una proposta d'acquisto di €. 8.000,00;
- di necessitare di € 1.050,00 mensili per il proprio sostentamento.
Proponeva la soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del proprio patrimonio ed il versamento per tre anni dell'intero reddito, con la trattenuta di €. 1.050,00 mensili per il proprio sostentamento.
II
Con sentenza n. 44/2024 pubbl. il 6.8.2024, il Tribunale di Cuneo dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di , contestualmente nominando, quale Giudice delegato il Dott. CP_1
Rodolfo Magrì e Liquidatore l'O.C.C., dr. Persona_1
III
A. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, ex art. 51 CCII, Parte_1
con ricorso affidato a tre motivi;
il ricorso è stato depositato il 5 settembre 2024
[...]
nel ruolo di Volontaria Giurisdizione e successivamente reiscritto nel ruolo contenzioso.
Sostiene la parte reclamante:
pagina 3 di 10
1. inesistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata per carenza del requisito di meritevolezza in relazione alla causa di sovraindebitamento:
- anche se l'art. 270 c.c.i.i. non prevede che il giudice verifichi il requisito della meritevolezza del debitore per l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i., relativo all'esdebitazione di diritto a seguito della liquidazione controllata, è esclusa l'esdebitazione se il debitore abbia determinato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode – e, quindi, se il debitore non sia meritevole del beneficio dell'esdebitazione; gli artt. 68 e 69 c.c.i.i. prevedono inoltre che l'OCC nella propria relazione si esprima sulle cause di indebitamento e sulla diligenza del debitore, stabilendo che impedisce l'accesso alla procedura la causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
disposizioni analoghe sono previste all'art. 76, comma 2, lett. a), e 77 per il concordato minore e all'art. 283 comma 4° lett. a) e comma 7° per l'esdebitazione del debitore incapiente;
- il ricorrente, con atto di compravendita in data 05.07.2019, ha ceduto alla società LA LI s.r.l. complessivamente otto immobili (due appartamenti, due autorimesse, un negozio, una cantina e un locale di sgombero) per il vile importo complessivo di € 1.000,00 (doc. 8 e 9), al solo fine di diminuire il proprio patrimonio in frode ai creditori e di poter accedere alla liquidazione controllata;
la compravendita è stata posta in essere appena dopo che , con raccomandata, il Parte_1
05.07.2019, aveva comunicato al di essere creditore nei confronti di DA s.r.l. di CP_1
166.834,10 e lo aveva invitato al pagamento nei limiti della garanzia prestata (doc. 7); la compravendita configura un negozio simulato;
- inoltre, sin dal 2013 il ha assunto il ruolo di chef executive presso LA LI s.r.l., società CP_1
della quale detiene una quota di partecipazione del 1%, e tale situazione è del tutto incompatibile con la dichiarazione secondo cui lo stesso non avrebbe percepito redditi sino al 2024 (a sostegno parte reclamante produce una serie di articoli tratti dal web, in cui il appare come chef del CP_1
ristorante stellato di proprietà della LA LI, nonché i bilanci del 2019 e 2023 della società LA
LI RL, dai quali il figura quale amministratore unico della società). CP_1
2. aggravamento del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode:
- in data 02.02.2022 il TA ha opposto la cartella di pagamento dell' Controparte_2
, derivante dall'emissione del ruolo 2020/003283 emesso da
[...] [...]
, aggravando il proprio debito in ragione delle spese sostenute per l'atto Parte_1
di opposizione, nonostante la sua situazione finanziaria fosse identica a quella rappresentata nel ricorso ex art. 268 c.c.i.i.; il ricorso in opposizione è stato rigettato.
3. assenza di un patrimonio liquidabile:
pagina 4 di 10 - il è soggetto incapiente, il cui patrimonio non è liquidabile a beneficio dei creditori;
nel CP_1
ricorso per la liquidazione controllata il ricorrente dichiara di non possedere un patrimonio immobiliare, di non possedere autovetture, di possedere unicamente una quota pari all'1% della società LA LI S.r.l. e di percepire uno stipendio mensile medio netto di € 1.500,00; non può essere ammesso alla liquidazione controllata il ricorrente, che propone il pagamento tramite redditi di lavoro e, in ogni caso, la procedura opposta non sarebbe in grado di soddisfare neppure i debiti prededucibili, in quanto l'eccedenza mensile di € 450,00 verrebbe integralmente assorbita dai costi della procedura.
B. Con memoria difensiva del 08.11.2024 si è costituito chiedendo il rigetto del CP_1
reclamo e la conferma della sentenza del Tribunale di Cuneo;
sostiene in proposito:
1. sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata:
- il TA soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 268 ss. c.c.i.i. e, contrariamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il Codice della crisi non prevede la meritevolezza quale requisito per accedere alla liquidazione controllata: la normativa citata dal reclamante è inconferente con il caso di specie perché fa riferimento alla disciplina del piano del consumatore e del concordato minore;
inoltre, ai fini dell'esdebitazione, il vaglio sulla meritevolezza viene fatto all'esito della procedura di liquidazione controllata;
- nel caso di specie, il non ha compiuto alcun atto per aggravare il proprio indebitamento CP_1
poiché il suo debito deriva unicamente dalle fideiussioni rilasciate a garanzia dei finanziamenti ricevuti da DA s.r.l.
- contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la vendita degli immobili del 2019 non le ha causato alcun danno, perché LA LI, in qualità di acquirente, è subentrata nell'ipoteca iscritta dalla Banca a cui si è surrogato . Parte_1
2. sull'irrilevanza dell'eccezione relativa all'opposizione della cartella esattoriale:
- la reclamante ha erroneamente ritenuto che l'opposizione alla cartella esattoriale fosse indicativa di una condotta dolosa e in mala fede, ma l'esercizio del diritto di difesa è garantito dall'ordinamento e non può essere considerato alla stregua di un comportamento lesivo del patrimonio del debitore;
inoltre, il giudice dell'opposizione ha compensato integralmente le spese di giudizio.
3. sull'irrilevanza e infondatezza dell'eccezione di simulazione del contratto di compravendita del 04.05.2019:
- la contestazione della parte reclamante circa l'asserita simulazione dell'atto di compravendita è del tutto infondata;
non sussiste concomitanza tra la data di sottoscrizione del suddetto contratto e la data di trasmissione della raccomandata da parte di , poiché la compravendita è stata Parte_1
pagina 5 di 10 sottoscritta e autenticata innanzi al notaio il 04.07.2019 ed iscritta nei registri immobiliari il
05.07.2019 (doc 9 e doc 7), mentre la diffida è stata predisposta il 05.07.2019 e neppure è stata data la prova che sia stata spedita;
- gli immobili oggetto della compravendita erano gravati da quattro ipoteche, a garanzia di un credito complessivo di € 750.000,00, oltre che occupati in forza di contratti di locazione regolarmente registrati, e questo ha azzerato il valore degli immobili che sono stati venduti a 1.000,00;
- in ogni caso, la compravendita non ha in alcun modo modificato i diritti dei creditori ipotecari, tra cui . Parte_1
4. sull'infondatezza delle contestazioni sul ruolo di executive chef del sig. : CP_1
- per l'attività di chef executive svolta dal negli anni 2019-2023, lo stesso non ha percepito CP_1
alcuno stipendio, essendogli stato unicamente fornito vitto e alloggio presso LA LI;
inoltre,
l'ictus ischemico che lo ha colpito il 09.11.2020 ha gravemente compromesso le sue facoltà cognitive, rendendolo incapace di svolgere sia le mansioni della vita quotidiana, sia l'attività lavorativa.
IV
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, con ordinanza riservata datata 10 dicembre 2024 e depositata in pari data, la Corte,
-rilevato:
.che nel ricorso presentato per l'apertura della liquidazione controllata il non ha fatto CP_1
menzione del contratto di compravendita 4 luglio 2019, del ruolo di amministratore per anni svolto all'interno della società LA LI RL, dove attualmente lavora, e dei bilanci della società;
.che tali omissioni ed incompletezze sono state evidenziate nel reclamo;
. che, inoltre, sempre nel ricorso il non ha specificato il numero e l'importo delle CP_1
fideiussioni prestate ed ha dato atto che i debiti nei confronti di traggono Parte_1
origine da un finanziamento concesso da Cassa di Risparmio di Savigliano alla società DA RL anziché, come dallo stesso affermato nella comparsa depositata nella presente fase di reclamo, da due finanziamenti alla DA, uno dei quali concesso dalla CR di Savigliano e l'altro dalla BCC di
Cherasco, garantiti dal reclamato;
- ritenuto che tutte le circostanze sopra indicate potrebbero rilevare ai fini della completezza ed attendibilità della documentazione che il debitore istante deve presentare a corredo della domanda di liquidazione controllata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso, che il giudice è chiamato a valutare quali presupposti per l'apertura della liquidazione controllata
(artt. 269, secondo comma, e 270, CCII,
pagina 6 di 10 invitava le parti a prendere posizione sulle osservazioni in esame, anche ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cpc mediante deposito di memorie entro il 30 dicembre 2024, riservando la decisione all'esito del deposito.
Depositate le memorie, il reclamo è maturo per la decisione.
V
1. Gli articoli 269 e 270 del codice della crisi, nella formulazione anteriore al c.d. Correttivo ter
(d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136), entrato in vigore il 28 settembre 2024 e – quindi - successivamente al deposito del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata, non prevedeva, almeno espressamente, il requisito di meritevolezza tra i presupposti per l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata.
Il Correttivo ha modificato il secondo comma dell'art. 269 stabilendo che la relazione dell'OCC, da allegare al ricorso, deve illustrare non soltanto – come in precedenza – la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore ma, altresì, deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Qualora, pertanto, si ritenga che la novella abbia esplicitato la portata della normativa anteriore, dovrebbe concludersi che il requisito di meritevolezza era già richiesto dal legislatore, ancorché in modo implicito, prima dell'entrata in vigore del Correttivo.
La Corte peraltro, attenendosi prudentemente al brocardo interpretativo ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, poiché il requisito in questione non era previsto – a differenza di quanto disposto dall'art. 68, secondo comma, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e dall'art. 282, secondo comma, in tema di esdebitazione – è propensa a ritenere che esso non fosse richiesto, prima del Correttivo, per l'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata.
2. Rimane peraltro decisivo il fatto che, già prima del Correttivo, la legge prevedeva che al ricorso fosse allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
2.1. Ora, il né nel ricorso né nella relazione allegata ha fatto cenno al fatto di essersi CP_1
spogliato, con l'atto di compravendita del 5 luglio 2019, di tutti i propri beni immobili – ben otto, tra cui due appartamenti, due autorimesse ed un negozio – per l'esigua somma di €. 1.000,00.
Non varrebbe sostenere, come sostiene il reclamato nella memoria del 30 dicembre 2024, che si tratta di beni non più esistenti nel proprio patrimonio al momento del deposito del ricorso: è evidente, infatti, che tale atto ha assunto un rilievo fondamentale nel determinare la situazione pagina 7 di 10 economico-patrimoniale del al momento attuale e quindi esso non poteva in alcun modo CP_1
essere sottaciuto.
Non è ultroneo osservare – d'altra parte – che il ricorso introduttivo è stato depositato pochi giorni dopo la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, che i creditori avrebbero potuto intentare, ex art. 2901 cod. civ., per fare dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della compravendita, ma quando non era ancora spirato il termine decennale per poter proporre un'azione di simulazione dell'atto dispositivo (prospettata dalla banca reclamante), atto che ha come protagonisti effettivi il reclamato, quale parte venditrice ed amministratore della società, ed il figlio di lui, , titolare del 99% delle quote della società LA LI Persona_2
RL, la quale figura nell'atto quale parte acquirente.
Né avrebbe fondamento sostenere, come invece sostiene il reclamato per minimizzare l'irrisorietà del prezzo della compravendita, che essa aveva ad oggetto beni gravati da ipoteche e che le ipoteche erano state iscritte anche a garanzia dei crediti della banca, alla quale si è surrogato
: tale osservazione nulla toglie alla necessità, evidenziata dal legislatore, di fornire al Parte_1
giudice un quadro completo ed attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, tanto più che – come correttamente osservato dalla parte reclamante – non emerge dall'atto il saldo debitorio dei rapporti a garanzia dei quali erano state iscritte le ipoteche, saldo che ben potrebbe essere inferiore rispetto agli importi originariamente garantiti.
2.2. Sotto altro profilo si osserva che , a fronte di un debito complessivo pari ad oltre CP_1
485.000 euro, propone di soddisfare i creditori mediante il pagamento della complessiva somma di
€. (450,00 x 36 + 8.000 =) 24.200,00 in tre anni, affermando di guadagnare, dal 12 marzo 2024, uno stipendio netto mensile di €. 1.500,00 e di non avere percepito redditi negli anni 2020, 2021 e
2022.
In ricorso, tuttavia, egli nulla dice sul fatto di avere ricoperto, dal 29 dicembre 2014 (allorchè la società variò la propria forma giuridica da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata) al 24 febbraio 2024, il ruolo di amministratore unico di LA LI RL, la quale gestisce un ristorante stellato, e di avere operato in essa, dal 2013, come chef (vedi docc prodotti dalla banca: , LA LI entra a far parte della Guida Michelin Italia Rossa, CP_3 nonché La cucina di conquista la 'Rossa'). CP_1
Egli si limita, invece, a produrre la lettera 12.03.2024, sottoscritta dal nuovo amministratore di
[...]
, con la quale è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Parte_4
con qualifica di operaio e mansioni di cuoco; e, a seguito dell'ordinanza 10 dicembre 2024 di questa pagina 8 di 10 Corte, sostiene che il ruolo di amministratore della società risulta pubblico, Infatti, si evince dalla visura relativa alla predetta società (cfr. doc. 14 avv.) (la sottolineatura è dello scrivente).
Ritiene la Corte, in contrario, che sarebbe stato suo preciso obbligo allegare la qualifica di amministratore di LA LI RL, ricoperta per circa un decennio e sino a pochi mesi prima del deposito del ricorso, ed altresì evidenziare che, nonostante l'inquadramento come operaio, CP_1
era in realtà lo chef di un ristorante stellato. E ciò al fine di porre il giudicante in grado di comprendere come un (presunto) operaio rimasto per anni disoccupato ed infine assunto con uno stipendio di soli
1.500,00 euro mensile avesse potuto rilasciare, in precedenza, fideiussioni a favore della DA RL per centinaia di migliaia di euro.
Invero, la visura camerale di LA LI RL non risulta neppure allegata al ricorso introduttivo (ed infatti è stata prodotta dalla banca nel presente grado di reclamo) e non era certo onere del giudice ricercarla d'ufficio, onde vagliare il requisito della completezza ed attendibilità della documentazione allegata al ricorso.
La difesa del sostiene, per la prima volta nella memoria di costituzione dinanzi a questa CP_1
Corte, di essere stata colpita da grave isctus ischemico il 9 novembre 2020 che ha compromesso gravemente le sue facoltà cognitive, ma si limita a produrre in merito la lettera di dimissioni del
9.11.2020 che dà atto della patologia e prescrive vita di riposo per almeno un mese: nulla documenta le condizioni di salute del negli anni successivi. CP_1
Anche sotto il profilo evidenziato nel presente paragrafo, pertanto, la documentazione allegata alla relazione si presenta gravemente e, può affermarsi a questo punto con certezza, volutamente lacunosa.
2.3. Si evidenzia altresì come nel proprio ricorso il non abbia neppure specificato il CP_1 numero e l'importo delle fideiussioni prestate ed abbia erroneamente affermato che i debiti nei confronti di traevano origine da un finanziamento concesso da Cassa di Parte_1
Risparmio di Savigliano alla società DA RL anziché, come dallo stesso affermato nella comparsa depositata nella presente fase di reclamo, da due finanziamenti alla DA, uno dei quali concesso dalla
CR di Savigliano e l'altro dalla BCC di Cherasco, garantiti dal reclamato.
La carenza ed imprecisione delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo risultano evidenti.
2.4. Quanto, infine, all'affermazione riportata dalla difesa del al § 21 della memoria CP_1
30.12.2024, resa da questa Corte d'Appello nella sentenza del 27/08/2024, secondo la quale “basta la relazione accompagnatoria dell'OCC, che ha accertato l'attendibilità e la completezza del ricorso del sovraindebitato e della documentazione ad esso allegata e non ha espresso in merito giudizi negativi,
pagina 9 di 10 riserve o perplessità di sorta – sicchè non sussistono ulteriori ambiti di indagine da parte di questa
Corte in ordine all'opportunità e convenienza della procedura”, trattasi di affermazione estrapolata dal contesto e contenuta in un atto non prodotto che, in mancanza di numero del provvedimento e parti dello stesso, non è stato possibile ritrovare: in ogni caso, va ribadito che l'accertamento dell'OCC richiesto dall'art. 269 CCII può e deve essere esaminato e vagliato dal giudice, ai fini dell'apertura della procedura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale.
3. Per le considerazioni tutte che precedono, in accoglimento del reclamo va revocata la sentenza di apertura della liquidazione controllata pronunciata dal tribunale di Cuneo.
Le spese del reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €. 12.156,00 per compensi – di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per quella introduttiva, €. 4.287,00 per quella decisionale ed €. 3.686,00 per quella istruttoria (dovuta stante il deposito della memoria richiesta da questa Corte con l'ordinanza 10.12.2024) – €. 147,00 per contributo unificato ed €. 27,00 per marca delega (causa di valore indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando: in accoglimento del reclamo proposto da avverso Parte_2
la sentenza n. 44/2024, pubblicata il 6.8.2024 del Tribunale di Cuneo,
- revoca la declaratoria di apertura della liquidazione controllata di;
CP_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite del reclamo, che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi € 12.156,00 per compensi, € 147,00 per CU ed €. 27,00 per marca delega, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
7 gennaio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Dott.ssa Gabriella Ratti
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