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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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1 aprile 2023
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28 settembre 2024
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Art. 76.
Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC
1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti ((nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)) .
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti ((in frode o di atti)) del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, ((nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata)) ;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura ((.)) f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile .
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC
1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti ((nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)) .
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti ((in frode o di atti)) del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, ((nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata)) ;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura ((.)) f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile .
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Commentari • 16
- 1. Studi Di Agopuntura Con Debiti: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 ottobre 2025 · 1
Gestisci uno studio di agopuntura o lavori come agopuntore e ti trovi con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Il settore delle discipline mediche e para-sanitarie, come l'agopuntura, è tra i più soggetti a controlli fiscali e amministrativi. L'aumento dei costi di gestione, la burocrazia sanitaria e i ritardi nei pagamenti dei pazienti o delle convenzioni possono mettere in difficoltà anche studi ben avviati. Molti professionisti si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e blocchi dei conti correnti. Con una difesa legale e fiscale mirata, è …
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Giurisprudenza • 23
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