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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1242/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to FEO GENNARO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_1 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1100/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “-Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il sig. si trovava e si trova nelle condizioni previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha Parte_1 diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (22.02.2021), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento;
-Dichiarare, inoltre, che il sig. Pt_1
è persona handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3,
[...] comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (22.02.2021), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento;
”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_2 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 17.05.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica di tipo multinfartuale da ostruzione carotidea destra, trattata chirurgicamente con endoarteriectomia, evoluta in demenza senilevascolare con declino cognitivo ed impaccio motorio globale.
Cardiopatia ischemica cronica post-IMA e successiva rivascolarizzazione miocardica con tre by- pass aorto-coronarici. Ipertensione arteriosa. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle anche e delle ginocchia, realizzante deficit della statica e della deambulazione. Incontinenza urinaria in esiti di vesciculoprostatectomia radicale laparoscopica per adenocarcinoma prostatico (pT2pN0pMx). Deficit visivo in glaucoma. Ipoacusia percettiva bilaterale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per effetto delle predette infermità è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché portatore di handicap grave con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. 3) Sussiste, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104) a decorrere dal 10/03/2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_2
Pag. 2 di 3 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_2 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
10.03.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_2 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_2 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1242/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to FEO GENNARO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to CONROTTO EMILIA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il , dopo aver contestato le risultanze medico-legali Parte_1 emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1100/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “-Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il sig. si trovava e si trova nelle condizioni previste dalla Legge 18/80 e, pertanto, ha Parte_1 diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (22.02.2021), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento;
-Dichiarare, inoltre, che il sig. Pt_1
è persona handicappata con carattere di permanenza, in condizioni di gravità (art. 3,
[...] comma 3, legge 104/92), a far data dalla domanda amministrativa (22.02.2021), previa nuova consulenza tecnica di ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, in via gradata dall'accertato aggravamento;
”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_2 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_1 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 17.05.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Encefalopatia vascolare cronica di tipo multinfartuale da ostruzione carotidea destra, trattata chirurgicamente con endoarteriectomia, evoluta in demenza senilevascolare con declino cognitivo ed impaccio motorio globale.
Cardiopatia ischemica cronica post-IMA e successiva rivascolarizzazione miocardica con tre by- pass aorto-coronarici. Ipertensione arteriosa. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale del rachide, delle anche e delle ginocchia, realizzante deficit della statica e della deambulazione. Incontinenza urinaria in esiti di vesciculoprostatectomia radicale laparoscopica per adenocarcinoma prostatico (pT2pN0pMx). Deficit visivo in glaucoma. Ipoacusia percettiva bilaterale.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Per effetto delle predette infermità è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché portatore di handicap grave con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. 3) Sussiste, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104) a decorrere dal 10/03/2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_2
Pag. 2 di 3 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_2 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
10.03.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate in CP_2 euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_2 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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