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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2413/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2413/2023 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Salerno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Settimio Mobilio n.9;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale rappresentante Controparte_1 in sede processuale della ”, giusta procura Controparte_2 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Campagna (Sa), alla via S.S. 91 per Eboli n.291.
CONVENUTA
E
“ ” Controparte_2 Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
”, e la dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Salerno.
Ed invero, l'odierna attrice esponeva di aver soggiornato presso la struttura
[...]
”, di cui era cliente abituale da circa dieci anni, nel periodo che Controparte_2 andava dal 28.5.2021 al 12.9.2021.
In data 31.7.2021, alle ore 21:55 circa, l'attrice, intenta a raggiungere il bar della struttura, attraversando un vialetto poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, inciampava in una buca non visibile, e cadeva rovinosamente al suolo.
In conseguenza del sinistro, la sig.ra veniva pertanto accompagnata presso il P.O. di Vallo Parte_1 della Lucania, ove le veniva diagnosticata una “frattura basicervicale femore sn”, per cui era necessario un intervento chirurgico volto all'impianto della protesi dell'anca.
Rappresentava, inoltre, che dall'incidente le erano residuati postumi invalidanti e un danno biologico complessivo del venti percento, un'I.T.T. per giorni 60, una I.T.P. mediamente valutabile al 75 % per giorni 60, e una I.T.P. mediamente valutabile al 50% per giorni 30, quantificati nella complessiva somma di € 84.730,00, per il cui risarcimento invocava la responsabilità della struttura ospitante nella causazione del sinistro in parte qua.
Evidenziando l'infruttuoso esperimento dei tentativi di conciliazione bonaria della lite, e dando atto di aver invitato controparte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, adiva il presente Tribunale per ottenere la condanna dei predetti convenuti.
In particolare, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
” per il sinistro per cui è causa, con conseguente Controparte_2 Controparte_2 condanna della stessa, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_1 quantificati nella somma di € 84.730,00, comprensivi delle spese mediche sostenute, oltre al danno da “vacanza rovinata” quantificato nella somma di € 1.500,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 6.6.2023, si costituiva in giudizio la , in proprio e quale rappresentante, in sede processuale, della Controparte_1
”, in virtù di quanto specificamente Controparte_2 convenuto all'art. 14 della polizza assicurativa sottoscritta tra tale ente e la predetta società convenuta.
Più in particolare, tale ente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda direttamente formulata dall'attrice nei propri confronti, non vertendosi nel caso di specie in alcuna delle ipotesi di risarcimento danni da R.C.A.; né risultava in alcun modo dedotto altro e diverso titolo legittimante l'esercizio di una tale tutela direttamente nei confronti del predetto ente assicurativo. Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, la
[...]
concludeva instando preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità della CP_1 domanda avversa;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. Ancora, in via subordinata, chiedeva venisse accertato il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 5.7.2023, veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del ”, e, pertanto, veniva fissata Controparte_2 una nuova udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza del 21.12.2023, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
”, - di seguito ” - la quale, pur ritualmente evocata in
[...] Controparte_2 giudizio non si costituiva.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 20.11.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei confronti della
[...]
”; è invece infondata, e va rigettata per quanto di ragione la domanda risarcitoria formulata CP_1 nei confronti della ”. Controparte_2
In linea del tutto preliminare occorre rilevare che, dall'esame sistematico della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, la stessa risulta astrattamente inquadrabile sia nell'alveo della più generale tutela di cui all'art. 2051 c.c., che nella domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con particolare riguardo allo specifico contratto concluso tra l'odierna attrice ed il ”, avente ad oggetto la predisposizione di servizi turistici in Controparte_2 favore dell'odierna attrice – tra cui, il soggiorno nella struttura convenuta.
Più in particolare, secondo la versione dell'attrice, il sinistro per cui è causa si verificava nella struttura ospitante a causa della presenza di una buca lungo un vialetto poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, a causa della quale, la stessa sig.ra mentre stava passeggiando Parte_1 in loco, rovinava al suolo riportando le lesioni descritte in citazione.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c. In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Quanto al più generale regime probatorio dell'inadempimento contrattuale, invece, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa;
inoltre, il danneggiato sarà tenuto a dare dimostrazione del danno e della sua riconducibilità eziologica al rapporto obbligatorio (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo la specifica obbligazione gravante sulla CP_2
” avente ad oggetto la predisposizione di strutture adeguate, di tal guisa da consentirne la
[...] libera e sicura fruizione da parte dei propri clienti.
Tanto premesso, quale che sia il titolo della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, va senz'altro dichiarata l'inammissibilità della domanda così formulata direttamente nei confronti della . Controparte_1
Sotto tale specifico profilo, infatti, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, alcuno specifico titolo legittimante l'esercizio diretto di tale azione nei confronti dell'odierno ente assicurativo convenuto. Alcun dubbio, invero, può porsi in merito alla circostanza che tale ente fosse obbligato in via contrattuale esclusivamente nei confronti della : sicché, Controparte_2 non risulta in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un'azione diretta nei confronti di tale parte.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della domanda così formulata nei confronti della
[...]
, tenuto conto dell'impossibilità giuridica di addivenire ad una tale pronuncia di condanna CP_1 diretta di tale ente, in assenza di uno specifico titolo legittimante in parte qua.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che il predetto ente assicurativo si costituiva in giudizio anche quale rappresentante in sede processuale della ”: sotto tale profilo, Controparte_2 infatti, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che, a prescindere dal rapporto attinente alla gestione della lite tra tali parti, l'odierna attrice non fosse in alcun modo legittimata all'esercizio dell'azione risarcitoria direttamente nei confronti di tale ente assicurativo.
Quanto invece alla posizione della , pure rappresentata in questa sede da Controparte_2 parte della , la domanda è infondata nel merito: quale che sia il titolo della Controparte_1 richiesta risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, infatti, la stessa non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Occorre invero valutare il caso concreto oggetto di esame in questa sede sulla scorta delle coordinate ermeneutiche evidenziate in precedenza.
In linea del tutto preliminare, secondo la prospettazione dell'attrice, la stessa nel mentre stava percorrendo un vialetto di poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, al fine di raggiungere il bar della struttura, inciampava in una buca non visibile e cadeva rovinosamente al suolo. Evidenziava, ancora, che il suddetto viale fosse parzialmente privo di illuminazione, e che la predetta buca non fosse presente al mattino.
A fronte della generica ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice in citazione, alcun utile riscontro poteva rilevarsi sulla scorta delle deposizioni testimoniali rese da Testimone_1
e che dichiaravano di non aver assistito al sinistro in quanto non presenti al momento Testimone_2 dello stesso.
Il teste fratello della nuora dell'odierna attrice, dichiarava: “L'incidente è avvenuto Testimone_1 di sera, dopo cena, sicuramente dopo le 21:00; fui chiamato dal marito dell'attrice, di nome
[...]
In particolare, io esercito la professione di fisioterapista e mi fu chiesto di intervenire. Mi Per_1 recai subito nel luogo in cui si è verificato l'incidente; si trattava di un vialetto che conduce al bar, all'area dell'animazione e al parcheggio. La signora era stata fatta accomodare su una sedia di plastica”.
Quanto al luogo del sinistro precisava ulteriormente che “Si tratta di un vialetto che è asfaltato;
vi sono varie disconnessioni e delle buche;
il vialetto è transitabile a piedi e anche con veicoli;
il vialetto conduce al parcheggio;
conduce anche ad altro viale che porta al luogo in cui si trovava la roulotte dell'attrice, a circa due o trecento metri di distanza. Negli ultimi sei anni l'attrice ha sempre stazionato nella medesima posizione. Il vialetto è poco illuminato;
vi sono dei faretti e la zona non è molto illuminata di sera. La superficie di calpestio del vialetto non si vede benissimo durante la sera.
Non mi è mai capitato di vedere persone che di sera, lungo il vialetto, utilizzassero delle torce, anche quelle in uso ai telefoni.”
Ancora, “Preciso di non aver assistito alla dinamica del sinistro;
cionondimeno la signora mi ha indicato il punto in cui era caduta. Sono andato a vedere e si trattava di una vera e propria buca che aveva la conformazione molto simile a quella rappresentata nella foto n. 3) dell'all. n. 1) alla seconda memoria istruttoria”
Di analogo tenore risultavano le dichiarazioni di la quale sopraggiungeva al momento Testimone_2 del sinistro e precisava di non aver assistito alla caduta. La stessa dichiarava: “La signora era a terra in una zona interna all'area, del campeggio, destinata al transito dei veicoli e dei pedoni per poter accedere al bar e alla zona degli spettacoli serali. La strada nella zona in cui è caduta la signora non presentava asfalto, ma era sterrata;
nel punto in cui è caduta la signora non vi è impianto di illuminazione, forse un po' più avanti. La zona era buia. Inoltre, nei pressi della zona in cui è caduta la signora vi erano delle buche di cui non ricordo l'estensione. È una zona con il manto dissestato.
Dopo la caduta della signora sono andata ad avvertire mio marito e il coniuge della signora che sono arrivati di lì a poco. Poi la signora è stata trasportata in ospedale”. Ed invero, dall'analisi del generico contenuto delle dichiarazioni dei testi, non è dato rilevare in quali specifici termini si sia verificato il sinistro oggetto di contestazione: e tanto a cominciare dalla circostanza che nessuno dei due era presente al momento del sinistro, così non potendo pertanto fornire alcun elemento utile a chiarire la concreta dinamica del sinistro per cui è causa.
Infatti, il sig. raggiungeva il luogo del sinistro a seguito della chiamata da parte del marito Tes_1 dell'odierna attrice, e dunque successivamente all'accaduto, per cui nulla poteva riferire rispetto alla dinamica del sinistro.
Analoga considerazione deve svolgersi con riferimento alla sig.ra la quale, mentre si Tes_2 dirigeva verso il bar della struttura, notava l'odierna attrice distesa al suolo, assistita da due persone che le stavano prestando soccorso, e vi si avvicinava.
Per altro verso, nemmeno è possibile inferire l'esatta conformazione dello stato dei luoghi, relativamente al quale i testi si limitavano a dare atto del fatto che la caduta sarebbe avvenuta in corrispondenza del manto stradale dissestato: tanto, per l'assorbente ragione che gli stessi non avevano avuto modo di assistere al sinistro per cui è causa.
Né può aversi riguardo in questa sede alle dichiarazioni all'uopo rilasciate dal teste che Tes_1 riferiva quanto gli era stato direttamente dichiarato dall'attrice.
Per altro verso, la stessa identificazione della buca appare obiettivamente generica già in sede di atto di citazione: né risulta in altro modo meglio chiarito come e per quali termini tale buca, che non era presente durante il mattino della stessa giornata dell'incidente, sarebbe comparsa durante la sera.
Neppure veniva in alcun modo descritta la buca in questione, né per altro verso ne venivano chiarite le dimensioni, la profondità, l'ubicazione della stessa nell'ambito del viale descritto.
Infine, anche a voler prescindere dalla genericità dell'allegazione attinente alla specifica individuazione del punto in cui concretamente veniva a verificarsi il sinistro per cui è causa, nemmeno la documentazione fotografica prodotta in atti appare idonea a riscontrare la pretesa risarcitoria dell'odierna attrice.
Le fotografie in atti, infatti, rappresentano e dei dissesti lungo un tratto di strada;
tuttavia, dalle stesse foto non possibile ricavare alcuno specifico riferimento all'obiettiva ubicazione delle buche, né risulta meglio identificato il punto esatto ove si sarebbe verificato l'incidente.
Deve poi rilevarsi come le stesse foto venivano mostrate ai testi escussi, i quali pur essendo in grado di riconoscere i luoghi di causa, non riuscivano a meglio specificare se ed in quali termini le stesse coincidessero con la buca oggetto di causa.
Infine, e a tutto voler concedere, a fronte della specifica contestazione attinente all'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa da parte dell'ente assicurativo convenuto, alcuno specifico riscontro probatorio veniva obiettivamente offerto in merito alla circostanza che la caduta dell'attrice fosse eziologicamente riconducibile alla presenza della buca così indicata nell'atto di citazione.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi provata la dinamica del sinistro per come descritta dall'odierna attrice e, di conseguenza, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene oggetto del CP_ potere di custodia dell' convenuto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse della sig.ra Parte_1 nei confronti della ”, e della Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della
; Controparte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata nei confronti della Controparte_2
”, rappresentata in questa sede dalla;
[...] Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1 [...]
, in proprio e quale rappresentante nel presente giudizio della CP_1 Controparte_2
, che si liquidano in € 3,809,00 per compenso
[...] Controparte_2 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2413/2023 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Salerno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Settimio Mobilio n.9;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale rappresentante Controparte_1 in sede processuale della ”, giusta procura Controparte_2 alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Campagna (Sa), alla via S.S. 91 per Eboli n.291.
CONVENUTA
E
“ ” Controparte_2 Controparte_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
”, e la dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
Salerno.
Ed invero, l'odierna attrice esponeva di aver soggiornato presso la struttura
[...]
”, di cui era cliente abituale da circa dieci anni, nel periodo che Controparte_2 andava dal 28.5.2021 al 12.9.2021.
In data 31.7.2021, alle ore 21:55 circa, l'attrice, intenta a raggiungere il bar della struttura, attraversando un vialetto poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, inciampava in una buca non visibile, e cadeva rovinosamente al suolo.
In conseguenza del sinistro, la sig.ra veniva pertanto accompagnata presso il P.O. di Vallo Parte_1 della Lucania, ove le veniva diagnosticata una “frattura basicervicale femore sn”, per cui era necessario un intervento chirurgico volto all'impianto della protesi dell'anca.
Rappresentava, inoltre, che dall'incidente le erano residuati postumi invalidanti e un danno biologico complessivo del venti percento, un'I.T.T. per giorni 60, una I.T.P. mediamente valutabile al 75 % per giorni 60, e una I.T.P. mediamente valutabile al 50% per giorni 30, quantificati nella complessiva somma di € 84.730,00, per il cui risarcimento invocava la responsabilità della struttura ospitante nella causazione del sinistro in parte qua.
Evidenziando l'infruttuoso esperimento dei tentativi di conciliazione bonaria della lite, e dando atto di aver invitato controparte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, adiva il presente Tribunale per ottenere la condanna dei predetti convenuti.
In particolare, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
” per il sinistro per cui è causa, con conseguente Controparte_2 Controparte_2 condanna della stessa, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_1 quantificati nella somma di € 84.730,00, comprensivi delle spese mediche sostenute, oltre al danno da “vacanza rovinata” quantificato nella somma di € 1.500,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 6.6.2023, si costituiva in giudizio la , in proprio e quale rappresentante, in sede processuale, della Controparte_1
”, in virtù di quanto specificamente Controparte_2 convenuto all'art. 14 della polizza assicurativa sottoscritta tra tale ente e la predetta società convenuta.
Più in particolare, tale ente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda direttamente formulata dall'attrice nei propri confronti, non vertendosi nel caso di specie in alcuna delle ipotesi di risarcimento danni da R.C.A.; né risultava in alcun modo dedotto altro e diverso titolo legittimante l'esercizio di una tale tutela direttamente nei confronti del predetto ente assicurativo. Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, la
[...]
concludeva instando preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità della CP_1 domanda avversa;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. Ancora, in via subordinata, chiedeva venisse accertato il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 5.7.2023, veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del ”, e, pertanto, veniva fissata Controparte_2 una nuova udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza del 21.12.2023, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
”, - di seguito ” - la quale, pur ritualmente evocata in
[...] Controparte_2 giudizio non si costituiva.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite all'udienza del 20.11.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei confronti della
[...]
”; è invece infondata, e va rigettata per quanto di ragione la domanda risarcitoria formulata CP_1 nei confronti della ”. Controparte_2
In linea del tutto preliminare occorre rilevare che, dall'esame sistematico della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, la stessa risulta astrattamente inquadrabile sia nell'alveo della più generale tutela di cui all'art. 2051 c.c., che nella domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con particolare riguardo allo specifico contratto concluso tra l'odierna attrice ed il ”, avente ad oggetto la predisposizione di servizi turistici in Controparte_2 favore dell'odierna attrice – tra cui, il soggiorno nella struttura convenuta.
Più in particolare, secondo la versione dell'attrice, il sinistro per cui è causa si verificava nella struttura ospitante a causa della presenza di una buca lungo un vialetto poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, a causa della quale, la stessa sig.ra mentre stava passeggiando Parte_1 in loco, rovinava al suolo riportando le lesioni descritte in citazione.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c. In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Quanto al più generale regime probatorio dell'inadempimento contrattuale, invece, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa;
inoltre, il danneggiato sarà tenuto a dare dimostrazione del danno e della sua riconducibilità eziologica al rapporto obbligatorio (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo la specifica obbligazione gravante sulla CP_2
” avente ad oggetto la predisposizione di strutture adeguate, di tal guisa da consentirne la
[...] libera e sicura fruizione da parte dei propri clienti.
Tanto premesso, quale che sia il titolo della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, va senz'altro dichiarata l'inammissibilità della domanda così formulata direttamente nei confronti della . Controparte_1
Sotto tale specifico profilo, infatti, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, alcuno specifico titolo legittimante l'esercizio diretto di tale azione nei confronti dell'odierno ente assicurativo convenuto. Alcun dubbio, invero, può porsi in merito alla circostanza che tale ente fosse obbligato in via contrattuale esclusivamente nei confronti della : sicché, Controparte_2 non risulta in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un'azione diretta nei confronti di tale parte.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della domanda così formulata nei confronti della
[...]
, tenuto conto dell'impossibilità giuridica di addivenire ad una tale pronuncia di condanna CP_1 diretta di tale ente, in assenza di uno specifico titolo legittimante in parte qua.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che il predetto ente assicurativo si costituiva in giudizio anche quale rappresentante in sede processuale della ”: sotto tale profilo, Controparte_2 infatti, nessun dubbio può porsi in merito al fatto che, a prescindere dal rapporto attinente alla gestione della lite tra tali parti, l'odierna attrice non fosse in alcun modo legittimata all'esercizio dell'azione risarcitoria direttamente nei confronti di tale ente assicurativo.
Quanto invece alla posizione della , pure rappresentata in questa sede da Controparte_2 parte della , la domanda è infondata nel merito: quale che sia il titolo della Controparte_1 richiesta risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, infatti, la stessa non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Occorre invero valutare il caso concreto oggetto di esame in questa sede sulla scorta delle coordinate ermeneutiche evidenziate in precedenza.
In linea del tutto preliminare, secondo la prospettazione dell'attrice, la stessa nel mentre stava percorrendo un vialetto di poco distante dalla propria piazzola di stazionamento, al fine di raggiungere il bar della struttura, inciampava in una buca non visibile e cadeva rovinosamente al suolo. Evidenziava, ancora, che il suddetto viale fosse parzialmente privo di illuminazione, e che la predetta buca non fosse presente al mattino.
A fronte della generica ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice in citazione, alcun utile riscontro poteva rilevarsi sulla scorta delle deposizioni testimoniali rese da Testimone_1
e che dichiaravano di non aver assistito al sinistro in quanto non presenti al momento Testimone_2 dello stesso.
Il teste fratello della nuora dell'odierna attrice, dichiarava: “L'incidente è avvenuto Testimone_1 di sera, dopo cena, sicuramente dopo le 21:00; fui chiamato dal marito dell'attrice, di nome
[...]
In particolare, io esercito la professione di fisioterapista e mi fu chiesto di intervenire. Mi Per_1 recai subito nel luogo in cui si è verificato l'incidente; si trattava di un vialetto che conduce al bar, all'area dell'animazione e al parcheggio. La signora era stata fatta accomodare su una sedia di plastica”.
Quanto al luogo del sinistro precisava ulteriormente che “Si tratta di un vialetto che è asfaltato;
vi sono varie disconnessioni e delle buche;
il vialetto è transitabile a piedi e anche con veicoli;
il vialetto conduce al parcheggio;
conduce anche ad altro viale che porta al luogo in cui si trovava la roulotte dell'attrice, a circa due o trecento metri di distanza. Negli ultimi sei anni l'attrice ha sempre stazionato nella medesima posizione. Il vialetto è poco illuminato;
vi sono dei faretti e la zona non è molto illuminata di sera. La superficie di calpestio del vialetto non si vede benissimo durante la sera.
Non mi è mai capitato di vedere persone che di sera, lungo il vialetto, utilizzassero delle torce, anche quelle in uso ai telefoni.”
Ancora, “Preciso di non aver assistito alla dinamica del sinistro;
cionondimeno la signora mi ha indicato il punto in cui era caduta. Sono andato a vedere e si trattava di una vera e propria buca che aveva la conformazione molto simile a quella rappresentata nella foto n. 3) dell'all. n. 1) alla seconda memoria istruttoria”
Di analogo tenore risultavano le dichiarazioni di la quale sopraggiungeva al momento Testimone_2 del sinistro e precisava di non aver assistito alla caduta. La stessa dichiarava: “La signora era a terra in una zona interna all'area, del campeggio, destinata al transito dei veicoli e dei pedoni per poter accedere al bar e alla zona degli spettacoli serali. La strada nella zona in cui è caduta la signora non presentava asfalto, ma era sterrata;
nel punto in cui è caduta la signora non vi è impianto di illuminazione, forse un po' più avanti. La zona era buia. Inoltre, nei pressi della zona in cui è caduta la signora vi erano delle buche di cui non ricordo l'estensione. È una zona con il manto dissestato.
Dopo la caduta della signora sono andata ad avvertire mio marito e il coniuge della signora che sono arrivati di lì a poco. Poi la signora è stata trasportata in ospedale”. Ed invero, dall'analisi del generico contenuto delle dichiarazioni dei testi, non è dato rilevare in quali specifici termini si sia verificato il sinistro oggetto di contestazione: e tanto a cominciare dalla circostanza che nessuno dei due era presente al momento del sinistro, così non potendo pertanto fornire alcun elemento utile a chiarire la concreta dinamica del sinistro per cui è causa.
Infatti, il sig. raggiungeva il luogo del sinistro a seguito della chiamata da parte del marito Tes_1 dell'odierna attrice, e dunque successivamente all'accaduto, per cui nulla poteva riferire rispetto alla dinamica del sinistro.
Analoga considerazione deve svolgersi con riferimento alla sig.ra la quale, mentre si Tes_2 dirigeva verso il bar della struttura, notava l'odierna attrice distesa al suolo, assistita da due persone che le stavano prestando soccorso, e vi si avvicinava.
Per altro verso, nemmeno è possibile inferire l'esatta conformazione dello stato dei luoghi, relativamente al quale i testi si limitavano a dare atto del fatto che la caduta sarebbe avvenuta in corrispondenza del manto stradale dissestato: tanto, per l'assorbente ragione che gli stessi non avevano avuto modo di assistere al sinistro per cui è causa.
Né può aversi riguardo in questa sede alle dichiarazioni all'uopo rilasciate dal teste che Tes_1 riferiva quanto gli era stato direttamente dichiarato dall'attrice.
Per altro verso, la stessa identificazione della buca appare obiettivamente generica già in sede di atto di citazione: né risulta in altro modo meglio chiarito come e per quali termini tale buca, che non era presente durante il mattino della stessa giornata dell'incidente, sarebbe comparsa durante la sera.
Neppure veniva in alcun modo descritta la buca in questione, né per altro verso ne venivano chiarite le dimensioni, la profondità, l'ubicazione della stessa nell'ambito del viale descritto.
Infine, anche a voler prescindere dalla genericità dell'allegazione attinente alla specifica individuazione del punto in cui concretamente veniva a verificarsi il sinistro per cui è causa, nemmeno la documentazione fotografica prodotta in atti appare idonea a riscontrare la pretesa risarcitoria dell'odierna attrice.
Le fotografie in atti, infatti, rappresentano e dei dissesti lungo un tratto di strada;
tuttavia, dalle stesse foto non possibile ricavare alcuno specifico riferimento all'obiettiva ubicazione delle buche, né risulta meglio identificato il punto esatto ove si sarebbe verificato l'incidente.
Deve poi rilevarsi come le stesse foto venivano mostrate ai testi escussi, i quali pur essendo in grado di riconoscere i luoghi di causa, non riuscivano a meglio specificare se ed in quali termini le stesse coincidessero con la buca oggetto di causa.
Infine, e a tutto voler concedere, a fronte della specifica contestazione attinente all'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa da parte dell'ente assicurativo convenuto, alcuno specifico riscontro probatorio veniva obiettivamente offerto in merito alla circostanza che la caduta dell'attrice fosse eziologicamente riconducibile alla presenza della buca così indicata nell'atto di citazione.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi provata la dinamica del sinistro per come descritta dall'odierna attrice e, di conseguenza, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene oggetto del CP_ potere di custodia dell' convenuto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse della sig.ra Parte_1 nei confronti della ”, e della Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della
; Controparte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata nei confronti della Controparte_2
”, rappresentata in questa sede dalla;
[...] Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1 [...]
, in proprio e quale rappresentante nel presente giudizio della CP_1 Controparte_2
, che si liquidano in € 3,809,00 per compenso
[...] Controparte_2 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato