Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3577/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N 63 34011 MUGGIA ITALIA con l'Avv. SCARSINI MONICA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N 63 34011 MUGGIA ITALIA con l'Avv. FRONZONI CHIARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Dorligo-Dolina il giorno 28/06/2019
(atto n. 2, P. 2, S. A, anno 2019).
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...], Persona_2
- nato a [...] il [...]. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi concordano di vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto. Per Per_ 2) I tre figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocazione e residenza presso la madre, la quale, con il consenso del padre, si è già trasferita unitamente ai figli presso l'abitazione messa a sua disposizione dai genitori, in San Dorligo della Valle, Località Moccò
53/A, nulla opponendo il signor nche al trasferimento dell'iscrizione dei figli nelle scuole del Parte_2 comprensorio di San Dorligo della Valle.
3) Il padre, stante la tenera età dei figli e il suo orario di lavoro a turni settimanali potrà vedere e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:
• ogni 15 giorni dal sabato alle ore 9.00, sino alla domenica sera alle ore 21.00, cena compresa, con obbligo del padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
i coniugi concordano inoltre che quando il figlio ompirà i 4 anni e previo accordo con la madre, i minori potranno pernottare presso Pt_3 la casa del padre anche la domenica sera, con impegno del padre di accompagnarli il lunedì mattina a scuola, o, nel periodo estivo, a casa della madre;
• a settimane alterne il martedì e il giovedì mattina (in caso di turno di lavoro del padre il pomeriggio) dalle ore 9.00 alle 13.30, durante il periodo estivo e per accompagnarli a scuola durante il periodo scolastico, prelevandoli dalla casa della madre;
il martedì e il giovedì pomeriggio (in caso di turno di lavoro del padre alla mattina) dalle ore 15.00 sino alle ore 21.00 (durante il periodo estivo) o prelevandoli dalla scuola e sino alle ore 21.00 (durante il periodo scolastico), con obbligo del padre di occuparsi della cena dei bambini e di riaccompagnarli a casa della madre.
Resta inteso che i genitori in accordo tra di loro potranno anche stabilire diverse modalità di frequentazione compatibilmente alle esigenze di salute e scolastiche dei minori nonché lavorative e/o di salute dei genitori.
3.1) I genitori si impegnano a non consentire al nuovo ed eventuale partner di pernottare in casa in presenza dei bambini, laddove affidati alle cure del genitore secondo quanto sopra concordato, per il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso. In ogni caso i coniugi avranno cura di evitare che l'eventuale introduzione nella vita dei minori del partner e/o di terze persone possa generare confusione o disagio nei figli circa le figure genitoriali, ovvero creare inopportune interferenze e sovrapposizioni con i ruoli genitoriali.
3.2) I coniugi si impegnano, per favorire la loro comunicazione su tutte le questioni riguardanti i loro figli,
a effettuare un percorso di mediazione familiare presso il consultorio familiare dell'ASUGI a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, attenendosi alle indicazioni che verranno fornite e frequentandolo per il tempo che verrà loro indicato dagli operatori;
3.3) I genitori non ostacoleranno ed anzi si impegnano a favorire il rapporto tra i figli minori e le famiglie d'origine, in modo da assicurare il mantenimento delle relazioni affettive tra i minori e i rispettivi nonni.
3.4) I coniugi convengono che i minori trascorreranno, durante le vacanze estive, due settimane anche con consecutive con il padre e altre due settimane anche non consecutive con la madre, con impegno dei genitori di comunicarsi il rispettivo periodo feriale entro il 31 maggio di ogni anno, fermo restando quanto stabilito al punto 3.1..
3.5) I minori trascorreranno le festività di Natale, ad anni alternati, il 24 dicembre e il 25 dicembre sino alle ore 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 del 25 dicembre sino alle ore 21.00 (cena compresa) del 26 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alternati i minori trascorreranno il 31 dicembre con un genitore l'1 gennaio con l'altro e analogamente per le festività di Pasqua e Pasquetta. 3.6) I coniugi concordano che i compleanni dei figli verranno festeggiati con la mamma e con il papà, mentre in occasione dei compleanni dei genitori i bambini trascorreranno la giornata con il genitore che compie gli anni.
4) Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di € 200,00 per ogni figlio e così in totale la somma mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente ex indici Istat.
4.1) I coniugi si impegnano a contribuire in egual misura alle spese di carattere straordinario, come elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste in data 18.05.2015, che le parti con la firma del presente ricorso danno atto di aver ricevuto in copia.
4.2) La signora i impegna a presentare domanda di contributo regionale per l'attività sportiva Pt_1 dei minori e per i servizi a sostegno della genitorialità organizzati in periodi extrascolastici (centri estivi) cosiddetta “Dote di famiglia” e a riversare il 50% di quanto incassato dalla regione FVG al signor
Parte_2
4.3) L'assegno unico universale verrà chiesto e percepito al 100% dalla madre.
5) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il suo mantenimento un importo di € 50,00 mensile da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici Istat.
6) Il signor con la sottoscrizione del presente ricorso e a regolamentazione definitiva Parte_2 dei rapporti patrimoniali pregressi, si impegna a versare alla signora la somma di Parte_1 complessive € 10.000,00, di cui € 3.500,00 a titolo di contributo per le spese dalla stessa sostenute per l'acquisto della nuova cameretta dei minori ed € 6.500,00 a titolo di rimborso per le spese all'epoca sostenute per gli arredi della casa familiare, che rimangono nella disponibilità del signor Parte_2
6.1.) La somma di cui al capo che precede verrà corrisposta dal signor alla signora Parte_2 Pt_1 entro il termine di 24 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, mediante bonifico bancario, secondo le seguenti modalità e con le seguenti tempistiche:
• € 3.500,00 entro la data del 31.03.2025
• € 1.300,00 entro la data del 30.10.2025
• € 1.300,00 entro la data del 31.01.2026
• € 1.300,00 entro la data del 30.04.2026
• € 1.300,00 entro la data del 31.07.2026
• € 1.300,00 entro la data del 31.10.2026.
7) I coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore dei figli minori e si impegnano a manifestare il proprio assenso presso gli appositi uffici”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. e hanno chiesto che dopo la pronuncia di separazione la causa sia rimessa sul ruolo per l'emanazione, trascorso il termine di legge, della sentenza di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in San Dorligo-Dolina il 28/06/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Dorligo-Dolina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli