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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5891/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Chiara MAMBRO
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- riconoscere e dichiarare che la Signora È Parte_1 cittadina italiana;
- ordinare al di procedere alla trasmissione al Comune di CP_1 CP_1 nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza della
RICORRENTE;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di Stato Civile della cittadinanza della RICORRENTE, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.
1 - in via istruttoria: nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dalla RICORRENTE ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del K 28.1 dell'8.04.1991, se ritenuto Controparte_1 necessario, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: in conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell' K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al CP_1
, in persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Controparte_1
Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta dei RICORRENTI, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 L. n. 555 del 13.06.1992 e successive modifiche.
- In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina Controparte_1
italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1) che, Persona_1
successivamente, emigrava in Argentina e quindi in Cile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino argentino né cileno (cfr. doc. 4). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.6.2025, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
2 3. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che la ricorrente deduceva che:
− , cittadino italiano, è nato a [...] in Persona_1
data 07.01.1888, (Doc. 1);
− in data 14.061928, il predetto Sig. ha Persona_1
contratto matrimonio in Bariloche (Argentina) con la Signora Persona_2
(Doc. 2);
− dal predetto matrimonio nasceva a Bariloche (Argentina) il figlio Persona_3
in data 25.03.1929;
− la famiglia si trasferiva successivamente in Cile;
− in data 22.03.1952 il predetto Sig. è deceduto in Persona_1
Cile, a Constituciòn (Doc. 3), senza avere mai acquistato la cittadinanza cilena (Doc.
4).
− in data 07.12.1956 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_2
Cile con la Sig.ra (Doc. 6). Parte_3
− dal suddetto matrimonio è nato in [...] la Sig.ra in data Persona_4
22.09.1957 (Doc. 8);
− in data 26.06.1985 la Sig.ra ha contratto matrimonio in Persona_5
Cile con il Sig. (Doc. 9). Controparte_2
− dal suddetto matrimonio è nata il [...] in [...] l'odierna ricorrente
(Doc. 10). Parte_1
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si
3 vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
4 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
5. Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo è dimostrata dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che una donna, pur cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che in quanto cittadina Persona_4
italiana, trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
5 6. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente
[...]
nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza Parte_1
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5891/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Chiara MAMBRO
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- riconoscere e dichiarare che la Signora È Parte_1 cittadina italiana;
- ordinare al di procedere alla trasmissione al Comune di CP_1 CP_1 nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza della
RICORRENTE;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di Stato Civile della cittadinanza della RICORRENTE, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.
1 - in via istruttoria: nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dalla RICORRENTE ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del K 28.1 dell'8.04.1991, se ritenuto Controparte_1 necessario, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: in conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell' K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al CP_1
, in persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Controparte_1
Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta dei RICORRENTI, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 L. n. 555 del 13.06.1992 e successive modifiche.
- In ogni caso: con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadina Controparte_1
italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1) che, Persona_1
successivamente, emigrava in Argentina e quindi in Cile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino argentino né cileno (cfr. doc. 4). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.6.2025, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
2 3. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che la ricorrente deduceva che:
− , cittadino italiano, è nato a [...] in Persona_1
data 07.01.1888, (Doc. 1);
− in data 14.061928, il predetto Sig. ha Persona_1
contratto matrimonio in Bariloche (Argentina) con la Signora Persona_2
(Doc. 2);
− dal predetto matrimonio nasceva a Bariloche (Argentina) il figlio Persona_3
in data 25.03.1929;
− la famiglia si trasferiva successivamente in Cile;
− in data 22.03.1952 il predetto Sig. è deceduto in Persona_1
Cile, a Constituciòn (Doc. 3), senza avere mai acquistato la cittadinanza cilena (Doc.
4).
− in data 07.12.1956 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_2
Cile con la Sig.ra (Doc. 6). Parte_3
− dal suddetto matrimonio è nato in [...] la Sig.ra in data Persona_4
22.09.1957 (Doc. 8);
− in data 26.06.1985 la Sig.ra ha contratto matrimonio in Persona_5
Cile con il Sig. (Doc. 9). Controparte_2
− dal suddetto matrimonio è nata il [...] in [...] l'odierna ricorrente
(Doc. 10). Parte_1
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si
3 vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
4 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
5. Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo è dimostrata dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che una donna, pur cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che in quanto cittadina Persona_4
italiana, trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
5 6. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente
[...]
nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza Parte_1
italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_3
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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