Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2025, proposto da MA OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.392 del 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Chieti, in particolare per il ricalcolo del risarcimento del danno, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, computando gli eventuali aumenti al 1° maggio 2015, perché avrebbe dovuto essere collocata a riposo non già dal 1° settembre 2014, bensì dal 1° settembre 2015, senza trattenute fiscali IRPEF, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 il dott. IL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra MA OS, già docente a tempo indeterminato, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, presentava ricorso volto all’ottemperanza, ex art.112 c.p.a., della sentenza n.392 del 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Chieti e passata in giudicato, in particolare per il ricalcolo del risarcimento del danno, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, computando gli eventuali aumenti al 1° maggio 2015, perché avrebbe dovuto essere collocata a riposo non già dal 1° settembre 2014, bensì dal 1° settembre 2015.
La ricorrente deduceva in particolare la violazione dell’art.6, comma 2 del D.P.R. n.917 del 1986, sostenendo che vi era stata discriminazione tra uomini e donne sulla data di collocamento a riposo, che la tassazione IRPEF andava applicata solo in caso di risarcimento sostitutivo della retribuzione, che non vi era poi compensazione con la pensione, che il risarcimento ristorava inoltre anche la lesione alla dignità della lavoratrice.
L’interessata faceva poi presente che occorreva considerare la fascia stipendiale 21 al 1° maggio 2015 e non l’inferiore fascia 15, che occorreva eseguire, con richiesta di nomina all’occorrenza di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, allegando documentazione a supporto.
Seguivano le repliche dell’interessata.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Nelle proprie conclusioni la ricorrente ha specificato che occorre il ricalcolo del risarcimento dovuto, pari a 12 mensilità, sulla base della retribuzione della fascia stipendiale 21 e delle indennità di vacanza contrattuale previste fino al 2015, la corresponsione inoltre delle somme al lordo, senza applicazione di ritenute fiscali IRPEF, quindi il rimborso delle ritenute fiscali già illegittimamente applicate e versate.
Il gravame appare parzialmente fondato e quindi da accogliere nella misura di seguito esposta.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nella sentenza da ottemperare la pretesa risarcitoria appare riconosciuta proprio in sostituzione del mancato percepimento di 12 mensilità di retribuzione, a causa dell’illegittimo collocamento a riposo della ricorrente a far data dal 1° settembre 2014, anziché dal 1° settembre 2015 (cfr. sentenza, all.1 al ricorso); che quindi le ritenute fiscali IRPEF risultano correttamente applicate, senza obbligo di rimborso dunque di quanto al predetto titolo trattenuto dal Soggetto pubblico.
Di contro all’interessata vanno riconosciuti gli aumenti stipendiali maturati al 1° maggio 2015, fino al 1° settembre 20215, come stabilito dal Tribunale di Chieti (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve quindi procedere al ricalcolo richiesto nei limiti appena indicati, entro il termine di 60 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; decorso inutilmente il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, con ulteriore termine di adempimento di 60 (trenta) giorni, decorrente dalla scadenza del precedente; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
In considerazione dell’esito della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso n.520/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza di cui alle premesse nei modi e termini indicati in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO SO, Presidente
IL LO, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LO | AO SO |
IL SEGRETARIO