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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1719/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA NT, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1719/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SONZOGNI RAFFAELLA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: AS - pensione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
allegando di essere residente in Italia dal 2006 con permesso di soggiorno
Pag. 1 di 7 continuativo, di non avere redditi e di avere presentato in data 27.10.2023 domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale, respinta dall'istituto in quanto egli è stato assente dall'Italia per più di sei mesi nel 2022 e comunque per più di
10 mesi nell'ultimo quinquennio. Ha dedotto di essersi recato in Albania nel
2022 per assistere la madre malata, poi deceduta il 2.10.2022 e di essere sempre stato residente principalmente in Italia negli ultimi 18 anni, avendo comunque maturato il requisito della “residenza per 10 anni” nel periodo dal 2006 al 2016.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di all'erogazione dell'assegno CP_1 sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è ritualmente costituito in giudizio che ha resistito al ricorso CP_1 chiedendone il rigetto;
preliminarmente ne ha eccepito l'improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo e, nel merito, ha escluso la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del trattamento assistenziale con particolare riferimento al requisito del soggiorno continuativo in
Italia per almeno 10 anni, deducendo che egli è stato assente dal territorio quantomeno dal 13/07/2021 al 31/10/2021 dal 19/03/2022 al 13/11/2022 e dal
31/05/2023 al 06/10/2023 e che il decesso del familiare non è contemplato tra i
“gravi motivi” che giustificano l'interruzione della continuità del periodo di permanenza sul suolo italiano.
Sospeso il procedimento in attesa della presentazione del ricorso amministrativo, la causa è stata quindi riassunta e, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del 17/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
L'assegno sociale, previsto dall'art. 3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n.
335, è una prestazione di carattere assistenziale erogata al soggetto avente diritto e a prescindere dal pagamento, da parte di quest'ultimo, dei contributi previdenziali: il beneficio compete infatti ai cittadini italiani (o stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni di età e che si trovino in condizioni economiche disagiate.
Pag. 2 di 7 Deve essere preliminarmente ricordato che, in ossequio ai generali principi di riparto della prova, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento di un trattamento previdenziale o assistenziale spetta in capo all'interessato, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa azionata
(tra le molte: Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010, Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16710 del 24.5.2022, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 1228 del 20.1.2011,
Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 5594 del 14.4.2001). Con particolare riferimento all'assegno sociale, è stato anche precisato che spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Ebbene, nel caso di specie vi è da dire che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, ossia lo stato di bisogno e il soggiorno continuativo sul territorio nazionale per ameno 10 anni.
In primo luogo, il ricorrente ha completamente pretermesso ogni idonea allegazione (e prova) in ordine alla sussistenza dello “stato di bisogno” effettivo.
Il legislatore, nel disciplinare i presupposti per la sua corresponsione, ha elencato i requisiti reddituali necessari ai fini della spettanza dell'assegno e i redditi esclusi dal computo.
Il ricorrente si è limitato a dedurre, peraltro molto genericamente, l'assenza di redditi in Italia: la circostanza è del tutto sfornita di prova, che avrebbe potuto essere agevolmente fornita con una certificazione dell'agenzia delle entrate. Sul punto, la prova circa il possesso del requisito economico non può essere offerta tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, in quanto tale dichiarazione, pur essendo idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del
Pag. 3 di 7 soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 6646 del 2012 nonché, in materia di pensione di inabilità, ma con principi estensibili anche ad altre fattispecie: Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 9010 del 5.5.2016).
L'erogazione del beneficio è poi subordinata al requisito ineludibile della residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, che deve sussistere non solo al momento della domanda (segnatamente, l'aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni - art. 20 comma 10 D.L. 112/2008), ma deve permanere per tutta la durata della prestazione (art. 3 comma 6 cit.; Reg. CE
n. 883/2004 art. 70 comma 4, art. 9 comma 12 d.lgs. 46/2008).
Quanto al requisito del “soggiorno legale, in via continuativa, per dieci anni”, previsto dall'art. 20 comma 10 D.L. 112/2008, è consolidato l'orientamento, anche di legittimità, secondo cui ciò che rileva è che colui che richiede la prestazione assistenziale abbia con il territorio italiano un legame sufficientemente radicato, comprovato da una presenza stabile e continuativa sul territorio italiano;
di conseguenza, ai fini della concessione del beneficio non è necessario il possesso della residenza anagrafica in Italia né rilevano eventuali allontanamenti temporanei dal territorio italiano, non essendo il requisito del radicamento territoriale equivalente a presenza costante e ininterrotta sul territorio nazionale. Ciò implica, di contro, che la prova del requisito non può essere fornita esclusivamente con il possesso, sul piano formale, del certificato storico di residenza in Italia e del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, dovendo l'interessato fornire la prova, anche giovandosi di presunzioni, della presenza effettiva, in via continuativa, sul territorio nazionale.
Sul punto, le circolari interne (vedasi circolare 131/2022 citata nella CP_1 memoria difensiva), in assenza di espressa ipotesi normativa, nell'individuare i criteri per le modalità di verifica del criterio della continuità del soggiorno, interpretano il requisito applicando in via analogica i parametri indicati dall'art. 9 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 secondo cui si verifica l'interruzione del periodo di permanenza allorché l'assenza dal territorio italiano superi i sei
Pag. 4 di 7 mesi consecutivi in un anno oppure complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che ciò non sia determinato da gravi motivi di salute, dall'assolvimento degli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
L'interpretazione pare conforme al dato normativo e alla ratio della disposizione: il legame stabile tra il soggetto che richiede la prestazione assistenziale e lo Stato erogatore del medesimo è coerente con lo scopo del beneficio, ossia quello di rimediare, per quanto possibile, a condizioni di estremo disagio e marginalità presenti sul territorio nazionale;
il soggiorno di lungo periodo all'estero scinde questo legame e, inevitabilmente, interrompe l'obbligo assistenziale a carico dello Stato, che non può essere tenuto all'erogazione di prestazioni a favore di coloro i quali scelgano di creare il proprio principale centro di interessi altrove.
L' ha dimostrato che il ricorrente si è allontanato dal territorio nazionale CP_1
quantomeno dal 13/07/2021 al 31/10/2021, dal 19/03/2022 al 13/11/2022 e dal
31/05/2023 al 06/10/2023 (cfr passaporto – decorrente dal 13.7.2021, allegato alla memoria difensiva). Di contro, il ricorrente non ha prodotto la copia del passaporto precedente, ove avrebbe potuto emergere il mancato allontanamento dall'Italia nel periodo pregresso (o perlomeno, nel periodo dal 2006 al 2016, come affermato in ricorso), difettando così la prova in ordine al fatto costitutivo della domanda, gravante sul richiedente la prestazione. La prova della presenza sul territorio italiano nel periodo rivendicato avrebbe poi potuto essere fornita, a titolo esemplificativo, anche dimostrando che il ricorrente ha sempre lavorato in
Italia, o producendo copia dei contratti di locazione, o comunque quantomeno allegando altri elementi volti a dimostrare una sua effettiva presenza e radicamento sul territorio. Di contro, è del tutto sconosciuto che cosa abbia fatto e come abbia vissuto il ricorrente dal 2006 ad oggi;
egli si è poi limitato a produrre il certificato storico di residenza e a formulare una richiesta di prova orale volta alla dimostrazione della sussistenza del requisito della “residenza” in
Italia sin dal 2006, circostanza già dimostrata documentalmente e comunque ininfluente perché, come sopra argomentato, il mero dato formale della
Pag. 5 di 7 “residenza” in Italia non è sufficiente a provare la presenza continuativa e costante in Italia.
Quanto al periodo successivo, i ripetuti e lunghi soggiorni del ricorrente nel paese di origine (quantomeno, dal 2021 in poi) si sono indubbiamente protratti per periodi molto prolungati (svariati mesi), sicché essi sono senz'altro idonei a scindere quel legame territoriale, nei termini sopra evidenziati, con lo stato erogatore del beneficio. In altri termini, il ricorrente, trascorrendo la propria esistenza con tale frequenza e così a lungo all'estero, all'evidenza ha ritenuto di mantenere il proprio centro di interessi principale nella nazione di origine;
diversamente, non si spiegherebbero periodi così prolungati di assenza. Le allegazioni del ricorrente in ordine alle motivazioni che l'hanno indotto a trascorrere buona parte del 2022 all'estero (l'accudimento della madre malata, poi deceduta) restano allora del tutto ininfluenti (e superflua, difatti, è stata ritenuta la prova orale sul punto) in quanto non spiegano gli allontanamenti degli altri periodi indicati, sia precedenti che successivi al decesso della madre;
in ogni caso, certamente (e in assenza di una spiegazione di segno contrario fornita dal ricorrente) essi non sono riconducibili ai “gravi motivi” tali da rendere assolutamente impellente o necessitato il rientro nel paese di origine, trattandosi di motivazioni di natura strettamente soggettiva che semmai, all'opposto, dimostrano che il ricorrente aveva mantenuto un legame più stretto con l'Albania, piuttosto che con l'Italia.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.
3.- In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
RA NT
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA NT, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1719/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SONZOGNI RAFFAELLA ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. IMPARATO ALFONSINO resistente
OGGETTO: AS - pensione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
allegando di essere residente in Italia dal 2006 con permesso di soggiorno
Pag. 1 di 7 continuativo, di non avere redditi e di avere presentato in data 27.10.2023 domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale, respinta dall'istituto in quanto egli è stato assente dall'Italia per più di sei mesi nel 2022 e comunque per più di
10 mesi nell'ultimo quinquennio. Ha dedotto di essersi recato in Albania nel
2022 per assistere la madre malata, poi deceduta il 2.10.2022 e di essere sempre stato residente principalmente in Italia negli ultimi 18 anni, avendo comunque maturato il requisito della “residenza per 10 anni” nel periodo dal 2006 al 2016.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di all'erogazione dell'assegno CP_1 sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è ritualmente costituito in giudizio che ha resistito al ricorso CP_1 chiedendone il rigetto;
preliminarmente ne ha eccepito l'improcedibilità per mancata presentazione del ricorso amministrativo e, nel merito, ha escluso la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del trattamento assistenziale con particolare riferimento al requisito del soggiorno continuativo in
Italia per almeno 10 anni, deducendo che egli è stato assente dal territorio quantomeno dal 13/07/2021 al 31/10/2021 dal 19/03/2022 al 13/11/2022 e dal
31/05/2023 al 06/10/2023 e che il decesso del familiare non è contemplato tra i
“gravi motivi” che giustificano l'interruzione della continuità del periodo di permanenza sul suolo italiano.
Sospeso il procedimento in attesa della presentazione del ricorso amministrativo, la causa è stata quindi riassunta e, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del 17/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
L'assegno sociale, previsto dall'art. 3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n.
335, è una prestazione di carattere assistenziale erogata al soggetto avente diritto e a prescindere dal pagamento, da parte di quest'ultimo, dei contributi previdenziali: il beneficio compete infatti ai cittadini italiani (o stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni di età e che si trovino in condizioni economiche disagiate.
Pag. 2 di 7 Deve essere preliminarmente ricordato che, in ossequio ai generali principi di riparto della prova, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento di un trattamento previdenziale o assistenziale spetta in capo all'interessato, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa azionata
(tra le molte: Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010, Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16710 del 24.5.2022, Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 1228 del 20.1.2011,
Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 5594 del 14.4.2001). Con particolare riferimento all'assegno sociale, è stato anche precisato che spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Ebbene, nel caso di specie vi è da dire che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, ossia lo stato di bisogno e il soggiorno continuativo sul territorio nazionale per ameno 10 anni.
In primo luogo, il ricorrente ha completamente pretermesso ogni idonea allegazione (e prova) in ordine alla sussistenza dello “stato di bisogno” effettivo.
Il legislatore, nel disciplinare i presupposti per la sua corresponsione, ha elencato i requisiti reddituali necessari ai fini della spettanza dell'assegno e i redditi esclusi dal computo.
Il ricorrente si è limitato a dedurre, peraltro molto genericamente, l'assenza di redditi in Italia: la circostanza è del tutto sfornita di prova, che avrebbe potuto essere agevolmente fornita con una certificazione dell'agenzia delle entrate. Sul punto, la prova circa il possesso del requisito economico non può essere offerta tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, in quanto tale dichiarazione, pur essendo idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del
Pag. 3 di 7 soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 6646 del 2012 nonché, in materia di pensione di inabilità, ma con principi estensibili anche ad altre fattispecie: Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 9010 del 5.5.2016).
L'erogazione del beneficio è poi subordinata al requisito ineludibile della residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, che deve sussistere non solo al momento della domanda (segnatamente, l'aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni - art. 20 comma 10 D.L. 112/2008), ma deve permanere per tutta la durata della prestazione (art. 3 comma 6 cit.; Reg. CE
n. 883/2004 art. 70 comma 4, art. 9 comma 12 d.lgs. 46/2008).
Quanto al requisito del “soggiorno legale, in via continuativa, per dieci anni”, previsto dall'art. 20 comma 10 D.L. 112/2008, è consolidato l'orientamento, anche di legittimità, secondo cui ciò che rileva è che colui che richiede la prestazione assistenziale abbia con il territorio italiano un legame sufficientemente radicato, comprovato da una presenza stabile e continuativa sul territorio italiano;
di conseguenza, ai fini della concessione del beneficio non è necessario il possesso della residenza anagrafica in Italia né rilevano eventuali allontanamenti temporanei dal territorio italiano, non essendo il requisito del radicamento territoriale equivalente a presenza costante e ininterrotta sul territorio nazionale. Ciò implica, di contro, che la prova del requisito non può essere fornita esclusivamente con il possesso, sul piano formale, del certificato storico di residenza in Italia e del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, dovendo l'interessato fornire la prova, anche giovandosi di presunzioni, della presenza effettiva, in via continuativa, sul territorio nazionale.
Sul punto, le circolari interne (vedasi circolare 131/2022 citata nella CP_1 memoria difensiva), in assenza di espressa ipotesi normativa, nell'individuare i criteri per le modalità di verifica del criterio della continuità del soggiorno, interpretano il requisito applicando in via analogica i parametri indicati dall'art. 9 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 secondo cui si verifica l'interruzione del periodo di permanenza allorché l'assenza dal territorio italiano superi i sei
Pag. 4 di 7 mesi consecutivi in un anno oppure complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che ciò non sia determinato da gravi motivi di salute, dall'assolvimento degli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
L'interpretazione pare conforme al dato normativo e alla ratio della disposizione: il legame stabile tra il soggetto che richiede la prestazione assistenziale e lo Stato erogatore del medesimo è coerente con lo scopo del beneficio, ossia quello di rimediare, per quanto possibile, a condizioni di estremo disagio e marginalità presenti sul territorio nazionale;
il soggiorno di lungo periodo all'estero scinde questo legame e, inevitabilmente, interrompe l'obbligo assistenziale a carico dello Stato, che non può essere tenuto all'erogazione di prestazioni a favore di coloro i quali scelgano di creare il proprio principale centro di interessi altrove.
L' ha dimostrato che il ricorrente si è allontanato dal territorio nazionale CP_1
quantomeno dal 13/07/2021 al 31/10/2021, dal 19/03/2022 al 13/11/2022 e dal
31/05/2023 al 06/10/2023 (cfr passaporto – decorrente dal 13.7.2021, allegato alla memoria difensiva). Di contro, il ricorrente non ha prodotto la copia del passaporto precedente, ove avrebbe potuto emergere il mancato allontanamento dall'Italia nel periodo pregresso (o perlomeno, nel periodo dal 2006 al 2016, come affermato in ricorso), difettando così la prova in ordine al fatto costitutivo della domanda, gravante sul richiedente la prestazione. La prova della presenza sul territorio italiano nel periodo rivendicato avrebbe poi potuto essere fornita, a titolo esemplificativo, anche dimostrando che il ricorrente ha sempre lavorato in
Italia, o producendo copia dei contratti di locazione, o comunque quantomeno allegando altri elementi volti a dimostrare una sua effettiva presenza e radicamento sul territorio. Di contro, è del tutto sconosciuto che cosa abbia fatto e come abbia vissuto il ricorrente dal 2006 ad oggi;
egli si è poi limitato a produrre il certificato storico di residenza e a formulare una richiesta di prova orale volta alla dimostrazione della sussistenza del requisito della “residenza” in
Italia sin dal 2006, circostanza già dimostrata documentalmente e comunque ininfluente perché, come sopra argomentato, il mero dato formale della
Pag. 5 di 7 “residenza” in Italia non è sufficiente a provare la presenza continuativa e costante in Italia.
Quanto al periodo successivo, i ripetuti e lunghi soggiorni del ricorrente nel paese di origine (quantomeno, dal 2021 in poi) si sono indubbiamente protratti per periodi molto prolungati (svariati mesi), sicché essi sono senz'altro idonei a scindere quel legame territoriale, nei termini sopra evidenziati, con lo stato erogatore del beneficio. In altri termini, il ricorrente, trascorrendo la propria esistenza con tale frequenza e così a lungo all'estero, all'evidenza ha ritenuto di mantenere il proprio centro di interessi principale nella nazione di origine;
diversamente, non si spiegherebbero periodi così prolungati di assenza. Le allegazioni del ricorrente in ordine alle motivazioni che l'hanno indotto a trascorrere buona parte del 2022 all'estero (l'accudimento della madre malata, poi deceduta) restano allora del tutto ininfluenti (e superflua, difatti, è stata ritenuta la prova orale sul punto) in quanto non spiegano gli allontanamenti degli altri periodi indicati, sia precedenti che successivi al decesso della madre;
in ogni caso, certamente (e in assenza di una spiegazione di segno contrario fornita dal ricorrente) essi non sono riconducibili ai “gravi motivi” tali da rendere assolutamente impellente o necessitato il rientro nel paese di origine, trattandosi di motivazioni di natura strettamente soggettiva che semmai, all'opposto, dimostrano che il ricorrente aveva mantenuto un legame più stretto con l'Albania, piuttosto che con l'Italia.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.
3.- In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
RA NT
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