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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8167 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 21627/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Tiburtina, 603 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende, giusta procura Parte_2 in busta telematica all'atto introduttivo di ATP, unitamente all'Avv. Alessandro Aureli
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AR IA TE in forza di mandato generale alle liti, n. 37875/7313 del 22.03.2024, rogito dr. Notaio in Roma Persona_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.6.2024 ed iscritto a ruolo il 5.6.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/1980 e ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario;
che il CTU nominato riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'art. 3 comma 3 L. 104/1993 ma non riconosceva il requisito sanitario ai fini ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario ma non riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'art. 13 L. 118/1971; di avere presentato atto di dissenso parziale con riferimento alla domanda relativa all'art. 13 L. 118/1971; che il parere del ctu è errato per le ragioni di cui in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'esenzione parziale dal ticket sanitario (invalidità civile pari al 67%) cosiccome già accertato dal CTU nel procedimento per A.T.P. (r.g. 34814/2023) il quale nelle conclusioni dell'elaborato peritale riconosceva il ricorrente portatrice di un grado di invalidità pari al 67%; - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 25/11/2021, o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in materia e conseguentemente: - CONDANNARE L' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge;
In via istruttoria si chiede la nomina di CTU medico legale. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ -in via principale, dichiarare CP_1
l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha concluso che
“ Né alla data di presentazione della domanda amministrativa né in epoca successiva il Sig. si trova nelle condizioni previste dall'art. 13 L. 118/71, per il Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza”. In conseguenza deve essere rigettata la domanda relativa all'art. 13 L. 118/71. In assenza di omologa da parte del Giudice di prime cure deve essere dichiarato, così come accertato dal ctu della fase di atp, che il ricorrente, invalido civile nella misura del 67% , possiede il requisito sanitario ai fini dell'esenzione parziale dal ticket dalla data della domanda amministrativa del 25.11.2021. Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1 In considerazione dell'accoglimento di una delle due prestazioni dalla data della domanda amministrativa, si compensano tra le parti per metà le spese della fase di a.t.p mentre l'altra metà va posta a carico dell' , liquidata come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori antistatari. Ricorrono le condizioni ex art. 152 disp. att. cpc per l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio di opposizione, in cui il ricorrente risulta soccombente.
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.:
1) accerta e dichiara che invalido civile nella Parte_1 misura del 67%, possiede il requisito sanitario ai fini dell'esenzione parziale ticket a decorrere dalla domanda amministrativa del 25.11.2021;
2) rigetta la domanda relativa all'art. 13 L. 118/1971;
3) compensa per metà i compensi della fase di a.t.p. e pone l'altra metà a carico di , che CP_1 liquida in € 764,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa da distrarsi;
4) compensa le spese del giudizio di opposizione;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi