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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3973/2021 R.G., pendente tra , e l Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 CP_1 Parte_5
,
[...] Parte_6 CP_2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
, quali eredi del dott. , nonché CP_8 Controparte_9 Parte_7
, quale socio unico della Genesis S.r.l., con ordinanza depositata
[...]
il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 7/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3973/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2641/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 20 luglio
2021, notificata il 22 luglio 2021, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Angela Cascone (c.f.:
; C.F._2
APPELLANTE
E
pag. 2/37 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi, come da procura C.F._4
apposta su foglio separato e autenticato con firma digitale, dall'avv.
AR ME (C.F.: ; C.F._5
APPELLATI
NONCHE'
Parte_4
(C.F./P.I. , in persona del Direttore Generale p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e delibera dirigenziale di conferimento di incarico, pubblicata sull'Albo Pretorio, dagli avvocati Antonella AZ (C.F.
) e LO AZ (C.F. ); C.F._6 C.F._7
APPELLATA
E
(p. iva , in persona del Parte_6 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Andrea Santi (C.F. ) del Foro di Modena CodiceFiscale_8
e dall'Avv. Francesca Romana Doria (C.F. ) del CodiceFiscale_9
Foro di Napoli;
APPELLATA
E
(P. IVA , già Controparte_10 P.IVA_3 Controparte_11
in persona del procuratore e legale rappresentate p.t., dott.
[...]
pag. 3/37 , rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, Controparte_12
dall'avv. Eva Tortora (c.f.: ); CodiceFiscale_10
APPELLATA
E
, E , quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
eredi del dott. ; Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
E
, socio unico e l.r.p.t. del centro Genesis S.r.l.; Parte_7
APPELLATO CONTUMACE
E
– e Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante: “.. l'adita Corte voglia così provvedere:
A) In via preliminare, annullare la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare le domande formulate dagli appellati nei confronti dell'attuale appellante attesa la infondatezza sia in merito all'an che al quantum e comunque per tutte le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di appello;
B) In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare, riformare la sentenza nella
pag. 4/37 parte in cui prevede a carico del dott. una percentuale di Pt_1
responsabilità pari ad 1/3 in luogo di una percentuale notevolmente inferiore proporzionata all'effettivo e concreto contributo causale del dott. nella causazione dell'evento; Pt_1
C) Condannare gli appellati, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, alla luce delle argomentazioni svolte, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU con la nomina di nuovi professionisti al fine di accertare il nesso eziologico tra i danni espressamente lamentati e lo specifico operato del dott. Parte_1
Per e “.. In via pregiudiziale, Parte_2 Parte_3
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Parte_1
inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
In via preliminare, dichiarare con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348-bis, primo comma.
Nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2641/2021 pubblicata in data
20 luglio 2021.
In via istruttoria, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale”.
pag. 5/37 Per l : “1) in via preliminare, per tutte Parte_4
motivazioni in epigrafe dichiarare, rispetto al caso di specie, la carenza di legittimazione passiva della Parte_4
, in quanto legittimata sarebbe solo il Centro Genesis e o il Dott.
[...]
e comunque secondo le percentuali di danno come sopra Parte_1
evidenziate ; 2) in via subordinata, ove mai riconosciuta la responsabilità anche solo concorrente, e o esclusiva condannare in manleva e tenere indenne la convenuta azienda, la e Controparte_13
delle coassicuratrici con sede legale in Firenze alla Parte_8
Piazza della Libertà n. 6, e della;
4) In via del Controparte_5
tutto subordinata, sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento della pretesa risarcitoria vantata dall'attore, rigettare la domanda nei confronti della , in quanto in ottemperanza alle leggi Parte_4
attuali di medicina, nessuna colpa per la verificazione del danno le sarebbe eventualmente imputabile, stante la corretta e prudente applicazione della clinica medica e farmacologica, e per tale ragione estrometterla dal presente giudizio, dichiarando tenuta a mallevarla da quanto fosse obbligata a pagare all'attore per l'effetto dell'emananda sentenza l'effettivo legittimato passivo, che nel caso in specie si identifica nel Centro Genesis, stante il massivo contributo causale alla patologia dell'attrice; 5) In via sempre subordinata, nella inopinata ipotesi di condanna della comparente, riconoscere il concorso di colpa con gli altri convenuti effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale riduzione della pretesa risarcitoria a danno dell Parte_4
; 6) Condannare l'attore alla rifusione delle spese di giustizia;
7)
[...]
Emettere ogni altro provvedimento del caso.”. pag. 6/37 Per : “1) accertare la acquiescenza parziale, ex art. Controparte_10
329, 2° comma, c.p.c. dell'appellante, dott. , sui capi della Parte_1
sentenza relativi al rapporto contrattuale stipulato tra Controparte_10
e l'appellante (cft. pagine 16-17 – 18 – 19 della sentenza) e,
[...]
pertanto, dichiararsi formato il giudicato sul predetto rapporto giuridico;
in via gradata ed in ogni caso: 2) accertare la inoperatività della invocata polizza assicurativa n. 284A3180 per tutti i motivi dedotti in comparsa, coerentemente con la pronuncia di primo grado;
3) ovvero, accertare tutte le limitazioni contrattuali eccepite;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”.
Per “In via principale, accertato il Parte_6
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al rigetto di ogni domanda svolta nei confronti degli eredi del dott.
[...]
, con conseguente assorbimento di ogni domanda proposta CP_9
contro decidere secondo Giustizia sui motivi Parte_6
di appello proposti dal dott. . In subordine, nella Parte_1
denegata ipotesi in cui non sia ritenuta passata in giudicato la sentenza con riguardo al rigetto di ogni domanda nei confronti degli eredi del dott. respingere ogni eventuale domanda nei confronti Controparte_9
di per effetto dell'accoglimento delle eccezioni di Parte_6
inoperatività della polizza e/o dei limiti della copertura assicurativa, per effetto delle domande ed eccezioni svolte dalla Compagnia nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte in questa sede e con il presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, per l'effetto: - ove si accertasse la fondatezza della domanda attorea e una diretta responsabilità (pro
pag. 7/37 quota) del dr. , accertare la inoperatività della polizza ai Controparte_9
sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza e pertanto rigettare la domanda di rivalsa verso , Parte_6
per quanto occorrer possa previo annullamento del contratto assicurativo;
- in via subordinata, qualora si accertasse una responsabilità concorrente del dr. e l'infondatezza della Controparte_9
suesposta eccezione, accertare e dichiarare che la polizza di Parte_6
opera in 2° rischio rispetto a quella stipulata dal Centro Genesis
[...]
e, previa emanazione dell'ordine di esibizione della polizza della clinica e previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicuratore, dichiararne l'obbligo di tenere indenni gli eredi del dr. di CP_9
quanto questi fossero tenuti a versare agli attori e conseguentemente condannare l'Assicuratore del Centro Genesis a versare loro detto importo, oltre il rimborso delle spese legali del presente procedimento, altresì dichiarando il diritto degli eredi del dr. ad essere tenuti CP_9
indenni dalla o, per essa, dalla Compagnia Assicuratrice CP_14
stipulante, condannando questa ai relativi pagamenti. In particolare, per
l'ipotesi che gli eredi del Dr. dichiarino di volersi Controparte_9
avvalere della polizza stipulata dalla di per la responsabilità civile verso terzi a loro favore, accertare e dichiarare il diritto di questi e di ad essere tenute indenni dalla Compagnia Parte_6
stipulante dalle conseguenze della accertata responsabilità professionale. - in alternativa a quanto sopra concluso e cioè per l'ipotesi di accertamento negativo della stipula di una polizza da parte del Centro
Genesis a favore dei propri collaboratori, accertare e dichiarare che la polizza di opera solo in caso di insolvenza del Parte_6
pag. 8/37 Centro Genesis, ai sensi dell'art. 16, n. 2, delle condizioni contrattuali;
- nei casi di accoglimento della domanda attorea anche nei confronti degli eredi del dr. , determinare il grado percentuale di CP_9
responsabilità dei convenuti e dr. e Controparte_15 Parte_1
del terzo chiamato dr. , in vista della determinazione dei Controparte_9
confini dell'obbligo risarcitorio e indennitario in capo tutti i soggetti processuali e in vista dell'azione di regresso;
- in via di estremo subordine, ove si dovesse ritenere la operatività della copertura assicurativa, accertare e dichiarare che è tenuta a Parte_6
indennizzare gli eredi dell'assicurato nei limiti di polizza, e dunque: 1) con esclusione di ogni rivalsa per i danni subiti dall'attore Sig. Pt_3
2) in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dalle Compagnie di assicurazione del ovvero, in caso di mancanza di Controparte_15
copertura assicurativa della struttura per il solo caso di insolvenza della struttura, ex art. 16, n. 3, polizza;
3) entro i limiti della quota di responsabilità del dr. , con esclusione di ogni Controparte_9
responsabilità derivantegli in via solidale, anche ai sensi degli artt. 16 e
18 delle condizioni generali di contratto;
4) entro il massimale di euro cinquecentomila;
5) con franchigia di euro 1.000,00; 6) con esclusione dei danni correlati ad assenza di consenso informato. - in via istruttoria, si ripropongono anche in questa sede, sempre in via cautelativa e ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le istanze istruttorie svolte dalla difesa di
, con richiesta di ammissione dei mezzi di prova Parte_6
dedotti con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 16.04.2010, da aversi qui per integralmente ritrascritti. Con salvezza di spese e compensi.”. pag. 9/37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9-10-11.10.2006, e Parte_2
adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_3
deducendo che: - a causa di “problemi di fertilità”, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, dopo che eseguì un esame Parte_2
isterosalpingografico che mostrava “utero in sede e tube inietatte e pervie” e uno spermiogramma con spermiocultura, si Parte_3
rivolgevano al centro Genesis al fine di ottenere assistenza;
- il direttore del Centro Genesis, dott. , dopo aver eseguito Parte_1
esami ecografici e un post-coital test, sottoponeva la ad un Pt_2
programma terapeutico con induttori della ovulazione mediante Gonal
F, a cui seguiva l'inseminazione assistita, eseguita il 28 aprile e 29 aprile 2004, coincidenti con il 14° e 15° giorno del ciclo, un trattamento con Gonasi 5000 e la terapia con Prontogest 100mg; -in data 30 aprile 2004, la iniziava a presentare una sintomatologia Pt_2
dolorosa addominale alla quale, il , contattato telefonicamente, Pt_1
non dava alcuna rilevanza;
- il 3 maggio 2004, persistendo il dolore addominale e in concomitanza con il suo acuirsi, la paziente si recava presso il centro Genesis, ove il eseguita un'ecografia, la Pt_1
tranquillizzava sulla normalità della situazione dolorosa;
- successivamente, in data 9 maggio 2004, su consiglio del medesimo medico, la paziente, persistendo lo stato algico, veniva indirizzata presso la casa di Cura “S. Maria della Salute” di Santa Maria Capua
Vetere, ove veniva ricoverata con la diagnosi di ingresso “sindrome da
pag. 10/37 iperstimolazione ovarica”, e, dopo un esame emocromocitometrico e un beta –HCG, veniva trasferita all'Azienda ospedaliera Parte_4
; - dalla cartella clinica ivi redatta emergeva che i sanitari, dopo
[...]
averle somministrato i farmaci del caso, diagnosticavano “sindrome da iperstimolazione ovarica grave da induzione farmacologia della ovulazione”; -nel corso della degenza in ospedale il quadro clinico della si aggravava notevolmente, necessitando la medesima di essere Pt_2
trasferita nel reparto di rianimazione, già in data 10 maggio 2004, nonché di essere sottoposta a trattamenti dialitici a partire dal 21 maggio 2004; -la paziente, dopo aver presentato un'insufficienza respiratoria, una tachipnea, un'insufficienza renale acuta con contrazione della diuresi, edemi diffusi, aver subito l'incannulazione di una vena centrale ed essere stata nutrita per via parenterale, in data 21 maggio 2004, dopo una paracentesi, subiva l'interruzione della gravidanza;
-il 25 maggio 2004, la paracentesi ecografica in regione sottoepatica dava luogo alla fuoriuscita di liquido purulento fetido e i sanitari decidevano di sottoporla ad intervento urgente di ovariectomia bilaterale e omentectomia parziale con sbrigliamento di aderenze intestinali, lavaggio peritoneale e posizionamento di drenaggio addominale con lavaggio continuo, per poi trasferirla nel reparto di rianimazione sino al 21 giugno 2004; - in data 1 giugno
2004, la paziente subiva altresì un intervento di tracheotomia;
- trasferita nel reparto di chirurgia d'urgenza, le veniva praticata una biopsia alla gamba destra per la comparsa di dermatite agli arti inferiori;
- , dopo quasi due mesi di degenza, il 3.7.2004 Parte_2
veniva dimessa dall'ospedale di con la diagnosi di stato settico Pt_4
pag. 11/37 da peritonite generalizzata per gangrena ovarica bilaterale e insufficienza renale acuta (I.R.A.); - alla paziente residuavano gravi postumi invalidanti rappresentati da sterilità e menopausa chirurgica a
32 anni per ovariectomia bilaterale, sindrome aderenziale addominale dolorosa post-chirurgica, cicatrici al collo (depressa per 2-3 mm della lunghezza di 13 mm a disposizione trasversale) e all'addome (diverse cicatrici di cui una di ben 24 cm) e area ipercheratosica in regione retrocalcaneare a sinistra, aree di alopecia in regione parieto-occipitale destra e parietale sinistra, nonché disturbi depressivi.
Gli attori lamentavano, in particolare, che i sanitari del CP_15
e il dott. non li avevano adeguatamente informati sui
[...] Pt_1
metodi della procreazione assistita, sui possibili effetti collaterali e sui rischi, avevano omesso di eseguire gli screening preliminari raccomandati dalle linee guida internazionali, avevano sottovalutato l'esito del dosaggio del beta estradiolo, il cui valore rilevato li avrebbe dovuti indurre alla sospensione del farmaco Gonal F 75, per sospetta sindrome da iperstimolazione ovarica (OHS), non avevano rispettato le regole dettate dalla normativa sulla fecondazione assistita (in relazione alla predisposizione di apposita scheda di riferimento, alla raccolta del liquido seminale, alla mancata effettuazione di esami sul campione di liquido seminale), ed imputavano all Parte_4
di non aver tempestivamente prestato le
[...]
cure mediche del caso, determinando l'aggravamento del quadro clinico della paziente.
pag. 12/37 Pertanto, gli istanti chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi patiti.
Si costituivano il dott. e i quali Parte_1 Controparte_15
rilevavano l'infondatezza della domanda e chiedevano di essere autorizzati a chiamare, rispettivamente, in causa la Zurich Insurance
Company S.A., quale assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, e il dott. , quale medico che aveva effettuato Controparte_9
l'intervento di inseminazione.
Si costituiva, altresì, l' Parte_4
, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo
[...]
che la responsabilità era da ascrivere, in via esclusiva, agli altri convenuti. Chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e delle coassicuratrici Controparte_16 Controparte_4
e ai fini della manleva. Controparte_5
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la sua totale Controparte_9
estraneità ai fatti di causa, avendo egli eseguito solo la prima delle due inseminazioni prescritte per la fecondazione assistita, su indicazione e sulla base delle direttive impartite dal dott. , che era assente in Pt_1
quella data. In ogni caso, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Compagnia ai fini Parte_6 Controparte_5
della manleva.
Si costituivano , e CP_13 Controparte_4 [...]
le quali facevano proprie tutte le eccezioni, Controparte_5
deduzioni e conclusioni rassegnate dall' in Parte_4
pag. 13/37 relazione alle domande attoree. Riguardo al rapporto di garanzia, eccepivano il limite del massimale, chiedevano l'esclusione dalla rivalsa in manleva nei loro confronti di qualunque condanna dell'assicurata determinata solo in forza di un vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili per il medesimo evento, chiedevano la suddivisione della somma dovuta per la rivalsa in manleva tra le tre coassicuratrici nelle quote percentuali di rispettiva competenza, senza alcun vincolo di solidarietà.
Si costituiva anche Zurich Insurance Company S.A., la quale eccepiva l'inoperatività della polizza invocata dal proprio assicurato Pt_1
, siccome stipulata dallo stesso un mese dopo la notifica
[...]
dell'atto di citazione da parte degli attori, pur avendo dichiarato, all'atto della relativa sottoscrizione, di non conoscere fatti od atti che potessero comportare la richiesta di risarcimento a termini di polizza.
La compagnia, dunque, chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta dal dott. , previa declaratoria di annullamento del Pt_1
contratto assicurativo e, in via gradata, faceva rilevare che la polizza stipulata escludeva espressamente la garanzia per i danni asseritamente derivanti dall'esercizio dell'attività di direttore sanitario. Eccepiva, ancora, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito e manlevato. Deduceva l'inoperatività della polizza in ipotesi di accertata responsabilità dell'assicurato in via solidale con altri responsabili. Sosteneva, ancora, l'operatività della polizza a secondo rischio, ovvero per la eccedenza del massimale della polizza garante del dott. , di quella stipulata dalla convenuta CP_9 Pt_4
pag. 14/37 e di quella, ove esistente, della garante Genesis. Nel Parte_4
merito, contestava la domanda attorea.
Infine, autorizzata la relativa chiamata in causa, si costituiva la quale sosteneva l'infondatezza della Parte_6
domanda proposta nei suoi confronti, sia per l'inoperatività della polizza invocata, sia per l'assenza di responsabilità del dott. CP_9
.
[...]
Il giudizio veniva interrotto al verificarsi messa in liquidazione coatta amministrativa della della dichiarazione di Controparte_5
decesso del dott. e, infine, della cancellazione di Controparte_9
dal registro delle imprese. Controparte_15
La causa veniva riassunta da e Parte_2 Parte_3
prima nei confronti di in persona del liquidatore, Controparte_5
poi verso gli eredi del dott. , infine nei confronti di CP_9 Parte_7
, quale socio unico del essendo stata
[...] Controparte_15
quest'ultima società cancellata dal registro delle imprese.
La causa veniva istruita escutendo i testi, e Testimone_1 Tes_2
indotti dagli attori, e e
[...] Testimone_3 Tes_4
entrambe impiegate del Centro Genesis ed indotte dal dott. . Pt_1
Veniva, poi, espletata CTU medico-legale.
Quindi, il Tribunale di S.M.C.V. pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto: - dichiara
l'esclusiva responsabilità di , (quale Parte_1 Parte_7
pag. 15/37 socio unico e successore di e Controparte_15 [...]
in ordine ai fatti per cui è causa e Parte_4
li condanna in solido al pagamento, in favore di , a titolo Parte_2
di risarcimento del danno, della somma di € 272.786,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo e in favore di a titolo di risarcimento del Parte_3
danno, della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) accerta che la responsabilità per i fatti di causa va imputata per 1/3 a carico dei convenuti e (quale socio Parte_1 Parte_7
unico e successore di e per i restanti 2/3 a carico Controparte_15
dell' ; 3) Parte_4
rigetta la domanda proposta da (quale socio unico e Parte_7
successore di nei confronti degli eredi del dr. Controparte_15 [...]
; 4) rigetta la domanda di manleva proposta da CP_9 Pt_1
verso Zurich Insurance Company S.A.; 5) accoglie la domanda di
[...]
garanzia formulata dall Parte_4
nei confronti di (Già
[...] Controparte_17
“ Controparte_18
), ( Controparte_19 Controparte_20
Già , e Controparte_4 [...]
, e, per Controparte_21
l'effetto: - condanna le tre coassicuratrici, ciascuna negli limiti di ripartizione del rischio , 30% 20% CP_22 Controparte_5
e senza vincolo di solidarietà, a manlevare l' CP_4 [...]
da tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare in Parte_4
pag. 16/37 esecuzione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno e per le spese di giudizio e di ctu;
6) condanna , Parte_1 Parte_7
(quale socio unico e successore di e l'
[...] Controparte_15 [...]
in solido, al Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 28.200,00, di cui € 1.200,00 per esborsi e € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) pone definitivamente le spese per la ctu, come liquidate nel corso del giudizio, a carico di , (quale socio unico Parte_1 Parte_7
e successore di e l' Controparte_15 Parte_4
in solido;
8) condanna (quale
[...] Parte_7
socio unico e successore di al pagamento delle spese Controparte_15
di lite in favore di , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
che liquida in complessivi € 12.698,00 , di cui € 20,00 per esborsi
[...]
e € 12.678, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di Zurich Insurance Company S.A., che liquida in complessivi € 12.678,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
e cpa come per legge;
10) compensa interamente le spese di giudizio tra gli eredi di e . Controparte_9 Parte_6
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 22.7.2021, interponeva appello, con atto notificato in data 20/09/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei pag. 17/37 termini processuali, con invito a comparire all'udienza del 2.2.2022,
, instando per l'accoglimento delle sopra riportate Parte_1
conclusioni.
Con comparsa depositata in data 11.1.2022, si costituivano Parte_2
e i quali eccepivano preliminarmente
[...] Parte_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito ne rilevavano l'infondatezza.
Con comparsa depositata in data 1.6.2022, si costituiva, altresì
l' , la Parte_4
quale, nel reiterare le difese proposte in primo grado, concludeva per il rigetto dell'appello.
La compagnia assicuratrice , nel costituirsi in Controparte_23
giudizio, rilevava che il aveva prestato acquiescenza Pt_1
relativamente al capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l'inoperatività della polizza dallo stesso invocata onde esser manlevato in caso di condanna.
nel costituirsi in giudizio, rilevava Parte_6
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti del dott. . CP_9
Rimanevano contumaci gli eredi del dott. , Controparte_9 Parte_7
, e
[...] Controparte_24 Controparte_4 [...]
Controparte_5
pag. 18/37 Con ordinanza del 20.5.22, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, formulata dall'appellante.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
7.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da e Parte_2
ritenendo, in adesione alle conclusioni cui Parte_3
giungevano i CCTTUU, che sussistevano “due profili di malpractice medica, imputabili rispettivamente alla struttura sanitaria privata e a quella pubblica”, addebitando, ai fini del relativo riparto nei rapporti interni, la responsabilità riscontrata nella misura di un terzo in capo alla struttura privata e al dott. , quale medico ginecologo della Pt_1
pag. 19/37 paziente, e per i restanti due terzi in capo all' Parte_4
.
[...]
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che il dott. Pt_1
aveva “dapprima sottovalutato l'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, il cui valore alla data del 23.04.04 era già sintomatico di fattori di rischio (2200 pg/ml) ed ha poi omesso la sospensione del farmaco, sebbene al controllo successivo del 26.04.04 il valore dell'estradiolo fosse ancora salito (2686,2 pg/ml)”, nonostante la paziente manifestasse dolori pelvici significativi, che avrebbero dovuto indurre il sanitario “a monitorare le condizioni cliniche della paziente, giacché le algie addomino-pelviche, pur non essendo patognomoniche, possono rappresentare il sintomo di una reazione eccessiva al principio attivo del farmaco…”.
Di contro, il primo Giudice escludeva che sussistessero profili di responsabilità sanitaria in capo al dott. , il quale aveva CP_9
eseguito il primo intervento di inseminazione intrauterina del
28.04.04, poiché la responsabilità era connessa alla “sottovalutazione dell'innalzamento dei valori di estradiolo, unitamente al persistere prolungato dei dolori addomino-pelvici e alla omessa sospensione del farmaco Gonal, ovvero, in definitiva, nella omessa individuazione del rischio di OHSS”, comportamenti che, rientrando tra le competenze specifiche del ginecologo che seguiva la , dovevano essere Pt_2
imputati allo stesso in via esclusiva.
Veniva, invece, riscontrata la responsabilità dell Controparte_25
, avendo i sanitari ivi operanti causato alla paziente un grave
[...]
pag. 20/37 stato settico conseguente alla prima paracentesi, per avere omesso di somministrare la terapia antibiotica nel postoperatorio, al punto da rendere poi necessario, in via di urgenza, un intervento di laparotomia esplorativa.
Infatti, in data 21.05.2004, presso la predetta struttura, la paziente subiva una “paracentesi, con asportazione di circa 500 cc di liquido e che successivamente, nella stessa data, ad orario imprecisato, veniva effettuata l'interruzione volontaria della gravidanza” senza che venisse documentata alcuna somministrazione di terapia antibiotica a seguito di tali procedure. La veniva sottoposta, “quattro giorni dopo, Pt_2
ovvero il 25 maggio, a causa del persistere del quadro clinico…ad un secondo intervento di paracentesi, nel corso del quale fuoriusciva liquido puruloide fetido, significativo di infezione acuta”, situazione che rendeva necessario ed urgente l'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che il collegio peritale aveva ripartito la predetta responsabilità “in 1/3 a carico dei sanitari del Centro
Genesis e nei restanti 2/3 a carico dell , in Controparte_26
considerazione del fatto che gli esiti dell'intervento chirurgico di anessiectomia bilaterale, omentectomia parziale e sbrigliamento delle aderenze intestinali sono stati, ovviamente, maggiormente invalidanti per la paziente, e che se fosse stata approntata adeguata terapia antibiotica, la OHSS insorta avrebbe determinato, quale postumo invalidante permanente, soltanto saltuarie manifestazione algiche e modesti disturbi del transito intestinale”.
pag. 21/37 Ciò posto sul piano dell'an debeatur, il Tribunale, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, liquidava la somma di euro 221.556,50, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di , quale Parte_2
ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa subito, per l'inabilità temporanea totale di 54 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% per 45 giorni, nonché per l'invalidità permanente del 35% e del conseguente danno morale.
In favore di invece, il Tribunale liquidava in via Parte_3
equitativa la somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per sofferenza soggettiva.
Il primo Giudice rigettava la domanda proposta dal nei Pt_1
confronti della compagnia assicuratrice Zurich Insurance, ritenendo inoperante la polizza, in applicazione della clausola che escludeva la copertura per i sinistri noti all'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, tra i quali rientrava quello oggetto del giudizio, avendo il medico già ricevuto, alla data cui risaliva detta sottoscrizione, la notifica dell'atto di citazione.
La domanda di manleva proposta dall' Parte_4
veniva, invece, accolta e l'obbligazione di manleva veniva ripartita, come previsto dalla clausola del contratto di coassicurazione, in misura del 50% in capo alla , del 30% in capo alla e CP_13 Controparte_5
del restante 20% in capo alla CP_4
§ 4.
pag. 22/37 Deve premettersi che l' , nel costituirsi, Parte_4
non proponeva appello incidentale, avverso il capo di sentenza che ne affermava la responsabilità, essendosi limitata ad una mera trasposizione, nella propria comparsa, del contenuto delle difese svolte in primo grado.
Ne segue che, in difetto di proposizione di un gravame incidentale, il
Collegio sia esonerato dal dovere di esaminare tali deduzioni difensive, essendo il capo di decisione con cui si affermava la responsabilità dell coperto dal giudicato. Pt_4
Del pari risultano coperti da giudicato per acquiescenza i capi di sentenza con i quali veniva respinta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di e la domanda di regresso Pt_1 CP_1
dell nei confronti del dott. . Parte_4 Controparte_9
§ 5.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
di primo grado per avere il Giudice, aderendo “in maniera acritica” alle conclusioni rese dal collegio peritale, nonostante le stesse fossero state contestate specificamente dal proprio consulente di parte, ritenuto sussistente la responsabilità di esso appellante.
L'istante, in particolare, sosteneva che i CCTTUU, pur rilevando, da un lato, che le cure praticate dai sanitari del Centro Genesis venivano attuate nel rispetto delle regole dell'arte medica, e pur qualificando l'insorgenza dell'iperstimolazione ovarica come una complicanza normale della pratica operata, ritenevano, tuttavia, gli stessi pag. 23/37 responsabili per la mancata individuazione del rischio di verificazione di tale sindrome, da valutarsi in base al valore dell'estradiolo.
Al riguardo, peraltro, i CTU sostenevano che il medico avrebbe dovuto, secondo una valutazione di mera opportunità, sospendere il trattamento, essendo il valore dell'estradiolo in concreto riscontrato comunque inferiore al limite 3000 pg/ml, indicato come fattore di rischio secondo i parametri dettati dall CP_27
Quindi, la CTU non poteva fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di esso appellante, essendosi gli ausiliari limitati ad esprimere una mera valutazione di carattere soggettivo (effettuata ex post) e non un'analisi supportata da protocolli ufficiali, posto che, in base a questi ultimi, i valori dell'estradiolo riscontrati sulla paziente non erano da ritenersi a rischio, essendo pari a 2200 pg/ml elevatisi poi 2600 pg/ml.
Peraltro, tali affermazioni erano state dai CTU ulteriormente confermate, avendo gli stessi, in sede di risposta ai rilievi dei CT di parte, osservato che “I principali fattori di rischio … nelle tecniche di riproduzione assistita (ART).. sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 3000 pg/ml (11.000 pmol/l) e dalla presenza di 20 o più follicoli di diametro uguale o superiore a 12mm.Quando i livelli di estradiolo superano 5500 pg/ml (20.200 pmol/l) ed in presenza di 40 o più follicoli, è opportuno evitare la somministrazione della Hcg”, confermando, in tal modo, come, nella specie, i valori di laboratorio non solo fossero ancora nella norma ma fossero ben lontani dalla soglia prevista per l'eventuale sospensione. pag. 24/37 Ed ancora, sempre in sede di replica ai rilievi di parte, i CTU puntualizzavano che “i dati clinici non erano di grande sospetto e rischio per la sindrome di iperstimolazione ovarica, ma come già esposto nella bozza di relazione di CTU, esprimevano un possibile rischio OHSS”.
Nella specie, quindi, avendo i CTU stigmatizzato l'operato del dott.
solo in termini di opportunità, doveva escludersi la possibilità Pt_1
di ravvisare, a carico dello stesso, profili di imperizia, imprudenza e negligenza.
Del resto, gli stessi CTU, nell'argomentare le proprie deduzioni,
“ammettevano espressamente (Cfr. pag. 65) che non esiste un orientamento comune e le scelte di ogni centro possono anche risultare contrastanti precisando che all'epoca dei fatti per tale affezione non erano previsti protocolli terapeutici definiti ed universalmente accettati”.
Invero, sosteneva l'appellante, “la comparsa di alcuni sintomi come distensione addominale, nausea, vomito sono segni significativi dell'insorgenza di una forma moderata di iperstimolazione ovarica che richiede unicamente il ricovero in ospedale. Ricovero che veniva ritualmente e prontamente consigliato dal dott. come Pt_1
definitivamente accertato dagli stessi periti nella esplicazione dell'iter clinico”.
Ed ancora, la sentenza era errata, avendo ascritto al medico la colpa consistita nel non avere eseguito, nell'arco temporale di 13 giorni, alcun controllo ecografico.
pag. 25/37 Tale conclusione era smentita dalla CTU, la quale, invece, confermava, che nell'arco di tempo intercorso tra il 30.4.2004 ed il 9.5.2004, il dott.
aveva sottoposto la paziente a visita con controllo ecografico Pt_1
presso il proprio centro e consigliato il ricovero della medesima presso la Controparte_28
In ultimo, il lamentava che il Tribunale aveva affermato la sua Pt_1
responsabilità, nonostante fosse risultato carente il nesso di derivazione eziologico tra la condotta ad esso ascritta e i danni subiti dalla paziente, evidenziando come la mancata somministrazione della terapia antibiotica, da parte dei sanitari dell dopo CP_29
l'esecuzione del primo intervento di paracentesi, integrasse una causa da sola sufficiente a determinare “il danno”.
Sul punto, l'istante deduceva che “i CTU espressamente dichiarano come
l'iperstimolazione ovarica è una normale complicanza della tecnica di fecondazione, eseguita a dire degli esperti incaricati, secondo la regola dell'arte” ed espressamente escludevano che l'infezione fosse stata causata dall'attività di inseminazione avvenuta presso il centro
Genesis.
In ultimo, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta a lui ascritta e i danni subiti dagli attori in primo grado “in palese violazione di concetti giuridici… sulla scorta della circostanza che l'operato di quest'ultimo si poneva come elemento scatenante (non causale!)”.
§ 6.
pag. 26/37 Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 7. pag. 27/37 Venendo al merito, l'appello è infondato.
Invero, come dinanzi osservato, esso muove dalla considerazione che le conclusioni a cui giungevano gli ausiliari del Tribunale fossero contraddittorie ed errate non essendo riscontrabile alcuna imperizia nel comportamento del dott. che aveva seguito, quale Pt_1
ginecologo operante presso il centro Genesis, la nella procedura Pt_2
di procreazione medicalmente assistita, mentre la responsabilità per le conseguenze dannose patite dai danneggiati dovevano essere attribuite esclusivamente in capo all Parte_4
per non avere i medici della stessa somministrato alla paziente gli antibiotici dopo aver eseguito l'intervento di paracentesi.
L'assunto dell'appellante è, tuttavia, sconfessato dalle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
In primo luogo, giova chiarire che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, a firma del collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal dott. non siano affatto Persona_1 Persona_2
contraddittorie, avendo gli esperti sostenuto che il comportamento dei sanitari del centro Genesis fu corretto relativamente all'indicazione terapeutica ““AIH/ICSI”, nel rispetto della gradualità delle tecniche di pma” e con riferimento tanto all'esecuzione del trattamento di induzione multipla dell'ovulazione, quanto alla posologia di somministrazione farmacologica che “fu adeguata rispetto alle indicazioni cliniche e scientifiche dell'epoca: Gonal F 75, 2 fiale/die dal 3° giorno, in 13° giorno Gonasi 5000 UI'S (annotazione presente nella sezione "induzione multipla ovulazione") o 5.000 1 f/im di Profasi pag. 28/37 (annotazione contenuta nel "diario clinico") e dal 16° giorno
Prontogest”.
Tuttavia, gli ausiliari del primo Giudice ritenevano che il trattamento non risultasse adeguato, nella misura in cui i sanitari “pur praticando un controllo delle condizioni della paziente mediante monitoraggio ecografico ed ormonale, non considerarono rischioso l'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, (2200 pg/ml esame del 23.04.04)”.
I CCTTUU soggiungevano che “Allo stesso modo, all'esito del secondo controllo (E2 2686,2 pg/ml) del 26.04.04, (i sanitari, n.d.r.) non sospesero il programma terapeutico” nonostante la paziente avesse riferito, come confermato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, che, trascorsi alcuni giorni dalla stimolazione farmacologica dell'ovulazione, riscontrava la comparsa di dolori addominali, e che “in questi casi, è indicato monitorare le condizioni cliniche della paziente, giacché le algie addomino-pelviche, pur non essendo patognomoniche, possono rappresentare il sintomo di una reazione eccessiva al principio attivo del farmaco”.
Successivamente al controllo del 26.4.2004, i sanitari del Centro
Genesis non eseguirono ulteriori controlli per monitorare la paziente, finché il “09.05.04, a causa dei dolori addominali, su indicazione del dott.
, Direttore del Centro Genesis” si ricoverava con diagnosi di Pt_1
“sindrome di iperstimolazione ovarica”.
Ebbene, dalla disamina delle considerazioni medico-legali del collegio peritale non emerge alcuna contraddizione, essendo chiaramente pag. 29/37 evincibili quali profili di responsabilità gli ausiliari del Tribunale abbiano riscontrato nella vicenda clinica oggetto del loro esame, fermo restando che gli stessi abbiano, altresì, escluso che sia con riferimento all'indicazione terapeutica sia con riferimento all'indicazione della posologia del trattamento farmacologico somministrato a
[...]
non emergessero profili di imperizia. Pt_2
Invero, lungi dal contraddirsi, nel rispondere alle controdeduzioni del consulente tecnico di parte, prof. il Collegio peritale ribadiva Per_3
quanto precedentemente espresso circa la corretta indicazione terapeutica e l'assenza di rilievi nell'indicazione posologia dei farmaci, laddove sosteneva che “nella fattispecie l'induzione multipla dell'ovulazione e la pratica dell'AIH, furono attuate nel rispetto delle regole dell'arte medica, tant'è che l'esito della procedura fu positivo, giacché la paziente risultò gravida”, e - per quanto concerne i rilievi del consulente di parte in ordine ai valori di estradiolo e alla risultanze ecografiche, i quali, secondo il perito di parte, erano “di grande sospetto
e rischio” -, affermava che “i dati clinici certamente non erano di grande sospetto e rischio per la sindrome di iperstimolazione ovarica, ma, come già esposto nella bozza di relazione di CTU, esprimevano un possibile rischio di OHSS”, rischio che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori controlli ed il dosaggio dei livelli sierici fino a sospendere l'assunzione del Gonal F 75 Ui.
Quanto al mancato superamento del valore soglia di estradiolo, essendo stato riscontrato, al controllo del 26.4.2004, il dato di 2.686 pg/ml, inferiore a quello limite preso a riferimento dall' il CP_27
pag. 30/37 Collegio peritale, rispondendo alle controdeduzioni del dott. Per_4
consulente dell'odierno appellante, sosteneva che in presenza di siffatto valore e dei concomitanti fattori di rischio “al fine di scongiurare un possibile rischio di OHSS e tutelare la salute della paziente, seppure i valori di estradiolo erano di poco inferiori a quelli posti come riferimento dall sarebbe stato più opportuno CP_27
sospendere il piano terapeutico”.
L'appellante sosteneva che il Tribunale non avrebbe dovuto addebitargli alcun profilo di responsabilità in quanto la valutazione del
Collegio peritale veniva espressa in termini di mera opportunità, e non di necessità di tenere la condotta doverosa omessa.
Tale censura non coglie nel segno in quanto l'appellante non tiene conto del fatto che il Collegio peritale ha espresso in termini chiari, circostanziati ed esenti da vizi logici (cfr. relazione peritale, pg 80 ss.), che la responsabilità dei sanitari del Centro Genesis deriva dalla mancata individuazione del rischio di una sindrome da iperstimolazione ovarica severa (OHSS) durante il monitoraggio ecografico ed ormonale, pur in presenza di segni laboratoristici in tal senso. In particolare, al veniva addebitato di avere Pt_1
sottovalutato il fattore di rischio, rappresentato dall'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, riscontrato in data 23.04.04 (2200 pg/ml) e in data 26.04.04 (2686,2 pg/ml), che invece avrebbe dovuto indurli a sospendere la somministrazione del Gonal F.
Né, invero, al fine di escludere la responsabilità del sanitario, risulta dirimente valorizzare il dato per cui, dopo che in data 30.4.2004 la pag. 31/37 paziente aveva lamentato dolori addominali, il dott. aveva Pt_1
sottoposto la medesima a visita in data 3.5.2004 e, successivamente, persistendo le algie, ne aveva disposto il ricovero in data 9.5.2004.
Appare, infatti, evidente che tali comportamenti intervenivano quando la sindrome era già insorta e si era, quindi, già verificato il mancato rilievo, da parte del medico, della situazione di rischio che avrebbe dovuto indurre lo stesso, secondo il motivato parere dei CTU, a sospendere la somministrazione dei farmaci.
Quanto, poi, ai rilievi dell'appellante tesi a confutare l'esistenza del nesso causale, giova rimarcare che, secondo il Collegio peritale,
l'omissione del dott. “ha contribuito ad innescare il quadro Pt_1
clinico della sindrome da iperstimolazione ovarica insorta alcuni giorni dopo l'inseminazione intrauterina .. da qualificare, pertanto, come il
“primum movens” della catena fenomenica che determinò, in data
09.05.04, il ricovero della sig.ra presso la Parte_2 [...]
di S. Maria Capua Vetere (CE), con diagnosi di Controparte_30
ingresso di “sindrome da iperstimolazione ovarica”, ed il successivo trasferimento della paziente presso l' Parte_4
[...]
Gli stessi CTU, poi, in sede di risposta alle note del CT della
[...]
, teso a contestare l'affermata esistenza del Parte_9
nesso causale sulla scorta di argomentazioni di tenore analogo a quelle sottese alla censura in esame, rilevavano, con valutazione cui il Collegio intende prestare adesione siccome pienamente condivisibili, che “La realtà esitale evidenziata dagli scriventi in sede di c.t.u. poteva e doveva pag. 32/37 essere attribuita esclusivamente ai CP_31 Parte_4
che ebbero a prestare la loro opera ed assistenza alla paziente
[...]
nel corso della degenza, soltanto se la delineata condotta omissiva fosse risultata tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Ciò perché, sempre secondo consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali, il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi qualora si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile, causa, nel caso de quo, non qualificata come tale dai sottoscritti cc.tt.d'u. ..” (cfr. note di chiarimento depositate dai CTU nel fascicolo telematico di primo grado in data 15.3.2017).
Del resto, le affermazioni dei CTU appaiono pienamente coerenti con quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a
pag. 33/37 ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017 e, con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità omissiva, Cass. Civ. Ordinanza n. 16199 del
11/06/2024).
Nel medesimo senso si afferma, invero, costantemente che “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza
n. 92 del 04/01/2017; Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del 03/04/2024).
Deve, quindi, escludersi che, nella specie, la condotta dei sanitari dell , i quali in data 21.5.2004 omisero Parte_4
di somministrare alla la terapia antibiotica dopo averle Pt_2
praticato il primo intervento di paracentesi, possa qualificarsi come fattore interruttivo del nesso causale tra l'operato del e Pt_1
l'evento di danno.
Infatti, da un lato, la condotta omissiva del ha innescato la Pt_1
sindrome da iperstimolazione ovarica severa, dovendosi pag. 34/37 ragionevolmente affermare che, qualora il sanitario, avvedendosi dei fattori di rischio rilevati dai CTU, avesse sospeso il trattamento, lo stato patologico che rese necessario il successivo ricovero non si sarebbe verificato.
Dall'altro, la condotta omissiva colposa tenuta dai sanitari del nosocomio casertano non è qualificabile come fattore sopravvenuto, che inserendosi nella successione dei fatti faccia venir meno ogni legame tra le cause remote e l'evento, ponendosi fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Infatti, la contrazione, da parte di un soggetto ricoverato in ospedale e sottoposto a trattamento chirurgico, di uno stato infettivo, come in concreto verificatosi nel caso di specie, non costituisce un'evenienza assolutamente anomala ed inusuale, configurando, invece, un tipico fattore di rischio cui sono esposti tutti coloro che vengano a trovarsi in quella determinata situazione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 8.
Al rigetto del gravame segue la condanna del alla rifusione Pt_1
delle spese di lite del presente grado tanto nei riguardi degli originari attori, odierni appellati, , quanto dell' CP_32 [...]
, nei confronti dei quali l'appellante risulta Parte_4
soccombente.
La liquidazione delle spese processuali del presente grado di giudizio viene operata, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come pag. 35/37 aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Alcuna pronuncia sulle spese si impone, invece, in relazione ai rapporti tra l'appellante, da un lato, e le compagnie assicurative,
[...]
ed dall'altro, atteso che, CP_10 Parte_6
nei riguardi di dette parti, la notifica dell'appello assolveva a mera funzione di litis denuntiatio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_2
e delle spese processuali del grado di appello, Parte_3
che liquida in complessivi euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 36/37 c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese Parte_4
processuali del grado di appello, che liquida in complessivi euro
10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello). CP_33
pag. 37/37
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3973/2021 R.G., pendente tra , e l Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 CP_1 Parte_5
,
[...] Parte_6 CP_2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
, quali eredi del dott. , nonché CP_8 Controparte_9 Parte_7
, quale socio unico della Genesis S.r.l., con ordinanza depositata
[...]
il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 7/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3973/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2641/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 20 luglio
2021, notificata il 22 luglio 2021, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Angela Cascone (c.f.:
; C.F._2
APPELLANTE
E
pag. 2/37 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi, come da procura C.F._4
apposta su foglio separato e autenticato con firma digitale, dall'avv.
AR ME (C.F.: ; C.F._5
APPELLATI
NONCHE'
Parte_4
(C.F./P.I. , in persona del Direttore Generale p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e delibera dirigenziale di conferimento di incarico, pubblicata sull'Albo Pretorio, dagli avvocati Antonella AZ (C.F.
) e LO AZ (C.F. ); C.F._6 C.F._7
APPELLATA
E
(p. iva , in persona del Parte_6 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Andrea Santi (C.F. ) del Foro di Modena CodiceFiscale_8
e dall'Avv. Francesca Romana Doria (C.F. ) del CodiceFiscale_9
Foro di Napoli;
APPELLATA
E
(P. IVA , già Controparte_10 P.IVA_3 Controparte_11
in persona del procuratore e legale rappresentate p.t., dott.
[...]
pag. 3/37 , rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, Controparte_12
dall'avv. Eva Tortora (c.f.: ); CodiceFiscale_10
APPELLATA
E
, E , quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
eredi del dott. ; Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
E
, socio unico e l.r.p.t. del centro Genesis S.r.l.; Parte_7
APPELLATO CONTUMACE
E
– e Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante: “.. l'adita Corte voglia così provvedere:
A) In via preliminare, annullare la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare le domande formulate dagli appellati nei confronti dell'attuale appellante attesa la infondatezza sia in merito all'an che al quantum e comunque per tutte le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di appello;
B) In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare, riformare la sentenza nella
pag. 4/37 parte in cui prevede a carico del dott. una percentuale di Pt_1
responsabilità pari ad 1/3 in luogo di una percentuale notevolmente inferiore proporzionata all'effettivo e concreto contributo causale del dott. nella causazione dell'evento; Pt_1
C) Condannare gli appellati, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, alla luce delle argomentazioni svolte, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU con la nomina di nuovi professionisti al fine di accertare il nesso eziologico tra i danni espressamente lamentati e lo specifico operato del dott. Parte_1
Per e “.. In via pregiudiziale, Parte_2 Parte_3
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Parte_1
inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
In via preliminare, dichiarare con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348-bis, primo comma.
Nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2641/2021 pubblicata in data
20 luglio 2021.
In via istruttoria, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale”.
pag. 5/37 Per l : “1) in via preliminare, per tutte Parte_4
motivazioni in epigrafe dichiarare, rispetto al caso di specie, la carenza di legittimazione passiva della Parte_4
, in quanto legittimata sarebbe solo il Centro Genesis e o il Dott.
[...]
e comunque secondo le percentuali di danno come sopra Parte_1
evidenziate ; 2) in via subordinata, ove mai riconosciuta la responsabilità anche solo concorrente, e o esclusiva condannare in manleva e tenere indenne la convenuta azienda, la e Controparte_13
delle coassicuratrici con sede legale in Firenze alla Parte_8
Piazza della Libertà n. 6, e della;
4) In via del Controparte_5
tutto subordinata, sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento della pretesa risarcitoria vantata dall'attore, rigettare la domanda nei confronti della , in quanto in ottemperanza alle leggi Parte_4
attuali di medicina, nessuna colpa per la verificazione del danno le sarebbe eventualmente imputabile, stante la corretta e prudente applicazione della clinica medica e farmacologica, e per tale ragione estrometterla dal presente giudizio, dichiarando tenuta a mallevarla da quanto fosse obbligata a pagare all'attore per l'effetto dell'emananda sentenza l'effettivo legittimato passivo, che nel caso in specie si identifica nel Centro Genesis, stante il massivo contributo causale alla patologia dell'attrice; 5) In via sempre subordinata, nella inopinata ipotesi di condanna della comparente, riconoscere il concorso di colpa con gli altri convenuti effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale riduzione della pretesa risarcitoria a danno dell Parte_4
; 6) Condannare l'attore alla rifusione delle spese di giustizia;
7)
[...]
Emettere ogni altro provvedimento del caso.”. pag. 6/37 Per : “1) accertare la acquiescenza parziale, ex art. Controparte_10
329, 2° comma, c.p.c. dell'appellante, dott. , sui capi della Parte_1
sentenza relativi al rapporto contrattuale stipulato tra Controparte_10
e l'appellante (cft. pagine 16-17 – 18 – 19 della sentenza) e,
[...]
pertanto, dichiararsi formato il giudicato sul predetto rapporto giuridico;
in via gradata ed in ogni caso: 2) accertare la inoperatività della invocata polizza assicurativa n. 284A3180 per tutti i motivi dedotti in comparsa, coerentemente con la pronuncia di primo grado;
3) ovvero, accertare tutte le limitazioni contrattuali eccepite;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”.
Per “In via principale, accertato il Parte_6
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al rigetto di ogni domanda svolta nei confronti degli eredi del dott.
[...]
, con conseguente assorbimento di ogni domanda proposta CP_9
contro decidere secondo Giustizia sui motivi Parte_6
di appello proposti dal dott. . In subordine, nella Parte_1
denegata ipotesi in cui non sia ritenuta passata in giudicato la sentenza con riguardo al rigetto di ogni domanda nei confronti degli eredi del dott. respingere ogni eventuale domanda nei confronti Controparte_9
di per effetto dell'accoglimento delle eccezioni di Parte_6
inoperatività della polizza e/o dei limiti della copertura assicurativa, per effetto delle domande ed eccezioni svolte dalla Compagnia nel giudizio di primo grado ed espressamente riproposte in questa sede e con il presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, per l'effetto: - ove si accertasse la fondatezza della domanda attorea e una diretta responsabilità (pro
pag. 7/37 quota) del dr. , accertare la inoperatività della polizza ai Controparte_9
sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza e pertanto rigettare la domanda di rivalsa verso , Parte_6
per quanto occorrer possa previo annullamento del contratto assicurativo;
- in via subordinata, qualora si accertasse una responsabilità concorrente del dr. e l'infondatezza della Controparte_9
suesposta eccezione, accertare e dichiarare che la polizza di Parte_6
opera in 2° rischio rispetto a quella stipulata dal Centro Genesis
[...]
e, previa emanazione dell'ordine di esibizione della polizza della clinica e previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Assicuratore, dichiararne l'obbligo di tenere indenni gli eredi del dr. di CP_9
quanto questi fossero tenuti a versare agli attori e conseguentemente condannare l'Assicuratore del Centro Genesis a versare loro detto importo, oltre il rimborso delle spese legali del presente procedimento, altresì dichiarando il diritto degli eredi del dr. ad essere tenuti CP_9
indenni dalla o, per essa, dalla Compagnia Assicuratrice CP_14
stipulante, condannando questa ai relativi pagamenti. In particolare, per
l'ipotesi che gli eredi del Dr. dichiarino di volersi Controparte_9
avvalere della polizza stipulata dalla di per la responsabilità civile verso terzi a loro favore, accertare e dichiarare il diritto di questi e di ad essere tenute indenni dalla Compagnia Parte_6
stipulante dalle conseguenze della accertata responsabilità professionale. - in alternativa a quanto sopra concluso e cioè per l'ipotesi di accertamento negativo della stipula di una polizza da parte del Centro
Genesis a favore dei propri collaboratori, accertare e dichiarare che la polizza di opera solo in caso di insolvenza del Parte_6
pag. 8/37 Centro Genesis, ai sensi dell'art. 16, n. 2, delle condizioni contrattuali;
- nei casi di accoglimento della domanda attorea anche nei confronti degli eredi del dr. , determinare il grado percentuale di CP_9
responsabilità dei convenuti e dr. e Controparte_15 Parte_1
del terzo chiamato dr. , in vista della determinazione dei Controparte_9
confini dell'obbligo risarcitorio e indennitario in capo tutti i soggetti processuali e in vista dell'azione di regresso;
- in via di estremo subordine, ove si dovesse ritenere la operatività della copertura assicurativa, accertare e dichiarare che è tenuta a Parte_6
indennizzare gli eredi dell'assicurato nei limiti di polizza, e dunque: 1) con esclusione di ogni rivalsa per i danni subiti dall'attore Sig. Pt_3
2) in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dalle Compagnie di assicurazione del ovvero, in caso di mancanza di Controparte_15
copertura assicurativa della struttura per il solo caso di insolvenza della struttura, ex art. 16, n. 3, polizza;
3) entro i limiti della quota di responsabilità del dr. , con esclusione di ogni Controparte_9
responsabilità derivantegli in via solidale, anche ai sensi degli artt. 16 e
18 delle condizioni generali di contratto;
4) entro il massimale di euro cinquecentomila;
5) con franchigia di euro 1.000,00; 6) con esclusione dei danni correlati ad assenza di consenso informato. - in via istruttoria, si ripropongono anche in questa sede, sempre in via cautelativa e ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le istanze istruttorie svolte dalla difesa di
, con richiesta di ammissione dei mezzi di prova Parte_6
dedotti con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 16.04.2010, da aversi qui per integralmente ritrascritti. Con salvezza di spese e compensi.”. pag. 9/37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9-10-11.10.2006, e Parte_2
adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_3
deducendo che: - a causa di “problemi di fertilità”, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, dopo che eseguì un esame Parte_2
isterosalpingografico che mostrava “utero in sede e tube inietatte e pervie” e uno spermiogramma con spermiocultura, si Parte_3
rivolgevano al centro Genesis al fine di ottenere assistenza;
- il direttore del Centro Genesis, dott. , dopo aver eseguito Parte_1
esami ecografici e un post-coital test, sottoponeva la ad un Pt_2
programma terapeutico con induttori della ovulazione mediante Gonal
F, a cui seguiva l'inseminazione assistita, eseguita il 28 aprile e 29 aprile 2004, coincidenti con il 14° e 15° giorno del ciclo, un trattamento con Gonasi 5000 e la terapia con Prontogest 100mg; -in data 30 aprile 2004, la iniziava a presentare una sintomatologia Pt_2
dolorosa addominale alla quale, il , contattato telefonicamente, Pt_1
non dava alcuna rilevanza;
- il 3 maggio 2004, persistendo il dolore addominale e in concomitanza con il suo acuirsi, la paziente si recava presso il centro Genesis, ove il eseguita un'ecografia, la Pt_1
tranquillizzava sulla normalità della situazione dolorosa;
- successivamente, in data 9 maggio 2004, su consiglio del medesimo medico, la paziente, persistendo lo stato algico, veniva indirizzata presso la casa di Cura “S. Maria della Salute” di Santa Maria Capua
Vetere, ove veniva ricoverata con la diagnosi di ingresso “sindrome da
pag. 10/37 iperstimolazione ovarica”, e, dopo un esame emocromocitometrico e un beta –HCG, veniva trasferita all'Azienda ospedaliera Parte_4
; - dalla cartella clinica ivi redatta emergeva che i sanitari, dopo
[...]
averle somministrato i farmaci del caso, diagnosticavano “sindrome da iperstimolazione ovarica grave da induzione farmacologia della ovulazione”; -nel corso della degenza in ospedale il quadro clinico della si aggravava notevolmente, necessitando la medesima di essere Pt_2
trasferita nel reparto di rianimazione, già in data 10 maggio 2004, nonché di essere sottoposta a trattamenti dialitici a partire dal 21 maggio 2004; -la paziente, dopo aver presentato un'insufficienza respiratoria, una tachipnea, un'insufficienza renale acuta con contrazione della diuresi, edemi diffusi, aver subito l'incannulazione di una vena centrale ed essere stata nutrita per via parenterale, in data 21 maggio 2004, dopo una paracentesi, subiva l'interruzione della gravidanza;
-il 25 maggio 2004, la paracentesi ecografica in regione sottoepatica dava luogo alla fuoriuscita di liquido purulento fetido e i sanitari decidevano di sottoporla ad intervento urgente di ovariectomia bilaterale e omentectomia parziale con sbrigliamento di aderenze intestinali, lavaggio peritoneale e posizionamento di drenaggio addominale con lavaggio continuo, per poi trasferirla nel reparto di rianimazione sino al 21 giugno 2004; - in data 1 giugno
2004, la paziente subiva altresì un intervento di tracheotomia;
- trasferita nel reparto di chirurgia d'urgenza, le veniva praticata una biopsia alla gamba destra per la comparsa di dermatite agli arti inferiori;
- , dopo quasi due mesi di degenza, il 3.7.2004 Parte_2
veniva dimessa dall'ospedale di con la diagnosi di stato settico Pt_4
pag. 11/37 da peritonite generalizzata per gangrena ovarica bilaterale e insufficienza renale acuta (I.R.A.); - alla paziente residuavano gravi postumi invalidanti rappresentati da sterilità e menopausa chirurgica a
32 anni per ovariectomia bilaterale, sindrome aderenziale addominale dolorosa post-chirurgica, cicatrici al collo (depressa per 2-3 mm della lunghezza di 13 mm a disposizione trasversale) e all'addome (diverse cicatrici di cui una di ben 24 cm) e area ipercheratosica in regione retrocalcaneare a sinistra, aree di alopecia in regione parieto-occipitale destra e parietale sinistra, nonché disturbi depressivi.
Gli attori lamentavano, in particolare, che i sanitari del CP_15
e il dott. non li avevano adeguatamente informati sui
[...] Pt_1
metodi della procreazione assistita, sui possibili effetti collaterali e sui rischi, avevano omesso di eseguire gli screening preliminari raccomandati dalle linee guida internazionali, avevano sottovalutato l'esito del dosaggio del beta estradiolo, il cui valore rilevato li avrebbe dovuti indurre alla sospensione del farmaco Gonal F 75, per sospetta sindrome da iperstimolazione ovarica (OHS), non avevano rispettato le regole dettate dalla normativa sulla fecondazione assistita (in relazione alla predisposizione di apposita scheda di riferimento, alla raccolta del liquido seminale, alla mancata effettuazione di esami sul campione di liquido seminale), ed imputavano all Parte_4
di non aver tempestivamente prestato le
[...]
cure mediche del caso, determinando l'aggravamento del quadro clinico della paziente.
pag. 12/37 Pertanto, gli istanti chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi patiti.
Si costituivano il dott. e i quali Parte_1 Controparte_15
rilevavano l'infondatezza della domanda e chiedevano di essere autorizzati a chiamare, rispettivamente, in causa la Zurich Insurance
Company S.A., quale assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, e il dott. , quale medico che aveva effettuato Controparte_9
l'intervento di inseminazione.
Si costituiva, altresì, l' Parte_4
, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo
[...]
che la responsabilità era da ascrivere, in via esclusiva, agli altri convenuti. Chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e delle coassicuratrici Controparte_16 Controparte_4
e ai fini della manleva. Controparte_5
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la sua totale Controparte_9
estraneità ai fatti di causa, avendo egli eseguito solo la prima delle due inseminazioni prescritte per la fecondazione assistita, su indicazione e sulla base delle direttive impartite dal dott. , che era assente in Pt_1
quella data. In ogni caso, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Compagnia ai fini Parte_6 Controparte_5
della manleva.
Si costituivano , e CP_13 Controparte_4 [...]
le quali facevano proprie tutte le eccezioni, Controparte_5
deduzioni e conclusioni rassegnate dall' in Parte_4
pag. 13/37 relazione alle domande attoree. Riguardo al rapporto di garanzia, eccepivano il limite del massimale, chiedevano l'esclusione dalla rivalsa in manleva nei loro confronti di qualunque condanna dell'assicurata determinata solo in forza di un vincolo di solidarietà con altri soggetti responsabili per il medesimo evento, chiedevano la suddivisione della somma dovuta per la rivalsa in manleva tra le tre coassicuratrici nelle quote percentuali di rispettiva competenza, senza alcun vincolo di solidarietà.
Si costituiva anche Zurich Insurance Company S.A., la quale eccepiva l'inoperatività della polizza invocata dal proprio assicurato Pt_1
, siccome stipulata dallo stesso un mese dopo la notifica
[...]
dell'atto di citazione da parte degli attori, pur avendo dichiarato, all'atto della relativa sottoscrizione, di non conoscere fatti od atti che potessero comportare la richiesta di risarcimento a termini di polizza.
La compagnia, dunque, chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta dal dott. , previa declaratoria di annullamento del Pt_1
contratto assicurativo e, in via gradata, faceva rilevare che la polizza stipulata escludeva espressamente la garanzia per i danni asseritamente derivanti dall'esercizio dell'attività di direttore sanitario. Eccepiva, ancora, la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito e manlevato. Deduceva l'inoperatività della polizza in ipotesi di accertata responsabilità dell'assicurato in via solidale con altri responsabili. Sosteneva, ancora, l'operatività della polizza a secondo rischio, ovvero per la eccedenza del massimale della polizza garante del dott. , di quella stipulata dalla convenuta CP_9 Pt_4
pag. 14/37 e di quella, ove esistente, della garante Genesis. Nel Parte_4
merito, contestava la domanda attorea.
Infine, autorizzata la relativa chiamata in causa, si costituiva la quale sosteneva l'infondatezza della Parte_6
domanda proposta nei suoi confronti, sia per l'inoperatività della polizza invocata, sia per l'assenza di responsabilità del dott. CP_9
.
[...]
Il giudizio veniva interrotto al verificarsi messa in liquidazione coatta amministrativa della della dichiarazione di Controparte_5
decesso del dott. e, infine, della cancellazione di Controparte_9
dal registro delle imprese. Controparte_15
La causa veniva riassunta da e Parte_2 Parte_3
prima nei confronti di in persona del liquidatore, Controparte_5
poi verso gli eredi del dott. , infine nei confronti di CP_9 Parte_7
, quale socio unico del essendo stata
[...] Controparte_15
quest'ultima società cancellata dal registro delle imprese.
La causa veniva istruita escutendo i testi, e Testimone_1 Tes_2
indotti dagli attori, e e
[...] Testimone_3 Tes_4
entrambe impiegate del Centro Genesis ed indotte dal dott. . Pt_1
Veniva, poi, espletata CTU medico-legale.
Quindi, il Tribunale di S.M.C.V. pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto: - dichiara
l'esclusiva responsabilità di , (quale Parte_1 Parte_7
pag. 15/37 socio unico e successore di e Controparte_15 [...]
in ordine ai fatti per cui è causa e Parte_4
li condanna in solido al pagamento, in favore di , a titolo Parte_2
di risarcimento del danno, della somma di € 272.786,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo e in favore di a titolo di risarcimento del Parte_3
danno, della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) accerta che la responsabilità per i fatti di causa va imputata per 1/3 a carico dei convenuti e (quale socio Parte_1 Parte_7
unico e successore di e per i restanti 2/3 a carico Controparte_15
dell' ; 3) Parte_4
rigetta la domanda proposta da (quale socio unico e Parte_7
successore di nei confronti degli eredi del dr. Controparte_15 [...]
; 4) rigetta la domanda di manleva proposta da CP_9 Pt_1
verso Zurich Insurance Company S.A.; 5) accoglie la domanda di
[...]
garanzia formulata dall Parte_4
nei confronti di (Già
[...] Controparte_17
“ Controparte_18
), ( Controparte_19 Controparte_20
Già , e Controparte_4 [...]
, e, per Controparte_21
l'effetto: - condanna le tre coassicuratrici, ciascuna negli limiti di ripartizione del rischio , 30% 20% CP_22 Controparte_5
e senza vincolo di solidarietà, a manlevare l' CP_4 [...]
da tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare in Parte_4
pag. 16/37 esecuzione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno e per le spese di giudizio e di ctu;
6) condanna , Parte_1 Parte_7
(quale socio unico e successore di e l'
[...] Controparte_15 [...]
in solido, al Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 28.200,00, di cui € 1.200,00 per esborsi e € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7) pone definitivamente le spese per la ctu, come liquidate nel corso del giudizio, a carico di , (quale socio unico Parte_1 Parte_7
e successore di e l' Controparte_15 Parte_4
in solido;
8) condanna (quale
[...] Parte_7
socio unico e successore di al pagamento delle spese Controparte_15
di lite in favore di , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
che liquida in complessivi € 12.698,00 , di cui € 20,00 per esborsi
[...]
e € 12.678, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di Zurich Insurance Company S.A., che liquida in complessivi € 12.678,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva
e cpa come per legge;
10) compensa interamente le spese di giudizio tra gli eredi di e . Controparte_9 Parte_6
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 22.7.2021, interponeva appello, con atto notificato in data 20/09/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei pag. 17/37 termini processuali, con invito a comparire all'udienza del 2.2.2022,
, instando per l'accoglimento delle sopra riportate Parte_1
conclusioni.
Con comparsa depositata in data 11.1.2022, si costituivano Parte_2
e i quali eccepivano preliminarmente
[...] Parte_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito ne rilevavano l'infondatezza.
Con comparsa depositata in data 1.6.2022, si costituiva, altresì
l' , la Parte_4
quale, nel reiterare le difese proposte in primo grado, concludeva per il rigetto dell'appello.
La compagnia assicuratrice , nel costituirsi in Controparte_23
giudizio, rilevava che il aveva prestato acquiescenza Pt_1
relativamente al capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l'inoperatività della polizza dallo stesso invocata onde esser manlevato in caso di condanna.
nel costituirsi in giudizio, rilevava Parte_6
l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante nei confronti del dott. . CP_9
Rimanevano contumaci gli eredi del dott. , Controparte_9 Parte_7
, e
[...] Controparte_24 Controparte_4 [...]
Controparte_5
pag. 18/37 Con ordinanza del 20.5.22, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, formulata dall'appellante.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
7.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da e Parte_2
ritenendo, in adesione alle conclusioni cui Parte_3
giungevano i CCTTUU, che sussistevano “due profili di malpractice medica, imputabili rispettivamente alla struttura sanitaria privata e a quella pubblica”, addebitando, ai fini del relativo riparto nei rapporti interni, la responsabilità riscontrata nella misura di un terzo in capo alla struttura privata e al dott. , quale medico ginecologo della Pt_1
pag. 19/37 paziente, e per i restanti due terzi in capo all' Parte_4
.
[...]
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che il dott. Pt_1
aveva “dapprima sottovalutato l'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, il cui valore alla data del 23.04.04 era già sintomatico di fattori di rischio (2200 pg/ml) ed ha poi omesso la sospensione del farmaco, sebbene al controllo successivo del 26.04.04 il valore dell'estradiolo fosse ancora salito (2686,2 pg/ml)”, nonostante la paziente manifestasse dolori pelvici significativi, che avrebbero dovuto indurre il sanitario “a monitorare le condizioni cliniche della paziente, giacché le algie addomino-pelviche, pur non essendo patognomoniche, possono rappresentare il sintomo di una reazione eccessiva al principio attivo del farmaco…”.
Di contro, il primo Giudice escludeva che sussistessero profili di responsabilità sanitaria in capo al dott. , il quale aveva CP_9
eseguito il primo intervento di inseminazione intrauterina del
28.04.04, poiché la responsabilità era connessa alla “sottovalutazione dell'innalzamento dei valori di estradiolo, unitamente al persistere prolungato dei dolori addomino-pelvici e alla omessa sospensione del farmaco Gonal, ovvero, in definitiva, nella omessa individuazione del rischio di OHSS”, comportamenti che, rientrando tra le competenze specifiche del ginecologo che seguiva la , dovevano essere Pt_2
imputati allo stesso in via esclusiva.
Veniva, invece, riscontrata la responsabilità dell Controparte_25
, avendo i sanitari ivi operanti causato alla paziente un grave
[...]
pag. 20/37 stato settico conseguente alla prima paracentesi, per avere omesso di somministrare la terapia antibiotica nel postoperatorio, al punto da rendere poi necessario, in via di urgenza, un intervento di laparotomia esplorativa.
Infatti, in data 21.05.2004, presso la predetta struttura, la paziente subiva una “paracentesi, con asportazione di circa 500 cc di liquido e che successivamente, nella stessa data, ad orario imprecisato, veniva effettuata l'interruzione volontaria della gravidanza” senza che venisse documentata alcuna somministrazione di terapia antibiotica a seguito di tali procedure. La veniva sottoposta, “quattro giorni dopo, Pt_2
ovvero il 25 maggio, a causa del persistere del quadro clinico…ad un secondo intervento di paracentesi, nel corso del quale fuoriusciva liquido puruloide fetido, significativo di infezione acuta”, situazione che rendeva necessario ed urgente l'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che il collegio peritale aveva ripartito la predetta responsabilità “in 1/3 a carico dei sanitari del Centro
Genesis e nei restanti 2/3 a carico dell , in Controparte_26
considerazione del fatto che gli esiti dell'intervento chirurgico di anessiectomia bilaterale, omentectomia parziale e sbrigliamento delle aderenze intestinali sono stati, ovviamente, maggiormente invalidanti per la paziente, e che se fosse stata approntata adeguata terapia antibiotica, la OHSS insorta avrebbe determinato, quale postumo invalidante permanente, soltanto saltuarie manifestazione algiche e modesti disturbi del transito intestinale”.
pag. 21/37 Ciò posto sul piano dell'an debeatur, il Tribunale, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, liquidava la somma di euro 221.556,50, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore di , quale Parte_2
ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa subito, per l'inabilità temporanea totale di 54 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% per 45 giorni, nonché per l'invalidità permanente del 35% e del conseguente danno morale.
In favore di invece, il Tribunale liquidava in via Parte_3
equitativa la somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per sofferenza soggettiva.
Il primo Giudice rigettava la domanda proposta dal nei Pt_1
confronti della compagnia assicuratrice Zurich Insurance, ritenendo inoperante la polizza, in applicazione della clausola che escludeva la copertura per i sinistri noti all'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, tra i quali rientrava quello oggetto del giudizio, avendo il medico già ricevuto, alla data cui risaliva detta sottoscrizione, la notifica dell'atto di citazione.
La domanda di manleva proposta dall' Parte_4
veniva, invece, accolta e l'obbligazione di manleva veniva ripartita, come previsto dalla clausola del contratto di coassicurazione, in misura del 50% in capo alla , del 30% in capo alla e CP_13 Controparte_5
del restante 20% in capo alla CP_4
§ 4.
pag. 22/37 Deve premettersi che l' , nel costituirsi, Parte_4
non proponeva appello incidentale, avverso il capo di sentenza che ne affermava la responsabilità, essendosi limitata ad una mera trasposizione, nella propria comparsa, del contenuto delle difese svolte in primo grado.
Ne segue che, in difetto di proposizione di un gravame incidentale, il
Collegio sia esonerato dal dovere di esaminare tali deduzioni difensive, essendo il capo di decisione con cui si affermava la responsabilità dell coperto dal giudicato. Pt_4
Del pari risultano coperti da giudicato per acquiescenza i capi di sentenza con i quali veniva respinta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di e la domanda di regresso Pt_1 CP_1
dell nei confronti del dott. . Parte_4 Controparte_9
§ 5.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
di primo grado per avere il Giudice, aderendo “in maniera acritica” alle conclusioni rese dal collegio peritale, nonostante le stesse fossero state contestate specificamente dal proprio consulente di parte, ritenuto sussistente la responsabilità di esso appellante.
L'istante, in particolare, sosteneva che i CCTTUU, pur rilevando, da un lato, che le cure praticate dai sanitari del Centro Genesis venivano attuate nel rispetto delle regole dell'arte medica, e pur qualificando l'insorgenza dell'iperstimolazione ovarica come una complicanza normale della pratica operata, ritenevano, tuttavia, gli stessi pag. 23/37 responsabili per la mancata individuazione del rischio di verificazione di tale sindrome, da valutarsi in base al valore dell'estradiolo.
Al riguardo, peraltro, i CTU sostenevano che il medico avrebbe dovuto, secondo una valutazione di mera opportunità, sospendere il trattamento, essendo il valore dell'estradiolo in concreto riscontrato comunque inferiore al limite 3000 pg/ml, indicato come fattore di rischio secondo i parametri dettati dall CP_27
Quindi, la CTU non poteva fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di esso appellante, essendosi gli ausiliari limitati ad esprimere una mera valutazione di carattere soggettivo (effettuata ex post) e non un'analisi supportata da protocolli ufficiali, posto che, in base a questi ultimi, i valori dell'estradiolo riscontrati sulla paziente non erano da ritenersi a rischio, essendo pari a 2200 pg/ml elevatisi poi 2600 pg/ml.
Peraltro, tali affermazioni erano state dai CTU ulteriormente confermate, avendo gli stessi, in sede di risposta ai rilievi dei CT di parte, osservato che “I principali fattori di rischio … nelle tecniche di riproduzione assistita (ART).. sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 3000 pg/ml (11.000 pmol/l) e dalla presenza di 20 o più follicoli di diametro uguale o superiore a 12mm.Quando i livelli di estradiolo superano 5500 pg/ml (20.200 pmol/l) ed in presenza di 40 o più follicoli, è opportuno evitare la somministrazione della Hcg”, confermando, in tal modo, come, nella specie, i valori di laboratorio non solo fossero ancora nella norma ma fossero ben lontani dalla soglia prevista per l'eventuale sospensione. pag. 24/37 Ed ancora, sempre in sede di replica ai rilievi di parte, i CTU puntualizzavano che “i dati clinici non erano di grande sospetto e rischio per la sindrome di iperstimolazione ovarica, ma come già esposto nella bozza di relazione di CTU, esprimevano un possibile rischio OHSS”.
Nella specie, quindi, avendo i CTU stigmatizzato l'operato del dott.
solo in termini di opportunità, doveva escludersi la possibilità Pt_1
di ravvisare, a carico dello stesso, profili di imperizia, imprudenza e negligenza.
Del resto, gli stessi CTU, nell'argomentare le proprie deduzioni,
“ammettevano espressamente (Cfr. pag. 65) che non esiste un orientamento comune e le scelte di ogni centro possono anche risultare contrastanti precisando che all'epoca dei fatti per tale affezione non erano previsti protocolli terapeutici definiti ed universalmente accettati”.
Invero, sosteneva l'appellante, “la comparsa di alcuni sintomi come distensione addominale, nausea, vomito sono segni significativi dell'insorgenza di una forma moderata di iperstimolazione ovarica che richiede unicamente il ricovero in ospedale. Ricovero che veniva ritualmente e prontamente consigliato dal dott. come Pt_1
definitivamente accertato dagli stessi periti nella esplicazione dell'iter clinico”.
Ed ancora, la sentenza era errata, avendo ascritto al medico la colpa consistita nel non avere eseguito, nell'arco temporale di 13 giorni, alcun controllo ecografico.
pag. 25/37 Tale conclusione era smentita dalla CTU, la quale, invece, confermava, che nell'arco di tempo intercorso tra il 30.4.2004 ed il 9.5.2004, il dott.
aveva sottoposto la paziente a visita con controllo ecografico Pt_1
presso il proprio centro e consigliato il ricovero della medesima presso la Controparte_28
In ultimo, il lamentava che il Tribunale aveva affermato la sua Pt_1
responsabilità, nonostante fosse risultato carente il nesso di derivazione eziologico tra la condotta ad esso ascritta e i danni subiti dalla paziente, evidenziando come la mancata somministrazione della terapia antibiotica, da parte dei sanitari dell dopo CP_29
l'esecuzione del primo intervento di paracentesi, integrasse una causa da sola sufficiente a determinare “il danno”.
Sul punto, l'istante deduceva che “i CTU espressamente dichiarano come
l'iperstimolazione ovarica è una normale complicanza della tecnica di fecondazione, eseguita a dire degli esperti incaricati, secondo la regola dell'arte” ed espressamente escludevano che l'infezione fosse stata causata dall'attività di inseminazione avvenuta presso il centro
Genesis.
In ultimo, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta a lui ascritta e i danni subiti dagli attori in primo grado “in palese violazione di concetti giuridici… sulla scorta della circostanza che l'operato di quest'ultimo si poneva come elemento scatenante (non causale!)”.
§ 6.
pag. 26/37 Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 7. pag. 27/37 Venendo al merito, l'appello è infondato.
Invero, come dinanzi osservato, esso muove dalla considerazione che le conclusioni a cui giungevano gli ausiliari del Tribunale fossero contraddittorie ed errate non essendo riscontrabile alcuna imperizia nel comportamento del dott. che aveva seguito, quale Pt_1
ginecologo operante presso il centro Genesis, la nella procedura Pt_2
di procreazione medicalmente assistita, mentre la responsabilità per le conseguenze dannose patite dai danneggiati dovevano essere attribuite esclusivamente in capo all Parte_4
per non avere i medici della stessa somministrato alla paziente gli antibiotici dopo aver eseguito l'intervento di paracentesi.
L'assunto dell'appellante è, tuttavia, sconfessato dalle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado.
In primo luogo, giova chiarire che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, a firma del collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal dott. non siano affatto Persona_1 Persona_2
contraddittorie, avendo gli esperti sostenuto che il comportamento dei sanitari del centro Genesis fu corretto relativamente all'indicazione terapeutica ““AIH/ICSI”, nel rispetto della gradualità delle tecniche di pma” e con riferimento tanto all'esecuzione del trattamento di induzione multipla dell'ovulazione, quanto alla posologia di somministrazione farmacologica che “fu adeguata rispetto alle indicazioni cliniche e scientifiche dell'epoca: Gonal F 75, 2 fiale/die dal 3° giorno, in 13° giorno Gonasi 5000 UI'S (annotazione presente nella sezione "induzione multipla ovulazione") o 5.000 1 f/im di Profasi pag. 28/37 (annotazione contenuta nel "diario clinico") e dal 16° giorno
Prontogest”.
Tuttavia, gli ausiliari del primo Giudice ritenevano che il trattamento non risultasse adeguato, nella misura in cui i sanitari “pur praticando un controllo delle condizioni della paziente mediante monitoraggio ecografico ed ormonale, non considerarono rischioso l'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, (2200 pg/ml esame del 23.04.04)”.
I CCTTUU soggiungevano che “Allo stesso modo, all'esito del secondo controllo (E2 2686,2 pg/ml) del 26.04.04, (i sanitari, n.d.r.) non sospesero il programma terapeutico” nonostante la paziente avesse riferito, come confermato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, che, trascorsi alcuni giorni dalla stimolazione farmacologica dell'ovulazione, riscontrava la comparsa di dolori addominali, e che “in questi casi, è indicato monitorare le condizioni cliniche della paziente, giacché le algie addomino-pelviche, pur non essendo patognomoniche, possono rappresentare il sintomo di una reazione eccessiva al principio attivo del farmaco”.
Successivamente al controllo del 26.4.2004, i sanitari del Centro
Genesis non eseguirono ulteriori controlli per monitorare la paziente, finché il “09.05.04, a causa dei dolori addominali, su indicazione del dott.
, Direttore del Centro Genesis” si ricoverava con diagnosi di Pt_1
“sindrome di iperstimolazione ovarica”.
Ebbene, dalla disamina delle considerazioni medico-legali del collegio peritale non emerge alcuna contraddizione, essendo chiaramente pag. 29/37 evincibili quali profili di responsabilità gli ausiliari del Tribunale abbiano riscontrato nella vicenda clinica oggetto del loro esame, fermo restando che gli stessi abbiano, altresì, escluso che sia con riferimento all'indicazione terapeutica sia con riferimento all'indicazione della posologia del trattamento farmacologico somministrato a
[...]
non emergessero profili di imperizia. Pt_2
Invero, lungi dal contraddirsi, nel rispondere alle controdeduzioni del consulente tecnico di parte, prof. il Collegio peritale ribadiva Per_3
quanto precedentemente espresso circa la corretta indicazione terapeutica e l'assenza di rilievi nell'indicazione posologia dei farmaci, laddove sosteneva che “nella fattispecie l'induzione multipla dell'ovulazione e la pratica dell'AIH, furono attuate nel rispetto delle regole dell'arte medica, tant'è che l'esito della procedura fu positivo, giacché la paziente risultò gravida”, e - per quanto concerne i rilievi del consulente di parte in ordine ai valori di estradiolo e alla risultanze ecografiche, i quali, secondo il perito di parte, erano “di grande sospetto
e rischio” -, affermava che “i dati clinici certamente non erano di grande sospetto e rischio per la sindrome di iperstimolazione ovarica, ma, come già esposto nella bozza di relazione di CTU, esprimevano un possibile rischio di OHSS”, rischio che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori controlli ed il dosaggio dei livelli sierici fino a sospendere l'assunzione del Gonal F 75 Ui.
Quanto al mancato superamento del valore soglia di estradiolo, essendo stato riscontrato, al controllo del 26.4.2004, il dato di 2.686 pg/ml, inferiore a quello limite preso a riferimento dall' il CP_27
pag. 30/37 Collegio peritale, rispondendo alle controdeduzioni del dott. Per_4
consulente dell'odierno appellante, sosteneva che in presenza di siffatto valore e dei concomitanti fattori di rischio “al fine di scongiurare un possibile rischio di OHSS e tutelare la salute della paziente, seppure i valori di estradiolo erano di poco inferiori a quelli posti come riferimento dall sarebbe stato più opportuno CP_27
sospendere il piano terapeutico”.
L'appellante sosteneva che il Tribunale non avrebbe dovuto addebitargli alcun profilo di responsabilità in quanto la valutazione del
Collegio peritale veniva espressa in termini di mera opportunità, e non di necessità di tenere la condotta doverosa omessa.
Tale censura non coglie nel segno in quanto l'appellante non tiene conto del fatto che il Collegio peritale ha espresso in termini chiari, circostanziati ed esenti da vizi logici (cfr. relazione peritale, pg 80 ss.), che la responsabilità dei sanitari del Centro Genesis deriva dalla mancata individuazione del rischio di una sindrome da iperstimolazione ovarica severa (OHSS) durante il monitoraggio ecografico ed ormonale, pur in presenza di segni laboratoristici in tal senso. In particolare, al veniva addebitato di avere Pt_1
sottovalutato il fattore di rischio, rappresentato dall'innalzamento dei livelli ematici dell'estradiolo, riscontrato in data 23.04.04 (2200 pg/ml) e in data 26.04.04 (2686,2 pg/ml), che invece avrebbe dovuto indurli a sospendere la somministrazione del Gonal F.
Né, invero, al fine di escludere la responsabilità del sanitario, risulta dirimente valorizzare il dato per cui, dopo che in data 30.4.2004 la pag. 31/37 paziente aveva lamentato dolori addominali, il dott. aveva Pt_1
sottoposto la medesima a visita in data 3.5.2004 e, successivamente, persistendo le algie, ne aveva disposto il ricovero in data 9.5.2004.
Appare, infatti, evidente che tali comportamenti intervenivano quando la sindrome era già insorta e si era, quindi, già verificato il mancato rilievo, da parte del medico, della situazione di rischio che avrebbe dovuto indurre lo stesso, secondo il motivato parere dei CTU, a sospendere la somministrazione dei farmaci.
Quanto, poi, ai rilievi dell'appellante tesi a confutare l'esistenza del nesso causale, giova rimarcare che, secondo il Collegio peritale,
l'omissione del dott. “ha contribuito ad innescare il quadro Pt_1
clinico della sindrome da iperstimolazione ovarica insorta alcuni giorni dopo l'inseminazione intrauterina .. da qualificare, pertanto, come il
“primum movens” della catena fenomenica che determinò, in data
09.05.04, il ricovero della sig.ra presso la Parte_2 [...]
di S. Maria Capua Vetere (CE), con diagnosi di Controparte_30
ingresso di “sindrome da iperstimolazione ovarica”, ed il successivo trasferimento della paziente presso l' Parte_4
[...]
Gli stessi CTU, poi, in sede di risposta alle note del CT della
[...]
, teso a contestare l'affermata esistenza del Parte_9
nesso causale sulla scorta di argomentazioni di tenore analogo a quelle sottese alla censura in esame, rilevavano, con valutazione cui il Collegio intende prestare adesione siccome pienamente condivisibili, che “La realtà esitale evidenziata dagli scriventi in sede di c.t.u. poteva e doveva pag. 32/37 essere attribuita esclusivamente ai CP_31 Parte_4
che ebbero a prestare la loro opera ed assistenza alla paziente
[...]
nel corso della degenza, soltanto se la delineata condotta omissiva fosse risultata tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Ciò perché, sempre secondo consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali, il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi qualora si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile, causa, nel caso de quo, non qualificata come tale dai sottoscritti cc.tt.d'u. ..” (cfr. note di chiarimento depositate dai CTU nel fascicolo telematico di primo grado in data 15.3.2017).
Del resto, le affermazioni dei CTU appaiono pienamente coerenti con quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a
pag. 33/37 ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017 e, con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità omissiva, Cass. Civ. Ordinanza n. 16199 del
11/06/2024).
Nel medesimo senso si afferma, invero, costantemente che “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza
n. 92 del 04/01/2017; Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del 03/04/2024).
Deve, quindi, escludersi che, nella specie, la condotta dei sanitari dell , i quali in data 21.5.2004 omisero Parte_4
di somministrare alla la terapia antibiotica dopo averle Pt_2
praticato il primo intervento di paracentesi, possa qualificarsi come fattore interruttivo del nesso causale tra l'operato del e Pt_1
l'evento di danno.
Infatti, da un lato, la condotta omissiva del ha innescato la Pt_1
sindrome da iperstimolazione ovarica severa, dovendosi pag. 34/37 ragionevolmente affermare che, qualora il sanitario, avvedendosi dei fattori di rischio rilevati dai CTU, avesse sospeso il trattamento, lo stato patologico che rese necessario il successivo ricovero non si sarebbe verificato.
Dall'altro, la condotta omissiva colposa tenuta dai sanitari del nosocomio casertano non è qualificabile come fattore sopravvenuto, che inserendosi nella successione dei fatti faccia venir meno ogni legame tra le cause remote e l'evento, ponendosi fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Infatti, la contrazione, da parte di un soggetto ricoverato in ospedale e sottoposto a trattamento chirurgico, di uno stato infettivo, come in concreto verificatosi nel caso di specie, non costituisce un'evenienza assolutamente anomala ed inusuale, configurando, invece, un tipico fattore di rischio cui sono esposti tutti coloro che vengano a trovarsi in quella determinata situazione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 8.
Al rigetto del gravame segue la condanna del alla rifusione Pt_1
delle spese di lite del presente grado tanto nei riguardi degli originari attori, odierni appellati, , quanto dell' CP_32 [...]
, nei confronti dei quali l'appellante risulta Parte_4
soccombente.
La liquidazione delle spese processuali del presente grado di giudizio viene operata, come in dispositivo, a norma D.M. 55/14, come pag. 35/37 aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Alcuna pronuncia sulle spese si impone, invece, in relazione ai rapporti tra l'appellante, da un lato, e le compagnie assicurative,
[...]
ed dall'altro, atteso che, CP_10 Parte_6
nei riguardi di dette parti, la notifica dell'appello assolveva a mera funzione di litis denuntiatio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_2
e delle spese processuali del grado di appello, Parte_3
che liquida in complessivi euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 36/37 c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese Parte_4
processuali del grado di appello, che liquida in complessivi euro
10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell' dott.ssa Alessia Pasquariello). CP_33
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