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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 996/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Covour-Eden Park, Parte_1 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Maccarone (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crisafi, n. 34, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Mazzotta (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 13980202400002337000, notificata il 27.3.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190000091662000; 43920190000093076000; 439201900000950003000; 43920190000139879000; 43920190000139980000;
1 43920190000140081000; 4392019000135323000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001361722000; 43920190001362126000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000, di importo complessivamente pari a 24.632,78€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo amministrativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
2 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Occorre, preliminarmente, segnalare che l'Ente previdenziale ha provveduto ad annullare, in autotutela, gli avvisi di addebito aventi n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000, in ragione della sent. n. 735/2023 emessa a favore della ricorrente e relativa alle comunicazioni di debito per gli anni dal 2014 al 2017. 4.1. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito, pure contestati e aventi n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000.
5. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. Dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale emerge che i residuanti avvisi di addebito siano stati validamente notificati alla ricorrente nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920190000091662000 è stato notificato il 17/8/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000093076000 è stato notificato il 17/8/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000139879000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000139980000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000140081000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 4392019000135323000 è stato notificato il 30/1/2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001361722000 è stato notificato il 30/1/2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001362126000 è stato notificato il 30/1/2020. 7. Il ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente CP_4
l'intimazione di pagamento n. 13920229001480041000, notificata il 16/9/2022 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920190000091662000, 43920190000093076000, 43920190000139980000, 43920190000140081000, 4392019000135323000, 43920190001361722000, 43920190001362126000.
7.1. Tale richiesta di pagamento deve considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione, rappresentante nuova data di decorrenza del quinquennio normativamente disposto.
8. Pertanto, nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie, stante il mancato decorso dei termini di prescrizione.
9. Per tutti questi motivi, relativamente agli avvisi di addebito aventi n. 43920190000091662000, 43920190000093076000, 43920190000139879000 43920190000139980000, 43920190000140081000, 4392019000135323000, 43920190001361722000, 43920190001362126000, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica degli avvisi medesimi a quella di notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva e quella impugnata, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. 10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000;
3 - rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Covour-Eden Park, Parte_1 presso lo studio legale dell'avv. Antonio Maccarone (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crisafi, n. 34, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Mazzotta (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 30/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avente n. 13980202400002337000, notificata il 27.3.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190000091662000; 43920190000093076000; 439201900000950003000; 43920190000139879000; 43920190000139980000;
1 43920190000140081000; 4392019000135323000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001361722000; 43920190001362126000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000, di importo complessivamente pari a 24.632,78€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare le cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo amministrativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di rigetto, nel resto.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
2 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Occorre, preliminarmente, segnalare che l'Ente previdenziale ha provveduto ad annullare, in autotutela, gli avvisi di addebito aventi n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000, in ragione della sent. n. 735/2023 emessa a favore della ricorrente e relativa alle comunicazioni di debito per gli anni dal 2014 al 2017. 4.1. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito, pure contestati e aventi n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000.
5. Nel resto, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. Dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale emerge che i residuanti avvisi di addebito siano stati validamente notificati alla ricorrente nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920190000091662000 è stato notificato il 17/8/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000093076000 è stato notificato il 17/8/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000139879000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000139980000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000140081000 è stato notificato il 5/6/2019;
- l'avviso di addebito n. 4392019000135323000 è stato notificato il 30/1/2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001361722000 è stato notificato il 30/1/2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190001362126000 è stato notificato il 30/1/2020. 7. Il ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente CP_4
l'intimazione di pagamento n. 13920229001480041000, notificata il 16/9/2022 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920190000091662000, 43920190000093076000, 43920190000139980000, 43920190000140081000, 4392019000135323000, 43920190001361722000, 43920190001362126000.
7.1. Tale richiesta di pagamento deve considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione, rappresentante nuova data di decorrenza del quinquennio normativamente disposto.
8. Pertanto, nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie, stante il mancato decorso dei termini di prescrizione.
9. Per tutti questi motivi, relativamente agli avvisi di addebito aventi n. 43920190000091662000, 43920190000093076000, 43920190000139879000 43920190000139980000, 43920190000140081000, 4392019000135323000, 43920190001361722000, 43920190001362126000, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica degli avvisi medesimi a quella di notifica dell'intimazione di pagamento interruttiva e quella impugnata, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione. 10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 439201900000950003000; 43920190001356765000; 43920190001356866000; 43920190001356967000; 43920190001362227000; 43920190001362328000 e 43920190001362429000;
3 - rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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