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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1512/ 2024
TRA
nato a [...] Parte_1
(NA) il 04/06/1989 rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA GAETANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso, con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso per le CP_1
1 ragioni di cui alla memoria difensiva. In via pregiudiziale si deve osservare che nessun dubbio sussiste sulla legittimazione dell'odierno ricorrente, in considerazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, secondo il quale:
”Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie.” (cfr. Cass. n.26712/2025). Questo orientamento, evidentemente, ha una portata che si estende all'ambito civile e previdenziale. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna l'atto in parola. Si deve inoltre premettere che l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., se si deducono vizi di notifica o di regolarità formale, e deve proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Poiché l'opposizione è stata presentata oltre il termine dei 20 giorni, non possono essere esaminati in questa sede tutti i vizi formali del titolo opposto, quali la omessa notifica dell'atto presupposto o in generale i vizi di motivazione. Passando all'esame del merito appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr. Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di
2 esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Questo del resto, analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1 incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010). Tanto premesso, pur riconoscendo la controversia della questione, la mera produzione di un avviso di accertamento che, fra l'altro, non risulta ritualmente notificato, non sembra poter integrare la prova del fatto costitutivo, in mancanza della produzione di idonea documentazione a supporto. Quindi non è emersa la prova del fondamento della pretesa avanzata dall' (su cui si ripete CP_1 gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c.). Non può che conseguirne la revoca dell'atto impugnato. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate in considerazione della novità, particolarità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) revoca l' ordinanza ingiunzione n. OI-001832597 relativa ad atto di accertamento .5101.02/09/2019.0180817 del 2.9.2019; CP_1
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 4.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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