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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il
14.05.2025 e dalla parte resistente il 15.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3618 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a Naro (AG) ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 12, presso lo studio degli avv.ti Calogero Sferrazza e Giuseppe Giglione, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), con sede in Roma, in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del la legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Controparte_2 CP_3
presso gli Uffici dell' siti in Palermo, viale del Fante n. 58/D, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo (Rep. 2536, Racc. n. 1915), depositata presso la cancelleria del Ruolo Per_1
Generale Civile della Corte di Appello di Palermo in data in data 30.1.2023 al n.ro 1/23, allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 30.01.2024
* RESISTENTE * avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio e note scritte in sostituzione
1 dell'udienza del 20.05.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 il sig. sponeva: Parte_1
- di essere “titolare di un officina meccanica dal 01/10/2007” e di avere “svolto l'attività di meccanico presso la propria ditta”;
- di avere sviluppato “durante lo svolgimento dell'attività lavorativa le seguenti malattie: ʺborsite ipertrofica-iperemica subacromiale e distrazione traumatica sovraspinoso spalla destraʺ”;
- di avere presentato “in data 23.03.2021 … all' di Agrigento, domanda N. 518540179 CP_1 per il riconoscimento di malattia professionale” che veniva rigettata “in data 09.07.2021 … con la seguente motivazione: ʺLa documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legaleʺ”;
- di avere proposto opposizione avverso il diniego che veniva anch'esso rigettato dall' con CP_1
provvedimento del 25 settembre 2021.
Ciò premesso, sulla base della documentazione medica prodotta ha chiesto al Tribunale di
“1) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da malattie contratte in occasione Parte_1
e per effetto dell'attività lavorativa che lo rendono invalido permanente in misura pari o superiore al 16 % con diritto alla rendita da malattia professionale o, in subordine, in misura pari
o superiore al 6 % con diritto all'indennizzo in capitale da parte dell' 2) CP_1 conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente in rendita o, in CP_1 subordine, l'indennizzo in capitale corrispondente alla misura percentuale di invalidità che sarà determinata in corso di causa, con decorrenza, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) condannare l' alle spese, competenze ed onorari del giudizio, con CP_5
distrazione in favore dei procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non avere riscosso onorari;
4) in via istruttoria disporre consulenza medico-legale e ammettere la prova per testi a mezzo del sig. …; in caso di soccombenza, dichiarare irripetibili le spese Testimone_1 del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”.
L' in persona del per la e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_3
tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'avv. Antonio Giaquinta, depositando il 15 settembre 2022 memoria con cui resisteva al ricorso, rappresentava “che l' ha inutilmente CP_1
richiesto all'assicurato documenti che potessero provare la mole di lavoro svolta negli ultimi anni
(es: fatture emesse, acquisti effettuati, ecc..) ma tali documenti non sono mai pervenuti, rendendo impossibile quantificare l'esposizione a rischio”, si opponeva alle istanze istruttorie richieste dal
2 ricorrente e formulava al Tribunale le seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda per mancanza di prova dell'esposizione a rischio, ovvero per insussistenza dell'esposizione a rischio, della malattia lamentata e del nesso eziologico tra la malattia e l'attività lavorativa svolta;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Con atto depositato il 30 gennaio 2024 si costituiva per il resistente l'avv. Marcella CP_1
Camarda in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale,
“facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate sia negli atti difensivi che in udienza dal predetto procuratore”.
Con ordinanza resa all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 marzo 2023, il Tribunale non ammetteva “le prove orali articolate poiché generiche né la ctu medica in quanto esplorativa” e fissava udienza per la discussione.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 20 maggio 2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto rammentare che nelle ipotesi di riconducibilità delle patologie denunciate alla malattia professionale, è onere del ricorrente dare prova non solo dell'esistenza della malattia ma anche dell'esposizione a rischio e della sussistenza di nesso di causalità tra rischio e malattia, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, tali elementi siano stati espressamente contestati dall' . CP_1
Orbene, deve rilevarsi che nel caso di specie, già sotto il profilo dell'onere di allegazione, il ricorso si palesa lacunoso e del tutto generico quanto al dato della esposizione a un rischio qualificato avendo il solo labialmente dedotto di avere “svolto l'attività di Parte_1 meccanico presso la propria ditta” e di avere “spesso utilizzato diverse attrezzature quali trapano avvitatore elettrico e a batteria, compressori di aria, pistola pneumatica, carrelli porta utensili, pressa idraulica ed altre necessarie per l'espletamento della proprio lavoro”.
Nessuna specificazione è stata fornita con riferimento all'intensità e alle caratteristiche dell'attività svolta, né è stata articolata idonea prova testimoniale al riguardo.
Invero, il soggetto assicurato che sostenga la sussistenza di una malattia professionale ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità
3 dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente evidenziato che il nesso causale tra attività lavorativa ed evento esige sempre una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Tale onere non viene superato dalla mera circostanza della previsione della malattia tra quelle di cui alle tabelle ministeriali. In tali ipotesi, infatti, l'inversione dell'onere probatorio non esonera, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione, l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr. Cass. 26041/2018).
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza 04.02.2020 n. 2523, ha ribadito che: “il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima.
Le tabelle … hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore”.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, gravava dunque sul ricorrente la prova dell'esposizione a rischio con riguardo a tempi, ambienti, commesse assunte, modalità della prestazione ed effettiva attrezzatura utilizzata.
In tale quadro fattuale, in cui non vengono affatto delineati le effettive lavorazioni svolte, gli utensili usati ed i tempi di lavorazione, non può ritenersi accertata un'esposizione a rischio lavorativo. Elementi decisivi a sostegno della prospettazione attorea, peraltro, non emergono né dal semplice elenco dei macchinari in uso nell'officina né, tanto meno, dall'estratto conto previdenziale da cui si evincono solamente i periodi di lavoro formalmente denunciati CP_6 all'ente previdenziale.
Del tutto insufficiente e inidonea a dimostrare un'esposizione a rischio professionale è da
4 ritenersi la – generica e inconducente – prova per testi richiesta dal ricorrente sul quesito: “Vero è che il sig. ha svolto per diversi anni ad oggi l'attività di meccanico nella propria Parte_1
officina sita in Naro nella via V. Bellini e che durante lo svolgimento di tale mansione era solito utilizzare le diverse attrezzature presenti nella stessa?”.
In considerazione della genericità delle allegazioni prospettate in ricorso e della evidenziata carenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del beneficio richiesto, è evidente che la chiesta C.T.U. medico-legale non può essere ammessa, risolvendosi la relativa istanza del ricorrente in una richiesta esplorativa e come tale inammissibile.
Si rammenta, al riguardo, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., Sez. 6 Lav., ordinanza
08.02.2011 n. 3130; conforme: Cass. sentenza n. 3191/2006; v. anche: Cass. n. 10373/2019, n.
30218/2017, n. 9461/2010, n. 15219/2007, …).
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del citato orientamento giurisprudenziale in merito all'onere di allegazione gravante sulla parte ricorrente, il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il
14.05.2025 e dalla parte resistente il 15.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3618 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a Naro (AG) ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 12, presso lo studio degli avv.ti Calogero Sferrazza e Giuseppe Giglione, che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), con sede in Roma, in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del la legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Controparte_2 CP_3
presso gli Uffici dell' siti in Palermo, viale del Fante n. 58/D, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo (Rep. 2536, Racc. n. 1915), depositata presso la cancelleria del Ruolo Per_1
Generale Civile della Corte di Appello di Palermo in data in data 30.1.2023 al n.ro 1/23, allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 30.01.2024
* RESISTENTE * avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio e note scritte in sostituzione
1 dell'udienza del 20.05.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 il sig. sponeva: Parte_1
- di essere “titolare di un officina meccanica dal 01/10/2007” e di avere “svolto l'attività di meccanico presso la propria ditta”;
- di avere sviluppato “durante lo svolgimento dell'attività lavorativa le seguenti malattie: ʺborsite ipertrofica-iperemica subacromiale e distrazione traumatica sovraspinoso spalla destraʺ”;
- di avere presentato “in data 23.03.2021 … all' di Agrigento, domanda N. 518540179 CP_1 per il riconoscimento di malattia professionale” che veniva rigettata “in data 09.07.2021 … con la seguente motivazione: ʺLa documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legaleʺ”;
- di avere proposto opposizione avverso il diniego che veniva anch'esso rigettato dall' con CP_1
provvedimento del 25 settembre 2021.
Ciò premesso, sulla base della documentazione medica prodotta ha chiesto al Tribunale di
“1) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da malattie contratte in occasione Parte_1
e per effetto dell'attività lavorativa che lo rendono invalido permanente in misura pari o superiore al 16 % con diritto alla rendita da malattia professionale o, in subordine, in misura pari
o superiore al 6 % con diritto all'indennizzo in capitale da parte dell' 2) CP_1 conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente in rendita o, in CP_1 subordine, l'indennizzo in capitale corrispondente alla misura percentuale di invalidità che sarà determinata in corso di causa, con decorrenza, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) condannare l' alle spese, competenze ed onorari del giudizio, con CP_5
distrazione in favore dei procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non avere riscosso onorari;
4) in via istruttoria disporre consulenza medico-legale e ammettere la prova per testi a mezzo del sig. …; in caso di soccombenza, dichiarare irripetibili le spese Testimone_1 del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”.
L' in persona del per la e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_3
tempore, si costituiva nel presente giudizio con l'avv. Antonio Giaquinta, depositando il 15 settembre 2022 memoria con cui resisteva al ricorso, rappresentava “che l' ha inutilmente CP_1
richiesto all'assicurato documenti che potessero provare la mole di lavoro svolta negli ultimi anni
(es: fatture emesse, acquisti effettuati, ecc..) ma tali documenti non sono mai pervenuti, rendendo impossibile quantificare l'esposizione a rischio”, si opponeva alle istanze istruttorie richieste dal
2 ricorrente e formulava al Tribunale le seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda per mancanza di prova dell'esposizione a rischio, ovvero per insussistenza dell'esposizione a rischio, della malattia lamentata e del nesso eziologico tra la malattia e l'attività lavorativa svolta;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
Con atto depositato il 30 gennaio 2024 si costituiva per il resistente l'avv. Marcella CP_1
Camarda in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale,
“facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate sia negli atti difensivi che in udienza dal predetto procuratore”.
Con ordinanza resa all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 marzo 2023, il Tribunale non ammetteva “le prove orali articolate poiché generiche né la ctu medica in quanto esplorativa” e fissava udienza per la discussione.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 20 maggio 2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto rammentare che nelle ipotesi di riconducibilità delle patologie denunciate alla malattia professionale, è onere del ricorrente dare prova non solo dell'esistenza della malattia ma anche dell'esposizione a rischio e della sussistenza di nesso di causalità tra rischio e malattia, soprattutto nel caso in cui, come quello in esame, tali elementi siano stati espressamente contestati dall' . CP_1
Orbene, deve rilevarsi che nel caso di specie, già sotto il profilo dell'onere di allegazione, il ricorso si palesa lacunoso e del tutto generico quanto al dato della esposizione a un rischio qualificato avendo il solo labialmente dedotto di avere “svolto l'attività di Parte_1 meccanico presso la propria ditta” e di avere “spesso utilizzato diverse attrezzature quali trapano avvitatore elettrico e a batteria, compressori di aria, pistola pneumatica, carrelli porta utensili, pressa idraulica ed altre necessarie per l'espletamento della proprio lavoro”.
Nessuna specificazione è stata fornita con riferimento all'intensità e alle caratteristiche dell'attività svolta, né è stata articolata idonea prova testimoniale al riguardo.
Invero, il soggetto assicurato che sostenga la sussistenza di una malattia professionale ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità
3 dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente evidenziato che il nesso causale tra attività lavorativa ed evento esige sempre una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Tale onere non viene superato dalla mera circostanza della previsione della malattia tra quelle di cui alle tabelle ministeriali. In tali ipotesi, infatti, l'inversione dell'onere probatorio non esonera, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione, l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr. Cass. 26041/2018).
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza 04.02.2020 n. 2523, ha ribadito che: “il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima.
Le tabelle … hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore”.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, gravava dunque sul ricorrente la prova dell'esposizione a rischio con riguardo a tempi, ambienti, commesse assunte, modalità della prestazione ed effettiva attrezzatura utilizzata.
In tale quadro fattuale, in cui non vengono affatto delineati le effettive lavorazioni svolte, gli utensili usati ed i tempi di lavorazione, non può ritenersi accertata un'esposizione a rischio lavorativo. Elementi decisivi a sostegno della prospettazione attorea, peraltro, non emergono né dal semplice elenco dei macchinari in uso nell'officina né, tanto meno, dall'estratto conto previdenziale da cui si evincono solamente i periodi di lavoro formalmente denunciati CP_6 all'ente previdenziale.
Del tutto insufficiente e inidonea a dimostrare un'esposizione a rischio professionale è da
4 ritenersi la – generica e inconducente – prova per testi richiesta dal ricorrente sul quesito: “Vero è che il sig. ha svolto per diversi anni ad oggi l'attività di meccanico nella propria Parte_1
officina sita in Naro nella via V. Bellini e che durante lo svolgimento di tale mansione era solito utilizzare le diverse attrezzature presenti nella stessa?”.
In considerazione della genericità delle allegazioni prospettate in ricorso e della evidenziata carenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del beneficio richiesto, è evidente che la chiesta C.T.U. medico-legale non può essere ammessa, risolvendosi la relativa istanza del ricorrente in una richiesta esplorativa e come tale inammissibile.
Si rammenta, al riguardo, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., Sez. 6 Lav., ordinanza
08.02.2011 n. 3130; conforme: Cass. sentenza n. 3191/2006; v. anche: Cass. n. 10373/2019, n.
30218/2017, n. 9461/2010, n. 15219/2007, …).
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del citato orientamento giurisprudenziale in merito all'onere di allegazione gravante sulla parte ricorrente, il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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