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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P.IVA – in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore Avv. Chiara Maria Gugliotti, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in Controparte_1 P.IVA_2 persona del socio accomandatario elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano (MI), Via Marcona n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Andrea De Felice ed Enrico Canzi, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza del Tribunale di Milano n. 7859/2023, pubblicata in data 10.10.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9949/2023, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da
ovvero: “respinta ogni contraria e diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: dichiarare inammissibili per decorrenza del termine di prescrizione tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, per le ragioni dedotte in atti, e comunque dichiarare inammissibili ed improponibili le domande di nullità e risoluzione e la conseguente domanda restitutoria, svolte da parte attrice in via principale e in via subordinata con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, per le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti;
- in via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa imputabile, ridurre l'importo oggetto di eventuale condanna a carico della convenuta, per le ragioni e nella misura di cui in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di far valere in separata sede ogni ulteriore pretesa collegata ai fatti di causa.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata,
- rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto;
- confermare, per l'effetto, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 7859/2023 (R.G. n. 9949/2023) e pubblicata il 10/10/2023;
- con il favore delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, Parte_2
(di seguito, anche ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 Parte_1 Contr (di seguito, anche ), chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] danni patiti in conseguenza di una operazione di acquisto di strumenti finanziari. L'attrice deduceva: Contr
- di avere acquistato, in data 3.11.2014, tramite obbligazioni ordinarie emesse Contr dalla stessa per un controvalore complessivo di Euro 50.000,00; Contr
- di avere comunicato ad agosto 2017 a che le obbligazioni acquistate, in CP_1 quanto di categoria subordinata, erano state forzosamente convertite ex D.L. 237/2016 in azioni burden-sharing, prevedendo in relazione al valore nominale di Euro 50.000,00 l'assegnazione di n.
5.780 azioni della banca, il cui prezzo unitario alla data di conversione era pari a Euro 8.65;
- di essere il prezzo di ciascuna azione sceso a Euro 4,28 nell'ottobre 2017, alla rimessa alla quotazione in Borsa, dopo la sospensione del titolo durata circa un anno, con conseguente perdita immediata di oltre il 50% dell'investimento;
- di essere l'investimento nullo, non avendo stipulato per iscritto un contratto CP_1 quadro in materia di investimenti mobiliari ex art. 23 TUF;
Contr
- di essere l'acquisto stato condotto in difetto di informazioni ad opera di la quale non solo aveva omesso di acquisire corrette notizie in ordine alle conoscenze e alla propensione al rischio di ma soprattutto aveva omesso di illustrare le CP_1
pag. 2/13 caratteristiche del titolo trattato, nonostante lo stesso fosse dichiarato altamente rischioso;
Contr
- di avere sottaciuto il carattere subordinato delle obbligazioni vendute, circostanza che aveva comportato il coinvolgimento di tale titolo nella conversione forzosa in azioni.
2. si costituiva in giudizio, contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto e, in via preliminare, eccependo l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la prescrizione dei diritti azionati;
nel merito, deduceva l'ampia esperienza della società attrice in materia di investimenti mobiliari e l'acquisto in precedenza, da parte della stessa, di altre obbligazioni del medesimo tipo di quelle oggetto di causa.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 10.10.2023, pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita titoli del 3.11.2014 e condannava la banca convenuta al pagamento alla società attrice della differenza fra la somma di Euro 50.000,00 maggiorata degli interessi al tasso legale dal 12.11.2020 sino al saldo e Euro 11.200,00 da una parte e la somma di Euro 24.738,40 dall'altra parte, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (liquidate in complessivi Euro 5.375,00 oltre C.P.A., di cui Euro 545,00 per rimborso spese e Euro 630,00 per spese generali). Contr Secondo il Tribunale, l'eccezione di prescrizione sollevata da con riguardo alle domande di nullità e di risoluzione del contratto era infondata, in quanto l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.), mentre l'azione di risoluzione del contratto è soggetta al termine di prescrizione decennale, il cui dies a quo coincide con il momento di presa di consapevolezza dell'inadempimento contrattuale e del danno, che, nel caso di specie, era da collocarsi nel mese di agosto 2017. Parimenti, era infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda caducatoria del contratto, ai sensi dell'art. 2379 ter, comma 2, c.c., in quanto la dedotta nullità e la risoluzione del contratto non riguardavano la sottoscrizione delle obbligazioni in sede di collocamento, quanto piuttosto il loro acquisto sul mercato secondario, con la conseguenza che l'accoglimento delle domande proposte dall'attrice non avrebbe influito sull'aumento di capitale, ma avrebbe comportato esclusivamente la retrocessione delle obbligazioni subordinate (oggi delle azioni) in capo all'intermediario convenuto. La domanda attorea di declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 23 TUF, era infondata, Contr avendo prodotto il contratto quadro in materia di negoziazione titoli sottoscritto dall'attrice nell'anno 2011. Per contro, era fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento agli Contr obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, in quanto non aveva provato di avere adempiuto agli obblighi informativi e, in particolare, di avere informato della CP_1 reale natura (subordinata) delle obbligazioni e di un loro maggior rischio intrinseco rispetto alle obbligazioni ordinarie. Inoltre, la descrizione del titolo – come ordinario –
pag. 3/13 contenuta nell'ordine di acquisto e l'esecuzione dello stesso ingannevolmente confortavano la previsione della natura ordinaria delle obbligazioni acquistate. Contr Secondo il Tribunale, l'inadempimento di agli obblighi informativi era grave, vertendo su informazioni fondamentali ai fini della rischiosità del titolo acquistato e sussisteva un nesso di causalità fra tale inadempimento e la perdita patrimoniale patita. All'accoglimento della domanda di risoluzione conseguiva, secondo il giudice di primo Contr grado, l'obbligo di di restituire, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il prezzo di vendita (pari a Euro 50.000,00), maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data di instaurazione del procedimento di mediazione (12.11.2020) sino al saldo. Il Tribunale escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della società attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere alienato a terzi le azioni successivamente alla conversione, trattandosi di una condotta inesigibile nella prospettiva risolutoria. Infine, sotto il profilo risarcitorio, il Tribunale riconosceva il lucro cessante, pari al controvalore delle cedole garantite dal titolo per gli anni successivi alla sua conversione e sino alla naturale scadenza (segnatamente, negli anni dal 2017 al 2020, pari al 5,6% annuo e quindi Euro 2.800,00, per un ammontare complessivo di Euro 11.200,00), trattandosi di un danno certo, essendo le obbligazioni ordinarie giunte alla normale scadenza, mantenendo il rendimento promesso. Da tale importo andava detratto – come richiesto dall'attrice – il valore di mercato delle azioni alla data di liquidazione (valore individuato, in assenza di ulteriori elementi, in Euro 4,28, ossia il valore di riammissione alla contrattazione nell'ottobre 2017 e, dunque, Euro 24.738,40).
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, Parte_1 articolando sette motivi di gravame:
1) Violazione di legge in tema di prescrizione;
2) Violazione delle norme in materia di deliberazione di aumento del capitale sociale (art. 2379 ter c.c.);
3) Violazione di legge in tema di accertamento del grave inadempimento agli obblighi informativi (art. 21 TUF);
4) Violazione di legge in tema di accertamento del nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno;
5) Violazione dell'art. 1223 c.c. in tema di risarcimento del danno e liquidazione del lucro cessante;
6) Omessa pronuncia sulla eccezione di compensazione con i rendimenti incassati da
CP_1
7) Liquidazione delle spese di lite.
5. si è costituita in giudizio, contestando Parte_2 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 26.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 24.9.2025, assegnando alle parti un termine per il pag. 4/13 deposito di note conclusive. L'udienza del 24.6.2025 è stata anticipata al 4.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che era stata informata della natura e delle CP_1 caratteristiche del titolo sin dal momento dell'acquisto, avvenuto in data 3.11.2014 o, comunque, a far data dal gennaio 2016, giacché negli estratti periodici titoli dal 2016 le obbligazioni acquistate (“BMPS 10/20 5.6” per un valore nominale di Euro 50.000,00) Contr erano indicate con il suffisso “SUB” (doc. 12 e segg. fasc. . Ha evidenziato che la nullità, in quanto nullità cd. relativa, soggiaceva al termine di prescrizione quinquennale (art. 1442 c.c.), decorrente dalla conclusione del contratto e che la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto per inadempimento agli obblighi informativi e comportamentali soggiaceva al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla violazione della regola di condotta, trattandosi di responsabilità precontrattuale. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il termine di prescrizione era decennale, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale per violazioni riguardanti le operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto quadro e, in ogni caso, anche a volere ritenere che il termine di prescrizione fosse quinquennale, esso decorreva dalla data di comunicazione della conversione forzosa in azioni (2.8.2017) ed era stato interrotto dalla lettera di Contr contestazione a del 9.3.2020 (doc. 5 primo grado e dall'avvio della CP_1 mediazione (doc. 7 fasc. primo grado . CP_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento. Con riguardo alla domanda di declaratoria di nullità del contratto di investimento, rileva la Corte che il Tribunale ha rigettato tale domanda;
tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione da parte di e ha, pertanto, assunto carattere di CP_1 definitività. Dal che discende che esula dal perimetro del presente giudizio la questione relativa alla nullità del contratto per violazione dell'art. 23 T.U.F. Con riguardo, invece, alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, oggetto del terzo motivo di impugnazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi informativi dà vita a responsabilità contrattuale, di guisa che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente dalla data in cui la parte ha preso consapevolezza dell'inadempimento della controparte e del danno patito (Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2024, n. 32226). Nel caso di specie, come correttamente accertato dal primo giudice, la scoperta Contr dell'inadempimento di e del danno conseguente è da collocarsi nel mese di agosto 2017 – in concomitanza con la conversione forzosa del titolo obbligazionario in azioni –
pag. 5/13 sicché il termine di prescrizione non risulta decorso alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (21.2.2023). In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2379 ter c.c. L'appellante ha dedotto l'impraticabilità in concreto della declaratoria di nullità e di risoluzione dell'operazione mobiliare, rilevando che la caducazione dell'investimento finirebbe per determinare indirettamente un meccanismo vietato di invalidità della Contr delibera di aumento del capitale sociale di In particolare, secondo l'appellante, a seguito della conversione operata ex lege delle obbligazioni in titoli di capitale (cd. bail- in), non sarebbe possibile ristabilire lo status quo ante, sicché le domande di nullità e risoluzione contrattuale sarebbero inammissibili, a nulla rilevando che le obbligazioni – convertite in azioni - siano state acquistate in sede di collocamento, piuttosto che sul mercato secondario. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, rilevando che lo stesso non investiva il ragionamento del Tribunale e constava di una mera riproposizione delle difese già svolte nel giudizio di primo grado e superate dal primo giudice. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza nel merito del motivo, evidenziando che le Contr contestazioni formulate da riguardavano violazioni e inadempimenti di CP_1 avvenuti in data antecedente alla conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni e che tali violazioni erano autonome rispetto alla stessa conversione e non suscettibili di sanatoria per effetto del decreto di conversione.
Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Va, in proposito, rilevato, in adesione a un precedente di questa Corte, che l'accoglimento di una domanda caducatoria degli effetti del contratto di vendita dei titoli obbligazionari subordinati non ha alcuna attitudine, né potrebbe tradursi nella revoca del meccanismo di conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni, non facendo venir meno quest'ultime, che al più saranno retrocesse dall'investitore alla banca convenuta - oppure resteranno sul mercato, se già alienate a terzi come nel caso di specie - e non incide sulla ricapitalizzazione, che resta stabile e immodificabile (cfr. Appello Milano, Sez. I, 18.9.2024, n. 3174). Dal che discende l'infondatezza del motivo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la ritenuta sussistenza di un Contr grave inadempimento di agli obblighi informativi, fondata dal Tribunale sul travisamento delle risultanze documentali. A tale riguardo, ha rilevato che la scheda dello strumento finanziario e l'ordine di Contr acquisto del 3.11.2014 (doc. 8 fasc. primo grado) riportavano le caratteristiche peculiari del titolo acquistato (titolo negoziato fuori mercato, quotato all'estero, con classi di rischio più alta, ossia 05=Elevato), laddove irrilevante era il riferimento, ivi contenuto, al sottogruppo “ordinarie”, in quanto le obbligazioni subordinate pag. 6/13 appartengono alla macrocategoria delle obbligazioni ordinarie e la generica indicazione
“ordinarie” era conforme alle regole al tempo in vigore. Ha aggiunto, poi, che la denominazione di obbligazioni subordinate attiene alla rischiosità del titolo – e non alla sua struttura – e che, nel caso di specie, il titolo era stato indicato come di classe elevata (05=Elevato) e la rischiosità era stata evidenziata dal pagamento di cedole ad alto rendimento, maggiormente remunerative rispetto a quelle liquidate per titoli non subordinati. Ha dedotto, infine, che – il quale aveva acquistato lo stesso strumento Controparte_1 finanziario un anno prima – aveva dichiarato di avere ricevuto informazioni adeguate in Contr merito alla natura, ai rischi e alle relative implicazioni (doc. 8 fasc. primo grado del titolo acquistato. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, rilevando che la mera indicazione della Contr classe di rischio non esauriva l'obbligo informativo di la quale avrebbe dovuto chiaramente indicare che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'istituto di credito, il rimborso sarebbe stato subordinato alla soddisfazione di altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore. In ogni caso, ha precisato che la dichiarazione di di avere ricevuto informazioni adeguate si riferiva alla natura CP_1 ordinaria dell'obbligazione, come indicato nell'ordine di acquisto e non già alla sua natura subordinata.
Il motivo appare infondato e non meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La caratteristica del sottoinsieme delle obbligazioni “subordinate” (o junior) all'interno dell'insieme delle obbligazioni “ordinarie”, contrapposte a quelle strutturate che presentano una struttura complessa, è sempre stata – prima e a prescindere dalla normativa sul bail-in – quella di presentare il rischio, in caso di insolvenza dell'emittente, di un rimborso postergato rispetto a quello delle obbligazioni senior, oltre a conoscere, al proprio interno, un grado crescente di subordinazione (da Lower Tier 2 a Tier 3 ad Upper Tier 2 sino a Tier 1). Nel caso di specie, la natura subordinata delle obbligazioni non è stata dichiarata nell'ordine di acquisto, che indicava alla voce “Sottogruppo Strumento: ORDINARIE”, Contr (doc. 8 fasc. primo grado), né è stata riportata in un eventuale prospetto Contr informativo consegnato da all'investitrice CP_1 Contr Infine, non ha allegato – né tanto meno dimostrato – che fosse Controparte_1 comunque in possesso dell'informazione. Ciò posto, la prospettazione della natura del titolo obbligazionario come “ordinario”, senza ulteriore specificazione, appare senz'altro idonea a indurre l'investitore in errore sul fatto che quell'obbligazione non sia subordinata, perché la circostanza che il titolo ricada in quel sottoinsieme peculiarmente caratterizzato è di certo meramente eventuale, tanto più che, laddove vi ricada, sarebbe necessaria la specificazione, da parte dell'intermediario, del grado di subordinazione. Ove tutte queste informazioni non siano esplicitate, l'obbligazione “ordinaria” si intende tale anche nel senso di obbligazione non differenziata dall'appartenenza a una particolare categoria nella categoria pag. 7/13 (obbligazione ordinaria, sì, ma junior; v. sul tema, Appello Milano, Sez. I, 18.9.2024, n. 3174). Per contro, la natura subordinata dell'obbligazione, in assenza di specifiche Contr informazioni da parte di non può ricavarsi dalla categoria elevata di rischio e dall'elevato rendimento, così come la sopravvenuta indicazione delle obbligazioni con il suffisso “SUB” negli estratti titoli dal 1.1.2016, per quanto ciò possa rilevare, non appare certo sufficiente a richiamare l'attenzione dell'investitore sulla natura subordinata delle obbligazioni. Infine, la dichiarazione di di avere ricevuto, in sede di acquisto del titolo, CP_1 informazioni adeguate si riferisce alla natura ordinaria dell'obbligazione, così come Contr risultante dall'ordine di acquisto, in assenza della dimostrazione a cura di – che ne aveva l'onere – di avere informato circa la natura subordinata delle CP_1 obbligazioni. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la ritenuta sussistenza di un nesso eziologico fra l'inadempimento agli obblighi informativi e il danno lamentato da fondata dal Tribunale sulla considerazione che, siccome l'ordine di CP_1 investimento faceva riferimento a obbligazioni di tipo ordinario, non avrebbe CP_1 investito in uno strumento diverso da quello richiesto. A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva realizzato una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico della banca – il cui onere probatorio riguardava esclusivamente l'adempimento degli obblighi informativi – la prova che il cliente volesse investire esclusivamente nei titoli acquistati, laddove tale onere incombeva sull'investitore, il quale era tenuto a provare di avere voluto investire in obbligazioni ordinarie. Tale prova, secondo la prospettazione dell'appellante, non era stata offerta dalla controparte, la quale, per contro, aveva dimostrato di volere mantenere l'investimento anche dopo la esplicita indicazione, negli estratti titoli periodici a far data dal 1.1.2016, della natura subordinata delle obbligazioni. Inoltre, secondo l'appellante, la perdita patrimoniale non poteva essere considerata una conseguenza diretta dell'inadempimento agli obblighi informativi, in quanto il provvedimento che aveva disposto la conversione delle obbligazioni in azioni (D.L. 237/2016) aveva determinato una interruzione del nesso causale. L'appellante ha censurato, poi, la statuizione del Tribunale in ordine agli interessi, rilevando che la loro debenza era prevista, in presenza di risoluzione del contratto, soltanto in caso di pronuncia restitutoria conseguente e non anche nel caso di pronuncia risarcitoria, non accompagnata da una pronuncia restitutoria. Nel caso di specie, secondo l'appellante, non avendo provato la continuità nel possesso delle CP_1 azioni derivanti dalla conversione, era errato ragionare in termini restitutori e liquidare gli interessi sulla somma equivalente all'originario investimento. Infine, l'appellante ha dedotto la sussistenza del concorso di colpa di ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c., dal momento che tale società era stata nelle condizioni di valutare la vendita del titolo sia al momento dell'introduzione della normativa del c.d. bail-in pag. 8/13 (gennaio 2016), sia al momento dell'ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate (25.10.2017), a fronte delle Contr specifiche informazioni fornite a tale proposito da L'appellante ha richiamato, a tale riguardo, l'estratto conto al 31.8.2017, ove “Si evidenzia che il prezzo delle azioni BMPS che si determinerà sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana al riavvio delle negoziazioni potrebbe discostarsi anche sensibilmente rispetto a tale Contr valore” (doc. 15 fasc. primo grado . L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione, rilevando che il danno era ravvisabile nella conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, avvenuta, nell'ambito del meccanismo del burden sharing, in ragione della natura subordinata delle obbligazioni e che la sentenza era in linea con il principio giurisprudenziale di presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi e pregiudizio lamentato dall'investitore, presunzione che non era stata Contr superata da la quale non aveva dimostrato che il pregiudizio si sarebbe verificato anche qualora avesse ricevuto le informazioni omesse. CP_1
Il motivo di gravame non risulta fondato, alla luce delle considerazioni che seguono. Con riguardo al nesso eziologico intercorrente fra la violazione degli obblighi Contr informativi da parte di e il danno lamentato dall'investitore, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità in materia di servizi di investimento, secondo cui la sussistenza del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è oggetto di presunzione relativa (cfr. Cass. Civ., n. 18293/2023; Cass. Civ., Sez. I, 12.5.2023, n. 12990). La sussistenza del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è esclusa nel caso in cui quest'ultimo abbia continuato ad acquistare titoli analoghi a quelli controversi, anche successivamente alle operazioni contestate. Contr Nel caso di specie, – su cui gravava l'onere della prova – si è limitata a invocare una generica propensione di a un rischio elevato, senza tuttavia fornire CP_1 adeguata prova contraria dell'insussistenza della derivazione causale nei termini sopra Contr indicati, sicché va escluso che, quand'anche avesse illustrato la natura subordinata delle obbligazioni, avrebbe comunque acquistato i titoli contestati. CP_1
Per contro, non può ritenersi che l'emanazione del D.L. 237/2016 abbia determinato una interruzione del nesso eziologico fra la violazione degli obblighi informativi e la perdita patrimoniale subita dall'investitore, in quanto la violazione degli obblighi informativi da Contr parte di ha fatto sì che acquistasse obbligazioni di tipo diverso - CP_1 subordinate e non ordinarie - rispetto a quelle indicate nel prospetto informativo con maggiore rischio in termini economici in caso di insolvenza dell'emittente (segnatamente, il rimborso postergato rispetto a quello delle obbligazioni senior) a prescindere dal bail-in. Con riguardo alla debenza degli interessi, va preliminarmente rilevato che alla risoluzione del contratto seguono gli effetti restitutori a mente dell'art. 1458 c.c., di Contr guisa che è irrilevante la deduzione di sul difetto di prova, da parte di CP_1 della continuità nel possesso delle azioni derivanti dalla conversione. pag. 9/13 Infine, è condivisibile la valutazione del Tribunale sulla insussistenza del concorso di colpa di CP_1
Va, in proposito, rilevato che, al momento dell'introduzione della normativa del c.d. Contr bail-in, si è limitata a inserire il suffisso “SUB” negli estratti conto, a far data dal mese di gennaio 2016. Successivamente, al momento dell'ammissione alla quotazione Contr in Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate, ha indicato, nella comunicazione del 25.10.2017, un possibile ribasso del prezzo delle Contr azioni al riavvio delle negoziazioni (doc. 15 fasc. primo grado . Tali informazioni non sono sufficienti a rendere noto a il rischio connesso alle CP_1 obbligazioni acquistate, sicché la mancata vendita dei titoli da parte di non CP_1 appare frutto di una strategia operativa e speculativa posta in essere da in totale CP_1 consapevole autonomia. Dal che discende che la vendita dei titoli da parte di non costituisce una CP_1 condotta esigibile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, con conseguente insussistenza di un concorso di colpa di tale società nella produzione del danno patito. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la individuazione del danno, da parte del Tribunale, nel mancato guadagno di cedole da parte di CP_1 negli anni dal 2017 al 2020, alla stregua di obbligazioni ordinarie, sulla scorta della considerazione che, siccome l'ordine di investimento faceva riferimento a obbligazioni di tipo ordinario, non avrebbe investito in uno strumento diverso da quello CP_1 richiesto. A tale riguardo, l'appellante ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo al precedente motivo di appello, evidenziando che non avrebbe potuto essere riconosciuto il controvalore delle cedole, non avendo provato alcun nocumento finanziario CP_1
e non potendosi ritenere che, in alternativa all'investimento effettuato, tale società avrebbe destinato la propria disponibilità economica all'acquisto di obbligazioni ordinarie, in considerazione della propensione al rischio elevata, dichiarata in sede di profilatura. Inoltre, secondo l'appellante, il valore di mercato delle azioni detenute da Contr era quello indicato da di Euro 4,55 (ad azione) al 25.10.2017 (valore a CP_1 Contr fine giornata;
docc. 19 e 16 fasc. primo grado , che non era stato contestato da (e dunque Euro 26.299,00 al 25.10.2017 e Euro 27.281,60 al 31.10.2017). CP_1
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, richiamando le difese svolte con riguardo al quarto motivo di appello ed evidenziando che il rendimento delle cedole era stato calcolato dal Tribunale sulla base del rendimento indicato nell'ordine di acquisto e che il valore di mercato delle azioni pari a Euro 4,28 – valore indicato quale prezzo teorico al momento della riammissione alla contrattazione in Borsa – era stato indicato da sin dall'inizio del giudizio di primo grado e non era stato contestato da CP_1 Contr
Il motivo di appello è fondato nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 10/13 La caducazione del contratto determina il venir meno, in capo all'accipiens, di qualsiasi causa retinendi della somma (v. sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 4.12.1992, n. 12942; Cass. Civ., Sez. II, 7.6.2006 n. 13339). Poiché la risoluzione opera ex tunc, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il debito avente a oggetto la restituzione della somma investita produce interessi compensativi a decorrere dal giorno della sua corresponsione, in quanto le sfere patrimoniali devono essere ripristinate ex tunc, nei limiti del possibile, come se il contratto non fosse mai stato stipulato (cfr., Cass. Civ., Sez. II, 21.10.1992, n. 11511; Cass. Civ., Sez. III, 22.2.2008, n. 4604; Cass. Civ., Sez. III, 18.9.2014, n. 19659). Il Tribunale ha disposto la restituzione a della somma di Euro 50.000,00 CP_1 originariamente investita, maggiorata degli interessi secondo il tasso legale con decorrenza dalla data della domanda di mediazione. Gli interessi compensativi rappresentano una modalità di liquidazione del lucro cessante derivante dal mancato godimento del denaro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12.2.2008, n. 3268), in quanto hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa. Sotto questo profilo, la prestazione degli interessi rappresenta uno tra i vari criteri presuntivi ed equitativi aventi la funzione di risarcire il lucro cessante patito dal danneggiato e costituito dalla mancata percezione dei vantaggi che sarebbero derivati dalla disponibilità della somma oggetto di investimento. Il riconoscimento degli interessi compensativi esaurisce il profilo risarcitorio, con la conseguenza, da un lato, che gli interessi sono dovuti dal giorno dell'investimento della somma di Euro 50.000,00 e, dall'altro lato, che non può essere riconosciuto il controvalore delle cedole garantite dal titolo per gli anni successivi alla conversione e sino alla naturale scadenza. Invero, dovendo ripristinare le sfere patrimoniali con efficacia ex tunc, l'investitore deve conseguire la somma originariamente versata per la sottoscrizione dell'investimento, maggiorata degli interessi compensativi, finalizzati a ristorarlo dei vantaggi che sarebbero derivati dalla originaria disponibilità della somma investita. Dal che discende la riforma della sentenza impugnata, con previsione della decorrenza degli interessi dalla data della sottoscrizione del contratto di investimento (3.11.2014) e con esclusione del controvalore delle cedole (pari a Euro 11.200,00). Con riguardo, poi, alla individuazione del valore di mercato delle azioni detenute da il Tribunale ha precisato che, in difetto di dati sulla quotazione di tali azioni CP_1 alla data della sentenza, il criterio da seguire era quello della “quotazione più recente agli atti” (cfr. sentenza pag. 12). Orbene, seguendo tale criterio – non oggetto di contestazione in sede di appello – il valore più recente risultante dagli atti è quello al 31.10.2017 di Euro 27.281,60 (docc. Contr 16 e 19 fasc. primo grado . Sotto questo profilo, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che l'importo da detrarre dal danno subito è pari a Euro 27.281,60, in luogo di Euro 24.738,40, valore indicato dal primo giudice.
pag. 11/13 6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, circa l'eccezione di compensazione con i rendimenti incassati da negli anni 2015 e 2016, per un importo di Euro 5.600,00 (docc. 22 e 23 CP_1 Contr fasc. primo grado , da dedursi dall'importo del danno, alla luce del principio di compensatio lucri cum damno. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che tale eccezione era stata implicitamente rigettata dal Tribunale.
Il motivo di appello è fondato e meritevole di accoglimento. A seguito della risoluzione del contratto, tutte le prestazioni ricevute devono essere restituite, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., in quanto prive di causa e, dunque, devono essere restituiti anche i frutti medio tempore percepiti. Contr ha percepito cedole per complessivi Euro 5.600,00 (docc. 22 e 23 fasc. CP_1 Contr primo grado), come allegato da e senza contestazione alcuna della controparte. Tale importo deve, dunque, essere sottratto dall'ammontare della somma dovuta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
7. In conclusione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore della appellata della differenza fra la somma di Euro 50.000,00, oltre interessi secondo il tasso legale dal 3.11.2014 al saldo e la somma di Euro 27.281,60 e Euro 5.600,00 dall'altra parte, con conferma nel resto.
8. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). L'esito del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande attoree e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura di 1/2. Contr La quota residua delle spese di lite è posta a carico di in ragione della sua soccombenza ed è liquidata tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., applicando, per quanto riguarda il giudizio di merito di primo e secondo grado, i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 26.001- 52.000,00), in complessivi Euro 7.553,50, pari a Euro 4.080,50 (di cui Euro 272,50 per spese) per il giudizio di primo grado e a Euro 3.473,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso pag. 12/13 previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 7859/23 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 condanna a pagare in favore di Parte_1 la differenza fra la somma di Euro 50.000,00, Controparte_1 oltre interessi secondo il tasso legale dal 3.11.2014 al saldo, da una parte, e la somma di Euro 27.281,60 ed Euro 5.600,00, dall'altra parte, con conferma nel resto, salvo che in punto spese;
2) compensa fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura di 1/2 e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la residua metà delle spese di entrambi i gradi, spese che liquida in complessivi Euro 7.553,50, pari a Euro 4.080,50 (di cui Euro 272,50 per spese) per il giudizio di primo grado ed Euro 3.473,00 per il giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 13/13
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P.IVA – in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore Avv. Chiara Maria Gugliotti, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Largo Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in Controparte_1 P.IVA_2 persona del socio accomandatario elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano (MI), Via Marcona n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Andrea De Felice ed Enrico Canzi, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza del Tribunale di Milano n. 7859/2023, pubblicata in data 10.10.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 9949/2023, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da
ovvero: “respinta ogni contraria e diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: dichiarare inammissibili per decorrenza del termine di prescrizione tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, per le ragioni dedotte in atti, e comunque dichiarare inammissibili ed improponibili le domande di nullità e risoluzione e la conseguente domanda restitutoria, svolte da parte attrice in via principale e in via subordinata con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, per le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 21.2.2023, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti;
- in via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità di parte attrice per fatto e colpa alla stessa imputabile, ridurre l'importo oggetto di eventuale condanna a carico della convenuta, per le ragioni e nella misura di cui in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di far valere in separata sede ogni ulteriore pretesa collegata ai fatti di causa.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata,
- rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto;
- confermare, per l'effetto, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 7859/2023 (R.G. n. 9949/2023) e pubblicata il 10/10/2023;
- con il favore delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, Parte_2
(di seguito, anche ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 Parte_1 Contr (di seguito, anche ), chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] danni patiti in conseguenza di una operazione di acquisto di strumenti finanziari. L'attrice deduceva: Contr
- di avere acquistato, in data 3.11.2014, tramite obbligazioni ordinarie emesse Contr dalla stessa per un controvalore complessivo di Euro 50.000,00; Contr
- di avere comunicato ad agosto 2017 a che le obbligazioni acquistate, in CP_1 quanto di categoria subordinata, erano state forzosamente convertite ex D.L. 237/2016 in azioni burden-sharing, prevedendo in relazione al valore nominale di Euro 50.000,00 l'assegnazione di n.
5.780 azioni della banca, il cui prezzo unitario alla data di conversione era pari a Euro 8.65;
- di essere il prezzo di ciascuna azione sceso a Euro 4,28 nell'ottobre 2017, alla rimessa alla quotazione in Borsa, dopo la sospensione del titolo durata circa un anno, con conseguente perdita immediata di oltre il 50% dell'investimento;
- di essere l'investimento nullo, non avendo stipulato per iscritto un contratto CP_1 quadro in materia di investimenti mobiliari ex art. 23 TUF;
Contr
- di essere l'acquisto stato condotto in difetto di informazioni ad opera di la quale non solo aveva omesso di acquisire corrette notizie in ordine alle conoscenze e alla propensione al rischio di ma soprattutto aveva omesso di illustrare le CP_1
pag. 2/13 caratteristiche del titolo trattato, nonostante lo stesso fosse dichiarato altamente rischioso;
Contr
- di avere sottaciuto il carattere subordinato delle obbligazioni vendute, circostanza che aveva comportato il coinvolgimento di tale titolo nella conversione forzosa in azioni.
2. si costituiva in giudizio, contestando quanto ex Parte_1 adverso dedotto e, in via preliminare, eccependo l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la prescrizione dei diritti azionati;
nel merito, deduceva l'ampia esperienza della società attrice in materia di investimenti mobiliari e l'acquisto in precedenza, da parte della stessa, di altre obbligazioni del medesimo tipo di quelle oggetto di causa.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 10.10.2023, pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita titoli del 3.11.2014 e condannava la banca convenuta al pagamento alla società attrice della differenza fra la somma di Euro 50.000,00 maggiorata degli interessi al tasso legale dal 12.11.2020 sino al saldo e Euro 11.200,00 da una parte e la somma di Euro 24.738,40 dall'altra parte, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice (liquidate in complessivi Euro 5.375,00 oltre C.P.A., di cui Euro 545,00 per rimborso spese e Euro 630,00 per spese generali). Contr Secondo il Tribunale, l'eccezione di prescrizione sollevata da con riguardo alle domande di nullità e di risoluzione del contratto era infondata, in quanto l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.), mentre l'azione di risoluzione del contratto è soggetta al termine di prescrizione decennale, il cui dies a quo coincide con il momento di presa di consapevolezza dell'inadempimento contrattuale e del danno, che, nel caso di specie, era da collocarsi nel mese di agosto 2017. Parimenti, era infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda caducatoria del contratto, ai sensi dell'art. 2379 ter, comma 2, c.c., in quanto la dedotta nullità e la risoluzione del contratto non riguardavano la sottoscrizione delle obbligazioni in sede di collocamento, quanto piuttosto il loro acquisto sul mercato secondario, con la conseguenza che l'accoglimento delle domande proposte dall'attrice non avrebbe influito sull'aumento di capitale, ma avrebbe comportato esclusivamente la retrocessione delle obbligazioni subordinate (oggi delle azioni) in capo all'intermediario convenuto. La domanda attorea di declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 23 TUF, era infondata, Contr avendo prodotto il contratto quadro in materia di negoziazione titoli sottoscritto dall'attrice nell'anno 2011. Per contro, era fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento agli Contr obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, in quanto non aveva provato di avere adempiuto agli obblighi informativi e, in particolare, di avere informato della CP_1 reale natura (subordinata) delle obbligazioni e di un loro maggior rischio intrinseco rispetto alle obbligazioni ordinarie. Inoltre, la descrizione del titolo – come ordinario –
pag. 3/13 contenuta nell'ordine di acquisto e l'esecuzione dello stesso ingannevolmente confortavano la previsione della natura ordinaria delle obbligazioni acquistate. Contr Secondo il Tribunale, l'inadempimento di agli obblighi informativi era grave, vertendo su informazioni fondamentali ai fini della rischiosità del titolo acquistato e sussisteva un nesso di causalità fra tale inadempimento e la perdita patrimoniale patita. All'accoglimento della domanda di risoluzione conseguiva, secondo il giudice di primo Contr grado, l'obbligo di di restituire, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il prezzo di vendita (pari a Euro 50.000,00), maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data di instaurazione del procedimento di mediazione (12.11.2020) sino al saldo. Il Tribunale escludeva la sussistenza di un concorso di colpa della società attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere alienato a terzi le azioni successivamente alla conversione, trattandosi di una condotta inesigibile nella prospettiva risolutoria. Infine, sotto il profilo risarcitorio, il Tribunale riconosceva il lucro cessante, pari al controvalore delle cedole garantite dal titolo per gli anni successivi alla sua conversione e sino alla naturale scadenza (segnatamente, negli anni dal 2017 al 2020, pari al 5,6% annuo e quindi Euro 2.800,00, per un ammontare complessivo di Euro 11.200,00), trattandosi di un danno certo, essendo le obbligazioni ordinarie giunte alla normale scadenza, mantenendo il rendimento promesso. Da tale importo andava detratto – come richiesto dall'attrice – il valore di mercato delle azioni alla data di liquidazione (valore individuato, in assenza di ulteriori elementi, in Euro 4,28, ossia il valore di riammissione alla contrattazione nell'ottobre 2017 e, dunque, Euro 24.738,40).
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, Parte_1 articolando sette motivi di gravame:
1) Violazione di legge in tema di prescrizione;
2) Violazione delle norme in materia di deliberazione di aumento del capitale sociale (art. 2379 ter c.c.);
3) Violazione di legge in tema di accertamento del grave inadempimento agli obblighi informativi (art. 21 TUF);
4) Violazione di legge in tema di accertamento del nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno;
5) Violazione dell'art. 1223 c.c. in tema di risarcimento del danno e liquidazione del lucro cessante;
6) Omessa pronuncia sulla eccezione di compensazione con i rendimenti incassati da
CP_1
7) Liquidazione delle spese di lite.
5. si è costituita in giudizio, contestando Parte_2 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 26.6.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 24.9.2025, assegnando alle parti un termine per il pag. 4/13 deposito di note conclusive. L'udienza del 24.6.2025 è stata anticipata al 4.6.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che era stata informata della natura e delle CP_1 caratteristiche del titolo sin dal momento dell'acquisto, avvenuto in data 3.11.2014 o, comunque, a far data dal gennaio 2016, giacché negli estratti periodici titoli dal 2016 le obbligazioni acquistate (“BMPS 10/20 5.6” per un valore nominale di Euro 50.000,00) Contr erano indicate con il suffisso “SUB” (doc. 12 e segg. fasc. . Ha evidenziato che la nullità, in quanto nullità cd. relativa, soggiaceva al termine di prescrizione quinquennale (art. 1442 c.c.), decorrente dalla conclusione del contratto e che la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto per inadempimento agli obblighi informativi e comportamentali soggiaceva al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla violazione della regola di condotta, trattandosi di responsabilità precontrattuale. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il termine di prescrizione era decennale, venendo in rilievo una responsabilità contrattuale per violazioni riguardanti le operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto quadro e, in ogni caso, anche a volere ritenere che il termine di prescrizione fosse quinquennale, esso decorreva dalla data di comunicazione della conversione forzosa in azioni (2.8.2017) ed era stato interrotto dalla lettera di Contr contestazione a del 9.3.2020 (doc. 5 primo grado e dall'avvio della CP_1 mediazione (doc. 7 fasc. primo grado . CP_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato e meritevole di accoglimento. Con riguardo alla domanda di declaratoria di nullità del contratto di investimento, rileva la Corte che il Tribunale ha rigettato tale domanda;
tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione da parte di e ha, pertanto, assunto carattere di CP_1 definitività. Dal che discende che esula dal perimetro del presente giudizio la questione relativa alla nullità del contratto per violazione dell'art. 23 T.U.F. Con riguardo, invece, alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, oggetto del terzo motivo di impugnazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione degli obblighi informativi dà vita a responsabilità contrattuale, di guisa che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente dalla data in cui la parte ha preso consapevolezza dell'inadempimento della controparte e del danno patito (Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2024, n. 32226). Nel caso di specie, come correttamente accertato dal primo giudice, la scoperta Contr dell'inadempimento di e del danno conseguente è da collocarsi nel mese di agosto 2017 – in concomitanza con la conversione forzosa del titolo obbligazionario in azioni –
pag. 5/13 sicché il termine di prescrizione non risulta decorso alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (21.2.2023). In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2379 ter c.c. L'appellante ha dedotto l'impraticabilità in concreto della declaratoria di nullità e di risoluzione dell'operazione mobiliare, rilevando che la caducazione dell'investimento finirebbe per determinare indirettamente un meccanismo vietato di invalidità della Contr delibera di aumento del capitale sociale di In particolare, secondo l'appellante, a seguito della conversione operata ex lege delle obbligazioni in titoli di capitale (cd. bail- in), non sarebbe possibile ristabilire lo status quo ante, sicché le domande di nullità e risoluzione contrattuale sarebbero inammissibili, a nulla rilevando che le obbligazioni – convertite in azioni - siano state acquistate in sede di collocamento, piuttosto che sul mercato secondario. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, rilevando che lo stesso non investiva il ragionamento del Tribunale e constava di una mera riproposizione delle difese già svolte nel giudizio di primo grado e superate dal primo giudice. Ha dedotto, altresì, l'infondatezza nel merito del motivo, evidenziando che le Contr contestazioni formulate da riguardavano violazioni e inadempimenti di CP_1 avvenuti in data antecedente alla conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni e che tali violazioni erano autonome rispetto alla stessa conversione e non suscettibili di sanatoria per effetto del decreto di conversione.
Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Va, in proposito, rilevato, in adesione a un precedente di questa Corte, che l'accoglimento di una domanda caducatoria degli effetti del contratto di vendita dei titoli obbligazionari subordinati non ha alcuna attitudine, né potrebbe tradursi nella revoca del meccanismo di conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni, non facendo venir meno quest'ultime, che al più saranno retrocesse dall'investitore alla banca convenuta - oppure resteranno sul mercato, se già alienate a terzi come nel caso di specie - e non incide sulla ricapitalizzazione, che resta stabile e immodificabile (cfr. Appello Milano, Sez. I, 18.9.2024, n. 3174). Dal che discende l'infondatezza del motivo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la ritenuta sussistenza di un Contr grave inadempimento di agli obblighi informativi, fondata dal Tribunale sul travisamento delle risultanze documentali. A tale riguardo, ha rilevato che la scheda dello strumento finanziario e l'ordine di Contr acquisto del 3.11.2014 (doc. 8 fasc. primo grado) riportavano le caratteristiche peculiari del titolo acquistato (titolo negoziato fuori mercato, quotato all'estero, con classi di rischio più alta, ossia 05=Elevato), laddove irrilevante era il riferimento, ivi contenuto, al sottogruppo “ordinarie”, in quanto le obbligazioni subordinate pag. 6/13 appartengono alla macrocategoria delle obbligazioni ordinarie e la generica indicazione
“ordinarie” era conforme alle regole al tempo in vigore. Ha aggiunto, poi, che la denominazione di obbligazioni subordinate attiene alla rischiosità del titolo – e non alla sua struttura – e che, nel caso di specie, il titolo era stato indicato come di classe elevata (05=Elevato) e la rischiosità era stata evidenziata dal pagamento di cedole ad alto rendimento, maggiormente remunerative rispetto a quelle liquidate per titoli non subordinati. Ha dedotto, infine, che – il quale aveva acquistato lo stesso strumento Controparte_1 finanziario un anno prima – aveva dichiarato di avere ricevuto informazioni adeguate in Contr merito alla natura, ai rischi e alle relative implicazioni (doc. 8 fasc. primo grado del titolo acquistato. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, rilevando che la mera indicazione della Contr classe di rischio non esauriva l'obbligo informativo di la quale avrebbe dovuto chiaramente indicare che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'istituto di credito, il rimborso sarebbe stato subordinato alla soddisfazione di altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore. In ogni caso, ha precisato che la dichiarazione di di avere ricevuto informazioni adeguate si riferiva alla natura CP_1 ordinaria dell'obbligazione, come indicato nell'ordine di acquisto e non già alla sua natura subordinata.
Il motivo appare infondato e non meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La caratteristica del sottoinsieme delle obbligazioni “subordinate” (o junior) all'interno dell'insieme delle obbligazioni “ordinarie”, contrapposte a quelle strutturate che presentano una struttura complessa, è sempre stata – prima e a prescindere dalla normativa sul bail-in – quella di presentare il rischio, in caso di insolvenza dell'emittente, di un rimborso postergato rispetto a quello delle obbligazioni senior, oltre a conoscere, al proprio interno, un grado crescente di subordinazione (da Lower Tier 2 a Tier 3 ad Upper Tier 2 sino a Tier 1). Nel caso di specie, la natura subordinata delle obbligazioni non è stata dichiarata nell'ordine di acquisto, che indicava alla voce “Sottogruppo Strumento: ORDINARIE”, Contr (doc. 8 fasc. primo grado), né è stata riportata in un eventuale prospetto Contr informativo consegnato da all'investitrice CP_1 Contr Infine, non ha allegato – né tanto meno dimostrato – che fosse Controparte_1 comunque in possesso dell'informazione. Ciò posto, la prospettazione della natura del titolo obbligazionario come “ordinario”, senza ulteriore specificazione, appare senz'altro idonea a indurre l'investitore in errore sul fatto che quell'obbligazione non sia subordinata, perché la circostanza che il titolo ricada in quel sottoinsieme peculiarmente caratterizzato è di certo meramente eventuale, tanto più che, laddove vi ricada, sarebbe necessaria la specificazione, da parte dell'intermediario, del grado di subordinazione. Ove tutte queste informazioni non siano esplicitate, l'obbligazione “ordinaria” si intende tale anche nel senso di obbligazione non differenziata dall'appartenenza a una particolare categoria nella categoria pag. 7/13 (obbligazione ordinaria, sì, ma junior; v. sul tema, Appello Milano, Sez. I, 18.9.2024, n. 3174). Per contro, la natura subordinata dell'obbligazione, in assenza di specifiche Contr informazioni da parte di non può ricavarsi dalla categoria elevata di rischio e dall'elevato rendimento, così come la sopravvenuta indicazione delle obbligazioni con il suffisso “SUB” negli estratti titoli dal 1.1.2016, per quanto ciò possa rilevare, non appare certo sufficiente a richiamare l'attenzione dell'investitore sulla natura subordinata delle obbligazioni. Infine, la dichiarazione di di avere ricevuto, in sede di acquisto del titolo, CP_1 informazioni adeguate si riferisce alla natura ordinaria dell'obbligazione, così come Contr risultante dall'ordine di acquisto, in assenza della dimostrazione a cura di – che ne aveva l'onere – di avere informato circa la natura subordinata delle CP_1 obbligazioni. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la ritenuta sussistenza di un nesso eziologico fra l'inadempimento agli obblighi informativi e il danno lamentato da fondata dal Tribunale sulla considerazione che, siccome l'ordine di CP_1 investimento faceva riferimento a obbligazioni di tipo ordinario, non avrebbe CP_1 investito in uno strumento diverso da quello richiesto. A tale riguardo, l'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva realizzato una inversione dell'onere della prova, ponendo a carico della banca – il cui onere probatorio riguardava esclusivamente l'adempimento degli obblighi informativi – la prova che il cliente volesse investire esclusivamente nei titoli acquistati, laddove tale onere incombeva sull'investitore, il quale era tenuto a provare di avere voluto investire in obbligazioni ordinarie. Tale prova, secondo la prospettazione dell'appellante, non era stata offerta dalla controparte, la quale, per contro, aveva dimostrato di volere mantenere l'investimento anche dopo la esplicita indicazione, negli estratti titoli periodici a far data dal 1.1.2016, della natura subordinata delle obbligazioni. Inoltre, secondo l'appellante, la perdita patrimoniale non poteva essere considerata una conseguenza diretta dell'inadempimento agli obblighi informativi, in quanto il provvedimento che aveva disposto la conversione delle obbligazioni in azioni (D.L. 237/2016) aveva determinato una interruzione del nesso causale. L'appellante ha censurato, poi, la statuizione del Tribunale in ordine agli interessi, rilevando che la loro debenza era prevista, in presenza di risoluzione del contratto, soltanto in caso di pronuncia restitutoria conseguente e non anche nel caso di pronuncia risarcitoria, non accompagnata da una pronuncia restitutoria. Nel caso di specie, secondo l'appellante, non avendo provato la continuità nel possesso delle CP_1 azioni derivanti dalla conversione, era errato ragionare in termini restitutori e liquidare gli interessi sulla somma equivalente all'originario investimento. Infine, l'appellante ha dedotto la sussistenza del concorso di colpa di ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c., dal momento che tale società era stata nelle condizioni di valutare la vendita del titolo sia al momento dell'introduzione della normativa del c.d. bail-in pag. 8/13 (gennaio 2016), sia al momento dell'ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate (25.10.2017), a fronte delle Contr specifiche informazioni fornite a tale proposito da L'appellante ha richiamato, a tale riguardo, l'estratto conto al 31.8.2017, ove “Si evidenzia che il prezzo delle azioni BMPS che si determinerà sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana al riavvio delle negoziazioni potrebbe discostarsi anche sensibilmente rispetto a tale Contr valore” (doc. 15 fasc. primo grado . L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di impugnazione, rilevando che il danno era ravvisabile nella conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, avvenuta, nell'ambito del meccanismo del burden sharing, in ragione della natura subordinata delle obbligazioni e che la sentenza era in linea con il principio giurisprudenziale di presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi e pregiudizio lamentato dall'investitore, presunzione che non era stata Contr superata da la quale non aveva dimostrato che il pregiudizio si sarebbe verificato anche qualora avesse ricevuto le informazioni omesse. CP_1
Il motivo di gravame non risulta fondato, alla luce delle considerazioni che seguono. Con riguardo al nesso eziologico intercorrente fra la violazione degli obblighi Contr informativi da parte di e il danno lamentato dall'investitore, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità in materia di servizi di investimento, secondo cui la sussistenza del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è oggetto di presunzione relativa (cfr. Cass. Civ., n. 18293/2023; Cass. Civ., Sez. I, 12.5.2023, n. 12990). La sussistenza del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è esclusa nel caso in cui quest'ultimo abbia continuato ad acquistare titoli analoghi a quelli controversi, anche successivamente alle operazioni contestate. Contr Nel caso di specie, – su cui gravava l'onere della prova – si è limitata a invocare una generica propensione di a un rischio elevato, senza tuttavia fornire CP_1 adeguata prova contraria dell'insussistenza della derivazione causale nei termini sopra Contr indicati, sicché va escluso che, quand'anche avesse illustrato la natura subordinata delle obbligazioni, avrebbe comunque acquistato i titoli contestati. CP_1
Per contro, non può ritenersi che l'emanazione del D.L. 237/2016 abbia determinato una interruzione del nesso eziologico fra la violazione degli obblighi informativi e la perdita patrimoniale subita dall'investitore, in quanto la violazione degli obblighi informativi da Contr parte di ha fatto sì che acquistasse obbligazioni di tipo diverso - CP_1 subordinate e non ordinarie - rispetto a quelle indicate nel prospetto informativo con maggiore rischio in termini economici in caso di insolvenza dell'emittente (segnatamente, il rimborso postergato rispetto a quello delle obbligazioni senior) a prescindere dal bail-in. Con riguardo alla debenza degli interessi, va preliminarmente rilevato che alla risoluzione del contratto seguono gli effetti restitutori a mente dell'art. 1458 c.c., di Contr guisa che è irrilevante la deduzione di sul difetto di prova, da parte di CP_1 della continuità nel possesso delle azioni derivanti dalla conversione. pag. 9/13 Infine, è condivisibile la valutazione del Tribunale sulla insussistenza del concorso di colpa di CP_1
Va, in proposito, rilevato che, al momento dell'introduzione della normativa del c.d. Contr bail-in, si è limitata a inserire il suffisso “SUB” negli estratti conto, a far data dal mese di gennaio 2016. Successivamente, al momento dell'ammissione alla quotazione Contr in Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate, ha indicato, nella comunicazione del 25.10.2017, un possibile ribasso del prezzo delle Contr azioni al riavvio delle negoziazioni (doc. 15 fasc. primo grado . Tali informazioni non sono sufficienti a rendere noto a il rischio connesso alle CP_1 obbligazioni acquistate, sicché la mancata vendita dei titoli da parte di non CP_1 appare frutto di una strategia operativa e speculativa posta in essere da in totale CP_1 consapevole autonomia. Dal che discende che la vendita dei titoli da parte di non costituisce una CP_1 condotta esigibile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, con conseguente insussistenza di un concorso di colpa di tale società nella produzione del danno patito. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la individuazione del danno, da parte del Tribunale, nel mancato guadagno di cedole da parte di CP_1 negli anni dal 2017 al 2020, alla stregua di obbligazioni ordinarie, sulla scorta della considerazione che, siccome l'ordine di investimento faceva riferimento a obbligazioni di tipo ordinario, non avrebbe investito in uno strumento diverso da quello CP_1 richiesto. A tale riguardo, l'appellante ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo al precedente motivo di appello, evidenziando che non avrebbe potuto essere riconosciuto il controvalore delle cedole, non avendo provato alcun nocumento finanziario CP_1
e non potendosi ritenere che, in alternativa all'investimento effettuato, tale società avrebbe destinato la propria disponibilità economica all'acquisto di obbligazioni ordinarie, in considerazione della propensione al rischio elevata, dichiarata in sede di profilatura. Inoltre, secondo l'appellante, il valore di mercato delle azioni detenute da Contr era quello indicato da di Euro 4,55 (ad azione) al 25.10.2017 (valore a CP_1 Contr fine giornata;
docc. 19 e 16 fasc. primo grado , che non era stato contestato da (e dunque Euro 26.299,00 al 25.10.2017 e Euro 27.281,60 al 31.10.2017). CP_1
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, richiamando le difese svolte con riguardo al quarto motivo di appello ed evidenziando che il rendimento delle cedole era stato calcolato dal Tribunale sulla base del rendimento indicato nell'ordine di acquisto e che il valore di mercato delle azioni pari a Euro 4,28 – valore indicato quale prezzo teorico al momento della riammissione alla contrattazione in Borsa – era stato indicato da sin dall'inizio del giudizio di primo grado e non era stato contestato da CP_1 Contr
Il motivo di appello è fondato nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 10/13 La caducazione del contratto determina il venir meno, in capo all'accipiens, di qualsiasi causa retinendi della somma (v. sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 4.12.1992, n. 12942; Cass. Civ., Sez. II, 7.6.2006 n. 13339). Poiché la risoluzione opera ex tunc, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il debito avente a oggetto la restituzione della somma investita produce interessi compensativi a decorrere dal giorno della sua corresponsione, in quanto le sfere patrimoniali devono essere ripristinate ex tunc, nei limiti del possibile, come se il contratto non fosse mai stato stipulato (cfr., Cass. Civ., Sez. II, 21.10.1992, n. 11511; Cass. Civ., Sez. III, 22.2.2008, n. 4604; Cass. Civ., Sez. III, 18.9.2014, n. 19659). Il Tribunale ha disposto la restituzione a della somma di Euro 50.000,00 CP_1 originariamente investita, maggiorata degli interessi secondo il tasso legale con decorrenza dalla data della domanda di mediazione. Gli interessi compensativi rappresentano una modalità di liquidazione del lucro cessante derivante dal mancato godimento del denaro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12.2.2008, n. 3268), in quanto hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa. Sotto questo profilo, la prestazione degli interessi rappresenta uno tra i vari criteri presuntivi ed equitativi aventi la funzione di risarcire il lucro cessante patito dal danneggiato e costituito dalla mancata percezione dei vantaggi che sarebbero derivati dalla disponibilità della somma oggetto di investimento. Il riconoscimento degli interessi compensativi esaurisce il profilo risarcitorio, con la conseguenza, da un lato, che gli interessi sono dovuti dal giorno dell'investimento della somma di Euro 50.000,00 e, dall'altro lato, che non può essere riconosciuto il controvalore delle cedole garantite dal titolo per gli anni successivi alla conversione e sino alla naturale scadenza. Invero, dovendo ripristinare le sfere patrimoniali con efficacia ex tunc, l'investitore deve conseguire la somma originariamente versata per la sottoscrizione dell'investimento, maggiorata degli interessi compensativi, finalizzati a ristorarlo dei vantaggi che sarebbero derivati dalla originaria disponibilità della somma investita. Dal che discende la riforma della sentenza impugnata, con previsione della decorrenza degli interessi dalla data della sottoscrizione del contratto di investimento (3.11.2014) e con esclusione del controvalore delle cedole (pari a Euro 11.200,00). Con riguardo, poi, alla individuazione del valore di mercato delle azioni detenute da il Tribunale ha precisato che, in difetto di dati sulla quotazione di tali azioni CP_1 alla data della sentenza, il criterio da seguire era quello della “quotazione più recente agli atti” (cfr. sentenza pag. 12). Orbene, seguendo tale criterio – non oggetto di contestazione in sede di appello – il valore più recente risultante dagli atti è quello al 31.10.2017 di Euro 27.281,60 (docc. Contr 16 e 19 fasc. primo grado . Sotto questo profilo, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che l'importo da detrarre dal danno subito è pari a Euro 27.281,60, in luogo di Euro 24.738,40, valore indicato dal primo giudice.
pag. 11/13 6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha contestato l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, circa l'eccezione di compensazione con i rendimenti incassati da negli anni 2015 e 2016, per un importo di Euro 5.600,00 (docc. 22 e 23 CP_1 Contr fasc. primo grado , da dedursi dall'importo del danno, alla luce del principio di compensatio lucri cum damno. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando che tale eccezione era stata implicitamente rigettata dal Tribunale.
Il motivo di appello è fondato e meritevole di accoglimento. A seguito della risoluzione del contratto, tutte le prestazioni ricevute devono essere restituite, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., in quanto prive di causa e, dunque, devono essere restituiti anche i frutti medio tempore percepiti. Contr ha percepito cedole per complessivi Euro 5.600,00 (docc. 22 e 23 fasc. CP_1 Contr primo grado), come allegato da e senza contestazione alcuna della controparte. Tale importo deve, dunque, essere sottratto dall'ammontare della somma dovuta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno.
7. In conclusione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore della appellata della differenza fra la somma di Euro 50.000,00, oltre interessi secondo il tasso legale dal 3.11.2014 al saldo e la somma di Euro 27.281,60 e Euro 5.600,00 dall'altra parte, con conferma nel resto.
8. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). L'esito del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento delle domande attoree e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura di 1/2. Contr La quota residua delle spese di lite è posta a carico di in ragione della sua soccombenza ed è liquidata tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., applicando, per quanto riguarda il giudizio di merito di primo e secondo grado, i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 26.001- 52.000,00), in complessivi Euro 7.553,50, pari a Euro 4.080,50 (di cui Euro 272,50 per spese) per il giudizio di primo grado e a Euro 3.473,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso pag. 12/13 previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 7859/23 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.10.2023 condanna a pagare in favore di Parte_1 la differenza fra la somma di Euro 50.000,00, Controparte_1 oltre interessi secondo il tasso legale dal 3.11.2014 al saldo, da una parte, e la somma di Euro 27.281,60 ed Euro 5.600,00, dall'altra parte, con conferma nel resto, salvo che in punto spese;
2) compensa fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio nella misura di 1/2 e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la residua metà delle spese di entrambi i gradi, spese che liquida in complessivi Euro 7.553,50, pari a Euro 4.080,50 (di cui Euro 272,50 per spese) per il giudizio di primo grado ed Euro 3.473,00 per il giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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