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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VERDESCA ADRIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto “1) Che la IG.ra , infermiera professionale dal 1993 ovvero da circa Parte_1
30 anni, ed in particolare ha lavorato alle dipendenze dell' presso il reparto di ortopedia-chirurgia Parte_2 Parte_3 sino al 21/10/2000, in seguito strumentista di sala operatoria del reparto di chirurgia presso il Presidio Ospedaliero di Copertino sino ad ottobre 2008 e poi sino ad oggi nel reparto chirurgia presso lo stesso nosocomio;
2) Le modalità di espletamento quotidiano, tanto in sala operatoria quanto in reparto di chirurgia, implicano una continua movimentazione dei carichi (pazienti allettati e non collaboranti) con movimenti continui di flesso-estensione del rachide con sollevamento, spostamento, trascinamento di “pesi” con conseguente impegno fisico gravoso per la colonna vertebrale;
ovvero spostamento dal letto alla barella o viceversa dei pazienti per esami diagnostici o per interventi, nonché per la cura igienica dei pazienti allettati, nel post operatorio, parzialmente autosufficienti o totalmente dipendenti. 3) le predette movimentazioni in posture sfavorevoli nel continuo ripetersi quotidiano durante il servizio hanno portato inevitabilmente la ricorrente a subire continue sollecitazioni trasmesse a tutto il corpo, in particolare a carico del distretto rachideo-lombare, tali da determinare le gravi patologie di cui risulta oggi affetta, ovvero: “Spondilodiscopatie del tratto lombare”.
4) In data 21/12/2022 la predetta ricorrente ha presentato la domanda n. 600008456 per ottenere il riconoscimento della malattia professionale legata alla patologia di cui soffre;
5) Con lettera del 10/03/2023 l' di ha comunicato che la pratica di malattia professionale era stata CP_1 Pt_2 archiviata perché “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata…… .” Tanto premesso, ha chiesto: a) Accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate dallo stesso riconoscendone la natura di malattia professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del T.U. n. 1124/1965 e successive modifiche. b) Per l'effetto il diritto della ricorrente a conseguire i relativi emolumenti proporzionati alla perdita della capacità nella misura complessiva del 12% ovvero nella percentuale che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgere del diritto sino al soddisfo. 1 L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che nel caso di specie la spondilodiscopatia lombare CP_1 denunciata deve considerarsi condizione di esclusiva natura cronico-degenerativa, comunque rilevabile a larghissima prevalenza nella popolazione generale adulta in fascia di età rapportabile a quella dell'Assicurata, senza alcuna correlazione con l'attività occupazionale.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»…. Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Tanto premesso, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente appare superflua, in quanto le mansioni descritte in ricorso risultano dagli atti e non sono contestate dall' . CP_1
È stata quindi disposta CTU, dalla quale è emerso quanto segue:
“Sussiste realmente nella fattispecie una condizione patologica, caratterizzata da discopatie degenerative del tratto lombare del rachide con sofferenza irritativa dalla radice S1 sinistra, che giustifica la sintomatologia soggettiva riferita dalla ricorrente ed il quadro clinico, come risulta dall'esame obiettivo. Si tratta, com'è ormai risaputo, di patologia multifattoriale, legata prevalentemente all'invecchiamento fisiologico delle strutture vertebrali, alla familiarità, all'assetto endocrino ed enzimatico, all'habitus costituzionale, insomma, dell'individuo. Lo sviluppo della Medicina del Lavoro, però, ha evidenziato, sulla base di indagini statistiche ed epidemiologiche, che nell'eziopatogenesi di quell'infermità un ruolo possa essere svolto anche da alcune attività lavorative, che comportano sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale, attraverso la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le posture incongrue a lungo mantenute. Seguendo questi orientamenti metodologici, fatti propri ormai da organi istituzionali come l , bisogna riconoscere CP_1 che nel caso specifico la ricorrente nello svolgimento, da oltre trent'anni, delle sue mansioni nella duplice veste di infermiera professionale di reparto e di strumentista di sala operatoria, è stata esposta continuamente al rischio della movimentazione manuale dei carichi (MMC) e delle posture incongrue protratte. Infatti, il sollevamento e lo spostamento dei pazienti o di altre attrezzature pesanti nei reparti di degenza sollecitano in modo abnorme le strutture discali del rachide lombare, favorendone la degenerazione, con conseguente restringimento dei forami intervertebrali, migrazione del materiale discale, sofferenza radicolare. D'altra parte, sono mancate e mancano ancora nei piccoli ospedali ausili che possano ridurre lo sforzo fisico del personale di assistenza, come letti elettrici, sollevatori meccanici, materassi scorrevoli, né sono stati tenuti mai corsi di insegnamento delle tecniche ergonomiche di sollevamento. Nella sala operatoria, inoltre, dove la ricorrente presta anche la sua opera, i carichi che gli infermieri strumentisti sono costretti a movimentare sono rappresentati, oltre che dai pazienti nel loro passaggio dal letto operatorio alla barella e viceversa, anche dai set degli strumenti utilizzati per interventi chirurgici, che vengono movimentati dalla sterilizzazione alla sala operatoria.
2 L'applicazione del metodo NIOSH e di UNI ISO 11228 parte 1, integrata dal Technical Report 12295 e, in particolare, il metodo del Variable Lifting Index, ha dimostrato che tutti gli infermieri strumentisti sono a rischio di MMC, avendo un Indice di Sollevamento (LI) superiore ad 1. Le donne di età superiore ai 45 anni, in particolare, sarebbero esposte ad un rischio maggiore, essendo il loro LI addirittura superiore a 2,57. L'infermiere strumentista, poi, oltre a dover stare in piedi presso il letto operatorio per tutta la durata della seduta, è obbligata spesso ad aiutare il chirurgo, mantenendo divaricatori, leve ed altri attrezzi chirurgici da posizioni scomode per parecchi minuti, sottoponendo così il tratto lombare della colonna vertebrale a sollecitazioni abnormi. Da quanto è stato detto finora, risulta chiaramente l'esposizione della ricorrente alla MMC, che ha contribuito in modo efficiente allo sviluppo della patologia denunciata, che, pertanto, si connota come tecnopatia. Alla luce delle più recenti indagini, infatti, perdono di significato le motivazioni, piuttosto obsolete, in verità, addotte dall' per giustificare il CP_1 mancato riconoscimento della malattia professionale. Destituita di ogni valore probatorio è, altresì, la certificazione della Parte
, invocata dall' nella costituzione in giudizio, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata esposta a MMC, CP_1 sia perché quel documento è redatto in genere dal direttore sanitario o amministrativo o dal responsabile del personale, che non hanno certamente dimestichezza con la sala operatoria né con i reparti di degenza, sia perché è contraddetto dal parere dello SPESAL, riportato nei certificati del medico competente dell' , secondo cui alla ricorrente è Parte_4 raccomandato di “evitare posture incongrue del rachide e sovraccarico biomeccanico dello stesso superiore a kg 8”. Accertato che nella fattispecie sussistono fattori di concausalità lavorativi nel determinismo della patologia denunciata, il danno all'integrità psico-fisica, in base all'obiettività clinica e sulla scorta della voce 204 della tabella delle menomazioni di cui al D.M. del 12 luglio 2000, è valutabile 7%, a decorrere da ottobre 2023. Sulla base di tali considerazioni medico-legali, il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: La patologia denunciata “spondilodiscopatie del tratto lombare” riconosce nell'attività lavorativa della ricorrente fattori di concausalità. Si connota, pertanto, come Malattia Professionale. Il “danno all'integrità psico-fisica conseguente”, in base all'obiettività clinica e sulla scorta della voce 204 della tabella delle menomazioni dei cui al D.M. del 12 luglio 2000, è valutabile 7% (sette per cento), a decorrere da ottobre 2023. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le parti non hanno prospettato elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Si riportano di seguito le esaustive risposte del CTU alle osservazioni del CTP dell' : CP_1
“Le domande che il dr. pone al c.t.u. sono proprie di chi non conosce come l'infermiere professionale (non Per_1
l'infermiere laureato di oggi!) svolga il proprio lavoro nei reparti di degenza e nelle sale operatorie degli ospedali, in particolare dei piccoli ospedali.. Un reparto ospedaliero, così come una sala operatoria, non è assimilabile ad una catena di montaggio industriale, alla quale fanno riferimento tutte le indagini statistiche ed epidemiologiche dell . CP_1
A differenza della fabbrica, infatti, dove è possibile stabilire con precisione il gesto lavorativo dell'operaio, il numero di movimenti che egli compie con una parte del corpo nell'unità di misura temporale, la quantità di energie fisiche che egli spende, il peso ed il numero dei manufatti che movimenta in ogni turno di lavoro, nei reparti di degenza, invece, e nelle sale operatorie il lavoro non è costante, subendo variazioni, com'è facile intuire, da un giorno all'altro e, talvolta, nella stessa giornata. Ai fini della presente indagine, ciò che è utile sapere, al di là delle puntigliose osservazioni presentate, è che la ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni di infermiera generica di reparto e di strumentista di sala operatoria, è quotidianamente esposta al sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, come quando deve spostare gli ammalati dal letto di degenza alla barella, quando deve far cambiare la postura ai pazienti per effettuare le necessarie operazioni igieniche o le quotidiane medicazioni, quando deve spostarli, per far assumer loro la posizione migliore per consumare i
3 pasti, quando deve sistemare sul letto di degenza le pesanti apparecchiature per la trazione transcheletrica o la mobilizzazione meccanica degli arti, quando, in sala operatoria, deve trasportare il cestello con i ferri chirurgici dalla sterilizzazione al tavolo dello strumentista e viceversa, del peso di 10-15 kg. Non è possibile, ovviamente, come si è detto, quantizzare il numero e la frequenza delle movimentazioni dei carichi che un'infermiera professionale compie;
è indubbio, però, che quotidianamente, durante il turno di lavoro, è esposta al sovraccarico biodinamico del rachide lombare. Non è privo di significato, poi, considerare, che nei piccoli ospedali difettano gli ausili meccanici di sollevamento dei pazienti, i materassi scorrevoli, il personale stesso, per cui l'infermiera professionale non laureata, un figura a mezzo fra l'infermiere e la portantina (l'OSS di oggi), spesso si trova ad operare da sola ed a compiere anche lavori di pulizia dell'ambiente (lavaggio del pavimento sporco per caduta accidentale di pasti, liquidi organici, trasporto di secchi piedi d'acqua), che richiedono movimenti di flesso-estensione del tronco, inginocchiamenti, posture incongrue. Con la speranza d'aver contribuito ad alleviare i dubbi del dr. ribadisco con maggiore convinzione il giudizio Per_1 medico-legale già formulato nella bozza di ctu. Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale;
infatti, pur non trattandosi di malattia compresa nelle tabelle, il lavoratore è comunque ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico). A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015; 12 ottobre 2012, n. 17438)”. Nel caso di specie, non si tratta di malattia tabellata, per cui il lavoratore non può avvalersi di presunzioni legali e deve fornire la prova dell'origine professionale delle patologie denunciate, nel senso innanzi esposto;
tale onere della prova è stato però adempiuto, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
la natura professionale della malattia non è poi esclusa dall'esistenza di eventuali altre concause.
4 Pertanto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale ex art. 13 del D.lvo n. 38/00 per una inabilità permanente del 7% con decorrenza da ottobre 2023, oltre interessi o rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell come da dispositivo. CP_1
Tuttavia, il fatto che la decorrenza indicata dal CTU (ottobre 2023), pur essendo anteriore al deposito del ricorso, sia successiva alla domanda amministrativa e alla definizione del relativo iter (compresa la visita collegiale del 07.07.2023) giustifica una compensazione parziale, tanto più ove si consideri che il grado di inabilità riconosciuto (7%) è notevolmente inferiore a quello indicato in ricorso (12%).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 01/02/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/00 per inabilità permanente pari al 7% da ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione CP_1 in suo favore del dovuto, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante metà, liquidata in CP_1
€ 1.350,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 24/11/2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VERDESCA ADRIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto “1) Che la IG.ra , infermiera professionale dal 1993 ovvero da circa Parte_1
30 anni, ed in particolare ha lavorato alle dipendenze dell' presso il reparto di ortopedia-chirurgia Parte_2 Parte_3 sino al 21/10/2000, in seguito strumentista di sala operatoria del reparto di chirurgia presso il Presidio Ospedaliero di Copertino sino ad ottobre 2008 e poi sino ad oggi nel reparto chirurgia presso lo stesso nosocomio;
2) Le modalità di espletamento quotidiano, tanto in sala operatoria quanto in reparto di chirurgia, implicano una continua movimentazione dei carichi (pazienti allettati e non collaboranti) con movimenti continui di flesso-estensione del rachide con sollevamento, spostamento, trascinamento di “pesi” con conseguente impegno fisico gravoso per la colonna vertebrale;
ovvero spostamento dal letto alla barella o viceversa dei pazienti per esami diagnostici o per interventi, nonché per la cura igienica dei pazienti allettati, nel post operatorio, parzialmente autosufficienti o totalmente dipendenti. 3) le predette movimentazioni in posture sfavorevoli nel continuo ripetersi quotidiano durante il servizio hanno portato inevitabilmente la ricorrente a subire continue sollecitazioni trasmesse a tutto il corpo, in particolare a carico del distretto rachideo-lombare, tali da determinare le gravi patologie di cui risulta oggi affetta, ovvero: “Spondilodiscopatie del tratto lombare”.
4) In data 21/12/2022 la predetta ricorrente ha presentato la domanda n. 600008456 per ottenere il riconoscimento della malattia professionale legata alla patologia di cui soffre;
5) Con lettera del 10/03/2023 l' di ha comunicato che la pratica di malattia professionale era stata CP_1 Pt_2 archiviata perché “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata…… .” Tanto premesso, ha chiesto: a) Accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate dallo stesso riconoscendone la natura di malattia professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del T.U. n. 1124/1965 e successive modifiche. b) Per l'effetto il diritto della ricorrente a conseguire i relativi emolumenti proporzionati alla perdita della capacità nella misura complessiva del 12% ovvero nella percentuale che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgere del diritto sino al soddisfo. 1 L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che nel caso di specie la spondilodiscopatia lombare CP_1 denunciata deve considerarsi condizione di esclusiva natura cronico-degenerativa, comunque rilevabile a larghissima prevalenza nella popolazione generale adulta in fascia di età rapportabile a quella dell'Assicurata, senza alcuna correlazione con l'attività occupazionale.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1 luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»…. Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Tanto premesso, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente appare superflua, in quanto le mansioni descritte in ricorso risultano dagli atti e non sono contestate dall' . CP_1
È stata quindi disposta CTU, dalla quale è emerso quanto segue:
“Sussiste realmente nella fattispecie una condizione patologica, caratterizzata da discopatie degenerative del tratto lombare del rachide con sofferenza irritativa dalla radice S1 sinistra, che giustifica la sintomatologia soggettiva riferita dalla ricorrente ed il quadro clinico, come risulta dall'esame obiettivo. Si tratta, com'è ormai risaputo, di patologia multifattoriale, legata prevalentemente all'invecchiamento fisiologico delle strutture vertebrali, alla familiarità, all'assetto endocrino ed enzimatico, all'habitus costituzionale, insomma, dell'individuo. Lo sviluppo della Medicina del Lavoro, però, ha evidenziato, sulla base di indagini statistiche ed epidemiologiche, che nell'eziopatogenesi di quell'infermità un ruolo possa essere svolto anche da alcune attività lavorative, che comportano sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale, attraverso la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e le posture incongrue a lungo mantenute. Seguendo questi orientamenti metodologici, fatti propri ormai da organi istituzionali come l , bisogna riconoscere CP_1 che nel caso specifico la ricorrente nello svolgimento, da oltre trent'anni, delle sue mansioni nella duplice veste di infermiera professionale di reparto e di strumentista di sala operatoria, è stata esposta continuamente al rischio della movimentazione manuale dei carichi (MMC) e delle posture incongrue protratte. Infatti, il sollevamento e lo spostamento dei pazienti o di altre attrezzature pesanti nei reparti di degenza sollecitano in modo abnorme le strutture discali del rachide lombare, favorendone la degenerazione, con conseguente restringimento dei forami intervertebrali, migrazione del materiale discale, sofferenza radicolare. D'altra parte, sono mancate e mancano ancora nei piccoli ospedali ausili che possano ridurre lo sforzo fisico del personale di assistenza, come letti elettrici, sollevatori meccanici, materassi scorrevoli, né sono stati tenuti mai corsi di insegnamento delle tecniche ergonomiche di sollevamento. Nella sala operatoria, inoltre, dove la ricorrente presta anche la sua opera, i carichi che gli infermieri strumentisti sono costretti a movimentare sono rappresentati, oltre che dai pazienti nel loro passaggio dal letto operatorio alla barella e viceversa, anche dai set degli strumenti utilizzati per interventi chirurgici, che vengono movimentati dalla sterilizzazione alla sala operatoria.
2 L'applicazione del metodo NIOSH e di UNI ISO 11228 parte 1, integrata dal Technical Report 12295 e, in particolare, il metodo del Variable Lifting Index, ha dimostrato che tutti gli infermieri strumentisti sono a rischio di MMC, avendo un Indice di Sollevamento (LI) superiore ad 1. Le donne di età superiore ai 45 anni, in particolare, sarebbero esposte ad un rischio maggiore, essendo il loro LI addirittura superiore a 2,57. L'infermiere strumentista, poi, oltre a dover stare in piedi presso il letto operatorio per tutta la durata della seduta, è obbligata spesso ad aiutare il chirurgo, mantenendo divaricatori, leve ed altri attrezzi chirurgici da posizioni scomode per parecchi minuti, sottoponendo così il tratto lombare della colonna vertebrale a sollecitazioni abnormi. Da quanto è stato detto finora, risulta chiaramente l'esposizione della ricorrente alla MMC, che ha contribuito in modo efficiente allo sviluppo della patologia denunciata, che, pertanto, si connota come tecnopatia. Alla luce delle più recenti indagini, infatti, perdono di significato le motivazioni, piuttosto obsolete, in verità, addotte dall' per giustificare il CP_1 mancato riconoscimento della malattia professionale. Destituita di ogni valore probatorio è, altresì, la certificazione della Parte
, invocata dall' nella costituzione in giudizio, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata esposta a MMC, CP_1 sia perché quel documento è redatto in genere dal direttore sanitario o amministrativo o dal responsabile del personale, che non hanno certamente dimestichezza con la sala operatoria né con i reparti di degenza, sia perché è contraddetto dal parere dello SPESAL, riportato nei certificati del medico competente dell' , secondo cui alla ricorrente è Parte_4 raccomandato di “evitare posture incongrue del rachide e sovraccarico biomeccanico dello stesso superiore a kg 8”. Accertato che nella fattispecie sussistono fattori di concausalità lavorativi nel determinismo della patologia denunciata, il danno all'integrità psico-fisica, in base all'obiettività clinica e sulla scorta della voce 204 della tabella delle menomazioni di cui al D.M. del 12 luglio 2000, è valutabile 7%, a decorrere da ottobre 2023. Sulla base di tali considerazioni medico-legali, il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: La patologia denunciata “spondilodiscopatie del tratto lombare” riconosce nell'attività lavorativa della ricorrente fattori di concausalità. Si connota, pertanto, come Malattia Professionale. Il “danno all'integrità psico-fisica conseguente”, in base all'obiettività clinica e sulla scorta della voce 204 della tabella delle menomazioni dei cui al D.M. del 12 luglio 2000, è valutabile 7% (sette per cento), a decorrere da ottobre 2023. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le parti non hanno prospettato elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Si riportano di seguito le esaustive risposte del CTU alle osservazioni del CTP dell' : CP_1
“Le domande che il dr. pone al c.t.u. sono proprie di chi non conosce come l'infermiere professionale (non Per_1
l'infermiere laureato di oggi!) svolga il proprio lavoro nei reparti di degenza e nelle sale operatorie degli ospedali, in particolare dei piccoli ospedali.. Un reparto ospedaliero, così come una sala operatoria, non è assimilabile ad una catena di montaggio industriale, alla quale fanno riferimento tutte le indagini statistiche ed epidemiologiche dell . CP_1
A differenza della fabbrica, infatti, dove è possibile stabilire con precisione il gesto lavorativo dell'operaio, il numero di movimenti che egli compie con una parte del corpo nell'unità di misura temporale, la quantità di energie fisiche che egli spende, il peso ed il numero dei manufatti che movimenta in ogni turno di lavoro, nei reparti di degenza, invece, e nelle sale operatorie il lavoro non è costante, subendo variazioni, com'è facile intuire, da un giorno all'altro e, talvolta, nella stessa giornata. Ai fini della presente indagine, ciò che è utile sapere, al di là delle puntigliose osservazioni presentate, è che la ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni di infermiera generica di reparto e di strumentista di sala operatoria, è quotidianamente esposta al sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, come quando deve spostare gli ammalati dal letto di degenza alla barella, quando deve far cambiare la postura ai pazienti per effettuare le necessarie operazioni igieniche o le quotidiane medicazioni, quando deve spostarli, per far assumer loro la posizione migliore per consumare i
3 pasti, quando deve sistemare sul letto di degenza le pesanti apparecchiature per la trazione transcheletrica o la mobilizzazione meccanica degli arti, quando, in sala operatoria, deve trasportare il cestello con i ferri chirurgici dalla sterilizzazione al tavolo dello strumentista e viceversa, del peso di 10-15 kg. Non è possibile, ovviamente, come si è detto, quantizzare il numero e la frequenza delle movimentazioni dei carichi che un'infermiera professionale compie;
è indubbio, però, che quotidianamente, durante il turno di lavoro, è esposta al sovraccarico biodinamico del rachide lombare. Non è privo di significato, poi, considerare, che nei piccoli ospedali difettano gli ausili meccanici di sollevamento dei pazienti, i materassi scorrevoli, il personale stesso, per cui l'infermiera professionale non laureata, un figura a mezzo fra l'infermiere e la portantina (l'OSS di oggi), spesso si trova ad operare da sola ed a compiere anche lavori di pulizia dell'ambiente (lavaggio del pavimento sporco per caduta accidentale di pasti, liquidi organici, trasporto di secchi piedi d'acqua), che richiedono movimenti di flesso-estensione del tronco, inginocchiamenti, posture incongrue. Con la speranza d'aver contribuito ad alleviare i dubbi del dr. ribadisco con maggiore convinzione il giudizio Per_1 medico-legale già formulato nella bozza di ctu. Per quanto innanzi esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale;
infatti, pur non trattandosi di malattia compresa nelle tabelle, il lavoratore è comunque ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico). A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015; 12 ottobre 2012, n. 17438)”. Nel caso di specie, non si tratta di malattia tabellata, per cui il lavoratore non può avvalersi di presunzioni legali e deve fornire la prova dell'origine professionale delle patologie denunciate, nel senso innanzi esposto;
tale onere della prova è stato però adempiuto, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
la natura professionale della malattia non è poi esclusa dall'esistenza di eventuali altre concause.
4 Pertanto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale ex art. 13 del D.lvo n. 38/00 per una inabilità permanente del 7% con decorrenza da ottobre 2023, oltre interessi o rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell come da dispositivo. CP_1
Tuttavia, il fatto che la decorrenza indicata dal CTU (ottobre 2023), pur essendo anteriore al deposito del ricorso, sia successiva alla domanda amministrativa e alla definizione del relativo iter (compresa la visita collegiale del 07.07.2023) giustifica una compensazione parziale, tanto più ove si consideri che il grado di inabilità riconosciuto (7%) è notevolmente inferiore a quello indicato in ricorso (12%).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 01/02/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/00 per inabilità permanente pari al 7% da ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione CP_1 in suo favore del dovuto, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante metà, liquidata in CP_1
€ 1.350,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 24/11/2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo
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