Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00863/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2024, proposto da Infrastrutture wireless italiane S.p.A. (Inwit S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Il Comune di Adrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi e Tiziana Vigni, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Città Metropolitana di Catania, non costituita in giudizio;
il Ministero della Cultura, Regione Siciliana-Assessorato territorio e ambiente, Regione Siciliana Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Regione Siciliana Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari:
- dell’atto del Comune Adrano avente ad oggetto “Istanza unica, ex art. 43 (…), art. 44 (…) art. 49 (…) del s.lg. 259/03 (…) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Adrano C.da Chiusitti o Fogliuta, identificato in catasto al foglio 75, part. 557” trasmesso, tramite pec, ad Inwit SpA in data 21.12.2023;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti, così come testualmente evocati dal suddetto e quivi impugnato atto comunicato alla ricorrente tramite pec del 21.12.2023 e laddove intesi e/o interpretati in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: l’atto del 19.10.2023 prot. n. 33936; il Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio per telefonia mobile - incluso l’art. 4 laddove prevede una serie di siti preferenziali e laddove prevede anche che l’istante coinvolga l’ASP per il rilascio del parere igienico sanitario - approvato con DCC n. 13 del 3.5.2006 e, quindi, la predetta DCC n. 13 del 3.5.2006; l’atto del 12.10.2023 della Regione Siciliana Dipartimento dei Veni Culturali e dell’Identità Siciliana; la nota del Comune di Adrano recante l’invito a rimodulare la Scia;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adrano e delle amministrazioni regionali e statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con istanza trasmessa all’Amministrazione il 18 dicembre 2024, Inwit S.p.a. ha chiesto l’archiviazione dell’istanza relativa all’intervento e il cui diniego è stato impugnato nel presente giudizio chiedendo altresì al Collegio – con atto depositato il 2 febbraio 2026 – di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con compensazione delle spese di lite;
- il ricorso è, quindi, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- deve rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale intimato poiché l’azione è volta ad accertare la formazione del silenzio-assenso sul titolo edilizio anche alla luce del nulla osta-paesaggistico;
- le spese di lite – su cui la difesa del comune resistente insiste – possono compensarsi così come richiesto dalla parte ricorrente senza l’opposizione della difesa erariale tenuto conto che la controversia verte su peculiari profili di formazione del silenzio-assenso, sicché il ricorso, specialmente con riferimento alla mancata istaurazione del contraddittorio procedimentale, presentava evidenti profili di fondatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CR RI AS, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR RI AS |
IL SEGRETARIO