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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 135/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 135/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Loris D'Aloisio, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Baldassarre e CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Federica Camplone, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
pagina 1 di 18 “[…] Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia, in Pt_1
accoglimento delle sue esposte ragioni e disattesa e rigettata ogni avversa istanza, eccezione e domanda: in via principale, 1. dichiarare inammissibile, infondata, inesigibile e/o non azionabile la pretesa creditoria di nei confronti della odierna opponente in ragione del mancato Controparte_1 avveramento della condizione prevista dall'art. 7 della convenzione dell'8.07.2021 stipulata tra le parti e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 654/2022 pronunciato dal Tribunale di Chieti e pubblicato in data 6.12.2022 nel procedimento iscritto al n. 1847/2022 di R.G.; in via subordinata, 2. accertare il grave inadempimento della agli obblighi previsti dalla convenzione dell'8.07.2021 ed il legittimo il rifiuto di Controparte_1
parte opponente di eseguire il pagamento del corrispettivo dedotto in sede monitoria e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
654/2022 pronunciato dal Tribunale di Chieti e pubblicato in data 6.12.2022 nel procedimento iscritto al n. 1847/2022 di R.G. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
: “[…] NEL MERITO: 1) rigettare, in ogni caso, siccome inammissibili, CP_1
improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le avverse domande formulate dalla
[...] nell'atto di citazione in opposizione;
2) per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 654/2022, emesso dal Tribunale di Chieti in data 6.12.2022 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla il pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €46.128,00 di cui alla fattura 18/21 per le prestazioni professionali rese in forza della convenzione di incarico del 8.7.21, oltre agli interessi contrattualmente convenuto all'art. 7 e secondo legge dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà ovvero parrà di giustizia;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a pagare Parte_1 in favore della l'importo di €46.128,00 di cui alla fattura 18/21 per le prestazioni Controparte_1
professionali rese in forza della convenzione di incarico del 8.7.21, oltre agli interessi contrattualmente convenuto all'art. 7 e secondo legge dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà ovvero parrà di giustizia;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria si insiste nell' accoglimento delle istanze formulate in sede di memorie 183 n. 2 cpc. […]”.
pagina 2 di 18 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
Parte 1. Con convenzione di incarico professionale dell'8.7.2021, la (di seguito, – in qualità Pt_1
di proprietaria (nominata ex art. 1401 c.c. dall'Agenzia per l'Abitare, consorzio di imprese che opera nel settore del social housing) di un'area ricompresa nel piano urbanistico esecutivo distinto al comparto n.
8.37 del Comune di Pescara, riservato alla realizzazione edilizia di unità immobiliari abitative da destinarsi a vendita e/o locazione a prezzi calmierati in favore delle fasce economiche più deboli – ha conferito alla società di progettazione (di seguito, ) CP_1 CP_1
l'incarico di espletare le attività meglio descritte nell'art. 2 della citata convenzione (“Oggetto dell'affidamento”), tra cui la realizzazione di un masterplan di progetto, relativo al sopradescritto intervento edilizio, per la cui fase progettuale – da terminarsi entro il 30.7.2021 – le parti avevano pattuito un compenso in favore di pari ad €. 60.000,00 (includente il rimborso delle CP_1 attività di fattibilità preliminare che quest'ultima aveva già svolto precedentemente in favore dell'Agenzia per l'Abitare).
2. Con ricorso monitorio depositato l'1.12.2022, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Parte Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di del decreto ingiuntivo n. 654/2022 di pagamento della somma di €. 46.128,00 (oltre interessi come da domanda, spese processuali e accessori di legge), a titolo di saldo della fattura n. 18/2021, relativa alla “prestazione professionale di redazione del Masterplan e studio di fattibilità preliminare”, che la prima ha dedotto di avere eseguito in favore della seconda – in esecuzione del summenzionato contratto – già detratta la somma di €. 30.000,00 ricevuta da questa a titolo di acconto.
3. La ingiunta – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha chiesto in via principale la revoca, con vittoria delle spese di lite) – ha eccepito in fatto, per quanto quivi d'interesse, che: a) in Parte data 19.11.20, l'Agenzia per l'Abitare aveva conferito a mandato senza rappresentanza per la costruzione di alloggi abitativi, da destinarsi alle fasce economiche più deboli, su un'area ricompresa nel P.U.E. del Comune di Pescara e che la prima si era obbligata ad acquistare da “GIDI Costruzioni srl” con contratto preliminare del 9.12.19, previo affidamento a di una valutazione CP_1
preliminare di fattibilità dell'intervento; b) l'Agenzia per l'Abitare, in sede di atto definitivo di
Parte compravendita del 17.05.2021, aveva designato, ai sensi dell'art. 1401 c.c., la affinché Parte acquistasse il diritto di proprietà dell'area di intervento;
c) la divenuta proprietaria della predetta pagina 3 di 18 area ed in virtù del sopradescritto mandato ricevuto dall'Agenzia per l'Abitare, aveva avviato una trattativa con “Campus X srl” al fine di promuovere la conclusione di un accordo preliminare, volto alla cessione in locazione di una parte degli alloggi (da realizzarsi in favore delle fasce economiche più
Parte deboli) da adibire a studentato;
d) pertanto, con convenzione dell'8.7.2021, la aveva conferito a
– già precedentemente investita dall' CP_1 Parte_2
– l'incarico di eseguire tutte le attività professionali occorrenti per l'attuazione
[...] dello strumento urbanistico e la progettazione dell'intervento (meglio descritte nell'art. 2 della citata convenzione), pattuendo un corrispettivo complessivo di €. 300.000,00 (oltre accessori), da liquidarsi in proporzione all'effettivo avanzamento delle attività affidate, comprensivo anche delle suddette attività, precedentemente espletate dall'opposta in favore dell'Agenzia per l'Abitare; e) in quest'ambito
– e per quanto quivi interessa – all'art. 7 punto 1) della citata convenzione, le parti avevano convenuto in €. 60.000,00 l'importo del corrispettivo per la fase relativa alla realizzazione, da parte di
, del “Masterplan di progetto (incluso rimborso elle attività di fattibilità preliminare di CP_1
Parte cui in premessa)”; f) in fase di realizzazione delle attività di sviluppo del masterplan, aveva corrisposto a , in più soluzioni, l'importo complessivo di €. 30.000,00, imputabile CP_1 all'attività di fattibilità preliminare dell'intervento precedentemente espletata da quest'ultima in favore di Agenzia per l'Abitare, così come previsto nella citata convenzione, nonché nella fattura n. 18/2021, Parte posta da a fondamento del ricorso monitorio;
g) non aveva corrisposto il saldo CP_1
della richiamata fattura, in ragione della clausola condizionale (da qualificarsi potestativa mista), contenuta nell'art. 7 della citata convenzione d'incarico, con cui le parti – dopo aver regolato i termini della prestazione di pagamento del corrispettivo – avevano stabilito che “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato [ ] solo dopo l'espressa CP_1 accettazione delle prestazioni da parte del Committente principale”; h) la richiamata previsione pattizia – che condizionava l'esigibilità del corrispettivo all'accettazione delle prestazioni da parte del
“Committente principale” (da identificarsi, secondo la prospettazione dell'opponente, nel consorzio
Agenzia per l'Abitare) – si fondava sulle specifiche previsioni contenute nel contratto di mandato Parte intercorso, appunto, tra l'Agenzia per l'Abitare e la che, infatti, condizionava la richiesta di Parte concessione del mutuo – (da parte di necessario al pagamento delle ulteriori attività e dei compensi (anche di ) – all'accettazione, da parte dell'Agenzia per l'Abitare “[…] delle CP_1 prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica
pagina 4 di 18 ed economica (fase n. 2) e l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3)”; i) in definitiva, la società opposta non poteva vantare alcun credito nei confronti dell'esponente, in ragione dell'inesigibilità dello stesso, in virtù della clausola condizionale contenuta nell'art. 7 della citata convenzione, stante il mancato avveramento della condizione;
l) in Parte ogni caso, era legittimo il rifiuto opposto da al pagamento dei compensi oggetto di ingiunzione in virtù dell'inadempimento imputabile a , la quale aveva sospeso l'adempimento delle CP_1
proprie prestazioni di progettazione necessarie sia a concludere la trattativa con “Campus X srl” sia, soprattutto, per ottenere l'accettazione delle opere ed il consenso del Committente principale (Agenzia per l'Abitare).
4. – nel costituirsi in giudizio – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, CP_1 controdeducendo, in sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) le obbligazioni scaturenti dalla Parte convenzione di incarico professionale dell'8.7.21 riguardavano esclusivamente quale parte
“Committente”, proprietaria del sito oggetto dell'intervento edilizio, e , quale studio CP_1 professionale “Incaricato” per lo svolgimento dell'attività di progettazione architettonica, preliminare, definitiva ed esecutiva;
bb) parte opposta non aveva intrattenuto rapporti né con Agenzia per l'Abitare, né con Campus X srl, rimanendo altresì estranea ai presunti rapporti intercorsi tra quest'ultime e la Parte
nei cui soli confronti, invece, dovevano intendersi espletate – da parte di – le CP_1 attività di redazione del masterplan, di fattibilità preliminare dell'intervento e la successiva attività di Parte progettazione;
cc) aveva svolto le anzidette prestazioni – inviando a il masterplan CP_1
e tutti i relativi elaborati progettuali – secondo la migliore regola dell'arte, con diligenza e professionalità, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite nella convenzione d'incarico;
Parte dd) di contro, la committente aveva disatteso gli impegni assunti, non corrispondendo il saldo del corrispettivo dovuto a nei tempi e nei modi convenuti, limitandosi a versare acconti CP_1 parziali (per complessivi €. 30.000,00) ed a proporre una rateizzazione del pagamento – non accettata da parte opposta – riconoscendosi, dunque, debitrice;
ee) a fronte di tale inadempienza, CP_1
aveva sospeso la propria prestazione e ciò sino all'adempimento del committente nel rispetto della facoltà riconosciutale nell'art. 7 della convenzione di conferimento d'incarico.
5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza dell'8.5.23 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c.; esaurita la fase istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione (anche in pagina 5 di 18 ragione della genericità dei capitoli di prova orale formulati dalle parti, in ogni caso vertenti su circostanze documentali), con ordinanza del 10.9.24 la causa – dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.24 tenutasi con le modalità della trattazione scritta – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione deve ritenersi fondata, in ragione della inesigibilità – eccepita dall'opponente - del credito oggetto di causa.
7. Il riconoscimento (in forza del principio cd. “della ragione più liquida”) della inesigibilità del predetto credito – riconoscimento da cui deriva la infondatezza della pretesa pecuniaria della
- rende irrilevante la verifica della correttezza o meno dell'adempimento di quest'ultima CP_1
alle obbligazioni negoziali oggetto del contratto controverso.
Parte 8. La ha eccepito la inesigibilità del credito ingiunto da , in ragione della clausola CP_1 di cui all'art. 7 del citato contratto, che così stabilisce: “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del Committente principale”.
Secondo la prospettazione dell'opponente, con la predetta clausola: le parti hanno convenuto una
“condizione potestativa mista” al verificarsi della quale sarebbero divenuti esigibili i compensi ivi pattuiti (cfr. art. 7 della citata convenzione); l'evento sub condicione è da rinvenire nell'espressa accettazione delle prestazioni via via poste in essere dall'Incaricato, da parte di un soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale (il “Committente principale”), da identificarsi nel consorzio Agenzia per l'Abitare (con cui l'opponente intratteneva un rapporto di mandato senza rappresentanza, avente ad oggetto la realizzazione del medesimo intervento edilizio posto a fondamento della convenzione d'incarico intercorsa con parte opposta).
9. A fronte di siffatta eccezione, parte opposta ha controdedotto che: le obbligazioni scaturenti dalla
Parte convenzione dell'8.7.21 riguardavano esclusivamente quale parte “Committente” - proprietaria del sito oggetto dell'intervento edilizio - e , quale studio professionale “Incaricato” per CP_1 lo svolgimento dell'attività ivi convenute;
non esisteva, dunque, nessuna differenza tra la nozione di
“Committente” e quella di “Committente principale” indicate – a suo dire – indifferentemente nel pagina 6 di 18 Parte contratto per identificare essa non avea mai intrattenuto rapporti né con Agenzia per l'Abitare, né
Parte con Campus X srl, rimanendo altresì estranea ai presunti rapporti intercorsi tra quest'ultime e la nei cui soli confronti, invece, dovevano intendersi espletate – da parte di – le attività di CP_1
realizzazione del masterplan di progetto.
10. La fondatezza della eccezione di inesigibilità del credito oggetto di causa discende dalle considerazioni di seguito esposte.
11. Per la corretta interpretazione del contratto dell'8.7.21 è doveroso considerare CP_2
Parte che esso si collocava a valle rispetto ad una composita operazione negoziale intercorsa tra e l' sulla base di Parte_3
un contratto stipulato tra queste ultime in data 19.11.20.
Nel contratto da ultimo citato – denominato “Mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un intervento di ” ed in cui l'AGENZIA PER ABITARE era definita “committente” Controparte_3
Parte e la “mandataria” – era stabilito, per quanto d'interesse, che: “il committente intende promuovere nell'ambito del Comune di Pescara un intervento edilizio per la realizzazione di alloggi abitativi…. da destinarsi a cessione e locazione in favore di terzi, a prezzo calmierato, per facilitare l'accesso al bene casa per le fasce economicamente deboli per le quali risulta precluso o limitato l'accesso ai finanziamenti da parte degli istituti bancari;
locazione con patto di riscatto (rent to buy) in favore delle fasce economicamente deboli per le quali risulta precluso o limitato l'accesso ai finanziamenti da parte degli istituti bancari;
locazione in favore di terzi soggetti, anche istituzionali o imprenditoriali, al fine di creare disponibilità di alloggi, a breve e medio termine, per far fronte ad esigenze abitative transitorie connesse con la presenza sul territorio di strutture sanitarie (ospitalità di pazienti e relativi familiari di ospedali, case di cura, centri di riabilitazione, centri di assistenza socio-sanitaria ecc.) istituzioni scolastiche e universitarie (ospitalità di docenti precari e/o fuori sede, studenti universitari fuori sede), istituzioni pubbliche ed enti di formazione (concorsisti e corsisti fuori sede), aziende private (lavoratori in trasferta, distaccati, tirocinanti); ad attività commerciali e di servizio rispondenti alle esigenze di prossimità dei residenti ed ospiti dell'intervento e delle aree limitrofe… Il committente ha individuato un'area sita nel Comune di Pescara, costituente il comparto 8.37… Il committente Parte intende affidare a l'attività di realizzazione di tale intervento… La mandataria intende accettare il conferimento del mandato… (art. 1: Oggetto del Contratto): l'Agenzia per Abitare conferisce Parte mandato senza rappresentanza a che accetta incaricandolo di compiere i seguenti atti giuridici:
pagina 7 di 18 proposte di acquisto o contratto preliminare di vendita della porzione di area sopra individuata per addivenire alla sua acquisizione;
stipula dell'atto di compravendita nella porzione di area..; conferimento di incarichi a professionisti per le attività strumentali all'elaborazione: del concept dell'intervento, della progettazione di massima, dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva (indagini ipotecarie e catastali, riconfinamenti
e apposizioni di termini, rilievi topografici, indagini geognostiche, etc.); conferimento di incarichi a professionisti per le attività di sviluppo del concept dell'intervento, di progettazione (progettazione di massima, analisi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione architettonica preliminare e definitiva, progettazione esecutiva progettazione impianti tecnologici), di direzione e contabilità lavori, di collaudo, di accatastamento delle unità immobiliari, di rilascio di certificazione di conformità e degli attestati di prestazione energetica obbligatori, per il deposito della segnalazione certificata di agibilità… stipula di contratti di appalto di fornitura per la realizzazione dell'intervento, conferimenti di incarichi di mediazione e stima, ricerche di mercato, pubblicità, sottoscrizioni di proposte, opzioni, accordi preliminari, convenzioni con istituzioni pubbliche e operatori privati per le acquisizione in proprietà o in locazione delle unità immobiliari da realizzare, fermo il rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa; stipula degli atti di vendita o di locazione delle unità immobiliari nel rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa;
cessioni di opere ed aree destinate a pubblici servizi.. Art. 2 (Poteri del mandatario): il mandatario è autorizzato a provvedere all'espletamento dell'incarico affidatogli e si impegna a non eccedere dai limiti fissati dal presente contratto;… si obbliga a rispettare le eventuali ulteriori direttive gli verranno comunicate per iscritto dal mandante;
.. il mandatario si impegna inoltre a fornire al mandante su richiesta di quest'ultimo un rendiconto del proprio operato, entro 30 giorni dalla richiesta;
.. Con i terzi.. il mandatario stabilisce le condizioni contrattuali nel rispetto dei criteri stabiliti del committente, al fine di conseguire gli scopi di promozione dell'abitare sociale come indicati in premessa. Art. 3 (Esecuzione del contratto): L'intervento oggetto del presente contratto dovrà eseguirsi nel rispetto delle seguenti macro-fasi:
1. acquisizione delle aree di intervento;
2. sviluppo del concept, della progettazione di massima e dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
3. acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto e/o la locazione di unità immobiliari;
4. stipula del contratto di mutuo;
5. edificazione;
6. vendita e/o locazione dell'unità
pagina 8 di 18 immobiliari. Le parti convengono espressamente che il mandatario potrà dare avvio alla fase n. 4 solamente dopo l'accettazione espressa da parte del committente delle prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica (fase n. 2) e
l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3).
Il concept, la progettazione di massima, l'analisi di fattibilità tecnica ed economica dovranno rispondere alle finalità sociali richiamate in premessa e dovranno avere consentito la acquisizione di impegni giuridicamente vincolanti per l'acquisto o la locazione di almeno il 55% delle unità immobiliari (fase n. 3). Il committente ha facoltà di controllare i lavori e di richiedere eventuali varianti o modifiche in corso d'opera, dovute sia ad obblighi derivanti da mutati situazioni convenzionali e/o legislative, sia ad esigenze specifiche del committente…. Art. 5 (Corrispettivo): Per
l'espletamento del presente mandato, il mandatario avrà diritto a un corrispettivo.. di €. 100.000,00.
Art. 6 (Durata del contratto): Il presente contratto.. avrà durata di 5 anni decorrente dalla stipula del presente contratto..”
12. In conformità a quanto concordato tra committente (AGENZIA PER ABITARE) e mandatario
Parte ( , nel contratto summenzionato, con successivo contratto per atto pubblico del 17.5.21, dette parti e la "GIDI COSTRUZIONI S.r.l." (la quale – con contratto preliminare del 9.12.19 – aveva promesso alla AGENZIA PER ABITARE di venderle un'area sita in Pescara alla località San Donato, denominata "AREA GIDI") pattuirono quanto segue: “La società " , Controparte_4
sciogliendo la riserva contenuta nel contratto preliminare in premessa citato, nomina in sua vece, ai sensi dell'art.1401 e ss. del C.C. la società " che, come innanzi rappresentata accetta. Per Parte_1
effetto di tale nomina, la società "GIDI COSTRUZIONI S.r.l. procedendo ad una parziale esecuzione del contratto preliminare sopra citato, con ogni più ampia garanzia di legge in fatto ed in diritto, vende e trasferisce alla società " che accetta ed acquista, il seguente immobile sito in Parte_1
Pescara alla Località San Donato costituito da appezzamento di terreno su due corpi, della superficie di metri quadrati seimilasessantacinque (mq.6.065) circa, a confine con proprietà "
[...]
. al prezzo di €. 690.983,60”. Controparte_5
Parte 13. Con successiva “convenzione di incarico professionale” dell'8.7.21, (ivi denominato
“committente”) e (ivi denominata “incaricato”) stabilirono quanto segue: “Il CP_1
committente intende procedere alla realizzazione di un intervento edilizio su un terreno edificabile sito nel Comune di Pescara… L'area è ricompresa nel comparto a progettazione unitaria n. 8.37… Il
pagina 9 di 18 committente intende attuare un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di uno studentato di circa 240 posti letto, un intervento abitativo di circa 10 alloggi, superfici destinate a commercio e servizi, aree destinate a parcheggio e verde pubblico. Per la realizzazione di detto intervento è necessario realizzare tutte le successive attività tecniche, amministrative e gestionali per la sua attuazione.. Inoltre, su esclusiva valutazione del committente principale, potrebbe essere necessario presentare una variante al progetto di comparto… Il committente intende affidare all'incaricato le attività di progettazione architettonica, preliminare, definitiva, verifica e validazione architettonica esecutivi, direzione artistica.. Art. 2 (Oggetto dell'affidamento): Il committente, nei limiti e alle condizioni appresso specificate, affida all' incaricato, che accetta, l'esecuzione delle attività di seguito elencate:… attività necessarie all'attuazione del comparto, attraverso il piano urbanistico esecutivo e il permesso di costruire convenzionato… Progettazione architettonica, preliminare, definitiva e verifiche e validazione, architettonica esecutivi, direzione artistica;
assistenza tecnico progettuale e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del permesso di costruire;
assistenza e coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della pratica.. documentazione integrativa, interlocuzione con gli uffici preposti;
rispetto della normativa e dei regolamenti .. realizzazione di rendering di progetto …”.
Il contratto prevedeva altresì una analitica disciplina delle modalità di esecuzione dell'attività (art. 4), relativamente alle quali era altresì convenuto quanto segue: “L'incaricato è tenuto a non svolgere attività o azioni che possano arrecare un pregiudizio al committente. L'incaricato si impegna, in particolare, a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse reale o potenziale. Vengono riconosciute come conflitto di interessi tutte quelle azioni definite tali dalla legge, includendo inoltre i casi in cui l'incaricato assume un comportamento contrastante con l'interesse del committente o del committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”.
Vennero concordati, oltre ai tempi di attuazione (art. 5), anche i corrispettivi (art. 7): €. 300.000,00, con corrispettivo “da riconoscersi in proporzione all'effettivo stato di avanzamento delle attività, nella seguente misura: Masterplan di progetto: €. 60000,00…; progettazione definitiva: €. 170.000,00..; verifica e validazione di progettazione architettonica esecutiva: €. 20.000,00;… direzione artistica: €.
50.000,00…”.
pagina 10 di 18 Era altresì previsto che “in ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del committente principale”
(art. 7, ult. capoverso).
14. Tanto premesso sul piano fattuale e documentale, deve ritenersi - sulla base dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto - che le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, decisero di subordinare il riconoscimento del diritto della al pagamento dei corrispettivi CP_1
per le prestazioni di cui al contratto, alla accettazione di dette prestazioni da parte di AGENZIA PER
ABITARE.
15. Infatti, va innanzitutto evidenziato come – sul piano letterale – il contratto è inequivoco nel
Parte riferirsi non già a due soggetti ( e ), come sostenuto da quest'ultima, bensì a tre CP_1
Parte soggetti ( e la “committente principale”). CP_1
Infatti, come sopra evidenziato:
- nelle premesse del contratto dell'8.7.21 vengono utilizzate – con evidente criterio logico – sia il termine “Committente”, per identificare il soggetto che “intende procedere alla realizzazione di un intervento edilizio su un terreno edificabile (di seguito anche “area”) di proprietà del Comune di
Pescara […]” (primo capoverso delle premesse) e che, appunto, “intende attuare sull'area un intervento edilizio […]” (terzo capoverso delle premesse), sia la locuzione “Committente principale”, per identificare il soggetto a cui le parti riconoscono un esclusivo potere valutativo in ordine alla necessità ipotetica di presentare delle varianti al progetto (quarto capoverso delle premesse);
- nell'art. 4, comma 6 della convenzione d'incarico dell'8.7.21, le parti hanno inteso utilizzare, nella stessa frase, entrambe le espressioni: “del Committente o del Committente principale”, separate dalla congiunzione con valore disgiuntivo di tipo alternativo “o” – nel descrivere le ipotesi di possibile conflitto di interessi che l'incaricato (ossia la ) avrebbe potuto avere con questi due CP_1
distinti soggetti, ad evidente conferma della non identificabilità dell'uno (il committente) con l'altro
(il committente principale) (cfr. art. 4, comma 6 della convenzione: “[…] Vengono riconosciute come “conflitto di interessi” tutte quelle azioni definite tali dalla legge, includendo inoltre i casi in cui l'Incaricato assuma un comportamento contrastante con l'interesse del Committente o del
Committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”);
pagina 11 di 18 - nell'art. 7, ultimo comma, della convenzione, ove le parti hanno inteso rimettere, appunto, al
“Committente principale” l'espressa accettazione delle prestazioni eseguite dall'Incaricato (rectius:
) ai fini del “riconoscimento” (recte: esigibilità) dei compensi ivi previsti (cfr. art. 7, CP_1
ultimo comma, della convenzione: “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del
Committente principale”).
Ed è noto che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024).
16. In secondo luogo, la conformità alla volontà delle parti di identificare, nel contratto in esame, il Parte
“committente principale” non già nella (ivi definita semplicemente “committente”), bensì nella
AGENZIA PER ABITARE si ricava – in applicazione dei criteri ermeneutici “teleologici” di interpretazione negoziale - anche dalla considerazione della complessa vicenda negoziale nel cui Parte ambito venne stipulato quel contratto e dal fatto che le opere che la aveva affidato in esecuzione
Parte alla erano destinate alla attuazione dell'oggetto del contratto di mandato che la CP_1 aveva avuto da AGENZIA PER ABITARE e, con esso, delle finalità statutarie di quest'ultima di realizzazione di “un intervento edilizio per la realizzazione di alloggi abitativi…. da destinarsi a cessione e locazione in favore di terzi, a prezzo calmierato, per facilitare l'accesso al bene casa per le fasce economicamente deboli” Parte Si è infatti già ampiamente richiamato il contratto di mandato tra AGENZIA PER ABITARE e
(nell'adempimento del quale quest'ultima avrebbe poi concluso con il contratto di CP_1 appalto oggetto di causa), il quale prevedeva, per quanto d'interesse:
pagina 12 di 18 Parte
- che doveva provvedere, per conto e nell'interesse della mandante: “al conferimento di incarichi a professionisti per le attività strumentali all'elaborazione: del concept dell'intervento, della progettazione di massima, dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva;
conferimento di incarichi a professionisti per le attività di sviluppo del concept dell'intervento, di progettazione (progettazione di massima, analisi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione architettonica preliminare e definitiva, progettazione esecutiva progettazione impianti tecnologici), di direzione e contabilità lavori, di collaudo, di accatastamento delle unità immobiliari, di rilascio di certificazione di conformità e degli attestati di prestazione energetica obbligatori, per il deposito della segnalazione certificata di agibilità… stipula di contratti di appalto di fornitura per la realizzazione dell'intervento, Parte
- che, nel conferimento di tali attività a terzi, la avrebbe dovuto garantire: “il rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa”; non eccedere dai limiti fissati dal presente contratto;
… rispettare le eventuali ulteriori direttive gli verranno comunicate per iscritto dal mandante;
.. fornire al mandante su richiesta di quest'ultimo un rendiconto del proprio operato;
.. stabilire, con i terzi.. le condizioni contrattuali nel rispetto dei criteri stabiliti del committente, al fine di conseguire gli scopi di promozione dell'abitare sociale come indicati in premessa;
il rispetto delle quattro macro-fasi di:
1. acquisizione delle aree di intervento;
2. sviluppo del concept, della progettazione di massima e dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
3. acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto e/o la locazione di unità immobiliari;
4. stipula del contratto di mutuo;
5. edificazione;
6. vendita e/o locazione dell'unità immobiliari.
- che il mandatario avrebbe potuto “dare avvio alla fase n. 4 solamente dopo l'accettazione espressa da parte del committente delle prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica (fase n. 2) e l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3).
- che “Il concept, la progettazione di massima, l'analisi di fattibilità tecnica ed economica” avrebbero dovuto “rispondere alle finalità sociali richiamate in premessa e dovranno avere consentito la acquisizione di impegni giuridicamente vincolanti per l'acquisto o la locazione di almeno il 55% delle unità immobiliari (fase n. 3).
pagina 13 di 18 - che il committente aveva “facoltà di controllare i lavori e di richiedere eventuali varianti o modifiche in corso d'opera, dovute sia ad obblighi derivanti da mutati situazioni convenzionali e/o legislative, sia ad esigenze specifiche del committente….”. Parte Dunque, proprio la considerazione del fatto che le prestazioni commissionate da (in adempimento del mandato conferitole da AGENZIA PER ABITARE) a erano destinate alla attuazione CP_1
delle opere edilizie indicate nel mandato (le quali, come visto, avrebbero dovuto rispondere a determinate caratteristiche, per essere conformi alle finalità “statutarie” perseguite dalla mandante) Parte giustifica, sul piano logico e degli assetti di interessi negoziali concordati da e , la CP_1
circostanza che queste ultime previdero espressamente (nel contratto oggetto di causa) sia che
AGENZIA PER ABITARE (la committente principale) potesse introdurre delle varianti al progetto di comparto, sia che dovesse eseguire le prestazioni conferitele in appalto evitando CP_1
Parte conflitti di interesse con entrambe ( E AGENZIA PER ABITARE), sia che la maturazione in capo alla appaltatrice del diritto al compenso sorgesse soltanto dopo la approvazione di quelle prestazioni da parte della AGENZIA PER ABITARE, essendo quest'ultima la committente principale dell'opera complessiva da realizzare nel comparto (per il generale principio per cui
“Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29288 del 13/11/2024: nella specie, la S.C. - in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale, per la quale esso poteva essere risolto "per mutuo consenso del venditore e del compratore" - ha confermato l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite).
17. Del resto, la prova che – all'atto della stipula del contratto oggetto di causa – fosse CP_1 perfettamente a conoscenza della destinazione dell'opus alla AGENZIA PER ABITARE si ricava Parte dall'esame del carteggio intercorso all'epoca tra la prima e la (cfr. le pec del giugno e del luglio
20231, di cui al doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta: “[…] Come da intese rimetto in allegato il file del contratto con alcune modifiche evidenziate 'in revisione'. Le principali
pagina 14 di 18 sono: - l'anagrafica del committente, infatti l'intervento verrà realizzato da società appositamente costituita da Agenzia per l'Abitare e che ha già provveduto ai primi acquisti dei terreni […]”.
18. Inoltre, la identificabilità nella AGENZIA PER ABITARE della “committente principale” alla cui approvazione delle prestazioni rese da era subordinata – per espresso accordo convenuto CP_1
Parte tra quest'ultima e la – la maturazione del diritto al compenso per le prestazioni stesse, si ricava anche dalla considerazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c.
Infatti, identificare (come vorrebbe la società opposta) la committente principale e la committente Parte (entrambe nella – nella interpretazione del contratto - priverebbe di effetto le clausole con le quali si era obbligata ad evitare “un comportamento contrastante con l'interesse del CP_1 committente o del committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”.
19. In definitiva, deve riconoscersi che le parti – nel libero esercizio della loro autonomia privata – concordarono di subordinare l'esigibilità del corrispettivo che avrebbe maturato - per CP_1
Parte effetto dell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto con - alla espressa accettazione delle relative prestazioni da parte di un soggetto terzo, comunque direttamente coinvolto nell'affare complessivo in cui si inseriva il rapporto intercorso tra le predette società (incaricata e committente).
19. Una volta acclarata la esistenza di una siffatta clausola condizionale, se ne deve riconoscere la validità, quale “condizione potestativa mista”.
19.1 Com'è noto, “Le parti di un rapporto contrattuale possono legittimamente convenire, nell'esercizio dei poteri riconosciuti all'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto sia condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, al verificarsi di un evento futuro e incerto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19/09/2005, n. 18450)
Anche la maturazione del diritto al corrispettivo di una data prestazione può essere subordinato dalle parti negoziali all'avveramento di una condizione, posto che “L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione” (Cass. civ., Sez. II, 23/05/2001, n. 7003).
19.2 “La condizione è 'meramente potestativa' [e, dunque, nulla] quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da
pagina 15 di 18 manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20/11/2019,
n. 30143; Cass. civ., Sez. II, 21/05/2007, n. 11774; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2006, n. 728). Cass. civ.,
Sez. III, 26/08/2014, n. 18239; Cass. civ., Sez. VI, 18/05/2020, n. 9047).
19.3 Invece, la condizione “si qualifica 'potestativa' quando l'evento dedotto in condizione è collegato
a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche
l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20/11/2019, n. 30143;
Cass. civ., Sez. II, 21/05/2007, n. 11774; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2006, n. 728). Cass. civ., Sez. III,
26/08/2014, n. 18239; Cass. civ., Sez. VI, 18/05/2020, n. 9047).
In particolare, “il contratto è sottoposto a condizione 'potestativa mista' quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti” (si v. Cass. civ., Sez. II, 11/07/2024, n. 19022);
19.4 Tanto premesso e venendo al caso di specie, la clausola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7 della convenzione d'incarico – che condizionava il pagamento delle prestazioni professionali eseguite Parte da su incarico di alla accettazione di dette prestazioni al committente principale, CP_1
estraneo al rapporto contrattuale – non è qualificabile in termini di condizione “meramente potestativa”.
Infatti, l'evento condizionante (l'accettazione della bontà di quelle prestazioni, da parte della Parte AGENZIA per ABITARE) era ed è collegato non già all'arbitrio di quest'ultima (ovvero di , bensì a valutazioni di interesse e di convenienza della prima (quale committente principale della complessa operazione edilizia, nella quale si inseriva l'opus commissionato a ), CP_1
valutazioni rappresentate dalla verifica da parte della stessa – quale committente a monte dell'opus da realizzare nel comparto - della conformità di quelle prestazioni alle finalità “statutarie” da essa perseguite.
20. Inoltre, non può ritenersi che le parti – nel corso del rapporto – abbiano modificato tacitamente
(rectius: revocato) una tale clausola condizionale, posto che – ai sensi dell'art. 13 del contratto – ogni modifica ad esso sarebbe dovuta avvenire per iscritto.
pagina 16 di 18 21. E' inoltre pacifico che la accettazione di quelle prestazioni da parte della committente principale non sia mai intervenuta (cfr. il thema decidendum), né parte opposta ha mai dedotto né tanto meno provato che tale persistente mancata accettazione sia dipesa da causa imputabile alla committente Parte principale, ovvero alla (per il principio per cui “l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto
a condizione potestativa mista. In tale ipotesi, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria
a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/08/2022, n. 25085).
22. Dal mancato avveramento della condizione sospensiva del diritto della al pagamento CP_1
del corrispettivo delle prestazioni svolte discende la inesigibilità del relativo credito, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
23. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, rappresentati dalla necessità (al fine della soluzione della questione di esigibilità controversa) di una ricostruzione postuma complessa delle composite operazioni negoziali oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 135/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
ACCERTA la inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
COMPENSA le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
pagina 17 di 18 Chieti, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 18 di 18
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 135/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Loris D'Aloisio, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Baldassarre e CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Federica Camplone, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
pagina 1 di 18 “[…] Piaccia all'On.le Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia, in Pt_1
accoglimento delle sue esposte ragioni e disattesa e rigettata ogni avversa istanza, eccezione e domanda: in via principale, 1. dichiarare inammissibile, infondata, inesigibile e/o non azionabile la pretesa creditoria di nei confronti della odierna opponente in ragione del mancato Controparte_1 avveramento della condizione prevista dall'art. 7 della convenzione dell'8.07.2021 stipulata tra le parti e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 654/2022 pronunciato dal Tribunale di Chieti e pubblicato in data 6.12.2022 nel procedimento iscritto al n. 1847/2022 di R.G.; in via subordinata, 2. accertare il grave inadempimento della agli obblighi previsti dalla convenzione dell'8.07.2021 ed il legittimo il rifiuto di Controparte_1
parte opponente di eseguire il pagamento del corrispettivo dedotto in sede monitoria e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
654/2022 pronunciato dal Tribunale di Chieti e pubblicato in data 6.12.2022 nel procedimento iscritto al n. 1847/2022 di R.G. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
: “[…] NEL MERITO: 1) rigettare, in ogni caso, siccome inammissibili, CP_1
improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le avverse domande formulate dalla
[...] nell'atto di citazione in opposizione;
2) per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 654/2022, emesso dal Tribunale di Chieti in data 6.12.2022 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla il pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €46.128,00 di cui alla fattura 18/21 per le prestazioni professionali rese in forza della convenzione di incarico del 8.7.21, oltre agli interessi contrattualmente convenuto all'art. 7 e secondo legge dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà ovvero parrà di giustizia;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a pagare Parte_1 in favore della l'importo di €46.128,00 di cui alla fattura 18/21 per le prestazioni Controparte_1
professionali rese in forza della convenzione di incarico del 8.7.21, oltre agli interessi contrattualmente convenuto all'art. 7 e secondo legge dal dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che risulterà ovvero parrà di giustizia;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria si insiste nell' accoglimento delle istanze formulate in sede di memorie 183 n. 2 cpc. […]”.
pagina 2 di 18 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
Parte 1. Con convenzione di incarico professionale dell'8.7.2021, la (di seguito, – in qualità Pt_1
di proprietaria (nominata ex art. 1401 c.c. dall'Agenzia per l'Abitare, consorzio di imprese che opera nel settore del social housing) di un'area ricompresa nel piano urbanistico esecutivo distinto al comparto n.
8.37 del Comune di Pescara, riservato alla realizzazione edilizia di unità immobiliari abitative da destinarsi a vendita e/o locazione a prezzi calmierati in favore delle fasce economiche più deboli – ha conferito alla società di progettazione (di seguito, ) CP_1 CP_1
l'incarico di espletare le attività meglio descritte nell'art. 2 della citata convenzione (“Oggetto dell'affidamento”), tra cui la realizzazione di un masterplan di progetto, relativo al sopradescritto intervento edilizio, per la cui fase progettuale – da terminarsi entro il 30.7.2021 – le parti avevano pattuito un compenso in favore di pari ad €. 60.000,00 (includente il rimborso delle CP_1 attività di fattibilità preliminare che quest'ultima aveva già svolto precedentemente in favore dell'Agenzia per l'Abitare).
2. Con ricorso monitorio depositato l'1.12.2022, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Parte Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di del decreto ingiuntivo n. 654/2022 di pagamento della somma di €. 46.128,00 (oltre interessi come da domanda, spese processuali e accessori di legge), a titolo di saldo della fattura n. 18/2021, relativa alla “prestazione professionale di redazione del Masterplan e studio di fattibilità preliminare”, che la prima ha dedotto di avere eseguito in favore della seconda – in esecuzione del summenzionato contratto – già detratta la somma di €. 30.000,00 ricevuta da questa a titolo di acconto.
3. La ingiunta – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha chiesto in via principale la revoca, con vittoria delle spese di lite) – ha eccepito in fatto, per quanto quivi d'interesse, che: a) in Parte data 19.11.20, l'Agenzia per l'Abitare aveva conferito a mandato senza rappresentanza per la costruzione di alloggi abitativi, da destinarsi alle fasce economiche più deboli, su un'area ricompresa nel P.U.E. del Comune di Pescara e che la prima si era obbligata ad acquistare da “GIDI Costruzioni srl” con contratto preliminare del 9.12.19, previo affidamento a di una valutazione CP_1
preliminare di fattibilità dell'intervento; b) l'Agenzia per l'Abitare, in sede di atto definitivo di
Parte compravendita del 17.05.2021, aveva designato, ai sensi dell'art. 1401 c.c., la affinché Parte acquistasse il diritto di proprietà dell'area di intervento;
c) la divenuta proprietaria della predetta pagina 3 di 18 area ed in virtù del sopradescritto mandato ricevuto dall'Agenzia per l'Abitare, aveva avviato una trattativa con “Campus X srl” al fine di promuovere la conclusione di un accordo preliminare, volto alla cessione in locazione di una parte degli alloggi (da realizzarsi in favore delle fasce economiche più
Parte deboli) da adibire a studentato;
d) pertanto, con convenzione dell'8.7.2021, la aveva conferito a
– già precedentemente investita dall' CP_1 Parte_2
– l'incarico di eseguire tutte le attività professionali occorrenti per l'attuazione
[...] dello strumento urbanistico e la progettazione dell'intervento (meglio descritte nell'art. 2 della citata convenzione), pattuendo un corrispettivo complessivo di €. 300.000,00 (oltre accessori), da liquidarsi in proporzione all'effettivo avanzamento delle attività affidate, comprensivo anche delle suddette attività, precedentemente espletate dall'opposta in favore dell'Agenzia per l'Abitare; e) in quest'ambito
– e per quanto quivi interessa – all'art. 7 punto 1) della citata convenzione, le parti avevano convenuto in €. 60.000,00 l'importo del corrispettivo per la fase relativa alla realizzazione, da parte di
, del “Masterplan di progetto (incluso rimborso elle attività di fattibilità preliminare di CP_1
Parte cui in premessa)”; f) in fase di realizzazione delle attività di sviluppo del masterplan, aveva corrisposto a , in più soluzioni, l'importo complessivo di €. 30.000,00, imputabile CP_1 all'attività di fattibilità preliminare dell'intervento precedentemente espletata da quest'ultima in favore di Agenzia per l'Abitare, così come previsto nella citata convenzione, nonché nella fattura n. 18/2021, Parte posta da a fondamento del ricorso monitorio;
g) non aveva corrisposto il saldo CP_1
della richiamata fattura, in ragione della clausola condizionale (da qualificarsi potestativa mista), contenuta nell'art. 7 della citata convenzione d'incarico, con cui le parti – dopo aver regolato i termini della prestazione di pagamento del corrispettivo – avevano stabilito che “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato [ ] solo dopo l'espressa CP_1 accettazione delle prestazioni da parte del Committente principale”; h) la richiamata previsione pattizia – che condizionava l'esigibilità del corrispettivo all'accettazione delle prestazioni da parte del
“Committente principale” (da identificarsi, secondo la prospettazione dell'opponente, nel consorzio
Agenzia per l'Abitare) – si fondava sulle specifiche previsioni contenute nel contratto di mandato Parte intercorso, appunto, tra l'Agenzia per l'Abitare e la che, infatti, condizionava la richiesta di Parte concessione del mutuo – (da parte di necessario al pagamento delle ulteriori attività e dei compensi (anche di ) – all'accettazione, da parte dell'Agenzia per l'Abitare “[…] delle CP_1 prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica
pagina 4 di 18 ed economica (fase n. 2) e l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3)”; i) in definitiva, la società opposta non poteva vantare alcun credito nei confronti dell'esponente, in ragione dell'inesigibilità dello stesso, in virtù della clausola condizionale contenuta nell'art. 7 della citata convenzione, stante il mancato avveramento della condizione;
l) in Parte ogni caso, era legittimo il rifiuto opposto da al pagamento dei compensi oggetto di ingiunzione in virtù dell'inadempimento imputabile a , la quale aveva sospeso l'adempimento delle CP_1
proprie prestazioni di progettazione necessarie sia a concludere la trattativa con “Campus X srl” sia, soprattutto, per ottenere l'accettazione delle opere ed il consenso del Committente principale (Agenzia per l'Abitare).
4. – nel costituirsi in giudizio – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, CP_1 controdeducendo, in sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) le obbligazioni scaturenti dalla Parte convenzione di incarico professionale dell'8.7.21 riguardavano esclusivamente quale parte
“Committente”, proprietaria del sito oggetto dell'intervento edilizio, e , quale studio CP_1 professionale “Incaricato” per lo svolgimento dell'attività di progettazione architettonica, preliminare, definitiva ed esecutiva;
bb) parte opposta non aveva intrattenuto rapporti né con Agenzia per l'Abitare, né con Campus X srl, rimanendo altresì estranea ai presunti rapporti intercorsi tra quest'ultime e la Parte
nei cui soli confronti, invece, dovevano intendersi espletate – da parte di – le CP_1 attività di redazione del masterplan, di fattibilità preliminare dell'intervento e la successiva attività di Parte progettazione;
cc) aveva svolto le anzidette prestazioni – inviando a il masterplan CP_1
e tutti i relativi elaborati progettuali – secondo la migliore regola dell'arte, con diligenza e professionalità, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite nella convenzione d'incarico;
Parte dd) di contro, la committente aveva disatteso gli impegni assunti, non corrispondendo il saldo del corrispettivo dovuto a nei tempi e nei modi convenuti, limitandosi a versare acconti CP_1 parziali (per complessivi €. 30.000,00) ed a proporre una rateizzazione del pagamento – non accettata da parte opposta – riconoscendosi, dunque, debitrice;
ee) a fronte di tale inadempienza, CP_1
aveva sospeso la propria prestazione e ciò sino all'adempimento del committente nel rispetto della facoltà riconosciutale nell'art. 7 della convenzione di conferimento d'incarico.
5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza dell'8.5.23 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c.; esaurita la fase istruttoria documentale e ritenuta la causa matura per la decisione (anche in pagina 5 di 18 ragione della genericità dei capitoli di prova orale formulati dalle parti, in ogni caso vertenti su circostanze documentali), con ordinanza del 10.9.24 la causa – dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.24 tenutasi con le modalità della trattazione scritta – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione deve ritenersi fondata, in ragione della inesigibilità – eccepita dall'opponente - del credito oggetto di causa.
7. Il riconoscimento (in forza del principio cd. “della ragione più liquida”) della inesigibilità del predetto credito – riconoscimento da cui deriva la infondatezza della pretesa pecuniaria della
- rende irrilevante la verifica della correttezza o meno dell'adempimento di quest'ultima CP_1
alle obbligazioni negoziali oggetto del contratto controverso.
Parte 8. La ha eccepito la inesigibilità del credito ingiunto da , in ragione della clausola CP_1 di cui all'art. 7 del citato contratto, che così stabilisce: “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del Committente principale”.
Secondo la prospettazione dell'opponente, con la predetta clausola: le parti hanno convenuto una
“condizione potestativa mista” al verificarsi della quale sarebbero divenuti esigibili i compensi ivi pattuiti (cfr. art. 7 della citata convenzione); l'evento sub condicione è da rinvenire nell'espressa accettazione delle prestazioni via via poste in essere dall'Incaricato, da parte di un soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale (il “Committente principale”), da identificarsi nel consorzio Agenzia per l'Abitare (con cui l'opponente intratteneva un rapporto di mandato senza rappresentanza, avente ad oggetto la realizzazione del medesimo intervento edilizio posto a fondamento della convenzione d'incarico intercorsa con parte opposta).
9. A fronte di siffatta eccezione, parte opposta ha controdedotto che: le obbligazioni scaturenti dalla
Parte convenzione dell'8.7.21 riguardavano esclusivamente quale parte “Committente” - proprietaria del sito oggetto dell'intervento edilizio - e , quale studio professionale “Incaricato” per CP_1 lo svolgimento dell'attività ivi convenute;
non esisteva, dunque, nessuna differenza tra la nozione di
“Committente” e quella di “Committente principale” indicate – a suo dire – indifferentemente nel pagina 6 di 18 Parte contratto per identificare essa non avea mai intrattenuto rapporti né con Agenzia per l'Abitare, né
Parte con Campus X srl, rimanendo altresì estranea ai presunti rapporti intercorsi tra quest'ultime e la nei cui soli confronti, invece, dovevano intendersi espletate – da parte di – le attività di CP_1
realizzazione del masterplan di progetto.
10. La fondatezza della eccezione di inesigibilità del credito oggetto di causa discende dalle considerazioni di seguito esposte.
11. Per la corretta interpretazione del contratto dell'8.7.21 è doveroso considerare CP_2
Parte che esso si collocava a valle rispetto ad una composita operazione negoziale intercorsa tra e l' sulla base di Parte_3
un contratto stipulato tra queste ultime in data 19.11.20.
Nel contratto da ultimo citato – denominato “Mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un intervento di ” ed in cui l'AGENZIA PER ABITARE era definita “committente” Controparte_3
Parte e la “mandataria” – era stabilito, per quanto d'interesse, che: “il committente intende promuovere nell'ambito del Comune di Pescara un intervento edilizio per la realizzazione di alloggi abitativi…. da destinarsi a cessione e locazione in favore di terzi, a prezzo calmierato, per facilitare l'accesso al bene casa per le fasce economicamente deboli per le quali risulta precluso o limitato l'accesso ai finanziamenti da parte degli istituti bancari;
locazione con patto di riscatto (rent to buy) in favore delle fasce economicamente deboli per le quali risulta precluso o limitato l'accesso ai finanziamenti da parte degli istituti bancari;
locazione in favore di terzi soggetti, anche istituzionali o imprenditoriali, al fine di creare disponibilità di alloggi, a breve e medio termine, per far fronte ad esigenze abitative transitorie connesse con la presenza sul territorio di strutture sanitarie (ospitalità di pazienti e relativi familiari di ospedali, case di cura, centri di riabilitazione, centri di assistenza socio-sanitaria ecc.) istituzioni scolastiche e universitarie (ospitalità di docenti precari e/o fuori sede, studenti universitari fuori sede), istituzioni pubbliche ed enti di formazione (concorsisti e corsisti fuori sede), aziende private (lavoratori in trasferta, distaccati, tirocinanti); ad attività commerciali e di servizio rispondenti alle esigenze di prossimità dei residenti ed ospiti dell'intervento e delle aree limitrofe… Il committente ha individuato un'area sita nel Comune di Pescara, costituente il comparto 8.37… Il committente Parte intende affidare a l'attività di realizzazione di tale intervento… La mandataria intende accettare il conferimento del mandato… (art. 1: Oggetto del Contratto): l'Agenzia per Abitare conferisce Parte mandato senza rappresentanza a che accetta incaricandolo di compiere i seguenti atti giuridici:
pagina 7 di 18 proposte di acquisto o contratto preliminare di vendita della porzione di area sopra individuata per addivenire alla sua acquisizione;
stipula dell'atto di compravendita nella porzione di area..; conferimento di incarichi a professionisti per le attività strumentali all'elaborazione: del concept dell'intervento, della progettazione di massima, dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva (indagini ipotecarie e catastali, riconfinamenti
e apposizioni di termini, rilievi topografici, indagini geognostiche, etc.); conferimento di incarichi a professionisti per le attività di sviluppo del concept dell'intervento, di progettazione (progettazione di massima, analisi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione architettonica preliminare e definitiva, progettazione esecutiva progettazione impianti tecnologici), di direzione e contabilità lavori, di collaudo, di accatastamento delle unità immobiliari, di rilascio di certificazione di conformità e degli attestati di prestazione energetica obbligatori, per il deposito della segnalazione certificata di agibilità… stipula di contratti di appalto di fornitura per la realizzazione dell'intervento, conferimenti di incarichi di mediazione e stima, ricerche di mercato, pubblicità, sottoscrizioni di proposte, opzioni, accordi preliminari, convenzioni con istituzioni pubbliche e operatori privati per le acquisizione in proprietà o in locazione delle unità immobiliari da realizzare, fermo il rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa; stipula degli atti di vendita o di locazione delle unità immobiliari nel rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa;
cessioni di opere ed aree destinate a pubblici servizi.. Art. 2 (Poteri del mandatario): il mandatario è autorizzato a provvedere all'espletamento dell'incarico affidatogli e si impegna a non eccedere dai limiti fissati dal presente contratto;… si obbliga a rispettare le eventuali ulteriori direttive gli verranno comunicate per iscritto dal mandante;
.. il mandatario si impegna inoltre a fornire al mandante su richiesta di quest'ultimo un rendiconto del proprio operato, entro 30 giorni dalla richiesta;
.. Con i terzi.. il mandatario stabilisce le condizioni contrattuali nel rispetto dei criteri stabiliti del committente, al fine di conseguire gli scopi di promozione dell'abitare sociale come indicati in premessa. Art. 3 (Esecuzione del contratto): L'intervento oggetto del presente contratto dovrà eseguirsi nel rispetto delle seguenti macro-fasi:
1. acquisizione delle aree di intervento;
2. sviluppo del concept, della progettazione di massima e dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
3. acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto e/o la locazione di unità immobiliari;
4. stipula del contratto di mutuo;
5. edificazione;
6. vendita e/o locazione dell'unità
pagina 8 di 18 immobiliari. Le parti convengono espressamente che il mandatario potrà dare avvio alla fase n. 4 solamente dopo l'accettazione espressa da parte del committente delle prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica (fase n. 2) e
l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3).
Il concept, la progettazione di massima, l'analisi di fattibilità tecnica ed economica dovranno rispondere alle finalità sociali richiamate in premessa e dovranno avere consentito la acquisizione di impegni giuridicamente vincolanti per l'acquisto o la locazione di almeno il 55% delle unità immobiliari (fase n. 3). Il committente ha facoltà di controllare i lavori e di richiedere eventuali varianti o modifiche in corso d'opera, dovute sia ad obblighi derivanti da mutati situazioni convenzionali e/o legislative, sia ad esigenze specifiche del committente…. Art. 5 (Corrispettivo): Per
l'espletamento del presente mandato, il mandatario avrà diritto a un corrispettivo.. di €. 100.000,00.
Art. 6 (Durata del contratto): Il presente contratto.. avrà durata di 5 anni decorrente dalla stipula del presente contratto..”
12. In conformità a quanto concordato tra committente (AGENZIA PER ABITARE) e mandatario
Parte ( , nel contratto summenzionato, con successivo contratto per atto pubblico del 17.5.21, dette parti e la "GIDI COSTRUZIONI S.r.l." (la quale – con contratto preliminare del 9.12.19 – aveva promesso alla AGENZIA PER ABITARE di venderle un'area sita in Pescara alla località San Donato, denominata "AREA GIDI") pattuirono quanto segue: “La società " , Controparte_4
sciogliendo la riserva contenuta nel contratto preliminare in premessa citato, nomina in sua vece, ai sensi dell'art.1401 e ss. del C.C. la società " che, come innanzi rappresentata accetta. Per Parte_1
effetto di tale nomina, la società "GIDI COSTRUZIONI S.r.l. procedendo ad una parziale esecuzione del contratto preliminare sopra citato, con ogni più ampia garanzia di legge in fatto ed in diritto, vende e trasferisce alla società " che accetta ed acquista, il seguente immobile sito in Parte_1
Pescara alla Località San Donato costituito da appezzamento di terreno su due corpi, della superficie di metri quadrati seimilasessantacinque (mq.6.065) circa, a confine con proprietà "
[...]
. al prezzo di €. 690.983,60”. Controparte_5
Parte 13. Con successiva “convenzione di incarico professionale” dell'8.7.21, (ivi denominato
“committente”) e (ivi denominata “incaricato”) stabilirono quanto segue: “Il CP_1
committente intende procedere alla realizzazione di un intervento edilizio su un terreno edificabile sito nel Comune di Pescara… L'area è ricompresa nel comparto a progettazione unitaria n. 8.37… Il
pagina 9 di 18 committente intende attuare un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di uno studentato di circa 240 posti letto, un intervento abitativo di circa 10 alloggi, superfici destinate a commercio e servizi, aree destinate a parcheggio e verde pubblico. Per la realizzazione di detto intervento è necessario realizzare tutte le successive attività tecniche, amministrative e gestionali per la sua attuazione.. Inoltre, su esclusiva valutazione del committente principale, potrebbe essere necessario presentare una variante al progetto di comparto… Il committente intende affidare all'incaricato le attività di progettazione architettonica, preliminare, definitiva, verifica e validazione architettonica esecutivi, direzione artistica.. Art. 2 (Oggetto dell'affidamento): Il committente, nei limiti e alle condizioni appresso specificate, affida all' incaricato, che accetta, l'esecuzione delle attività di seguito elencate:… attività necessarie all'attuazione del comparto, attraverso il piano urbanistico esecutivo e il permesso di costruire convenzionato… Progettazione architettonica, preliminare, definitiva e verifiche e validazione, architettonica esecutivi, direzione artistica;
assistenza tecnico progettuale e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del permesso di costruire;
assistenza e coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della pratica.. documentazione integrativa, interlocuzione con gli uffici preposti;
rispetto della normativa e dei regolamenti .. realizzazione di rendering di progetto …”.
Il contratto prevedeva altresì una analitica disciplina delle modalità di esecuzione dell'attività (art. 4), relativamente alle quali era altresì convenuto quanto segue: “L'incaricato è tenuto a non svolgere attività o azioni che possano arrecare un pregiudizio al committente. L'incaricato si impegna, in particolare, a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse reale o potenziale. Vengono riconosciute come conflitto di interessi tutte quelle azioni definite tali dalla legge, includendo inoltre i casi in cui l'incaricato assume un comportamento contrastante con l'interesse del committente o del committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”.
Vennero concordati, oltre ai tempi di attuazione (art. 5), anche i corrispettivi (art. 7): €. 300.000,00, con corrispettivo “da riconoscersi in proporzione all'effettivo stato di avanzamento delle attività, nella seguente misura: Masterplan di progetto: €. 60000,00…; progettazione definitiva: €. 170.000,00..; verifica e validazione di progettazione architettonica esecutiva: €. 20.000,00;… direzione artistica: €.
50.000,00…”.
pagina 10 di 18 Era altresì previsto che “in ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del committente principale”
(art. 7, ult. capoverso).
14. Tanto premesso sul piano fattuale e documentale, deve ritenersi - sulla base dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto - che le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, decisero di subordinare il riconoscimento del diritto della al pagamento dei corrispettivi CP_1
per le prestazioni di cui al contratto, alla accettazione di dette prestazioni da parte di AGENZIA PER
ABITARE.
15. Infatti, va innanzitutto evidenziato come – sul piano letterale – il contratto è inequivoco nel
Parte riferirsi non già a due soggetti ( e ), come sostenuto da quest'ultima, bensì a tre CP_1
Parte soggetti ( e la “committente principale”). CP_1
Infatti, come sopra evidenziato:
- nelle premesse del contratto dell'8.7.21 vengono utilizzate – con evidente criterio logico – sia il termine “Committente”, per identificare il soggetto che “intende procedere alla realizzazione di un intervento edilizio su un terreno edificabile (di seguito anche “area”) di proprietà del Comune di
Pescara […]” (primo capoverso delle premesse) e che, appunto, “intende attuare sull'area un intervento edilizio […]” (terzo capoverso delle premesse), sia la locuzione “Committente principale”, per identificare il soggetto a cui le parti riconoscono un esclusivo potere valutativo in ordine alla necessità ipotetica di presentare delle varianti al progetto (quarto capoverso delle premesse);
- nell'art. 4, comma 6 della convenzione d'incarico dell'8.7.21, le parti hanno inteso utilizzare, nella stessa frase, entrambe le espressioni: “del Committente o del Committente principale”, separate dalla congiunzione con valore disgiuntivo di tipo alternativo “o” – nel descrivere le ipotesi di possibile conflitto di interessi che l'incaricato (ossia la ) avrebbe potuto avere con questi due CP_1
distinti soggetti, ad evidente conferma della non identificabilità dell'uno (il committente) con l'altro
(il committente principale) (cfr. art. 4, comma 6 della convenzione: “[…] Vengono riconosciute come “conflitto di interessi” tutte quelle azioni definite tali dalla legge, includendo inoltre i casi in cui l'Incaricato assuma un comportamento contrastante con l'interesse del Committente o del
Committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”);
pagina 11 di 18 - nell'art. 7, ultimo comma, della convenzione, ove le parti hanno inteso rimettere, appunto, al
“Committente principale” l'espressa accettazione delle prestazioni eseguite dall'Incaricato (rectius:
) ai fini del “riconoscimento” (recte: esigibilità) dei compensi ivi previsti (cfr. art. 7, CP_1
ultimo comma, della convenzione: “In ogni caso tutti i compensi di cui al presente articolo verranno riconosciuti all'Incaricato solo dopo l'espressa accettazione delle prestazioni da parte del
Committente principale”).
Ed è noto che “in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024).
16. In secondo luogo, la conformità alla volontà delle parti di identificare, nel contratto in esame, il Parte
“committente principale” non già nella (ivi definita semplicemente “committente”), bensì nella
AGENZIA PER ABITARE si ricava – in applicazione dei criteri ermeneutici “teleologici” di interpretazione negoziale - anche dalla considerazione della complessa vicenda negoziale nel cui Parte ambito venne stipulato quel contratto e dal fatto che le opere che la aveva affidato in esecuzione
Parte alla erano destinate alla attuazione dell'oggetto del contratto di mandato che la CP_1 aveva avuto da AGENZIA PER ABITARE e, con esso, delle finalità statutarie di quest'ultima di realizzazione di “un intervento edilizio per la realizzazione di alloggi abitativi…. da destinarsi a cessione e locazione in favore di terzi, a prezzo calmierato, per facilitare l'accesso al bene casa per le fasce economicamente deboli” Parte Si è infatti già ampiamente richiamato il contratto di mandato tra AGENZIA PER ABITARE e
(nell'adempimento del quale quest'ultima avrebbe poi concluso con il contratto di CP_1 appalto oggetto di causa), il quale prevedeva, per quanto d'interesse:
pagina 12 di 18 Parte
- che doveva provvedere, per conto e nell'interesse della mandante: “al conferimento di incarichi a professionisti per le attività strumentali all'elaborazione: del concept dell'intervento, della progettazione di massima, dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva;
conferimento di incarichi a professionisti per le attività di sviluppo del concept dell'intervento, di progettazione (progettazione di massima, analisi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione architettonica preliminare e definitiva, progettazione esecutiva progettazione impianti tecnologici), di direzione e contabilità lavori, di collaudo, di accatastamento delle unità immobiliari, di rilascio di certificazione di conformità e degli attestati di prestazione energetica obbligatori, per il deposito della segnalazione certificata di agibilità… stipula di contratti di appalto di fornitura per la realizzazione dell'intervento, Parte
- che, nel conferimento di tali attività a terzi, la avrebbe dovuto garantire: “il rispetto delle specifiche finalità a cui il committente intende destinare l'intervento come indicato in premessa”; non eccedere dai limiti fissati dal presente contratto;
… rispettare le eventuali ulteriori direttive gli verranno comunicate per iscritto dal mandante;
.. fornire al mandante su richiesta di quest'ultimo un rendiconto del proprio operato;
.. stabilire, con i terzi.. le condizioni contrattuali nel rispetto dei criteri stabiliti del committente, al fine di conseguire gli scopi di promozione dell'abitare sociale come indicati in premessa;
il rispetto delle quattro macro-fasi di:
1. acquisizione delle aree di intervento;
2. sviluppo del concept, della progettazione di massima e dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
3. acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto e/o la locazione di unità immobiliari;
4. stipula del contratto di mutuo;
5. edificazione;
6. vendita e/o locazione dell'unità immobiliari.
- che il mandatario avrebbe potuto “dare avvio alla fase n. 4 solamente dopo l'accettazione espressa da parte del committente delle prestazioni di sviluppo del concept, della progettazione di massima e dell'analisi di fattibilità tecnica ed economica (fase n. 2) e l'acquisizione di impegni da parte di terzi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari (fase n. 3).
- che “Il concept, la progettazione di massima, l'analisi di fattibilità tecnica ed economica” avrebbero dovuto “rispondere alle finalità sociali richiamate in premessa e dovranno avere consentito la acquisizione di impegni giuridicamente vincolanti per l'acquisto o la locazione di almeno il 55% delle unità immobiliari (fase n. 3).
pagina 13 di 18 - che il committente aveva “facoltà di controllare i lavori e di richiedere eventuali varianti o modifiche in corso d'opera, dovute sia ad obblighi derivanti da mutati situazioni convenzionali e/o legislative, sia ad esigenze specifiche del committente….”. Parte Dunque, proprio la considerazione del fatto che le prestazioni commissionate da (in adempimento del mandato conferitole da AGENZIA PER ABITARE) a erano destinate alla attuazione CP_1
delle opere edilizie indicate nel mandato (le quali, come visto, avrebbero dovuto rispondere a determinate caratteristiche, per essere conformi alle finalità “statutarie” perseguite dalla mandante) Parte giustifica, sul piano logico e degli assetti di interessi negoziali concordati da e , la CP_1
circostanza che queste ultime previdero espressamente (nel contratto oggetto di causa) sia che
AGENZIA PER ABITARE (la committente principale) potesse introdurre delle varianti al progetto di comparto, sia che dovesse eseguire le prestazioni conferitele in appalto evitando CP_1
Parte conflitti di interesse con entrambe ( E AGENZIA PER ABITARE), sia che la maturazione in capo alla appaltatrice del diritto al compenso sorgesse soltanto dopo la approvazione di quelle prestazioni da parte della AGENZIA PER ABITARE, essendo quest'ultima la committente principale dell'opera complessiva da realizzare nel comparto (per il generale principio per cui
“Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29288 del 13/11/2024: nella specie, la S.C. - in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale, per la quale esso poteva essere risolto "per mutuo consenso del venditore e del compratore" - ha confermato l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite).
17. Del resto, la prova che – all'atto della stipula del contratto oggetto di causa – fosse CP_1 perfettamente a conoscenza della destinazione dell'opus alla AGENZIA PER ABITARE si ricava Parte dall'esame del carteggio intercorso all'epoca tra la prima e la (cfr. le pec del giugno e del luglio
20231, di cui al doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta: “[…] Come da intese rimetto in allegato il file del contratto con alcune modifiche evidenziate 'in revisione'. Le principali
pagina 14 di 18 sono: - l'anagrafica del committente, infatti l'intervento verrà realizzato da società appositamente costituita da Agenzia per l'Abitare e che ha già provveduto ai primi acquisti dei terreni […]”.
18. Inoltre, la identificabilità nella AGENZIA PER ABITARE della “committente principale” alla cui approvazione delle prestazioni rese da era subordinata – per espresso accordo convenuto CP_1
Parte tra quest'ultima e la – la maturazione del diritto al compenso per le prestazioni stesse, si ricava anche dalla considerazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c.
Infatti, identificare (come vorrebbe la società opposta) la committente principale e la committente Parte (entrambe nella – nella interpretazione del contratto - priverebbe di effetto le clausole con le quali si era obbligata ad evitare “un comportamento contrastante con l'interesse del CP_1 committente o del committente principale al mero fine di realizzare un indebito vantaggio personale”.
19. In definitiva, deve riconoscersi che le parti – nel libero esercizio della loro autonomia privata – concordarono di subordinare l'esigibilità del corrispettivo che avrebbe maturato - per CP_1
Parte effetto dell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto con - alla espressa accettazione delle relative prestazioni da parte di un soggetto terzo, comunque direttamente coinvolto nell'affare complessivo in cui si inseriva il rapporto intercorso tra le predette società (incaricata e committente).
19. Una volta acclarata la esistenza di una siffatta clausola condizionale, se ne deve riconoscere la validità, quale “condizione potestativa mista”.
19.1 Com'è noto, “Le parti di un rapporto contrattuale possono legittimamente convenire, nell'esercizio dei poteri riconosciuti all'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto sia condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, al verificarsi di un evento futuro e incerto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19/09/2005, n. 18450)
Anche la maturazione del diritto al corrispettivo di una data prestazione può essere subordinato dalle parti negoziali all'avveramento di una condizione, posto che “L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione” (Cass. civ., Sez. II, 23/05/2001, n. 7003).
19.2 “La condizione è 'meramente potestativa' [e, dunque, nulla] quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da
pagina 15 di 18 manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20/11/2019,
n. 30143; Cass. civ., Sez. II, 21/05/2007, n. 11774; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2006, n. 728). Cass. civ.,
Sez. III, 26/08/2014, n. 18239; Cass. civ., Sez. VI, 18/05/2020, n. 9047).
19.3 Invece, la condizione “si qualifica 'potestativa' quando l'evento dedotto in condizione è collegato
a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche
l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20/11/2019, n. 30143;
Cass. civ., Sez. II, 21/05/2007, n. 11774; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2006, n. 728). Cass. civ., Sez. III,
26/08/2014, n. 18239; Cass. civ., Sez. VI, 18/05/2020, n. 9047).
In particolare, “il contratto è sottoposto a condizione 'potestativa mista' quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti” (si v. Cass. civ., Sez. II, 11/07/2024, n. 19022);
19.4 Tanto premesso e venendo al caso di specie, la clausola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7 della convenzione d'incarico – che condizionava il pagamento delle prestazioni professionali eseguite Parte da su incarico di alla accettazione di dette prestazioni al committente principale, CP_1
estraneo al rapporto contrattuale – non è qualificabile in termini di condizione “meramente potestativa”.
Infatti, l'evento condizionante (l'accettazione della bontà di quelle prestazioni, da parte della Parte AGENZIA per ABITARE) era ed è collegato non già all'arbitrio di quest'ultima (ovvero di , bensì a valutazioni di interesse e di convenienza della prima (quale committente principale della complessa operazione edilizia, nella quale si inseriva l'opus commissionato a ), CP_1
valutazioni rappresentate dalla verifica da parte della stessa – quale committente a monte dell'opus da realizzare nel comparto - della conformità di quelle prestazioni alle finalità “statutarie” da essa perseguite.
20. Inoltre, non può ritenersi che le parti – nel corso del rapporto – abbiano modificato tacitamente
(rectius: revocato) una tale clausola condizionale, posto che – ai sensi dell'art. 13 del contratto – ogni modifica ad esso sarebbe dovuta avvenire per iscritto.
pagina 16 di 18 21. E' inoltre pacifico che la accettazione di quelle prestazioni da parte della committente principale non sia mai intervenuta (cfr. il thema decidendum), né parte opposta ha mai dedotto né tanto meno provato che tale persistente mancata accettazione sia dipesa da causa imputabile alla committente Parte principale, ovvero alla (per il principio per cui “l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto
a condizione potestativa mista. In tale ipotesi, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria
a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22/08/2022, n. 25085).
22. Dal mancato avveramento della condizione sospensiva del diritto della al pagamento CP_1
del corrispettivo delle prestazioni svolte discende la inesigibilità del relativo credito, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
23. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, rappresentati dalla necessità (al fine della soluzione della questione di esigibilità controversa) di una ricostruzione postuma complessa delle composite operazioni negoziali oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 135/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
ACCERTA la inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
COMPENSA le spese di lite.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
pagina 17 di 18 Chieti, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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