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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'ON Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LL AE Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/2021 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PERNICE VINCENZO FABIO,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TUMBIOLO GRAZIA
PEC: . .tp.it Ema_2 Email_3 CP_1 Email_4
appellato
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Marsala, ed in accoglimento del presente appello: -ritenendo e dichiarando, il diritto dell'appellante Parte_1
, a sentire: In linea principale, Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c.
[...]
del per i danni subiti da in Controparte_2 Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa;
In subordine, Ritenere e dichiarare la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. del di per i danni subiti CP_1 Controparte_2 dalla sig.ra . in conseguenza del sinistro per cui è causa;
Per l'effetto e Parte_1 Pt_1
comunque, Condannare il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1
1 dell'appellante della complessiva somma di euro 25.090,52 quell'altra somma maggiore o minore che la S.V. ritiene congrua e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
In subordine e senza recesso, condannare il
[...]
a risarcire, per la percentuale di responsabilità ad esso imputabile, la Controparte_1 somma che spetta all'attrice , oltre interessi legali e svalutazione Parte_1
monetaria dovuta dalla data dell'evento sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
Condannare, inoltre, l'ente convenuto al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15 L.P., come da nota spese allegata
e mediante distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”
Conclusioni per l'Ente appellato:
“Che l'Ecc.Ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda istanza ed eccezione disattesa, voglia confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza n.230/21, del
Tribunale di Marsala, con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa o consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 230/2021 del 29 marzo 2021, il Tribunale di Marsala, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da , in via principale Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti del e ha conseguentemente condannato l'attrice alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite.
Ha infatti ritenuto il Tribunale che il sinistro occorso a il giorno Parte_1
11 agosto 2017 alle ore 14 circa nella via Santa Caterina a - quando l'attrice Controparte_1 cadeva a terra per via di un dissesto presente sul marciapiede- fosse avvenuto, così come desumibile dalle ammissioni della stessa parte, dalle dichiarazioni del teste Testimone_1
e dalle foto ritraenti il luogo del sinistro, in ore diurne, in condizioni di piena visibilità e in assenza di elementi occultanti il dissesto. , ha proseguito il primo Pt_1 Parte_1
2 Giudice, qualora avesse prestato maggiore attenzione, ben avrebbe potuto accorgersi quindi del dissesto e la sua condotta incauta doveva ritenersi idonea ad integrare il caso fortuito.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato il 21 agosto 2021, con il quale ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere rigettato la domanda di risarcimento del danno.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 6 dicembre 2021, si è costituito l'appellato.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 21 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. L'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incauta la propria condotta solo perché il dissesto del marciapiede era visibile e che tale condotta integrasse il caso fortuito, tale da esentare l'ente civico da ogni responsabilità.
Ha invero evidenziato l'appellante di avere tenuto una condotta regolare, così come dichiarato anche dal teste , motivo per il quale non poteva esserle attribuita alcuna responsabilità, Tes_1
essendo peraltro il sinistro avvenuto su una strada che non frequentava abitualmente, caratterizzata da una condizione di diffuso dissesto. Ha inoltre eccepito l'appellante che l'ente civico proprietario del bene, sul quale gravava il relativo onere, non aveva fornito la prova del caso fortuito, ossia dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità della condotta della danneggiata e della autonoma efficienza causale della stessa nella produzione dell'evento, avendo, di contro, il CTU accertato la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro addotta.
7. Giova allora ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord. n.
3 2149/2025). La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
Il criterio di imputazione della responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prescinde quindi da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
11122/2021).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. Civ. ord. n.
1064/2018: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” ; Cass. Civ. n. 12744/2016: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.”).
4 La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità: il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ. ord. n. 14930/2023: “la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, incontestato il nesso di custodia fra l' appellato e il marciapiede luogo del sinistro, l'appellante ha dimostrato il nesso di CP_3
causalità fra la cosa in custodia e il danno subito mediante la produzione delle foto ritraenti lo stato del marciapiede ove si è verificato il sinistro (dalle quali emerge lo stato di generale dissesto della superficie), mediante le dichiarazioni del teste (il quale, Testimone_1 all'udienza del 24 febbraio 2020, ha dichiarato “Mi trovavo fuori, davanti alla porta del mio esercizio commerciale e precisamente nel gazebo dello stesso, perché stavo servendo dei clienti ed ho visto scivolare letteralmente la sig.ra , che è finita a accanto al marciapiedi Pt_1 vicino ad una macchina”) e mediante la produzione della documentazione medica attestante una frattura pertrocanterica riportata al femore destro. Tale nesso di causalità, peraltro, oltre ad essere facilmente ricavabile secondo l'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. Civ. ord. n.
22015/2019) alla luce dello stato di elevato dissesto del marciapiede luogo del sinistro così come risultante dalle foto che lo ritraggono, è stato altresì ritenuto sussistente dalla consulente del Tribunale, nella relazione di CTU agli atti del giudizio di primo grado.
9. Di contro, l'Ente appellato non ha provato la sussistenza del caso fortuito idoneo a esentarlo da responsabilità.
E invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale
5 nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, condotta che deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 20943/2022;
Cass. Civ. n. 11942/2023).
10. La condotta della danneggiata, dedotta dal Controparte_1 quale ipotesi di caso fortuito ed erroneamente ritenuta tale dal Tribunale, così come emerge anche dalle dichiarazioni del teste , è infatti consistita semplicemente nel percorrere Tes_1
a piedi il marciapiede situato in via Santa Caterina a e dunque in un utilizzo Controparte_1
assolutamente normale e prevedibile del bene custodito dall' . CP_4
12. La condotta incauta della danneggiata, che ha percorso senza la necessaria attenzione un marciapiede senz'altro pericoloso, in quanto pacificamente molto dissestato e dunque possibile fonte e non mera occasione di danno, incide non già sull'an del risarcimento del danno, bensì sul quantum dello stesso, potendo rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. Civ. ord. n. 456/2021; cfr. punto 14).
13. Affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., è necessario procedere alla quantificazione del danno da risarcire.
A tal fine, occorre richiamare le condivisibili conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato dal Tribunale con ordinanza del 24 giugno 2020, nella relazione depositata il 29 novembre 2020. Ha invero rilevato il CTU, con valutazioni che logiche e razionali, senz'altro da condividersi, che l'appellante, sessantaquattrenne all'epoca del fatto per cui è causa, a seguito del sinistro dell'11 agosto 2017, ha riportato un “esiti cicatriziali e algodisfunzionali all'articolazione coxo-femorale destra da frattura pertrocanterica del femore trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare in sede”, ha quantificato il danno biologico permanente nell'8% e ha riconosciuto giorni 90 di inabilità temporanea assoluta, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni
20 di inabilità temporanea parziale al 25% (ITP).
Il risarcimento del danno biologico complessivamente subito dall'appellante deve essere quantificato in € 18.556,74, di cui € 6.741,60 per ITP ed € 11.815,14 a titolo di danno biologico.
6 14. Tale somma deve essere ridotta del 30% in ragione dell'incidenza, nella causazione del danno, della condotta imprudente dell'appellante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
E invero, il sinistro, così come pacifico, è avvenuto in ore diurne, in condizioni di piena visibilità e senza che lo stato di dissesto del marciapiede fosse in alcun modo occultato.
L'importo del risarcimento deve quindi essere determinato in € 12.989,72, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
15. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva sono poste a carico dell'ente civico appellato, a carico del quale devono essere altresì poste in via definitiva le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in riforma della sentenza n. 230/2021, pronunciata il 29 marzo
2021dal Tribunale di Marsala, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 12.989,72, oltre interessi al tasso legale dalla presente Parte_1 sentenza al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per il primo grado e in € 2.100,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, delle quali dispone la distrazione in favore dell'avv. PERNICE VINCENZO FABIO, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LL AE GI D'ON
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