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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 503/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Mirarchi con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.02.2023, il ricorrente in epigrafe lamentava la mancata corresponsione in proprio favore della pensione di reversibilità in quanto figlio superstite ed inabile al momento della morte della madre convivente, avvenuta in data 10.06.2022. Nello specifico, esponeva quanto segue: - di essere figlio maggiorenne inabile al lavoro e di aver coabitato con la madre fino al decesso della stessa avvenuto in data 10.06.2022;
- che, in data 29.07.2022, presentava domanda al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità;
- che, con missiva del 30.08.2018, l' comunicava la reiezione della CP_1 domanda di pensione di reversibilità ritenendolo non inabile alla data di morte del familiare;
- che, in data 30.09.2022, proponeva al Comitato Provinciale dell' CP_1 ricorso avverso il rigetto della suddetta domanda, che rimaneva senza riscontro. Nel merito, deduceva l'illegittimità del provvedimento di diniego dell' CP_1 evidenziando di essere totalmente inabile al lavoro sin dalla data di decesso della madre. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di: “accogliere il ricorso così come proposto”, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza e, nel merito, l'infondatezza della domanda stante l'insussistenza del requisito sanitario nonché della prova della “vivenza a carico” richiesta dalla legge. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione
******* 1. Come anticipato, l'odierno thema decidendum attiene al diritto del ricorrente di ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione di reversibilità della defunta madre, sussistendone i requisiti di legge. In via preliminare, è d'uopo evidenziare che, in forza dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale, pertanto tale impossibilità non può essere determinata da circostanze estranee alla salute del soggetto e deve essere assoluta, essendo escluso il riferimento al “proficuo lavoro” contenuto nella disciplina precedente (cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 16955/04). Peraltro, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (cfr. Cass., Sent. n. 6378/2013) L'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, convertito in L. n. 1272/1939 – come modificato dapprima dall'art. 2 della L. n. 218/1952 e successivamente dall'art. 22 della L. n. 903/1965 – stabilisce che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
I presupposti per la nascita, in capo al figlio superstite maggiore d'età, del diritto alla reversibilità della pensione del proprio genitore deceduto sono dunque costituiti: 1) dalla titolarità di trattamento pensionistico da parte del de cuius, al momento della morte del medesimo;
2) dallo stato di inabilità del figlio maggiore d'età, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica;
3) dal fatto che, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica, il figlio maggiore d'età fosse (ancora) a carico del de cuius. La disposizione in commento precisa espressamente, inoltre, che il requisito della vivenza a carico sussiste laddove il titolare della prestazione pensionistica abbia provveduto “in maniera continuativa” al sostentamento del figlio maggiore di età. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che: “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cassazione civile sez. lav. 13 aprile 2018 n. 9237; Cassazione civile sez. VI 17 febbraio 2016 n. 3025), con la precisazione che, al fine della dimostrazione della sussistenza del requisito in parola, “occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cassazione civile sez. lav. 14 febbraio 2013 n. 3678; Cassazione civile sez. lav. 01 giugno 2005 n. 11689).
In altri termini, “il legislatore, trattando diversamente la situazione del figlio maggiorenne prima e dopo del decesso del dante causa, ha tenuto conto che il sistema della pensione di riversibilità presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile e non abbiente) e l'evento morte - del genitore” (cfr. Corte Costituzionale 10 maggio 1984 n. 142). Con riferimento al requisito della inabilità al lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che: “In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19 dicembre 2016 n. 26181). In applicazione di tali condivisi principi di diritto, nel caso di specie, non risulta acquisita la prova della vivenza del ricorrente a carico della madre al momento del decesso di quest'ultima. Parte ricorrente ha chiesto solo con le note di trattazione scritta del 13.03.2025 di acquisire un certificato storico anagrafico del nucleo familiare del ricorrente, richiedendolo al Comune di Motta San Giovanni. Tale richiesta istruttoria oltre che essere inidonea a sopperire alla carenza probatoria in questione -stante la già ricordata diversità tra il requisito della convivenza e quello della cd. vivenza a carico- è, altresì, incompatibile con il rigido sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro, anche per il ricorrente. L'indicazione di mezzi di prova necessari a comprovare lo stato di “vivenza a carico” non può certo dirsi sorta solo a seguito della costituzione dell' CP_1
Tale “stato di vivenza a carico” è infatti uno dei requisiti costitutivi della prestazione, e deve essere quindi oggetto di allegazione e di prova sin dall'introduzione del ricorso. Non è poi neppure possibile per il giudicante, in nome della necessaria ricerca della cd. verità materiale propria del rito del lavoro, azionare i propri poteri istruttori d'ufficio ex art.421 c.p.c. Anche questi ultimi, infatti, soggiacciono al limite delle preclusioni formatesi nel corso del giudizio (sul punto, Cass., 19305/2016: “nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti (…)”. La giurisprudenza della Corte, esemplificata da tale ultima pronuncia, è quindi chiaramente orientata a ritenere che attraverso l'utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio ex art.421 c.p.c. il giudice non possa dar luogo – per usare le stesse parole della Cassazione – ad alcun “aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti”.
Ne consegue il rigetto del ricorso stante l'impossibilità di ritenere provato il requisito economico della vivenza a carico.
2. Nulla sulle spese di lite alla luce della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite. Reggio Calabria, 19 settembre 2025
IL G.O.P. dr.ssa Paola Gargano