TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/08/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6661 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Sestu, Parte_1
presso lo studio dell'avv. FELICINA PERRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. STEFANO CAREDDA che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: 1) Disporre l'affido condiviso paritario del minore , secondo le seguenti Per_1
modalità: il minore starà con il padre, alternativamente, nelle prime due settimane, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno seguente, il sabato dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì. Per
le ulteriori due settimane il lunedì e mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno seguente (Salvo diverso accordo tra i genitori).
Nei periodi di vacanza scolastica, salvo diversi accordi tra le parti, il minore starà con il padre, alternativamente, per due settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle
15 del giorno successivo ed il sabato dalle ore 14 fino al lunedì alle ore 15. Per le ulteriori due settimane, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 15 fino alle ore 15 del giorno successivo ed il venerdì dalle 15 fino alle 14 del sabato. Ciascun genitore avrà cura di recarsi nell'abitazione dell'altro, al fine di prendere il bambino per tenerlo con sé (nei giorni festivi il genitore che dovrà tenere con sé il minore, si recherà nell'abitazione dell'altro genitore, per prendere il figlio, alle ore 10) .
2) I genitori potranno trascorrere, ad anni alterni, le festività Natale, Capodanno e
Pasqua con il figlio, mai nello stesso anno tutte tre le festività. Per il compleanno, ad anni alterni, festeggerà il giorno del compleanno, in famiglia, con uno dei Per_1
genitori e successivamente con l'altro genitore unitamente a compagni ed amici.
3) In occasione delle vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere con il figlio, un periodo continuativo di quindici giorni, anche suddivisibili in due volte, con l'obbligo di comunicare, all'altro coniuge, entro il 15 maggio, le date in cui intende trascorrere le vacanze;
ciò al fine di consentire, a ciascuna parte, la programmazione delle ferie ed evitare sovrapposizioni
4) Considerate le condizioni economiche delle parti, nonché i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, disporre che ciascuna parte provveda al mantenimento
2 del figlio in via diretta, fermo restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza.
5) In via subordinata, disporre che il sig. versi a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del minore figlio, una somma non superiore ad € 100,00 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, fermo restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza.
6) In via ulteriormente subordinata, disporre a carico del a titolo di contributo per Pt_1
il mantenimento del minore figlio, la somma di € 200,00 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, fermo restando la suddivisione al 50%
delle spese straordinarie previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in
Cagliari e trascritto al n. 87 – parte II anno 2009 .
- Confermare l'affidamento del minore congiuntamente ai genitori, disponendo Per_1
che lo stesso viva stabilmente con la madre nell'abitazione di Quartu Sant'Elena via
Danimarca n. 81.
- Stabilire che il padre dovrà vedere il figlio due volte la settimana, ogni martedì ed ogni giovedì dalle 18.30 fino alla mattina successiva all'ingresso della scuola.
- Stabilire che i genitori terranno il fine settima, dal sabato mattina alle 9.00, alla Per_1
domenica sera alle 18.30, con alternanza.
- Stabilire che entrambi i genitori, nei rispettivi fine settimana, terranno il minore con loro, pur nel rispetto dei suoi impegni scolastici e di normale svago.
-Stabilire che gli esponenti potranno trascorrere, ad anni alterni, le festività di Pasqua,
Natale e Capodanno con il figlio, ma mai nello stesso anno tutte tre le festività con lo stesso genitore.
3 - Stabilire che il genitore che trascorre con il minore la cena e la notte della vigilia delle suddette festività, ma tale regolamento deve essere esteso a tutte le altre festività, deve consentire che il figlio possa trascorrere, con l'altro genitore, e dall'ora di pranzo, tutto il giorno successivo.
- Stabilire che, nel caso in cui uno dei coniugi abbia la necessità, in corrispondenza delle festività, di trascorrere con il figlio alcuni giorni consecutivi, l'anno successivo, per la medesima festività, l'altro coniuge avrà il diritto di trascorrere con il figlio lo stesso numero di giorni.
- Stabilire che gli esponenti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potranno trascorrere il compleanno del figlio, per tutto il giorno fino alle 21.30, con alternanza annuale, con la possibilità di festeggiarlo anche in un giorno immediatamente successivo alla data del compleanno.
- Stabilire che, in occasione delle vacanze estive, ogni genitore ha il diritto di trascorrere con il figlio un periodo continuativo di quindici giorni, anche scomponibile in due volte,
con l'obbligo di comunicare, all'altro coniuge, entro il 15 Maggio, le date cui intende trascorrere le vacanze.
- Confermare che il sia tenuto a versare alla un assegno di mantenimento, a Pt_1 CP_1
favore del minore , di € 300,00 mensili, disponendo che vengano pagate nella Per_1
misura del 50% le spese straordinarie stabilite di comune accordo tra i genitori.
- Condannare il al pagamento delle competenze legali del presente procedimento.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2020, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Cagliari il 23/05/2009, e che CP_1
dall'unione coniugale era nato il figlio in data 8/01/2012; che con omologa del Per_1
24/07/2017, i coniugi si erano separati consensualmente prevedendo l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento presso la madre e disciplinando il diritto di
4 visita del padre, oltre a pattuire che il ricorrente avrebbe continuato a pagare pro quota pari a euro 250 al mese il mutuo relativo alla casa coniugale e la rata mensile di 160
relativa a un finanziamento contratto durante il matrimonio, versando alla la CP_1
somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da incrementare a euro 300 allo scadere del rimborso del finanziamento previsto per l'aprile 2018; che nonostante i coniugi si fossero accordati per un affido paritario -giacché il minore doveva stare col padre, alternativamente, per due settimane consecutive nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola e riaccompagnarlo a scuola il giorno seguente, il sabato dalle ore 18.00 fino al rientro a scuola del lunedì; e nelle successive due settimane, il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino al rientro a scuola del giorno seguente, e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 14.00 del sabato-, durante il periodo del lockdown, il bambino aveva trascorso tutte le mattine a casa del padre per seguire la didattica a distanza;
che la madre, appresa la proposta del padre di definire il divorzio con un collocamento paritario e il mantenimento diretto del figlio, aveva comunicato che si sarebbero dovuti rispettare i tempi di visita stabiliti;
ciò premesso, e ulteriormente precisato di avere una retribuzione di euro 1.600,00 mensili, gravata dalla rata pro quota del mutuo (250,00), da una rata di euro 332,91 relativa a un finanziamento contratto per l'acquisto di mobili e per la ristrutturazione della nuova casa di abitazione dove vive con la compagna e la figlia nata dalla loro unione, il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione dell'affidamento condiviso del figlio con tempi di Per_1
permanenza paritari presso ciascun genitore, il mantenimento diretto del minore e il concorso al 50% nelle spese straordinarie.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 21/04/2021, CP_1
non opponendosi alla pronuncia del divorzio e all'affidamento condiviso del minore, ma
5 chiedendo la previsione in capo al ricorrente del versamento di un assegno di euro
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
La ha sostenuto, che in sede di separazione le parti si erano accordate affinché CP_1
il padre tenesse il figlio “Quando vorrà compatibilmente con i propri impegni di
lavoro, e con le sue esigenze scolastiche”, e pertanto, la permanenza del minore presso il padre oltre gli orari stabiliti, non avrebbe potuto giustificare la riduzione dell'assegno;
che i coniugi avevano concordato in seguito una diversa gestione del minore per adeguarla alle esigenze lavorative del senza tuttavia attuare tempi paritari di Pt_1
permanenza, né a tal fine poteva essere considerato il regime attuato durante il periodo contingente ed eccezionale del lockdown. Ha inoltre allegato di avere la retribuzione di
1.200,00 euro al mese, gravata dalla rata pro quota del mutuo (euro 253,00), mentre il ricorrente aveva la retribuzione mensile di euro 1.600,00, oltre a convivere stabilmente con la nuova compagna anch'essa provvista di reddito.
Sentiti i coniugi, con provvedimento del 21/07/2021, il presidente f.f., tenuto conto dei tempi di permanenza del minore di fatto attuati dalle parti, fermo l'affido condiviso, ha statuito in conformità, riducendo l'assegno in capo al padre in ragione dei tempi sostanzialmente paritari all'importo di euro 200,00.
Mutato il rito, con sentenza parziale n. 1210/2022, pubblicata il 6/05/2022, è stato pronunciato il divorzio tra le parti.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per interpello e per testi, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle domande formulate.
***
Deve essere innanzitutto confermato l'affidamento condiviso del minore , nato Per_1
l'8/01/2012, in conformità alla regola posta dalla legge (art. 337ter c.c.) nel prioritario interesse del minore, non essendo emersi in giudizio elementi tali da sconsigliarlo, e come concordemente voluto alle parti.
6 Occorre inoltre confermare la disciplina di permanenza del minore disposta in via temporanea e urgente con il provvedimento del 21/07/2021, che ha previsto tempi sostanzialmente paritari presso ciascun genitore, già attuata di fatto dalle parti,
assicurando tale disciplina la possibilità di un rapporto per entrambi pienamente equilibrato e continuativo col figlio e una piena partecipazione educativa.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio, l'art. 337 c.c. prevede che “Salvo
accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Ebbene, il ricorrente ha evidenziato un reddito medio mensile netto, per dodici mesi,
pari a 1.827,83 (CU/2022), 1.903,52 (CU/2023), 1.927,05 (CU/2024), gravato dalla rata di 332,91 per un finanziamento relativo alla ristrutturazione della casa in cui vive con l'attuale compagna (provvista di redditi propri) e la figlia nata dalla loro unione, e dalla rata di euro 250,00 relativa al mutuo contratto per la casa coniugale in cui vive la resistente.
La resistente ha invece evidenziato un reddito medio mensile netto, per dodici mesi, pari a euro 1.229,52 (CU/2022), 1.329,53 (CU/2023), 1.380,11 (CU/2024), gravato dalla quota parte del mutuo (250,00).
Entrambi percepiscono al 50% l'assegno unico universale di 102,50 euro per ciascuno.
Persiste dunque una certa differenza di reddito, ridotta dai gravami esistenti sul reddito
7 del ricorrente, reddito che rispetto alla separazione appare lievemente aumentato
(all'epoca era pari a euro 1.600). Tuttavia, considerati i costi da lui sostenuti anche per il mantenimento della figlia nata dall'unione affettiva con l'attuale compagna, da ritenersi con lei condivisi, e tenuto conto dei tempi di permanenza paritetici del minore , Per_1
appare equo e congruo a realizzare il principio di proporzionalità l'importo di euro 200
già stabilito in fase presidenziale, quale contributo al mantenimento dovuto dal , Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 1219/2022, pubblicata in data 6/05/2022, è
stato pronunciato il divorzio fra le parti, definitivamente decidendo:
1. affida il minore a entrambi i genitori;
Per_1
2. dispone che il padre tenga con sé il figlio, alternativamente, per due settimane nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno seguente, il sabato dalle ore 14 all'accompagnamento a scuola del lunedì. Le due settimane seguenti, il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola all'accompagnamento a scuola il giorno seguente, il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 14.00 del sabato.
Per il resto il minore starà con la madre.
Conferma le condizioni della separazione in ordine alle festività e periodo estivo, salvo diverso accordo tra le parti.
3. dispone che corrisponda in favore di la Parte_1 CP_1
somma di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
4. dispone che ciascun genitore concorra in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del minore, preventivamente concordate salvo le urgenti;
5. compensa le spese del giudizio.
8 Così deciso in Cagliari, il 29/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
9