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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Foggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 2399/2024, assegnata in decisione all'udienza del
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
FASANELLA DOMENICO, Via Nicola Arpaia n. 37/b FOGGIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14/05/2024 proponeva domanda Parte_1 cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario contratto con in Peschici in data 13.09.1969, Controparte_1 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Peschici (atto n. 22, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 1969), ed esponeva:
- che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato il [...]), Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), tutti da tempo con un Per_2 Per_3 autonomo nucleo familiare;
- che dal 2012 il rapporto tra i coniugi si era gravemente incrinato a causa di divergenze caratteriali, tanto che il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale, cessando definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la separazione, da quel momento, si era protratta ininterrottamente;
- che successivamente lo stesso si era trasferito in Brasile, ove si era legato sentimentalmente ad un'altra persona;
- che mentre l'istante era privo di reddito essendo disoccupato e non avendo maturato il diritto alla pensione nel corso della sua vita lavorativa, la resistente espleterebbe lavori a carattere stagionale.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza l'adozione di alcuna statuizione con riferimento all'affidamento e mantenimento dei figli, tutti già maggiorenni ed economicamente indipendenti e, relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, domandava solo la pronuncia di assegnazione della casa coniugale in favore della affinché continuasse a CP_1 disporne in via esclusiva come durante la separazione di fatto.
Infine, nel medesimo ricorso, chiedeva, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione sopra trascritte.
L'udienza dell'11.09.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte di parte ricorrente;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza il Giudice, in data
7.10.2024, pronunciava l'ordinanza con la quale, dato atto della mancata comparizione della resistente che ha impedito di espletare il tentativo di conciliazione, della non opportunità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti e non ritenendo necessaria alcuna attività istruttoria, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Con sentenza n. 2490/2024 depositata e pubblicata in data 28.10.2024 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
2 Rappresentando che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale era decorso più di un anno, durante il quale la separazione era stata ininterrotta, chiedeva, quindi, volersi: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna altra pronuncia accessoria e con regolamentazione delle spese di causa.
pur se regolarmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, così rinunciando ad opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.09.2025, celebrata in forma cartolare, il solo ricorrente ha depositato note scritte, tanto rendendo impraticabile l'espletamento del tentativo di conciliazione e concludendo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 16.10.2025, ritenendo non necessario alcun provvedimento provvisorio ed urgente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al Pm per il parere di competenza, senza assegnazione di ulteriori termini difensivi, intesi come rinunciati, stante la mancata richiesta di parte ricorrente e la contumacia della resistente.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e, per l'effetto, merita Parte_1 accoglimento.
Gli odierni coniugi vivono ormai separati dalla data della separazione, e, dunque, da oltre tre anni senza che, per quelle che sono le risultanze agli atti, essi si siano in alcun modo sentimentalmente riavvicinati. Alla luce di tali circostanze, non può revocarsi in dubbio che tra gli odierni coniugi si è venuta a creare una frattura ormai insanabile ed irreversibile del vincolo coniugale, tale da rendere non più possibile una ricostruzione di quella comunione spirituale e materiale che connota il vincolo matrimoniale. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 2 l. n. 898/70 per emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, va considerato, poi, che sussistono anche i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, essendo stata pronunciata da questo Tribunale di Foggia la separazione personale dei coniugi, ed essendosi la separazione tra questi ultimi protrattasi ininterrottamente per oltre un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento
3 di separazione personale. Quanto alla ininterrotta e perdurante separazione dichiarata dal ricorrente, non sono emersi elementi che la smentiscono, attesa la rinuncia a comparire della coniuge al fine di contestare la fondatezza della domanda.
Le spese di lite meritano compensazione, atteso che con la propria consapevole contumacia, la resistente non ha ostacolato la definizione tempestiva di entrambi i giudizi, di separazione e divorzio.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 14/05/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
; con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori Controparte_1 delle parti ed il PM;
così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con in Peschici in data 13.09.1969, Parte_1 Controparte_1 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Peschici (atto n. 22, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 1969);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Peschici di annotare la presente sentenza sul relativo Atto di Matrimonio;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso il 21.10.2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 2399/2024, assegnata in decisione all'udienza del
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
FASANELLA DOMENICO, Via Nicola Arpaia n. 37/b FOGGIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14/05/2024 proponeva domanda Parte_1 cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario contratto con in Peschici in data 13.09.1969, Controparte_1 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Peschici (atto n. 22, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 1969), ed esponeva:
- che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato il [...]), Persona_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), tutti da tempo con un Per_2 Per_3 autonomo nucleo familiare;
- che dal 2012 il rapporto tra i coniugi si era gravemente incrinato a causa di divergenze caratteriali, tanto che il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale, cessando definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la separazione, da quel momento, si era protratta ininterrottamente;
- che successivamente lo stesso si era trasferito in Brasile, ove si era legato sentimentalmente ad un'altra persona;
- che mentre l'istante era privo di reddito essendo disoccupato e non avendo maturato il diritto alla pensione nel corso della sua vita lavorativa, la resistente espleterebbe lavori a carattere stagionale.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza l'adozione di alcuna statuizione con riferimento all'affidamento e mantenimento dei figli, tutti già maggiorenni ed economicamente indipendenti e, relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, domandava solo la pronuncia di assegnazione della casa coniugale in favore della affinché continuasse a CP_1 disporne in via esclusiva come durante la separazione di fatto.
Infine, nel medesimo ricorso, chiedeva, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
L.
1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione sopra trascritte.
L'udienza dell'11.09.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte di parte ricorrente;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza il Giudice, in data
7.10.2024, pronunciava l'ordinanza con la quale, dato atto della mancata comparizione della resistente che ha impedito di espletare il tentativo di conciliazione, della non opportunità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti e non ritenendo necessaria alcuna attività istruttoria, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Con sentenza n. 2490/2024 depositata e pubblicata in data 28.10.2024 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
2 Rappresentando che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale era decorso più di un anno, durante il quale la separazione era stata ininterrotta, chiedeva, quindi, volersi: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna altra pronuncia accessoria e con regolamentazione delle spese di causa.
pur se regolarmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, così rinunciando ad opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.09.2025, celebrata in forma cartolare, il solo ricorrente ha depositato note scritte, tanto rendendo impraticabile l'espletamento del tentativo di conciliazione e concludendo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 16.10.2025, ritenendo non necessario alcun provvedimento provvisorio ed urgente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al Pm per il parere di competenza, senza assegnazione di ulteriori termini difensivi, intesi come rinunciati, stante la mancata richiesta di parte ricorrente e la contumacia della resistente.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e, per l'effetto, merita Parte_1 accoglimento.
Gli odierni coniugi vivono ormai separati dalla data della separazione, e, dunque, da oltre tre anni senza che, per quelle che sono le risultanze agli atti, essi si siano in alcun modo sentimentalmente riavvicinati. Alla luce di tali circostanze, non può revocarsi in dubbio che tra gli odierni coniugi si è venuta a creare una frattura ormai insanabile ed irreversibile del vincolo coniugale, tale da rendere non più possibile una ricostruzione di quella comunione spirituale e materiale che connota il vincolo matrimoniale. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 2 l. n. 898/70 per emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, va considerato, poi, che sussistono anche i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, essendo stata pronunciata da questo Tribunale di Foggia la separazione personale dei coniugi, ed essendosi la separazione tra questi ultimi protrattasi ininterrottamente per oltre un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento
3 di separazione personale. Quanto alla ininterrotta e perdurante separazione dichiarata dal ricorrente, non sono emersi elementi che la smentiscono, attesa la rinuncia a comparire della coniuge al fine di contestare la fondatezza della domanda.
Le spese di lite meritano compensazione, atteso che con la propria consapevole contumacia, la resistente non ha ostacolato la definizione tempestiva di entrambi i giudizi, di separazione e divorzio.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 14/05/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
; con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori Controparte_1 delle parti ed il PM;
così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con in Peschici in data 13.09.1969, Parte_1 Controparte_1 trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Peschici (atto n. 22, parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 1969);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Peschici di annotare la presente sentenza sul relativo Atto di Matrimonio;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso il 21.10.2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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