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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6863 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5027 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Filippo Pucino, presso il cui studio sito in Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carla D'Alterio, presso i cui uffici in Napoli al Palazzo S. Giacomo ope legis domicilia;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, CP_3
dall'avv. Marco Ferraro, presso il cui studio sito in Roma al Viale Regina
Margherita n. 278 ha eletto domicilio;
-TERZA CHIAMATA-
E CONSORZIO STABILE PROMETEO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- TERZA CHIAMATA contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data
22.02.2022, ha citato in giudizio dinnanzi il Tribunale di Napoli il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 06.02.2021, alle ore 11:30 circa, in
Napoli sulla Via Abbeveratoio (già Via Ulisse Prota Giurleo).
Ha riferito che stava percorrendo a piedi la predetta via all'altezza del civico n. 56 e di essere inciampata in una buca presente sul manto stradale in prossimità di un cantiere.
Ha poi riferito di aver riportato lesioni fisiche per le quali era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale “Del Mare” di Napoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura pluriframmentaria scomposta della porzione mediale della paletta omerale con interessamento della superficie articolare della troclea” e dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione cruenta della fattura dell'omero con applicazione di fissatori con placca e viti.
Ha, pertanto, richiesto il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e no, da lei subiti, quantificati in misura di € 98.378,76 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico- legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il contestando la domanda di parte Controparte_1 attrice perché infondata in fatto e in diritto e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la in qualità di società Controparte_2 concessionaria dei lavori di scavo sul tratto di strada interessato.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita in Controparte_2 giudizio contestando sia la domanda attorea che la richiesta di manleva e garanzia formulata dal , in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata Controparte_1
a chiamare in causa il Consorzio Stabile Prometeo S.r.l., rimasto però contumace.
2 La causa è stata istruita tramite l'escussione di un teste di parte attrice, nonché con l'ammissione e l'espletamento di una consulenza medica d'ufficio e all'udienza del
06.06.2025 è stata discussa e trattenuta in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
2. La domanda di risarcimento formulata da nei confronti del Parte_1
è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione e per i Controparte_1 motivi che qui di seguito si espongono.
La domanda proposta, relativa ad un incidente avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene produttivo di danno.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
3 lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n.
7125 del 21.03.2023).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023).
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso può dirsi raggiunta nel caso in cui sia stato dimostrato che “la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori” (cfr. Cass. civ., ord. n. 14930 del 29.05.2023).
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ciò detto, l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione del manto stradale e la caduta avvenuta a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti,
l'attrice doveva dimostrare ed ha dimostrato.
La circostanza che la caduta sia stata causata dallo stato pericoloso del bene custodito
è stata provata dalla deposizione del teste ascoltato nel corso Testimone_1 dell'udienza del 04.06.2024, il quale ha confermato che nel mese di febbraio del 2021
l'attrice cadde su Via Abbeveratoio, inciampando in una buca presente sul manto
4 stradale in prossimità di un cantiere posto all'altezza di un palazzo di nuova costruzione denominato “Palazzo Giurleo”.
Tale nucleo delle dichiarazioni rese è sostanzialmente collimante con quanto descritto dall'attrice nel proprio atto introduttivo, oltre che confermato dalle ulteriori risultanze documentali, nella fattispecie integrate dalle produzioni fotografiche allegate dalle parti in causa da cui si evince la presenza di una buca di grosse dimensioni in prossimità del cantiere descritto.
Né sono emerse contraddizioni o lacune della descrizione degli eventi che possano portare ad esprimere un giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale, la quale non può essere evinta dal mero rapporto di parentela fra il testimone e l'attrice,
i quali sono rispettivamente figlio e madre.
L'attrice ha, quindi, assolto all'onere di provare il nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e le lesioni subite, di cui alla copiosa documentazione medica in atti ed ai referti dell'Ospedale “Del Mare” di Napoli ove l'attrice giunse il giorno dell'incidente.
Dall'istruttoria è poi emerso che l'attrice ha correttamente citato in giudizio il
[...] quale ente tenuto al risarcimento posto che il sinistro è stato causato da una CP_1 buca presente su un tratto di strada posto al di fuori del cantiere gestito dalla
[...]
e su cui il convenuto aveva l'obbligo di manutenzione e custodia. CP_2 CP_1
Di contro, il non ha fornito alcuna prova del caso fortuito. Controparte_1
L'ente convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia della sede stradale di Via
Abbeveratoio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
L'esclusione o riduzione della responsabilità del custode si ha solo nel caso in cui la vittima abbia tenuto una condotta negligente e nel caso in cui detto comportamento non fosse prevedibile dal custode, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr Cass. civ., ord. n.
25837 del 31.10.2017).
5 Allo stesso modo, la natura della disconnessione della pavimentazione esclude che l'incidente sia stato causato da un improvviso e repentino mutamento dello stato dei luoghi, in alcun modo ovviabile da parte dell'ente convenuto.
Di fatto, l'attrice stava percorrendo a piedi la strada, ovvero non stava facendo altro che utilizzare il bene (la strada) secondo la sua tipica destinazione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre va esclusa Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in capo alle terze chiamate e Consorzio Controparte_2
Stabile Prometeo S.r.l. dal momento che il sinistro oggetto del presente giudizio è avvenuto su un tratto di strada soggetto in via esclusiva alla custodia del e CP_1 sul quale alcun potere di custodia era esercitato dalle predette parti, data la delimitazione dell'area di cantiere e la fuoriuscita della buca che determinò la caduta da detta area.
Tuttavia, deve altresì ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'attrice cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Infatti, ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. civ., sent. n.
8229 del 07.04.2010; Cass. civ., sent. n. 15375 del 13.07.2011, secondo cui “il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo”).
6 Nel caso in esame giova osservare che il tratto di strada in esame, come riferito dal testimone ed avvalorato dalle produzioni fotografiche versate in atti, era caratterizzato dalla presenza di una buca di grandi dimensioni, quindi, di fatto, chiaramente percepibile dalla danneggiata posta altresì proprio a ridosso di un'area di cantiere.
Inoltre, il tratto di strada in questione è stato percorso dall'attrice, allorquando la caduta è avvenuta, in assenza di precipitazioni meteoriche e in orario diurno.
Ancora, dall'istruttoria espletata è emerso che il margine opposto di Via
Abbeveratoio, benché privo di marciapiede, era libero da cantieri e quindi facilmente percorribile a piedi dall'attrice.
Appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. sent. n. 159/99).
Dando concreta applicazione a detto principio la Corte di Cassazione ha in plurime occasioni affermato, anche in relazione alla fruizione dei beni demaniali, che “quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno” (cfr., fra le tante,
Cass. civ., ord. n. 2483 del 01.02.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 30775 del 22.12.2017;
Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
L'onere di attenzione nella fruizione delle strade aperte al pubblico transito non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 70% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto) giacché il predetto onere di diligenza le avrebbe imposto di percorrere la strada lontano dall'area di cantiere o, comunque,
7 prestando particolare attenzione allo stato del cantiere il quale, come da lei ammesso nel corso dell'interrogatorio formale, era ben visibile giacché segnalato e delimitato da strisce di plastica bianche e rosse.
3. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della copiosa documentazione medica fornita dalla parte.
Il dott. , premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni Persona_1 patite dall'attrice, ha chiarito che ha riportato un danno biologico Parte_1 valutabile nella misura permanente del 13%, oltre un periodo di I.T.P. di 30 giorni al
75%, di 40 giorni al 50 % e di ulteriori 50 giorni al 25%.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent.
n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
8 In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (54 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 28.398,00 per l'invalidità permanente nella misura del 13%, quello di € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, quello di € 2.300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.437,50 per i 50 giorni di invalidità temporanea al 25%, per un totale di € 6.325,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea si è proceduto alla liquidazione del danno calcolando il valore di € 115,00, prossimo a quello massino liquidabile, per ciascun giorno di invalidità temporanea in ragione del ricovero ospedaliero e dell'operazione chirurgica subita.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non
è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
9 Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord.
n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del
20.08.2015).
Tale allegazione specifica manca nell'atto di citazione, né la domanda è stata precisata.
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
10 “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, peraltro, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, sicché neanche questa voce di danno può essere riconosciuta a liquidata.
Con riferimento al danno, ritiene questo giudice che il danno morale non possa ritenersi presuntivamente esistente per il sol fatto che delle lesioni vi siano state.
In conclusione, al danno non patrimoniale come in precedenza liquidato, va aggiunto il solo danno patrimoniale di € 210,11 per spese mediche documentate e necessarie riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio, non potendo pervenirsi ad una liquidazione equitativa di spese future.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 34.933,11.
Stante il maggiore e concorrente apporto causale dell'attrice nella produzione del danno, il deve essere condannato al pagamento, in suo favore, del Controparte_1
30% di detto importo, pari ad € 10.479,93.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
11 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
11.471,66, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 06.02.2021, ammonta ad € 8.903,93 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.567,73, di cui € 991,73 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.576,00 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice ed il applicando i Controparte_1 parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, applicabile dato il valore della domanda, così come accolta, e riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese processuali che devono essere riconosciute alla terza chiamata CP_2 sono da porre a carico esclusivo del che ha effettuato la
[...] Controparte_1 chiamata in causa, evidenziandosi che parte attrice non ha esteso anche nei suoi confronti la propria domanda risarcitoria. Le stesse sono liquidate secondo i medesimi parametri, considerandosi che l'istruttoria si è esaurita nel corso di una udienza e nell'espletamento di una consulenza medico-legale e che la causa non ha richiesto la risoluzione di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
Nulla per le spese processuali del Consorzio Stabile Prometeo S.r.l. rimasto contumace.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 20.05.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del
Controparte_1
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5027/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro il in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei Controparte_1 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 del Consorzio Stabile Prometeo s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la corresponsabilità dell'attrice, nella misura del 70%, nella produzione del fatto per cui è causa, condanna il in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di , a Parte_1 titolo risarcimento di tutti i danni subiti, la somma di € 11.572,49, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per Parte_1 spese vive e in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Pucino ex art. 93 c.p.c.;
c) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore della le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 Controparte_2 per spese vive e in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico del
Controparte_1
Napoli, 7 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5027 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione, dall'avv. Filippo Pucino, presso il cui studio sito in Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carla D'Alterio, presso i cui uffici in Napoli al Palazzo S. Giacomo ope legis domicilia;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, CP_3
dall'avv. Marco Ferraro, presso il cui studio sito in Roma al Viale Regina
Margherita n. 278 ha eletto domicilio;
-TERZA CHIAMATA-
E CONSORZIO STABILE PROMETEO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- TERZA CHIAMATA contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data
22.02.2022, ha citato in giudizio dinnanzi il Tribunale di Napoli il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 predetto ente in ordine all'incidente verificatosi il 06.02.2021, alle ore 11:30 circa, in
Napoli sulla Via Abbeveratoio (già Via Ulisse Prota Giurleo).
Ha riferito che stava percorrendo a piedi la predetta via all'altezza del civico n. 56 e di essere inciampata in una buca presente sul manto stradale in prossimità di un cantiere.
Ha poi riferito di aver riportato lesioni fisiche per le quali era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale “Del Mare” di Napoli, ove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura pluriframmentaria scomposta della porzione mediale della paletta omerale con interessamento della superficie articolare della troclea” e dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione cruenta della fattura dell'omero con applicazione di fissatori con placca e viti.
Ha, pertanto, richiesto il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e no, da lei subiti, quantificati in misura di € 98.378,76 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medico- legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il contestando la domanda di parte Controparte_1 attrice perché infondata in fatto e in diritto e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la in qualità di società Controparte_2 concessionaria dei lavori di scavo sul tratto di strada interessato.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita in Controparte_2 giudizio contestando sia la domanda attorea che la richiesta di manleva e garanzia formulata dal , in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata Controparte_1
a chiamare in causa il Consorzio Stabile Prometeo S.r.l., rimasto però contumace.
2 La causa è stata istruita tramite l'escussione di un teste di parte attrice, nonché con l'ammissione e l'espletamento di una consulenza medica d'ufficio e all'udienza del
06.06.2025 è stata discussa e trattenuta in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
2. La domanda di risarcimento formulata da nei confronti del Parte_1
è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione e per i Controparte_1 motivi che qui di seguito si espongono.
La domanda proposta, relativa ad un incidente avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene produttivo di danno.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
3 lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n.
7125 del 21.03.2023).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, anche in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023).
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso può dirsi raggiunta nel caso in cui sia stato dimostrato che “la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori” (cfr. Cass. civ., ord. n. 14930 del 29.05.2023).
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ciò detto, l'attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione del manto stradale e la caduta avvenuta a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti,
l'attrice doveva dimostrare ed ha dimostrato.
La circostanza che la caduta sia stata causata dallo stato pericoloso del bene custodito
è stata provata dalla deposizione del teste ascoltato nel corso Testimone_1 dell'udienza del 04.06.2024, il quale ha confermato che nel mese di febbraio del 2021
l'attrice cadde su Via Abbeveratoio, inciampando in una buca presente sul manto
4 stradale in prossimità di un cantiere posto all'altezza di un palazzo di nuova costruzione denominato “Palazzo Giurleo”.
Tale nucleo delle dichiarazioni rese è sostanzialmente collimante con quanto descritto dall'attrice nel proprio atto introduttivo, oltre che confermato dalle ulteriori risultanze documentali, nella fattispecie integrate dalle produzioni fotografiche allegate dalle parti in causa da cui si evince la presenza di una buca di grosse dimensioni in prossimità del cantiere descritto.
Né sono emerse contraddizioni o lacune della descrizione degli eventi che possano portare ad esprimere un giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale, la quale non può essere evinta dal mero rapporto di parentela fra il testimone e l'attrice,
i quali sono rispettivamente figlio e madre.
L'attrice ha, quindi, assolto all'onere di provare il nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e le lesioni subite, di cui alla copiosa documentazione medica in atti ed ai referti dell'Ospedale “Del Mare” di Napoli ove l'attrice giunse il giorno dell'incidente.
Dall'istruttoria è poi emerso che l'attrice ha correttamente citato in giudizio il
[...] quale ente tenuto al risarcimento posto che il sinistro è stato causato da una CP_1 buca presente su un tratto di strada posto al di fuori del cantiere gestito dalla
[...]
e su cui il convenuto aveva l'obbligo di manutenzione e custodia. CP_2 CP_1
Di contro, il non ha fornito alcuna prova del caso fortuito. Controparte_1
L'ente convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia della sede stradale di Via
Abbeveratoio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
L'esclusione o riduzione della responsabilità del custode si ha solo nel caso in cui la vittima abbia tenuto una condotta negligente e nel caso in cui detto comportamento non fosse prevedibile dal custode, mentre la “mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” ove “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (cfr Cass. civ., ord. n.
25837 del 31.10.2017).
5 Allo stesso modo, la natura della disconnessione della pavimentazione esclude che l'incidente sia stato causato da un improvviso e repentino mutamento dello stato dei luoghi, in alcun modo ovviabile da parte dell'ente convenuto.
Di fatto, l'attrice stava percorrendo a piedi la strada, ovvero non stava facendo altro che utilizzare il bene (la strada) secondo la sua tipica destinazione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre va esclusa Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in capo alle terze chiamate e Consorzio Controparte_2
Stabile Prometeo S.r.l. dal momento che il sinistro oggetto del presente giudizio è avvenuto su un tratto di strada soggetto in via esclusiva alla custodia del e CP_1 sul quale alcun potere di custodia era esercitato dalle predette parti, data la delimitazione dell'area di cantiere e la fuoriuscita della buca che determinò la caduta da detta area.
Tuttavia, deve altresì ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'attrice cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Infatti, ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 I co. c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. civ., sent. n.
8229 del 07.04.2010; Cass. civ., sent. n. 15375 del 13.07.2011, secondo cui “il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo”).
6 Nel caso in esame giova osservare che il tratto di strada in esame, come riferito dal testimone ed avvalorato dalle produzioni fotografiche versate in atti, era caratterizzato dalla presenza di una buca di grandi dimensioni, quindi, di fatto, chiaramente percepibile dalla danneggiata posta altresì proprio a ridosso di un'area di cantiere.
Inoltre, il tratto di strada in questione è stato percorso dall'attrice, allorquando la caduta è avvenuta, in assenza di precipitazioni meteoriche e in orario diurno.
Ancora, dall'istruttoria espletata è emerso che il margine opposto di Via
Abbeveratoio, benché privo di marciapiede, era libero da cantieri e quindi facilmente percorribile a piedi dall'attrice.
Appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. sent. n. 159/99).
Dando concreta applicazione a detto principio la Corte di Cassazione ha in plurime occasioni affermato, anche in relazione alla fruizione dei beni demaniali, che “quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso
l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno” (cfr., fra le tante,
Cass. civ., ord. n. 2483 del 01.02.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 30775 del 22.12.2017;
Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
L'onere di attenzione nella fruizione delle strade aperte al pubblico transito non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 70% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto) giacché il predetto onere di diligenza le avrebbe imposto di percorrere la strada lontano dall'area di cantiere o, comunque,
7 prestando particolare attenzione allo stato del cantiere il quale, come da lei ammesso nel corso dell'interrogatorio formale, era ben visibile giacché segnalato e delimitato da strisce di plastica bianche e rosse.
3. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della copiosa documentazione medica fornita dalla parte.
Il dott. , premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni Persona_1 patite dall'attrice, ha chiarito che ha riportato un danno biologico Parte_1 valutabile nella misura permanente del 13%, oltre un periodo di I.T.P. di 30 giorni al
75%, di 40 giorni al 50 % e di ulteriori 50 giorni al 25%.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent.
n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
8 In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (54 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 28.398,00 per l'invalidità permanente nella misura del 13%, quello di € 2.587,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, quello di € 2.300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.437,50 per i 50 giorni di invalidità temporanea al 25%, per un totale di € 6.325,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea si è proceduto alla liquidazione del danno calcolando il valore di € 115,00, prossimo a quello massino liquidabile, per ciascun giorno di invalidità temporanea in ragione del ricovero ospedaliero e dell'operazione chirurgica subita.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non
è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
9 Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord.
n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del
20.08.2015).
Tale allegazione specifica manca nell'atto di citazione, né la domanda è stata precisata.
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
10 “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, peraltro, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, sicché neanche questa voce di danno può essere riconosciuta a liquidata.
Con riferimento al danno, ritiene questo giudice che il danno morale non possa ritenersi presuntivamente esistente per il sol fatto che delle lesioni vi siano state.
In conclusione, al danno non patrimoniale come in precedenza liquidato, va aggiunto il solo danno patrimoniale di € 210,11 per spese mediche documentate e necessarie riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio, non potendo pervenirsi ad una liquidazione equitativa di spese future.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 34.933,11.
Stante il maggiore e concorrente apporto causale dell'attrice nella produzione del danno, il deve essere condannato al pagamento, in suo favore, del Controparte_1
30% di detto importo, pari ad € 10.479,93.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del
17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
11 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
11.471,66, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 06.02.2021, ammonta ad € 8.903,93 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.567,73, di cui € 991,73 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.576,00 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice ed il applicando i Controparte_1 parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, applicabile dato il valore della domanda, così come accolta, e riconoscendo i compensi in misura minima, stante l'assenza di difese complesse per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese processuali che devono essere riconosciute alla terza chiamata CP_2 sono da porre a carico esclusivo del che ha effettuato la
[...] Controparte_1 chiamata in causa, evidenziandosi che parte attrice non ha esteso anche nei suoi confronti la propria domanda risarcitoria. Le stesse sono liquidate secondo i medesimi parametri, considerandosi che l'istruttoria si è esaurita nel corso di una udienza e nell'espletamento di una consulenza medico-legale e che la causa non ha richiesto la risoluzione di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
Nulla per le spese processuali del Consorzio Stabile Prometeo S.r.l. rimasto contumace.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 20.05.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del
Controparte_1
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5027/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro il in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei Controparte_1 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 del Consorzio Stabile Prometeo s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la corresponsabilità dell'attrice, nella misura del 70%, nella produzione del fatto per cui è causa, condanna il in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di , a Parte_1 titolo risarcimento di tutti i danni subiti, la somma di € 11.572,49, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per Parte_1 spese vive e in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Pucino ex art. 93 c.p.c.;
c) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore della le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 Controparte_2 per spese vive e in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico del
Controparte_1
Napoli, 7 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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