CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2928/23 r. g. l., vertente
TRA
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffale Ciccarelli e Alessandro Di Genova, presso Per_1
i quali elettivamente domiciliano, in Pozzuoli, via Dicearchia n. 1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, elettivamente domiciliato in Caserta, presso gli uffici di via Arena loc. San Benedetto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Persona_1
Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2250 del 2023, che aveva accolto la loro domanda volta alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della dante causa, tuttavia riconoscendo le spese di lite nella sola misura di euro 800,00 per compenso.
Censuravano detta pronuncia, esponendo sull'inderogabilità delle tariffe forensi, che conducevano al riconoscimento dell'importo minimo di euro 1.775,00, in luogo di quello liquidato. CP_ Concludevano, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 1.775,00 a titolo di compenso. CP_ Si costituiva l' resistendo all'impugnazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va rilevato, in ordine al lamentato quantum debeatur, che il valore della controversia, rientra nello scaglione di cui alle tabelle allegate al d.m n. 55/14, che va da euro 5.200,01 a 26.000.
Va, a tal punto, osservato che secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., VI;
16.11.2021 n. 34573) l'art, 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, prevede al comma 1, che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Dunque, il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del
50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Nella fattispecie al vaglio alla parte va allora riconosciuto, in considerazione della complessiva semplicità della controversia, il minimo richiesto in via subordinata, che per le cause previdenziali di
2 primo grado, in assenza di attività istruttoria, corrisponde, per lo scaglione in discorso, esattamente a euro 1.775.00.
Ne discende che l'appello va accolto per cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va rideterminato, conformemente a quanto azionato, in euro 1.775,00, in luogo degli euro 800,00 già riconosciuti, l'importo della condanna alle spese di primo grado di parte resistente, cui rapportare le spese generali, iva e cpa già riconosciute con la pronuncia impugnata, invariata la distrazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche del presente grado liquidandosi, sempre con distrazione ai procuratori antistatari, nella misura, reputata congrua in relazione al nuovo scaglione di riferimento, riportata in dispositivo, anche tenendo conto della pluralità degli appellanti..
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento spese di lite del primo grado, determinate nella misura di euro 1.775,00 in luogo della somma di euro 800,00 già riconosciuta;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida, con distrazione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2928/23 r. g. l., vertente
TRA
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffale Ciccarelli e Alessandro Di Genova, presso Per_1
i quali elettivamente domiciliano, in Pozzuoli, via Dicearchia n. 1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, elettivamente domiciliato in Caserta, presso gli uffici di via Arena loc. San Benedetto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Persona_1
Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2250 del 2023, che aveva accolto la loro domanda volta alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della dante causa, tuttavia riconoscendo le spese di lite nella sola misura di euro 800,00 per compenso.
Censuravano detta pronuncia, esponendo sull'inderogabilità delle tariffe forensi, che conducevano al riconoscimento dell'importo minimo di euro 1.775,00, in luogo di quello liquidato. CP_ Concludevano, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 1.775,00 a titolo di compenso. CP_ Si costituiva l' resistendo all'impugnazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va rilevato, in ordine al lamentato quantum debeatur, che il valore della controversia, rientra nello scaglione di cui alle tabelle allegate al d.m n. 55/14, che va da euro 5.200,01 a 26.000.
Va, a tal punto, osservato che secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., VI;
16.11.2021 n. 34573) l'art, 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, prevede al comma 1, che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Dunque, il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del
50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Nella fattispecie al vaglio alla parte va allora riconosciuto, in considerazione della complessiva semplicità della controversia, il minimo richiesto in via subordinata, che per le cause previdenziali di
2 primo grado, in assenza di attività istruttoria, corrisponde, per lo scaglione in discorso, esattamente a euro 1.775.00.
Ne discende che l'appello va accolto per cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va rideterminato, conformemente a quanto azionato, in euro 1.775,00, in luogo degli euro 800,00 già riconosciuti, l'importo della condanna alle spese di primo grado di parte resistente, cui rapportare le spese generali, iva e cpa già riconosciute con la pronuncia impugnata, invariata la distrazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche del presente grado liquidandosi, sempre con distrazione ai procuratori antistatari, nella misura, reputata congrua in relazione al nuovo scaglione di riferimento, riportata in dispositivo, anche tenendo conto della pluralità degli appellanti..
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento spese di lite del primo grado, determinate nella misura di euro 1.775,00 in luogo della somma di euro 800,00 già riconosciuta;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida, con distrazione agli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3