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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2161/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 gennaio 2025; promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ) entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesco Politi dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura versata in atti
attori
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(P.IVA elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Santo Spagnolo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
convenuta
e nei confronti di
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Canicattì Via Piave
[...]
pagina 1 di 10 n. 100, presso lo studio dell'avv. Maria Katia Gueli che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
convenuto
OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato - in data 03.02.22 alla compagnia convenuta e in data
20.06.2022 in rinnovazione al convenuto - e convenivano in CP_2 Parte_1 Parte_2
giudizio la e, ai soli fini di litis denuntiatio, anche il Controparte_3 [...]
, per sentire condannare la prima al pagamento Controparte_2
del residuo indennizzo per le grandinate verificatesi nel periodo di luglio - dicembre 2020 e dell'integrale indennizzo per la grandinata del febbraio 2021, come previsto dal contratto di assicurazione con essa concluso a copertura del rischio per avversità meteorologiche per la produzione di . Pt_3
Esponevano gli attori di essere l'uno – – proprietario del fondo agricolo sito in agro Parte_1
AL (Enna) contrada Miraglia e l'altro - – comodatario di una parte del fondo di Parte_2
proprietà di , giusto contratto del 14.11.2016. Riferivano di essere entrambi soci del Parte_1
convenuto e che pur avendo richiesto alla compagnia convenuta sia il pagamento del residuo CP_2
indennizzo per i primi eventi calamitosi che avevano colpito i propri agrumeti e denunciato il sinistro per la seconda grandinata, la compagnia di assicurazioni non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali rifiutando di pagare l'indennizzo richiesto.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza Controparte_3
delle domande proposte dagli attori, in relazione al quantum richiesto, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio il Controparte_2
pagina 2 di 10 il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal CP_2
giudizio.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto che appare fondata e va accolta. CP_2
Il è un'associazione in forma consortile, con personalità giuridica riconosciuta, che presta CP_2
servizi alle aziende associate. Una delle principali attività del consiste nell'offrire agli CP_2
associati i servizi assicurativi contro gli agenti atmosferici, non direttamente, ma stipulando apposite convenzioni con le direzioni delle compagnie assicurative. I soci aderiscono alle offerte assicurative che si adattano alle esigenze della propria attività produttiva, forniscono i dati aziendali al CP_2
che provvede a completare la procedura di stipulazione della polizza con le compagnie assicurative. I
certificati assicurativi emessi a favore dei soci vengono sottoscritti dagli stessi e vidimati dal
. Con l'emissione del certificato assicurativo si conclude l'attività posta in essere dal CP_2
. L'eventuale danno subito dall'assicurato, le attività successive di quantificazione e CP_2
liquidazione dell'indennizzo sono a carico della compagnia assicuratrice.
Ciò premesso va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
convenuto che non ha alcun obbligo di pagamento diretto verso le odierne parti attrici né è
configurabile una responsabilità concorrente nei confronti dello stesso.
Peraltro nessuna domanda è stata avanzata dagli attori nei confronti dello stesso ed espressamente la citazione è stata notificata quale mera denunciatio litis, invero non prevista da alcuna norma e mai oggetto di deduzione sul punto.
Nel merito le domande sono infondate e vanno rigettate.
Con la prima domanda gli attori contestano il quantum liquidato dalla compagnia convenuta con pagina 3 di 10 riferimento agli episodi di grandine verificatesi tra i mesi di luglio e dicembre del 2020. In particolare la contestazione sollevata riguarda il metodo di calcolo del danno liquidato sul cui valore va applicata la franchigia, così come disciplinato dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
I bollettini di campagna del 13.01.2021 - in atti - redatti dai periti della compagnia convenuta in occasione delle grandinate verificatesi nei mesi da luglio a dicembre 2020 e sottoscritti per accettazione dagli assicurati, odierni attori, riportavano le percentuali di danno subito dalle varie partite di arance assicurate e il quantum da liquidare.
Nel conteggiare il danno accertato liquidabile va sottratto a norma dell'art. 12 delle CGC la franchigia pari al 10% .
La contestazione sollevata dagli attori sul metodo di calcolo dell'indennizzo liquidato e, in particolare, sul valore dal quale decurtare il 10% della franchigia, non appare condivisibile.
Applicando i criteri di calcolo dell'indennizzo previsti nella polizza – in atti - è necessario tenere conto del valore assicurato (ovvero della quantità di prodotto assicurato che potrebbe essere anche sovrastimato nell'ipotesi in cui la produzione effettiva sia inferiore a quella stimata), calcolare su questo la percentuale di danno accertata e dal risultato ottenuto sottrarre la franchigia. Fatto questo calcolo matematico si ottiene l'indennizzo liquidabile che è stato correttamente conteggiato e liquidato dalla compagnia convenuta.
L'art. 17 delle CGC disciplina l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, disponendo tra l'altro che “La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato
delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione)
chevl'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso” precisa che “La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera
produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi
prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi
danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come
pagina 4 di 10 segue: a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato, le
quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16
“Mandato del perito” punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato
di assicurazione;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di
quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato
della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del
prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle
indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due
punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come
detto all'art. 9 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla
franchigia così come stabilito all'art. 12 “Franchigia - Limite di indennizzo”. Il danno così
determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12
“Franchigia - Limite di indennizzo” e alle disposizioni di cui all'art. 6 “Soglia”. I risultati di ogni
perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di
campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel
bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di
limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia con la
conseguente rinuncia all'impugnazione. Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene
consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia, se sottoscritto
elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R”
Pertanto, esaminando uno dei bollettini di campagna relativo alla grandinata del 4/8/2020
riguardante le arance tarocco risultano assicurate 4 diverse partite e ogni partita è assicurata per un valore diverso. Nella casella successiva all'indicazione del valore è indicata la percentuale di prodotto danneggiata che varia per ciascuna delle partite assicurate (rispettivamente 0,37; 0,26; 0,26; 0,39;), da questa percentuale viene detratta la franchigia, contrattualmente prevista nella misura del 10%, ciò che pagina 5 di 10 rimane (cioè 37%.- 10%; 26%- 10%; 39%-10%) è l'indennizzo dovuto e liquidato.
Così come appare corretto il calcolo effettuato con riferimento alle arance navelina ove si riscontra una percentuale corrispondente al c.d. mancato prodotto. Dal valore assicurato si detrae quindi il mancato prodotto (per produzione inferiore a quella stimata) si ottiene il valore risarcibile – che non coincide con il valore assicurato perché ottenuto dalla differenza tra il valore assicurato per ciascuna partita e il mancato prodotto- su cui calcolare il danno da liquidare, da cui detrarre la franchigia. Ciò
che rimane è l'indennizzo dovuto e liquidato.
Ne discende che le somme già liquidate agli attori dalla compagnia convenuta sono congrue e rispettose dei criteri di calcolo disciplinati nelle condizioni generali di contratto e la domanda va rigettata.
Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la grandinata del 13-14
febbraio 2021 gli attori contestavano la mancata stesura della perizia – successivamente ai bollettini di campagna del 30.03.2021- nei quali peraltro non venivano accertati dai periti danni ulteriori rispetto a quelli già quantificati e liquidati con i bollettini del 13.01.2021. Di contro la compagnia convenuta eccepiva la correttezza del suo operato e il mancato rispetto da parte degli attori delle norme delle CGC
che prevedono nei casi di contestazione, l'instaurazione del procedimento denominato “perizia d'appello”.
Ciò posto va premesso che gli articoli da 10 a 21 delle condizioni generali di assicurazione prevedono un meccanismo di accertamento dei danni e di liquidazione dell'indennizzo riconducibile alla c.d. perizia contrattuale.
Il procedimento prevede, che l'assicurato debba denunciare il sinistro entro il termine di gg. 3 dal verificarsi dello stesso, che la compagnia debba fare eseguire una perizia sul raccolto danneggiato da un suo tecnico di fiducia, che i risultati della perizia siano riportati nel bollettino di campagna, che se l'assicurato non accetta l'esito della perizia debba richiedere l'esecuzione di una perizia di appello di cui sono incaricati un tecnico per ciascuna delle parti ed un terzo nominato da entrambi.
pagina 6 di 10 Nella specie a seguito della denuncia del sinistro presentata dagli attori a mezzo pec il 15.02.2021 -
in atti- per la grandinata del 13-14/2/2021 la compagnia di assicurazioni incaricava due periti di sua fiducia che redigevano i bollettini di campagna effettuando due accessi l'ultimo dei quali il 30.03.2021
con cui non veniva riconosciuto nessun danno (ulteriore rispetto a quello accertato con il bollettino di campagna del 13.01.2021).
Dalla lettura dei bollettini di campagna del 30.03.2021 emerge infatti che nel riquadro “residuo”
veniva riportata la dicitura “ZERO” e nelle note veniva rilevata la presenza ai sopralluoghi del tecnico di fiducia del di difesa. I predetti bollettini in assenza della sottoscrizione degli attori, nel CP_2
rispetto delle regole contrattuali, venivano inviati a mezzo racc. a/r come da ricevute in atti del
06.04.2021.
Tanto premesso va osservato come irrilevante ai fini del diritto all'indennizzo appare la circostanza secondo cui gli attori abbiano omesso di richiedere la perizia di appello prevista dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto. Sul punto infatti, fermo restando che i tecnici incaricati dalla compagnia di assicurazione si erano limitati a predisporre i soli bollettini di campagna del 30.03.2021
(e non già una vera e propria perizia) e che già solo per questo la procedura prevista dalla polizza non sia stata attuata non per colpa degli attori, appare chiaro che la procedura in questione (volta a pervenire alla redazione della perizia contrattuale) si sia senz'altro definita, con la conseguenza che risulta rimossa qualsivoglia preclusione alla proposizione, in via giudiziale, della domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo (v. Cass., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11876, secondo cui: “La c.d.
perizia contrattuale è un patto in virtù del quale le parti di un contratto demandano ad un terzo non
già la soluzione di questioni o controversie giuridiche, ma la soluzione di problemi tecnici;
ove tale
clausola sia apposta ad un contratto di assicurazione, essa rende improponibile - sino all'esaurimento
della procedura di perizia – la domanda giudiziale tanto nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia ad
oggetto l'accertamento della misura dell'indennizzo, quanto nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto
l'operatività della polizza”).
pagina 7 di 10 Ciò posto il Tribunale non può che rilevare che se per un verso le perizie di parte degli attori,
confermate dal perito incaricato durante la sua escussione testimoniale, corredate da foto, evidenzino delle percentuali di prodotto danneggiato all'epoca dei fatti – febbraio 2021- dall'altro nei bollettini di campagna del 30.03.2021 i periti della compagnia, alla presenza anche del tecnido di fiducia del convenuto, escludevano la verificazione di qualsivoglia danno ulteriore rispetto a quello CP_2
accertato con i bollettini di campagna del 13.01.2021 evidenziando nella casella “Residuo” valore risarcibile pari a “ZERO”.
Se è pur vero che nel corso del giudizio è stata data prova della grandinata avvenuta nei giorni 13 –
14 febbraio 2021 – irrilevante appare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo la circostanza che gli attori non si siano avvalsi della perizia di appello (che “può” essere richiesta art. 19 CGC). Infatti
alcuna quantificazione dei possibili ulteriori danni prodotti dall'evento atmosferico per cui è causa può
essere effettuata.
Le parti attrici attesa la contestazione dei bollettini di campagna del 13.03.2021 – manifestata con la mancata sottoscrizione per accettazione – posto che i periti non avevano accertato alcun danno ulteriore rispetto a quelli già rilevati e liquidati nel gennaio 2021, avrebbero dovuto avviare un procedimento d'urgenza ai fini della cristallizzazione della situazione del prodotto danneggiato (tramite atp). Oggi –
infatti - tenuto conto della natura del prodotto assicurato, vi è l'impossibilità di espletare a distanza di anni alcun accertamento sugli agrumeti.
Sicchè, le domande formulate da e non possono trovare Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 8 di 10 proposta, atto di citazione ritualmente notificato, da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute liquidate
- per ciascuna parte - in € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 5 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2161/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 gennaio 2025; promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] l'[...] (C.F. ) entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesco Politi dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura versata in atti
attori
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(P.IVA elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Santo Spagnolo dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
convenuta
e nei confronti di
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Canicattì Via Piave
[...]
pagina 1 di 10 n. 100, presso lo studio dell'avv. Maria Katia Gueli che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
convenuto
OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato - in data 03.02.22 alla compagnia convenuta e in data
20.06.2022 in rinnovazione al convenuto - e convenivano in CP_2 Parte_1 Parte_2
giudizio la e, ai soli fini di litis denuntiatio, anche il Controparte_3 [...]
, per sentire condannare la prima al pagamento Controparte_2
del residuo indennizzo per le grandinate verificatesi nel periodo di luglio - dicembre 2020 e dell'integrale indennizzo per la grandinata del febbraio 2021, come previsto dal contratto di assicurazione con essa concluso a copertura del rischio per avversità meteorologiche per la produzione di . Pt_3
Esponevano gli attori di essere l'uno – – proprietario del fondo agricolo sito in agro Parte_1
AL (Enna) contrada Miraglia e l'altro - – comodatario di una parte del fondo di Parte_2
proprietà di , giusto contratto del 14.11.2016. Riferivano di essere entrambi soci del Parte_1
convenuto e che pur avendo richiesto alla compagnia convenuta sia il pagamento del residuo CP_2
indennizzo per i primi eventi calamitosi che avevano colpito i propri agrumeti e denunciato il sinistro per la seconda grandinata, la compagnia di assicurazioni non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali rifiutando di pagare l'indennizzo richiesto.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza Controparte_3
delle domande proposte dagli attori, in relazione al quantum richiesto, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio il Controparte_2
pagina 2 di 10 il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal CP_2
giudizio.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto che appare fondata e va accolta. CP_2
Il è un'associazione in forma consortile, con personalità giuridica riconosciuta, che presta CP_2
servizi alle aziende associate. Una delle principali attività del consiste nell'offrire agli CP_2
associati i servizi assicurativi contro gli agenti atmosferici, non direttamente, ma stipulando apposite convenzioni con le direzioni delle compagnie assicurative. I soci aderiscono alle offerte assicurative che si adattano alle esigenze della propria attività produttiva, forniscono i dati aziendali al CP_2
che provvede a completare la procedura di stipulazione della polizza con le compagnie assicurative. I
certificati assicurativi emessi a favore dei soci vengono sottoscritti dagli stessi e vidimati dal
. Con l'emissione del certificato assicurativo si conclude l'attività posta in essere dal CP_2
. L'eventuale danno subito dall'assicurato, le attività successive di quantificazione e CP_2
liquidazione dell'indennizzo sono a carico della compagnia assicuratrice.
Ciò premesso va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
convenuto che non ha alcun obbligo di pagamento diretto verso le odierne parti attrici né è
configurabile una responsabilità concorrente nei confronti dello stesso.
Peraltro nessuna domanda è stata avanzata dagli attori nei confronti dello stesso ed espressamente la citazione è stata notificata quale mera denunciatio litis, invero non prevista da alcuna norma e mai oggetto di deduzione sul punto.
Nel merito le domande sono infondate e vanno rigettate.
Con la prima domanda gli attori contestano il quantum liquidato dalla compagnia convenuta con pagina 3 di 10 riferimento agli episodi di grandine verificatesi tra i mesi di luglio e dicembre del 2020. In particolare la contestazione sollevata riguarda il metodo di calcolo del danno liquidato sul cui valore va applicata la franchigia, così come disciplinato dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
I bollettini di campagna del 13.01.2021 - in atti - redatti dai periti della compagnia convenuta in occasione delle grandinate verificatesi nei mesi da luglio a dicembre 2020 e sottoscritti per accettazione dagli assicurati, odierni attori, riportavano le percentuali di danno subito dalle varie partite di arance assicurate e il quantum da liquidare.
Nel conteggiare il danno accertato liquidabile va sottratto a norma dell'art. 12 delle CGC la franchigia pari al 10% .
La contestazione sollevata dagli attori sul metodo di calcolo dell'indennizzo liquidato e, in particolare, sul valore dal quale decurtare il 10% della franchigia, non appare condivisibile.
Applicando i criteri di calcolo dell'indennizzo previsti nella polizza – in atti - è necessario tenere conto del valore assicurato (ovvero della quantità di prodotto assicurato che potrebbe essere anche sovrastimato nell'ipotesi in cui la produzione effettiva sia inferiore a quella stimata), calcolare su questo la percentuale di danno accertata e dal risultato ottenuto sottrarre la franchigia. Fatto questo calcolo matematico si ottiene l'indennizzo liquidabile che è stato correttamente conteggiato e liquidato dalla compagnia convenuta.
L'art. 17 delle CGC disciplina l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, disponendo tra l'altro che “La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato
delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione)
chevl'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso” precisa che “La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera
produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi
prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi
danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come
pagina 4 di 10 segue: a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato, le
quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 16
“Mandato del perito” punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato
di assicurazione;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di
quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato
della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del
prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle
indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due
punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come
detto all'art. 9 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla
franchigia così come stabilito all'art. 12 “Franchigia - Limite di indennizzo”. Il danno così
determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12
“Franchigia - Limite di indennizzo” e alle disposizioni di cui all'art. 6 “Soglia”. I risultati di ogni
perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di
campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel
bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di
limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia con la
conseguente rinuncia all'impugnazione. Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene
consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia, se sottoscritto
elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R”
Pertanto, esaminando uno dei bollettini di campagna relativo alla grandinata del 4/8/2020
riguardante le arance tarocco risultano assicurate 4 diverse partite e ogni partita è assicurata per un valore diverso. Nella casella successiva all'indicazione del valore è indicata la percentuale di prodotto danneggiata che varia per ciascuna delle partite assicurate (rispettivamente 0,37; 0,26; 0,26; 0,39;), da questa percentuale viene detratta la franchigia, contrattualmente prevista nella misura del 10%, ciò che pagina 5 di 10 rimane (cioè 37%.- 10%; 26%- 10%; 39%-10%) è l'indennizzo dovuto e liquidato.
Così come appare corretto il calcolo effettuato con riferimento alle arance navelina ove si riscontra una percentuale corrispondente al c.d. mancato prodotto. Dal valore assicurato si detrae quindi il mancato prodotto (per produzione inferiore a quella stimata) si ottiene il valore risarcibile – che non coincide con il valore assicurato perché ottenuto dalla differenza tra il valore assicurato per ciascuna partita e il mancato prodotto- su cui calcolare il danno da liquidare, da cui detrarre la franchigia. Ciò
che rimane è l'indennizzo dovuto e liquidato.
Ne discende che le somme già liquidate agli attori dalla compagnia convenuta sono congrue e rispettose dei criteri di calcolo disciplinati nelle condizioni generali di contratto e la domanda va rigettata.
Con riferimento invece alla domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la grandinata del 13-14
febbraio 2021 gli attori contestavano la mancata stesura della perizia – successivamente ai bollettini di campagna del 30.03.2021- nei quali peraltro non venivano accertati dai periti danni ulteriori rispetto a quelli già quantificati e liquidati con i bollettini del 13.01.2021. Di contro la compagnia convenuta eccepiva la correttezza del suo operato e il mancato rispetto da parte degli attori delle norme delle CGC
che prevedono nei casi di contestazione, l'instaurazione del procedimento denominato “perizia d'appello”.
Ciò posto va premesso che gli articoli da 10 a 21 delle condizioni generali di assicurazione prevedono un meccanismo di accertamento dei danni e di liquidazione dell'indennizzo riconducibile alla c.d. perizia contrattuale.
Il procedimento prevede, che l'assicurato debba denunciare il sinistro entro il termine di gg. 3 dal verificarsi dello stesso, che la compagnia debba fare eseguire una perizia sul raccolto danneggiato da un suo tecnico di fiducia, che i risultati della perizia siano riportati nel bollettino di campagna, che se l'assicurato non accetta l'esito della perizia debba richiedere l'esecuzione di una perizia di appello di cui sono incaricati un tecnico per ciascuna delle parti ed un terzo nominato da entrambi.
pagina 6 di 10 Nella specie a seguito della denuncia del sinistro presentata dagli attori a mezzo pec il 15.02.2021 -
in atti- per la grandinata del 13-14/2/2021 la compagnia di assicurazioni incaricava due periti di sua fiducia che redigevano i bollettini di campagna effettuando due accessi l'ultimo dei quali il 30.03.2021
con cui non veniva riconosciuto nessun danno (ulteriore rispetto a quello accertato con il bollettino di campagna del 13.01.2021).
Dalla lettura dei bollettini di campagna del 30.03.2021 emerge infatti che nel riquadro “residuo”
veniva riportata la dicitura “ZERO” e nelle note veniva rilevata la presenza ai sopralluoghi del tecnico di fiducia del di difesa. I predetti bollettini in assenza della sottoscrizione degli attori, nel CP_2
rispetto delle regole contrattuali, venivano inviati a mezzo racc. a/r come da ricevute in atti del
06.04.2021.
Tanto premesso va osservato come irrilevante ai fini del diritto all'indennizzo appare la circostanza secondo cui gli attori abbiano omesso di richiedere la perizia di appello prevista dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto. Sul punto infatti, fermo restando che i tecnici incaricati dalla compagnia di assicurazione si erano limitati a predisporre i soli bollettini di campagna del 30.03.2021
(e non già una vera e propria perizia) e che già solo per questo la procedura prevista dalla polizza non sia stata attuata non per colpa degli attori, appare chiaro che la procedura in questione (volta a pervenire alla redazione della perizia contrattuale) si sia senz'altro definita, con la conseguenza che risulta rimossa qualsivoglia preclusione alla proposizione, in via giudiziale, della domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo (v. Cass., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11876, secondo cui: “La c.d.
perizia contrattuale è un patto in virtù del quale le parti di un contratto demandano ad un terzo non
già la soluzione di questioni o controversie giuridiche, ma la soluzione di problemi tecnici;
ove tale
clausola sia apposta ad un contratto di assicurazione, essa rende improponibile - sino all'esaurimento
della procedura di perizia – la domanda giudiziale tanto nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia ad
oggetto l'accertamento della misura dell'indennizzo, quanto nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto
l'operatività della polizza”).
pagina 7 di 10 Ciò posto il Tribunale non può che rilevare che se per un verso le perizie di parte degli attori,
confermate dal perito incaricato durante la sua escussione testimoniale, corredate da foto, evidenzino delle percentuali di prodotto danneggiato all'epoca dei fatti – febbraio 2021- dall'altro nei bollettini di campagna del 30.03.2021 i periti della compagnia, alla presenza anche del tecnido di fiducia del convenuto, escludevano la verificazione di qualsivoglia danno ulteriore rispetto a quello CP_2
accertato con i bollettini di campagna del 13.01.2021 evidenziando nella casella “Residuo” valore risarcibile pari a “ZERO”.
Se è pur vero che nel corso del giudizio è stata data prova della grandinata avvenuta nei giorni 13 –
14 febbraio 2021 – irrilevante appare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo la circostanza che gli attori non si siano avvalsi della perizia di appello (che “può” essere richiesta art. 19 CGC). Infatti
alcuna quantificazione dei possibili ulteriori danni prodotti dall'evento atmosferico per cui è causa può
essere effettuata.
Le parti attrici attesa la contestazione dei bollettini di campagna del 13.03.2021 – manifestata con la mancata sottoscrizione per accettazione – posto che i periti non avevano accertato alcun danno ulteriore rispetto a quelli già rilevati e liquidati nel gennaio 2021, avrebbero dovuto avviare un procedimento d'urgenza ai fini della cristallizzazione della situazione del prodotto danneggiato (tramite atp). Oggi –
infatti - tenuto conto della natura del prodotto assicurato, vi è l'impossibilità di espletare a distanza di anni alcun accertamento sugli agrumeti.
Sicchè, le domande formulate da e non possono trovare Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 8 di 10 proposta, atto di citazione ritualmente notificato, da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
;
[...]
rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute liquidate
- per ciascuna parte - in € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 5 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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