TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10534/2024
Promossa da
C.F. 1 () rappresentata e difesa dall'avvocato Parte 1 (c.f.
FR IL, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA MARINA MARINELLI e PIER LUIGI TOMASELLI giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2024 la ricorrente esponeva di essere titolare della prestazione cat.
INVCIV n. 044-210007223852 e di avere ricevuto in data 30/9/2024 il provvedimento dell' CP_1 di rideterminazione della stessa, relativo al periodo "01.01.2022-31.07.2024". Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste, trattandosi di indebito relativo agli anni 2022/2024 e stante l'assenza di atti interruttivi. Nel merito eccepiva l'infondatezza della richiesta di restituzione di somme, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2, della 1. n. 88 del 1989. Osservava pertanto che,
in caso di riscossione di rate di pensione (prestazioni previdenziali e/o assistenziali) risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della 1. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato.
Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP 1 fosse a conoscenza. Aggiungeva che nella specie andassero applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti,
riportava i principi dettati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venir meno detto affidamento. Evidenziava,
inoltre, l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che, alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito, evidenziava di percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge e di avere diritto di beneficiare delle somme erogate a titolo di pensione di invalidità, come da verbali CP_1 e da documentazione medica che allegava.
In definitiva, chiedeva la sospensione del provvedimento di rideterminazione opposto, e ciò anche alla luce delle trattenute mensili frattanto eseguite dall'ente, e che fossero riconosciute come non dovute le somme richieste stante l'intervenuta prescrizione e comunque i motivi sollevati nel merito.
Con decreto del 18/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospeso il provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP 1. L'ente rilevava che l'indebito contestato fosse da ricondurre alla circostanza che la ricorrente, solo dietro sollecito, avesse dichiarato il proprio reddito familiare in sede di domanda di integrazione al minimo. Osservava che, nonostante l'impegno assunto dalla stessa di comunicare ogni eventuale variazione reddituale, la ricorrente avesse comunicato tardivamente il proprio reddito, percependo un importo non dovuto. Rilevava che,
pertanto, l'indebito scaturisse dal superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Ciò premesso,
invocava il diritto dell' CP 1 di recuperare le somme indebitamente erogate e che tale diritto risultasse essere documentato, non assumendo alcun rilievo il diritto vantato dalla ricorrente ovvero l'eventuale sua buona fede. Rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato. In particolare si riportava alla relazione istruttoria dell' CP_1, secondo la quale: l'indebito contestato derivasse da ricostituzione reddituale centralizzata del 29/6/2024 (lettera del 30/9/2024) in seguito a comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021;
consistesse nella revoca della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito (con riferimento al titolare e al coniuge); detti redditi fossero presenti anche in domanda di ricostituzione
9038000428831; il provvedimento in oggetto fosse stato confermato.
Evidenziava, in ogni caso, che nei giudizi di accertamento dell'illegittimità della ripetizione d'indebito, gravasse sull'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito stesso. Sul
punto riportava quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza del titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrisposto, fosse ad esclusivo carico del pensionato attore. Alla luce dei suddetti principi, insisteva nell'esigibilità del credito vantato a titolo di indebito, sottolineando l'infondatezza e temerarietà del ricorso. In via istruttoria e solo ove ritenutolo (stante la natura documentale della causa), chiedeva che fosse sentito come testimone il
CP Funzionario responsabile dell' che aveva istruito la pratica, al fine di confermare la relazione istruttoria dallo stesso redatta. In definitiva chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande,
siccome infondate e sfornite di prova, nonchè la condanna alle spese.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nella irripetibilità dell'indebito,
osservando che l'CP_1 non avesse dato prova dell'asserita condotta dolosa.
Con ordinanza del 13/3/2025, veniva confermata la sospensione del provvedimento impugnato e,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 22 ottobre 2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***** ********
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti si evince che, con nota del
30/9/2024, avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione n. 044-210007223852 Cat.
INVCIV", 1' CP_1 ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto ricalcolo della prestazione stessa a partire dall'1/1/2021, in seguito alla comunicazione dei redditi per l'anno 2021 eseguita dietro sollecito dell'ente. Con medesima nota, detto ultimo ha comunicato che il ricalcolo ricomprendesse “la: -
rideterminazione della maggiorazione sociale;
-rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 36 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)", segnalando che, da gennaio 2022 a luglio 2024, sulla prestazione in oggetto fosse stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 9.536,02.
L'CP 1 ha prodotto la relazione istruttoria relativa all'indebito, contenente il riferimento alla suddetta nota e la conferma del provvedimento: "L'indebito contestato deriva da ricostituzione reddituale centralizzata del 29/6/24 (lettera 30/9/24-v. all.) a seguito comunicazione redditi anno 2021.
L'indebito consiste nella revoca della maggiorazione sociale per superamento limiti reddito (titolare e coniuge). Redditi presenti anche in domanda di ricostituzione 9038000428831 (v. all.). Si conferma provvedimento".
Anche detta ultima domanda risulta versata in atti "domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale"; dalla stessa, presentata in data 5/8/2024, si evincono lo stato di famiglia della ricorrente costituito dalla stessa e dal proprio coniuge, signor , e i redditi prodotti Persona 2
dal nucleo familiare negli anni dal 2020 al 2024. In particolare, per quanto attiene alla ricorrente, ad eccezione degli anni 2022 e 2023 (nei quali risultano redditi da lavoro dipendente), non si evincono altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta;
per quanto attiene, invece, al coniuge, per tutti gli anni indicati si evincono redditi derivanti dalla casa di abitazione e da lavoro autonomo professionale e d'impresa.
Considerato che l'indebito in oggetto scaturisce dal superamento di limiti reddituali, non rileva ai fini della decisione la restante documentazione versata in atti dalla ricorrente in quanto di natura sanitaria e relativa all'incontestato stato di invalidità della stessa (verbale sanitario del 7/10/2022 relativo all'accertamento dell'handicap e dell'invalidità civile ed altri documenti inerenti alla disabilità della ricorrente).
Tutto ciò premesso, detta ultima ha invocato l'applicazione nella specie dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e, comunque, dei principi di settore propri dell'indebito assistenziale, escludendo l'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. Considerati i suddetti rilievi, occorre innanzitutto ripercorre le fasi della procedura volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali, prendendo le mosse dalla normativa di riferimento.
Il legislatore ha infatti previsto un particolare procedimento per l'accertamento della permanenza dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari di prestazioni previdenziali ed assistenziali legate al reddito.
Trattasi della disciplina introdotta dall'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010 che ha aggiunto all'art. 35 d.l. 207/2008 (conv. in l. 14/2009) il comma 10-bis che testualmente dispone: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
421, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60
giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Il legislatore ha dunque introdotto una procedura di controllo per verificare la permanenza dei requisiti di legge con la previsione di determinati adempimenti per entrambe le parti del rapporto, e dunque sia per l'ente deputato a tali erogazioni sia per il soggetto assistito.
Venendo ora all'esame della pensione di invalidità civile che attiene al caso in questione, si osserva che trattasi di un sostegno a carattere assistenziale, e dunque slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali. Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini RP al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, non rientrando quindi nella valutazione le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, i redditi assoggettabili ad imposta sostituita all'RP ed anche la casa di abitazione.
Al riguardo, il legislatore, con l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 76/2013, ha stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili debba essere determinato con riferimento al reddito agli effetti dell'RP "con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare” di cui il soggetto interessato fa parte. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle domande amministrative presentate prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica, il 28 giugno 2013, e a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.
Il reddito del coniuge del titolare della prestazione assume, invece, rilievo in tema di maggiorazioni.
Ed invero, l'importo base della pensione di inabilità civile può subire un aumento di 10,33 euro al mese (per tredici mensilità) ai sensi dell'art. 70, co. 6, della legge n. 388/2000, qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo (maggiorazione d'importo).
La disposizione richiamata riconosce, infatti, a decorrere dall'1 gennaio 2021 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L'art. 38 della legge 448/2001 riconosce una ulteriore maggiorazione del trattamento, il c.d.
incremento al milione, in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. Per i soggetti già titolari della pensione di inabilità civile alla data del 20 luglio 2020, l'aumento, in presenza dei requisiti reddituali previsti, è stato riconosciuto d'ufficio dall' CP_1 dal 1° novembre
2020 con la corresponsione di arretrati maturati dal 20 luglio 2020.
Tale maggiorazione, tuttavia, si atteggia in misura diversa rispetto alla concessione della pensione di invalidità base e della relativa maggiorazione di 10,33 euro mensili, dovendosi valutare tutti i redditi percepiti dal richiedente, anche quelli esenti da RP che in sede di riconoscimento della prestazione di InvCiv e della relativa maggiorazione base non erano stati considerati. Ai fini dell'incremento al milione, occorre infatti valutare i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi di redditi esenti da RP e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva, restando esclusi dalla valutazione solo il reddito della casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento e i trattamenti di famiglia.
Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che dalla documentazione dianzi esaminata emerge che, la ricorrente, non percettrice di altro reddito oltre alla pensione in pagamento, fosse coniugata percettore di reddito da lavoro autonomo oltre che titolare di casa di con Persona 2
,
abitazione, e ciò relativamente agli anni dal 2020 al 2024. Risultano inoltre redditi da lavoro dipendente prodotti dalla ricorrente negli anni 2022 e 2023.
Orbene, deve ritenersi che l'CP_1, anche in considerazione dei redditi prodotti dal coniuge della ricorrente negli anni in esame, abbia accertato il superamento da parte del nucleo familiare dei limiti reddituali stabiliti per beneficiare della maggiorazione sociale, provvedendo in tal modo alla revoca della stessa.
Deve quindi ricondursi a tale superamento del limite reddituale la revoca della maggiorazione sociale,
quale beneficio ancorato non solo al reddito del titolare ma anche a quello del coniuge.
Ricostruendo i fatti di causa, nella specie è accaduto che, avendo omesso la beneficiaria della prestazione di comunicare i redditi relativi all'anno 2021 (la comunicazione sarebbe avvenuta in un secondo tempo in seguito a sollecito dell' CP_1), detto ente ha continuato ad erogare sulla pensione le maggiorazioni non spettanti;
successivamente, verificati i redditi complessivamente prodotti dalla ricorrente e dal coniuge, l'CP_1 ha proceduto al ricalcolo della pensione dal quale è derivata la revoca delle maggiorazioni di cui la ricorrente era stata beneficiaria, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate.
Or, il provvedimento di indebito impugnato deve ritenersi legittimo, in quanto conseguente al superamento dei limiti reddituali ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico.
Al riguardo, si osserva che la ricorrente non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, del requisito reddituale contestato e, dunque, del suo diritto alla prestazione.
In definitiva, dagli atti emerge che i provvedimenti adottati dall'ente siano conseguiti all'accertamento del venir meno del requisito reddituale necessario per fruire della prestazione.
Alla luce, poi, del tardivo adempimento della pensionata quanto alla comunicazione dei propri dati reddituali e della normativa in tema di prestazioni collegate al reddito, deve ritenersi legittima la ripetizione dell'indebito contestato fatta valere dell' CP_1.
Al riguardo, non possono trovare applicazione i principi richiamati da parte ricorrente, dettati in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, volti ad escludere la ripetizione in presenza di situazioni aventi come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul contemperamento dei contrapposti interessi, quello dell'ente previdenziale da un lato e quello del pensionato dall'altro, si è pronunciata la Corte d'appello di Genova con la sentenza n. 93 del
27/4/2022, con la quale è stata affermato che "...La norma va quindi interpretata ed applicata in modo rigoroso da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella procedura, che sono tenuti ad attivarsi tempestivamente allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità". Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso, non potendo trovare accoglimento neanche l'eccezione di prescrizione, stante l'applicazione nella specie del termine decennale inerente ad indebito oggettivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno dichiarate irripetibili pur in assenza della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attestante il limite reddituale, il quale può agevolmente desumersi dalla delibera di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato che prevede un limite reddituale inferiore a quello di cui al suddetto articolo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Catania il 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10534/2024
Promossa da
C.F. 1 () rappresentata e difesa dall'avvocato Parte 1 (c.f.
FR IL, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA MARINA MARINELLI e PIER LUIGI TOMASELLI giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2024 la ricorrente esponeva di essere titolare della prestazione cat.
INVCIV n. 044-210007223852 e di avere ricevuto in data 30/9/2024 il provvedimento dell' CP_1 di rideterminazione della stessa, relativo al periodo "01.01.2022-31.07.2024". Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste, trattandosi di indebito relativo agli anni 2022/2024 e stante l'assenza di atti interruttivi. Nel merito eccepiva l'infondatezza della richiesta di restituzione di somme, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2, della 1. n. 88 del 1989. Osservava pertanto che,
in caso di riscossione di rate di pensione (prestazioni previdenziali e/o assistenziali) risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della 1. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato.
Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP 1 fosse a conoscenza. Aggiungeva che nella specie andassero applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti,
riportava i principi dettati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venir meno detto affidamento. Evidenziava,
inoltre, l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che, alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito, evidenziava di percepire un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge e di avere diritto di beneficiare delle somme erogate a titolo di pensione di invalidità, come da verbali CP_1 e da documentazione medica che allegava.
In definitiva, chiedeva la sospensione del provvedimento di rideterminazione opposto, e ciò anche alla luce delle trattenute mensili frattanto eseguite dall'ente, e che fossero riconosciute come non dovute le somme richieste stante l'intervenuta prescrizione e comunque i motivi sollevati nel merito.
Con decreto del 18/11/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva sospeso il provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP 1. L'ente rilevava che l'indebito contestato fosse da ricondurre alla circostanza che la ricorrente, solo dietro sollecito, avesse dichiarato il proprio reddito familiare in sede di domanda di integrazione al minimo. Osservava che, nonostante l'impegno assunto dalla stessa di comunicare ogni eventuale variazione reddituale, la ricorrente avesse comunicato tardivamente il proprio reddito, percependo un importo non dovuto. Rilevava che,
pertanto, l'indebito scaturisse dal superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge. Ciò premesso,
invocava il diritto dell' CP 1 di recuperare le somme indebitamente erogate e che tale diritto risultasse essere documentato, non assumendo alcun rilievo il diritto vantato dalla ricorrente ovvero l'eventuale sua buona fede. Rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato. In particolare si riportava alla relazione istruttoria dell' CP_1, secondo la quale: l'indebito contestato derivasse da ricostituzione reddituale centralizzata del 29/6/2024 (lettera del 30/9/2024) in seguito a comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021;
consistesse nella revoca della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito (con riferimento al titolare e al coniuge); detti redditi fossero presenti anche in domanda di ricostituzione
9038000428831; il provvedimento in oggetto fosse stato confermato.
Evidenziava, in ogni caso, che nei giudizi di accertamento dell'illegittimità della ripetizione d'indebito, gravasse sull'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito stesso. Sul
punto riportava quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza del titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrisposto, fosse ad esclusivo carico del pensionato attore. Alla luce dei suddetti principi, insisteva nell'esigibilità del credito vantato a titolo di indebito, sottolineando l'infondatezza e temerarietà del ricorso. In via istruttoria e solo ove ritenutolo (stante la natura documentale della causa), chiedeva che fosse sentito come testimone il
CP Funzionario responsabile dell' che aveva istruito la pratica, al fine di confermare la relazione istruttoria dallo stesso redatta. In definitiva chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande,
siccome infondate e sfornite di prova, nonchè la condanna alle spese.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nella irripetibilità dell'indebito,
osservando che l'CP_1 non avesse dato prova dell'asserita condotta dolosa.
Con ordinanza del 13/3/2025, veniva confermata la sospensione del provvedimento impugnato e,
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 22 ottobre 2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***** ********
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti si evince che, con nota del
30/9/2024, avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione n. 044-210007223852 Cat.
INVCIV", 1' CP_1 ha comunicato alla ricorrente l'avvenuto ricalcolo della prestazione stessa a partire dall'1/1/2021, in seguito alla comunicazione dei redditi per l'anno 2021 eseguita dietro sollecito dell'ente. Con medesima nota, detto ultimo ha comunicato che il ricalcolo ricomprendesse “la: -
rideterminazione della maggiorazione sociale;
-rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 36 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)", segnalando che, da gennaio 2022 a luglio 2024, sulla prestazione in oggetto fosse stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 9.536,02.
L'CP 1 ha prodotto la relazione istruttoria relativa all'indebito, contenente il riferimento alla suddetta nota e la conferma del provvedimento: "L'indebito contestato deriva da ricostituzione reddituale centralizzata del 29/6/24 (lettera 30/9/24-v. all.) a seguito comunicazione redditi anno 2021.
L'indebito consiste nella revoca della maggiorazione sociale per superamento limiti reddito (titolare e coniuge). Redditi presenti anche in domanda di ricostituzione 9038000428831 (v. all.). Si conferma provvedimento".
Anche detta ultima domanda risulta versata in atti "domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale"; dalla stessa, presentata in data 5/8/2024, si evincono lo stato di famiglia della ricorrente costituito dalla stessa e dal proprio coniuge, signor , e i redditi prodotti Persona 2
dal nucleo familiare negli anni dal 2020 al 2024. In particolare, per quanto attiene alla ricorrente, ad eccezione degli anni 2022 e 2023 (nei quali risultano redditi da lavoro dipendente), non si evincono altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta;
per quanto attiene, invece, al coniuge, per tutti gli anni indicati si evincono redditi derivanti dalla casa di abitazione e da lavoro autonomo professionale e d'impresa.
Considerato che l'indebito in oggetto scaturisce dal superamento di limiti reddituali, non rileva ai fini della decisione la restante documentazione versata in atti dalla ricorrente in quanto di natura sanitaria e relativa all'incontestato stato di invalidità della stessa (verbale sanitario del 7/10/2022 relativo all'accertamento dell'handicap e dell'invalidità civile ed altri documenti inerenti alla disabilità della ricorrente).
Tutto ciò premesso, detta ultima ha invocato l'applicazione nella specie dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e, comunque, dei principi di settore propri dell'indebito assistenziale, escludendo l'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. Considerati i suddetti rilievi, occorre innanzitutto ripercorre le fasi della procedura volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali, prendendo le mosse dalla normativa di riferimento.
Il legislatore ha infatti previsto un particolare procedimento per l'accertamento della permanenza dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari di prestazioni previdenziali ed assistenziali legate al reddito.
Trattasi della disciplina introdotta dall'art. 13, sesto comma, lett. c), della legge 122/2010 che ha aggiunto all'art. 35 d.l. 207/2008 (conv. in l. 14/2009) il comma 10-bis che testualmente dispone: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
421, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60
giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Il legislatore ha dunque introdotto una procedura di controllo per verificare la permanenza dei requisiti di legge con la previsione di determinati adempimenti per entrambe le parti del rapporto, e dunque sia per l'ente deputato a tali erogazioni sia per il soggetto assistito.
Venendo ora all'esame della pensione di invalidità civile che attiene al caso in questione, si osserva che trattasi di un sostegno a carattere assistenziale, e dunque slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali. Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini RP al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, non rientrando quindi nella valutazione le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, i redditi assoggettabili ad imposta sostituita all'RP ed anche la casa di abitazione.
Al riguardo, il legislatore, con l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 76/2013, ha stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili debba essere determinato con riferimento al reddito agli effetti dell'RP "con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare” di cui il soggetto interessato fa parte. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle domande amministrative presentate prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica, il 28 giugno 2013, e a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.
Il reddito del coniuge del titolare della prestazione assume, invece, rilievo in tema di maggiorazioni.
Ed invero, l'importo base della pensione di inabilità civile può subire un aumento di 10,33 euro al mese (per tredici mensilità) ai sensi dell'art. 70, co. 6, della legge n. 388/2000, qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo (maggiorazione d'importo).
La disposizione richiamata riconosce, infatti, a decorrere dall'1 gennaio 2021 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L'art. 38 della legge 448/2001 riconosce una ulteriore maggiorazione del trattamento, il c.d.
incremento al milione, in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. Per i soggetti già titolari della pensione di inabilità civile alla data del 20 luglio 2020, l'aumento, in presenza dei requisiti reddituali previsti, è stato riconosciuto d'ufficio dall' CP_1 dal 1° novembre
2020 con la corresponsione di arretrati maturati dal 20 luglio 2020.
Tale maggiorazione, tuttavia, si atteggia in misura diversa rispetto alla concessione della pensione di invalidità base e della relativa maggiorazione di 10,33 euro mensili, dovendosi valutare tutti i redditi percepiti dal richiedente, anche quelli esenti da RP che in sede di riconoscimento della prestazione di InvCiv e della relativa maggiorazione base non erano stati considerati. Ai fini dell'incremento al milione, occorre infatti valutare i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi di redditi esenti da RP e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva, restando esclusi dalla valutazione solo il reddito della casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento e i trattamenti di famiglia.
Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che dalla documentazione dianzi esaminata emerge che, la ricorrente, non percettrice di altro reddito oltre alla pensione in pagamento, fosse coniugata percettore di reddito da lavoro autonomo oltre che titolare di casa di con Persona 2
,
abitazione, e ciò relativamente agli anni dal 2020 al 2024. Risultano inoltre redditi da lavoro dipendente prodotti dalla ricorrente negli anni 2022 e 2023.
Orbene, deve ritenersi che l'CP_1, anche in considerazione dei redditi prodotti dal coniuge della ricorrente negli anni in esame, abbia accertato il superamento da parte del nucleo familiare dei limiti reddituali stabiliti per beneficiare della maggiorazione sociale, provvedendo in tal modo alla revoca della stessa.
Deve quindi ricondursi a tale superamento del limite reddituale la revoca della maggiorazione sociale,
quale beneficio ancorato non solo al reddito del titolare ma anche a quello del coniuge.
Ricostruendo i fatti di causa, nella specie è accaduto che, avendo omesso la beneficiaria della prestazione di comunicare i redditi relativi all'anno 2021 (la comunicazione sarebbe avvenuta in un secondo tempo in seguito a sollecito dell' CP_1), detto ente ha continuato ad erogare sulla pensione le maggiorazioni non spettanti;
successivamente, verificati i redditi complessivamente prodotti dalla ricorrente e dal coniuge, l'CP_1 ha proceduto al ricalcolo della pensione dal quale è derivata la revoca delle maggiorazioni di cui la ricorrente era stata beneficiaria, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate.
Or, il provvedimento di indebito impugnato deve ritenersi legittimo, in quanto conseguente al superamento dei limiti reddituali ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico.
Al riguardo, si osserva che la ricorrente non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, del requisito reddituale contestato e, dunque, del suo diritto alla prestazione.
In definitiva, dagli atti emerge che i provvedimenti adottati dall'ente siano conseguiti all'accertamento del venir meno del requisito reddituale necessario per fruire della prestazione.
Alla luce, poi, del tardivo adempimento della pensionata quanto alla comunicazione dei propri dati reddituali e della normativa in tema di prestazioni collegate al reddito, deve ritenersi legittima la ripetizione dell'indebito contestato fatta valere dell' CP_1.
Al riguardo, non possono trovare applicazione i principi richiamati da parte ricorrente, dettati in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, volti ad escludere la ripetizione in presenza di situazioni aventi come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul contemperamento dei contrapposti interessi, quello dell'ente previdenziale da un lato e quello del pensionato dall'altro, si è pronunciata la Corte d'appello di Genova con la sentenza n. 93 del
27/4/2022, con la quale è stata affermato che "...La norma va quindi interpretata ed applicata in modo rigoroso da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella procedura, che sono tenuti ad attivarsi tempestivamente allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità". Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso, non potendo trovare accoglimento neanche l'eccezione di prescrizione, stante l'applicazione nella specie del termine decennale inerente ad indebito oggettivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno dichiarate irripetibili pur in assenza della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attestante il limite reddituale, il quale può agevolmente desumersi dalla delibera di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato che prevede un limite reddituale inferiore a quello di cui al suddetto articolo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Catania il 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio