Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 5379
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Sentenza 11 marzo 2005

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L'opposizione allo stato passivo del fallimento introduce un giudizio contenzioso attribuito alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che il giudice delegato, ai sensi degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, ha solo poteri istruttori, non già poteri di decisione nè del merito nè dell'ammissibilità dell'opposizione, sicchè non può ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione dell'opponente nel termine stabilito dall'art. 98, comma terzo, legge fall., ed il relativo provvedimento eventualmente adottato deve ritenersi abnorme e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto non altrimenti impugnabile ed idoneo a pregiudicare definitivamente il diritto del creditore opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 5379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5379
    Data del deposito : 11 marzo 2005

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