Articolo 60 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 59Articolo 61
Versione
22 marzo 1913
Art. 60.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile , nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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