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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45517/2022
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45517/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato a Roma in Via F. Parte 1 (P.I. C.F. 1
Meda, 169, presso lo studio dell'Abogado Denis Ferri (C.F. ), Avvocato C.F. 2
stabilito presso il Foro di Roma - d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Egidio
Magno C.F. dal quale, giusta procura in calce all'atto d'appello, èC.F. 3
rappresentato assistito e difeso. I difensori costituiti hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06.94443449 ovvero presso i propri indirizzi di posta elettronica: Email_1
appellante e
Controparte_1 (c.f.: P.IVA_1 ), in
,nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._4 ) ed persona del l.r.p.t. Controparte_2 elett.te dom.to in Piazza del Risorgimento n. 36 presso lo studio dell'Avv. Mauro Borsetti (c.f.:
C.F._5 che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce al alla comparsa di costituzione, il quale, ai sensi di legge, ha dichiarato di voler ricevere avvisi e
Email_2 o al Fax 06/39911070 comunicazioni all'indirizzo P.E.C.:
appellato nonché
(C.F. P.IVA_2 ) corrente in Bologna, alla Via Controparte_3
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domitilla Nicolò (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di delega apposta in calce alla comparsaC.F._6
di costituzione (PEC Email_3
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato agli epigrafati appellati, Parte_2 ha proposto gravame avverso la sentenza n.7943/22 emessa il 01/04/2022 dal Giudice di Pace di Roma -Sez.VI, Giud. Dr. Antonio
Devoto (R.G. n. 29357/20) e depositata in Cancelleria in data 02/05/2022.
Secondo l'appellante, detta sentenza sarebbe viziata da un “manifesto errore di percezione e di valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio per non aver valutato che la liberatoria depositata in atti e riguardante l'indennizzo di Euro 2.800,00, corrisposto dalla
Compagnia assicurativa garante del CP_1 riguardava l'ammontare del danno al netto di '
eventuali franchigie e scoperti contrattuali e che, pertanto, l'importo della franchigia pari ad Euro
300,00 dovesse essere pagato da quest'ultimo".
L'appellante lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese necessarie a ripristinare gli affreschi danneggiati nonché di quelle legali relative alla fase stragiudiziale. Pertanto, conclude chiedendo che in sede d'appello il Tribunale, voglia, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, riformare integralmente tale pronunciamento accogliendo la domanda già
spiegata in primo grado per i motivi indicati e trascritti nell'atto di impugnazione.
Nella presente fase si è costituito il CP_1 appellato ribadendo le argomentazioni, eccezioni e conclusioni, in ordine sia all'an che al quantum, già formulate in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per essere già intervenuto l'adempimento in ordine alle statuizioni in essa contenute, nonché per manifesta infondatezza della medesima.
Si è costituita anche la società assicurativa appellata chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo:
-e non più contestabile definizione bonaria della vicenda sancita dalla "a) l'incontestata transazione conclusasi prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado verso la liquidazione in favore del Sig. Pt 2 da parte della Controparte_3 n.q. di garante per la RCT del CP 1 dell'intero risarcimento dei danni lamentati nella misura di complessivi euro 2.800,00 espressamente concordata inter partes siccome riconosciuta ed accettata come congrua per iscritto e senza riserve dallo stesso odierno appellante per il tramite del proprio procuratore (cfr. doc. 5
fascicolo primo grado CP_3
b) la parimenti incontestabile ulteriore doppia circostanza compendiantesi, da un lato,
nell'inesistenza di "scoperti" di Polizza aventi ad oggetto i costi di ripristino degli "affreschi"
(rectius, decori pittorici) presenti sui soffitti dell'immobile di controparte nonché, dall'altro lato,
nell'avvenuto ristoro dei costi di ripristino in questione, che sono stati integralmente ed espressamente ricompresi nel conteggio del risarcimento per euro 2.800,00 concordato dalla
UnipolSai Ass.ni S.p.A. con lo stesso Sig. Pt_2".
La causa, istruita in via meramente documentale, con ordinanza del 29.12.2023 pubblicata il 2.1.2024,
è stata trattenuta in decisione da questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle memorie conclusive.
Tanto premesso, l'appello può essere accolto solo nei limiti di seguito esposti.
L'appellante, pur non negando né tantomeno impugnando la intervenuta transazione senza riserve -
il cui perfezionamento e la cui efficacia devono, quindi, intendersi per pacifiche ed incontestate con il proprio unico motivo di appello, reiterando in sostanza le argomentazioni svolte in primo grado,
rivendica come allo stesso sarebbero comunque ancora dovuti dal CP_1 appellato:
(i) la franchigia di Polizza di euro 300,00;
(ii) i costi di ripristino dei cd. "affreschi" (rectius, decori pittorici) - in quanto rientranti nell'asserito
"scoperto" di Polizza - per complessivi euro 1.000,00;
(iii) le spese legali stragiudiziali in tesi ammontanti ad euro 686,40.
Orbene dall'esame dell'istruttoria di primo grado e delle stesse allegazioni di tutte le parti in causa,
si evince l'infondatezza delle pretese dell'appellante ad eccezione della richiesta franchigia di 300
euro. In primo grado era, infatti, emerso che:
-ricevuta dall'Amministratore del Condominio formale denuncia dell'evento infiltrativo a danno dell'immobile del condomino Pt_2 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado CP_3 la
, [...]
Controparte_3 aveva provveduto all'apertura del sinistro affidando i relativi accertamenti istruttori al proprio fiduciario tecnico, Controparte_4 in persona del Perito Controparte_5 ;
-· quest'ultimo, all'esito di ricognizione in loco, ritenendo astrattamente plausibile che le acque fuoriuscite a causa di una rottura accidentale della tubazione di adduzione passante in traccia la muratura del lastrico solare dello stabile, avessero determinato danneggiamenti presso l'appartamento
Controparte_3 quale garante per l'R.C.T. del del Per_1, in nome e per conto di
Condominio, aveva offerto all'appellante un risarcimento, a saldo e stralcio, per complessivi euro
500,00 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado CP_3 ;
- il Pt_2, tuttavia, aveva rifiutato tale importo, ritenendolo insufficiente, e al dichiarato fine di evitare l'instaurazione di un possibile giudizio, la Controparte_3 aveva proposto al Pt_2
di definire di comune accordo la posizione di danno, concordando con l'odierno appellante l'intero ammontare del risarcimento dovuto nella misura di euro 2.800,00;
-in data 29 maggio 2019 il procuratore del Pt_2, aveva sottoscritto, in nome e per conto del suo assistito e senza formulare alcuna riserva un atto di accertamento di danno (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado CP_3 nel quale si dava chiaramente indicazione in termini non altrimenti
CP_4 per conto di Controparte_3 [...] ed il interpretabili di come: 66
,Parte_2 richiamate integralmente le Condizioni dirappresentante dell'assicurato Sig.
Assicurazione ed in particolare quelle concernenti la liquidazione dei sinistri hanno, con reciproco accordo, accertato l'ammontare del danno e determinato l'indennizzo in Euro 2.800,00 [...].”;
in tale transazione il Pt_2 non aveva espresso alcuna riserva;
-la transazione non è stata mai impugnata dal Pt_2. I danni ulteriori di cui l'appellante ha chiesto in primo grado il risarcimento sono danni che erano già
manifesti al momento della stipula della transazione ed il tenore della transazione stessa,
espressamente omnicomnprensiva di tutti danni all'immobile del CP_1 non può destare dubbi,
non avendo l'assicurato espresso alcuna riserva, come pure poteva (e aveva onere, eventualmente,
di) fare.
'Quanto invece alla franchigia nei confronti del CP_1 deve ricordarsi che quello di assicurazione è un contratto grazie al quale l'assicurato, dietro il pagamento di un premio, si vede indennizzato dalla compagnia per i danni che dovessero derivare da specifici eventi (così detti sinistri)
previsti dal contratto stesso. La manleva economica, tuttavia, non vuol dire esonero dalla responsabilità, ossia dagli obblighi connessi alla posizione che si assume rispetto al bene/evento che ha causato il danno.
Il fatto che la compagnia intervenga per tenere indenne da conseguenze economiche il custode del bene non vuol dire che ciò lo mandi esente da responsabilità per danni causati ai singoli condomini causati da infiltrazioni provenienti da beni condominiali.
L'esistenza di una franchigia - ossia di un'aliquota esclusa dall'indennizzo - non fa venire meno il dovere da parte del custode del bene di risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito.
Nulla vieta, naturalmente, che le parti possano mettersi d'accordo e stabilire che la liquidazione dell'assicurazione possa considerarsi sufficiente.
Accordo che, nel caso di specie, non risulta stipulato.
Nè può, del resto, nel caso di specie, il CP_1 invocare la transazione, che ha avuto ad oggetto solo l'accertamento dell'an e del quantum dei danni senza esoneri per eventuali franchigie. Anzi,
nell'atto di transazione si specifica che il risarcimento si intende riconsociuto "al netto di eventuali franchigie e scoperti". per conto di CP_3 e Si legge, infatti, nell'atto transattivo: "il sottoscritto Controparte_4
delle eventuali coassicuratrici e l'assicurato (...) ed il sig. Parte_2 hanno, con reciproco accertato l'ammontare del danno e determinato l' Parte_3 in Euro accordo, 2.800,00 diconsi Euro (in lettere) duemilaottocento,00 AL NETTO DI EVENTUALI
FRANCHIGIE E SCOPERTI”. CP_1 aAndava, quindi, accolta la domanda dell'attore sul punto, con condanna del corrispondere al Pt_2 la quota di franchigia non coperta dall'assicurazione, a titolo di risarcimento dei danni (l'amministratore dovrà poi provvedere a ripartire l'importo tra tutti i condòmini, sottraendo dalla somma dovuta la quota parte del danneggiato se lo stesso risulti comproprietario del bene comune che ha cagionato il danno).
Va, in conclusione, parzialmente accolto l'appello nei confronti del CP_1 con riforma della
sentenza di primo grado e la statuizione della “condanna del CP_1 al pagamento a favore dell'attore, a titolo di danni, di euro 300,00, oltre interessi dalla domanda al saldo", quale importo non coperto dalla assicurazione e rientrante nella franchigia prevista nel contratto di polizza.
Va, per il resto, rigettato nel merito l'appello con conferma della sentenza di primo grado laddove non ha accolo le altre domande dell'attore.
In virtù di tale parziale accoglimento, la sentenza di primo grado va riformata anche in punto di spese con "condanna del CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite sostenute dall'attore, quota da liquidarsi in euro 200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario e compensazione della restante quota del 2/3"; va invece confermata la statuizione di condanna dell'attore al rimborso delle spese a favore della Compagnia assicurativa, come in sentenza, essendo stata accolta la domanda attorea solo per l'importo dovuto dal Condominio in quanto oggetto della franchigia. Stante l'esito del giudizio, va condannato il CP_1 a rifondere anche in questa fase, 1/3 delle spese di lite sostenute dall'appellante, quota liquidata come da dispositivo, con compensazione tra appellante e della restante quota dei 2/3.CP_1
Possono infine compensarsi le spese di lite tra appellante e compagnia assicurativa, evocata in giudizio quale necessario contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna del CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite sostenute dall'attore,
quota da liquidarsi in euro 200,00 oltre rimborso forfeattrio spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario e compensazione della restante quota del 2/3". Conferma per il resto la sentenza di primo grado. Condanna il CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite del presente giudizio sostenute dall'appellante, quota che si liquida in euro 800,00 per compensi, rimborso contributo unificato,
rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrasi a favore del procuratore antistatario.
la restante quota dei 2/3 delle spese di lite del presente grado. Compensa tra appellante e CP_1
Compensa le spese tra appellante e CP_3
Roma, 26 febbraio 2025
Il giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 45517/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato a Roma in Via F. Parte 1 (P.I. C.F. 1
Meda, 169, presso lo studio dell'Abogado Denis Ferri (C.F. ), Avvocato C.F. 2
stabilito presso il Foro di Roma - d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Egidio
Magno C.F. dal quale, giusta procura in calce all'atto d'appello, èC.F. 3
rappresentato assistito e difeso. I difensori costituiti hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06.94443449 ovvero presso i propri indirizzi di posta elettronica: Email_1
appellante e
Controparte_1 (c.f.: P.IVA_1 ), in
,nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._4 ) ed persona del l.r.p.t. Controparte_2 elett.te dom.to in Piazza del Risorgimento n. 36 presso lo studio dell'Avv. Mauro Borsetti (c.f.:
C.F._5 che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce al alla comparsa di costituzione, il quale, ai sensi di legge, ha dichiarato di voler ricevere avvisi e
Email_2 o al Fax 06/39911070 comunicazioni all'indirizzo P.E.C.:
appellato nonché
(C.F. P.IVA_2 ) corrente in Bologna, alla Via Controparte_3
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Domitilla Nicolò (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di delega apposta in calce alla comparsaC.F._6
di costituzione (PEC Email_3
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato agli epigrafati appellati, Parte_2 ha proposto gravame avverso la sentenza n.7943/22 emessa il 01/04/2022 dal Giudice di Pace di Roma -Sez.VI, Giud. Dr. Antonio
Devoto (R.G. n. 29357/20) e depositata in Cancelleria in data 02/05/2022.
Secondo l'appellante, detta sentenza sarebbe viziata da un “manifesto errore di percezione e di valutazione degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio per non aver valutato che la liberatoria depositata in atti e riguardante l'indennizzo di Euro 2.800,00, corrisposto dalla
Compagnia assicurativa garante del CP_1 riguardava l'ammontare del danno al netto di '
eventuali franchigie e scoperti contrattuali e che, pertanto, l'importo della franchigia pari ad Euro
300,00 dovesse essere pagato da quest'ultimo".
L'appellante lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle spese necessarie a ripristinare gli affreschi danneggiati nonché di quelle legali relative alla fase stragiudiziale. Pertanto, conclude chiedendo che in sede d'appello il Tribunale, voglia, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, riformare integralmente tale pronunciamento accogliendo la domanda già
spiegata in primo grado per i motivi indicati e trascritti nell'atto di impugnazione.
Nella presente fase si è costituito il CP_1 appellato ribadendo le argomentazioni, eccezioni e conclusioni, in ordine sia all'an che al quantum, già formulate in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo l'inammissibilità della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per essere già intervenuto l'adempimento in ordine alle statuizioni in essa contenute, nonché per manifesta infondatezza della medesima.
Si è costituita anche la società assicurativa appellata chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo:
-e non più contestabile definizione bonaria della vicenda sancita dalla "a) l'incontestata transazione conclusasi prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado verso la liquidazione in favore del Sig. Pt 2 da parte della Controparte_3 n.q. di garante per la RCT del CP 1 dell'intero risarcimento dei danni lamentati nella misura di complessivi euro 2.800,00 espressamente concordata inter partes siccome riconosciuta ed accettata come congrua per iscritto e senza riserve dallo stesso odierno appellante per il tramite del proprio procuratore (cfr. doc. 5
fascicolo primo grado CP_3
b) la parimenti incontestabile ulteriore doppia circostanza compendiantesi, da un lato,
nell'inesistenza di "scoperti" di Polizza aventi ad oggetto i costi di ripristino degli "affreschi"
(rectius, decori pittorici) presenti sui soffitti dell'immobile di controparte nonché, dall'altro lato,
nell'avvenuto ristoro dei costi di ripristino in questione, che sono stati integralmente ed espressamente ricompresi nel conteggio del risarcimento per euro 2.800,00 concordato dalla
UnipolSai Ass.ni S.p.A. con lo stesso Sig. Pt_2".
La causa, istruita in via meramente documentale, con ordinanza del 29.12.2023 pubblicata il 2.1.2024,
è stata trattenuta in decisione da questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle memorie conclusive.
Tanto premesso, l'appello può essere accolto solo nei limiti di seguito esposti.
L'appellante, pur non negando né tantomeno impugnando la intervenuta transazione senza riserve -
il cui perfezionamento e la cui efficacia devono, quindi, intendersi per pacifiche ed incontestate con il proprio unico motivo di appello, reiterando in sostanza le argomentazioni svolte in primo grado,
rivendica come allo stesso sarebbero comunque ancora dovuti dal CP_1 appellato:
(i) la franchigia di Polizza di euro 300,00;
(ii) i costi di ripristino dei cd. "affreschi" (rectius, decori pittorici) - in quanto rientranti nell'asserito
"scoperto" di Polizza - per complessivi euro 1.000,00;
(iii) le spese legali stragiudiziali in tesi ammontanti ad euro 686,40.
Orbene dall'esame dell'istruttoria di primo grado e delle stesse allegazioni di tutte le parti in causa,
si evince l'infondatezza delle pretese dell'appellante ad eccezione della richiesta franchigia di 300
euro. In primo grado era, infatti, emerso che:
-ricevuta dall'Amministratore del Condominio formale denuncia dell'evento infiltrativo a danno dell'immobile del condomino Pt_2 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado CP_3 la
, [...]
Controparte_3 aveva provveduto all'apertura del sinistro affidando i relativi accertamenti istruttori al proprio fiduciario tecnico, Controparte_4 in persona del Perito Controparte_5 ;
-· quest'ultimo, all'esito di ricognizione in loco, ritenendo astrattamente plausibile che le acque fuoriuscite a causa di una rottura accidentale della tubazione di adduzione passante in traccia la muratura del lastrico solare dello stabile, avessero determinato danneggiamenti presso l'appartamento
Controparte_3 quale garante per l'R.C.T. del del Per_1, in nome e per conto di
Condominio, aveva offerto all'appellante un risarcimento, a saldo e stralcio, per complessivi euro
500,00 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado CP_3 ;
- il Pt_2, tuttavia, aveva rifiutato tale importo, ritenendolo insufficiente, e al dichiarato fine di evitare l'instaurazione di un possibile giudizio, la Controparte_3 aveva proposto al Pt_2
di definire di comune accordo la posizione di danno, concordando con l'odierno appellante l'intero ammontare del risarcimento dovuto nella misura di euro 2.800,00;
-in data 29 maggio 2019 il procuratore del Pt_2, aveva sottoscritto, in nome e per conto del suo assistito e senza formulare alcuna riserva un atto di accertamento di danno (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado CP_3 nel quale si dava chiaramente indicazione in termini non altrimenti
CP_4 per conto di Controparte_3 [...] ed il interpretabili di come: 66
,Parte_2 richiamate integralmente le Condizioni dirappresentante dell'assicurato Sig.
Assicurazione ed in particolare quelle concernenti la liquidazione dei sinistri hanno, con reciproco accordo, accertato l'ammontare del danno e determinato l'indennizzo in Euro 2.800,00 [...].”;
in tale transazione il Pt_2 non aveva espresso alcuna riserva;
-la transazione non è stata mai impugnata dal Pt_2. I danni ulteriori di cui l'appellante ha chiesto in primo grado il risarcimento sono danni che erano già
manifesti al momento della stipula della transazione ed il tenore della transazione stessa,
espressamente omnicomnprensiva di tutti danni all'immobile del CP_1 non può destare dubbi,
non avendo l'assicurato espresso alcuna riserva, come pure poteva (e aveva onere, eventualmente,
di) fare.
'Quanto invece alla franchigia nei confronti del CP_1 deve ricordarsi che quello di assicurazione è un contratto grazie al quale l'assicurato, dietro il pagamento di un premio, si vede indennizzato dalla compagnia per i danni che dovessero derivare da specifici eventi (così detti sinistri)
previsti dal contratto stesso. La manleva economica, tuttavia, non vuol dire esonero dalla responsabilità, ossia dagli obblighi connessi alla posizione che si assume rispetto al bene/evento che ha causato il danno.
Il fatto che la compagnia intervenga per tenere indenne da conseguenze economiche il custode del bene non vuol dire che ciò lo mandi esente da responsabilità per danni causati ai singoli condomini causati da infiltrazioni provenienti da beni condominiali.
L'esistenza di una franchigia - ossia di un'aliquota esclusa dall'indennizzo - non fa venire meno il dovere da parte del custode del bene di risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito.
Nulla vieta, naturalmente, che le parti possano mettersi d'accordo e stabilire che la liquidazione dell'assicurazione possa considerarsi sufficiente.
Accordo che, nel caso di specie, non risulta stipulato.
Nè può, del resto, nel caso di specie, il CP_1 invocare la transazione, che ha avuto ad oggetto solo l'accertamento dell'an e del quantum dei danni senza esoneri per eventuali franchigie. Anzi,
nell'atto di transazione si specifica che il risarcimento si intende riconsociuto "al netto di eventuali franchigie e scoperti". per conto di CP_3 e Si legge, infatti, nell'atto transattivo: "il sottoscritto Controparte_4
delle eventuali coassicuratrici e l'assicurato (...) ed il sig. Parte_2 hanno, con reciproco accertato l'ammontare del danno e determinato l' Parte_3 in Euro accordo, 2.800,00 diconsi Euro (in lettere) duemilaottocento,00 AL NETTO DI EVENTUALI
FRANCHIGIE E SCOPERTI”. CP_1 aAndava, quindi, accolta la domanda dell'attore sul punto, con condanna del corrispondere al Pt_2 la quota di franchigia non coperta dall'assicurazione, a titolo di risarcimento dei danni (l'amministratore dovrà poi provvedere a ripartire l'importo tra tutti i condòmini, sottraendo dalla somma dovuta la quota parte del danneggiato se lo stesso risulti comproprietario del bene comune che ha cagionato il danno).
Va, in conclusione, parzialmente accolto l'appello nei confronti del CP_1 con riforma della
sentenza di primo grado e la statuizione della “condanna del CP_1 al pagamento a favore dell'attore, a titolo di danni, di euro 300,00, oltre interessi dalla domanda al saldo", quale importo non coperto dalla assicurazione e rientrante nella franchigia prevista nel contratto di polizza.
Va, per il resto, rigettato nel merito l'appello con conferma della sentenza di primo grado laddove non ha accolo le altre domande dell'attore.
In virtù di tale parziale accoglimento, la sentenza di primo grado va riformata anche in punto di spese con "condanna del CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite sostenute dall'attore, quota da liquidarsi in euro 200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario e compensazione della restante quota del 2/3"; va invece confermata la statuizione di condanna dell'attore al rimborso delle spese a favore della Compagnia assicurativa, come in sentenza, essendo stata accolta la domanda attorea solo per l'importo dovuto dal Condominio in quanto oggetto della franchigia. Stante l'esito del giudizio, va condannato il CP_1 a rifondere anche in questa fase, 1/3 delle spese di lite sostenute dall'appellante, quota liquidata come da dispositivo, con compensazione tra appellante e della restante quota dei 2/3.CP_1
Possono infine compensarsi le spese di lite tra appellante e compagnia assicurativa, evocata in giudizio quale necessario contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna del CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite sostenute dall'attore,
quota da liquidarsi in euro 200,00 oltre rimborso forfeattrio spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario e compensazione della restante quota del 2/3". Conferma per il resto la sentenza di primo grado. Condanna il CP_1 a rifondere 1/3 delle spese di lite del presente giudizio sostenute dall'appellante, quota che si liquida in euro 800,00 per compensi, rimborso contributo unificato,
rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrasi a favore del procuratore antistatario.
la restante quota dei 2/3 delle spese di lite del presente grado. Compensa tra appellante e CP_1
Compensa le spese tra appellante e CP_3
Roma, 26 febbraio 2025
Il giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo