CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco - Piazza Cinque Martiri 89032 Bianco RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1722 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1746-2025 Ricorrente_1 impugnava Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento della Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €. 611,42 Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto “Acc. IMU n. 1722 del
26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €. 611,42;
2) nel merito, accertare e dichiarare che l'Avv. Ricorrente_1, già Curatore del Fallimento della Società_1 s.r.l., c.f. P.IVA_1, con sede in Roma, via Confalonieri 1, non è obbligato al pagamento dell'atto “Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €.
611,42;
3) di conseguenza, annullare l'atto “Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1, quale Curatore del Società_1 s.r.l., dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €.
611,42. Con vittoria di spese, compenso, rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva.
Si chiede l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. data l'evidenza documentale dell'assenza di legittimazione passiva dell'intimato e la mancata risposta all'istanza di annullamento in autotutela del 20/12/2024 e ai successivi solleciti, come da atto introduttivo.
Si costituiva il Comune di Bianco, chiedendo la cessazione della materia del contendere in ragione di intervenuta revoca in autotutela, con compensazione delle spese;
come da atto di costituzione.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca in autotutela come da atto depositato dall'Ente locale Comune di Bianco.
In ragione del concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti, considerata l'iscrizione a ruolo del ricorso in data 12.03.3025 dopo l'intervenuta notifica dell'atto di revoca in autotutela in data 12.02.2025 come da
PEC prodotta, si deve dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti, con rigetto della domanda formulata ai sensi dell'arr. 96 co. 3 c.p.c. per oggettiva infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco - Piazza Cinque Martiri 89032 Bianco RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1722 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1746-2025 Ricorrente_1 impugnava Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento della Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €. 611,42 Sviluppava motivi articolati e così concludeva:
1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto “Acc. IMU n. 1722 del
26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €. 611,42;
2) nel merito, accertare e dichiarare che l'Avv. Ricorrente_1, già Curatore del Fallimento della Società_1 s.r.l., c.f. P.IVA_1, con sede in Roma, via Confalonieri 1, non è obbligato al pagamento dell'atto “Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €.
611,42;
3) di conseguenza, annullare l'atto “Acc. IMU n. 1722 del 26/11/2024”, emesso nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1, quale Curatore del Società_1 s.r.l., dal Comune di Bianco – Ufficio Tributi e notificato il 6/12/2024, avente ad oggetto avviso di accertamento esecutivo relativo all'omesso/tardivo versamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e contenente l'intimazione di pagamento di €.
611,42. Con vittoria di spese, compenso, rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva.
Si chiede l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. data l'evidenza documentale dell'assenza di legittimazione passiva dell'intimato e la mancata risposta all'istanza di annullamento in autotutela del 20/12/2024 e ai successivi solleciti, come da atto introduttivo.
Si costituiva il Comune di Bianco, chiedendo la cessazione della materia del contendere in ragione di intervenuta revoca in autotutela, con compensazione delle spese;
come da atto di costituzione.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca in autotutela come da atto depositato dall'Ente locale Comune di Bianco.
In ragione del concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti, considerata l'iscrizione a ruolo del ricorso in data 12.03.3025 dopo l'intervenuta notifica dell'atto di revoca in autotutela in data 12.02.2025 come da
PEC prodotta, si deve dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti, con rigetto della domanda formulata ai sensi dell'arr. 96 co. 3 c.p.c. per oggettiva infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.