Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Conti Rossini 13 presso lo studio dell'avv. Ivan Canelli (C.F. ) che la C.F._1 rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di appello.
– APPELLANTE – E
, (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 13 presso lo studio dell'avv. Isabella Filosa (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente all'avv. Alessandra Tofani (C.F.
) per procura allegata in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
APPELLATO –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4620/2019, resa in data 01.03.2019 dal Tribunale di Roma, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 02.10.2019, depositato in data 11.10.2019,la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4620/2019, pubblicata in data 01.03.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 3052/2016 promosso dalla medesima appellante nei confronti del Controparte_2
in Roma.
[...]
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
evocava in giudizio il
[...] Controparte_3
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 26090/15 emesso
[...] dal Tribunale di Roma in data 16.11.15, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 9.520,61 oltre interessi legali come da domanda e spese di procedura, a titolo di oneri condominiali. L'opponente negava il proprio debito solo per € 255,00, in riferimento a due unità immobiliari: evidenziava, al riguardo, che erano stati ad essa imputati oneri condominiali relativi ai mesi ottobre-dicembre 2015, e quindi relativi ad un periodo successivo alla data di alienazione delle unità immobiliari sopra menzionate da parte dell'opponente. Formulava, tuttavia, eccezione riconvenzionale di compensazione. Deduceva, in proposito, di essere stata unica proprietaria dello stabile di in Roma, Controparte_2 fino a quando, nell'ambito della dismissione del proprio patrimonio immobiliare, con primo rogito in data 11 ottobre 2012, aveva proceduto all'alienazione della maggior parte dei lotti del complesso immobiliare sito in Roma al . Nonostante la stipula del contratto Controparte_2 di compravendita e la costituzione del nuovo Condominio, la Parte_1 aveva continuato a sostenere, nell'interesse dell'ormai costituito Condominio, spese per complessivi € 16.662,45, relative all'attività di portierato, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, al riscaldamento, alle manutenzioni ed ai canoni per la concessione dei passi carrabili. Ciò sebbene gli atti di acquisto stipulati prevedessero espressamente che dalla data di trasferimento delle unità immobiliari tutti gli oneri fossero a carico dei condomini e del Condominio. Al netto delle quote di propria spettanza, la vantava, perciò, un credito nei confronti del Parte_1 CP_1 pari ad € 9.717,21, ed invocava l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione di cui agli artt. 1241 e seguenti c.c., chiedendo che il Tribunale adito volesse dichiarare la parziale compensazione tra il proprio r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 credito e quello del odierno opposto, azionato in via CP_1 monitoria. Ciò esposto, la chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “… in via principale ed in accoglimento della dedotta eccezione di compensazione, dichiarare ed accertare l'inesistenza del credito azionato dal Controparte_2
per intervenuta compensazione… sempre in via principale ed
[...] in ogni caso, revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto … con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“definitivamente pronunciando, il Tribunale rigetta l'opposizione. Condanna alla refusione, in favore del Parte_1
delle spese di lite, Controparte_3 che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”. A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le seguenti considerazioni: ” L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata. Va osservato, innanzi tutto, che le delibere condominiali sulle quali si è fondata le pretese azionate in via monitoria non sono state mai oggetto d'impugnazione dalla risultano attualmente efficaci e quindi Parte_1 sono vincolanti ed obbligatorie per tutti i condòmini. La Parte_1 peraltro, non contesta l'esistenza del debito, se non limitatamente ad una minima parte, deducendo che per due unità immobiliari (scala A, livello 1, int. 2, abitazione, e livello S1, int. 18, autorimessa) erano stati ad essa imputati oneri condominiali relativi ai mesi ottobre-dicembre 2015, e quindi relativi ad un periodo (parzialmente) successivo alla data di alienazione delle unità immobiliari sopra menzionate da parte dell'opponente (avvenuta il 1.10.2015). La contestazione è infondata. In base all'art. 63 disp. attuaz. c.c., chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Nel caso di specie, la Parte_1 non ha neppure dedotto, e tantomeno provato, di aver trasmesso all'amministratore tale copia autentica prima del dicembre 2015. L'importo ingiunto, pari ad € 9.520,61, è dunque integralmente dovuto dalla . Parte_1
Riguardo all'eccezione di compensazione, va premesso che è pacifico per giurisprudenza e dottrina, che i requisiti prescritti dall'art. 1243 primo comma cod. civ. per la compensazione legale (e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza) devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale;
il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza, e cioè non controverso nell'an. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cod. proc. civ., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) – lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare, se l'operazione è facile e pronta, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione. La disciplina prevista dall'art. 1243 secondo comma cod. civ. consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993). Il giudice del credito principale ha la possibilità o di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all'accertamento dell'esistenza certa di quello opposto in compensazione;
altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Orbene, nel caso di specie, a fronte di un credito certo, quale quello oggetto del decreto ingiuntivo, la ha opposto – al solo fine di paralizzare Parte_1 la domanda avversaria – un proprio credito che non è certo, perché il lo contesta radicalmente. Non si trattava, quindi, di operare CP_1 un'attività di mera liquidazione, ma, a fronte delle contestazioni dell'Ente di gestione, era necessario accertare l'effettività di tali spese nell'interesse del , valutare l'esistenza dei presupposti in presenza dei quali CP_1 un condomino può richiedere il rimborso di spese fatte autonomamente per la gestione delle cose comuni (art. 1134 c.c.) e, in caso di riscontro positivo, espungere la parte delle spese riferite a periodi in cui Parte_1
era unica proprietaria del fabbricato, quindi solo a quel punto
[...] effettuare l'eventuale liquidazione, detraendo dal totale delle somme spese nell'interesse del Condominio quelle che comunque avrebbero fatto carico alla in relazione alle quote millesimali ad essa spettanti. Tale Parte_1 accertamento era evidentemente inidoneo ad impedire o a ritardare la condanna sul credito principale, per cui non poteva essere introdotto con una eccezione riconvenzionale di compensazione, mirata esclusivamente r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 ad ottenere tale effetto, da ritenersi pertanto inammissibile. L'opposizione va pertanto rigettata”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , Parte_1 per i motivi che verranno di seguito esaminati, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 4620/2019, emanata dal Tribunale in data 28.02.2019 nel procedimento recante R.g.n. 3052/2016, e comunque annullarla e revocarla, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di Parte_1 primo grado. Con condanna del alla restituzione dell'importo CP_1 corrisposto dalla in virtù del pignoramento presso terzi (RGE Parte_1
5467/16), con relativa ordinanza di assegnazione delle somme, in quanto importo non dovuto stante l'eccepita compensazione dei crediti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del doppio grado di giudizio”. Il contraddittorio si è ritualmente incardinato con la costituzione in giudizio dell'appellato in Roma che ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna alle spese del giudizio. All'esito dell'udienza del 13.11.2024, svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti costituite, con termine di gg. 40 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg.20 per le repliche. Passando all'esame del merito l'appellante, , ha Parte_1 proposto due motivi di gravame. Con il primo motivo rubricato: “1. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 C.P.C. E DELL'ART 63 DELLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE” l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato per avere il Tribunale ritenuto infondata la contestazione sollevata dall , in merito alla non debenza di € 255,00, ponendo a Pt_1 fondamento della decisione la questione della solidarietà passiva tra venditore e l'acquirente in tema di oneri condominiali, di cui all'art. 63 delle disp.ni di att.ne del c.c., sebbene l'eccezione inerente alla mancata trasmissione degli atti di compravendita non fosse mai stata sollevata dal Condominio opposto. Il motivo di appello è infondato e va disatteso. La sussistenza dell'obbligo solidale tra acquirente e venditore con riguardo alla corresponsione degli oneri condominiali è stata espressamente dedotta dal Condominio opposto ( cfr note ex art. 183 n. 1 cpc ) ed a fronte di tali difese l'odierno Ente appellante, oltre ad omettere il deposito dell'atto di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 compravendita invocato relativo ai due immobili in questione, ha finanche omesso di allegare la effettiva comunicazione all'amministratore della avvenuta vendita e trasmissione del titolo di trasferimento del diritto. Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha fatto piana applicazione dell'art. 63 commi 3 e 4 disp. att. cc, respingendo il relativo motivo di opposizione. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1241 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 115 C.P.C. OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI FORNITI DALLA FONDAZIONE ENASARCO. CONSEGUENTE INSUFFICIENZA, ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ESISTENZA DEL CREDITO ECCEPITO IN COMPENSAZIONE DALLA FONDAZIONE ” l'appellante lamenta il mancato Pt_1 accoglimento dell'eccezione di compensazione che era stata sollevata ai sensi dell'art 1241 c.c. Deduce l'appellante che, nonostante la stipula dei relativi atti di vendita e la costituzione del nuovo Condominio, la aveva continuato a sostenere nell'interesse del Condominio Parte_1 spese per complessivi € 16.662,45, relative all'attività di portierato, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, al riscaldamento ed ai canoni per la concessione dei passi carrabili. Tale importo, eccepito in compensazione nel giudizio di primo grado nei confronti del , aveva CP_1 determinato l'esistenza di un controcredito della pari ad € Parte_1
9.717,21, da ritenersi provato sulla base della documentazione prodotta in atti mentre il non aveva mai contestato di aver effettivamente CP_1 usufruito di detti servizi. Avrebbe quindi errato il Tribunale nel non ritenere non attuabile la compensazione legale, in difetto di una analitica e dettagliata contestazione del credito da parte del . CP_1
Anche tale motivo non è fondato e va disatteso. Occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter accogliere la eccepita compensazione non ritenendo la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 1243 cc, difettando il requisito della certezza dell' esistenza del controcredito – attese le contestazioni nell'an da parte del anche nella fase precedente al contenzioso CP_1 oggetto del presente giudizio (cfr. lettera del 2.4.2015 e risposta Pt_1 del del 24.7.2015 ) – né potendo ritenersi il detto CP_1 controcredito di facile e pronta liquidazione, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, in quanto trattandosi fatture e bollette cumulative afferenti, in alcuni casi, tutti gli immobili di proprietà dell ( cfr . docc. 7 – 8 - 10 relative alle voci Pt_1 riscaldamento, manutenzione impianti, disinfestazione, canoni di concessione dei passi carrabili), datate a partire dal 2012, dalle stesse non è possibile verificare correttamente la parte di spesa effettivamente inerente il Condominio opposto ed in tale ambito le quote millesimali r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 ancora facenti carico all'Enasarco stessa, per gli immobili rimasti nella sua proprietà, dei quali non viene fatta alcuna precisa menzione. In linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.” (v. Cassazione, S.U. 23225/2016) correttamente il Tribunale ha rigettato l' eccezione di compensazione e dunque integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo. L'appello va quindi rigettato e le spese di lite del presente grado di giudizio, seguendo la soccombenza, devono porsi a carico della parte appellante e si liquidano, nel dispositivo, nella misura medio – bassa, attesa la semplicità delle questioni trattate, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore del appellato (valore della causa da €.5.201,00 ad CP_1
€.26.000,00). Sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 4620/2019 Controparte_4 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la alla rifusione, in favore Parte_1 del Controparte_4 delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 18.1.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7