Sentenza breve 1 marzo 2017
Ordinanza collegiale 9 maggio 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02919/2016 REG.RIC.
N. 01041/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Enel Global Trading s.p.a (già Enel Trade s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, UC Griselli e Manuela Muscardini, con domicilio eletto presso l’avvocato, Guido Greco, con studio in Milano, p.le Lavater, 5;
contro
Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
NA Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caia, con domicilio eletto presso l’avvocato Maria Carla Minieri, con studio in Milano, via Francesco Sforza, 15;
ENI s.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso l’avvocato Eugenio Bruti Liberati, con studio in Milano, via Serbelloni, 7;
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2018, proposto da
Enel Global Trading s.p.a (già Enel Trade s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, UC Griselli e Manuela Muscardini, con domicilio eletto presso l’avvocato, Guido Greco, con studio in Milano, p.le Lavater, 5;
contro
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso l’avvocato Eugenio Bruti Liberati, con studio in Milano, via Serbelloni, 7;
Snam Rete Gas s.p.a. e ENI s.p.a, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2919 del 2016:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia (Milano), sezione III, n. 995 del 19 aprile 2015, nonché per l'accertamento e la declaratoria di nullità, ai sensi dell''art. 114, comma 4, lett. b) del codice del processo amministrativo, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 550 del 6 ottobre 2016, avente a oggetto « ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 », ovvero, in subordine, per l'annullamento della medesima deliberazione in sede di legittimità;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 27 maggio 2019:
per l'annullamento
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 »;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 30 marzo 2020:
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 ».
quanto al ricorso n. 1041 del 2018:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 »;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 27 maggio 2019:
per l'annullamento
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 »;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 30 marzo 2020:
per l’annullamento
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 »;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico; dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e delle società NA Rete Gas s.p.a. e Edison s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La ricorrente opera nel settore dell'importazione del gas naturale con flussi prevalenti dai punti di ingresso situati nel Sud Italia (in particolare attraverso il c.d. punto di entrata di Mazara del Vallo, dal quale entra circa il 65% del gas complessivamente importato dalla società).
2. Con i ricorsi in epigrafe, integrati da successivi motivi aggiunti la società ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 6 ottobre 2016 n. 550/2016/R/GAS, avente ad oggetto « Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 ».
3. In particolare, con il ricorso n. 853/2010 la ricorrente ha chiesto l’annullamento delle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas (ora ARERA), con le quali sono stati stabiliti i criteri tariffari per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas relativi al periodo regolatorio 2010 - 2013 e sono state approvate le tariffe annuali perché avrebbe previsto dei criteri, parametri e meccanismi non ricostruibili da parte degli operatori, con un conseguente irragionevole e sproporzionato aumento degli oneri tariffari per gli importatori che operano prevalentemente utilizzando i punti di entrata del Sud Italia.
4. Il ricorso è stato accolto con la sentenza di questo Tribunale n. 995 del 19 aprile 2013 e confermata dal Consiglio di Stato (sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).
5. In asserita ottemperanza delle predette decisioni, l’amministrazione ha emanato la deliberazione 550/2016/R/GAS con cui è stato di fatto confermato il contenuto del provvedimento annullato. Per tale ragione, anche l’atto de quo è stato impugnato dalla ricorrente che ne ha eccepito la nullità, per violazione o elusione di giudicato e, in subordine, la sua illegittimità.
6. Il ricorso è stato accolto da questo TAR, nella parte relativa all’ottemperanza (sentenza n. 494 del 1° marzo 2017) ma la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1840 del 23 marzo 2018.
In particolare, in sede di appello il Giudice ha accolto l’impugnazione incidentale dell’AEEGSI ritenendo che le censure mosse dovessero essere qualificate come motivi di annullamento, da dedurre in sede di giurisdizione di legittimità, così come da richiesta subordinata della ricorrente.
7. Con atto notificato il 18 aprile 2018 e successivamente integrato da motivi aggiunti, la società ha riassunto innanzi a questo Tribunale la controversia; inoltre, per ragioni meramente cautelative, essa ha riassunto l’impugnazione anche con il ricorso 1041, notificato il 20 aprile 2018 e depositato il successivo 4 maggio.
8. I due ricorsi, originariamente assegnai alle sezioni I e II sono stati riassegnati alla sezione IV e all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 sono stati rinviati a una successiva udienza per assicurarne la trattazione congiunta.
9. In prossimità della nuova udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
10. All’udienza straordinaria di smaltito dell’arretrato del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio deve disporre la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe in quanto sostanzialmente identici.
2. Sempre in via preliminarmente, è necessario dischiarare la ricevibilità dei motivi aggiunti in quanto essi derivano dall’acquisizione di ulteriori elementi idonei a corroborare la tesi della ricorrente, ossia l’emanazione della deliberazione dell’Autorità n. 114/019/R/GAS del 28 marzo 2019 e l’esito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale su un’altra causa (ordinanza n. 2420 del 15 novembre 2019).
3. Sempre preliminarmente, il Collegio deve dichiarare infondata l’eccezione di irricevibilità della riassunzione in quanto tardiva.
Come noto « al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative devono essere dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità. Questi, in presenza di una tale opzione processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisce violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione. Tale conclusione trova fondamento nell'art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a., in base al quale “il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali”, e la conversione dell'azione è ben possibile - ai sensi del secondo periodo del medesimo comma – “sussistendone i presupposti”. Ciò peraltro presuppone che tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell' actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, comma 1, cui rinvia l'art. 31, comma 4, c.p.a.), bensì entro il termine di decadenza previsto dall'art. 41 c.p.a.: il rispetto del termine decadenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio è reso necessario, oltre che dalla disciplina del giudizio impugnatorio, anche dall'espresso richiamo alla necessità di sussistenza dei “ presupposti” (tra i quali occorre certamente comprendere il rispetto del termine decadenziale), effettuato dall'art. 32, comma 2, c.p.a. La conversione dell'azione può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli artt. 21 septies , l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti » (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 ottobre 2018, n. 6130).
Ebbene, nel caso di specie il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1840/18, ha accolto l’appello incidentale e, dopo aver dato atto della tempestiva proposizione dell’azione di annullamento, ha ordinato la riassunzione della controversia innanzi al giudice di primo grado in modo che potesse essere vagliata la fondatezza delle censure di legittimità sollevate nell’impugnazione.
Ebbene, al contrario di quanto eccepito dall’amministrazione resistente, alla fattispecie de qua non è applicabile il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., tra l’altro dimezzato ex art. 119 c.pa. per la specialità del rito, perché non è stata dichiarata alcuna incompetenza.
La fattispecie deve, pertanto, essere sussunta nel disposto dell’art. 105, comma 3, del c.p.a. il quale, come noto, disciplina l’ipotesi di rimessione al giudice di primo grado perché quello di appello non poteva esaminare per la prima volta una questione di legittimità non vagliata dal giudice di prime cure.
Ebbene, poiché la menzionata disposizione prevede che « Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza » e siccome tale termine è stato rispettato dalla ricorrente, l’eccezione è infondata e deve essere respinta.
4. Sempre in via preliminare, si rileva che nel ricorso n. 174/2018 - i cui esiti sono noti alle parti del presente giudizio e depositati agli atti - il Tribunale ha ordinato all'Autorità resistente e a NA Rete Gas Spa di depositare la documentazione afferente agli scenari del mercato Italia ipotizzati per la stima dei flussi di gas alla punta di consumo nei diversi anni oggetto del sistema tariffario (2010-2018), e « in particolare (1) Caratteristiche tecniche della rete Snam Rete Gas (2) Scenario considerato per il calcolo dei corrispettivi di trasporto (3) Schematizzazione Rete Nazionale Gasdotti Flussi Dominanti (4) Matrice entry/exit c.d. ridotta (5) Capacità contrattuale prevista (6) Quantitativo di gas di autoconsumo stimato e consuntivato ».
All’esito dell’istruttoria, la ricorrente ha depositato anche in questo giudizio un ulteriore ricorso per motivi aggiunti che, come precedentemente affermato, e ammissibile e le sue censure verranno esaminate nel prosieguo della decisione.
5. Infine, tutte le cesure contenute nell’atto di riassunzione del ricorso introduttivo che hanno a oggetto l’asserita nullità degli atti gravati devono essere dichiararti inammissibili in quanto già respinte nella pronuncia del Consiglio di Stato che ha dato luogo al presente giudizio (sent. 1840/2018).
6. Nel merito, la ricorrente ha dedotto sia vizi di carattere formale e sia di natura sostanziale come di seguito indicati.
In particolare, come precedentemente affermato, nel ricorso introduttivo assumono rilevo le sole contestazioni relative ai vizi di legittimità degli atti impugnati contenute nel VI motivo.
Con esso la ricorrente censura l’illegittima determinazione delle tariffe di trasporto del gas, che penalizzerebbe irragionevolmente le importazioni del gas provenienti dal Sud d’Italia rispetto a quelle provenienti dal Nord d’Italia (con un rapporto dei corrispettivi da pagare, tra le prime e le seconde, di ben 6 a 1); il riparto sperequato tra la componente “ capacity ” e la componente “ commodity ” della tariffa (rapporto di 90 a 10), con conseguente eliminazione dell’effetto perequativo della seconda; la riduzione delle aree di exit (da 17 a 6), da cui deriverebbe l’alterazione del criterio della distanza e ulteriore penalizzazione delle importazioni provenienti dal Sud d’Italia; la mancata applicazione del price-cap agli autoconsumi e l’applicazione di oneri diversificati a seconda dei punti di entry .
I motivi aggiunti del 27 maggio 2019 sono stati proposti a seguito dell’emanazione della deliberazione dell’Autorità n. 114/019/R/GAS del 28 marzo 2019 e mirano a contestare il criterio dei flussi e controflussi, la cui illegittimità sarebbe divenuta palese a seguito dell’entrata in vigore della delibera che ha espunto detto criterio per il periodo regolatorio 2020-2023.
Infine, con i motivi aggiunti depositati il 30 marzo 2020, proposti a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale su un’altra controversia, la ricorrente censura: il criterio di determinazione dei costi in base al diametro del gasdotto; quello dei flussi e controflussi nonché il fatto che l’Autorità avrebbe demandato la definizione della tariffa alla maggiore impresa di trasporto (NA).
7. Prima di esaminare il merito delle contestazioni, il Collegio ritiene doveroso premettere che il gas naturale viene importato in Italia dall'estero e immesso nella rete nazionale attraverso diversi punti di entrata, situati sia a nord sia a sud del nostro Paese.
In particolare, l'attività di trasporto e distribuzione rappresenta un servizio integrato, che richiede, da un lato, l'acquisto della risorsa e la relativa consegna all'utenza e, dall'altro, un complesso sistema di infrastrutture (siti di stoccaggio e tubazioni di trasporto), per l'utilizzo del quale sono previste tariffe, stabilite dall'Autorità di regolazione (ARERA).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve essere « certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse ».
Inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.lgs. 164/00 « Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale ai gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali ».
A ciò si deve aggiungere che l'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) sancisce che l’Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta a introdurre « nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ».
Infine, l'art. 13 del Regolamento n. 715/2009, vigente ratione temporis , prevedeva che le « tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio ».
Dalle menzionate coordinate ermeneutiche è possibile desumerne che l'Autorità costruisce il sistema tariffario relativo al trasporto del gas in ragione di periodi quadriennali.
Detto potere è espressione di discrezionalità tecnica che, come tale, può essere oggetto di sindacato giurisdizionale amministrativo limitatamente alla verifica che esso sia stato esercitato in modo coerente con le regole tecniche di settore nonché in modo logico e non arbitrario rispetto ai dati concreti disponibili, anche tenuto conto degli esiti applicativi delle scelte effettuate ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 779).
7.1. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.lgs. 164/2000, le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
Ebbene, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che « con la riduzione dei punti di exit (da 17 a 6), l'Autorità ha introdotto una divaricazione tra i punti fisici di uscita e le relative aree tariffarie. Tale scelta incide sull'equilibrio della distanza di trasporto, e dunque, sulla determinazione della tariffa, senza che, tuttavia, l'Autorità abbia spiegato le ragioni di tale scelta. Ragioni che, si badi, dovrebbero tendere al perseguimento degli obiettivi di non discriminazione e di non penalizzazione di alcune aree territoriali » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
7.2. Inoltre, la tariffa di trasporto del gas è formata da due componenti, rispettivamente commisurate alla capacity (la capacità di trasporto impegnata dagli shipper ) e alla commodity, ossia al gas effettivamente immesso in rete. La componente capacity (percentualmente prevalente e proporzionale alla distanza entry-exit ) rappresenta il costo fisso del servizio ed è riferita non al prezzo di costruzione delle reti (per lo più oggetto di finanziamento pubblico) ma a tutti gli ulteriori costi di ammortamento, gestione, manutenzione, controllo e sicurezza; la commodity è, invece, commisurata alla quantità di gas da trasportare e, quindi, corrisponde ai costi variabili del servizio, potenzialmente introduttivi di un effetto di perequazione, in funzione dei volumi di gas immessi nella rete.
Con le determinazioni censurate, l’amministrazione ha confermato un rapporto 90:10 tra le componenti capacity/commodity , senza contemplare « alcun temperamento o correttivo finalizzato, in qualche misura, a tener conto dell'obiettivo indicato dall'art. 38, comma 2- bis , del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, ovvero rendere più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
Inoltre, tale rapporto « appare del tutto sbilanciato a favore del riconoscimento dei costi fissi, quasi annullando la componente relativa all'effettiva quantità di gas trasportata, eliminando ogni incentivo alla massimizzazione dei flussi di gas da parte delle imprese di trasporto » (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 aprile 2013, n. 995) e si pone quindi in contrasto con il disposto dell’art. art. 23, comma 3, del D.lgs. 164/2000 il quale, come visto, impone che le tariffe di trasporto debbano tener conto in via prioritaria della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo, della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza.
Sul punto, è già stato evidenziato da questo Tribunale che seppure « è ravvisabile, nell'intenzione del legislatore, l'individuazione di una sorta di graduazione dei predetti criteri, è altrettanto vero che il rapporto tra le due componenti deve essere armonico, considerato che la componente commodity, commisurata alla quantità di gas da trasportare, corrisponde a costi variabili, e ha quindi un effetto di perequazione rispetto ai costi fissi » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
7.3. Del pari, anche il sistema dei flussi e controflussi assegna una direzione prevalente al gas, attribuendo alle tratte in flusso il 100% del costo tariffario e a quelle in controflusso il 14%.
Ebbene, dall’istruttoria svolta nel giudizio avente R.G. n. 174/2018 « si ricava che le tratte in c.d. controflusso sono quelle provenienti dai punti di entry del sud, determinandosi un sistema tariffario che, pur a parità di distanza, riconosce costi tariffari differenti, a discapito dei punti di entry collocati al sud » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301); il tutto in assenza di una base normativa che supporti la decisione.
Inoltre, il sistema così delineato determina « una distorsione dei corrispettivi, che si pone in evidente contrasto con la finalità indicata dalla norma sopra richiamata di attenuare le penalizzazioni territoriali, in particolare nelle aree del Mezzogiorno » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
L’applicazione del criterio dei flussi e controflussi comporta, quindi, che, a differenti distanze, non corrispondono proporzionalmente differenti costi unitari di capacità, posto che a parità di distanza il costo della tratta in controflusso (ovvero dal sud al nord) risulta maggiore.
Del resto, la stessa autorità ha pacificamente ammesso, nell’ iter decisionale che ha portato all’adozione della deliberazione 114/19, che l’abbandono di tale sistema comporta un allineamento sia dei corrispettivi di entrata sia di quelli di uscita relativi ai punti transfrontalieri nonché la riduzione del divario tra i corrispettivi minimi e massimi applicati in particolare ai punti di entrata e consente altresì di ridurre le distorsioni nelle scelte di approvvigionamento, nell'ottica di favorire una maggiore competitività del mercato.
7.4. Irragionevole è anche il riferimento al diametro del gasdotto che è stato introdotto nonostante le caratteristiche della rete siano immutate sin dal 2009, sicché non si comprende « per quale ragione per il periodo regolatorio in esame l'Autorità abbia introdotto tale elemento ai fini della determinazione del costo unitario. Né varrebbe sostenere che tale parametro di riferimento (il diametro dell'infrastruttura, appunto) riguardi il costo del relativo investimento, poiché si tratterebbe di investimenti effettuati in un tempo ormai risalente e i cui costi non dovrebbero ridondare oggi sul costo unitario di trasporto » (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
7.5. Del pari irragionevole è infine l’attribuzione a NA (quale impresa di maggior trasporto) del compito di definire lo scenario per la stima dei flussi di gas alla punta di consumo con riferimento al livello di immissioni e prelievi attesi nel periodo invernale, posto che « non soltanto non risulta alcuna evidenza di un mandato preciso, con criteri, obiettivi ed elementi essenziali di riferimento, conferito da ARERA a NA ai fini di un supporto all'attività istruttoria volta alla determinazione del sistema tariffario, ma neppure dell'esistenza e della praticabilità di una modalità volta a verificare, in concreto, la correttezza dei dati forniti da NA, su cui si fonda l'intero impianto. Tanto meno risulta l'esistenza di meccanismi volti a correggere, seppur ex post , eventuali errori commessi ex ante» (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1° febbraio 2021, n. 301).
8. In conclusione, nonostante come visto la determinazione del sistema tariffario sia espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente, essa deve comunque essere verificabile nel giudizio di legittimità, sotto i profili della coerente applicazione delle regole tecniche di settore e della corrispondenza degli atti emessi ai dati concreti, con la conseguenza che sia l'apprezzamento dei fatti sia i profili tecnici, sottostanti al provvedimento sono censurabili qualora superino il margine oggettivo di opinabilità delle scelte ( ex multis Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2013, n. 2722; 10 dicembre 2014, n. 6050; 6 maggio 2014, n. 2302 e Cassazione SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10411).
Per tali ragioni in un caso del tutto analogo il Consiglio di Stato ha già chiarito che l’introduzione degli esaminati criteri, non predefiniti in maniera vincolante dalla normativa di settore, fanno emergere « l'illegittimità del sistema tariffario per cui è causa, complessivamente considerato in quanto, sia per le disfunzionalità (rispetto al richiamato precetto normativo) » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8523).
Sia la normativa interna sia quella euro-unitaria stabiliscono infatti che il sistema tariffario deve basarsi su criteri predefiniti e deve rispondere a criteri di trasparenza e certezza, i quali non sono però evincibili dagli atti di regolazione impugnati, che forniscono un quadro assiomatico ed apodittico delle regole, senza tuttavia dare conto degli elementi di fondo su cui il sistema si basa.
9. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento di ogni censura non espressamente esaminata, stante il carattere pianamente satisfattorio della presente decisione.
10. In virtù della complessità delle questioni esaminate, le spese di giudizio possono esser compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) riunisce le impugnazioni;
b) dichiara inammissibile i ricorsi n. 2919 del 2016 e n. 1041 del 2018 nella parte in cui censurano la nullità degli atti impugnati;
c) accoglie la restante parte delle impugnazioni ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguentemente annullamento degli atti impugnati;
d) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
FA ST CO, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | FA ST CO |
IL SEGRETARIO