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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.254/2025 promossa da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Davide
[...] SS (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Saluzzo, Piazza Risorgimento n°23 (PEC:
, Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...] n. 17/B, c.f. , in proprio ed in qualità di titolare della omonima CodiceFiscale_3 impresa individuale, p. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Collidà P.IVA_1 (c.f. , p.e.c.: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il proprio Studio in Cuneo, Via Savigliano 37,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 7 , in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… dichiarare tenuta e condannare la in persona dell'omonimo titolare, alla Controparte_2 corresponsione in favore del ricorrente per le causali di cui in premessa della somma di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R., o della diversa anche superiore somma quantificanda ed accertanda in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a fare data dalle singole scadenze.
Con vittoria di spese di causa”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- respingere le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti della resistente perché infondate e/o illegittime.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato presso la parte resistente come operaio agricolo in forza di successivi contratti a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 21/01/2019 al 24/12/2019; dal 20/01/2020 al 24/12/2020; dal 20/01/2021 al 30/07/2021; dal 13/05/2022 al 23/12/2022; dal 16/01/2023 al 22/12/2023; dal 22/01/2024 al 20/06/2024; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 21,00 con un'ora di pausa per il pranzo nei mesi da aprile a settembre;
dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa per il pranzo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, parte del mese di gennaio, febbraio e marzo;
di aver svolto le seguenti mansioni lavorative: nei mesi di aprile, maggio e giugno la preparazione e la somministrazione del trattamento fitofarmaco alle piante da frutto (pesche, pere, prugne, mele e sino al 2020 anche i kiwi), il taglio dell'erba con trincia e erbivora, l'innaffiamento delle piante e, nei giorni di maltempo, la manutenzione dei mezzi meccanici;
nei mesi di luglio, agosto e settembre la predisposizione dei semoventi per la raccolta della frutta, la loro sistemazione in loco con i trattori per lo riempimento e, una volta effettuato, il loro trasferimento per il carico operando anche fra un carico e l'altro manualmente nella raccolta e, alla bisogna, effettuando anche l'innaffiamento delle piante e la somministrazione del trattamento fitofarmaco alle piante dei frutti di raccolta ad ottobre;
da ottobre a dicembre la potatura delle piante da frutto con l'apposita macchina movimentata da trattore e azionata con apposito joystick oltre che con potatrice pneumatica manuale;
da gennaio a marzo la potatura solo con potatrice pneumatica manuale oltre alla somministrazione di trattamento alle piante con rame;
di essere stato inquadrato contrattualmente come operaio agricolo comune, cioè con la qualifica prevista per i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche meramente manuali ed esecutive non richiedenti specifici requisiti professionali;
di aver in realtà svolto mansioni di operaio agricolo qualificato, ossia compiti
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esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrevano comunque superiori conoscenze e capacità professionali, quali, ad esempio, la preparazione e la somministrazione del trattamento fitofarmaco, la potatura manuale o con macchine operatrici che richiedono una professionalità superiore a quella richiesta per le mansioni più elementari e generiche quali sempre ad esempio la mera raccolta manuale della frutta.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente è stato inquadrato contrattualmente come operaio comune, poiché svolgeva le attività caratteristiche di un'azienda frutticola (raccolta, potatura ale, dirado, apertura e chiusura reti antigrandine); che del tutto occasionalmente ed al bisogno guidava il trattore (principalmente durante la raccolta per togliere i bins pieni dal carro raccoglifrutta) e, rarissimamente in caso di bisogno, coadiuvava nelle concimazioni necessarie per l'azienda ad indirizzo biologico oppure trinciava l'erba; che per lo svolgimento di tali operazioni era stato adeguatamente formato con i relativi corsi;
che infatti la parte ricorrente aveva ottenuto il patentino da trattorista, il patentino per fitofarmaci per concimare, il patentino per l'uso del semovente (raccolta, potatura e dirado); che non si lavorava mai di domenica;
che non sono provate le ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive da orario di lavoro straordinario, nonché da errato inquadramento contrattuale, avendo prospettato il ricorrente di aver svolto mansioni riconducibili a quelle di operaio agricolo qualificato e non già quelle di operaio agricolo comune.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia
Pag. 3 a 7 comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
Occorre dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente per le ragioni di seguito esposte.
È necessario al riguardo rilevare che tutti i testi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno esplicitamente dichiarato che la parte ricorrente svolgeva mansioni appartenenti alla qualifica professionale di operaio agricolo qualificato, nonché lo svolgimento da parte sua di orario di lavoro straordinario di sabato e di domenica in determinati periodi dell'anno.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, nonché suo Testimone_1 cognato, ha così riferito: “il ricorrente lavorava sui trattori, si occupava anche della raccolta nei campi, li bagnava, trattava le piante;
per il trattamento delle piante usava dei prodotti specifici;
si occupava anche della potatura;
non so se il ricorrente avesse o meno un patentino per la guida del trattore;
mio cognato lavorava presso l'impresa del sig. durante il periodo estivo, quando doveva bagnare i CP_1 campi, lavorava dalle 7:30/8:00, poi si fermava a bagnare anche fino a mezzanotte;
durante il periodo estivo lui finiva di lavorare sempre tardi, cioè ogni tanto arrivava a casa alle 18 e poi partiva di nuovo per lavorare di notte;
una volta ricordo che era tornato a casa alle 3 del mattino;
preciso che questo non capitava sempre, ma qualche volta;
questo avveniva nel periodo estivo (intendo da marzo fino a settembre) dal lunedì al venerdì; lui lavorava a volte anche sabato e domenica;
a noi questo non capitava;
la pausa pranzo durava una mezz'oretta/un'ora; durante l'anno mio cognato lavorava di più rispetto a noi: entrava sempre per le 7:30/8:00 e usciva alle 18; si fermava per pranzo un'oretta; preciso che per la potatura il ricorrente usava un trattore dotato di un braccio lungo meccanico che andava sulle piante;
preciso che ho abitato con il ricorrente dal 2018; non ricordo fino a quando;
preciso però che per tutto il periodo in cui ho lavorato d noi abitavamo CP_1 insieme.”.
Allo stesso modo, , teste di parte resistente ha espressamente Testimone_2 dichiarato che il lavoratore, oltre a svolgere le mansioni riconducibili alla qualifica di operaio agricolo comune (potatura delle piante, aprire e chiudere le reti, raccolta della frutta, dirado), guidava anche il trattore (“…è successo saltuariamente che il ricorrente guidasse il trattore;
preciso però che io e il mio collega eravamo trattoristi presso l'impresa di non so se il ricorrente avesse un patentino per guidare il CP_1 trattore, mi sembra di sì; preciso che per trattare le piante con prodotti specifici me ne occupavo io e il mio collega;
lui potrebbe aver usato dei concimi;
…”) e potava anche le piante (“… la potatura avveniva in modo manuale, ossia con le forbici;
ho visto il ricorrente usare le forbici nella potatura;
preciso che per la potatura vi era anche una potatrice meccanica;
la guidavo solo io;
può darsi che una volta sola lui
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l'abbia provata;
…). Inoltre, lo stesso teste ha riferito che in alcuni periodi dell'anno il ricorrente ha lavorato anche sabato e domenica (“…il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì; durante il periodo estivo si poteva lavorare qualche volta anche sabato o domenica, perché era il periodo della raccolta;
…”).
Lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori riconducibili a quelle di operaio agricolo specializzato è stato confermato anche da , teste di parte Testimone_3 resistente, nonché suo zio, il quale ha così riferito: “…il ricorrente si occupava della potatura manuale (con le forbici);… poteva succedere per un breve periodo della giornata che il ricorrente usasse il trattore;
questo accadeva per mezz'ora, neanche;
il ricorrente non usava il trattore tutti i giorni, non saprei quantificare, comunque accadeva raramente;
il ricorrente aveva un patentino per guidare il trattore, anche se non gliel'ho mai visto, ma lui ha detto che ce l'aveva; … ricordo però che il ricorrente mi avesse riferito di avere un patentino anche per la somministrazione dei fitofarmaci.”.
Inoltre, , teste di parte ricorrente, ha così dichiarato “sì, conoscono la Testimone_4 parte ricorrente perché siamo stati colleghi per tutto il tempo in cui io ho lavorato lì; il ricorrente guidava il trattore perché era trattorista fisso;
quello era il suo lavoro principale, oltre a fare i trattamenti, anche perché aveva il patentino per i fitofarmaci;
non ho visto il patentino in questione perché non è fisico, ma si trova sul sito della Regione Piemonte;
sono a conoscenza di questa circostanza perché questi trattamenti li facevo anche io insieme a lui;
solo chi ha il patentino può fare questi trattamenti;
il ricorrente aveva anche il patentino per la guida del trattore;
il ricorrente faceva anche la potatura che avveniva con le forbici;
il ricorrente raccoglieva anche la frutta, si occupava anche dell'impollinatura, della trinciatura dell'erba; il ricorrente irrigava anche i campi durante la stagione estiva;
il ricorrente faceva molti straordinari, aveva orari diversi dai mesi;
lui iniziava a lavorare dalle 6
o dalle 7 di mattina fino a sera tardi;
il ricorrente a volte faceva pausa pranzo, mentre altre volte no;
preciso che questi orari qui riguardavano solo la stagione estiva;
in inverno il ricorrente lavorava dalle 8 di mattina, o anche prima in alcuni casi, fino a prima che facesse buio, poi se c'era bisogno si fermava anche di più; il ricorrente a volte riusciva a fare pausa pranzo, che poteva durare un'ora/un'ora e mezza;
preciso che il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, se c'era richiesta di lavoro;
a volte lavorava anche di sabato;
questo avveniva sia in inverno che in estate;
preciso che la potatura delle piante il ricorrente la faceva sia manualmente che con il trattore;
”.
Oltretutto, è la stessa parte resistente ad aver ammesso nella propria memoria difensiva che la parte ricorrente del tutto occasionalmente ed al bisogno usava il trattore (principalmente durante la raccolta per togliere i bins pieni dal carro raccoglifrutta) e, rarissimamente in caso di bisogno, coadiuvava nelle concimazioni necessarie per l'azienda ad indirizzo biologico oppure trinciava l'erba.
Pag. 5 a 7 Né tantomeno è possibile sostenere che la parte ricorrente rientri nella qualifica professionale di operaio agricolo comune per il sol fatto di aver acquisito nel corso del rapporto di lavoro esperienza a seguito di frequenza di corsi di formazione. E' opportuno sul punto citare quanto al riguardo disposto dall'accordo sindacale degli operi agricoli e florovivaisti della Provincia di Cuneo del 30.4.2019, secondo cui “Rientrano nella qualifica di
“operaio comune” anche i lavoratori che svolgono mansioni che nel tempo presuppongono l'acquisizione di specifiche abilità professionali ed il riconoscimento della qualifica superiore è subordinato alla stipula di un contratto di lavoro individuale recante un percorso formativo finalizzato ad acquisire la piena autonomia. Tale percorso formativo è ammesso solo per le seguenti figure professionali: * potatore * manutentore aree verdi””. Ebbene, occorre evidenziare che il percorso formativo professionale, che consente di ricondurre il lavoratore che lo intraprende nell'ambito della qualifica di operaio comune, non comprende l'attività di guida del trattore, mansione lavorativa che il ricorrente svolgeva, come oltretutto dichiarato dagli stessi testi escussi. È necessario, infatti, precisare che la clausola contrattuale dell'accordo sindacale richiamato è di stretta interpretazione, come dimostra l'inciso “Tale percorso formativo è ammesso solo per le seguenti figure professionali: * potatore * manutentore aree verdi””. Ne deriva quindi che, in applicazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale, in particolare quello della comune intenzione dei contraenti e del significato delle singole clausole, la mansione lavorativa di guida del trattore non consente di attribuire al lavoratore la qualifica di operaio agricolo comune, a nulla rilevando che il ricorrente abbia seguito al riguardo uno specifico corso di formazione e/o abbia ottenuto il patentino di guida di tale mezzo meccanico.
Infine, in sede di interrogatorio formale disposto all'udienza del 4.12.2025 la parte resistente ha confessato che il lavoratore ricorrente era munito sia del patentino per la guida del trattore che di quello per la somministrazione dei fitofarmaci.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R., come risulta dai conteggi prospettati dalla parte ricorrente, cui questo Giudice aderisce in quanto redatti nel rispetto dei parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, nonché contestati solo genericamente dalla parte resistente.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Pag. 6 a 7
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R.; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.699 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 4.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.254/2025 promossa da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Davide
[...] SS (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Saluzzo, Piazza Risorgimento n°23 (PEC:
, Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...] n. 17/B, c.f. , in proprio ed in qualità di titolare della omonima CodiceFiscale_3 impresa individuale, p. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Collidà P.IVA_1 (c.f. , p.e.c.: ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il proprio Studio in Cuneo, Via Savigliano 37,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 7 , in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… dichiarare tenuta e condannare la in persona dell'omonimo titolare, alla Controparte_2 corresponsione in favore del ricorrente per le causali di cui in premessa della somma di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R., o della diversa anche superiore somma quantificanda ed accertanda in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a fare data dalle singole scadenze.
Con vittoria di spese di causa”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- respingere le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti della resistente perché infondate e/o illegittime.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato presso la parte resistente come operaio agricolo in forza di successivi contratti a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 21/01/2019 al 24/12/2019; dal 20/01/2020 al 24/12/2020; dal 20/01/2021 al 30/07/2021; dal 13/05/2022 al 23/12/2022; dal 16/01/2023 al 22/12/2023; dal 22/01/2024 al 20/06/2024; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 21,00 con un'ora di pausa per il pranzo nei mesi da aprile a settembre;
dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa per il pranzo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, parte del mese di gennaio, febbraio e marzo;
di aver svolto le seguenti mansioni lavorative: nei mesi di aprile, maggio e giugno la preparazione e la somministrazione del trattamento fitofarmaco alle piante da frutto (pesche, pere, prugne, mele e sino al 2020 anche i kiwi), il taglio dell'erba con trincia e erbivora, l'innaffiamento delle piante e, nei giorni di maltempo, la manutenzione dei mezzi meccanici;
nei mesi di luglio, agosto e settembre la predisposizione dei semoventi per la raccolta della frutta, la loro sistemazione in loco con i trattori per lo riempimento e, una volta effettuato, il loro trasferimento per il carico operando anche fra un carico e l'altro manualmente nella raccolta e, alla bisogna, effettuando anche l'innaffiamento delle piante e la somministrazione del trattamento fitofarmaco alle piante dei frutti di raccolta ad ottobre;
da ottobre a dicembre la potatura delle piante da frutto con l'apposita macchina movimentata da trattore e azionata con apposito joystick oltre che con potatrice pneumatica manuale;
da gennaio a marzo la potatura solo con potatrice pneumatica manuale oltre alla somministrazione di trattamento alle piante con rame;
di essere stato inquadrato contrattualmente come operaio agricolo comune, cioè con la qualifica prevista per i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche meramente manuali ed esecutive non richiedenti specifici requisiti professionali;
di aver in realtà svolto mansioni di operaio agricolo qualificato, ossia compiti
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esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrevano comunque superiori conoscenze e capacità professionali, quali, ad esempio, la preparazione e la somministrazione del trattamento fitofarmaco, la potatura manuale o con macchine operatrici che richiedono una professionalità superiore a quella richiesta per le mansioni più elementari e generiche quali sempre ad esempio la mera raccolta manuale della frutta.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente è stato inquadrato contrattualmente come operaio comune, poiché svolgeva le attività caratteristiche di un'azienda frutticola (raccolta, potatura ale, dirado, apertura e chiusura reti antigrandine); che del tutto occasionalmente ed al bisogno guidava il trattore (principalmente durante la raccolta per togliere i bins pieni dal carro raccoglifrutta) e, rarissimamente in caso di bisogno, coadiuvava nelle concimazioni necessarie per l'azienda ad indirizzo biologico oppure trinciava l'erba; che per lo svolgimento di tali operazioni era stato adeguatamente formato con i relativi corsi;
che infatti la parte ricorrente aveva ottenuto il patentino da trattorista, il patentino per fitofarmaci per concimare, il patentino per l'uso del semovente (raccolta, potatura e dirado); che non si lavorava mai di domenica;
che non sono provate le ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive da orario di lavoro straordinario, nonché da errato inquadramento contrattuale, avendo prospettato il ricorrente di aver svolto mansioni riconducibili a quelle di operaio agricolo qualificato e non già quelle di operaio agricolo comune.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia
Pag. 3 a 7 comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
Occorre dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente per le ragioni di seguito esposte.
È necessario al riguardo rilevare che tutti i testi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno esplicitamente dichiarato che la parte ricorrente svolgeva mansioni appartenenti alla qualifica professionale di operaio agricolo qualificato, nonché lo svolgimento da parte sua di orario di lavoro straordinario di sabato e di domenica in determinati periodi dell'anno.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, nonché suo Testimone_1 cognato, ha così riferito: “il ricorrente lavorava sui trattori, si occupava anche della raccolta nei campi, li bagnava, trattava le piante;
per il trattamento delle piante usava dei prodotti specifici;
si occupava anche della potatura;
non so se il ricorrente avesse o meno un patentino per la guida del trattore;
mio cognato lavorava presso l'impresa del sig. durante il periodo estivo, quando doveva bagnare i CP_1 campi, lavorava dalle 7:30/8:00, poi si fermava a bagnare anche fino a mezzanotte;
durante il periodo estivo lui finiva di lavorare sempre tardi, cioè ogni tanto arrivava a casa alle 18 e poi partiva di nuovo per lavorare di notte;
una volta ricordo che era tornato a casa alle 3 del mattino;
preciso che questo non capitava sempre, ma qualche volta;
questo avveniva nel periodo estivo (intendo da marzo fino a settembre) dal lunedì al venerdì; lui lavorava a volte anche sabato e domenica;
a noi questo non capitava;
la pausa pranzo durava una mezz'oretta/un'ora; durante l'anno mio cognato lavorava di più rispetto a noi: entrava sempre per le 7:30/8:00 e usciva alle 18; si fermava per pranzo un'oretta; preciso che per la potatura il ricorrente usava un trattore dotato di un braccio lungo meccanico che andava sulle piante;
preciso che ho abitato con il ricorrente dal 2018; non ricordo fino a quando;
preciso però che per tutto il periodo in cui ho lavorato d noi abitavamo CP_1 insieme.”.
Allo stesso modo, , teste di parte resistente ha espressamente Testimone_2 dichiarato che il lavoratore, oltre a svolgere le mansioni riconducibili alla qualifica di operaio agricolo comune (potatura delle piante, aprire e chiudere le reti, raccolta della frutta, dirado), guidava anche il trattore (“…è successo saltuariamente che il ricorrente guidasse il trattore;
preciso però che io e il mio collega eravamo trattoristi presso l'impresa di non so se il ricorrente avesse un patentino per guidare il CP_1 trattore, mi sembra di sì; preciso che per trattare le piante con prodotti specifici me ne occupavo io e il mio collega;
lui potrebbe aver usato dei concimi;
…”) e potava anche le piante (“… la potatura avveniva in modo manuale, ossia con le forbici;
ho visto il ricorrente usare le forbici nella potatura;
preciso che per la potatura vi era anche una potatrice meccanica;
la guidavo solo io;
può darsi che una volta sola lui
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l'abbia provata;
…). Inoltre, lo stesso teste ha riferito che in alcuni periodi dell'anno il ricorrente ha lavorato anche sabato e domenica (“…il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì; durante il periodo estivo si poteva lavorare qualche volta anche sabato o domenica, perché era il periodo della raccolta;
…”).
Lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori riconducibili a quelle di operaio agricolo specializzato è stato confermato anche da , teste di parte Testimone_3 resistente, nonché suo zio, il quale ha così riferito: “…il ricorrente si occupava della potatura manuale (con le forbici);… poteva succedere per un breve periodo della giornata che il ricorrente usasse il trattore;
questo accadeva per mezz'ora, neanche;
il ricorrente non usava il trattore tutti i giorni, non saprei quantificare, comunque accadeva raramente;
il ricorrente aveva un patentino per guidare il trattore, anche se non gliel'ho mai visto, ma lui ha detto che ce l'aveva; … ricordo però che il ricorrente mi avesse riferito di avere un patentino anche per la somministrazione dei fitofarmaci.”.
Inoltre, , teste di parte ricorrente, ha così dichiarato “sì, conoscono la Testimone_4 parte ricorrente perché siamo stati colleghi per tutto il tempo in cui io ho lavorato lì; il ricorrente guidava il trattore perché era trattorista fisso;
quello era il suo lavoro principale, oltre a fare i trattamenti, anche perché aveva il patentino per i fitofarmaci;
non ho visto il patentino in questione perché non è fisico, ma si trova sul sito della Regione Piemonte;
sono a conoscenza di questa circostanza perché questi trattamenti li facevo anche io insieme a lui;
solo chi ha il patentino può fare questi trattamenti;
il ricorrente aveva anche il patentino per la guida del trattore;
il ricorrente faceva anche la potatura che avveniva con le forbici;
il ricorrente raccoglieva anche la frutta, si occupava anche dell'impollinatura, della trinciatura dell'erba; il ricorrente irrigava anche i campi durante la stagione estiva;
il ricorrente faceva molti straordinari, aveva orari diversi dai mesi;
lui iniziava a lavorare dalle 6
o dalle 7 di mattina fino a sera tardi;
il ricorrente a volte faceva pausa pranzo, mentre altre volte no;
preciso che questi orari qui riguardavano solo la stagione estiva;
in inverno il ricorrente lavorava dalle 8 di mattina, o anche prima in alcuni casi, fino a prima che facesse buio, poi se c'era bisogno si fermava anche di più; il ricorrente a volte riusciva a fare pausa pranzo, che poteva durare un'ora/un'ora e mezza;
preciso che il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, se c'era richiesta di lavoro;
a volte lavorava anche di sabato;
questo avveniva sia in inverno che in estate;
preciso che la potatura delle piante il ricorrente la faceva sia manualmente che con il trattore;
”.
Oltretutto, è la stessa parte resistente ad aver ammesso nella propria memoria difensiva che la parte ricorrente del tutto occasionalmente ed al bisogno usava il trattore (principalmente durante la raccolta per togliere i bins pieni dal carro raccoglifrutta) e, rarissimamente in caso di bisogno, coadiuvava nelle concimazioni necessarie per l'azienda ad indirizzo biologico oppure trinciava l'erba.
Pag. 5 a 7 Né tantomeno è possibile sostenere che la parte ricorrente rientri nella qualifica professionale di operaio agricolo comune per il sol fatto di aver acquisito nel corso del rapporto di lavoro esperienza a seguito di frequenza di corsi di formazione. E' opportuno sul punto citare quanto al riguardo disposto dall'accordo sindacale degli operi agricoli e florovivaisti della Provincia di Cuneo del 30.4.2019, secondo cui “Rientrano nella qualifica di
“operaio comune” anche i lavoratori che svolgono mansioni che nel tempo presuppongono l'acquisizione di specifiche abilità professionali ed il riconoscimento della qualifica superiore è subordinato alla stipula di un contratto di lavoro individuale recante un percorso formativo finalizzato ad acquisire la piena autonomia. Tale percorso formativo è ammesso solo per le seguenti figure professionali: * potatore * manutentore aree verdi””. Ebbene, occorre evidenziare che il percorso formativo professionale, che consente di ricondurre il lavoratore che lo intraprende nell'ambito della qualifica di operaio comune, non comprende l'attività di guida del trattore, mansione lavorativa che il ricorrente svolgeva, come oltretutto dichiarato dagli stessi testi escussi. È necessario, infatti, precisare che la clausola contrattuale dell'accordo sindacale richiamato è di stretta interpretazione, come dimostra l'inciso “Tale percorso formativo è ammesso solo per le seguenti figure professionali: * potatore * manutentore aree verdi””. Ne deriva quindi che, in applicazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale, in particolare quello della comune intenzione dei contraenti e del significato delle singole clausole, la mansione lavorativa di guida del trattore non consente di attribuire al lavoratore la qualifica di operaio agricolo comune, a nulla rilevando che il ricorrente abbia seguito al riguardo uno specifico corso di formazione e/o abbia ottenuto il patentino di guida di tale mezzo meccanico.
Infine, in sede di interrogatorio formale disposto all'udienza del 4.12.2025 la parte resistente ha confessato che il lavoratore ricorrente era munito sia del patentino per la guida del trattore che di quello per la somministrazione dei fitofarmaci.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R., come risulta dai conteggi prospettati dalla parte ricorrente, cui questo Giudice aderisce in quanto redatti nel rispetto dei parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, nonché contestati solo genericamente dalla parte resistente.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
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Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo di euro 82.137.65 al lordo delle ritenute, di cui euro 68.243,562 per differenze retributive ed euro 14.626,75 per differenze di T.F.R.; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.699 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 4.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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