Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 gennaio 1949
Art. 7.
Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121 , e l'obbligo del rimborso del finanziamento.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1949
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