Art. 7.
Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121 , e l'obbligo del rimborso del finanziamento.
Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121 , e l'obbligo del rimborso del finanziamento.