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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7593/2019 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Massimo Angelucci con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
ATTORE
E
94B in persona dell'amministratore legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Renna Pasquale con il quale elettivamente domicilia in giusta mandato in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 11/7/2019, notificato il successivo 12/7, l'attrice, premettendo di essere proprietaria di un locale seminterrato adibito a garage facente parte del Condominio Palazzo Pastore
di via Trento 94B in Salerno, impugnava la delibera assembleare con cui i condomini del detto stabile approvavano il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018, citando il dinanzi al Tribunale CP_1
competente; l'attrice contestava la ripartizione dei frutti di un bene condominiale che l'assemblea deliberava fosse ripartito sulla base della tabella portierato e non sulla base della tabella generale dei millesimi. Dopo l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, conclusosi con verbale negativo, veniva introdotto il presente giudizio.- Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la tesi attorea e concludendo per il CP_1
rigetto della domanda.-
Venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti. Veniva ammessa ctu contabile e veniva ordinato al Condominio l'esibizione documentale ex art.210 cpc.-
Il condominio provvedeva solo parzialmente alla produzione richiesta mentre il C.T.U., dr. , Per_1
provvedeva all'esecuzione dell'incarico conferitogli.
Dopo vari rinvii e cambi di giudicante la scrivente fissava l' udienza del 281 Sexies cpc per il giorno
6.06.2025 con deposito di note conclusionali e decideva in pari data la stessa a seguito di discussione orale.
………..
La deliberazione assunta nella tornata assembleare del 25.03.2019 è illegittima e pertanto la domanda va accolta.-
La , società costruttrice del fabbricato Pastore di via Trento 94B in Parte_1
Salerno è proprietaria di un locale commerciale nel detto fabbricato, adibito a garage. Agli atti è stato ampiamente dimostrata la sua legittimazione ad agire con la produzione dell'atto di costituzione societaria, dove viene espressamente richiamato tutto il passaggio che dalla realizzazione dello stabile ha portato all'attuale proprietà .-
Alla stessa sono stati attribuiti 111,11 millesimi di proprietà, come riportati nel Regolamento
condominiale (allegato alla produzione di parte), e sulla base dei quali vengono ripartite le spese ex art. 1123 c.c. ma vengono anche precisate le quote di proprietà sui diritti e sui beni comuni. Ebbene,
è di palmare evidenza che gli utili derivanti dalla locazione di un bene condominiale vengano distribuiti tra tutti gli aventi diritto, e quindi i condomini proprietari di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in condominio, e che la relativa distribuzione venga fatta in base alla quota che gli stessi hanno di proprietà sui beni comuni, appunto determinata dai millesimi generali di proprietà.
Su detta premessa va evidenziato che la delibera è palesemente illegittima perchè assunta in evidente contrasto con l'art. 1118 c.c. che dichiara che”il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente (il 1117 che enuncia i beni comuni a tutti i condomini) è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene”. Lo stesso Regolamento di Condominio prevede espressamente che “sono di proprietà di tutti i condomini...il locale di portineria con il relativo alloggio del portiere”. Le premesse sono chiare, altrettanto chiara è la violazione di legge in cui è incorso il Condominio di via Trento 94B quando ha deciso di approvare un bilancio consuntivo in cui il ricavato della locazione del bene condominiale veniva illegittimamente distribuito tra i condomini sulla base di una tabella avente funzioni decisamente diverse.-
Per quanto attiene alle risultanze della ctu: il ctu nelle conclusioni: Qualora la S.V. Ill.ma ritenga di considerare soltanto i fascicoli di bilancio depositati in atti dal 2011 al 2018, emerge che l'importo complessivo dovuto dal all'attrice per il periodo febbraio 2011 – dicembre 2018 CP_1
rivalutato anno per anno sino al 30 aprile 2021 (ultimo dato disponibile Istat al momento dell'elaborazione dei calcoli) è pari ad euro 5.035,97.
Qualora la S.V. Ill.ma ritenga di considerare anche le somme che il avrebbe dovuto CP_1
incassare dal 1998, tenuto conto delle seguenti precisazioni: da gennaio 1998 a giugno 2008, è
possibile considerare la certificazione ai fini Irpef della ripartizione del fitto della casa condominiale relativamente all'anno 1995 da cui emerge un importo del fitto totale annuo di Lire 3.449.000, pari
ad euro 1.781,26, e che da ottobre 2008 a gennaio 2011 (compresi) si assume la riscossione di un
canone di locazione di euro 6.000,00 annui, escludendo la riscossione per il periodo da luglio 2008
a settembre 2008 (compresi), come indicato nel contratto di locazione stipulato dal Condominio con la società emerge che l'importo complessivo dovuto Parte_2
dal all'attrice per il periodo gennaio 1998 – gennaio 2011 rivalutato anno per anno CP_1
sino al 30 aprile 2021 (ultimo dato disponibile Istat al momento dell'elaborazione dei calcoli) è pari
ad euro 4.370,28.
Andrà pertanto accolta anche la domanda di ridistribuzione delle somme ricavate a tutti i condomini
.-
Per tutte le ragioni esposte dunque la domanda attorea deve essere accolta con conseguente declaratoria di annullamento della delibera impugnata.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 CONDOMINIO PALAZZO PASTORE VIA TRENTO 94B respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1.- Annulla la delibera impugnata del 25.03.2019 come detto in motivazione;
e per l'effetto dichiara che tutte le somme ricavate dal Condominio Palazzo Pastore di via Trento 94/B dal bene condominiale già adibito ad alloggio del portiere dovranno essere distribuite ai condomini o comunque disposte dal Condominio sulla base della tabella generale di proprietà (tab.A); 2.- Per
l'effetto condanna il a rimborsare alla tutte le somme CP_1 Parte_1
ricavate dalla locazione dell'ex alloggio del portiere, a questa dovute e mai distribuite, comprensive dei frutti nel frattempo maturati, così come indicate nella C.T.U. dal gennaio 1998 al dicembre 2018, ulteriormente rivalutate sino all'effettivo pagamento;
3.- Condanna il condominio Pastore di via
Trento in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese, ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Massimo Angelucci per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
4.- le spese di ctu e della mediazione restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Salerno 6.6.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio