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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Lia Biscottini e Parte_1 C.F._1 Federica Baratoni, elettivamente domiciliato presso i difensori in Ravenna Vicolo San Nicandro n°4
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Benini, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso il difensore in Ravenna Piazza Kennedy n°22
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 21/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato nella sua qualità di proprietario Parte_1 esclusivo dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Viale Ciro Menotti n°79/i, chiedeva che venisse accertata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte della resistente che lo CP_1 occupava indebitamente fin dal 22/01/24, data in cui l'aveva formalmente diffidata alla liberazione dell'appartamento, con condanna all'immediato rilascio chiedendo altresì l'indennizzo per l'occupazione abusiva.
Sottolineava il ricorrente che fin dal 2008 aveva avuto una relazione sentimentale con la per CP_1 cui erano andati a convivere “more uxorio” nell'appartamento di sua esclusiva proprietà e che, una volta cessata la relazione, l'aveva inutilmente invitata ad andarsene costringendolo all'azione giudiziale preceduta dalla inutile mediazione obbligatoria.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 Concludeva per la condanna della resistente alla restituzione dell'immobile nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione quantificata in € 600,00 mensili.
Si costituiva la resistente affermando di avere ancora il possesso dell'immobile per l'ospitalità concessa dal ricorrente nonostante la fine della relazione e comunque che la sua non era una detenzione senza titolo bensì una detenzione qualificata derivante appunto dalla lunga convivenza “more uxorio” che la parificava a quella di una famiglia di fatto.
Contestava la richiesta di indennizzo sia sotto il profilo dell'effettiva debenza che sulla sua quantificazione.
Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie e, in subordine, chiedeva la concessione di un termine trimestrale per il rilascio e comunque la rideterminazione dell'eventuale indennità.
La causa, previo mutamento del rito da speciale locatizio a semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc, veniva istruita con prove per testi e per interpello ed è stata poi discussa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
L'istruttoria svolta ha confermato, se mai ve ne fosse stata necessità, che effettivamente tra il Pt_1
e la vi era stata una relazione affettiva fin dal 2008 che poi era cessata (cfr. teste e che CP_1 Tes_1 successivamente il aveva richiesto la liberazione dell'immobile e tra l'altro si era rifatto una Pt_1 vita affettiva con altra persona (testi e . Tes_1 Tes_2
La resistente, per quanto di interesse, non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito sulle medesime circostanze.
La figlia della resistente (cfr. teste ha confermato che nell'appartamento ove abitava con la Tes_3 sua famiglia non vi era lo spazio per potervi accogliere anche la madre.
Dalla documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che il è il proprietario esclusivo Pt_1 dell'immobile in contestazione (cfr. docc. 4 – 4/a), che la non aveva mai preso la residenza CP_1 dell'appartamento indicato (cfr. doc. 3), che la stessa risultava intestataria di altro immobile in Ravenna
Via Lago Maggiore n°50 (cfr. doc. 10) e che con racc. 22/01/2024 era stata diffidata alla riconsegna dell'immobile del (cfr. doc. 5). Pt_1
La detenzione da parte di un convivente “more uxorio” dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro convivente è pacificamente qualificata come “detenzione qualificata” in quanto “La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” (cfr. Trib. Ravenna
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 13/07/2016 – Trib. Benevento 28/07/2016 – Cass. Civ. 27/04/2017 n°10377 e Corte Cost. 11/06/2003
n°204).
Tale detenzione qualificata non può però pregiudicare la titolarità dell'immobile.
Come infatti avviene in separazione coniugale ove il coniuge proprietario esclusivo della casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi, ha diritto alla liberazione dell'immobile da parte del coniuge non proprietario, così a maggior ragione nella convivenza “more uxorio” il diritto derivante dalla detenzione qualificata viene meno col cessare del rapporto affettivo
“Tuttavia se la convivenza venga meno, il diritto a restare nella casa non può andare oltre il tempo ragionevole per cercare una nuova sistemazione” (cfr. Trib. Torino 03/02/2021 n°478).
Nel caso di specie, essendo trascorso circa un anno e mezzo dalla richiesta di restituzione dell'immobile, si ritiene che il tempo ragionevole sia ampiamente trascorso per cui la resistente andrà condannata all'immediato rilascio dell'immobile del ricorrente.
Per quanto attiene alla richiesta di indennizzo per l'occupazione, l'argomento è stato di recente affrontato dalla Suprema Corte a Sez. Unite (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n°33645 del 15/11/2022) che ha stabilito il principio di diritto per cui “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né richiesto di provare, di aver subito un qualche pregiudizio derivante dall'aver dovuto prendere in locazione per le proprie esigenze altro immobile, ovvero di aver perso una qualche occasione di locazione o vendita a prezzi convenienti dell'immobile detenuto dall'allora convivente.
Non sono in tal senso sufficienti le tabelle OMI che possono solo costituire strumento di mero ausilio ad eventuale integrazione e/o conferma di una valutazione dell'ultimo canone locativo ex art. 1951 c.c.
(cfr. Cass. Civ. ordin. n°18318 del 04/07/2024 e n°31839 del 07/09/2024).
La domanda va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nei minimi tariffari alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2, (come modificato dal DM n°37/2018) compensandole per la quota di 1/4, tenendo conto della particolarità della situazione, della parziale soccombenza e dell'effettiva attività difensiva svolta, per l'intero in ragione di € 900,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 545,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la detenzione senza titolo da parte di quest'ultima dell'immobile sito in
[...]
Ravenna Viale Ciro Menotti n°79/i condannandola all'immediato rilascio del medesimo a favore dell'attore; rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore compensandole per
1/4 che liquida nel complessivo importo già decurtato di € 3.000,00 per compenso, oltre a € 545,00 per anticipazioni, 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1684/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Lia Biscottini e Parte_1 C.F._1 Federica Baratoni, elettivamente domiciliato presso i difensori in Ravenna Vicolo San Nicandro n°4
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Benini, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso il difensore in Ravenna Piazza Kennedy n°22
RESISTENTE CONCLUSIONI
All'udienza del 21/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato nella sua qualità di proprietario Parte_1 esclusivo dell'immobile ad uso abitativo sito in Ravenna Viale Ciro Menotti n°79/i, chiedeva che venisse accertata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte della resistente che lo CP_1 occupava indebitamente fin dal 22/01/24, data in cui l'aveva formalmente diffidata alla liberazione dell'appartamento, con condanna all'immediato rilascio chiedendo altresì l'indennizzo per l'occupazione abusiva.
Sottolineava il ricorrente che fin dal 2008 aveva avuto una relazione sentimentale con la per CP_1 cui erano andati a convivere “more uxorio” nell'appartamento di sua esclusiva proprietà e che, una volta cessata la relazione, l'aveva inutilmente invitata ad andarsene costringendolo all'azione giudiziale preceduta dalla inutile mediazione obbligatoria.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 4 Concludeva per la condanna della resistente alla restituzione dell'immobile nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione quantificata in € 600,00 mensili.
Si costituiva la resistente affermando di avere ancora il possesso dell'immobile per l'ospitalità concessa dal ricorrente nonostante la fine della relazione e comunque che la sua non era una detenzione senza titolo bensì una detenzione qualificata derivante appunto dalla lunga convivenza “more uxorio” che la parificava a quella di una famiglia di fatto.
Contestava la richiesta di indennizzo sia sotto il profilo dell'effettiva debenza che sulla sua quantificazione.
Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie e, in subordine, chiedeva la concessione di un termine trimestrale per il rilascio e comunque la rideterminazione dell'eventuale indennità.
La causa, previo mutamento del rito da speciale locatizio a semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc, veniva istruita con prove per testi e per interpello ed è stata poi discussa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21/07/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
L'istruttoria svolta ha confermato, se mai ve ne fosse stata necessità, che effettivamente tra il Pt_1
e la vi era stata una relazione affettiva fin dal 2008 che poi era cessata (cfr. teste e che CP_1 Tes_1 successivamente il aveva richiesto la liberazione dell'immobile e tra l'altro si era rifatto una Pt_1 vita affettiva con altra persona (testi e . Tes_1 Tes_2
La resistente, per quanto di interesse, non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito sulle medesime circostanze.
La figlia della resistente (cfr. teste ha confermato che nell'appartamento ove abitava con la Tes_3 sua famiglia non vi era lo spazio per potervi accogliere anche la madre.
Dalla documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che il è il proprietario esclusivo Pt_1 dell'immobile in contestazione (cfr. docc. 4 – 4/a), che la non aveva mai preso la residenza CP_1 dell'appartamento indicato (cfr. doc. 3), che la stessa risultava intestataria di altro immobile in Ravenna
Via Lago Maggiore n°50 (cfr. doc. 10) e che con racc. 22/01/2024 era stata diffidata alla riconsegna dell'immobile del (cfr. doc. 5). Pt_1
La detenzione da parte di un convivente “more uxorio” dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro convivente è pacificamente qualificata come “detenzione qualificata” in quanto “La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” (cfr. Trib. Ravenna
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 4 13/07/2016 – Trib. Benevento 28/07/2016 – Cass. Civ. 27/04/2017 n°10377 e Corte Cost. 11/06/2003
n°204).
Tale detenzione qualificata non può però pregiudicare la titolarità dell'immobile.
Come infatti avviene in separazione coniugale ove il coniuge proprietario esclusivo della casa coniugale, in assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi, ha diritto alla liberazione dell'immobile da parte del coniuge non proprietario, così a maggior ragione nella convivenza “more uxorio” il diritto derivante dalla detenzione qualificata viene meno col cessare del rapporto affettivo
“Tuttavia se la convivenza venga meno, il diritto a restare nella casa non può andare oltre il tempo ragionevole per cercare una nuova sistemazione” (cfr. Trib. Torino 03/02/2021 n°478).
Nel caso di specie, essendo trascorso circa un anno e mezzo dalla richiesta di restituzione dell'immobile, si ritiene che il tempo ragionevole sia ampiamente trascorso per cui la resistente andrà condannata all'immediato rilascio dell'immobile del ricorrente.
Per quanto attiene alla richiesta di indennizzo per l'occupazione, l'argomento è stato di recente affrontato dalla Suprema Corte a Sez. Unite (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n°33645 del 15/11/2022) che ha stabilito il principio di diritto per cui “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né richiesto di provare, di aver subito un qualche pregiudizio derivante dall'aver dovuto prendere in locazione per le proprie esigenze altro immobile, ovvero di aver perso una qualche occasione di locazione o vendita a prezzi convenienti dell'immobile detenuto dall'allora convivente.
Non sono in tal senso sufficienti le tabelle OMI che possono solo costituire strumento di mero ausilio ad eventuale integrazione e/o conferma di una valutazione dell'ultimo canone locativo ex art. 1951 c.c.
(cfr. Cass. Civ. ordin. n°18318 del 04/07/2024 e n°31839 del 07/09/2024).
La domanda va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nei minimi tariffari alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2, (come modificato dal DM n°37/2018) compensandole per la quota di 1/4, tenendo conto della particolarità della situazione, della parziale soccombenza e dell'effettiva attività difensiva svolta, per l'intero in ragione di € 900,00 per la fase di studio della controversia, € 700,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 545,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la detenzione senza titolo da parte di quest'ultima dell'immobile sito in
[...]
Ravenna Viale Ciro Menotti n°79/i condannandola all'immediato rilascio del medesimo a favore dell'attore; rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore compensandole per
1/4 che liquida nel complessivo importo già decurtato di € 3.000,00 per compenso, oltre a € 545,00 per anticipazioni, 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 4 di 4