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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1488 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Amore, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Zuppardi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 8 ottobre 2025, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] Per_1
l'8.11.2019 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di agosto del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare come Pt_1 assistente odontoiatra con reddito complessivo lordo nell'anno 2024 pari a € 11.838,23, mentre il di essere soccorritore 118 con un reddito complessivo lordo pari a € CP_1
13.461,51 per l'anno 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 30.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 1488 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la abitazione della madre in Ladispoli viale America 45;
B) il sig. verserà ad a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
Inoltre, quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio gli assegni famigliari e /o l'assegno unico di importo attualmente pari ad euro 200,00 circa sarà percepito per intero dalla madre.
2 C) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e nella stessa percentuale verranno detratte fiscalmente dai rispettivi redditi, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale e corredo scolastico di inizio anno;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: quali viaggi e vacanze senza i genitori. Quanto alle attività sportive i coniugi convengono sin d'ora che sarà praticata una attività sportiva il figlio e che le relative spese, anche per l'abbigliamento, per attrezzature, per eventi e/o tornei, saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
D) il figlio trascorrerà con il padre il pomeriggio e la notte del giovedì in modo che possa accompagnarlo a scuola il venerdi mattina e che resti con lui fino alle ore
20,30 del venerdi;
compatibilmente con i turni di lavoro del padre e con gli impegni ludici e/o scolastici del bambino, quest'ultimo trascorrerà inoltre con il padre il mercoledi pomeriggio e il mercoledi notte quando il minore non starà nel weekend con il padre, oppure soltanto il venerdi notte quando il minore starà nel weekend con il padre. Tanto in quanto il figlio trascorrerà poi, in via alternata, i week end con ciascun genitore secondo la seguente modulazione: con il padre in una settimana dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20 della domenica, con la madre nella settimana successiva per l'intero week end. Per le ferie estive il padre trascorrerà
15 giorni con il figlio anche non continuativi: il periodo sarà concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
3 Per le festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni con l'un genitore i giorni del 24 e 26 dicembre nonché il giorno di Capodanno, Pasqua, 25 aprile e due giugno, mentre con l'altro i giorni del 25 e 31 dicembre, il 06 gennaio, il giorno di lunedì in Albis, il primo maggio e l'otto dicembre. Analogamente, con alternanza annuale tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore tutte le altre festività annuali qui non contemplate.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1488 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Amore, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Zuppardi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 8 ottobre 2025, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] Per_1
l'8.11.2019 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di agosto del 2021 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare come Pt_1 assistente odontoiatra con reddito complessivo lordo nell'anno 2024 pari a € 11.838,23, mentre il di essere soccorritore 118 con un reddito complessivo lordo pari a € CP_1
13.461,51 per l'anno 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 30.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 iscritto al n. 1488 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la abitazione della madre in Ladispoli viale America 45;
B) il sig. verserà ad a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
Inoltre, quale ulteriore contributo al mantenimento del figlio gli assegni famigliari e /o l'assegno unico di importo attualmente pari ad euro 200,00 circa sarà percepito per intero dalla madre.
2 C) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e nella stessa percentuale verranno detratte fiscalmente dai rispettivi redditi, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, materiale e corredo scolastico di inizio anno;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: quali viaggi e vacanze senza i genitori. Quanto alle attività sportive i coniugi convengono sin d'ora che sarà praticata una attività sportiva il figlio e che le relative spese, anche per l'abbigliamento, per attrezzature, per eventi e/o tornei, saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
D) il figlio trascorrerà con il padre il pomeriggio e la notte del giovedì in modo che possa accompagnarlo a scuola il venerdi mattina e che resti con lui fino alle ore
20,30 del venerdi;
compatibilmente con i turni di lavoro del padre e con gli impegni ludici e/o scolastici del bambino, quest'ultimo trascorrerà inoltre con il padre il mercoledi pomeriggio e il mercoledi notte quando il minore non starà nel weekend con il padre, oppure soltanto il venerdi notte quando il minore starà nel weekend con il padre. Tanto in quanto il figlio trascorrerà poi, in via alternata, i week end con ciascun genitore secondo la seguente modulazione: con il padre in una settimana dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20 della domenica, con la madre nella settimana successiva per l'intero week end. Per le ferie estive il padre trascorrerà
15 giorni con il figlio anche non continuativi: il periodo sarà concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
3 Per le festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni con l'un genitore i giorni del 24 e 26 dicembre nonché il giorno di Capodanno, Pasqua, 25 aprile e due giugno, mentre con l'altro i giorni del 25 e 31 dicembre, il 06 gennaio, il giorno di lunedì in Albis, il primo maggio e l'otto dicembre. Analogamente, con alternanza annuale tra i genitori, il minore trascorrerà con ciascun genitore tutte le altre festività annuali qui non contemplate.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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