CASS
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21907 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RC, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale presentate in data 8 maggio 2025 dall'avv. ANGELO BIANCO, difensore di RC AR, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21907 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, con ordinanza del 11 febbraio 2025, rigettava le richieste di riesame proposte tra gli altri da CO AR nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze in data 8 gennaio 2025 nei confronti di più indagati, confermando nei confronti del AR, che non aveva contestato la gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta decisione, CO AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per cui eccepisce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 272, 274 e 291, comma 1, quater, cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata. In particolare, con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di fuga deduce che il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza senza che, in realtà, siano state indicate condotte tipiche che evidenzino in concreto tale pericolo, ed anzi emergendo che gli indagati non si erano mai allontanati dal territorio dello Stato ed i loro movimenti erano stati sempre monitorati dagli investigatori, tramite la geolocalizzazione delle loro utenze telefoniche. In altri termini, il concreto pericolo di fuga non sussisterebbe e comunque la motivazione resa dai giudici del riesame sarebbe del tutto deficitaria, con la conseguenza che l'ordinanza sarebbe nulla anche per il mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1 quater cod. proc. pen., considerato che non vi sarebbero altre ipotesi derogatorie di tale disciplina, dato che già il G.I.P. aveva escluso sia il pericolo di inquinamento probatorio sia l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Con riguardo, poi, all'esigenza cautelare di cui 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta, inoltre, che entrambe le ordinanze cautelari non avrebbero evidenziato elementi specifici che inducano a ritenere altamente probabile e, quindi, attuale il rischio che l'indagato, se rimesso in libertà, possa reiterare analoghe condotte delittuose, anche alla luce delle mutate condizioni oggettive e soggettive dei componenti della compagine sottoposta ad indagine. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di verificare se l'esigenza di cui all'art. 274, lett. C) cod. proc. pen. ancora sussistita e se la stessa possa essere tutelata con misure cautelari meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti, con il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso contesta la sussistenza di tutte e due le tipologie di esigenze cautelari individuate dai giudici cautelari, sia, quindi, il pericolo di fuga sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Va premesso, tuttavia, che la dedotta violazione dell'art. 291, comma 1 quater, cod. proc. 2 pen., è connessa, nel caso di specie, solo all'eventuale insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, poiché tale norma esclude l'interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc.pen., mentre per le esigenze di cui alla lett. c) la deroga alla disciplina del citato art. 291, comma 1 quater, riguarda solo i casi in cui il pericolo di reiterazione è riferito ad alcuni specifici delitti che pacificamente non ricorrono nel procedimento nei confronti di CO AR. 3. Quanto all'eccezione circa l'insussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., giova ricordare che la Suprema Corte, in più occasioni, ha individuato i criteri da cui desumere l'esistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, affermando che: «In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art.274, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi». (così Sez.5, n.7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv.267135-01; conf. tra le altre Sez.6, n.48103 del 27/09/2018, Rv.274220-01). Ed ancora, in altra decisione (così Sez.6, n.16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01), ha, altresì, precisato che «In tema di misure cautelari, l'attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all'art.274 comma 1 lett.b), cod. proc. pen., deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nella quale l'esistenza del pericolo di fuga dell'indagato era stata affermata sulla base della generica esistenza di solidi e ramificati contatti con l'estero, desunti dall'elevato numero di telefonate da e verso l'estero)». Il dato imprescindibile e comune a tutte le decisioni della Corte consiste nel fatto che la valutazione prognostica sul concreto e attuale pericolo di fuga deve essere individualizzata, ossia specifica sul singolo indagato, giungendo fino a poter valutare "...la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga", elementi che non possono non essere relativi al singolo indagato. Tale regola, che si intende ribadire, trova applicazione anche nel caso di soggetti indagati in concorso con altri o che rispondano di reati associativi, in quanto l'esigenza cautelare di cui all'art.274 comma 1, lett.b), cod. proc. pen. prescinde dalla natura del reato per cui si procede. Nel caso di specie, si evidenzia che il ricorso per il riesame avverso la misura cautelare disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze era stato proposto da sei indagati, compreso CO AR. Il Tribunale di Firenze, sull'eccezione relativa al pericolo di fuga, dedotta da tutti gli indagati, ha affermato unicamente 3 g-11J4 «....che un rischio concreto possa desumersi dalla enorme disponibilità di denaro che le indagini hanno dimostrato in capo agli indagati: si tratta di persone che hanno consuetudine e dimestichezza con gli spostamenti non solo sul territorio nazionale, senza che i legami familiari possano valere a costituire un freno, di fronte alla concreta possibilità di una limitazione di libertà destinata a durare per lungo tempo e, parimenti, di una condanna a pena assai elevata». Appare evidente che, in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, i giudici del riesame hanno compiuto una valutazione complessiva, riguardante indistintamente tutti i ricorrenti, senza individualizzare la prognosi di sussistenza dell'esigenza cautelare su ciascuno degli indagati. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata è viziata per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e deve essere perciò annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, che dovrà, quindi, rivalutare la sussistenza del pericolo di fuga con specifico riferimento alla posizione di CO AR. Ne consegue che nell'ipotesi in cui si reputasse che nei confronti del ricorrente non sussista un concreto ed attuale pericolo di fuga, non potrebbe trovare applicazione la deroga alla disciplina prevista dall'art. 291, comma 1 quater, cod. proc. pen. connessa a quel tipo di esigenza cautelare, da cui discenderebbe l'eventuale nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art.292, comma 3 bis, cod. proc. pen. 4. Analogamente per quanto riguarda il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul tema la Corte di Cassazione ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente.» (così Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv. 268977-01; conf. Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv. 271216-01). Anche con riferimento a siffatta esigenza cautelare la valutazione dei giudici cautelari deve essere necessariamente personalizzata, come, peraltro, si evince chiaramente dalla norma che fa espresso riferimento, come criterio da cui desumere il pericolo di reiterazione, alla ".... personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali...", ossia a elementi sintomatici propri di ciascun indagato. Tale presupposto non è riscontrabile nell'ordinanza impugnata in cui il Tribunale di Firenze ha svolto la prognosi di recidivanza con riguardo indistintamente a tutti i ricorrenti, senza, quindi, precisare la situazione di concreta e attuale pericolosità sociale di ogni singolo componente del gruppo criminale. Né possono evincersi specifici elementi sintomatici a 4 Il Pres ente carico del ricorrente nel resto dell'ordinanza impugnata, in quanto il AR aveva presentato ricorso per il riesame della misura custodiale solo con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza contestare la gravità indiziaria, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ha valutato la pregnanza e la peculiarità delle sue condotte illecite senza svolgere, però, un adeguato approfondimento sulla sua personalità criminale (si veda pag. 43 dell'ordinanza impugnata), elemento necessario da cui poter desumere un giudizio, seppure implicito, di pericolo di recidivanza. Anche il secondo motivo deve essere, perciò, accolto. 5. Per queste ragioni l'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. per svolgere un nuovo giudizio, secondo i principi di diritto che sono stati espressi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale presentate in data 8 maggio 2025 dall'avv. ANGELO BIANCO, difensore di RC AR, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21907 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, con ordinanza del 11 febbraio 2025, rigettava le richieste di riesame proposte tra gli altri da CO AR nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze in data 8 gennaio 2025 nei confronti di più indagati, confermando nei confronti del AR, che non aveva contestato la gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. 2. Avverso la suddetta decisione, CO AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per cui eccepisce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 272, 274 e 291, comma 1, quater, cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata. In particolare, con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di fuga deduce che il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza senza che, in realtà, siano state indicate condotte tipiche che evidenzino in concreto tale pericolo, ed anzi emergendo che gli indagati non si erano mai allontanati dal territorio dello Stato ed i loro movimenti erano stati sempre monitorati dagli investigatori, tramite la geolocalizzazione delle loro utenze telefoniche. In altri termini, il concreto pericolo di fuga non sussisterebbe e comunque la motivazione resa dai giudici del riesame sarebbe del tutto deficitaria, con la conseguenza che l'ordinanza sarebbe nulla anche per il mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1 quater cod. proc. pen., considerato che non vi sarebbero altre ipotesi derogatorie di tale disciplina, dato che già il G.I.P. aveva escluso sia il pericolo di inquinamento probatorio sia l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Con riguardo, poi, all'esigenza cautelare di cui 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta, inoltre, che entrambe le ordinanze cautelari non avrebbero evidenziato elementi specifici che inducano a ritenere altamente probabile e, quindi, attuale il rischio che l'indagato, se rimesso in libertà, possa reiterare analoghe condotte delittuose, anche alla luce delle mutate condizioni oggettive e soggettive dei componenti della compagine sottoposta ad indagine. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di verificare se l'esigenza di cui all'art. 274, lett. C) cod. proc. pen. ancora sussistita e se la stessa possa essere tutelata con misure cautelari meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti, con il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso contesta la sussistenza di tutte e due le tipologie di esigenze cautelari individuate dai giudici cautelari, sia, quindi, il pericolo di fuga sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Va premesso, tuttavia, che la dedotta violazione dell'art. 291, comma 1 quater, cod. proc. 2 pen., è connessa, nel caso di specie, solo all'eventuale insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, poiché tale norma esclude l'interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc.pen., mentre per le esigenze di cui alla lett. c) la deroga alla disciplina del citato art. 291, comma 1 quater, riguarda solo i casi in cui il pericolo di reiterazione è riferito ad alcuni specifici delitti che pacificamente non ricorrono nel procedimento nei confronti di CO AR. 3. Quanto all'eccezione circa l'insussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., giova ricordare che la Suprema Corte, in più occasioni, ha individuato i criteri da cui desumere l'esistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, affermando che: «In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art.274, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi». (così Sez.5, n.7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv.267135-01; conf. tra le altre Sez.6, n.48103 del 27/09/2018, Rv.274220-01). Ed ancora, in altra decisione (così Sez.6, n.16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01), ha, altresì, precisato che «In tema di misure cautelari, l'attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all'art.274 comma 1 lett.b), cod. proc. pen., deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nella quale l'esistenza del pericolo di fuga dell'indagato era stata affermata sulla base della generica esistenza di solidi e ramificati contatti con l'estero, desunti dall'elevato numero di telefonate da e verso l'estero)». Il dato imprescindibile e comune a tutte le decisioni della Corte consiste nel fatto che la valutazione prognostica sul concreto e attuale pericolo di fuga deve essere individualizzata, ossia specifica sul singolo indagato, giungendo fino a poter valutare "...la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga", elementi che non possono non essere relativi al singolo indagato. Tale regola, che si intende ribadire, trova applicazione anche nel caso di soggetti indagati in concorso con altri o che rispondano di reati associativi, in quanto l'esigenza cautelare di cui all'art.274 comma 1, lett.b), cod. proc. pen. prescinde dalla natura del reato per cui si procede. Nel caso di specie, si evidenzia che il ricorso per il riesame avverso la misura cautelare disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze era stato proposto da sei indagati, compreso CO AR. Il Tribunale di Firenze, sull'eccezione relativa al pericolo di fuga, dedotta da tutti gli indagati, ha affermato unicamente 3 g-11J4 «....che un rischio concreto possa desumersi dalla enorme disponibilità di denaro che le indagini hanno dimostrato in capo agli indagati: si tratta di persone che hanno consuetudine e dimestichezza con gli spostamenti non solo sul territorio nazionale, senza che i legami familiari possano valere a costituire un freno, di fronte alla concreta possibilità di una limitazione di libertà destinata a durare per lungo tempo e, parimenti, di una condanna a pena assai elevata». Appare evidente che, in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, i giudici del riesame hanno compiuto una valutazione complessiva, riguardante indistintamente tutti i ricorrenti, senza individualizzare la prognosi di sussistenza dell'esigenza cautelare su ciascuno degli indagati. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata è viziata per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e deve essere perciò annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, che dovrà, quindi, rivalutare la sussistenza del pericolo di fuga con specifico riferimento alla posizione di CO AR. Ne consegue che nell'ipotesi in cui si reputasse che nei confronti del ricorrente non sussista un concreto ed attuale pericolo di fuga, non potrebbe trovare applicazione la deroga alla disciplina prevista dall'art. 291, comma 1 quater, cod. proc. pen. connessa a quel tipo di esigenza cautelare, da cui discenderebbe l'eventuale nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art.292, comma 3 bis, cod. proc. pen. 4. Analogamente per quanto riguarda il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul tema la Corte di Cassazione ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente.» (così Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv. 268977-01; conf. Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv. 271216-01). Anche con riferimento a siffatta esigenza cautelare la valutazione dei giudici cautelari deve essere necessariamente personalizzata, come, peraltro, si evince chiaramente dalla norma che fa espresso riferimento, come criterio da cui desumere il pericolo di reiterazione, alla ".... personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali...", ossia a elementi sintomatici propri di ciascun indagato. Tale presupposto non è riscontrabile nell'ordinanza impugnata in cui il Tribunale di Firenze ha svolto la prognosi di recidivanza con riguardo indistintamente a tutti i ricorrenti, senza, quindi, precisare la situazione di concreta e attuale pericolosità sociale di ogni singolo componente del gruppo criminale. Né possono evincersi specifici elementi sintomatici a 4 Il Pres ente carico del ricorrente nel resto dell'ordinanza impugnata, in quanto il AR aveva presentato ricorso per il riesame della misura custodiale solo con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza contestare la gravità indiziaria, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ha valutato la pregnanza e la peculiarità delle sue condotte illecite senza svolgere, però, un adeguato approfondimento sulla sua personalità criminale (si veda pag. 43 dell'ordinanza impugnata), elemento necessario da cui poter desumere un giudizio, seppure implicito, di pericolo di recidivanza. Anche il secondo motivo deve essere, perciò, accolto. 5. Per queste ragioni l'ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. per svolgere un nuovo giudizio, secondo i principi di diritto che sono stati espressi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore