Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 15-5-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1197/2023, alla quale sono riunite le cause nn. 3910/2023,
3913/2023, 3954/2023, 3986/2023
TRA in persona del legale rapp. p. t., Parte_1 Pt_2
(30-3-1977), (7-4-1989), (26-
[...] Parte_3 Parte_4
1-1982), (1-12-1981), rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Parte_5
Matrone, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliana Cavalcanti, Del CP_1
Sordo Roberta e Anna Oliva, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 3-3-2023, la sponeva che con verbale Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 2022007277 del 01.02.2023, notificato in pari
CP_ data a mezzo posta elettronica certificata, il servizio ispettivo dell' di Napoli, nelle persone dei funzionari di vigilanza , , ed Parte_6 Persona_1 Persona_2
. Il predetto personale ispettivo contestava l'insussistenza dei rapporti Persona_3
di lavoro subordinato, denunciati in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, in riferimento ai quali, a seguito dell'ispezione effettuata in data 22.09.2022 ed alle informazioni assunte, non sarebbe “emerso alcun oggettivo riscontro in merito alla veridicità del loro rapporto di lavoro”, in riferimento ai seguenti lavoratori:
A in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Persona_4
B in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_2
C in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_3
C in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_7
E in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_8
G in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_9
G in riferimento all'anno scolastico 2022/23; CP_3
I in riferimento all'anno scolastico 2022/23; CP_4
L in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_4
N in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Controparte_5
N in riferimento all'anno scolastico 2022/23; CP_6
P in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Controparte_7
R in riferimento all'anno scolastico 2022/23; CP_8
S , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_10
V in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_11
A , in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Parte_12
A in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Parte_13
A in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Parte_14
C in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_9
D , in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Parte_5
in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_10
S in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_11
S in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_12
T in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_13
V , in riferimento all'anno scolastico 2021/22. Controparte_14
L'accertamento in parola si concludeva, pertanto, con il disconoscimento della validità dei rapporti di lavoro di cui innanzi alle dipendenze della ditta ricorrente ed il contestuale invito alle competenti articolazioni dell' , affinchè le stesse procedessero, CP_1
consequenzialmente, a verificare l'avvenuto disconoscimento effettuato, ad annullare i flussi Uniemens trasmessi dalla scuola de qua, alla redazione ed alla notifica dei provvedimenti di annullamento della contribuzione a tutti i soggetti interessati, al recupero delle prestazioni assistenziali eventualmente richieste dagli stessi.
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva che tutti i lavoratori indicati nel verbale di accertamento hanno prestato attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, ed indicava per ciascuno periodo di lavoro, inquadramento, mansioni, orario di lavoro, nonché retribuzione come da prospetti paga prodotti. Concludeva chiedendo al Giudice adito: “1. accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento da parte di , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in Persona_4 Parte_2
riferimento all'anno scolastico 2022/23; in riferimento all'anno Parte_3
scolastico 2022/23; , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Controparte_2
, in riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in riferimento Parte_7 Parte_8
all'anno scolastico 2022/23; , in riferimento all'anno scolastico Parte_9
2022/23; , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in CP_3 CP_4
riferimento all'anno scolastico 2022/23; in riferimento all'anno Parte_4
scolastico 2022/23; , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Controparte_5
, in riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in CP_6 Controparte_7
riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in riferimento all'anno scolastico CP_8
2022/23; , in riferimento all'anno scolastico 2022/23; Parte_10 Parte_11
, in riferimento all'anno scolastico 2022/23; , in riferimento
[...] Parte_12
all'anno scolastico 2021/22; , in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Parte_13
, in riferimento all'anno scolastico 2021/22; , in riferimento Parte_14 Controparte_9
all'anno scolastico 2021/22; in riferimento all'anno scolastico Parte_5
2021/22; , in riferimento all'anno scolastico 2021/22; Controparte_10 CP_11
in riferimento all'anno scolastico 2021/22; , in riferimento
[...] Controparte_12
all'anno scolastico 2021/22; , in riferimento all'anno scolastico Controparte_13
2021/22; , in riferimento all'anno scolastico 2021/22; alle Controparte_14
dipendenze della come esposto in premessa, ritenendo Parte_1
consequenzialmente valida la contribuzione versata;
2. annullare, per l'effetto, il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
3. ordinare, di conseguenza, il riaccredito dei contributi cancellati dall' CP_1
Con memoria depositata in data 15-1-2024 si costituiva in giudizio l' , evidenziando CP_1
che con il verbale di accertamento redatto in data 1.02.2023 gli ispettori hanno accertato una serie di irregolarità in relazione all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dopo aver esaminato e confrontato
Contr le denunce contributive inviate dalla società a mezzo Flussi Uniemens, il le comunicazioni obbligatorie , il registro delle presenze, nonché le dichiarazioni Pt_15
rese dai lavoratori trovati sulla sede di lavoro al momento della verifica ispettiva.
In sintesi, l'ispezione ha consentito di accertare che: 1) il personale amministrativo risulta assunto per poche ore settimanali;
2) non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa;
3) sono stati forniti elenchi dei dipendenti per gli anni 2021-2022 e 2022-2023 non contemplanti molti lavoratori pure indicati tra i dipendenti;
4) è stato riscontrato un elevatissimo numero di personale amministrativo che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza;
5) i lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, limitandosi ad indicare compiti generici;
6) nessuno ha saputo riferire con certezza i nominativi degli altri colleghi.
Tutto ciò ha portato a considerare la non genuinità dei rapporti di lavoro di n. 26 dipendenti di cui all'elenco allegato al verbale.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Successivamente, in data 11, 12 e 13 luglio 2023, , Parte_2 Parte_3
, , con distinti ricorsi
[...] Parte_4 Parte_5
depositati innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, premesso di essere dipendenti della con le mansioni, Parte_1
l'inquadramento, gli orari e la paga, indicati in ciascuno dei ricorsi, esponevano di aver verificato che non erano stati accreditati i contributi per i rispettivi periodi lavorativi.
Chiedevano all'adito Giudice di accertare e dichiarare, per ciascuno di loro, l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi indicati alle dipendenze della Training & Job Coop., ed ordinare, consequenzialmente, all di procedere CP_1
all'accredito dei contributi previdenziali in loro favore.
Si costituiva l' contestando le argomentazioni avverse, richiamando il verbale di CP_1
accertamento del 1-2-2023, e chiedendo il rigetto dei ricorsi perché infondati.
Il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli per connessione oggettiva.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa veniva rinviata al 15-5-2025 con trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.. In tale data, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi appaiono infondati e non meritano accoglimento.
Il verbale ispettivo redatto dall' è corredato da documentazione e dalle dichiarazioni CP_1
assunte dagli ispettori verbalizzanti.
Dal confronto fra le dichiarazioni acquisite, le denunce contributive inviate dalla società
a mezzo Flussi Uniemens, il LUL, le comunicazioni obbligatorie , il controllo Pt_15
del registro delle presenze, sono emerse chiare discordanze e contraddizioni in merito alla veridicità dei rapporti di lavoro di numerosi collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi. Nel verbale ispettivo sono analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, nonché dal contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori e dal Presidente e dall'Amministratore della cooperativa, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Ritiene il Giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso.
I testi escussi in corso di causa non hanno rilasciato deposizioni tali da convincere dell'esistenza dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Il teste , escusso all'udienza del 19.09.2024, riferiva: “non sono mai Testimone_1
stato dipendente della società ricorrente ma sono consulente del lavoro della stessa da quando è sorta la cooperativa circa quattro, cinque anni fa... quando la società ricorrente
è stata oggetto di ispezione da parte dell' ho inviato telematicamente la modulistica CP_1
richiesta dagli ispettori e ho fatto anche richiesta di colloquio con gli stessi ma non mi è stato concesso... negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la società ricorrente annoverava circa 90 dipendenti nelle varie qualifiche. La società svolge attività di scuola superiore ed in particolare istituto professionale e tecnico. Le varie specializzazioni si adattavano alle richieste degli utenti. Non so quante sezioni e quante classi avesse in tutto la società... se ben ricordo tra i dipendenti una quindicina erano collaboratori scolastici, una decina erano impiegati amministrativi e tutto il resto erano docenti... i collaboratori scolastici svolgevano un part-time articolato in sei ore settimanali da svolgersi tutte in un unico giorno alla settimana. Gli impiegati, alcuni lavoravano full- time, nel numero di uno o due, e gli altri avevano un part-time che andava da un minimo di tre o quattro ore giornaliere dal lunedì al venerdì ad un massimo di venti ore settimanali. L'orario di lavoro dei docenti era molto flessibile perché si adattava alle esigenze delle classi. Ricordo che veniva modificato quasi ogni settimana... a volte è capitato che anche l'orario di lavoro dei collaboratori scolastici subisse modifiche da una settimana all'altra... la scuola gestita dalla società ricorrente occupa tutto il secondo piano di un edificio. Entrando sulla destra vi sono gli uffici amministrativi, in tutto cinque stanze delimitate da vetrate, poi sulla sinistra vi è il corridoio che porta alle aule, circa una decina di aule. Nello stesso corridoio, ma prima delle aule, vi sono i laboratori tecnici.” Il teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche, senza scendere nella specificità Tes_1
dei vari rapporti di lavoro in essere. Egli, del resto, essendo il consulente del lavoro della
Training & Job coop. a r.l., e non frequentando assiduamente i luoghi dove si svolge l'attività della cooperativa, si limita a riferire le circostanze e i dati indicati dall'amministrazione della cooperativa stessa.
Analogamente il teste , escusso all'udienza del 14.11.2024, esponeva: Testimone_2
“... ho lavorato e lavoro ancora per la con mansioni di Parte_16
docente di informatica ed in particolare di docenza di laboratorio di informatica... ho cominciato a lavorare per la predetta società nel 2021 sempre con singoli contratti stipulati all'inizio dell'anno scolastico, e così fino ad oggi... Nel contratto volta per volta sono indicate le classi per le quali devo svolgere la mia attività di docenza e le ore da dedicare a ciascuna classe. Indicativamente nel primo contratto che ho stipulato erano previste quattro/sei ore settimanali su più classi mentre adesso il mio contratto prevede dodici/quattordici ore settimanali sempre su più classi.... Ricordo di aver visto lavorare come collaboratrice scolastica la signora Ricordo che anche i signori Parte_4
e erano collaboratori scolastici negli anni in cui Parte_3 Parte_2 anch'io ho lavorato per la ma con loro non ho mai avuto Parte_17
alcun contatto. Quanto al signor ricordo che era assistente Parte_5
amministrativo e qualche volta mi ci fermavo a parlare. Preciso che non ricordo se
sia stato un collaboratore scolastico o un assistente amministrativo...” Parte_3
Il teste si è limitato ad indicare dei nomi, qualificandoli come dipendenti della Tes_2
cooperativa, ma non ha saputo dire nulla in ordine agli elementi qualificanti la subordinazione: da chi sono stati assunti? Esattamente quali mansioni svolgevano? Chi controllava la regolarità e la correttezza della loro prestazione lavorativa? A chi i lavoratori dovevano chiedere il permesso di assentarsi o giustificare le loro assenze? Con quale cadenza percepivano la retribuzione? A quanto ammontava?
Allo stesso modo, il teste , escusso all'udienza del 14.11.2024, esponeva: Testimone_3
“... ho lavorato per la predetta società da Marzo 2022 con mansioni di impiegata amministrativa. Lavoro con un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Inizialmente ho avuto un orario lavorativo limitato a diciotto ore settimanali suddivise in tre giorni in quanto avevo figli piccoli. Dal 30 agosto 2024 sto svolgendo un orario lavorativo di sei ore giornaliere su cinque giorni alla settimana... la signora Pt_2
era come me impiegata amministrativa ma, se non erro, non lavora più per la
[...] dalla fine dell'a.s. 2021/2022. In quell'anno scolastico Parte_17 veniva a lavorare soltanto un giorno alla settimana svolgendo un orario di sei ore... quanto al signor ricordo che ha lavorato per la predetta società ma Parte_3
non so dire fino a quando, né che lavoro facesse perché l'ho incontrato pochissime volte... quanto alla signora posso dire che era collaboratrice scolastica, ricordo Parte_4
che ha lavorato nel primo anno scolastico in cui io ero presente presso la società ma non ricordo altro, non avendola incontrata spesso... il signor era Parte_5
impiegato amministrativo ed ha lavorato, se ben ricordo, nell'a.s. 2021/2022. Mi sembra di ricordare che fosse presente un solo giorno alla settimana per sei ore;
io qualche volta mi sono interfacciata con lui... ricordo che nel settembre 2022 sono venuti presso la degli ispettori che mi hanno interrogata e ai quali ho Parte_16 rilasciato delle dichiarazioni sottoscritte”.
La teste ha rilasciato dichiarazione ancora più generiche e lacunose, non Tes_3
ricordando neanche i periodi di tempo in cui ha visto presenti presso la cooperativa i lavoratori menzionati.
Quanto al teste , escusso il 19-9-2024, lo stesso ha dichiarato: Testimone_4
“… sono stato dipendente della società ricorrente negli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, mentre per l'anno scolastico 2023/2024 ho lavorato soltanto il mese di settembre. ADR: le mie mansioni erano di docente di sala. Insegnavo nell'ambito dell'istituto alberghiero e mi occupavo sia dell'insegnamento teorico che dell'insegnamento pratico relativo nell'ambito della ristorazione e dell'hotellerie.
ADR: ricordo che lavoravo per due giorni alla settimana per due ore al giorno. Non ricordo se ho lavorato sempre nella stessa classe o in più classi.
ADR: poiché frequentavo l'istituto soltanto nelle ore di insegnamento non ricordo i nomi dei collaboratori scolastici in servizio all'epoca.
ADR: come impiegati amministrativi ricordo e Non Persona_5 Persona_6
ricordo di aver visto altri impiegati amministrativi. Quanto ai collaboratori scolastici ricordo che recandomi alla scuola per due giorni alla settimana poteva capitare che da un giorno all'altro fossero persone differenti. Tuttavia non ricordo i loro nomi …”
Il teste ha quindi dichiarato di non ricordare chi fossero i collaboratori scolastici, Tes_4
e di non aver visto altri impiegati amministrativi oltre e Persona_5 Per_6
[...]
All'udienza del 19-9-2024 è stato escusso anche l'Ispettore , uno CP_1 Persona_1 dei quattro ispettori che hanno svolto l'ispezione sulla TRAINING & JOB Cooperativa
S.r.l., il quale ha dichiarato: “… ADR: insieme agli altri colleghi ispettori effettuammo due accessi in due date diverse, una nel mese di settembre e una nel mese di ottobre 2022.
Verificammo l'elenco di tutti coloro che risultavano essere stati assunti dalla scuola e verificammo quali di questi dipendenti erano effettivamente presenti nei giorni del nostro accesso. Interrogammo i lavoratori presenti, le cui dichiarazioni sono tutte agli atti, e constatammo alcune anomalie. Per esempio, delle contraddizioni tra i lavoratori che sostenevano di lavorare in un determinato turno ma non conoscevano altri lavoratori che avevano dichiarato di avere lavorato nello stesso turno. Alcuni dei lavoratori che figuravano nella lista dei dipendenti non li abbiamo proprio incontrati, come del resto alcuni lavoratori che ci risultavano essere in forza all'azienda ma non risultavano nel registro della scuola …”
In conclusione, la prova espletata non ha evidenziato alcun elemento che provasse l'esistenza della subordinazione nei rapporti di lavoro per cui è causa.
Le domande proposte nei ricorsi non possono dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:
a) rigetta i ricorsi;
b) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell' , ed in CP_1
particolare condanna la Training & Job Coop. a r.l., in pers. del l. r. p. t., al pagamento di euro 5000,00, e ciascuno degli altri ricorrenti al pagamento della somma di euro 1200,00, in tutti casi oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 15-5-2025.
IL G.L.
Dott. Flora Scelza