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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1013/2021 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Massarenti n. 402, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Angelucci del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via De' Marchi n. 4/2;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato ad [...] lo [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(BO) in via Manzoni n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tamburin del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza dei Tribunali n. 6;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale n. 20653/2020 del 26.11.2020 del Tribunale di
Bologna, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli) - opposizione a decreto ingiuntivo;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 22 ottobre 2024, l'appellante così precisava le Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza n. 20653/2020 - R.G. n.
1865/2019, pubblicata il 26/11/2020, emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott.ssa Mariangela
Gentile, non notificata, e, previo ogni più ampio accertamento e/o declaratoria, presupposta e/o connessa, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado, che si riportano in appresso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, - rigettare tutte le domande ed eccezioni tutte svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6401/2018 - R.G.
15959/2018 del Tribunale di Bologna, se del caso revocando il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del predetto provvedimento monitorio adottato il 25/07/2019, pubblicato il
20/08/2019; in subordine, - condannare il Sig. al pagamento in favore della Dott.ssa CP_1
di quella diversa o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà Parte_1
ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria delle spese e compensi di lite. Con condanna a carico del Sig.
alla ripetizione delle somme tutte a quest'ultimo eventualmente versate dalla Dott.ssa CP_1
in ottemperanza del provvedimento gravato, oltre interessi. Con vittoria di spese e Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio. In subordine, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente gravame, compensare le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”; l'appellato
[...]
così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Bologna, ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ss. cpc.; Nel merito: 2) Respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
3) Accogliere la spiegata domanda per risarcimento del danno da lite temeraria e condannare l'appellante, al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c. per le somme che saranno ritenute di giustizia e comunque da liquidarsi in via equitativa;
IN
OGNI CASO: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 ex D.M. 55/2014, più IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 01.02.2019, il Sig. CP_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6401/2018 emesso dal Tribunale
2 di Bologna il 29.11.2018 in favore di , sua ex moglie nonché madre del figlio minore Parte_1
per la somma complessiva di euro 7.320,54 asseritamente dovuta a titolo di rimborso del 50% delle Per_1
spese straordinarie sostenute in favore del figlio, in forza delle condizioni di separazione concordate tra i coniugi e omologate con decreto del Tribunale di Bologna il 20.05.2008 (ove si prevedeva, per quanto qui di rilievo, che il Sig. dovesse contribuire nella misura della metà al pagamento delle spese straordinarie CP_1
da sostenersi per il figlio) e ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti resa dal Presidente delegato del Tribunale di Bologna il 14.04.2014 in forza della quale era posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio, previamente concordate e documentate, ricomprendendo a titolo esemplificativo quelle mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e per vacanze.
L'attore faceva rilevare in primo luogo che talune spese straordinarie, quale quella per cure odontoiatriche di cui alla fattura n. 306/2016 e quella per lezioni di materie umanistiche dello 04.05.2016, erano già state da lui saldate con bonifico bancario. Contestava poi in modo deciso che talune spese straordinarie fossero state previamente concordate tra i genitori e quindi riconosciute e condivise dal padre quali, ad esempio, quelle per due computer acquistati dalla per il figlio in soli cinque mesi e per un telefono cellulare. Deduceva Pt_1 inoltre che alla somma eventualmente dovuta alla madre avrebbe dovuto essere detratto l'importo complessivo di euro 2.436,47 pari al 50% delle somme erogate mensilmente dall'INPS al figlio minore (al quale Per_1
veniva diagnosticato “disturbo specifico dell'apprendimento con deficit di attenzione ed iperattività”), da destinarsi alle esigenze del bambino e, in via prioritaria, alle spese mediche, come stabilito con ordinanza del
28.10.2015 del Tribunale di Bologna, e che numerose fatture non potevano rientrare nelle spese del minore in quanto recanti l'intestazione alla madre la quale, libero professionista, avrà “scaricato” l'IVA.
L'opponente chiedeva dunque in via preliminare sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza delle ragioni creditorie avanzate da
, dichiarare la nullità e/o comunque l'erroneità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. Parte_1
6401/2018 emesso dal Tribunale di Bologna per somme non dovute, con conseguente sua revoca, in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice indichi come dovute le spese straordinarie contestate, in particolare le spese per le quali si deve scorporare l'IVA, previa revoca del decreto opposto, condannare l'attore al pagamento delle spese straordinarie ritenute di giustizia e indicate nella minore somma di euro 1.075,75 o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Si costituiva la Sig.ra la quale contestava tutte le eccezioni e domande svolte dall'opponente Parte_1
chiedendone il rigetto in quanto generiche e del tutto infondate. Più specificamente, rilevava in primo luogo di avere regolarmente detratto dalle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo gli acconti versati dal e che, quanto alla indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore del figlio minore in CP_1
3 considerazione della riconosciuta invalidità, giusta il contenuto del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 02.08.2018 “la pensione percepita dal minore” doveva essere ricompresa nelle “entrate patrimoniali che possono giustamente fare parte della gestione ordinaria” e deve essere versata in un libretto di deposito intestato al minore, con la logica conseguenza che le somme in questione non sono nella libera disponibilità dei genitori. Evidenziava poi come, fermo restando che le spese straordinarie per cui è causa non erano da concordare tra i genitori in quanto sostenute nell'interesse del figlio, in relazione a tutti gli esborsi oggetto del decreto ingiuntivo era stato previamente richiesto, tramite lettera raccomandata, il consenso al Sig. il CP_1
quale non aveva mai espresso alcun circostanziato dissenso circa le spese in questione, con la conseguenza che gli stessi dovevano intendersi tacitamente approvati;
inoltre, tutte le spese indicate ai doc. n. 4 e 5 del procedimento monitorio erano integralmente dovute in quanto comprese tra quelle indicate dalla Corte di
Appello di Bologna con provvedimento reso il 24.10.2014 all'esito del giudizio di reclamo. La Pt_1
deduceva altresì, quanto ai documenti di spesa intestati a sé medesima, che per tali spese era stato preventivamente richiesto il consenso al padre trattandosi di esborsi da sostenere nell'esclusivo interesse del minore, e osservava come secondo uniforme orientamento giurisprudenziale non sia configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, per trattarsi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La convenuta domandava quindi, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, in via preliminare respingere tutte le domande ed eccezioni svolte ex adverso con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata condannare al pagamento CP_1
in favore di di quella diversa o minore somma accertata in corso di causa, il tutto con favore Parte_1
delle spese e compensi di lite.
Sospesa con ordinanza del 25.07.2019 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita, oltre che documentalmente, con l'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta-opposta e con l'escussione di tre testi. All'esito, all'udienza allo scopo fissata, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale, ritenuta la mancanza di dimostrazione da parte di di avere previamente concordato con le spese extra assegno sostenute per il Parte_1 CP_1
figlio, non apparendo sufficienti a tal fine né la copiosa corrispondenza intercorsa tra i genitori, né le prove orali assunte in corso di causa, rilevato altresì come la quasi totalità dei documenti fiscali allegati non fosse intestata al figlio accoglieva l'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e Per_1 condanna della alla refusione delle spese di lite, da versare allo Stato, stante l'ammissione del Pt_1 CP_1
al gratuito patrocinio.
4 2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 24.05.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite, articolando all'uopo tre motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante si duole della ritenuta necessità da parte del Giudice di prime cure di previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli e dunque di una erronea applicazione e/o interpretazione di norme di diritto, di una omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, nonché di una omessa e comunque non corretta valutazione del materiale probatorio decisivo ai fini del giudizio. Secondo la prospettazione difensiva della tutte le spese indicate nei docc. n. 4 e n. 5 del Pt_1 procedimento monitorio sono state effettuate dalla madre nell'esclusivo interesse del figlio minore: trattasi in particolare di ripetizioni post-scuola, di spese mediche, di pagamento di retta scolastica, di spese per cancelleria e inerenti l'attività scolastica e post scolastica e di spese per abbonamento autobus, in relazione alle quali mai il ha eccepito alcunché. Peraltro, in difformità da quanto scritto e ritenuto dal giudice del CP_1
provvedimento impugnato circa la mancanza di accordo tra i genitori, è sufficiente richiamare il contenuto della missiva recante la data del 26.02.2017 con la quale il Sig. riconosce espressamente come dovute CP_1 le spese relative a “1)scuola salesiani;
2) maestri anche se non sono stati concordati;
3) abbonamento ATC;
4) farmaci con codice fiscale bimbo e ricetta medica;
5) lampada grafica;
6) cancelleria per scuola - colori per scuola grafica”, spese straordinarie, queste, azionate in via monitoria dalla madre. Ne discende che, essendosi formato l'accordo su tali spese straordinarie e comunque essendovi un espresso riconoscimento di debenza delle stesse da parte del Sig. , risulta non corretta o comunque irrilevante l'affermazione contenuta CP_1
nella sentenza impugnata in ordine alla necessità del previo accordo tra i genitori. Con il secondo motivo di appello, la Sig.ra censura la motivazione della pronuncia del Tribunale di Bologna in ordine alla Pt_1
asserita intestazione della quasi totalità dei documenti fiscali alla madre, per sua erroneità o comunque incompletezza, atteso che, a ben guardare, solo quattro di essi sono intestati alla madre e comunque, a prescindere dalla formale intestazione, tali fatture si riferiscono senza dubbio a beni acquistati per il figlio. Da ultimo, l'appellante si lamenta della condanna alle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, atteso che,
a tutto volere concedere, le stesse avrebbero dovuto essere compensate, non essendovi dubbio alcuno circa il fatto che le spese siano state effettuate dalla nell'esclusivo interesse del figlio. Pt_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in accoglimento del proposto appello, previo ogni più Parte_1
ampio accertamento e/o declaratoria presupposta o connessa, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi:
• Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
6401/2018 - R.G. 15959/2018 del Tribunale di Bologna, se del caso revocando il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del predetto provvedimento monitorio adottato il 25.07.2019;
5 • In subordine, condannare al pagamento in favore di di quella diversa o minor CP_1 Parte_1
somma che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia, con vittoria delle spese e compensi di lite;
• Condannare il Sig. alla ripetizione delle somme tutte eventualmente versate a quest'ultimo dalla CP_1
Sig.ra in ottemperanza del provvedimento gravato, oltre interessi. Pt_1
• Il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in subordine, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente gravame, compensare le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2021, si è regolarmente costituito il Sig. CP_1
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, la sentenza impugnata ha infatti utilizzato argomenti coerenti e presenta adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico ed è basata su prove documentali, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano la materia.
Secondo il , l'appello di controparte risulta inammissibile anche ai sensi dell'art. 434 comma 1 c.p.c. CP_1
per non essere state indicate espressamente le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così di fatto impedendo al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini.
Quanto all'unico motivo di gravame, ne ha dedotto la totale infondatezza. Le spese straordinarie devono infatti essere previamente concordate tra i genitori e e debitamente documentate dal genitore che le CP_1 Pt_1
ha eseguite, il che, con tutta evidenza, non è avvenuto nel caso in esame. I documenti fiscali, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, non sono intestati al figlio.
Ne discende che sussistono i presupposti per disporre a carico dell'appellante il risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'appellato domanda quindi alla Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, di:
● in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
● nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
● accogliere la spiegata domanda per risarcimento del danno da lite temeraria e condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per le somme che saranno ritenute di giustizia e comunque da liquidarsi in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre ad oneri di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
6 4.- All'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 19.10.2021, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 28.11.2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Successivamente rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 22 ottobre 2024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ridotti per conclusionali e repliche.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non Parte_1 rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 434 c.p.c. - in realtà, essendo la disposizione normativa richiamata dal relativa al rito lavoro, l'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante CP_1
non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo), non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità), la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez. VI-III ord.
17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n.
1932). Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente causa e dunque declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta.
6.- Passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello, concernente la necessità del preventivo accordo tra i genitori per le spese straordinarie, lo stesso risulta fondato. Ora, evidenzia e reputa il Tribunale di Bologna come non abbia idoneamente comprovato di avere previamente concordato con Parte_1 [...]
le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio delle quali ella ha successivamente CP_1 Per_1
richiesto il rimborso, mancando agli atti del giudizio una qualsivoglia documentazione che dimostri in modo specifico e puntuale l'avvenuta informativa scritta e preventiva da parte della Sig.ra nei confronti del Pt_1
Sig. in ordine sia alla tipologia delle spese straordinarie da sostenere per il figlio sia CP_1 Per_1 all'entità dei costi da affrontare e non avendo le testimonianze assunte in corso di causa fornito prova di alcun
7 specifico accordo preventivo tra le parti in ordine alle spese extra assegno. Deduce al riguardo l'appellante, da un lato, che nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per i figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori e, dall'altro che, tramite la missiva recante la data del 26.02.2017, il Sig. CP_1
riconosceva espressamente come dovute talune spese straordinarie sostenute per il figlio Per_1
Orbene, la questione rimessa alla valutazione di questa Corte merita un'attenta disamina in ragione del vasto materiale documentale depositato in atti da entrambe le parti, che parte appellante lamenta non essere stato adeguatamente valutato dal Giudice di prime cure, e dei provvedimenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare l'ordinanza emessa dal Presidente delegato in data 14.04.2014 nel giudizio di divorzio che poneva a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie da sostenersi per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate. Al riguardo, osserva il Collegio in primo luogo che il Sig. , con la lettera del 26.02.2017 (doc. n. 7 fascicolo CP_1 monitorio appellante), in riscontro alle richieste di rimborso della Sig.ra di spese riferite all'anno 2017 Pt_1
e inizio 2018, dichiara espressamente: “….Spese che riconosco e che sono state concordate anche se esagerate:
1) OL AL (prima rata;
seconda rata;
terza rata); 2) Maestri anche se non sono stati concordati;
3)
Abbonamento ATC;
4) farmaci con codice fiscale bimbo e ricetta medica;
5) Lampada grafica;
6) cancelleria per scuola - colori per scuola grafica….”. Appare evidente che da tale missiva può evincersi un espresso consenso dell'odierno appellato riguardo alle spese straordinarie relative alle rate della OL dei AL, ai maestri che impartiscono ripetizioni al figlio, ai costi dell'abbonamento ATC, alle spese per i farmaci e alle spese per la cancelleria e colori/materiale per la scuola grafica, che si sono protratte anche per i periodi successivi. Milita a favore di un simile ragionamento anche quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna dello 09.08.2017 circa le “Spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli” che comprendono: “a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa e dunque, a titolo esemplificativo: le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, ivi comprese le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
le spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività, ivi comprese le spese per l'acquisto delle relative attrezzature….”. Dalla documentazione tutta versata in atti e dalle allegazioni e deduzioni delle parti, risulta che le spese straordinarie relative alla retta e
8 mensa dell'Istituto scolastico alle lezioni private in talune materie impartite al minore (“maestri Per_2 anche se non sono stati concordati”), all'abbonamento autobus ATC, al dentista, visite mediche e farmaci, alla lampada grafica e spese di cancelleria e scolastiche varie (“colori per scuola grafica”) erano state previamente concordate e, comunque, relative a scelte già in precedenza condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità (vedasi, doc. n. 4, n. 5 e int. 4 fascicolo appellante). Osserva inoltre la Corte come trattasi di spese per le quali trova evidentemente applicazione il principio in più occasioni affermato dalla Suprema Corte secondo cui “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie….., trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità
e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Cass. civ. Sez. VI
02.03.2022, n. 6799; Cass. civ. n. 16175/2015; Cass. n. 5059/2021). Nella fattispecie che occupa, risulta che il dissenso per tali spese è stato formalizzato solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Valutazione in parte diversa deve essere svolta in riferimento all'acquisto di due diversi computer per il figlio nelle Per_1
date del 14.03.2018 e del 26.08.2018 (vedasi fatture n. 5 e n. 32 all'interno del doc. n. 5 fascicolo appellante).
Pur riconoscendo l'appellato che tali esborsi non concordati potrebbero rientrare nell'ambito delle spese utili all'apprendimento e allo sviluppo scolastico del figlio, pur avendo trovato conferma nelle deposizioni testimoniali la circostanza dell'acquisto di due computer per il figlio e tenuto conto che per il secondo computer di marca Apple vi è lo specifico suggerimento del Prof. non può non rilevarsi come si tratti di importi Pt_2
rilevanti, sostenuti a distanza di pochi mesi, non oggetto di specifico accordo tra i genitori e oggettivamente non proporzionati alle condizioni economico-reddituali del padre, allo stato privo di occupazione e ammesso al patrocinio a spese dello Stato in primo grado. Ne discende che la quota parte del primo computer, privo di specifica indicazione per le esigenze del minore, va detratta dal rimborso spettante alla madre per un importo pari ad euro 470,00 (940/2). Per quanto concerne il secondo motivo di appello circa l'intestazione dei documenti di spesa, anche questo merita sostanziale accoglimento. Ora, evidenzia la Corte come siano intestate all'appellante o all'azienda della stessa unicamente quattro fatture ovvero lo scontrino rilasciato da farmacia recante data 23.09.2017 (doc. 4 integrazione n. 47), fattura n. 4563 del 23.11.2017 emessa da “Nuovo
Programma Ufficio S.r.l.” priva di qualsivoglia indicazione circa gli oggetti acquistati (doc. 4 integrazione n.
39), fattura n. 4579 del 24.11.2017 emessa dalla predetta società (doc. 4 int. 41) recante la generica indicazione
“spese di cancelleria” e la fattura n. 3541 del 10.09.2017 emessa da GD - Gruppo Nordiconad per l'acquisto di colla, temperino, colori, gomma, quaderni e simili (doc. 4, n. 14). Devono quindi essere sottratti dal rimborso
9 dovuto alla gli importi relativi ai primi tre documenti sopra indicati, in quanto privi di specifica Pt_1
indicazione dei servizi o beni acquistati o non intestati al minore, per una somma complessiva pari ad euro
73,30.
L'appello merita dunque accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_1
condannato al pagamento a della somma di euro 6.777,24 oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto sino al saldo, e le spese liquidate nel procedimento monitorio in euro 510,00 per compensi ed euro
145,50 per esborsi, oltre oneri di legge e spese successive per registrazione, notifica e copie.
La limitata, parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Gli altri tre quarti sono posti a carico del quale parte CP_1
prevalentemente soccombente. Le spese si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella istruttoria e decisionale di primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di secondo grado).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, la stessa va rigettata stante l'esito del procedimento che ha visto il prevalentemente soccombente. In ogni caso, si rileva come sia noto CP_1
che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534;
Cass. civ. Sez.
6-3 ord. 18.11.2014, n. 24546) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Anche sulla base di tali principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda del Sig.
non può trovare accoglimento e va respinta. CP_1
Quanto alla domanda avanzata dalla di condanna dell'appellato alla restituzione delle somme Pt_1
eventualmente già versate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, tale richiesta non può essere accolta, stante la sua genericità, inammissibilità, posto che la condanna al pagamento delle spese processuali era disposta in favore dello Stato e non in favore del , e comunque l'assenza di qualsivoglia CP_1
indicazione e dimostrazione circa la somma in ipotesi corrisposta al Sig. . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 I - ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20653/2020 del 26.11.2020 proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA l'appellato Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 6.777,24 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo, e delle spese liquidate nel procedimento monitorio in € 510,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre ad oneri di legge e spese successive per notifica e copie;
II – COMPENSA nella misura di un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
III - CONDANNA l'appellato alla refusione, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, dei tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € Parte_1
2.540,25 per compenso professionale, e per il presente grado di appello in € 2.974,50 per compenso professionale, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
IV - RIGETTA la richiesta di condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
V – RIGETTA la domanda di restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
31.12.2024.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1013/2021 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Massarenti n. 402, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Angelucci del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via De' Marchi n. 4/2;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato ad [...] lo [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(BO) in via Manzoni n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tamburin del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza dei Tribunali n. 6;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale n. 20653/2020 del 26.11.2020 del Tribunale di
Bologna, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli) - opposizione a decreto ingiuntivo;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 22 ottobre 2024, l'appellante così precisava le Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza n. 20653/2020 - R.G. n.
1865/2019, pubblicata il 26/11/2020, emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott.ssa Mariangela
Gentile, non notificata, e, previo ogni più ampio accertamento e/o declaratoria, presupposta e/o connessa, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado, che si riportano in appresso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, - rigettare tutte le domande ed eccezioni tutte svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6401/2018 - R.G.
15959/2018 del Tribunale di Bologna, se del caso revocando il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del predetto provvedimento monitorio adottato il 25/07/2019, pubblicato il
20/08/2019; in subordine, - condannare il Sig. al pagamento in favore della Dott.ssa CP_1
di quella diversa o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà Parte_1
ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria delle spese e compensi di lite. Con condanna a carico del Sig.
alla ripetizione delle somme tutte a quest'ultimo eventualmente versate dalla Dott.ssa CP_1
in ottemperanza del provvedimento gravato, oltre interessi. Con vittoria di spese e Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio. In subordine, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente gravame, compensare le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”; l'appellato
[...]
così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Bologna, ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ss. cpc.; Nel merito: 2) Respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
3) Accogliere la spiegata domanda per risarcimento del danno da lite temeraria e condannare l'appellante, al risarcimento del danno ex art.
96 c.p.c. per le somme che saranno ritenute di giustizia e comunque da liquidarsi in via equitativa;
IN
OGNI CASO: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 ex D.M. 55/2014, più IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 01.02.2019, il Sig. CP_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6401/2018 emesso dal Tribunale
2 di Bologna il 29.11.2018 in favore di , sua ex moglie nonché madre del figlio minore Parte_1
per la somma complessiva di euro 7.320,54 asseritamente dovuta a titolo di rimborso del 50% delle Per_1
spese straordinarie sostenute in favore del figlio, in forza delle condizioni di separazione concordate tra i coniugi e omologate con decreto del Tribunale di Bologna il 20.05.2008 (ove si prevedeva, per quanto qui di rilievo, che il Sig. dovesse contribuire nella misura della metà al pagamento delle spese straordinarie CP_1
da sostenersi per il figlio) e ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti resa dal Presidente delegato del Tribunale di Bologna il 14.04.2014 in forza della quale era posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio, previamente concordate e documentate, ricomprendendo a titolo esemplificativo quelle mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e per vacanze.
L'attore faceva rilevare in primo luogo che talune spese straordinarie, quale quella per cure odontoiatriche di cui alla fattura n. 306/2016 e quella per lezioni di materie umanistiche dello 04.05.2016, erano già state da lui saldate con bonifico bancario. Contestava poi in modo deciso che talune spese straordinarie fossero state previamente concordate tra i genitori e quindi riconosciute e condivise dal padre quali, ad esempio, quelle per due computer acquistati dalla per il figlio in soli cinque mesi e per un telefono cellulare. Deduceva Pt_1 inoltre che alla somma eventualmente dovuta alla madre avrebbe dovuto essere detratto l'importo complessivo di euro 2.436,47 pari al 50% delle somme erogate mensilmente dall'INPS al figlio minore (al quale Per_1
veniva diagnosticato “disturbo specifico dell'apprendimento con deficit di attenzione ed iperattività”), da destinarsi alle esigenze del bambino e, in via prioritaria, alle spese mediche, come stabilito con ordinanza del
28.10.2015 del Tribunale di Bologna, e che numerose fatture non potevano rientrare nelle spese del minore in quanto recanti l'intestazione alla madre la quale, libero professionista, avrà “scaricato” l'IVA.
L'opponente chiedeva dunque in via preliminare sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza delle ragioni creditorie avanzate da
, dichiarare la nullità e/o comunque l'erroneità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. Parte_1
6401/2018 emesso dal Tribunale di Bologna per somme non dovute, con conseguente sua revoca, in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice indichi come dovute le spese straordinarie contestate, in particolare le spese per le quali si deve scorporare l'IVA, previa revoca del decreto opposto, condannare l'attore al pagamento delle spese straordinarie ritenute di giustizia e indicate nella minore somma di euro 1.075,75 o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Si costituiva la Sig.ra la quale contestava tutte le eccezioni e domande svolte dall'opponente Parte_1
chiedendone il rigetto in quanto generiche e del tutto infondate. Più specificamente, rilevava in primo luogo di avere regolarmente detratto dalle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo gli acconti versati dal e che, quanto alla indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore del figlio minore in CP_1
3 considerazione della riconosciuta invalidità, giusta il contenuto del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 02.08.2018 “la pensione percepita dal minore” doveva essere ricompresa nelle “entrate patrimoniali che possono giustamente fare parte della gestione ordinaria” e deve essere versata in un libretto di deposito intestato al minore, con la logica conseguenza che le somme in questione non sono nella libera disponibilità dei genitori. Evidenziava poi come, fermo restando che le spese straordinarie per cui è causa non erano da concordare tra i genitori in quanto sostenute nell'interesse del figlio, in relazione a tutti gli esborsi oggetto del decreto ingiuntivo era stato previamente richiesto, tramite lettera raccomandata, il consenso al Sig. il CP_1
quale non aveva mai espresso alcun circostanziato dissenso circa le spese in questione, con la conseguenza che gli stessi dovevano intendersi tacitamente approvati;
inoltre, tutte le spese indicate ai doc. n. 4 e 5 del procedimento monitorio erano integralmente dovute in quanto comprese tra quelle indicate dalla Corte di
Appello di Bologna con provvedimento reso il 24.10.2014 all'esito del giudizio di reclamo. La Pt_1
deduceva altresì, quanto ai documenti di spesa intestati a sé medesima, che per tali spese era stato preventivamente richiesto il consenso al padre trattandosi di esborsi da sostenere nell'esclusivo interesse del minore, e osservava come secondo uniforme orientamento giurisprudenziale non sia configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, per trattarsi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La convenuta domandava quindi, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, in via preliminare respingere tutte le domande ed eccezioni svolte ex adverso con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata condannare al pagamento CP_1
in favore di di quella diversa o minore somma accertata in corso di causa, il tutto con favore Parte_1
delle spese e compensi di lite.
Sospesa con ordinanza del 25.07.2019 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita, oltre che documentalmente, con l'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta-opposta e con l'escussione di tre testi. All'esito, all'udienza allo scopo fissata, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale, ritenuta la mancanza di dimostrazione da parte di di avere previamente concordato con le spese extra assegno sostenute per il Parte_1 CP_1
figlio, non apparendo sufficienti a tal fine né la copiosa corrispondenza intercorsa tra i genitori, né le prove orali assunte in corso di causa, rilevato altresì come la quasi totalità dei documenti fiscali allegati non fosse intestata al figlio accoglieva l'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e Per_1 condanna della alla refusione delle spese di lite, da versare allo Stato, stante l'ammissione del Pt_1 CP_1
al gratuito patrocinio.
4 2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 24.05.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite, articolando all'uopo tre motivi di gravame. In primo luogo, l'appellante si duole della ritenuta necessità da parte del Giudice di prime cure di previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli e dunque di una erronea applicazione e/o interpretazione di norme di diritto, di una omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, nonché di una omessa e comunque non corretta valutazione del materiale probatorio decisivo ai fini del giudizio. Secondo la prospettazione difensiva della tutte le spese indicate nei docc. n. 4 e n. 5 del Pt_1 procedimento monitorio sono state effettuate dalla madre nell'esclusivo interesse del figlio minore: trattasi in particolare di ripetizioni post-scuola, di spese mediche, di pagamento di retta scolastica, di spese per cancelleria e inerenti l'attività scolastica e post scolastica e di spese per abbonamento autobus, in relazione alle quali mai il ha eccepito alcunché. Peraltro, in difformità da quanto scritto e ritenuto dal giudice del CP_1
provvedimento impugnato circa la mancanza di accordo tra i genitori, è sufficiente richiamare il contenuto della missiva recante la data del 26.02.2017 con la quale il Sig. riconosce espressamente come dovute CP_1 le spese relative a “1)scuola salesiani;
2) maestri anche se non sono stati concordati;
3) abbonamento ATC;
4) farmaci con codice fiscale bimbo e ricetta medica;
5) lampada grafica;
6) cancelleria per scuola - colori per scuola grafica”, spese straordinarie, queste, azionate in via monitoria dalla madre. Ne discende che, essendosi formato l'accordo su tali spese straordinarie e comunque essendovi un espresso riconoscimento di debenza delle stesse da parte del Sig. , risulta non corretta o comunque irrilevante l'affermazione contenuta CP_1
nella sentenza impugnata in ordine alla necessità del previo accordo tra i genitori. Con il secondo motivo di appello, la Sig.ra censura la motivazione della pronuncia del Tribunale di Bologna in ordine alla Pt_1
asserita intestazione della quasi totalità dei documenti fiscali alla madre, per sua erroneità o comunque incompletezza, atteso che, a ben guardare, solo quattro di essi sono intestati alla madre e comunque, a prescindere dalla formale intestazione, tali fatture si riferiscono senza dubbio a beni acquistati per il figlio. Da ultimo, l'appellante si lamenta della condanna alle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, atteso che,
a tutto volere concedere, le stesse avrebbero dovuto essere compensate, non essendovi dubbio alcuno circa il fatto che le spese siano state effettuate dalla nell'esclusivo interesse del figlio. Pt_1
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in accoglimento del proposto appello, previo ogni più Parte_1
ampio accertamento e/o declaratoria presupposta o connessa, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi:
• Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
6401/2018 - R.G. 15959/2018 del Tribunale di Bologna, se del caso revocando il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del predetto provvedimento monitorio adottato il 25.07.2019;
5 • In subordine, condannare al pagamento in favore di di quella diversa o minor CP_1 Parte_1
somma che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia, con vittoria delle spese e compensi di lite;
• Condannare il Sig. alla ripetizione delle somme tutte eventualmente versate a quest'ultimo dalla CP_1
Sig.ra in ottemperanza del provvedimento gravato, oltre interessi. Pt_1
• Il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in subordine, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente gravame, compensare le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2021, si è regolarmente costituito il Sig. CP_1
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, la sentenza impugnata ha infatti utilizzato argomenti coerenti e presenta adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico ed è basata su prove documentali, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano la materia.
Secondo il , l'appello di controparte risulta inammissibile anche ai sensi dell'art. 434 comma 1 c.p.c. CP_1
per non essere state indicate espressamente le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così di fatto impedendo al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini.
Quanto all'unico motivo di gravame, ne ha dedotto la totale infondatezza. Le spese straordinarie devono infatti essere previamente concordate tra i genitori e e debitamente documentate dal genitore che le CP_1 Pt_1
ha eseguite, il che, con tutta evidenza, non è avvenuto nel caso in esame. I documenti fiscali, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, non sono intestati al figlio.
Ne discende che sussistono i presupposti per disporre a carico dell'appellante il risarcimento dei danni per lite temeraria.
L'appellato domanda quindi alla Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, di:
● in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
● nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
● accogliere la spiegata domanda per risarcimento del danno da lite temeraria e condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per le somme che saranno ritenute di giustizia e comunque da liquidarsi in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre ad oneri di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
6 4.- All'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 19.10.2021, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 28.11.2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Successivamente rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 22 ottobre 2024 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ridotti per conclusionali e repliche.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non Parte_1 rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 434 c.p.c. - in realtà, essendo la disposizione normativa richiamata dal relativa al rito lavoro, l'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante CP_1
non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo), non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità), la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez. VI-III ord.
17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n.
1932). Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente causa e dunque declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta.
6.- Passando ora al merito e quindi al primo motivo di appello, concernente la necessità del preventivo accordo tra i genitori per le spese straordinarie, lo stesso risulta fondato. Ora, evidenzia e reputa il Tribunale di Bologna come non abbia idoneamente comprovato di avere previamente concordato con Parte_1 [...]
le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio delle quali ella ha successivamente CP_1 Per_1
richiesto il rimborso, mancando agli atti del giudizio una qualsivoglia documentazione che dimostri in modo specifico e puntuale l'avvenuta informativa scritta e preventiva da parte della Sig.ra nei confronti del Pt_1
Sig. in ordine sia alla tipologia delle spese straordinarie da sostenere per il figlio sia CP_1 Per_1 all'entità dei costi da affrontare e non avendo le testimonianze assunte in corso di causa fornito prova di alcun
7 specifico accordo preventivo tra le parti in ordine alle spese extra assegno. Deduce al riguardo l'appellante, da un lato, che nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per i figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori e, dall'altro che, tramite la missiva recante la data del 26.02.2017, il Sig. CP_1
riconosceva espressamente come dovute talune spese straordinarie sostenute per il figlio Per_1
Orbene, la questione rimessa alla valutazione di questa Corte merita un'attenta disamina in ragione del vasto materiale documentale depositato in atti da entrambe le parti, che parte appellante lamenta non essere stato adeguatamente valutato dal Giudice di prime cure, e dei provvedimenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare l'ordinanza emessa dal Presidente delegato in data 14.04.2014 nel giudizio di divorzio che poneva a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie da sostenersi per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate. Al riguardo, osserva il Collegio in primo luogo che il Sig. , con la lettera del 26.02.2017 (doc. n. 7 fascicolo CP_1 monitorio appellante), in riscontro alle richieste di rimborso della Sig.ra di spese riferite all'anno 2017 Pt_1
e inizio 2018, dichiara espressamente: “….Spese che riconosco e che sono state concordate anche se esagerate:
1) OL AL (prima rata;
seconda rata;
terza rata); 2) Maestri anche se non sono stati concordati;
3)
Abbonamento ATC;
4) farmaci con codice fiscale bimbo e ricetta medica;
5) Lampada grafica;
6) cancelleria per scuola - colori per scuola grafica….”. Appare evidente che da tale missiva può evincersi un espresso consenso dell'odierno appellato riguardo alle spese straordinarie relative alle rate della OL dei AL, ai maestri che impartiscono ripetizioni al figlio, ai costi dell'abbonamento ATC, alle spese per i farmaci e alle spese per la cancelleria e colori/materiale per la scuola grafica, che si sono protratte anche per i periodi successivi. Milita a favore di un simile ragionamento anche quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna dello 09.08.2017 circa le “Spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli” che comprendono: “a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa e dunque, a titolo esemplificativo: le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, ivi comprese le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
le spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività, ivi comprese le spese per l'acquisto delle relative attrezzature….”. Dalla documentazione tutta versata in atti e dalle allegazioni e deduzioni delle parti, risulta che le spese straordinarie relative alla retta e
8 mensa dell'Istituto scolastico alle lezioni private in talune materie impartite al minore (“maestri Per_2 anche se non sono stati concordati”), all'abbonamento autobus ATC, al dentista, visite mediche e farmaci, alla lampada grafica e spese di cancelleria e scolastiche varie (“colori per scuola grafica”) erano state previamente concordate e, comunque, relative a scelte già in precedenza condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità (vedasi, doc. n. 4, n. 5 e int. 4 fascicolo appellante). Osserva inoltre la Corte come trattasi di spese per le quali trova evidentemente applicazione il principio in più occasioni affermato dalla Suprema Corte secondo cui “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie….., trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità
e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Cass. civ. Sez. VI
02.03.2022, n. 6799; Cass. civ. n. 16175/2015; Cass. n. 5059/2021). Nella fattispecie che occupa, risulta che il dissenso per tali spese è stato formalizzato solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Valutazione in parte diversa deve essere svolta in riferimento all'acquisto di due diversi computer per il figlio nelle Per_1
date del 14.03.2018 e del 26.08.2018 (vedasi fatture n. 5 e n. 32 all'interno del doc. n. 5 fascicolo appellante).
Pur riconoscendo l'appellato che tali esborsi non concordati potrebbero rientrare nell'ambito delle spese utili all'apprendimento e allo sviluppo scolastico del figlio, pur avendo trovato conferma nelle deposizioni testimoniali la circostanza dell'acquisto di due computer per il figlio e tenuto conto che per il secondo computer di marca Apple vi è lo specifico suggerimento del Prof. non può non rilevarsi come si tratti di importi Pt_2
rilevanti, sostenuti a distanza di pochi mesi, non oggetto di specifico accordo tra i genitori e oggettivamente non proporzionati alle condizioni economico-reddituali del padre, allo stato privo di occupazione e ammesso al patrocinio a spese dello Stato in primo grado. Ne discende che la quota parte del primo computer, privo di specifica indicazione per le esigenze del minore, va detratta dal rimborso spettante alla madre per un importo pari ad euro 470,00 (940/2). Per quanto concerne il secondo motivo di appello circa l'intestazione dei documenti di spesa, anche questo merita sostanziale accoglimento. Ora, evidenzia la Corte come siano intestate all'appellante o all'azienda della stessa unicamente quattro fatture ovvero lo scontrino rilasciato da farmacia recante data 23.09.2017 (doc. 4 integrazione n. 47), fattura n. 4563 del 23.11.2017 emessa da “Nuovo
Programma Ufficio S.r.l.” priva di qualsivoglia indicazione circa gli oggetti acquistati (doc. 4 integrazione n.
39), fattura n. 4579 del 24.11.2017 emessa dalla predetta società (doc. 4 int. 41) recante la generica indicazione
“spese di cancelleria” e la fattura n. 3541 del 10.09.2017 emessa da GD - Gruppo Nordiconad per l'acquisto di colla, temperino, colori, gomma, quaderni e simili (doc. 4, n. 14). Devono quindi essere sottratti dal rimborso
9 dovuto alla gli importi relativi ai primi tre documenti sopra indicati, in quanto privi di specifica Pt_1
indicazione dei servizi o beni acquistati o non intestati al minore, per una somma complessiva pari ad euro
73,30.
L'appello merita dunque accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_1
condannato al pagamento a della somma di euro 6.777,24 oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto sino al saldo, e le spese liquidate nel procedimento monitorio in euro 510,00 per compensi ed euro
145,50 per esborsi, oltre oneri di legge e spese successive per registrazione, notifica e copie.
La limitata, parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Gli altri tre quarti sono posti a carico del quale parte CP_1
prevalentemente soccombente. Le spese si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella istruttoria e decisionale di primo grado, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di secondo grado).
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato, la stessa va rigettata stante l'esito del procedimento che ha visto il prevalentemente soccombente. In ogni caso, si rileva come sia noto CP_1
che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534;
Cass. civ. Sez.
6-3 ord. 18.11.2014, n. 24546) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Anche sulla base di tali principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda del Sig.
non può trovare accoglimento e va respinta. CP_1
Quanto alla domanda avanzata dalla di condanna dell'appellato alla restituzione delle somme Pt_1
eventualmente già versate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, tale richiesta non può essere accolta, stante la sua genericità, inammissibilità, posto che la condanna al pagamento delle spese processuali era disposta in favore dello Stato e non in favore del , e comunque l'assenza di qualsivoglia CP_1
indicazione e dimostrazione circa la somma in ipotesi corrisposta al Sig. . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 I - ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20653/2020 del 26.11.2020 proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA l'appellato Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 6.777,24 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo, e delle spese liquidate nel procedimento monitorio in € 510,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre ad oneri di legge e spese successive per notifica e copie;
II – COMPENSA nella misura di un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
III - CONDANNA l'appellato alla refusione, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, dei tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € Parte_1
2.540,25 per compenso professionale, e per il presente grado di appello in € 2.974,50 per compenso professionale, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
IV - RIGETTA la richiesta di condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
V – RIGETTA la domanda di restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
31.12.2024.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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