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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 26386/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 26 maggio
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 26386 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Russo Eugenio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, al C.so Trieste n.76, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Carini Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo n. 348, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6939/21 del 15.09.2021 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla di Parte_1 pagare in favore di la somma di euro 12.186,50, oltre interessi e spese della procedura, a CP_2 titolo di corrispettivo per i servizi di pulizie espletati, presso il punto vendita di Afragola, via Santa
Maria La Nova, in forza di contratto sottoscritto dalle parti in data 20/11/2017. La ricorrente, a fondamento della pretesa, allegava al ricorso monitorio, oltre al predetto contratto, anche n. 19 fatture di importo complessivo pari al credito reclamato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1 suindicato decreto ingiuntivo, sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità del titolo per incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in base ai criteri di collegamento territoriale della sede dell'ente, ex art 19 c.p.c. e del locus destinatae solutionis, individuando quali fori alternativamente competenti quelli di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord. Contestava, quindi, l'insussistenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo nonché l'inidoneità delle fatture a costituire valida prova del credito nell'ordinario giudizio di merito. Eccepiva inoltre che i n. 2 servizi di pulizia settimanale, previsti contrattualmente, venivano solo parzialmente ottemperati dall'opposta, né questa aveva fornito i dati utili a confermare il regolare e tempestivo espletamento di tali servizi. Deduceva in particolare l'opponente che il punto vendita nell'anno 2020 veniva chiuso per diversi mesi in concomitanza della pandemia, con conseguente impossibilità di espletamento di ogni servizio di pulizia, per cui le somme di cui alle fatture, relative a tale anno, non erano senz'altro dovute. Proponeva ad ogni modo formale eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c.
Per quanto detto l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, in accoglimento di tutti i motivi esposti.
Si costituiva la che resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione. Con riferimento CP_1 all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito evidenziava che l'art 7 del contratto, sottoscritto dalle parti, espressamente individuava il Tribunale di Napoli, come quello esclusivamente competente. Inoltre, evidenziava che nel corso del rapporto alcuna dimostranza era stata mossa dalla committente per eventuali inadempimenti o vizi nell'esecuzione delle opere, anche se nel contratto veniva espressamente previsto l'impegno del committente di “ segnalare, per iscritto ed entro il termine di gg. 30 dal verificarsi dell'evento, eventuali disfunzioni o lamentele inerenti l'erogazione del servizio” .
Specificava, per quanto concerne il periodo di chiusura delle attività commerciali in seguito alla pandemia, che proprio in considerazione del blocco del servizio, erano stati fatturati solo gli interventi effettuati. Infatti: la fatt. n.113 del 31/03/2020 ( di € 261,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 01/03 al 10/03 marzo 2020 (quindi fino al giorno prima del Lockdown); la fatt. n.208 del
31/05/2020( di € 375,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 18/05 al 31/05/2020
(quindi due giorni dopo le riaperture disposte dal Governo); la fatt. n.113 del 31/03/2020 ( di €
261,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 01/03 al 10/03 marzo 2020 (quindi fino al giorno prima del Lockdown); la fatt. n. 209 del 31/05/2020 (di € 488,00), riguardava, invece, un intervento di sanificazione di tutti i locali del punto vendita, avvenuto in data 19/05/2020. Da allora (16/05/2020) non vi erano più stati interventi di chiusura delle attività commerciali relative al settore merceologico di interesse.
Pertanto, concludeva l'opposta chiedendo, in accoglimento della propria domanda, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 28 marzo2022), all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo escussione dei testi e sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 capitoli di prova ammessi con ordinanza del 21.11.2022 e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione , ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 maggio 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, nelle more di detto rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa veniva assegnata in data 16 aprile 2025 a questo
Giudice, che oggi la decide.
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e conseguente nullità del decreto ingiuntivo.
Invero detta eccezione è inammissibile prima che infondata.
E' orientamento granitico della Suprema Corte quello per cui in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili ( Cass. n. 17374/2020).
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, anche la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito ( V. ex multis n.31121/2024)
Da tanto consegue, nel caso di specie, che non avendo l'opponente contestato compiutamente l'inoperatività di tutti i fori alternativi e facoltativi di cui agli artt 18, 19 e 20 c.p.c., la sua eccezione di incompetenza deve ritenersi come non proposta. Per vero, come è dato leggere dalla comparsa di costituzione in giudizio, l'opponente non ha contestato il criterio di collegamento di cui all'art 19 , comma 1, ult parte, né nulla ha riferito con riguardo al forum contractus.
Ad ogni modo, l'art 7 del contratto sottoscritto dalle pari, individua quello di Napoli quale Foro competente in via esclusiva, sicché va senz'altro affermata la competenza del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo, quale foro convenzionale ed esclusivo. A tale riguardo va rigettata l'eccezione di inefficacia della predetta clausola contrattuale, formulata dall'opponente nella prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. per assenza di specifica approvazione per iscritto, atteso che il contratto di cui trattasi, di natura certamente commerciale ed intervenuto tra professionisti, risulta oggetto di trattativa individuale e non concluso, per adesione, mediante moduli o formulari, circostanza nemmeno allegata.
Per tale ragione non operano le tutele di cui all'art 1341 c.c.
Nel merito, giova ricordare che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486). A tale stregua, la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass. 28/05/2019,
n. 14473).
Nel caso di specie, l'esistenza dei rapporti tra le parti è documentata dalla produzione del contratto, sottoscritto in data 20.11.2017, la cui durata annuale deve ritenersi pacificamente rinnovata sino all'epoca delle prestazioni di cui l'opposta reclama il pagamento, non avendo l'opponente nulla contestato al riguardo.
Invero, le contestazioni dell'opponente hanno riguardato la non debenza delle somme dovute, in considerazione dell' inesatto o omesso espletamento del servizio di pulizia contrattualmente previsto.
Senonché, va immediatamente rilevato che con riguardo al periodo di chiusura degli esercizi commercial e degli spazi pubblici, disposto d'autorità in concomitanza dell , non Parte_2 trovano conforto le eccezioni della opponente, posto che, effettivamente, l'esame delle fatture prodotte relativamente all'anno 2020 ( cfr fasc. monitorio) consente di desumere che l'opposta ha richiesto il pagamento di prestazioni eseguite in periodi non interessati da tale chiusura. L'opponente non ha poi comprovato che i locali, ove il servizio doveva essere espletato, siano rimasti chiusi o inoperativi per periodi più lunghi. Invero, il teste su tale specifica circostanza ha riferito è vero, infatti Tes_2 all'inizio del marzo 2020 chiudemmo tutto il centro, periodo ( marzo 2020) coincidente con quello del
Lockdown, ed il teste ha al riguardo confermato la chiusura del negozio nei soli periodi Tes_4 indicati per legge ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Quanto all'inesatto adempimento del servizio di pulizia come previsto da contratto ( n. 2 interventi di pulizia settimanali all'interno del megastore) , che a dire dell'opponente sarebbe stato parzialmente e male ottemperato, deve rilevarsi subito in diritto che l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non deve essere contrario a buona fede ( art 1460 comma 2, c.p.c).
Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ("exceptio inadimpleti contractus") è, infatti, necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( v. Cass. n. 10506/1994; 22353/2010).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste, poi, quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave , nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto ( Cass. 4743/1998; n. 1510/2001).
Orbene, nel caso di specie, pur a fronte dei solleciti inviati dall'opposta per il pagamento delle fatture azionate in ricorso ( come documentati nell'ambito della produzione monitoria) l'opponente risulta aver per la prima volta contestato( per vero in maniera anche del tutto generica) inadempienze della opposta nell'esecuzione dei servizi di pulizia solo dopo la notifica del D.I. Tanto nonostante la committente si fosse impegnata in contratto ( art 3) a segnalare, per iscritto ed entro il termine di gg. 30 dal verificarsi dell'evento, eventuali disfunzioni o lamentele inerenti all'erogazione del servizio ( v. contratto in atti).
Peraltro la vaghezza delle contestazioni inerenti al mancato o inesatto espletamento del servizio di pulizia ( dedotti in maniera del tutto imprecisata anche nei capitoli di prova testimoniale, pur ammessi dal precedente istruttore assegnatario del fascicolo: Vero è che spesso gli impegni assunti dalla CP_1 risultavano solo parziali o addirittura disattesi;
d) Vero è che alle lamentele sella società opponente seguivano rassicurazioni da parte della società opposta per un maggiore controllo sui servizi prestati) nemmeno consente la formulazione di un congruo giudizio circa la gravità dell'inadempimento contestato, che, ove anche in tesi provato, giustificherebbe l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento.
Ad ogni modo, l'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in atti, consente di rilevare che i testi indicati parte opposta hanno confermato l'espletamento dei servizi di pulizia ( v. verbali delle deposizioni testimoniali dei testi e , mentre le deposizioni Testimone_3 Testimone_1 dei testi di parte opponente, sig. e , non forniscono Testimone_2 Testimone_4 informazioni precise quanto ad entità dei disservizi riscontrati. Le predette deposizioni sono del tutto avulse da riferimenti spazio temporali e non consentono nemmeno di collocare le circostanze riferite nel periodo di interesse ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Ferme le superiori considerazioni, osserva ancora il giudice che, nella misura in cui, con la predetta eccezione, parte opponente ha voluto contestare i vizi ( e non le omissioni) del servizio, deve ritenersi, ad ogni modo, la stessa decaduta da tale contestazione ai sensi dell'art 1667 c.c., risultando il rapporto non più proseguito dopo l'anno 2020 e dovendosi considerare il servizio reso, e mai formalmente contestato, accettato tacitamente ( art 1665 comma 4 c.c.)
Posta infatti la compatibilità della disciplina di cui all'art 1667 c.c. con l'appalto di servizi ( figura legale tipica cui i rapporti tra le parti vanno certamente ricondotti), come evidenziato da Cass. 14241/2018, deve infatti rilevarsi che parte opponente non ha dimostrato di aver puntualmente denunciato l'esistenza di alcun vizio nel termine di 60 giorni dalla relativa scoperta ( epoca nemmeno dedotta). L'eccezione di inadempimento va, quindi ,rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo definitivamente dichiarato esecutivo.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, ai valori medi, da ritenersi congrui avuto riguardo alla complessità delle questioni controverse, al pregio ed entità dell'attività difensiva espletata (scaglione da euro 5201,00 a euro 26000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6939/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
d) condanna l'opponente, , al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite Pt_1 CP_1 che liquida in euro 5077,00, per compensi, oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso),
IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 26386/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 26 maggio
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 26386 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Russo Eugenio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, al C.so Trieste n.76, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Carini Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo n. 348, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6939/21 del 15.09.2021 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla di Parte_1 pagare in favore di la somma di euro 12.186,50, oltre interessi e spese della procedura, a CP_2 titolo di corrispettivo per i servizi di pulizie espletati, presso il punto vendita di Afragola, via Santa
Maria La Nova, in forza di contratto sottoscritto dalle parti in data 20/11/2017. La ricorrente, a fondamento della pretesa, allegava al ricorso monitorio, oltre al predetto contratto, anche n. 19 fatture di importo complessivo pari al credito reclamato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1 suindicato decreto ingiuntivo, sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità del titolo per incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in base ai criteri di collegamento territoriale della sede dell'ente, ex art 19 c.p.c. e del locus destinatae solutionis, individuando quali fori alternativamente competenti quelli di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord. Contestava, quindi, l'insussistenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo nonché l'inidoneità delle fatture a costituire valida prova del credito nell'ordinario giudizio di merito. Eccepiva inoltre che i n. 2 servizi di pulizia settimanale, previsti contrattualmente, venivano solo parzialmente ottemperati dall'opposta, né questa aveva fornito i dati utili a confermare il regolare e tempestivo espletamento di tali servizi. Deduceva in particolare l'opponente che il punto vendita nell'anno 2020 veniva chiuso per diversi mesi in concomitanza della pandemia, con conseguente impossibilità di espletamento di ogni servizio di pulizia, per cui le somme di cui alle fatture, relative a tale anno, non erano senz'altro dovute. Proponeva ad ogni modo formale eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c.
Per quanto detto l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, in accoglimento di tutti i motivi esposti.
Si costituiva la che resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione. Con riferimento CP_1 all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito evidenziava che l'art 7 del contratto, sottoscritto dalle parti, espressamente individuava il Tribunale di Napoli, come quello esclusivamente competente. Inoltre, evidenziava che nel corso del rapporto alcuna dimostranza era stata mossa dalla committente per eventuali inadempimenti o vizi nell'esecuzione delle opere, anche se nel contratto veniva espressamente previsto l'impegno del committente di “ segnalare, per iscritto ed entro il termine di gg. 30 dal verificarsi dell'evento, eventuali disfunzioni o lamentele inerenti l'erogazione del servizio” .
Specificava, per quanto concerne il periodo di chiusura delle attività commerciali in seguito alla pandemia, che proprio in considerazione del blocco del servizio, erano stati fatturati solo gli interventi effettuati. Infatti: la fatt. n.113 del 31/03/2020 ( di € 261,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 01/03 al 10/03 marzo 2020 (quindi fino al giorno prima del Lockdown); la fatt. n.208 del
31/05/2020( di € 375,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 18/05 al 31/05/2020
(quindi due giorni dopo le riaperture disposte dal Governo); la fatt. n.113 del 31/03/2020 ( di €
261,00), riguardava gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni dal 01/03 al 10/03 marzo 2020 (quindi fino al giorno prima del Lockdown); la fatt. n. 209 del 31/05/2020 (di € 488,00), riguardava, invece, un intervento di sanificazione di tutti i locali del punto vendita, avvenuto in data 19/05/2020. Da allora (16/05/2020) non vi erano più stati interventi di chiusura delle attività commerciali relative al settore merceologico di interesse.
Pertanto, concludeva l'opposta chiedendo, in accoglimento della propria domanda, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 28 marzo2022), all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo escussione dei testi e sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 capitoli di prova ammessi con ordinanza del 21.11.2022 e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione , ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 maggio 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, nelle more di detto rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa veniva assegnata in data 16 aprile 2025 a questo
Giudice, che oggi la decide.
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e conseguente nullità del decreto ingiuntivo.
Invero detta eccezione è inammissibile prima che infondata.
E' orientamento granitico della Suprema Corte quello per cui in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili ( Cass. n. 17374/2020).
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, anche la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito ( V. ex multis n.31121/2024)
Da tanto consegue, nel caso di specie, che non avendo l'opponente contestato compiutamente l'inoperatività di tutti i fori alternativi e facoltativi di cui agli artt 18, 19 e 20 c.p.c., la sua eccezione di incompetenza deve ritenersi come non proposta. Per vero, come è dato leggere dalla comparsa di costituzione in giudizio, l'opponente non ha contestato il criterio di collegamento di cui all'art 19 , comma 1, ult parte, né nulla ha riferito con riguardo al forum contractus.
Ad ogni modo, l'art 7 del contratto sottoscritto dalle pari, individua quello di Napoli quale Foro competente in via esclusiva, sicché va senz'altro affermata la competenza del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo, quale foro convenzionale ed esclusivo. A tale riguardo va rigettata l'eccezione di inefficacia della predetta clausola contrattuale, formulata dall'opponente nella prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. per assenza di specifica approvazione per iscritto, atteso che il contratto di cui trattasi, di natura certamente commerciale ed intervenuto tra professionisti, risulta oggetto di trattativa individuale e non concluso, per adesione, mediante moduli o formulari, circostanza nemmeno allegata.
Per tale ragione non operano le tutele di cui all'art 1341 c.c.
Nel merito, giova ricordare che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486). A tale stregua, la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass. 28/05/2019,
n. 14473).
Nel caso di specie, l'esistenza dei rapporti tra le parti è documentata dalla produzione del contratto, sottoscritto in data 20.11.2017, la cui durata annuale deve ritenersi pacificamente rinnovata sino all'epoca delle prestazioni di cui l'opposta reclama il pagamento, non avendo l'opponente nulla contestato al riguardo.
Invero, le contestazioni dell'opponente hanno riguardato la non debenza delle somme dovute, in considerazione dell' inesatto o omesso espletamento del servizio di pulizia contrattualmente previsto.
Senonché, va immediatamente rilevato che con riguardo al periodo di chiusura degli esercizi commercial e degli spazi pubblici, disposto d'autorità in concomitanza dell , non Parte_2 trovano conforto le eccezioni della opponente, posto che, effettivamente, l'esame delle fatture prodotte relativamente all'anno 2020 ( cfr fasc. monitorio) consente di desumere che l'opposta ha richiesto il pagamento di prestazioni eseguite in periodi non interessati da tale chiusura. L'opponente non ha poi comprovato che i locali, ove il servizio doveva essere espletato, siano rimasti chiusi o inoperativi per periodi più lunghi. Invero, il teste su tale specifica circostanza ha riferito è vero, infatti Tes_2 all'inizio del marzo 2020 chiudemmo tutto il centro, periodo ( marzo 2020) coincidente con quello del
Lockdown, ed il teste ha al riguardo confermato la chiusura del negozio nei soli periodi Tes_4 indicati per legge ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Quanto all'inesatto adempimento del servizio di pulizia come previsto da contratto ( n. 2 interventi di pulizia settimanali all'interno del megastore) , che a dire dell'opponente sarebbe stato parzialmente e male ottemperato, deve rilevarsi subito in diritto che l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non deve essere contrario a buona fede ( art 1460 comma 2, c.p.c).
Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ("exceptio inadimpleti contractus") è, infatti, necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto ( v. Cass. n. 10506/1994; 22353/2010).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste, poi, quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave , nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto ( Cass. 4743/1998; n. 1510/2001).
Orbene, nel caso di specie, pur a fronte dei solleciti inviati dall'opposta per il pagamento delle fatture azionate in ricorso ( come documentati nell'ambito della produzione monitoria) l'opponente risulta aver per la prima volta contestato( per vero in maniera anche del tutto generica) inadempienze della opposta nell'esecuzione dei servizi di pulizia solo dopo la notifica del D.I. Tanto nonostante la committente si fosse impegnata in contratto ( art 3) a segnalare, per iscritto ed entro il termine di gg. 30 dal verificarsi dell'evento, eventuali disfunzioni o lamentele inerenti all'erogazione del servizio ( v. contratto in atti).
Peraltro la vaghezza delle contestazioni inerenti al mancato o inesatto espletamento del servizio di pulizia ( dedotti in maniera del tutto imprecisata anche nei capitoli di prova testimoniale, pur ammessi dal precedente istruttore assegnatario del fascicolo: Vero è che spesso gli impegni assunti dalla CP_1 risultavano solo parziali o addirittura disattesi;
d) Vero è che alle lamentele sella società opponente seguivano rassicurazioni da parte della società opposta per un maggiore controllo sui servizi prestati) nemmeno consente la formulazione di un congruo giudizio circa la gravità dell'inadempimento contestato, che, ove anche in tesi provato, giustificherebbe l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento.
Ad ogni modo, l'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in atti, consente di rilevare che i testi indicati parte opposta hanno confermato l'espletamento dei servizi di pulizia ( v. verbali delle deposizioni testimoniali dei testi e , mentre le deposizioni Testimone_3 Testimone_1 dei testi di parte opponente, sig. e , non forniscono Testimone_2 Testimone_4 informazioni precise quanto ad entità dei disservizi riscontrati. Le predette deposizioni sono del tutto avulse da riferimenti spazio temporali e non consentono nemmeno di collocare le circostanze riferite nel periodo di interesse ( cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti).
Ferme le superiori considerazioni, osserva ancora il giudice che, nella misura in cui, con la predetta eccezione, parte opponente ha voluto contestare i vizi ( e non le omissioni) del servizio, deve ritenersi, ad ogni modo, la stessa decaduta da tale contestazione ai sensi dell'art 1667 c.c., risultando il rapporto non più proseguito dopo l'anno 2020 e dovendosi considerare il servizio reso, e mai formalmente contestato, accettato tacitamente ( art 1665 comma 4 c.c.)
Posta infatti la compatibilità della disciplina di cui all'art 1667 c.c. con l'appalto di servizi ( figura legale tipica cui i rapporti tra le parti vanno certamente ricondotti), come evidenziato da Cass. 14241/2018, deve infatti rilevarsi che parte opponente non ha dimostrato di aver puntualmente denunciato l'esistenza di alcun vizio nel termine di 60 giorni dalla relativa scoperta ( epoca nemmeno dedotta). L'eccezione di inadempimento va, quindi ,rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo definitivamente dichiarato esecutivo.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, ai valori medi, da ritenersi congrui avuto riguardo alla complessità delle questioni controverse, al pregio ed entità dell'attività difensiva espletata (scaglione da euro 5201,00 a euro 26000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6939/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
d) condanna l'opponente, , al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite Pt_1 CP_1 che liquida in euro 5077,00, per compensi, oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso),
IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero