Art. 1.
Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalita' se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunita' europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalita' italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.
Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalita' se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunita' europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalita' italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.