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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7500/2019 e vertente TRA n proprio e quale unico erede di Parte_1 Persona_1
(Avv.ti Fabio D'Argenzio e Marco Orsini) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Armando La Viola)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 969/2019 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 969/19, ha definito il giudizio introdotto da e nei confronti del Persona_1 Parte_1 Controparte_1 per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivati da
[...] infiltrazioni d'acqua e da allagamenti verificatisi all'interno di tre immobili di loro proprietà siti in Latina Viale dello Statuto – Angolo locati a terzi ed adibiti CP_1 allo svolgimento di attività commerciali. Ed ha così statuito “Accertata la responsabilità del convenuto in CP_1 relazione ai danni di cui è causa nei locali siti in Latina, Viale dello Statuto-Angolo
[...] posti su due livelli, interrato-strada, distinti in catasto i civici 36,38, 28/30 del CP_1
Viale dello Statuto di proprietà di parte attrice, e per l' effetto lo condanna per i danni subiti al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 30.593,97, oltre lucro cessante come da motivazione ed oltre interessi legali sull'intero importo dovuto, a decorrere dalla data della presente decisione al saldo;
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.100,00 per competenze, € 530,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge in favore di parte attrice;
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del ”. CP_1 ha proposto appello e, in riforma, ha chiesto “accertare e Parte_1 dichiarare la esclusiva e grave responsabilità colposa del appellato in CP_1 merito alla causazione dei danni emergenti e per lucro cessante, subiti e subendi dall'attore appellante, per i fatti di causa;
Condannare, pertanto, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, il appellato, in persona del suo amm.re p.t., CP_1 alla corresponsione a titolo di danni emergenti, in favore dell'appellante della somma di euro 52.796,00, oltre oneri tecnici ai fini del ripristino dello status quo ante ed euro 66.560,00 per lucro cessante, oltre s'intende somme maturande per le medesime causali con, in ognuna delle tipologie di danni richieste, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, all'effettivo soddisfo;
Condannare altresì il appellato, in CP_1 persona del suo amm.re p.t., alla corresponsione, in favore dell'appellante delle spese del procedimento di ATP ante causam nella misura di euro 1.070,74 nonché delle spese maturate in favore del CTP all'esito del primo giudizio nella misura di euro
€.2.494,74 e delle spese di lite del pregresso grado da liquidarsi nella misura di euro 13.759,79. Voglia, in netto subordine, condannare, per tutti i medesimi e sopra citati e distinti titoli e causali, il appellato in persona del suo amm.re p.t., alla CP_1 corresponsione in favore dell'attore delle minori e/o maggiori somme che verranno ritenute, eque e/o di giustizia, ex artt. 1226 e 2056 c.c. sempre con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori del presente grado.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha domandato CP_1
“Concessa in via preventiva la sospensione della esecutività della sentenza, respingersi l'appello principale perché' totalmente infondato, ove non dichiarato inammissibile ex art. 348 cpc. Accogliersi l'appello incidentale ed in totale riforma della sentenza 969/2019 del Tribunale di Latina, respingersi la domanda con la condanna di Parte_1 lla restituzione della somma ricevuta dal Condominio in parziale esecuzione
[...] della sentenza, maggiorata degli interessi e rivalutazione. In via subordinata previo ammissione di consulenza in rinnovazione di quella dell'arch. espletata in Per_2 primo grado, respingersi la domanda, ed in via ancora più subordinata, accertata la responsabilità in via esclusiva di ex art. 1227 cc, ovvero in misura Parte_1 prevalente, respingersi la domanda, se del caso per quanto di ragione, con la condanna di a restituire al condominio tutte le somme da questo Parte_1 pagate in esecuzione parziale della sentenza, ovvero di quelle in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, in ogni caso con rivalutazione ed interessi. Vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. “. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19.12.2024, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Così come si narra nella sentenza, e Persona_1 Parte_1 rispettivamente madre e figlio, hanno proposto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti in seguito ad infiltrazioni d'acqua ed allagamenti, verificatisi all'interno di tre immobili di loro proprietà siti in Latina, Viale dello Statuto-Angolo posti su due livelli, interrato-strada, distinti ai civici CP_1
36, 38, 28/30 del Viale dello Statuto locati a terzi ed adibiti allo svolgimento di attività commerciali. Rappresentavano che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato si era accertato che le cause erano da ascriversi alla rottura della conduttura condominiale di scarico delle acque reflue e che alle stesse conclusioni era pervenuto, nel 2006, il ctp del Hanno, poi, concluso domandando la Parte_2 condanna del al pagamento della somma di € 65.735,29 per le spese di CP_1 ripristino dei locali, 2.000,00 per spese legali, € 3.565,58 per ATP e CTP ed € 3000,00 per il risarcimento del danno corrisposto ad Controparte_2 conduttrice del locale 28/30 per danneggiamento merce in seguito ad
[...] allagamento. Effettuata la prova orale ed ammessa la ctu, stante la dichiarata nullità di quella espletata nel procedimento ATP per la mancata partecipazione del Condominio legittimato, veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha ritenuto fondata, nei termini di cui al dispositivo riportato, la domanda così motivando. La CTU redatta nel corso del giudizio “nel pieno contraddittorio tra le parti ha confermato quanto emerso in sede di ATP, per quanto quest' ultimo non fosse opponibile al convenuto non avendo partecipato al relativo CP_1 procedimento, nonché quanto evidenziato dall' ing. , consulente del Persona_3
convenuto, nel proprio elaborato. CP_1
La circostanza che la ATP non fosse atto opponibile al non Controparte_1 esclude che trattandosi di prova documentale tempestivamente depositata, fosse legittimamente consultabile e valutabile dal CTU. In particolare, per quanto tale consulenza non sia atto formalmente opponibile al soggetto che non ha partecipato al procedimento sotto il profilo della sua valenza probatoria, tuttavia, ai sensi dell' art 116 cpc, il giudice di merito può utilizzare e trarre elementi di convincimento, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse
(Cass. civ.06/11426). Ne consegue che l'eccezione di nullità della CTU espletata, per aver richiamato nel proprio elaborato gli accertamenti svolti nel procedimento di ATP, deve essere rigettata. Per quanto concerne le cause delle infiltrazioni il CTU ha rilevato che i fattori principali individuati sono: la vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche), la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche, la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica, l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque bianche e acque nere del
, a questi, inoltre, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi: la scarsa CP_1 ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica;
la scarsa ventilazione al piano interrato dei locali oggetto di causa, la presenza di umidità per risalita capillare e di umidità per infiltrazione laterale sulle pareti perimetrali dei locali interrati. L'ausiliare del giudice indica…nei corrispondenti locali interrati (Lavanderia Jeferson - civico 38, Alimentari di prodotti tipici locali - civico 36, Negozio di animali con insegna " " - civico 28/30) ..gli interventi previsti ed analiticamente descritti che CP_2 hanno la funzione sia di eliminare le cause dell'infiltrazione sia di ripristinare i danni causati dalle infiltrazioni nei locali della parte attrice. La quantificazione dei danni è stata fatta mediante redazione di computo metrico con riferimento al Prezzario
Regionale del Lazio vigente (edizione 2012), il cui importo è di euro 38.305,05 escluso iva ed oneri tecnici . Questo giudicante, nel condividere le conclusioni cui perviene il CTU, per altro coerenti con quanto accertato dall' ing. ( CTP Condominio) e Per_3 dell' ing. (ATP), evidenzia come sia opportuna una riduzione Persona_4 dell' entità dei danni nella misura del 10% in ragione dell' incidenza quale concausa dell' attuale stato dei locali della scarsa ventilazione ed areazione al piano seminterrato rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c., nonché dell' omessa esecuzione nel corso del tempo di interventi di manutenzione ordinaria (anch' essa concausa non ascrivibile al ), omissione ben evincibili dal totale stato di abbandono CP_1
e degrado dei locali come da fotografie allegate;
nella quantificazione del danno va poi detratto dal computo metrico la somma di € 6.662,08 (voce 10) in quanto trattasi di opera migliorativa dello stato dei luoghi e non finalizzata al mero ripristino degli stessi nello stato antecedente il fenomeno infiltrativo. Ne consegue che il risarcimento del danno per equivalente è pari alla somma di € 27.812, 47, ovvero 38.305,05- 3.830,50- 6662,08. A tale somma va aggiunta l' IVA nella misura del 10% e pertanto quanto dovuto è pari ad € 30.593,97. Per quanto concerne l' eventuale esecuzione da parte degli odierni attori di lavori incidenti sugli impianti idrici e fognari condominiali, o comunque di opere non autorizzate che avrebbero comunque concorso nella genesi delle infiltrazioni, va ribadito come tale deduzione, sotto il profilo di una sufficiente allegazione e prospettazione in fatto dell' eccezione, appare tardiva atteso che nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art 183 sesto comma cpc, si faceva generico riferimento al concorso ex art 1227 c.c. della condotta del creditore nella causazione del danno, senza alcun specifico richiamo ad eventuali lavori abusivi realizzati dai condomini. Peraltro, tale concausa è stata indirettamente esclusa dal CTU non avendola indicata tra i vari fattori interagenti che hanno comportato i danni descritti all' interno dei tre locali interessati dai fenomeni infiltrativi. Per quanto concerne la rilevanza causale dell'inadeguatezza della Rete comunale di smaltimento delle acque piovane in relazione ai danni subiti dagli attori, non essendo stato convenuto il nel presente giudizio e non Controparte_3 essendo stata proposta chiamata del terzo responsabile o comunque in regresso da parte del , in ragione della solidarietà passiva dell' obbligazione CP_1 risarcitorie ex art 2055 c.c, non è rilevante in questa sede valutare la misura dell'incidenza causale del citato fattore interagente nella genesi dei danni. Con riferimento infine al pagamento della somma di € 3000,00 in favore del conduttore del locale commerciale “ va osservato che Controparte_2 la domanda è infondata e non merita accoglimento, non essendo provati i danni dedotti nella scrittura del 25.10.2006 e dedotti in compensazione con un asserito credito di controparte, né è specificamente descritta la natura e tipologia del danno ivi indicato, in quanto trattasi di atto inter partes e non opponibile al condominio. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi acclarata la responsabilità dell'ente condominiale per i fatti di causa sia da ascrivere alla vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche), la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche, la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica, l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque, nonchè la scarsa ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica. Trova applicazione nella fattispecie l' art 2051 c.c., responsabilità di natura oggettiva e connessa alla mera custodia sulla “res “, non avendo provato il né il caso fortuito e la forza maggiore né il fatto del terzo, tali da elidere CP_1 il nesso di causalità tra la custodia e l' evento.”. L'appellante ha criticato la sentenza con un primo motivo diversamente così articolato. Pur condividendo le conclusioni del Primo Giudice con riguardo allo “an debeatur”, così come rappresentato dal ctp i costi dei lavori necessari al ripristino dovevano essere maggiorati del 30% e/o del 20% in ragione delle specifiche lavorazioni e dello stato dei luoghi. Inoltre, non erano stati considerati gli oneri ed i costi di sicurezza. Detti elementi non erano stati considerati dal CTU e dal Tribunale, nonostante le osservazioni del CTP come reiterate;
ma anzi era stata operata una decurtazione del 10%, applicando così d'ufficio la norma di cui all'art. 1227 c.c. in assenza di qualsiasi eccezione da parte del . CP_1
Non sussisteva, poi, alcuna concausa a sé attribuibile, essendo i locali seminterrati nati e strutturati ab origine senza luci e vedute, ma solo con piccole bocchette e prese d'aria; trattandosi di una deficienza strutturale originaria la stessa andava imputata al . CP_1
Con riguardo alla ritenuta omessa manutenzione dei locali, non era possibile effettuarla fino a quando le infiltrazioni ed i danni sarebbero persistiti. Ingiustamente era stata detratta la somma di € 6.662,08 poiché era una spesa relativa al vespaio mancante, reputato necessario dal CTU, e la cui opera competeva al Condominio. Il danno doveva essere liquidato nell'ammontare di € 49.796,00, di cui € 38.305,00 quantificati dal ctu, ed €11.491,00 per la maggiorazione del 30%, oltre oneri tecnici. Dovuta era la somma di € 3.000,00 che era stata compensata con il conduttore del locale commerciale ed avente ad oggetto, da un lato i canoni di locazione dovuti e dall'altro il mancato utilizzo del locale seminterrato, nonché i danni subiti dalle merci. Il Giudice pur avendo recepito in sentenza la circostanza che i locali erano adibiti ad attività commerciale ed erano stati locati a terzi, aveva omesso ogni pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, con particolare riferimento al locale n. 36, rimasto sfitto, da rapportarsi alla mancata percezione dei canoni di locazione, a decorrere, almeno dal mese di ottobre dell'anno 2006, e da liquidarsi nella misura di euro 66.560,00, oltre interessi, o in subordine in via equitativa.
Con altro autonomo motivo il ha contestato, il regolamento delle Pt_1 spese di lite , sia con riguardo alla ritenuta non ripetibilità delle spese di ATP, sia per l'omessa pronuncia sulle spese del ctp, sia ancora in punto di quantificazione e liquidazione delle spese di lite perché avvenute in misura incongrua, dovute piuttosto, salvo a rivisitarsi con riguardo al gravame, nella misura di € 13.759,79 comprensiva dell'aumento di più parti. Ciò posto, la decisione resa e motivata non si presta alle critiche svolte, se non limitatamente a quanto sarà di seguito statuito. E' in atti la relazione di ctu, espletata in primo grado dall'Arch.
[...]
il quale preliminarmente, così come richiesto nel primo quesito, ha Per_5 descritto i locali interessati oggetto di causa, ovvero la lavanderia ubicata al civico 38 al piano terra con annesso deposito al piano interrato, l'Alimentare al civico 36, al piano terra con annesso deposito al piano interrato ed il negozio , ubicato al CP_2 civico n. 28/30, al piano terra con annesso deposito al piano interrato. Ha, poi, risposto al quesito relativo alle cause delle infiltrazioni, agli interventi necessari per la loro eliminazione, alla quantificazione delle spese per il ripristino ed ha scritto che dall'esame dei documenti di causa e dal sopralluogo eseguito alle presenza delle parti “è emerso che i danni lamentati sono da attribuire a più fattori che agiscono contemporaneamente con un diverso grado d'intensità ed in modo differente in ognuno dei tre locali oggetto di causa.”. I fattori principali individuati sono: 1. la vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche),
2. la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche,
3. la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica,
4. l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque bianche e acque nere del , CP_1
a questi, inoltre, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:
5. la scarsa ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica;
6. la scarsa ventilazione al piano interrato dei locali oggetto di causa,
7. la presenza di umidità per risalita capillare e di umidità per infiltrazione laterale sulle pareti perimetrali dei locali interrati. Inoltre, ha descritto la rete delle acque bianche e di quelle nere ed il recapito finale, nonchè le condizioni di ciascun locale, i danni riscontrati e le cause degli stessi; ha, altresì, specificato che gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni descritte, ed in parte della formazione di umidità sulle pareti, consistevano nella riparazione o sostituzione della rete di raccolta delle acque bianche e di quelle nere. E che “considerato che le tubazioni corrono al di sotto del pavimento del piano interrato ed interessano, quindi, l'intero piano interrato è necessario, almeno, intervenire nei tre locali oggetto di causa prevedendo la rimozione del pavimento e del massetto, la sostituzione delle tubazioni danneggiate..la posa di un nuovo massetto e pavimento ed il rifacimento dell'intonaco e dello strato di vernice sulle pareti dei tre locali. E' necessario, anche, la posa di valvole di non ritorno a monte della fognatura comunale, sia per la rete delle acque bianche che nere, laddove non già presenti.”.
Ha, in ultimo, quantificato i danni mediante redazione di computo metrico con riferimento al Prezzario Regionale del Lazio vigente (edizione 2012) ed ha indicato l'importo di euro 38.305,05 escluso iva ed oneri tecnici. Ebbene le critiche svolte alla relazione del ctu, sia pure relativamente al quantum indicato, non sono condivisibili.
Ritiene questo Collegio che alla stregua delle conclusioni del tecnico frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Con riguardo alle censure di parte appellante, poichè ribadiscono le osservazioni del CTP (quanto all'aumento dei prezzi del 20% e del 30% e alla mancata considerazione dello stato dei locali senza spazi liberi per il deposito di materiali e ubicati su strada trafficata), ha dato già risposta lo stesso Arch. . Persona_5
Ha precisato, infatti, che “non si tratta di opere finalizzate alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, pertanto non può essere applicata la maggiorazione prevista dal Prezzario della Parte_3 esclusivamente per i lavori di manutenzione ordinaria… la stima computata non appare sottostimata rispetto alla situazione attuale del mercato considerato anche il persistente stato di crisi economica del settore edile, e non appare sottostimata rispetto alla tipologia dei lavori poiché sono stati compensati con opportune voci la maggiore onerosità degli interventi (scavi a mano e trasporto a spalla). La valutazione della logistica di cantiere, degli oneri della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, l'interferenza tra i lavori da eseguire e le attività commerciali, e l'interferenza con il traffico locale sono oggetto di esclusiva valutazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.). Allo stato attuale, l'incremento fino al 20% sul prezzario, così come l'indicazione dei costi della sicurezza sopra specificati non possono essere valutati poiché tutti gli aspetti connessi con la sicurezza, la logistica di cantiere e la stima dei costi della sicurezza sono di esclusiva competenza del C.S.P.”. Quanto all'ulteriore aspetto, circa la ritenuta corresponsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. pur in mancanza di alcuna eccezione svolta, va richiamato l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. n. 9200/2021) secondo cui “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado….”.
Circostanza, peraltro, questa rilevata dal Primo Giudice tenuto conto delle evidenze del Consulente quanto allo stato di scarsa ventilazione ed areazione (Cass. 4770/23). Né, del resto, appare fondata l'argomentazione che detta circostanza sarebbe addebitabile al , atteso quanto anche precisato dal perito che sebbene CP_1
”la scarsa ventilazione è un fenomeno tipico dei locali interrati ed è dovuta sia alla limitata altezza dei locali, sia alla piccola dimensione delle finestre a bocca di lupo” ha comunque ritenuto che “Può essere utilizzato un sistema di ventilazione meccanica”, dunque ha prospettato la possibilità di ovviare alle caratteristiche del locale evidentemente conosciute dalla proprietà al momento dell'acquisto. L'ulteriore contestazione circa la detrazione erronea del vespaio, va parimenti disattesa, posto che non è indicato tra gli interventi proposti per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. La somma di € 3.000,00, dovuta a titolo di canone e compensata con il credito vantato per i danni subiti a causa delle infiltrazioni dal conduttore del locale
[...]
così come ritenuto, non può essere liquidata. Nella Controparte_4 scrittura privata (doc. 13 fascicolo primo grado), datata 25.10.2006, si legge che le parti (il e la società hanno Pt_1 Controparte_4 compensato i rispettivi crediti, ovvero il credito di € 3000,00 per aggiornamenti istat dei canoni per il periodo da gennaio 2000 ad ottobre 2006 ed il credito di pari importo per il risarcimento dei danni cagionati, negli anni dal 1999 “sino alla data odierna”, da allagamenti verificatisi nel suddetto locale. Le dichiarazioni così rese dalle parti, non possono valere come prova dei crediti vantati nei confronti del terzo , in mancanza di alcuna prova data circa i CP_1 danni effettivamente subiti, per nulla poi specificati, e dell'ammontare effettivamente dovuto a titolo di aggiornamento istat;
né in tal senso può ritenersi esaustiva al fine dell'efficacia probatoria quanto precisato dalla escussa CP_2 come teste “Ho reclamato i danni per gli eventi verificatisi negli anni passati;
parecchi anni fa..”, in assenza di alcuna diversa specificazione e, come detto, prova degli stessi. Anche il danno richiesto perché i locali erano rimasti sfitti (in particolare quello al civico 36) su cui il Primo Giudice non si è asseritamente pronunciato, non può essere riconosciuto. Nessuna prova è stata data del mancato utilizzo degli immobili a causa dei fenomeni infiltrativi, né di proposte poi rifiutate per il cattivo stato degli stessi, essendosi parte appellante limitata a depositare i contratto di locazione stipulato con la società conduttrice, dal novembre 2002 ad ottobre 2008, e il contratto di cessione concluso tra la titolare della ditta conduttrice del locale del e la cessionaria Pt_1 [...]
(doc. 2 e 3 fascicolo primo grado), ma nulla è stato allegato dell'asserito CP_5 spontaneo rilascio dell'immobile a cagione dei disagi. Quanto alle spese non liquidate relative allo ATP, la decisione di escludere le stesse posta la dichiarata nullità di instaurazione del contraddittorio, dunque la nullità
“della ATP espletata in assenza delle parti chiamate a parteciparvi” (cfr. ordinanza
8.7.2016) è del tutto condivisibile, stante che alcuna soccombenza è ravvisabile per detto procedimento in capo al . CP_1
Peraltro, la liquidazione delle spese di lite deve ritenersi corretta, poiché effettuata con riguardo alle tabelle precedenti, relative all'epoca di definizione del giudizio, e tenuto conto dello scaglione nella misura minima atteso che non tutte le domande sono state interamente accolte;
tenuto poi conto che a fronte dell'aumento asserito per la presenza di più parti ex art. 4 comma 2 D.M.n. 55/14, vi è la riduzione del 30% poiché la prestazione professionale non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Così come ritenuto in premessa, l'appello principale va accolto sia pure limitatamente all'ultima censura relativa alla mancata liquidazione delle spese affrontate per la nomina del consulente di parte e ciò anche atteso quanto di seguito sarà statuito con riguardo all'infondatezza dell'appello incidentale. E' stato, infatti, affermato il principio (Cass. 26729/24” che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”. Consegue, che la sentenza sul punto va riformata perché è fondata la richiesta di rimborso del compenso pagato al consulente di parte, come indicato e non contestato, oltre che documentato (cfr. parcella doc. 16), in € 2.494,74. Anche il ha impugnato, incidentalmente. la sentenza proponendo le CP_1 seguenti censure. Con la prima, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
con la memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori avevano precisato di agire come condomini, non come proprietari modificando così la domanda, cosicchè la proprietà attestata dai titoli prodotti legittimava la domanda promossa nella veste di condomini, ovvero il diritto ad agire soltanto per il risarcimento di danni a beni di natura condominiale, ma non anche la domanda di risarcimento dei danni alla proprietà privata.
Invero, nell'atto di citazione, nella premessa, gli attori si dicono “comproprietari di tre immobili facenti parte integrante dello stabile condominiale”, talchè sin dall'atto introduttivo si qualificano non solo come proprietari, ma anche come condomini e peraltro (Cass. 9692/2020) “Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di
"alternatività". Con la seconda, ha anche eccepito il difetto di legittimazione passiva, perché la costituzione del era stata formalizzata solo al fine di Controparte_6 sollevare l'eccezione, la domanda ed il precedente ATP erano stati erroneamente notificati a destinatario diverso rispetto a quello cui erano stati interessati. Sul punto in sentenza si legge “Con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione passiva, va ribadito quanto osservato con ordinanza dell'8.07.2016, atteso che la costituzione del convenuto ha comunque sanato per il CP_1 principio di raggiungimento dello scopo ex art 156 ult comma cpc il difetto di notifica dell'atto di citazione notificato al limitrofo piuttosto che . Controparte_7 CP_1
E la statuizione è condivisibile alla stregua del principio secondo cui la rituale costituzione comporta comunque la sanatoria dell'atto per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c.. L'ulteriore argomento di non essere legittimato passivo per il risarcimento del danno a cose di proprietà esclusiva, stante la specificazione di condomini, appare irrilevante per quanto sopra ritenuto. Con la terza, ha contestato la decisione che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la citazione era stata notificata nel termine quinquennale non ancora scaduto, perché, invece, non erano stati provati “ma neppure allegati, nel numero, nella tipicità, nella verificabilità cronologica, gli eventi cui si attribuisce la genesi dei danni.”; la “ CT dell'ing. nel 2006 non era Per_3 utilizzabile come indirizzo per sostenere la presenza di danni e persino per ipotizzare cause che avrebbero potuto determinarli, con l'effetto di escludere, nello specifico, che vi sia stata prova neppure allegata, per stabilire quale evento ne sarebbe stata causa.”. Il Primo Giudice ha statuito che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso della normale diligenza sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno e dell'altro; nel caso di specie l'attore può ritenersi che abbia avuto conoscenza in merito alla provenienza delle infiltrazioni delle condotte condominiali, quanto meno non prima della relazione depositata dall'ing. Per_3
(10.10.2006). “.
[...]
Secondo il Giudice di legittimità poi “In tema di prescrizione "breve" del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza…” (Cass. 9524/2007).
Talché, alla stregua di detto principio, consegue che corretta deve ritenersi la decisione resa in sentenza, che ha ritenuto che la prescrizione decorre non prima della relazione depositata dall'ing. , il quale, così come si legge nella relazione Persona_3 in atti, era stato incaricato dall'Amministratore del Condominio dell'epoca “di identificare le più probabili cause di allagamento dei locali interrati del CP_1 di indicare gli interventi più opportuni per la loro eliminazione”.. La decorrenza della prescrizione non può ricondursi alla conoscenza cronologica dell'evento, ma piuttosto alla percezione dell'esistenza e della gravità del danno, oltre che all'addebitabilità ad un soggetto, individuato all'epoca in parte nel , CP_1 essendo ad esso attribuibile la vetustà della rete condominiale di raccolta e scarico delle acque reflue. Con la quarta, sono stati rappresentati più argomenti. Nessuna delle tre relazioni “poteva infatti essere assunta come prova, o fonte di prova, dei fatti costitutivi della domanda, per assenza della prodromica, pregiudiziale dimostrazione circa la verità a sussistenza dei fatti indicati dagli attori come causa antecedente generatrice dei danni.”.
Non vi era prova con requisito di certezza, di allagamenti dei locali in esame, o degli eventi meteorologici che li avrebbero determinati, della loro intensità, dell'epoca del loro verificarsi diversa da quella confessoria che li riporta agli anni 93/94, con testimoniali conferme. Non vi era prova persino della esistenza, di condotta fognaria, sottostante i locali degli attori, tanto meno della sua eventuale ubicazione. Le allegazioni del CTU erano frutto di mere ipotesi di eventi possibili solo in astratto, rimasti tuttavia indimostrati. “Tanto meno ove si consideri la eccezionalità dell'eventuale verificarsi in concomitanza di copiose piogge, esimente conseguente della responsabilità di cui all'art.2051 cc…”. L'affermazione che la ctu aveva confermato quanto emerso in sede di ATP era criticabile sia perché l'Atp era stato riconosciuto nullo con ordinanza 1/7/2016, sia perché, anche l'ATP, esponeva argomenti puramente teorici, non utilizzabili come fonte di prova. ”Mancava infatti di illustrazione di dove e come il fantomatico saggio sarebbe stato eseguito, cosa si sarebbe riscontrato, quali le condizioni, di cosa etc..”. Innanzitutto, va ribadito quanto sopra ritenuto sia con riguardo al lavoro del consulente puntuale, esaustivo e completo, sia al fatto che ben può il giudice del merito aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza essere tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione. Ciò posto, così come sopra evidenziato, l'Ing. ha proceduto, tenendo Per_2 conto dei documenti, ma anche effettuando un sopralluogo in data 4.5.2017 (cfr. pag. 4 della relazione), in maniera completa non solo a descrivere gli immobili, ma anche tutti i fattori, che avevano causato i danni, elencandoli ed esplicitandoli poi nello specifico con riguardo alla rete delle acque, che, come scrive, (“si riscontra”) era stata evidentemente riscontrata, e con riguardo ai singoli locali. Il riferimento alla relazione espletata in sede di ATP, a fronte di quanto ritenuto è dunque irrilevante, sebbene si rilevi che seppure non se ne possa tenere in conto perché espletata senza la partecipazione di tutte le parti, comunque il richiamo può essere fatto al fine di significare che le stesse conclusioni di natura tecnica avvaloravano la correttezza delle risultanze cui è pervenuto il ctu. Con la quinta, è stata eccepita la nullità della ctu per avere fatto propri, anche mediante richiamo, degli aspetti della consulenza tecnica preventiva, totalmente inutilizzabile perché espletata in assenza di valido contraddittorio. Quanto dal ctu affermato circa l'ubicazione delle condutture di scarico sotto i locali interrati e a quello sottostante al civico 38 era una affermazione priva di oggettività e verificabilità in concreto, in mancanza di prova in atti. La lettura dell'ATP permetteva di rilevare l'assenza di qualsiasi dato tecnico. Con riguardo all'affermazione circa la esistenza di condutture e del relativo percorso, non era stato effettuato un sondaggio, non vi era alcun verbale che attestava ciò, il luogo preciso del sondaggio, le modalità di esecuzione e l'esito. La relazione dell'ing. era priva anch'essa di qualsiasi allegazione circa eventuali Per_3 sondaggi, o esame visivo delle condutture delle acque di scarico. Neppure nelle CTU dell'arch. vi era traccia di sondaggio o di accertamento Per_2 specifico e visivo dell'esistenza di condutture;
tanto meno per la eventuale attribuzione in proprietà al convenuto. CP_1
Con riguardo ai danni nel locale 38, la situazione si presentava di sostanziale abbandono e deterioramento che non potevano essere imputati ad allagamento, ma soltanto ad incuria dei proprietari per omissione dolosa dal 2006, da quando cioè, avevano impedito al di eseguire i lavori stabiliti Controparte_6 nell'assemblea 14.9.2011. Le circostanze illustrate, trovano risposta nella esaustività della relazione del tecnico nominato nel primo grado e nel fatto che ben può il giudice del merito aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza essere tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. Con la sesta, ha contestato che ”le allegazioni sullo stato di vetustà o sull'asserita scarsa o assente manutenzione, come di ogni altro dato che si riferisca ai discendenti ed alle condutture di raccolta delle acque, costituiscono pura illazione. Non risulta in atti che il CTU abbia eseguito alcun saggio per la diretta costatazione, neppure allegato;
anzi, sia con riferimento al civico 38 (lavanderia), che per il civico 36 (alimentari) il CTU conferma che le eventuali cause da lui considerate sono del tutto ipotetiche…. Per il civico 36 (cfr. pag.11 CTU) si esprime nei medesimi termini di astratta compatibilità, ancora una volta su allegazioni di parte attrice nessun accertamento è stato in concreto operato dal CTU…nessuna costatazione od esperimento tecnico è stato eseguito per cui, le allegazioni presenti nella CTU costituiscono motivazioni solo ipotetiche di generiche teorie.”.
Anche sotto tale profilo va richiamata la motivazione resa con riguardo al precedente motivo. Peraltro, la dichiarazione del tecnico “di asserita compatibilità” e limitata al civico 36 che si trova scritta nella relazione (cfr. pag. 11) è relativa alle “due fasce orizzontali alla base della stessa parete perimetrale“; solo per questo si esprime la compatibilità con gli allagamenti, facendo salva per l'individuazione “un esame più approfondito della situazione da eseguire durante gli eventi di pioggia e/con simulazione di allagamenti”. Inoltre, appare dirimente quanto precisato a seguito delle osservazioni fatte dal ctp di parte appellata, pur se con il motivo appresso esplicitato è stato contestato, ovvero che “Per evitare inutili aggravi di spesa per ulteriori indagini, sopralluoghi e verifiche già effettuate in passato e che hanno chiaramente sciolto i dubbi in merito alle infiltrazioni, lo scrivente CTU non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori sopralluoghi e ulteriori esami perché la situazione è rimasta invariata”. Con la settima, è stato eccepito che il Giudice aveva omesso di rilevare che nella relazione “il CTU non descrive i danni nel computo metrico;
ne lascia la individuazione a soggettiva capacità di rilevazione attraverso esame di foto, che assolvono solo l'aspetto estetico.” Secondo quanto emergerebbe dalla relazione, inoltre, la rilevazione della corrispondenza dei danni alla relativa quantificazione, dovrebbe evincersi anch'essa dal computo metrico, allegato alla relazione. Senonché i dati presenti nel documento riguardavano in modo contestuale e confuso anche l'eliminazione delle cause e ripristino. Anche a tale riguardo va detto che sempre in sede di osservazioni il ctu ha risposto che “Nella stima dei danni, il CTU non poteva non elencare tutti quegli interventi ritenuti necessari al ripristino dei locali con alcune migliorie atte alla migliore fruizione degli ambienti.”. Nel computo metrico allegato alla relazione sono stati indicati i lavori da effettuare a misura ed il danno è stato poi liquidato per l'importo indicato da ritenersi questo dovuto dal . CP_1
Con l'ottava, si è criticato nuovamente il richiamo all'ATP dell'Ing. Per_4 nonostante la dichiarata nullità e comunque il fatto che il CTU, per svolgere la propria relazione, e consegnare le proprie conclusioni, “ha richiamato, come fonte due dati dell'ATP, che invece tali non solo, tanto più in quanto privi della necessaria prova sulla loro effettiva esistenza”, ovvero un sopralluogo in data 6.4.2009 e dei saggi del 18.4.2009, di cui è mancata ogni documentazione. Invero, nella relazione dell'Ing. (cfr. pag. 4) si dà atto del sopralluogo Per_4 del 6.4.2009, affermandosi che proprio questo sopralluogo aveva permesso l'effettivo inizio delle attività peritali in quanto vi avevano partecipato i legali, il tecnico di parte, oltre un rappresentante dell'Amministratore e un responsabile dell'impresa edile e che pertanto era stato possibile effettuare un sopralluogo più esteso delle parti condominiali, oltre ad individuare il percorso delle condutture presenti. Ed è stato poi aggiunto che i lavori effettivi vennero eseguiti qualche giorno dopo, precisamente il 18.4.2009, e che apparve subito evidente la causa dello stato di degrado dei locali dovuto ad una conduttura fognaria di scarico delle acque reflue del . CP_1
L'indicazione della data del sopralluogo, svoltosi altresì con la presenza delle parti, ed il riferimento al 18.4.2009 come data in cui erano eseguiti i lavori ed accertata la causa del degrado, contenuta nella relazione sottoscritta, è sufficiente per fare ritenere che ciò che è stato affermato dall'allora tecnico nominato era corrispondente a quanto effettivamente era stato svolto. Con la nona, è contestata anche l'entità eventuale di danni risarcibili effettivamente. Pur se si dovesse accogliere il risarcimento dei danni con riguardo alla proprietà privata, la quantificazione del ctu era diversa da quella contenuta in sede di ATP nella minore misura di € 16.378,40 e comunque (la quantificazione) non era stata illustrata per ciascun locale e non risultavano distinte le somme stabilite per danni e quelle per il ripristino del locale. Soprattutto come evidenziato nell'istanza di sospensiva, non era stato stabilito se il doveva eseguire le opere di CP_1 ripristino e quelle di eliminazione delle cause, ovvero ricevere l'intera somma con loro carico delle spese e della esecuzione dei lavori per eliminare le cause e per ricondurre in pristino.
Ora, in primo luogo, l'Arch. con il computo metrico allegato alla Per_2 relazione, ha indicato specificamente i lavori che dovevano essere effettuati e l'importo; questo poi ritenuto dovuto dal , per come si legge in sentenza, CP_1
a titolo di “risarcimento del danno per equivalente” e tanto non è stato censurato. Peraltro, in parte motiva sul punto, il Primo Giudice ha specificato (come riportato sopra) che l'ausiliario aveva indicato gli interventi previsti ed analiticamente descritti che “hanno la funzione sia di eliminare le cause dell'infiltrazione sia di ripristinare i danni causati dalle infiltrazioni nei locali di parte attrice” la cui quantificazione era stata fatta mediante redazione del computo metrico. Ed anche detta statuizione non è stata esplicitamente contestata.
Con la decima, è stata eccepita la modestia della percentuale del 10% stabilita ai fini dell'art. 1227 c.c., stante l'omessa esecuzione di interventi di manutenzione e lo stato di abbandono e di degrado, posto che gli attori avevano impedito al CP_1 di eseguire i lavori stabiliti dall'assemblea. Corretta e condivisibile è la percentuale posto quanto emerso circa le cause delle infiltrazioni e i danni derivati. Con la undicesima, è stata contestata la decisione sul punto in cui è stato ritenuto che l'eccezione di esecuzione da parte degli attori di lavori incidenti, sugli impianti idrici e fognari condominiali o comunque di opere non autorizzate, che avrebbero comunque concorso nella genesi, era una deduzione tardiva perché sia nell'atto di citazione, che nella prima memoria si faceva generico riferimento all'art. 1227 c.c. senza alcuno specifico richiamo ad eventuali lavori.
Dirimente, però, è quanto ulteriormente rappresentato in sentenza, benché criticato, ovvero che tali fatti non sono stati ritenuti concause dal ctu, perché non indicati tra i danni.
Con la dodicesima , è stato asserito che il punto di motivazione “per quanto riguarda la rilevanza causale dell' inadeguatezza della rete comunale di smaltimento delle acque piovane il non era stato convenuto né chiamato nel il Controparte_3 terzo responsabile non aveva considerato che si trattava di un “ fattore interagente nella genesi dei danni”; non era stata posta domanda o formulata chiamata in causa del in quanto, era incerta “la conoscenza dell'illecito, del danno e Controparte_3 della derivazione causale dell'uno e dell'altro”. Qualora infatti ne fosse stata riscontrata la effettiva incidenza, non solo avrebbe consentito al di avere certezze al riguardo, e quindi fugare il pericolo di CP_1 mere ipotesi;
soprattutto la potenziale successiva possibilità di promuovere autonomo giudizio nei riguardi dell'ente, senza incorrere nei rigori dell'art.96 cpc per temerarietà della domanda. Orbene, sulla questione il ctu ha precisato, proprio in risposta alle osservazioni del perito del , che l'insufficienza della rete fognaria pubblica era soltanto CP_1 una concausa dell'allagamento dei locali. Se la rete condominiale fosse stata completamente integra, le fuoriuscite d'acqua si sarebbero verificate esclusivamente in corrispondenza dei primi servizi igienici e non al di sotto della pavimentazione dei sottonegozi. Con ciò affermando ancora una volta che la causa degli allagamenti e delle infiltrazioni era comunque riconducibile alla rete condominiale. Dacché, essendo stata proposta la lite nei confronti del sono stati accertati e quantificati i danni di cui CP_1 doveva rispondere il convenuto citato, apparendo irrilevante ogni diversa e ulteriore concausa riconducibile ad altri soggetti non evocati in giudizio. Con la tredicesima, ha asserito che il Tribunale pur ancorando la fattispecie nel perimetro dell'art. 2051 cc, non ne avrebbe fatta corretta applicazione avendo omesso di constatare la prova della esistenza dell'esimente del caso fortuito e della forza maggiore. Da una parte, non era stato consentito al di accertare il CP_1 fatto del terzo, per la mancata chiamata in causa, dall'altra era stata omessa la constatazione del caso fortuito e della forza maggiore posto che gli stessi attori avevano indicato che le infiltrazioni d'acqua si erano verificate in coincidenza di precipitazioni meteoriche. In verità, sotto il primo aspetto valgono le considerazioni già rese, riguardo al secondo profilo va detto che come dinanzi riportato, il tecnico ha illustrato e specificatamente elencato tutte le cause delle infiltrazioni e degli allagamenti, e anche gli “ulteriori elementi” tra i quali non sono stati indicati le precipitazioni meteoriche. Il fatto che “le infiltrazioni d'acqua descritte possono intensificarsi al verificarsi di eventi di pioggia di notevole intensità” non esclude la sussistenza e rilevanza delle cause accertate posto che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.” (Cass. 2482/2018). La quattordicesima censura così rubricata “CTU – Assenza di motivazioni valide, di rigore scientifico, di appezzamento di dati presenti – omessa osservanza di obblighi propri del CTU - omessa rilevazione o diretta costatazione di dati prodromici necessari e dirimenti – nullità – sussistenza – rinnovo – necessità - vizio logico e di motivazione della sentenza – sussistenza – omessa applicazione corretta e/o contraddizione logica artt. 115 e 116 cpc – sussistenza – illogicità manifesta – “ nonché La quindicesima “estensione censure di cui motivo XIV° - ctu – nullità – sussistenza – rinnovo – necessità - sentenza – vizio logico e di ragionamento – sussistenza – riforma – necessità – art. 2697 cc - omessa ottemperanza – sussistenza
– vizio della sentenza – sussistenza – “ e
La sedicesima “prosecuzione motivo XIV – XV – Ancora sulla colpa del creditore 1227 cc non considerata, od in modo errato ed acritico da parte del giudice per assenza nella CTU di motivazioni valide, di rigore scientifico, di appezzamento di dati presenti –“ devono ritenersi tutte assorbite stante le ragioni della decisione dinanzi evidenziate.
Con l'ultima (diciottesima), “Vizio per assenza di motivazione su omessa applicazione del principio di soccombenza (parziale) a carico degli attori”, ha contestato che con la sentenza non era stato correttamente applicato il principio di distribuzione delle spese in presenza di soccombenza parziale dell'attore. La domanda era stata ridimensionata, era stata applicata anche la riduzione del 10% ex art. 1227 c.c.. L'attribuzione delle spese deve invece ritenersi corretta alla stregua della comunque soccombenza della parte appellata, peraltro confermata dall'esito complessivo del giudizio come definito nella presente sede. Per tutte le ragioni evidenziate l'appello incidentale va rigettato. Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza del appellato- appellante incidentale si liquidano, in favore dell'appellante CP_1
nella misura media (secondo lo scaglione di valore del deciso), in Parte_1 relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellato anche appellante incidentale. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, della somma di € 2.494,74; rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 di lite che si liquidano in complessivi € 1.923,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della dell'appellato Condominio anche appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7500/2019 e vertente TRA n proprio e quale unico erede di Parte_1 Persona_1
(Avv.ti Fabio D'Argenzio e Marco Orsini) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Armando La Viola)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 969/2019 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 969/19, ha definito il giudizio introdotto da e nei confronti del Persona_1 Parte_1 Controparte_1 per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivati da
[...] infiltrazioni d'acqua e da allagamenti verificatisi all'interno di tre immobili di loro proprietà siti in Latina Viale dello Statuto – Angolo locati a terzi ed adibiti CP_1 allo svolgimento di attività commerciali. Ed ha così statuito “Accertata la responsabilità del convenuto in CP_1 relazione ai danni di cui è causa nei locali siti in Latina, Viale dello Statuto-Angolo
[...] posti su due livelli, interrato-strada, distinti in catasto i civici 36,38, 28/30 del CP_1
Viale dello Statuto di proprietà di parte attrice, e per l' effetto lo condanna per i danni subiti al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 30.593,97, oltre lucro cessante come da motivazione ed oltre interessi legali sull'intero importo dovuto, a decorrere dalla data della presente decisione al saldo;
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.100,00 per competenze, € 530,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge in favore di parte attrice;
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del ”. CP_1 ha proposto appello e, in riforma, ha chiesto “accertare e Parte_1 dichiarare la esclusiva e grave responsabilità colposa del appellato in CP_1 merito alla causazione dei danni emergenti e per lucro cessante, subiti e subendi dall'attore appellante, per i fatti di causa;
Condannare, pertanto, e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, il appellato, in persona del suo amm.re p.t., CP_1 alla corresponsione a titolo di danni emergenti, in favore dell'appellante della somma di euro 52.796,00, oltre oneri tecnici ai fini del ripristino dello status quo ante ed euro 66.560,00 per lucro cessante, oltre s'intende somme maturande per le medesime causali con, in ognuna delle tipologie di danni richieste, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto, all'effettivo soddisfo;
Condannare altresì il appellato, in CP_1 persona del suo amm.re p.t., alla corresponsione, in favore dell'appellante delle spese del procedimento di ATP ante causam nella misura di euro 1.070,74 nonché delle spese maturate in favore del CTP all'esito del primo giudizio nella misura di euro
€.2.494,74 e delle spese di lite del pregresso grado da liquidarsi nella misura di euro 13.759,79. Voglia, in netto subordine, condannare, per tutti i medesimi e sopra citati e distinti titoli e causali, il appellato in persona del suo amm.re p.t., alla CP_1 corresponsione in favore dell'attore delle minori e/o maggiori somme che verranno ritenute, eque e/o di giustizia, ex artt. 1226 e 2056 c.c. sempre con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori del presente grado.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha domandato CP_1
“Concessa in via preventiva la sospensione della esecutività della sentenza, respingersi l'appello principale perché' totalmente infondato, ove non dichiarato inammissibile ex art. 348 cpc. Accogliersi l'appello incidentale ed in totale riforma della sentenza 969/2019 del Tribunale di Latina, respingersi la domanda con la condanna di Parte_1 lla restituzione della somma ricevuta dal Condominio in parziale esecuzione
[...] della sentenza, maggiorata degli interessi e rivalutazione. In via subordinata previo ammissione di consulenza in rinnovazione di quella dell'arch. espletata in Per_2 primo grado, respingersi la domanda, ed in via ancora più subordinata, accertata la responsabilità in via esclusiva di ex art. 1227 cc, ovvero in misura Parte_1 prevalente, respingersi la domanda, se del caso per quanto di ragione, con la condanna di a restituire al condominio tutte le somme da questo Parte_1 pagate in esecuzione parziale della sentenza, ovvero di quelle in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, in ogni caso con rivalutazione ed interessi. Vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. “. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19.12.2024, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Così come si narra nella sentenza, e Persona_1 Parte_1 rispettivamente madre e figlio, hanno proposto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti in seguito ad infiltrazioni d'acqua ed allagamenti, verificatisi all'interno di tre immobili di loro proprietà siti in Latina, Viale dello Statuto-Angolo posti su due livelli, interrato-strada, distinti ai civici CP_1
36, 38, 28/30 del Viale dello Statuto locati a terzi ed adibiti allo svolgimento di attività commerciali. Rappresentavano che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato si era accertato che le cause erano da ascriversi alla rottura della conduttura condominiale di scarico delle acque reflue e che alle stesse conclusioni era pervenuto, nel 2006, il ctp del Hanno, poi, concluso domandando la Parte_2 condanna del al pagamento della somma di € 65.735,29 per le spese di CP_1 ripristino dei locali, 2.000,00 per spese legali, € 3.565,58 per ATP e CTP ed € 3000,00 per il risarcimento del danno corrisposto ad Controparte_2 conduttrice del locale 28/30 per danneggiamento merce in seguito ad
[...] allagamento. Effettuata la prova orale ed ammessa la ctu, stante la dichiarata nullità di quella espletata nel procedimento ATP per la mancata partecipazione del Condominio legittimato, veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha ritenuto fondata, nei termini di cui al dispositivo riportato, la domanda così motivando. La CTU redatta nel corso del giudizio “nel pieno contraddittorio tra le parti ha confermato quanto emerso in sede di ATP, per quanto quest' ultimo non fosse opponibile al convenuto non avendo partecipato al relativo CP_1 procedimento, nonché quanto evidenziato dall' ing. , consulente del Persona_3
convenuto, nel proprio elaborato. CP_1
La circostanza che la ATP non fosse atto opponibile al non Controparte_1 esclude che trattandosi di prova documentale tempestivamente depositata, fosse legittimamente consultabile e valutabile dal CTU. In particolare, per quanto tale consulenza non sia atto formalmente opponibile al soggetto che non ha partecipato al procedimento sotto il profilo della sua valenza probatoria, tuttavia, ai sensi dell' art 116 cpc, il giudice di merito può utilizzare e trarre elementi di convincimento, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse
(Cass. civ.06/11426). Ne consegue che l'eccezione di nullità della CTU espletata, per aver richiamato nel proprio elaborato gli accertamenti svolti nel procedimento di ATP, deve essere rigettata. Per quanto concerne le cause delle infiltrazioni il CTU ha rilevato che i fattori principali individuati sono: la vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche), la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche, la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica, l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque bianche e acque nere del
, a questi, inoltre, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi: la scarsa CP_1 ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica;
la scarsa ventilazione al piano interrato dei locali oggetto di causa, la presenza di umidità per risalita capillare e di umidità per infiltrazione laterale sulle pareti perimetrali dei locali interrati. L'ausiliare del giudice indica…nei corrispondenti locali interrati (Lavanderia Jeferson - civico 38, Alimentari di prodotti tipici locali - civico 36, Negozio di animali con insegna " " - civico 28/30) ..gli interventi previsti ed analiticamente descritti che CP_2 hanno la funzione sia di eliminare le cause dell'infiltrazione sia di ripristinare i danni causati dalle infiltrazioni nei locali della parte attrice. La quantificazione dei danni è stata fatta mediante redazione di computo metrico con riferimento al Prezzario
Regionale del Lazio vigente (edizione 2012), il cui importo è di euro 38.305,05 escluso iva ed oneri tecnici . Questo giudicante, nel condividere le conclusioni cui perviene il CTU, per altro coerenti con quanto accertato dall' ing. ( CTP Condominio) e Per_3 dell' ing. (ATP), evidenzia come sia opportuna una riduzione Persona_4 dell' entità dei danni nella misura del 10% in ragione dell' incidenza quale concausa dell' attuale stato dei locali della scarsa ventilazione ed areazione al piano seminterrato rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c., nonché dell' omessa esecuzione nel corso del tempo di interventi di manutenzione ordinaria (anch' essa concausa non ascrivibile al ), omissione ben evincibili dal totale stato di abbandono CP_1
e degrado dei locali come da fotografie allegate;
nella quantificazione del danno va poi detratto dal computo metrico la somma di € 6.662,08 (voce 10) in quanto trattasi di opera migliorativa dello stato dei luoghi e non finalizzata al mero ripristino degli stessi nello stato antecedente il fenomeno infiltrativo. Ne consegue che il risarcimento del danno per equivalente è pari alla somma di € 27.812, 47, ovvero 38.305,05- 3.830,50- 6662,08. A tale somma va aggiunta l' IVA nella misura del 10% e pertanto quanto dovuto è pari ad € 30.593,97. Per quanto concerne l' eventuale esecuzione da parte degli odierni attori di lavori incidenti sugli impianti idrici e fognari condominiali, o comunque di opere non autorizzate che avrebbero comunque concorso nella genesi delle infiltrazioni, va ribadito come tale deduzione, sotto il profilo di una sufficiente allegazione e prospettazione in fatto dell' eccezione, appare tardiva atteso che nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art 183 sesto comma cpc, si faceva generico riferimento al concorso ex art 1227 c.c. della condotta del creditore nella causazione del danno, senza alcun specifico richiamo ad eventuali lavori abusivi realizzati dai condomini. Peraltro, tale concausa è stata indirettamente esclusa dal CTU non avendola indicata tra i vari fattori interagenti che hanno comportato i danni descritti all' interno dei tre locali interessati dai fenomeni infiltrativi. Per quanto concerne la rilevanza causale dell'inadeguatezza della Rete comunale di smaltimento delle acque piovane in relazione ai danni subiti dagli attori, non essendo stato convenuto il nel presente giudizio e non Controparte_3 essendo stata proposta chiamata del terzo responsabile o comunque in regresso da parte del , in ragione della solidarietà passiva dell' obbligazione CP_1 risarcitorie ex art 2055 c.c, non è rilevante in questa sede valutare la misura dell'incidenza causale del citato fattore interagente nella genesi dei danni. Con riferimento infine al pagamento della somma di € 3000,00 in favore del conduttore del locale commerciale “ va osservato che Controparte_2 la domanda è infondata e non merita accoglimento, non essendo provati i danni dedotti nella scrittura del 25.10.2006 e dedotti in compensazione con un asserito credito di controparte, né è specificamente descritta la natura e tipologia del danno ivi indicato, in quanto trattasi di atto inter partes e non opponibile al condominio. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi acclarata la responsabilità dell'ente condominiale per i fatti di causa sia da ascrivere alla vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche), la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche, la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica, l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque, nonchè la scarsa ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica. Trova applicazione nella fattispecie l' art 2051 c.c., responsabilità di natura oggettiva e connessa alla mera custodia sulla “res “, non avendo provato il né il caso fortuito e la forza maggiore né il fatto del terzo, tali da elidere CP_1 il nesso di causalità tra la custodia e l' evento.”. L'appellante ha criticato la sentenza con un primo motivo diversamente così articolato. Pur condividendo le conclusioni del Primo Giudice con riguardo allo “an debeatur”, così come rappresentato dal ctp i costi dei lavori necessari al ripristino dovevano essere maggiorati del 30% e/o del 20% in ragione delle specifiche lavorazioni e dello stato dei luoghi. Inoltre, non erano stati considerati gli oneri ed i costi di sicurezza. Detti elementi non erano stati considerati dal CTU e dal Tribunale, nonostante le osservazioni del CTP come reiterate;
ma anzi era stata operata una decurtazione del 10%, applicando così d'ufficio la norma di cui all'art. 1227 c.c. in assenza di qualsiasi eccezione da parte del . CP_1
Non sussisteva, poi, alcuna concausa a sé attribuibile, essendo i locali seminterrati nati e strutturati ab origine senza luci e vedute, ma solo con piccole bocchette e prese d'aria; trattandosi di una deficienza strutturale originaria la stessa andava imputata al . CP_1
Con riguardo alla ritenuta omessa manutenzione dei locali, non era possibile effettuarla fino a quando le infiltrazioni ed i danni sarebbero persistiti. Ingiustamente era stata detratta la somma di € 6.662,08 poiché era una spesa relativa al vespaio mancante, reputato necessario dal CTU, e la cui opera competeva al Condominio. Il danno doveva essere liquidato nell'ammontare di € 49.796,00, di cui € 38.305,00 quantificati dal ctu, ed €11.491,00 per la maggiorazione del 30%, oltre oneri tecnici. Dovuta era la somma di € 3.000,00 che era stata compensata con il conduttore del locale commerciale ed avente ad oggetto, da un lato i canoni di locazione dovuti e dall'altro il mancato utilizzo del locale seminterrato, nonché i danni subiti dalle merci. Il Giudice pur avendo recepito in sentenza la circostanza che i locali erano adibiti ad attività commerciale ed erano stati locati a terzi, aveva omesso ogni pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, con particolare riferimento al locale n. 36, rimasto sfitto, da rapportarsi alla mancata percezione dei canoni di locazione, a decorrere, almeno dal mese di ottobre dell'anno 2006, e da liquidarsi nella misura di euro 66.560,00, oltre interessi, o in subordine in via equitativa.
Con altro autonomo motivo il ha contestato, il regolamento delle Pt_1 spese di lite , sia con riguardo alla ritenuta non ripetibilità delle spese di ATP, sia per l'omessa pronuncia sulle spese del ctp, sia ancora in punto di quantificazione e liquidazione delle spese di lite perché avvenute in misura incongrua, dovute piuttosto, salvo a rivisitarsi con riguardo al gravame, nella misura di € 13.759,79 comprensiva dell'aumento di più parti. Ciò posto, la decisione resa e motivata non si presta alle critiche svolte, se non limitatamente a quanto sarà di seguito statuito. E' in atti la relazione di ctu, espletata in primo grado dall'Arch.
[...]
il quale preliminarmente, così come richiesto nel primo quesito, ha Per_5 descritto i locali interessati oggetto di causa, ovvero la lavanderia ubicata al civico 38 al piano terra con annesso deposito al piano interrato, l'Alimentare al civico 36, al piano terra con annesso deposito al piano interrato ed il negozio , ubicato al CP_2 civico n. 28/30, al piano terra con annesso deposito al piano interrato. Ha, poi, risposto al quesito relativo alle cause delle infiltrazioni, agli interventi necessari per la loro eliminazione, alla quantificazione delle spese per il ripristino ed ha scritto che dall'esame dei documenti di causa e dal sopralluogo eseguito alle presenza delle parti “è emerso che i danni lamentati sono da attribuire a più fattori che agiscono contemporaneamente con un diverso grado d'intensità ed in modo differente in ognuno dei tre locali oggetto di causa.”. I fattori principali individuati sono: 1. la vetustà della rete fognaria condominiale (acque reflue domestiche),
2. la vetustà della rete condominiale di raccolta delle acque bianche,
3. la vetustà della rete condominiale di adduzione idrica,
4. l'interferenza con la rete di fognatura pubblica nella quale conferiscono le acque bianche e acque nere del , CP_1
a questi, inoltre, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:
5. la scarsa ed assente manutenzione delle reti condominiali di raccolta delle acque nere, delle acque bianche e della rete di adduzione idrica;
6. la scarsa ventilazione al piano interrato dei locali oggetto di causa,
7. la presenza di umidità per risalita capillare e di umidità per infiltrazione laterale sulle pareti perimetrali dei locali interrati. Inoltre, ha descritto la rete delle acque bianche e di quelle nere ed il recapito finale, nonchè le condizioni di ciascun locale, i danni riscontrati e le cause degli stessi; ha, altresì, specificato che gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni descritte, ed in parte della formazione di umidità sulle pareti, consistevano nella riparazione o sostituzione della rete di raccolta delle acque bianche e di quelle nere. E che “considerato che le tubazioni corrono al di sotto del pavimento del piano interrato ed interessano, quindi, l'intero piano interrato è necessario, almeno, intervenire nei tre locali oggetto di causa prevedendo la rimozione del pavimento e del massetto, la sostituzione delle tubazioni danneggiate..la posa di un nuovo massetto e pavimento ed il rifacimento dell'intonaco e dello strato di vernice sulle pareti dei tre locali. E' necessario, anche, la posa di valvole di non ritorno a monte della fognatura comunale, sia per la rete delle acque bianche che nere, laddove non già presenti.”.
Ha, in ultimo, quantificato i danni mediante redazione di computo metrico con riferimento al Prezzario Regionale del Lazio vigente (edizione 2012) ed ha indicato l'importo di euro 38.305,05 escluso iva ed oneri tecnici. Ebbene le critiche svolte alla relazione del ctu, sia pure relativamente al quantum indicato, non sono condivisibili.
Ritiene questo Collegio che alla stregua delle conclusioni del tecnico frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Con riguardo alle censure di parte appellante, poichè ribadiscono le osservazioni del CTP (quanto all'aumento dei prezzi del 20% e del 30% e alla mancata considerazione dello stato dei locali senza spazi liberi per il deposito di materiali e ubicati su strada trafficata), ha dato già risposta lo stesso Arch. . Persona_5
Ha precisato, infatti, che “non si tratta di opere finalizzate alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, pertanto non può essere applicata la maggiorazione prevista dal Prezzario della Parte_3 esclusivamente per i lavori di manutenzione ordinaria… la stima computata non appare sottostimata rispetto alla situazione attuale del mercato considerato anche il persistente stato di crisi economica del settore edile, e non appare sottostimata rispetto alla tipologia dei lavori poiché sono stati compensati con opportune voci la maggiore onerosità degli interventi (scavi a mano e trasporto a spalla). La valutazione della logistica di cantiere, degli oneri della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, l'interferenza tra i lavori da eseguire e le attività commerciali, e l'interferenza con il traffico locale sono oggetto di esclusiva valutazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.). Allo stato attuale, l'incremento fino al 20% sul prezzario, così come l'indicazione dei costi della sicurezza sopra specificati non possono essere valutati poiché tutti gli aspetti connessi con la sicurezza, la logistica di cantiere e la stima dei costi della sicurezza sono di esclusiva competenza del C.S.P.”. Quanto all'ulteriore aspetto, circa la ritenuta corresponsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. pur in mancanza di alcuna eccezione svolta, va richiamato l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. n. 9200/2021) secondo cui “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado….”.
Circostanza, peraltro, questa rilevata dal Primo Giudice tenuto conto delle evidenze del Consulente quanto allo stato di scarsa ventilazione ed areazione (Cass. 4770/23). Né, del resto, appare fondata l'argomentazione che detta circostanza sarebbe addebitabile al , atteso quanto anche precisato dal perito che sebbene CP_1
”la scarsa ventilazione è un fenomeno tipico dei locali interrati ed è dovuta sia alla limitata altezza dei locali, sia alla piccola dimensione delle finestre a bocca di lupo” ha comunque ritenuto che “Può essere utilizzato un sistema di ventilazione meccanica”, dunque ha prospettato la possibilità di ovviare alle caratteristiche del locale evidentemente conosciute dalla proprietà al momento dell'acquisto. L'ulteriore contestazione circa la detrazione erronea del vespaio, va parimenti disattesa, posto che non è indicato tra gli interventi proposti per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. La somma di € 3.000,00, dovuta a titolo di canone e compensata con il credito vantato per i danni subiti a causa delle infiltrazioni dal conduttore del locale
[...]
così come ritenuto, non può essere liquidata. Nella Controparte_4 scrittura privata (doc. 13 fascicolo primo grado), datata 25.10.2006, si legge che le parti (il e la società hanno Pt_1 Controparte_4 compensato i rispettivi crediti, ovvero il credito di € 3000,00 per aggiornamenti istat dei canoni per il periodo da gennaio 2000 ad ottobre 2006 ed il credito di pari importo per il risarcimento dei danni cagionati, negli anni dal 1999 “sino alla data odierna”, da allagamenti verificatisi nel suddetto locale. Le dichiarazioni così rese dalle parti, non possono valere come prova dei crediti vantati nei confronti del terzo , in mancanza di alcuna prova data circa i CP_1 danni effettivamente subiti, per nulla poi specificati, e dell'ammontare effettivamente dovuto a titolo di aggiornamento istat;
né in tal senso può ritenersi esaustiva al fine dell'efficacia probatoria quanto precisato dalla escussa CP_2 come teste “Ho reclamato i danni per gli eventi verificatisi negli anni passati;
parecchi anni fa..”, in assenza di alcuna diversa specificazione e, come detto, prova degli stessi. Anche il danno richiesto perché i locali erano rimasti sfitti (in particolare quello al civico 36) su cui il Primo Giudice non si è asseritamente pronunciato, non può essere riconosciuto. Nessuna prova è stata data del mancato utilizzo degli immobili a causa dei fenomeni infiltrativi, né di proposte poi rifiutate per il cattivo stato degli stessi, essendosi parte appellante limitata a depositare i contratto di locazione stipulato con la società conduttrice, dal novembre 2002 ad ottobre 2008, e il contratto di cessione concluso tra la titolare della ditta conduttrice del locale del e la cessionaria Pt_1 [...]
(doc. 2 e 3 fascicolo primo grado), ma nulla è stato allegato dell'asserito CP_5 spontaneo rilascio dell'immobile a cagione dei disagi. Quanto alle spese non liquidate relative allo ATP, la decisione di escludere le stesse posta la dichiarata nullità di instaurazione del contraddittorio, dunque la nullità
“della ATP espletata in assenza delle parti chiamate a parteciparvi” (cfr. ordinanza
8.7.2016) è del tutto condivisibile, stante che alcuna soccombenza è ravvisabile per detto procedimento in capo al . CP_1
Peraltro, la liquidazione delle spese di lite deve ritenersi corretta, poiché effettuata con riguardo alle tabelle precedenti, relative all'epoca di definizione del giudizio, e tenuto conto dello scaglione nella misura minima atteso che non tutte le domande sono state interamente accolte;
tenuto poi conto che a fronte dell'aumento asserito per la presenza di più parti ex art. 4 comma 2 D.M.n. 55/14, vi è la riduzione del 30% poiché la prestazione professionale non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Così come ritenuto in premessa, l'appello principale va accolto sia pure limitatamente all'ultima censura relativa alla mancata liquidazione delle spese affrontate per la nomina del consulente di parte e ciò anche atteso quanto di seguito sarà statuito con riguardo all'infondatezza dell'appello incidentale. E' stato, infatti, affermato il principio (Cass. 26729/24” che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”. Consegue, che la sentenza sul punto va riformata perché è fondata la richiesta di rimborso del compenso pagato al consulente di parte, come indicato e non contestato, oltre che documentato (cfr. parcella doc. 16), in € 2.494,74. Anche il ha impugnato, incidentalmente. la sentenza proponendo le CP_1 seguenti censure. Con la prima, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
con la memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori avevano precisato di agire come condomini, non come proprietari modificando così la domanda, cosicchè la proprietà attestata dai titoli prodotti legittimava la domanda promossa nella veste di condomini, ovvero il diritto ad agire soltanto per il risarcimento di danni a beni di natura condominiale, ma non anche la domanda di risarcimento dei danni alla proprietà privata.
Invero, nell'atto di citazione, nella premessa, gli attori si dicono “comproprietari di tre immobili facenti parte integrante dello stabile condominiale”, talchè sin dall'atto introduttivo si qualificano non solo come proprietari, ma anche come condomini e peraltro (Cass. 9692/2020) “Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di
"alternatività". Con la seconda, ha anche eccepito il difetto di legittimazione passiva, perché la costituzione del era stata formalizzata solo al fine di Controparte_6 sollevare l'eccezione, la domanda ed il precedente ATP erano stati erroneamente notificati a destinatario diverso rispetto a quello cui erano stati interessati. Sul punto in sentenza si legge “Con riferimento all' eccezione di carenza di legittimazione passiva, va ribadito quanto osservato con ordinanza dell'8.07.2016, atteso che la costituzione del convenuto ha comunque sanato per il CP_1 principio di raggiungimento dello scopo ex art 156 ult comma cpc il difetto di notifica dell'atto di citazione notificato al limitrofo piuttosto che . Controparte_7 CP_1
E la statuizione è condivisibile alla stregua del principio secondo cui la rituale costituzione comporta comunque la sanatoria dell'atto per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c.. L'ulteriore argomento di non essere legittimato passivo per il risarcimento del danno a cose di proprietà esclusiva, stante la specificazione di condomini, appare irrilevante per quanto sopra ritenuto. Con la terza, ha contestato la decisione che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che la citazione era stata notificata nel termine quinquennale non ancora scaduto, perché, invece, non erano stati provati “ma neppure allegati, nel numero, nella tipicità, nella verificabilità cronologica, gli eventi cui si attribuisce la genesi dei danni.”; la “ CT dell'ing. nel 2006 non era Per_3 utilizzabile come indirizzo per sostenere la presenza di danni e persino per ipotizzare cause che avrebbero potuto determinarli, con l'effetto di escludere, nello specifico, che vi sia stata prova neppure allegata, per stabilire quale evento ne sarebbe stata causa.”. Il Primo Giudice ha statuito che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso della normale diligenza sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno e dell'altro; nel caso di specie l'attore può ritenersi che abbia avuto conoscenza in merito alla provenienza delle infiltrazioni delle condotte condominiali, quanto meno non prima della relazione depositata dall'ing. Per_3
(10.10.2006). “.
[...]
Secondo il Giudice di legittimità poi “In tema di prescrizione "breve" del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza…” (Cass. 9524/2007).
Talché, alla stregua di detto principio, consegue che corretta deve ritenersi la decisione resa in sentenza, che ha ritenuto che la prescrizione decorre non prima della relazione depositata dall'ing. , il quale, così come si legge nella relazione Persona_3 in atti, era stato incaricato dall'Amministratore del Condominio dell'epoca “di identificare le più probabili cause di allagamento dei locali interrati del CP_1 di indicare gli interventi più opportuni per la loro eliminazione”.. La decorrenza della prescrizione non può ricondursi alla conoscenza cronologica dell'evento, ma piuttosto alla percezione dell'esistenza e della gravità del danno, oltre che all'addebitabilità ad un soggetto, individuato all'epoca in parte nel , CP_1 essendo ad esso attribuibile la vetustà della rete condominiale di raccolta e scarico delle acque reflue. Con la quarta, sono stati rappresentati più argomenti. Nessuna delle tre relazioni “poteva infatti essere assunta come prova, o fonte di prova, dei fatti costitutivi della domanda, per assenza della prodromica, pregiudiziale dimostrazione circa la verità a sussistenza dei fatti indicati dagli attori come causa antecedente generatrice dei danni.”.
Non vi era prova con requisito di certezza, di allagamenti dei locali in esame, o degli eventi meteorologici che li avrebbero determinati, della loro intensità, dell'epoca del loro verificarsi diversa da quella confessoria che li riporta agli anni 93/94, con testimoniali conferme. Non vi era prova persino della esistenza, di condotta fognaria, sottostante i locali degli attori, tanto meno della sua eventuale ubicazione. Le allegazioni del CTU erano frutto di mere ipotesi di eventi possibili solo in astratto, rimasti tuttavia indimostrati. “Tanto meno ove si consideri la eccezionalità dell'eventuale verificarsi in concomitanza di copiose piogge, esimente conseguente della responsabilità di cui all'art.2051 cc…”. L'affermazione che la ctu aveva confermato quanto emerso in sede di ATP era criticabile sia perché l'Atp era stato riconosciuto nullo con ordinanza 1/7/2016, sia perché, anche l'ATP, esponeva argomenti puramente teorici, non utilizzabili come fonte di prova. ”Mancava infatti di illustrazione di dove e come il fantomatico saggio sarebbe stato eseguito, cosa si sarebbe riscontrato, quali le condizioni, di cosa etc..”. Innanzitutto, va ribadito quanto sopra ritenuto sia con riguardo al lavoro del consulente puntuale, esaustivo e completo, sia al fatto che ben può il giudice del merito aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza essere tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione. Ciò posto, così come sopra evidenziato, l'Ing. ha proceduto, tenendo Per_2 conto dei documenti, ma anche effettuando un sopralluogo in data 4.5.2017 (cfr. pag. 4 della relazione), in maniera completa non solo a descrivere gli immobili, ma anche tutti i fattori, che avevano causato i danni, elencandoli ed esplicitandoli poi nello specifico con riguardo alla rete delle acque, che, come scrive, (“si riscontra”) era stata evidentemente riscontrata, e con riguardo ai singoli locali. Il riferimento alla relazione espletata in sede di ATP, a fronte di quanto ritenuto è dunque irrilevante, sebbene si rilevi che seppure non se ne possa tenere in conto perché espletata senza la partecipazione di tutte le parti, comunque il richiamo può essere fatto al fine di significare che le stesse conclusioni di natura tecnica avvaloravano la correttezza delle risultanze cui è pervenuto il ctu. Con la quinta, è stata eccepita la nullità della ctu per avere fatto propri, anche mediante richiamo, degli aspetti della consulenza tecnica preventiva, totalmente inutilizzabile perché espletata in assenza di valido contraddittorio. Quanto dal ctu affermato circa l'ubicazione delle condutture di scarico sotto i locali interrati e a quello sottostante al civico 38 era una affermazione priva di oggettività e verificabilità in concreto, in mancanza di prova in atti. La lettura dell'ATP permetteva di rilevare l'assenza di qualsiasi dato tecnico. Con riguardo all'affermazione circa la esistenza di condutture e del relativo percorso, non era stato effettuato un sondaggio, non vi era alcun verbale che attestava ciò, il luogo preciso del sondaggio, le modalità di esecuzione e l'esito. La relazione dell'ing. era priva anch'essa di qualsiasi allegazione circa eventuali Per_3 sondaggi, o esame visivo delle condutture delle acque di scarico. Neppure nelle CTU dell'arch. vi era traccia di sondaggio o di accertamento Per_2 specifico e visivo dell'esistenza di condutture;
tanto meno per la eventuale attribuzione in proprietà al convenuto. CP_1
Con riguardo ai danni nel locale 38, la situazione si presentava di sostanziale abbandono e deterioramento che non potevano essere imputati ad allagamento, ma soltanto ad incuria dei proprietari per omissione dolosa dal 2006, da quando cioè, avevano impedito al di eseguire i lavori stabiliti Controparte_6 nell'assemblea 14.9.2011. Le circostanze illustrate, trovano risposta nella esaustività della relazione del tecnico nominato nel primo grado e nel fatto che ben può il giudice del merito aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza essere tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. Con la sesta, ha contestato che ”le allegazioni sullo stato di vetustà o sull'asserita scarsa o assente manutenzione, come di ogni altro dato che si riferisca ai discendenti ed alle condutture di raccolta delle acque, costituiscono pura illazione. Non risulta in atti che il CTU abbia eseguito alcun saggio per la diretta costatazione, neppure allegato;
anzi, sia con riferimento al civico 38 (lavanderia), che per il civico 36 (alimentari) il CTU conferma che le eventuali cause da lui considerate sono del tutto ipotetiche…. Per il civico 36 (cfr. pag.11 CTU) si esprime nei medesimi termini di astratta compatibilità, ancora una volta su allegazioni di parte attrice nessun accertamento è stato in concreto operato dal CTU…nessuna costatazione od esperimento tecnico è stato eseguito per cui, le allegazioni presenti nella CTU costituiscono motivazioni solo ipotetiche di generiche teorie.”.
Anche sotto tale profilo va richiamata la motivazione resa con riguardo al precedente motivo. Peraltro, la dichiarazione del tecnico “di asserita compatibilità” e limitata al civico 36 che si trova scritta nella relazione (cfr. pag. 11) è relativa alle “due fasce orizzontali alla base della stessa parete perimetrale“; solo per questo si esprime la compatibilità con gli allagamenti, facendo salva per l'individuazione “un esame più approfondito della situazione da eseguire durante gli eventi di pioggia e/con simulazione di allagamenti”. Inoltre, appare dirimente quanto precisato a seguito delle osservazioni fatte dal ctp di parte appellata, pur se con il motivo appresso esplicitato è stato contestato, ovvero che “Per evitare inutili aggravi di spesa per ulteriori indagini, sopralluoghi e verifiche già effettuate in passato e che hanno chiaramente sciolto i dubbi in merito alle infiltrazioni, lo scrivente CTU non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori sopralluoghi e ulteriori esami perché la situazione è rimasta invariata”. Con la settima, è stato eccepito che il Giudice aveva omesso di rilevare che nella relazione “il CTU non descrive i danni nel computo metrico;
ne lascia la individuazione a soggettiva capacità di rilevazione attraverso esame di foto, che assolvono solo l'aspetto estetico.” Secondo quanto emergerebbe dalla relazione, inoltre, la rilevazione della corrispondenza dei danni alla relativa quantificazione, dovrebbe evincersi anch'essa dal computo metrico, allegato alla relazione. Senonché i dati presenti nel documento riguardavano in modo contestuale e confuso anche l'eliminazione delle cause e ripristino. Anche a tale riguardo va detto che sempre in sede di osservazioni il ctu ha risposto che “Nella stima dei danni, il CTU non poteva non elencare tutti quegli interventi ritenuti necessari al ripristino dei locali con alcune migliorie atte alla migliore fruizione degli ambienti.”. Nel computo metrico allegato alla relazione sono stati indicati i lavori da effettuare a misura ed il danno è stato poi liquidato per l'importo indicato da ritenersi questo dovuto dal . CP_1
Con l'ottava, si è criticato nuovamente il richiamo all'ATP dell'Ing. Per_4 nonostante la dichiarata nullità e comunque il fatto che il CTU, per svolgere la propria relazione, e consegnare le proprie conclusioni, “ha richiamato, come fonte due dati dell'ATP, che invece tali non solo, tanto più in quanto privi della necessaria prova sulla loro effettiva esistenza”, ovvero un sopralluogo in data 6.4.2009 e dei saggi del 18.4.2009, di cui è mancata ogni documentazione. Invero, nella relazione dell'Ing. (cfr. pag. 4) si dà atto del sopralluogo Per_4 del 6.4.2009, affermandosi che proprio questo sopralluogo aveva permesso l'effettivo inizio delle attività peritali in quanto vi avevano partecipato i legali, il tecnico di parte, oltre un rappresentante dell'Amministratore e un responsabile dell'impresa edile e che pertanto era stato possibile effettuare un sopralluogo più esteso delle parti condominiali, oltre ad individuare il percorso delle condutture presenti. Ed è stato poi aggiunto che i lavori effettivi vennero eseguiti qualche giorno dopo, precisamente il 18.4.2009, e che apparve subito evidente la causa dello stato di degrado dei locali dovuto ad una conduttura fognaria di scarico delle acque reflue del . CP_1
L'indicazione della data del sopralluogo, svoltosi altresì con la presenza delle parti, ed il riferimento al 18.4.2009 come data in cui erano eseguiti i lavori ed accertata la causa del degrado, contenuta nella relazione sottoscritta, è sufficiente per fare ritenere che ciò che è stato affermato dall'allora tecnico nominato era corrispondente a quanto effettivamente era stato svolto. Con la nona, è contestata anche l'entità eventuale di danni risarcibili effettivamente. Pur se si dovesse accogliere il risarcimento dei danni con riguardo alla proprietà privata, la quantificazione del ctu era diversa da quella contenuta in sede di ATP nella minore misura di € 16.378,40 e comunque (la quantificazione) non era stata illustrata per ciascun locale e non risultavano distinte le somme stabilite per danni e quelle per il ripristino del locale. Soprattutto come evidenziato nell'istanza di sospensiva, non era stato stabilito se il doveva eseguire le opere di CP_1 ripristino e quelle di eliminazione delle cause, ovvero ricevere l'intera somma con loro carico delle spese e della esecuzione dei lavori per eliminare le cause e per ricondurre in pristino.
Ora, in primo luogo, l'Arch. con il computo metrico allegato alla Per_2 relazione, ha indicato specificamente i lavori che dovevano essere effettuati e l'importo; questo poi ritenuto dovuto dal , per come si legge in sentenza, CP_1
a titolo di “risarcimento del danno per equivalente” e tanto non è stato censurato. Peraltro, in parte motiva sul punto, il Primo Giudice ha specificato (come riportato sopra) che l'ausiliario aveva indicato gli interventi previsti ed analiticamente descritti che “hanno la funzione sia di eliminare le cause dell'infiltrazione sia di ripristinare i danni causati dalle infiltrazioni nei locali di parte attrice” la cui quantificazione era stata fatta mediante redazione del computo metrico. Ed anche detta statuizione non è stata esplicitamente contestata.
Con la decima, è stata eccepita la modestia della percentuale del 10% stabilita ai fini dell'art. 1227 c.c., stante l'omessa esecuzione di interventi di manutenzione e lo stato di abbandono e di degrado, posto che gli attori avevano impedito al CP_1 di eseguire i lavori stabiliti dall'assemblea. Corretta e condivisibile è la percentuale posto quanto emerso circa le cause delle infiltrazioni e i danni derivati. Con la undicesima, è stata contestata la decisione sul punto in cui è stato ritenuto che l'eccezione di esecuzione da parte degli attori di lavori incidenti, sugli impianti idrici e fognari condominiali o comunque di opere non autorizzate, che avrebbero comunque concorso nella genesi, era una deduzione tardiva perché sia nell'atto di citazione, che nella prima memoria si faceva generico riferimento all'art. 1227 c.c. senza alcuno specifico richiamo ad eventuali lavori.
Dirimente, però, è quanto ulteriormente rappresentato in sentenza, benché criticato, ovvero che tali fatti non sono stati ritenuti concause dal ctu, perché non indicati tra i danni.
Con la dodicesima , è stato asserito che il punto di motivazione “per quanto riguarda la rilevanza causale dell' inadeguatezza della rete comunale di smaltimento delle acque piovane il non era stato convenuto né chiamato nel il Controparte_3 terzo responsabile non aveva considerato che si trattava di un “ fattore interagente nella genesi dei danni”; non era stata posta domanda o formulata chiamata in causa del in quanto, era incerta “la conoscenza dell'illecito, del danno e Controparte_3 della derivazione causale dell'uno e dell'altro”. Qualora infatti ne fosse stata riscontrata la effettiva incidenza, non solo avrebbe consentito al di avere certezze al riguardo, e quindi fugare il pericolo di CP_1 mere ipotesi;
soprattutto la potenziale successiva possibilità di promuovere autonomo giudizio nei riguardi dell'ente, senza incorrere nei rigori dell'art.96 cpc per temerarietà della domanda. Orbene, sulla questione il ctu ha precisato, proprio in risposta alle osservazioni del perito del , che l'insufficienza della rete fognaria pubblica era soltanto CP_1 una concausa dell'allagamento dei locali. Se la rete condominiale fosse stata completamente integra, le fuoriuscite d'acqua si sarebbero verificate esclusivamente in corrispondenza dei primi servizi igienici e non al di sotto della pavimentazione dei sottonegozi. Con ciò affermando ancora una volta che la causa degli allagamenti e delle infiltrazioni era comunque riconducibile alla rete condominiale. Dacché, essendo stata proposta la lite nei confronti del sono stati accertati e quantificati i danni di cui CP_1 doveva rispondere il convenuto citato, apparendo irrilevante ogni diversa e ulteriore concausa riconducibile ad altri soggetti non evocati in giudizio. Con la tredicesima, ha asserito che il Tribunale pur ancorando la fattispecie nel perimetro dell'art. 2051 cc, non ne avrebbe fatta corretta applicazione avendo omesso di constatare la prova della esistenza dell'esimente del caso fortuito e della forza maggiore. Da una parte, non era stato consentito al di accertare il CP_1 fatto del terzo, per la mancata chiamata in causa, dall'altra era stata omessa la constatazione del caso fortuito e della forza maggiore posto che gli stessi attori avevano indicato che le infiltrazioni d'acqua si erano verificate in coincidenza di precipitazioni meteoriche. In verità, sotto il primo aspetto valgono le considerazioni già rese, riguardo al secondo profilo va detto che come dinanzi riportato, il tecnico ha illustrato e specificatamente elencato tutte le cause delle infiltrazioni e degli allagamenti, e anche gli “ulteriori elementi” tra i quali non sono stati indicati le precipitazioni meteoriche. Il fatto che “le infiltrazioni d'acqua descritte possono intensificarsi al verificarsi di eventi di pioggia di notevole intensità” non esclude la sussistenza e rilevanza delle cause accertate posto che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.” (Cass. 2482/2018). La quattordicesima censura così rubricata “CTU – Assenza di motivazioni valide, di rigore scientifico, di appezzamento di dati presenti – omessa osservanza di obblighi propri del CTU - omessa rilevazione o diretta costatazione di dati prodromici necessari e dirimenti – nullità – sussistenza – rinnovo – necessità - vizio logico e di motivazione della sentenza – sussistenza – omessa applicazione corretta e/o contraddizione logica artt. 115 e 116 cpc – sussistenza – illogicità manifesta – “ nonché La quindicesima “estensione censure di cui motivo XIV° - ctu – nullità – sussistenza – rinnovo – necessità - sentenza – vizio logico e di ragionamento – sussistenza – riforma – necessità – art. 2697 cc - omessa ottemperanza – sussistenza
– vizio della sentenza – sussistenza – “ e
La sedicesima “prosecuzione motivo XIV – XV – Ancora sulla colpa del creditore 1227 cc non considerata, od in modo errato ed acritico da parte del giudice per assenza nella CTU di motivazioni valide, di rigore scientifico, di appezzamento di dati presenti –“ devono ritenersi tutte assorbite stante le ragioni della decisione dinanzi evidenziate.
Con l'ultima (diciottesima), “Vizio per assenza di motivazione su omessa applicazione del principio di soccombenza (parziale) a carico degli attori”, ha contestato che con la sentenza non era stato correttamente applicato il principio di distribuzione delle spese in presenza di soccombenza parziale dell'attore. La domanda era stata ridimensionata, era stata applicata anche la riduzione del 10% ex art. 1227 c.c.. L'attribuzione delle spese deve invece ritenersi corretta alla stregua della comunque soccombenza della parte appellata, peraltro confermata dall'esito complessivo del giudizio come definito nella presente sede. Per tutte le ragioni evidenziate l'appello incidentale va rigettato. Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza del appellato- appellante incidentale si liquidano, in favore dell'appellante CP_1
nella misura media (secondo lo scaglione di valore del deciso), in Parte_1 relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellato anche appellante incidentale. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza, in parziale accoglimento dell'appello principale, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, della somma di € 2.494,74; rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 di lite che si liquidano in complessivi € 1.923,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della dell'appellato Condominio anche appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin