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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2628/2023
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCALORINO ORAZIO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, quale titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, cod. fisc. (p. iva Controparte_2 CodiceFiscale_2
P.IVA_1
Convenuto contumace
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25.8.2023, esponeva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa, senza regolare contratto, alle dipendenze di
[...]
titolare della ditta individuale _1 Controparte_2
”, sita in Solarino, Corso Italia n. 2, dal 13 settembre 2022 all'11.6.2023,
[...]
svolgendo le mansioni di cassiera e di addetta al ricevimento telefonico delle prenotazioni per la consegna delle pizze di asporto. Precisava di aver prestato la propria attività lavorativa per 6 giorni la settimana, comprese le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 17.30 alle ore 23.30, percependo, nel corso dell'intera durata del rapporto di lavoro, la retribuzione giornaliera di € 20,00, per complessivi € 3.800,00.
Evidenziava di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato né la tredicesima e la quattordicesima mensilità, i ROL né il TFR alla data di cessazione dell'attività lavorativa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, Settore Lavoro
e Previdenza, , quale titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
” al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro Controparte_2
subordinato alle dipendenze del convenuto, dal 13 settembre 2022 all'11.6.2023 e, per l'effetto, sentire condannare il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 14.578,80, a titolo di retribuzione ordinaria, ore di lavoro notturno e festivo,
tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR, oltre al risarcimento del danno per mancato versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi.
II La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale ed, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , titolare della ditta Controparte_1
individuale ”, il quale, sebbene Controparte_2
ritualmente convenuto in giudizio, mediante notifica del ricorso tramite pec in data
6.9.2023, non si costituiva.
Nel merito, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie esigenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa, in osservanza delle direttive impartite (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993). La
subordinazione, in particolare, implica la soggezione stabile del lavoratore al datore di lavoro, che, come precisato dalla Corte di Cassazione, dev'essere accertata o esclusa mediante “il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare, dando
prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto” (cfr.
Cass. n. 1717 del 2009, Cass. n. 1153 del 2013; Cass. Sez. Lav. n. 14296 dell'8 giugno
2017).
III Sotto altro aspetto, la richiesta del lavoratore volta ad ottenere quanto assume essergli dovuto in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro non regolarizzato comporta l'onere di dimostrare (art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato,
indicando e provando il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la limitazione della sua autonomia e l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato e la forma della retribuzione nonché la durata, il tipo e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro prestato ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale
onere probatorio investe la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa,
con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere,
in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore del convenuto, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
IV Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
Nella vicenda in esame, ha dedotto di aver prestato la propria attività Parte_1
lavorativa, senza essere regolarizzata, alle dipendenze di , titolare Controparte_1
della ditta individuale ”, sita in Solarino, Controparte_2
nel Corso Italia n. 2, dal 13 settembre 2022 all'11.6.2023, svolgendo le mansioni di cassiera e di addetta al ricevimento telefonico delle prenotazioni per la consegna delle pizze da asporto al domicilio dei clienti, percependo la retribuzione giornaliera di €
20,00, senza ricevere, durante tutto il periodo lavorativo, la corretta corresponsione della retribuzione oraria né la maggiorazione per l'orario notturno e festivo, la tredicesima e quattordicesima mensilità, i ROL né il TFR alla data di cessazione del rapporto.
L'esito dell'attività istruttoria svolta, ha confermato le circostanze dedotte con la proposizione del ricorso. In particolare, la teste che ha Testimone_1
regolarmente frequentato la pizzeria gestita dal convenuto nel periodo in cui Parte_1
ha prestato la propria attività lavorativa, ha riferito: “Sono amica della
[...]
ricorrente, la conosco da tempo, poiché la sua famiglia aveva un supermercato e da
piccola andavo lì a prendere i panini prima di andare a scuola. Conosco anche
, poiché prendevo la pizza nella sua pizzeria, “ ”. Controparte_1 Controparte_2
Andavo ogni sabato, alle 20.00/20.30 e rimanevo giusto il tempo che preparavano la
pizza. Prendevo solo le pizze da asporto e non ho mai cenato nel locale. Nel periodo tra
il 2022 ed il 2023 ho visto lavorare presso la pizzeria “La Bella Parte_1
V Sortino”; rispondeva al telefono e prendeva le ordinazioni. Inoltre, lavorava anche alla
cassa; il cellulare infatti era messo in cassa. Sono al corrente che Parte_1
percepiva 20,00 euro al giorno per l'attività lavorativa svolta e inoltre lavorava dal
martedì alla domenica dalle 17.30 alle 23.30, mentre il lunedì era il giorno di chiusura.
Conosco gli orari di lavoro della ricorrente e quanto percepiva poiché in alcuni giorni
in cui si è assentata l'ho sostituita;
saranno state in tutto tre-quattro volte al massimo e,
quando sono andata, lavoravo dalle 17.30 alle 23.30 e percepivo 20,00 euro al giorno”.
Tali circostanze sono state confermate anche dal secondo teste Testimone_2
marito della ricorrente, che ha riferito “Ho conosciuto grazie CP_2
all'opportunità di lavoro che ha dato a mia moglie;
mia moglie ha lavorato nel periodo
da settembre 2022 a giugno 2023 nella pizzeria . Lavorava da martedì Controparte_2
a domenica, poiché il lunedì era il giorno di chiusura della settimana, dalle 17.30 alle
23.30, circa. Mi capitava spesso di andare nella pizzeria dove lavorava mia moglie,
poiché l'accompagnavo e l'andavo a prendere. Mia moglie percepiva € 20,00 al giorno.
Quando andavo a prenderla tante volte erano in chiusura e vedevo che mia moglie
veniva pagata. si occupava di prendere gli ordini, ricevere le Parte_1
prenotazioni e della contabilità di cassa”. Infine, anche il terzo teste, , ha Testimone_3
confermato le superiori circostanze, riferendo “Conosco poiché Parte_1
portavamo i nostri figli nella stessa scuola calcio e da lì è nata un'amicizia. Non
conosco , ma conosco la Pizzeria “ ” dove mi servivo. CP_2 Controparte_2
Lavorando anch'io in ambito calcistico e finendo tardi di lavorare alle
22.00/22.30/23.00 spesso, almeno tre volte a settimana, prendevo con la mia famiglia la
pizza nella pizzeria ”. Avendo contatti con Controparte_2 Parte_1
chiamavo direttamente lei per le ordinazioni, anche sul numero privato, e poi o passavo
VI a prendere la pizza o la facevo recapitare a casa. Non conosco esattamente gli orari in
cui la ricorrente iniziava a lavorare, ma non finiva prima delle 23.00/23.30. Inoltre,
lavorava dal martedì alla domenica, poiché il lunedì la pizzeria era chiusa per il giorno
di riposo. Lavorava anche nei giorni festivi, poiché avendo costituito una comitiva
insieme a lei e ad altre persone, quando volevamo organizzare qualcosa lei non era
disponibile poiché impegnata a lavoro. La ricorrente riceveva le ordinazioni e stava
alla cassa. Inoltre, si occupava di tagliare le pizze. Mi diceva che prendeva 20,00 euro
al giorno. Ricordo che ha lavorato nel periodo da settembre 2022 fino a giugno 2023”.
Le deposizioni rese dai testi sono tra loro precise e circostanziate;
inoltre, si riscontrano a vicenda confermando quanto dedotto dalla ricorrente in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa con carattere di subordinazione alle dipendenze di _1
, al rispetto di un determinato orario di lavoro, ai turni lavorativi, anche nel
[...]
periodo domenicale e festivo, ed alla retribuzione giornaliera percepita.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi risultano tanto più
attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte del convenuto, rimasto contumace. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra e , titolare Parte_1 Controparte_1
della pizzeria ”, nel periodo da settembre 2022 a giugno 2023, con le Controparte_2
mansioni di cassiera e di addetta al ricevimento telefonico delle prenotazioni,
riconducibile al livello 5, categoria B del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi), secondo la seguente articolazione oraria della prestazione lavorativa: dal martedì alla domenica,
per sei giorni la settimana, compresi i festivi infrasettimanali, dalle 17.30 alle 23.30.
VII Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive, va rilevato che la retribuzione oraria prevista dal CCNL per i dipendenti dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva,
Commerciale e Turismo stabilisce che il lavoratore che svolge mansioni di cassiere –
inquadrato nel livello 5 della categoria B – abbia diritto ad una retribuzione mensile minima di € 1.391,01 così distinta: paga base € 872,02 + € 522,09 per contingenza per
40 ore settimanali di servizio e quindi per 160 ore di lavoro mensile. La somma predetta divisa per 160 determina un compenso orario di € 8,69 che va aumentato del 15% per il lavoro prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo;
per il lavoro,
invece, espletato nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali la maggiorazione è del 20% se la prestazione è diurna e del 50% se è notturna, cioè dalle
22.00 alle 6.00 del mattino successivo. Ne deriva che la paga oraria dovuta alla ricorrente dal 13.9.2022 all'11.6.2023 diventa di € 9,90 nei giorni feriali di ogni settimana dalle 22.00 alle 23:30 e di € 10,41 nelle domeniche e nelle festività
infrasettimanali dalle 17:30 alle 22.00 e di € 13,35 nelle domeniche e nelle festività
infrasettimanali dalle ore 22 alle ore 23:30.
Venendo alla determinazione degli importi, sulla base delle superiori tabelle retributive va considerato che la ricorrente, , durante i nove mesi (dal 13 Parte_1
settembre 2022 all'11 giugno 2023) ha prestato la propria attività lavorativa per 234
giorni, corrispondenti a 39 settimane. In particolare, dei 234 giorni lavorativi, ha prestato la propria attività per 189 giorni feriali, 39 domeniche e sei giorni festivi infrasettimanali. La retribuzione giornaliera per i 189 giorni feriali infrasettimanali ammonta ad € 45,265, così determinata: € 8,69 * 3,5 ore = 30,415 (per l'attività
lavorativa prestata dalle 17.30 alle 22.00) + € 9.90 * 1,5 ore = 14,85 (per l'attività
lavorativa prestata dalle 22.00 alle 23.30) totale = 45,265 e così per complessivi €
VIII 8.556,03 (45,27 * 189 = 8.556,03), quale compenso maturato per l'attività lavorativa prestata durante i 189 giorni feriali infrasettimanali.
La retribuzione giornaliera per i 45 giorni domenicali e festivi ammonta ad € 56,46 (€
10,41 * 3,5 ore = 36,435, per l'attività lavorativa prestata dalle 17.30 alle 22.00 + €
13,35 * 1,5 ore = 20,025, per l'attività lavorativa prestata dalle 22.00 alle 23.30, totale =
56,46) e così per complessivi € 2.540,70 (56,46 * 45 = 2.540,70), quale compenso maturato per l'attività lavorativa prestata nei 45 giorni domenicali e festivi infrasettimanali. In definitiva, la retribuzione complessiva maturata dalla lavoratrice nell'intercorso rapporto di lavoro, comprensiva delle maggiorazioni per lavoro notturno,
domenicale e festivo, ammonta a complessivi € 11.096,73. A tale somma va aggiunta la tredicesima mensilità, pari ad € 751,34 per i nove mesi lavorati e così per complessivi €
11.848,07 (11.096,73 + 751,34) oltre al TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro pari ad € 877,63 (11.848,07 : 13,5 = 877,63) per un ammontare complessivo di €
12.725,70 (11.848,07 + 877,63). Da tale somma, vanno detratte le retribuzioni che la lavoratrice ha dichiarato di avere percepito nell'intercorso rapporto di lavoro, pari ad €
3.800,00, rimanendo creditrice della restante somma di € 8.925,70 (12.725,70 – 3800.00
- 8.825,70), quali di differenze retributive maturate e non percepite, nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto. Su tale somma decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Il riconoscimento del lavoro subordinato comporta il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva, senza, tuttavia, che possa pronunciarsi alcuna condanna al pagamento dei contributi previdenziali omessi, non essendo stato convenuto in giudizio l' e non potendo disporsi alcun risarcimento del danno, atteso che i versamenti CP_3
IX contributivi possono essere effettuati all'ente previdenziale, in quanto non ancora prescritti.
Non possono, viceversa, essere riconosciute alla lavoratrice le somme richieste a titolo di quattordicesima mensilità ed i ROL (riduzioni di orario di lavoro) non goduti,
trattandosi di voci retributive di derivazione strettamente contrattuale, che non rientrano tra i minimi tabellari applicabili erga omnes ai sensi dell'art. 36 Cost. Per costante insegnamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art.
36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che
confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva,
ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. “minimo costituzionale”,
minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione,
va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di
questa” (Cfr. C. Cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002; Cass. 6, civ. L,
ordinanza n. 26925 del 24/11 - 23/12/2016; Cass. Lav., Sentenza n. 27138 del
4/12/2013, secondo cui, “in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36
Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL
che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti
per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima”).
Di conseguenza, il ricorso al parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. –
quando sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale – comprende soltanto le voci relative alla retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e TFR (Cfr. Cass. Civ.
X Sez. L, Sent. n. 11372/2008), a meno che non venga dimostrato (circostanza non provata nel presente giudizio), che la lavoratrice ed il datore di lavoro abbiano aderito alle sigle sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo da cui scaturiscono le ulteriori voci retributive (oltre i minimi tabellari) di cui se ne richiede l'applicazione.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2628/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1
titolare della ditta individuale “ Controparte_1 Controparte_2
, nel periodo dal 13 settembre 2022 all'11 giugno 2023, con
[...]
mansioni di cassiera e di addetta al ricevimento telefonico delle prenotazioni,
riconducibile al livello 5, categoria B del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi), secondo la seguente articolazione oraria della prestazione lavorativa: dal martedì alla domenica,
per sei giorni la settimana, comprese le domeniche ed i festivi infrasettimanali, dalle
17.30 alle 23.30
NN , titolare della ditta individuale “ Controparte_1 Controparte_2
” a corrispondere a , per le causali di cui in ricorso,
[...] Parte_1
l'importo di € 8.925,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito sino al soddisfo, a titolo di retribuzione ordinaria, comprensiva delle maggiorazioni per l'attività lavorativa prestata in orario notturno, domenicale e festivo infrasettimanale, tredicesima mensilità e TFR
XI Dichiara il diritto di al versamento dei contributi previdenziali ed Parte_1
assistenziali all' , relativamente al periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro CP_3
con , titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
”
[...]
NN , titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
” a corrispondere in favore della ricorrente le spese del giudizio che
[...]
liquida in complessivi € 5.388,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Scalorino
Orazio, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
XII